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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/12/2024, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1340/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Francesco CAMPAGNA -Giudice
3) Dott. Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 2767 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 03.12.2024, promosso
DA
(C.F.: ) nata l'[...] a [...]_1 C.F._1
Calabria, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppina Quattrone presso il cui in Reggio Calabria, Via Del Gelsomino n. 45 scala B, ha eletto domicilio
E
(C.F.: nato il [...] a [...]_1 C.F._2
Calabria, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Antonino Quartuccio presso il cui studio in Reggio Calabria, Viale della libertà n. 30/C, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -esaminato il ricorso congiunto depositato il 03.10.2024, con il quale Parte_1
e hanno chiesto di regolamentare i rapporti tra i genitori e il figlio Controparte_1
minore (06.10.2017), nato da una relazione sentimentale dagli stessi _1
intrattenuta;
-preso atto che il ricorso risulta comunicato al P.M. in data 30.10.2024;
-esaminati gli atti e sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 03.12.2024, svoltasi mediante trattazione scritta;
-ritenuto che gli accordi pattuiti appaiono rispondenti agli interessi del figlio minore;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato il 03.10.2024 da e , accoglie per quanto di ragione il ricorso e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, regolamenta i rapporti di ciascun genitore con il figlio nei seguenti termini:
“1)Il figlio minore rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, _1
con collocazione e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, sita in
Reggio Calabria alla Via Sbarre Superiori n. 95 . In virtù dell'affidamento condiviso,
i genitori eserciteranno potestà separata per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla religione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Il minore conserverà con entrambi i genitori e con i rispettivi parenti un significativo ed equilibrato rapporto.
2) Il padre, in considerazione dell'attività lavorativa svolta, terrà con sé il minore, salvo diverso accordo tra le parti, a settimane alterne, il martedì dall'uscita di scuola alle ore 21:00 ed il venerdì dall' uscita di scuola alle ore 20.00 della domenica.
Nel caso in cui, invece, il padre dovesse rimanere a Reggio Calabria per due settimane consecutive, ove il fine settimana, secondo il principio dell'alternanza, spetti alla madre, terrà il bambino il martedì ed il giovedì dalle ore 18.00 alle ore
21.00. Le modalità di esercizio del diritto di visita saranno le stesse anche in periodo non frequenza scolastica.
La madre si impegna a consegnare al padre gli indumenti del minore e tutto ciò che occorre (a titolo esemplificativo e non esaustivo: libri scolastici, cancelleria, attrezzatura per lo sport) in base ai giorni che rimarrà con lo stesso.
Le parti potranno concordare altri periodi di esercizio del diritto di visita.
Cambiamenti di luoghi e, quindi, di modalità degli incontri saranno tempestivamente comunicati anche via telefono o per sms. Nei giorni in cui un genitore non vede il figlio potrà contattarlo telefonicamente o con videochiamata verso le ore 20.30, per il tramite dell'altro genitore che, ove non potesse rispondere alla chiamata, si impegna a richiamare appena possibile entro le ore 21:30 della stessa giornata.
Nelle settimane in cui il padre si trova a Reggio Calabria, si impegna ed obbliga a comunicare tempestivamente (e comunque almeno due tre giorni prima della data concordata) la sua impossibilità ad esercitare per motivi lavorativi il diritto di visita e dovrà garantire la propria collaborazione nell'accudimento del figlio per cui, ove non possa esercitare il suo diritto di visita negli orari sopra stabiliti e sia impossibilitata anche la madre, essendo impegnata nella propria attività lavorativa, il padre comunica sin d'ora che verrà prelevato dalla sua compagna e convivente, _1
IG.ra , che terrà il bambino fino alla conclusione del turno di lavoro Parte_2
del padre. In caso di impossibilità di quest'ultima, il padre, accetta di farsi carico interamente della remunerazione della baby sitter che adempirà detta obbligazione in sua sostituzione.
a) Durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé il figlio per 14 giorni anche non consecutivi, da concordare con la madre entro la fine del mese di giugno, con facoltà per la madre, in tali periodi, di vedere il bambino una volta a settimana nel luogo in cui si trova, dalle ore 15.00 alle ore 21.00, compatibilmente con le esigenze di entrambi i genitori. I genitori potranno trascorrere il periodo di vacanza anche fuori città e/o regione purchè comunichino tempestivamente all'altro genitore il posto di destinazione. E' fatta salva la facoltà di entrambi i genitori durante il periodo di ferie estive così distribuito, ove possibile, di vedere il bambino, previo accordo anche telefonico.
In tale periodo i genitori manterranno il contatto telefonico con secondo le _1
modalità sopra stabilite.
b) Giorni festivi dell'anno Nata le, Pasqua, vacanze invernali
Feste dell'anno: il bambino le trascorrerà alternativamente con entrambi i genitori o secondo preventivi accordi. il periodo natalizio sarà così diviso:
- il 24.12 con la madre;
- il 25.12 con il padre;
- il 26.12 e il giorno dell'epifania alternativamente con la madre e con il padre;
- il 31.12 con la madre;
- l'01.01 con il padre.
Pasqua: il bambino trascorrerà, alternativamente, il giorno di Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro.
Altre festività: il minore trascorrerà, alternativamente, il 23 aprile, la festa della liberazione (25 Aprile), la festa dei Lavoratori (1 Maggio), la festa della Repubblica
(2 Giugno) e Ferragosto (15 Agosto).
Oltre il periodo estivo ciascun genitore, previo congruo preavviso all'altro, potrà portare con sé il bambino e con lui trascorrere un'intera settimana in una località turistica (settima bianca o altra vacanza). Tale periodo non dovrà interferire con i percorsi formativi e scolastici né con il diritto di visita del padre nelle feste comandate come sopra stabilite che, salvo diverso accordo, dovranno essere rispettate da entrambi i genitori.
Durante tutto l'anno qualora un genitore porti con sé il figlio, anche per una sola giornata, fuori città, intendendo pernottarvi, dovrà previamente comunicarlo all'altro genitore indicando la città e l'indirizzo ove si trova . _1
c)Feste e cerimonie: Nei giorni in cui si festeggiano la “festa della mamma” ed il di lei compleanno, così come analogamente, nei giorni in cui si festeggiano la “festa del papà” ed il di lui compleanno, il bambino starà rispettivamente con la madre e con il padre per l'intera giornata dal mattino alla sera fino alle ore 22.00, anche se tali ricorrenze cadessero in giornate di ordinaria spettanza dell'uno e/o dell'altro genitore e purchè il genitore nella suddetta giornata non abbia impegni lavorativi. Parimenti potranno di volta in volta essere concordate ulteriori particolari occasioni significative per il figlio
(compleanni e onomastici, ricorrenze familiari e di amici, compleanni, matrimoni, cerimonie dell'una o dell'altra famiglia) e comunque feste in cui il bambino è invitato nelle quali i genitori concorderanno le modalità di incontri utili a consentire al bambino di godere della compagnia di entrambi. Se le suddette ricorrenze avverranno in uno dei giorni di visita del padre, la madre si impegna e obbliga a far recuperare al padre il giorno di visita entro la stessa settimana.
Il compleanno di , ove possibile, sarà festeggiato congiuntamente ed i genitori _1
concordano sin d'ora che ognuno di loro si farà carico dei propri invitati ad esclusione dei compagni di classe di che saranno a carico di entrambi al 50%. Nella _1
eventualità in cui non si riesca ad organizzare una festa congiunta, trascorrerà _1
il pranzo con un genitore e la cena con l'altro nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi.
3) il sig. si impegna ed obbliga a corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
, a titolo di concorso per il mantenimento del figlio, l'importo mensile di €
[...]
250,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat. Da tale importo dovrà essere decurtata la quota del IG. dell'assegno unico (pari al 50% dell'intero) percepito CP_1
dalla IG.ra sin dalla nascita del minore. Considerato, quindi, che la quota Pt_1
di assegno unico spettante al sig. è di € 90,00, il padre corrisponderà l'importo CP_1
di € 160,00 (€ 250,00 -€ 90,00).
Il suddetto importò verrà corrisposto entro il giorno cinque di ogni mese mediante bonifico bancario. La IG.ra si impegna a comunicare tempestivamente al sig. eventuali Pt_1 CP_1
variazioni, sia in aumento che in diminuzione, dell'importo dell'Assegno Unico.
La sig.ra si impegna, altresì, a trasmettere a cadenza semestrale Pt_1
l'attestazione estratta dalla pagina personale Inps dell'effettivo importo percepito a titolo di Assegno Unico.
4) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.
Al fine di prevenire ovvero di limitare possibili controversie per la distinzione tra spese ordinarie, spese straordinarie e spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, le parti dichiarano di accettare e fare propria la classificazione effettuata dal Tribunale Civile di Reggio Calabria con l'approvazione del protocollo per i procedimenti in materia di famiglia divenuto efficace dal 15/04/2016, di seguito indicata: spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o divorzio); spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori:
-Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
-Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);
-Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
-Spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia o logopedia;
-Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto del figlio.
Al fine di considerare acquisito il consenso dell'altro coniuge, ove necessario, viene determinato in gg. 10 il termine per consentire al genitore di esprimere il proprio dissenso;
tanto la richiesta quanto il consenso/dissenso dovranno essere espressi e documentabili.”.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Reggio Calabria il 10.12.2024
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Francesco CAMPAGNA -Giudice
3) Dott. Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 2767 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 03.12.2024, promosso
DA
(C.F.: ) nata l'[...] a [...]_1 C.F._1
Calabria, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppina Quattrone presso il cui in Reggio Calabria, Via Del Gelsomino n. 45 scala B, ha eletto domicilio
E
(C.F.: nato il [...] a [...]_1 C.F._2
Calabria, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Antonino Quartuccio presso il cui studio in Reggio Calabria, Viale della libertà n. 30/C, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -esaminato il ricorso congiunto depositato il 03.10.2024, con il quale Parte_1
e hanno chiesto di regolamentare i rapporti tra i genitori e il figlio Controparte_1
minore (06.10.2017), nato da una relazione sentimentale dagli stessi _1
intrattenuta;
-preso atto che il ricorso risulta comunicato al P.M. in data 30.10.2024;
-esaminati gli atti e sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 03.12.2024, svoltasi mediante trattazione scritta;
-ritenuto che gli accordi pattuiti appaiono rispondenti agli interessi del figlio minore;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato il 03.10.2024 da e , accoglie per quanto di ragione il ricorso e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, regolamenta i rapporti di ciascun genitore con il figlio nei seguenti termini:
“1)Il figlio minore rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, _1
con collocazione e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, sita in
Reggio Calabria alla Via Sbarre Superiori n. 95 . In virtù dell'affidamento condiviso,
i genitori eserciteranno potestà separata per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla religione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Il minore conserverà con entrambi i genitori e con i rispettivi parenti un significativo ed equilibrato rapporto.
2) Il padre, in considerazione dell'attività lavorativa svolta, terrà con sé il minore, salvo diverso accordo tra le parti, a settimane alterne, il martedì dall'uscita di scuola alle ore 21:00 ed il venerdì dall' uscita di scuola alle ore 20.00 della domenica.
Nel caso in cui, invece, il padre dovesse rimanere a Reggio Calabria per due settimane consecutive, ove il fine settimana, secondo il principio dell'alternanza, spetti alla madre, terrà il bambino il martedì ed il giovedì dalle ore 18.00 alle ore
21.00. Le modalità di esercizio del diritto di visita saranno le stesse anche in periodo non frequenza scolastica.
La madre si impegna a consegnare al padre gli indumenti del minore e tutto ciò che occorre (a titolo esemplificativo e non esaustivo: libri scolastici, cancelleria, attrezzatura per lo sport) in base ai giorni che rimarrà con lo stesso.
Le parti potranno concordare altri periodi di esercizio del diritto di visita.
Cambiamenti di luoghi e, quindi, di modalità degli incontri saranno tempestivamente comunicati anche via telefono o per sms. Nei giorni in cui un genitore non vede il figlio potrà contattarlo telefonicamente o con videochiamata verso le ore 20.30, per il tramite dell'altro genitore che, ove non potesse rispondere alla chiamata, si impegna a richiamare appena possibile entro le ore 21:30 della stessa giornata.
Nelle settimane in cui il padre si trova a Reggio Calabria, si impegna ed obbliga a comunicare tempestivamente (e comunque almeno due tre giorni prima della data concordata) la sua impossibilità ad esercitare per motivi lavorativi il diritto di visita e dovrà garantire la propria collaborazione nell'accudimento del figlio per cui, ove non possa esercitare il suo diritto di visita negli orari sopra stabiliti e sia impossibilitata anche la madre, essendo impegnata nella propria attività lavorativa, il padre comunica sin d'ora che verrà prelevato dalla sua compagna e convivente, _1
IG.ra , che terrà il bambino fino alla conclusione del turno di lavoro Parte_2
del padre. In caso di impossibilità di quest'ultima, il padre, accetta di farsi carico interamente della remunerazione della baby sitter che adempirà detta obbligazione in sua sostituzione.
a) Durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé il figlio per 14 giorni anche non consecutivi, da concordare con la madre entro la fine del mese di giugno, con facoltà per la madre, in tali periodi, di vedere il bambino una volta a settimana nel luogo in cui si trova, dalle ore 15.00 alle ore 21.00, compatibilmente con le esigenze di entrambi i genitori. I genitori potranno trascorrere il periodo di vacanza anche fuori città e/o regione purchè comunichino tempestivamente all'altro genitore il posto di destinazione. E' fatta salva la facoltà di entrambi i genitori durante il periodo di ferie estive così distribuito, ove possibile, di vedere il bambino, previo accordo anche telefonico.
In tale periodo i genitori manterranno il contatto telefonico con secondo le _1
modalità sopra stabilite.
b) Giorni festivi dell'anno Nata le, Pasqua, vacanze invernali
Feste dell'anno: il bambino le trascorrerà alternativamente con entrambi i genitori o secondo preventivi accordi. il periodo natalizio sarà così diviso:
- il 24.12 con la madre;
- il 25.12 con il padre;
- il 26.12 e il giorno dell'epifania alternativamente con la madre e con il padre;
- il 31.12 con la madre;
- l'01.01 con il padre.
Pasqua: il bambino trascorrerà, alternativamente, il giorno di Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro.
Altre festività: il minore trascorrerà, alternativamente, il 23 aprile, la festa della liberazione (25 Aprile), la festa dei Lavoratori (1 Maggio), la festa della Repubblica
(2 Giugno) e Ferragosto (15 Agosto).
Oltre il periodo estivo ciascun genitore, previo congruo preavviso all'altro, potrà portare con sé il bambino e con lui trascorrere un'intera settimana in una località turistica (settima bianca o altra vacanza). Tale periodo non dovrà interferire con i percorsi formativi e scolastici né con il diritto di visita del padre nelle feste comandate come sopra stabilite che, salvo diverso accordo, dovranno essere rispettate da entrambi i genitori.
Durante tutto l'anno qualora un genitore porti con sé il figlio, anche per una sola giornata, fuori città, intendendo pernottarvi, dovrà previamente comunicarlo all'altro genitore indicando la città e l'indirizzo ove si trova . _1
c)Feste e cerimonie: Nei giorni in cui si festeggiano la “festa della mamma” ed il di lei compleanno, così come analogamente, nei giorni in cui si festeggiano la “festa del papà” ed il di lui compleanno, il bambino starà rispettivamente con la madre e con il padre per l'intera giornata dal mattino alla sera fino alle ore 22.00, anche se tali ricorrenze cadessero in giornate di ordinaria spettanza dell'uno e/o dell'altro genitore e purchè il genitore nella suddetta giornata non abbia impegni lavorativi. Parimenti potranno di volta in volta essere concordate ulteriori particolari occasioni significative per il figlio
(compleanni e onomastici, ricorrenze familiari e di amici, compleanni, matrimoni, cerimonie dell'una o dell'altra famiglia) e comunque feste in cui il bambino è invitato nelle quali i genitori concorderanno le modalità di incontri utili a consentire al bambino di godere della compagnia di entrambi. Se le suddette ricorrenze avverranno in uno dei giorni di visita del padre, la madre si impegna e obbliga a far recuperare al padre il giorno di visita entro la stessa settimana.
Il compleanno di , ove possibile, sarà festeggiato congiuntamente ed i genitori _1
concordano sin d'ora che ognuno di loro si farà carico dei propri invitati ad esclusione dei compagni di classe di che saranno a carico di entrambi al 50%. Nella _1
eventualità in cui non si riesca ad organizzare una festa congiunta, trascorrerà _1
il pranzo con un genitore e la cena con l'altro nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi.
3) il sig. si impegna ed obbliga a corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
, a titolo di concorso per il mantenimento del figlio, l'importo mensile di €
[...]
250,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat. Da tale importo dovrà essere decurtata la quota del IG. dell'assegno unico (pari al 50% dell'intero) percepito CP_1
dalla IG.ra sin dalla nascita del minore. Considerato, quindi, che la quota Pt_1
di assegno unico spettante al sig. è di € 90,00, il padre corrisponderà l'importo CP_1
di € 160,00 (€ 250,00 -€ 90,00).
Il suddetto importò verrà corrisposto entro il giorno cinque di ogni mese mediante bonifico bancario. La IG.ra si impegna a comunicare tempestivamente al sig. eventuali Pt_1 CP_1
variazioni, sia in aumento che in diminuzione, dell'importo dell'Assegno Unico.
La sig.ra si impegna, altresì, a trasmettere a cadenza semestrale Pt_1
l'attestazione estratta dalla pagina personale Inps dell'effettivo importo percepito a titolo di Assegno Unico.
4) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.
Al fine di prevenire ovvero di limitare possibili controversie per la distinzione tra spese ordinarie, spese straordinarie e spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, le parti dichiarano di accettare e fare propria la classificazione effettuata dal Tribunale Civile di Reggio Calabria con l'approvazione del protocollo per i procedimenti in materia di famiglia divenuto efficace dal 15/04/2016, di seguito indicata: spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o divorzio); spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori:
-Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
-Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);
-Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
-Spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia o logopedia;
-Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto del figlio.
Al fine di considerare acquisito il consenso dell'altro coniuge, ove necessario, viene determinato in gg. 10 il termine per consentire al genitore di esprimere il proprio dissenso;
tanto la richiesta quanto il consenso/dissenso dovranno essere espressi e documentabili.”.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Reggio Calabria il 10.12.2024
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna