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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Ottava Civile
❖➢
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Fausto Basile, all'esito della discussione orale ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 40137 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 12 dicembre 2024 e vertente tra
rappresentata dal suo procuratore rappresentata e Parte_1 Controparte_1 difesa, per mandato in calce al presente atto di cui forma parte integrante, dall'Avvocato Mario Ferri;
Ricorrente
e
, Controparte_2
Resistente contumace
Oggetto: accertamento della qualità di erede.
Conclusioni delle parti:
per parte ricorrente:
“Voglia l'adito Tribunale, previa adozione di ogni provvedimento di ritenuta competenza, riconoscere e dichiarare che, per quanto previsto dall'articolo 476 Codice Civile, la costituzione in garanzia ipotecaria in favore di dell'immobile di Roma, Via Controparte_3
Efisio Orano, 3 (appartamento posto al piano primo della scala A, distinto con il numero interno 1, composto di quattro camere e accessori confinante con detta Via, parcheggio condominiale, vano scale, salvo altri;
con annessa cantina al piano interrato distinta con il numero 1, confinante con detta via, cantine numero 16/A e 1/B, corridoio delle cantine, salvo altri. Il tutto riportato nel
Catasto Fabbricati al Foglio 608, particella 235, subalterno, 3 Via Efisio Orano 3, piano 1- S1, int.
1, scala A, z.c. 6, categ A/3, cl. 1, vani 6, rendita catastale Euro 728,20 , da parte della RA
nata a [...] il [...] (Codice Fiscale: ), Controparte_2 CodiceFiscale_1 costituisce atto di accettazione tacita, da parte della stessa, dell'eredità della RA
[...]
e che, pertanto, la stessa RA è proprietaria, per ON Controparte_2 averla ereditata, della quota di proprietà pari a 2/18 dell'immobile, sopra descritto, interessato dall'ipoteca come in atti concessa in favore di già di proprietà Controparte_3 della RA ”. Per_1 ON
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 4 settembre 2023, la ha Parte_1 promosso il presente giudizio affinché questo Tribunale accertasse, in capo a , la Controparte_2 qualità di erede legittima di , madre della resistente, al fine di assicurare ON la continuità delle trascrizioni relative ai 2/18 della piena proprietà dell'immobili sito in Roma, alla Via Efisio Orano, 3, riportato nel Catasto Fabbricati al Foglio 608, particella 235, subalterno, 3, piano 1- S1, int. 1, scala A, z.c. 6, categ A/3, cl. 1, vani 6, rendita catastale Euro 728,20, già di proprietà della de cuius ed oggetto di una procedura esecutiva intrapresa dalla ricorrente per il recupero di somme dovute dalla resistente e da in forza del contratto di mutuo Parte_2 fondiario a rogito del Notaio , in data 16 novembre 2007 - Repertorio n. 49.492 - Persona_2
Raccolta n. 5.944) e garantite da ipoteca volontaria iscritta sui beni sopra epigrafati.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che, in relazione alla quota di 2/18 già di proprietà della defunta , la concessione di ipoteca volontaria sul predetto ON immobile costituirebbe accettazione tacita, da parte di , dell'eredità della di lei Controparte_2 madre , trattandosi di un atto che non avrebbe avuto diritto di compiere se ON non nella qualità di erede e che, dunque, presuppone, ai sensi dell'art. 476 c.c., la sua volontà di accettare tacitamente l'eredità della madre.
Nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo, non si è costituita in Controparte_2 giudizio ed è stata dichiarata la sua contumacia.
****
Così sinteticamente ricostruito l'oggetto della causa, rileva il Giudicante che la domanda deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte. Occorre innanzitutto osservare che la successione per causa di morte può trovare titolo nella legge o nel testamento. Nella specie, l'asserito acquisto ereditario da parte della resistente sarebbe avvenuto in forza di una delazione traente titolo dalla successione legittima, avendo, l'Ufficio successioni del Tribunale di Roma, attestato che a nome di , ON deceduta a Roma il 20.08.1990, nulla risulta iscritto nella Rubrica (cfr. CP_4 certificato depositato in data 12.12.2024). sarebbe, dunque, ON deceduta ab intestato e pertanto la sua successione sarebbe interamente regolata dalla legge, con la conseguenza che l'eredità della de cuius si sarebbe devoluta in favore dei familiari più prossimi. Di conseguenza, l'accoglimento della domanda presuppone innanzitutto l'accertamento dell'avvenuta apertura della successione di a ON seguito della morte della stessa (art. 456 c.c.). Va tuttavia osservato che, non essendo stato prodotto il necessario certificato di morte, non risulta documentalmente provata la circostanza che sia ON effettivamente deceduta a Roma il 20.08.1990. Trattasi, infatti, di un presupposto legale che anche se non specificatamente contestato dalla parte costituita, ai sensi dell'art. 115, co. 1, c.p.c. (nella specie, la resistente è rimasta contumace), va necessariamente provato mediante gli atti dello stato civile e non rilevano le indicazioni riportate nel menzionato certificato rilasciato dall'Ufficio successioni del Tribunale di Roma in data 4.12.2024, né l'attestazione contenuta nel Certificato storico di famiglia, rilasciata dal Comune di Roma il 23.10.2024, da cui risulta che, alla data dell'01.01.1982, era iscritta nella stessa famiglia di ON [...]
, né, in modo analogo, le dichiarazioni unilaterali di parte resistente, quali la CP_2 dichiarazione di successione (cfr., con riferimento alla prova del rapporto di parentela, Cass., 29.3.2006, n. 7276; Cass., 12.7.2005, n. 14605; Cass., 4.5.1999, n. 4414; Cass., 10.2.1995, n. 1484). In assenza della prova legale dell'apertura della successione di ON
, ovverossia della morte della stessa, non è possibile stabilire se vi sia stata una
[...] chiamata all'eredità in favore della resistente, cui abbia fatto seguito un atto di accettazione tacita dell'eredità, ai sensi dell'art. 476 c.c. Di conseguenza, diventa irrilevante la circostanza che parte ricorrente abbia fornito la prova del rapporto di filiazione tra
[...]
e , depositando in atti l'estratto per riassunto dal Registro ON Controparte_2 degli atti di nascita, rilasciato dal Comune di Roma il 10.12.2024. Oltre a quanto sin qui esposto, rileva il Giudicante che parte ricorrente neppure ha fornito la prova del fatto che la quota dei 2/18 del diritto di proprietà dell'immobile ipotecato e pignorato (sopra meglio descritto), rispetto al quale occorrerebbe assicurare la continuità delle trascrizioni, fosse di titolarità di al momento ON della sua morte e siano quindi potuti pervenire a per successione legittima Controparte_2
a seguito di accettazione tacita dell'eredità. Difatti, nel fascicolo telematico, quale doc. 9., anziché la “relazione Custode Giudiziario (Tribunale Ordinario Civile di Roma – Ufficio Esecuzioni Immobiliari R.G.E. 1151/2020)”, come indicato nell'indice in calce al ricorso introduttivo, risulta depositata l'istanza di mediazione. In mancanza della suddetta prova della provenienza dei diritti di proprietà sull'immobile de quo, neppure è possibile affermare che la concessione dell'ipoteca volontaria sullo stesso, da parte di , abbia costituito un atto di accettazione Controparte_2 tacita dell'eredità di , ai sensi dell'art. 476 c.c., essendo un atto ON che non avrebbe avuto diritto di fare se non in qualità di erede. In conclusione, la domanda di parte ricorrente non può trovare accoglimento, difettando a monte le prove dell'apertura della successione di e ON della vicenda successoria relativa al bene immobile sul quale ha concesso Controparte_2
l'ipoteca volontaria. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite, attesa la contumacia di parte resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma – VIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza eccezione e deduzione, così provvede: 1) rigetta la domanda di accertamento della qualità di erede proposta dalla
[...] nei confronti di;
Parte_1 Controparte_2
2) nulla quanto alle spese di lite. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2024. Il Giudice
Dott. Fausto Basile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Ottava Civile
❖➢
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Fausto Basile, all'esito della discussione orale ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 40137 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 12 dicembre 2024 e vertente tra
rappresentata dal suo procuratore rappresentata e Parte_1 Controparte_1 difesa, per mandato in calce al presente atto di cui forma parte integrante, dall'Avvocato Mario Ferri;
Ricorrente
e
, Controparte_2
Resistente contumace
Oggetto: accertamento della qualità di erede.
Conclusioni delle parti:
per parte ricorrente:
“Voglia l'adito Tribunale, previa adozione di ogni provvedimento di ritenuta competenza, riconoscere e dichiarare che, per quanto previsto dall'articolo 476 Codice Civile, la costituzione in garanzia ipotecaria in favore di dell'immobile di Roma, Via Controparte_3
Efisio Orano, 3 (appartamento posto al piano primo della scala A, distinto con il numero interno 1, composto di quattro camere e accessori confinante con detta Via, parcheggio condominiale, vano scale, salvo altri;
con annessa cantina al piano interrato distinta con il numero 1, confinante con detta via, cantine numero 16/A e 1/B, corridoio delle cantine, salvo altri. Il tutto riportato nel
Catasto Fabbricati al Foglio 608, particella 235, subalterno, 3 Via Efisio Orano 3, piano 1- S1, int.
1, scala A, z.c. 6, categ A/3, cl. 1, vani 6, rendita catastale Euro 728,20 , da parte della RA
nata a [...] il [...] (Codice Fiscale: ), Controparte_2 CodiceFiscale_1 costituisce atto di accettazione tacita, da parte della stessa, dell'eredità della RA
[...]
e che, pertanto, la stessa RA è proprietaria, per ON Controparte_2 averla ereditata, della quota di proprietà pari a 2/18 dell'immobile, sopra descritto, interessato dall'ipoteca come in atti concessa in favore di già di proprietà Controparte_3 della RA ”. Per_1 ON
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 4 settembre 2023, la ha Parte_1 promosso il presente giudizio affinché questo Tribunale accertasse, in capo a , la Controparte_2 qualità di erede legittima di , madre della resistente, al fine di assicurare ON la continuità delle trascrizioni relative ai 2/18 della piena proprietà dell'immobili sito in Roma, alla Via Efisio Orano, 3, riportato nel Catasto Fabbricati al Foglio 608, particella 235, subalterno, 3, piano 1- S1, int. 1, scala A, z.c. 6, categ A/3, cl. 1, vani 6, rendita catastale Euro 728,20, già di proprietà della de cuius ed oggetto di una procedura esecutiva intrapresa dalla ricorrente per il recupero di somme dovute dalla resistente e da in forza del contratto di mutuo Parte_2 fondiario a rogito del Notaio , in data 16 novembre 2007 - Repertorio n. 49.492 - Persona_2
Raccolta n. 5.944) e garantite da ipoteca volontaria iscritta sui beni sopra epigrafati.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che, in relazione alla quota di 2/18 già di proprietà della defunta , la concessione di ipoteca volontaria sul predetto ON immobile costituirebbe accettazione tacita, da parte di , dell'eredità della di lei Controparte_2 madre , trattandosi di un atto che non avrebbe avuto diritto di compiere se ON non nella qualità di erede e che, dunque, presuppone, ai sensi dell'art. 476 c.c., la sua volontà di accettare tacitamente l'eredità della madre.
Nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo, non si è costituita in Controparte_2 giudizio ed è stata dichiarata la sua contumacia.
****
Così sinteticamente ricostruito l'oggetto della causa, rileva il Giudicante che la domanda deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte. Occorre innanzitutto osservare che la successione per causa di morte può trovare titolo nella legge o nel testamento. Nella specie, l'asserito acquisto ereditario da parte della resistente sarebbe avvenuto in forza di una delazione traente titolo dalla successione legittima, avendo, l'Ufficio successioni del Tribunale di Roma, attestato che a nome di , ON deceduta a Roma il 20.08.1990, nulla risulta iscritto nella Rubrica (cfr. CP_4 certificato depositato in data 12.12.2024). sarebbe, dunque, ON deceduta ab intestato e pertanto la sua successione sarebbe interamente regolata dalla legge, con la conseguenza che l'eredità della de cuius si sarebbe devoluta in favore dei familiari più prossimi. Di conseguenza, l'accoglimento della domanda presuppone innanzitutto l'accertamento dell'avvenuta apertura della successione di a ON seguito della morte della stessa (art. 456 c.c.). Va tuttavia osservato che, non essendo stato prodotto il necessario certificato di morte, non risulta documentalmente provata la circostanza che sia ON effettivamente deceduta a Roma il 20.08.1990. Trattasi, infatti, di un presupposto legale che anche se non specificatamente contestato dalla parte costituita, ai sensi dell'art. 115, co. 1, c.p.c. (nella specie, la resistente è rimasta contumace), va necessariamente provato mediante gli atti dello stato civile e non rilevano le indicazioni riportate nel menzionato certificato rilasciato dall'Ufficio successioni del Tribunale di Roma in data 4.12.2024, né l'attestazione contenuta nel Certificato storico di famiglia, rilasciata dal Comune di Roma il 23.10.2024, da cui risulta che, alla data dell'01.01.1982, era iscritta nella stessa famiglia di ON [...]
, né, in modo analogo, le dichiarazioni unilaterali di parte resistente, quali la CP_2 dichiarazione di successione (cfr., con riferimento alla prova del rapporto di parentela, Cass., 29.3.2006, n. 7276; Cass., 12.7.2005, n. 14605; Cass., 4.5.1999, n. 4414; Cass., 10.2.1995, n. 1484). In assenza della prova legale dell'apertura della successione di ON
, ovverossia della morte della stessa, non è possibile stabilire se vi sia stata una
[...] chiamata all'eredità in favore della resistente, cui abbia fatto seguito un atto di accettazione tacita dell'eredità, ai sensi dell'art. 476 c.c. Di conseguenza, diventa irrilevante la circostanza che parte ricorrente abbia fornito la prova del rapporto di filiazione tra
[...]
e , depositando in atti l'estratto per riassunto dal Registro ON Controparte_2 degli atti di nascita, rilasciato dal Comune di Roma il 10.12.2024. Oltre a quanto sin qui esposto, rileva il Giudicante che parte ricorrente neppure ha fornito la prova del fatto che la quota dei 2/18 del diritto di proprietà dell'immobile ipotecato e pignorato (sopra meglio descritto), rispetto al quale occorrerebbe assicurare la continuità delle trascrizioni, fosse di titolarità di al momento ON della sua morte e siano quindi potuti pervenire a per successione legittima Controparte_2
a seguito di accettazione tacita dell'eredità. Difatti, nel fascicolo telematico, quale doc. 9., anziché la “relazione Custode Giudiziario (Tribunale Ordinario Civile di Roma – Ufficio Esecuzioni Immobiliari R.G.E. 1151/2020)”, come indicato nell'indice in calce al ricorso introduttivo, risulta depositata l'istanza di mediazione. In mancanza della suddetta prova della provenienza dei diritti di proprietà sull'immobile de quo, neppure è possibile affermare che la concessione dell'ipoteca volontaria sullo stesso, da parte di , abbia costituito un atto di accettazione Controparte_2 tacita dell'eredità di , ai sensi dell'art. 476 c.c., essendo un atto ON che non avrebbe avuto diritto di fare se non in qualità di erede. In conclusione, la domanda di parte ricorrente non può trovare accoglimento, difettando a monte le prove dell'apertura della successione di e ON della vicenda successoria relativa al bene immobile sul quale ha concesso Controparte_2
l'ipoteca volontaria. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite, attesa la contumacia di parte resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma – VIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza eccezione e deduzione, così provvede: 1) rigetta la domanda di accertamento della qualità di erede proposta dalla
[...] nei confronti di;
Parte_1 Controparte_2
2) nulla quanto alle spese di lite. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2024. Il Giudice
Dott. Fausto Basile