Articolo 538 bis del Codice dell'ordinamento militare
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6 dicembre 2017
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28 dicembre 2022
Art. 538-bis. (Contratti relativi alle missioni internazionali) 1. Al fine di garantire, senza soluzione di continuita' ((, i servizi di assicurazione, di trasporto e di vettovagliamento, gli interventi infrastrutturali, l'approvvigionamento di carbolubrificanti e di munizionamento, nonche' l'acquisto e la manutenzione di equipaggiamenti, mezzi, sistemi d'arma, sistemi per il comando e controllo, sistemi per le comunicazioni, sistemi per la raccolta informativa, sistemi per la ricognizione e sorveglianza, sistemi cyber e impianti di telecomunicazioni, comprensivi delle scorte,)) finanziati dai provvedimenti di autorizzazione e proroga delle missioni internazionali delle Forze armate, il Ministero della difesa e' autorizzato ad avviare, ((anche)) nell'anno precedente il finanziamento, le procedure di affidamento dei relativi contratti fino alla fase di stipulazione compresa, mentre resta fermo che puo' procedere all'approvazione dei contratti e all'impegno delle relative spese solo al momento del perfezionamento delle procedure contabili di allocazione delle risorse finanziarie derivanti dai menzionati provvedimenti di autorizzazione e proroga delle missioni internazionali sui pertinenti capitoli del relativo stato di previsione della spesa.
Entrata in vigore il 28 dicembre 2022
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