Sentenza 10 maggio 2023
Improcedibile
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 17/03/2025, n. 2179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2179 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02179/2025REG.PROV.COLL.
N. 06104/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6104 del 2024, proposto dalla società sportiva dilettantistica a r.l. “ La RA Sporting Club ”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Berardino Iacobucci e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, via E. Q. Visconti, n. 99
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Giuliana Malara e con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale, in Roma, via Marcantonio Colonna, n. 27
nei confronti
RU S.r.l., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Quinta Ter , n. 19917/2023 del 29 dicembre 2023, resa tra le parti sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, R.G. n. 6635/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Viste le memorie delle parti costituite;
Vista la replica dell’appellante;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2025 il Cons. Pietro De Berardinis e uditi per le parti l’avv. Valentina Petri in sostituzione dell’avv. Berardino Iacobucci e l’avv. Giuliana Malara;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe la società sportiva dilettantistica “ La RA Sporting Club ” (anche solo La RA o S.S.D.) ha impugnato la sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V- ter , n. 19917/2023 del 29 dicembre 2023, chiedendone l’annullamento e/o la riforma.
1.1. In sintesi, la ricorrente espone di gestire un circolo sportivo polifunzionale e ricreativo, aperto al pubblico, nella struttura con l’omonima denominazione sita in Roma, zona Tor di Quinto. Con bando pubblicato sul B.U.R.L. del 9 dicembre 2022 la Regione Lazio ha reso nota la presentazione da parte della RU S.r.l. (anche solo RU) di un’istanza di concessione riguardante l’area demaniale posta a destra del fiume Tevere, in via del Baiardo n. 390 (attigua a quella dov’è ubicato il circolo gestito dall’esponente) ed ha invitato gli interessati a presentare nel termine di trenta giorni dalla predetta pubblicazione domande concorrenti, osservazioni e/o opposizioni.
1.2. La RA presentava in data 8 gennaio 2023 domanda di concessione in concorrenza, ma con nota prot. n. U.0203639 del 22 febbraio 2023, notificata in pari data, la Regione Lazio comunicava che, all’esito della procedura selettiva, la concessione era stata aggiudicata alla RU; l’esponente impugnava detta nota innanzi al T.A.R. Lazio e la Regione, dopo averla annullata in autotutela (in ragione della mancata allegazione alla stessa del verbale relativo alla valutazione comparativa delle domande) con nota prot. n. U.0488362 del 5 maggio 2023 comunicava: 1) l’esclusione dell’odierna appellante dalla procedura selettiva ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-ter) , del d.lgs. n. 50/2016, per essere emersa la sua insolvenza nei confronti della P.A. rispetto al pagamento di € 190.356,40; 2) l’individuazione nuovamente della RU quale potenziale destinataria della concessione (in quanto risultata prima in graduatoria con n. 27 punti).
1.3. Con ricorso per motivi aggiunti La RA impugnava anche la nota regionale del 5 maggio 2023 ora citata, unitamente agli atti presupposti e connessi, chiedendone l’annullamento.
1.4. Con la sentenza appellata l’adito T.A.R. Lazio, dopo avere dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, visti l’intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento impugnato ed il nuovo provvedimento della Regione, ha respinto il ricorso per motivi aggiunti, attesa l’infondatezza delle censure con esso dedotte (nonché la carenza di interesse della ricorrente alla proposizione del motivo aggiunto volto a censurare il punteggio attribuito alla controinteressata RU).
2. In sintesi, il T.A.R. ha disatteso anzitutto la censura di incompetenza dell’organo che ha proceduto alla valutazione delle domande in concorrenza, essendo tale procedimento disciplinato non, come ha sostenuto la ricorrente, dall’art. 11 del regolamento regionale n. 3/2004 (che affida le relative funzioni alla Commissione tecnica per il demanio idrico), bensì dall’art. 8 del regolamento regionale n. 1/2022, che demanda la predetta valutazione all’ufficio procedente. Né può obiettarsi sul punto che l’art. 33, comma 6, delle N.T.A. del Piano di bacino del Tevere – V stralcio funzionale (che contempla l’ipotesi delle domande concorrenti su una stessa area o specchio liquido) abbia effettuato un rinvio fisso o materiale al citato regolamento del 2004, dovendo invece intendersi il rinvio come operato in favore della fonte che la Regione (soggetto competente a gestire le concessioni demaniali) avrà tempo per tempo stabilito.
2.1. La sentenza ha altresì disatteso le censure mosse dalla ricorrente alla decisione della Regione di escluderla dalla procedura ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-ter) , del d.lgs. n. 50/2016, poiché nel caso di specie la P.A. ha giustificato la valutazione di non affidabilità dell’operatore (comportante la sua esclusione) evidenziando che La RA risulta debitrice nei confronti della Regione stessa per € 190.356,40 a causa del mancato pagamento dell’indennizzo dovuto per occupazione senza titolo, dal 2003 al 2014, dell’area demaniale da essa ottenuta in concessione dal 2000 al 2003.
2.2. In proposito la sentenza ha ritenuto: I) non ostativo alla suddetta valutazione di non affidabilità il fatto che la pretesa creditoria della parte pubblica sia sub iudice ; II) non pretestuosa la valutazione della Regione, attese l’entità dell’esposizione debitoria della ricorrente e la sua inerenza a un rapporto analogo a quello che la stessa avrebbe inteso instaurare con la parte pubblica, nonché la sottoscrizione da parte della S.S.D. di un piano di rateizzazione del debito nel 2014; III) non abnorme la decisione della Regione di disattendere l’eccezione di prescrizione sollevata dalla parte privata, anche perché l’indennizzo è collegato ad un illecito (l’occupazione abusiva dell’area) cessato solo con il rilascio della nuova concessione nel luglio del 2014 (il cui disciplinare, sottoscritto dalla S.S.D. nel 2015, dà espressamente atto della riferita esposizione debitoria).
2.3. Da ultimo, la sentenza ha assorbito il terzo motivo formulato con il ricorso per motivi aggiunti, relativo al punteggio attribuito alla RU, poiché la legittimità dell’esclusione della ricorrente dalla procedura comporta il difetto di interesse della stessa all’esame della doglianza, corroborato anche dal provvedimento della Regione intervenuto in corso di causa e prodotto come doc. 17 della parte resistente, contenente la declaratoria di decadenza della controinteressata in merito alla procedura di rilascio della concessione.
2.4. Al riguardo, infatti, mette conto precisare sin da ora che nelle more del giudizio la Regione Lazio ha emanato la determinazione n. G15135 del 15 novembre 2023, con cui ha dichiarato la decadenza della procedura di rilascio della concessione demaniale promossa dalla RU S.r.l., negando a questa il rilascio della predetta concessione. Giova aggiungere, inoltre, che la stessa appellante ricorda che gli atti della procedura (e segnatamente la nota della Regione Lazio prot. n. U.0488362 del 5 maggio 2023) sono stati annullati da un’altra sentenza della Sez. V- ter del T.A.R. Lazio (n. 5922/2024 del 26 marzo 2024) pronunciata sul ricorso di un’altra partecipante alla procedura selettiva, non appellata e passata in giudicato.
3. Nel gravame, l’appellante ha contestato il percorso logico-giuridico e le statuizioni della sentenza di prime cure, deducendo i seguenti motivi:
I) violazione dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e degli artt. 1, 2 e 3 della l. n. 241/1990, eccesso di potere per carenza, insufficienza ed inadeguatezza della motivazione, sviamento di potere, poiché il T.A.R. non avrebbe considerato che l’inadempimento a cui si riferisce il provvedimento gravato non avrebbe comportato nessuna delle conseguenze indicate dalla disposizione (l’art. 80, comma 5, lett. c-ter) , cit.) di cui si fa applicazione (risoluzione del contratto; condanna al risarcimento del danno). La sentenza, inoltre, sarebbe incorsa in errore nell’affermare l’irrilevanza della pendenza dell’azione volta a far dichiarare la prescrizione e comunque la non debenza del credito. Nessuna rilevanza poi potrebbe essere attribuita al piano di rateizzazione (poiché la richiesta di rateizzazione non comporta rinuncia alla prescrizione, né riconoscimento del debito) e alla menzione del debito nel disciplinare della concessione, Nel merito, comunque, il debito posto dalla P.A. a base dell’esclusione sarebbe in parte prescritto e perciò non dovuto (mentre la concessionaria avrebbe estinto la parte di debito non prescritta), tenuto anche conto del fatto che la prescrizione non sarebbe mai stata interrotta dalla P.A., né La RA vi avrebbe mai rinunciato;
II) incompetenza, carenza di potere, eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento, violazione dell’art. 33 del Piano di Bacino del fiume Tevere – V stralcio funzionale, dell’art. 11 del r.r. n. 3/2004, degli artt. 53, 56 e 65 del d.lgs. n. 152/2006, dell’art. 117 Cost., dell’art. 40- bis della l.r. n. 53/1998, del r.r. n. 1/2022, della l.r. n. 1/2020, nonché degli artt. 4, 77 e 133 del d.lgs. n. 50/2016, giacché il T.A.R. sarebbe incorso in errore nel disattendere la doglianza di violazione delle norme che regolano la competenza a selezionare il potenziale concedente nei procedimenti comparativi. Infatti, l’art. 33, comma 6, del Piano di bacino del fiume Tevere avrebbe effettuato un rinvio al r.r. n. 3/2004 che non sarebbe mobile, come opinato dalla sentenza appellata, ma fisso e recettizio, di tal ché la competenza alla scelta del soggetto da preferire tra quelli in concorrenza farebbe capo alla Commissione Tecnica per il demanio idrico di cui all’art. 11 del citato regolamento regionale del 2004. Non sarebbe corretto il riferimento alla disciplina dell’art. 8 del r.r. n. 1/2022 (che affida la scelta al dirigente dell’ufficio procedente), poiché tale disciplina sarebbe illegittima in quanto contraria al principio generale ex art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, in base al quale nelle procedure di aggiudicazione di appalti o di concessioni la valutazione delle offerte è affidata a una Commissione giudicatrice composta da esperti nel settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
III) violazione degli artt. 8 e segg. del r.r. n. 1/2022, dell’art. 7, comma 1, della l.r. 27 febbraio 2020, n. 1, dell’art. 40- bis della l.r. 11 dicembre 1998, n. 53, del Piano di bacino del fiume Tevere, del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale del Lazio, del Piano Paesaggistico Regionale, nonché del d.lgs. n. 42/2004, violazione dei principi di imparzialità, uguaglianza e ragionevolezza e degli artt. 1, 2 e 3 della l. n. 241/1990, eccesso di potere per omessa ed errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, violazione dei principi di non discriminazione, di parità di trattamento e di libera concorrenza nel mercato, in quanto La RA ha riproposto il terzo motivo formulato con il ricorso per motivi aggiunti, con il quale aveva lamentato l’illegittimità dell’operato della P.A. in ordine alla valutazione della domanda della RU. L’assorbimento di tale motivo operato dal T.A.R. (in virtù dell’accertata legittimità dell’esclusione della ricorrente dalla procedura) sarebbe erroneo, in ragione della persistenza di un interesse della S.S.D. alla valutazione della propria domanda nel procedimento concorrenziale, attesa la declaratoria di decadenza adottata nei confronti della RU e tanto più in presenza dell’annullamento dell’istruttoria della Regione pronunciato dalla citata sentenza del T.A.R. Lazio n. 5922/2024.
3.1. Si è costituita in giudizio la Regione Lazio, depositando di seguito una memoria in cui ha eccepito l’infondatezza di ciascun motivo dell’appello, concludendo per il rigetto di quest’ultimo.
3.2. La S.S.D. appellante ha depositato una memoria ed una replica, insistendo per l’accoglimento del gravame e sottolineando la persistenza dell’interesse alla riforma della sentenza appellata, poiché l’annullamento dell’esclusione dalla procedura selettiva determinerebbe il suo diritto a partecipare alla stessa per ottenere la concessione richiesta.
3.3. All’udienza pubblica del 4 febbraio 2025 il Collegio, uditi i difensori presenti delle parti, i quali hanno brevemente discusso la causa, ha trattenuto la stessa in decisione.
4. In via preliminare va evidenziato che dalla consultazione del “ Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa ” si ricava la mancata proposizione di appello avverso la sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V- ter , n. 5922/2024 del 26 marzo 2024, la quale, su ricorso di un’altra concorrente, ha annullato gli esiti dell’istruttoria svolta nella procedura selettiva per cui è causa, comprensiva della valutazione comparativa delle domande in concorrenza pervenute, sfociati nella nota della Regione prot. n. U.0488362 del 5 maggio 2023: detta nota, pertanto, nella parte in cui ha identificato la RU S.r.l. come concessionario, è stata annullata dalla surriferita decisione.
4.1. Da quanto ora evidenziato emerge il venir meno dell’interesse dell’odierna appellante a coltivare la censura di illegittimità del punteggio che, all’esito della valutazione comparativa, è stato attribuito alla controinteressata RU, essendo stati, come detto, i relativi atti annullati. Ne deriva che il terzo motivo dell’appello, con cui la censura in discorso – già formulata in primo grado con il terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti e assorbita dal T.A.R. – è stata riproposta, è divenuto improcedibile, nessun interesse residuando in capo all’appellante alla trattazione di tale motivo.
4.2. Discorso diverso deve farsi, invece, per gli altri motivi di appello, aventi a oggetto la critica alla sentenza gravata per avere disatteso, rispettivamente, le censure di illegittimità dell’esclusione della S.S.D. dalla procedura selettiva (primo motivo) e di incompetenza dell’organo che ha proceduto alla valutazione comparativa delle domande pervenute (secondo motivo), residuando in capo alla stessa S.S.D. l’interesse alla coltivazione di ambedue tali motivi.
4.3. In particolare, quanto all’asserita illegittimità dell’esclusione dell’appellante dalla procedura per cui è causa, la stessa è contenuta nella nota della Regione prot. n. U.0488362 del 5 maggio 2023, che, però, per questa parte non risulta incisa dalla sentenza del T.A.R. n. 5922/2024 (emessa, si ribadisce, sul ricorso di altra partecipante): dunque l’esclusione è tuttora valida ed efficace, cosicché persiste in capo all’appellante l’interesse a ottenerne l’annullamento, perché essa impedisce che la sua domanda venga considerata in sede di riedizione della procedura di valutazione comparativa. Peraltro, anche ad opinare diversamente ed a ritenere che l’annullamento della nota prot. n. U.0488362 del 5 maggio 2023 ad opera della sentenza n. 5922/2024 cit. si sia esteso alla clausola del provvedimento recante l’esclusione dell’odierna appellante dalla procedura (il che, peraltro, contrasta con la regola secondo cui l’annullamento va disposto nei limiti dell’interesse della parte ricorrente), La RA conserva comunque un interesse a dolersi della ridetta esclusione: nell’ottica, infatti, della riedizione del potere (per effetto della sentenza n. 5922/2024) le motivazioni dell’esclusione potrebbero essere utilizzate dalla Regione per escluderla anche dalla rinnovata procedura selettiva.
4.4. Analogamente, con riferimento al preteso difetto di competenza dell’organo che ha provveduto alla valutazione delle domande, La RA conserva un interesse all’esame della censura anche dopo l’annullamento degli atti dell’istruttoria disposto dalla sentenza n. 5922/2024, nell’ottica di un’utilità anche solo strumentale alla corretta individuazione dell’organo competente, in vista della riedizione della procedura.
4.4.1. Si rammenta, in argomento, che per la giurisprudenza consolidata, anche di questa Sezione, nel processo amministrativo l’inutilità di una pronuncia di merito sulla domanda articolata dalla parte può affermarsi solo all’esito di una indagine condotta con il massimo rigore, al fine di evitare che la declaratoria in oggetto si risolva in un’ipotesi di denegata giustizia e quindi nella violazione di un diritto costituzionalmente garantito: in particolare, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse presuppone che, per eventi successivi all’instaurazione del giudizio, debba escludersi l’utilità dell’atto impugnato, ancorché meramente strumentale o morale, ovvero che sia chiara e certa l’inutilità di una pronuncia di annullamento dell’atto impugnato (cfr., ex plurimis , C.d.S., Sez. VII, 20 settembre 2024, n. 7701; id., 10 agosto 2022, n. 7076; Sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11200; id., 12 settembre 2022, n. 7895; Sez. IV, 8 maggio 2023, n. 4597; Sez. V, 27 ottobre 2021, n. 7228; Sez. II, 9 agosto 2021, n. 5811; Sez. III, 6 novembre 2020, n. 6827; C.G.A.R.S., Sez. giurisd., 3 luglio 2020, n. 536).
5. Nel merito, ritiene il Collegio che siano infondati ambedue i motivi di gravame per i quali persiste l’interesse dell’appellante a una pronuncia di merito.
5.1. È innanzitutto infondato il primo motivo di appello, poiché l’accertamento compiuto dal T.A.R., della legittimità dell’esclusione della ricorrente, risulta immune da vizi.
5.2. Invero, La RA è stata esclusa dalla procedura ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-ter) , del d.lgs. n. 50/2016. Detta disposizione (vigente all’epoca del provvedimento) prevede(va) l’esclusione ad opera delle stazioni appaltanti dalle procedure di appalto dell’operatore economico che “ abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione ”: ciò, per essere emersa a carico dell’ora citata appellante una posizione debitoria nei confronti della P.A. per circa € 190.000,00, non estinta neppure dopo la sottoscrizione di un piano di rateizzazione del debito.
5.3. Va premesso che La RA non censura il capo della sentenza di prime cure che ha dichiarato applicabile alla fattispecie che la riguarda l’art. 80, comma 5, lett. c-ter) , cit., cosicché su tale capo della sentenza si è formato il giudicato interno e la relativa statuizione non può più essere rimessa in discussione. Nel merito, non può dubitarsi della riconducibilità della condotta della S.S.D. nell’alveo della previsione in commento, attesa l’elevata entità della somma di cui la stessa è debitrice e quindi l’oggettiva gravità dell’inadempimento in cui è incorsa.
5.4. L’insoluto contestato all’appellante, che ha continuato a detenere un’area demaniale sine titulo fino al 2014 senza pagare (almeno, per intero) i canoni dovuti, va invero ricondotto all’ipotesi delle “ significative o persistenti carenze ” nell’esecuzione di una precedente concessione ex art. 80, comma 5, lett. c-ter) , del d.lgs. n. 50/2016, sussistendone – al contrario di quanto si sostiene nell’appello – i relativi presupposti, che consistono nelle “ altre sanzioni comparabili ”, secondo la disposizione citata, alla risoluzione per inadempimento ed alla condanna al risarcimento del danno: tali “ altre sanzioni ” si rinvengono, infatti, nella decadenza dell’odierna appellante dal beneficio della rateizzazione del debito, poiché, una volta ammessa a detto beneficio, La RA ha pagato le rate dalla n. 1 alla n. 27 (su un totale di sessanta), ma poi ha interrotto i pagamenti a partire dalla rata n. 28, incorrendo nella decadenza, che le è stata inflitta dalla Regione con determinazione n. G15233 del 14 dicembre 2020 (prodotta in primo grado dalla resistente il 14 novembre 2023 come doc. 13).
5.4.1. Se, pertanto, è vero che all’ammissione alla rateizzazione viene riconosciuto un carattere di sostanziale regolarizzazione delle pendenze, tuttavia è altrettanto vero che la S.S.D. ha pagato solo una parte, inferiore alla metà, delle rate previste, restando inadempiente rispetto alle rate residue, di tal ché l’insoluto permane nella sua gravità e significatività.
6. A fronte di tale situazione l’appellante non può utilmente invocare la prescrizione, anzitutto perché la richiesta da parte sua della rateizzazione del debito, presentata una prima volta l’8 giugno 2010 e quindi il 30 settembre 2014 (v. docc. 10 e 12 depositati dalla resistente il 4 novembre 2023) configura un riconoscimento del debito, con conseguente interruzione della prescrizione, il cui nuovo termine decorre dalla scadenza delle singole rate (cfr., ex plurimis , Cass. civ., Sez. I, 8 aprile 2024, nn. 9242 e 9221; Sez. VI, 21 dicembre 2022, n. 37389; id., 11 maggio 2022, n. 14991; id., 29 dicembre 2015, n. 26013; Sez. trib., 16 febbraio 2022, n. 5160; Sez. lav., 15 luglio 2021, n. 20260; id., 26 aprile 2017, n. 10327). Peraltro, anche se in ipotesi la prescrizione fosse in parte applicabile (per essersi maturata in relazione a una parte dei debiti anteriori all’istanza di rateizzazione presentata nel 2010), gli importi residui insoluti sarebbero comunque rilevanti e quindi significativi.
6.1. In ogni caso, in una procedura come quella in esame, in cui la P.A. deve valutare l’affidabilità dell’aspirante concessionario, non può giovare l’invocazione della prescrizione dei debiti pregressi, trattandosi di condotta che non contribuisce a dare un’immagine di affidabilità del candidato: costui, infatti, per questa via si sottrae al pagamento delle somme alla P.A. concedente, sfruttandone l’inerzia nel richiederne tempestivamente la corresponsione. In linea generale, invero, il mancato pagamento da parte del concessionario delle somme dovute, da un lato, depone in negativo circa la sua moralità, dall’altro induce a una prognosi negativa sulle sue capacità di far fronte agli oneri economici connessi alla nuova concessione, tenuto conto sia dell’esposizione debitoria di cui è gravato nei confronti della P.A., sia della sua dimostrata inclinazione a non assolvere gli obblighi assunti (cfr. C.d.S., Sez. III, 24 luglio 2023, n. 7219 in tema di inadempimento da parte dell’operatore economico agli obblighi di natura fiscale).
6.2. Inoltre, non va taciuto che nel caso di specie La RA ha sottoscritto, attraverso il proprio legale rappresentante, l’atto del 22 aprile 2015, recante il disciplinare della concessione rilasciata alla stessa S.S.D. con decorrenza dal 1° luglio 2014, il quale all’art. 4 contiene il prospetto analitico delle somme da essa dovute come indennizzi per l’occupazione sine titulo dell’area demaniale per il periodo dal 7 dicembre 2003 all’ora vista data del 1° luglio 2014: orbene, il successivo disconoscimento del debito si pone in palese contrasto con tale precedente condotta, con il ché può dubitarsi che il comportamento complessivamente serbato dalla S.S.D. sia conforme al principio di leale collaborazione a cui sono improntati i rapporti tra il cittadino e la P.A., codificato dall’art. 1, comma 2- bis , della l. n. 241/1990 (C.d.S., Sez. VII, 30 maggio 2024, n. 4860; id., 2 maggio 2022, n. 3418).
6.3. A nulla vale, quindi, opporre che la S.S.D., una volta scaduta la concessione e nell’attesa del suo rinnovo, ha continuato a pagare alla Regione l’importo annuo in misura pari a quella corrisposta per l’ultimo anno di validità del titolo scaduto, mentre la P.A. è rimasta inerte per lunghi anni e non ha richiesto la restituzione dell’area demaniale de qua , né proceduto alla conclusione del procedimento di rinnovo, sicché quando la Regione ha nuovamente assentito all’appellante l’uso esclusivo dell’area stessa, ha altresì calcolato l’indennità per l’occupazione in una misura più ampia rispetto a quella nel frattempo corrisposta dalla stessa appellante. La tesi è stata ripetuta anche nel corso della discussione della causa, ma non si può certo parlare di una liquidazione “a sorpresa” degli importi da parte della Regione, considerando che La RA ha continuato a godere dell’uso dell’area anche a concessione ormai scaduta e poi ha sottoscritto il relativo disciplinare.
6.4. Neppure rileva la circostanza che avverso la cartella di pagamento penda un contenzioso in sede tributaria, tale circostanza non privando la P.A. del potere di valutare in modo autonomo la gravità dell’insoluto ai fini dell’art. 80, comma 5, lett. c-ter) , del d.lgs. n. 80/2016, tenuto conto del fatto che tale disposizione non richiede che ci si trovi in presenza di violazioni definitivamente accertate (cfr. C.d.S., Sez. V, 17 maggio 2023 n. 4432; id., 12 aprile 2021, n. 2963) e non postula automatismi, ma lascia spazio alla valutazione discrezionale della P.A., purché sorretta da un’adeguata motivazione in ordine alla ritenuta idoneità della violazione a incidere sull’affidabilità e sull’integrità dell’operatore (cfr. C.d.S., Sez. V, 6 settembre 2024, n. 7468).
7. Acclarata, dunque, l’integrale infondatezza del primo motivo di appello, deve del pari affermarsi l’infondatezza del secondo motivo, a mezzo del quale, come già accennato, La RA ha contestato l’individuazione fatta dal T.A.R. dell’organo competente alla valutazione comparativa. Detto organo è stato rinvenuto dalla sentenza appellata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 1, lett. e) , e 8 del r.r. n. 11/2022 nell’ufficio procedente, cioè nella “ struttura amministrativa della Regione o dell’ente locale competente al rilascio delle concessioni in materia di demanio idrico ”: sostiene l’appellante che esso va, invece, individuato nella Commissione tecnica per il demanio idrico di cui all’art. 11 del r.r. n. 3/2004, atteso il richiamo che a detto regolamento fa l’art. 33, comma 6, delle N.T.A del Piano di bacino del fiume Tevere – V stralcio funzionale (approvato con d.P.C.M. 3 marzo 2009).
7.1. Il motivo (che viene trattato secondo l’ordine dei motivi contenuto nell’appello e quindi dopo la trattazione del primo, attinente all’esclusione dell’appellante della procedura, non ponendosi per la suddetta esclusione alcun dubbio circa la competenza dell’“ ufficio procedente ” alla sua adozione) è, però, del tutto privo di fondamento.
7.2. Invero, l’art. 33, comma 6, delle citate N.T.A. dispone che “ nel caso di richieste concorrenti [per ottenere il rilascio di una concessione d’uso] su una stessa area o specchio liquido l’Ente Concedente provvede sulla base delle disposizioni contenute nel Regolamento regionale 15 dicembre 2004, n. 3 […]”. Tuttavia, il regolamento regionale 15 dicembre 2004, n. 3 (recante la disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi) è stato abrogato dall’art. 37, comma 1, lett. a) , del regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10, a sua volta abrogato dal regolamento regionale 3 gennaio 2022, n. 1, che reca la disciplina attuale della materia in esame. In particolare, l’art. 8 del r.r. n. 1/2022 contiene un’analitica regolamentazione della procedura di valutazione comparativa da svolgere nell’ipotesi di domande di concessione in concorrenza: quindi, la pretesa dell’appellante che il rinvio del Piano di bacino al r.r. n. 3/2004 fosse fisso e non mobile porta all’assurda conclusione di escludere che alla procedura per cui è causa si applichi l’analitica disciplina dell’art. 8 cit. in favore dell’applicazione di una normativa ormai abrogata (vanificandone in parte qua l’abrogazione).
7.3. Se ne desume l’infondatezza della tesi dell’appellante e tale conclusione è corroborata dal dato per cui il Piano di bacino è stato approvato con d.P.C.M. 3 marzo 2009, dunque in una fase storica in cui era vigente il r.r. n. 3/2004, prima della sua abrogazione con il r.r. n. 10/2014, e perciò esso non poteva fare altro che richiamare la disciplina regolamentare del 2004.
8. In definitiva, pertanto, l’appello risulta improcedibile nella parte in cui (terzo motivo) ripropone le censure avverso l’assegnazione dei punteggi alla controinteressata RU, mentre è infondato nella restante parte (primo e secondo motivo).
9. Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti costituite delle spese del giudizio di appello, mentre non si fa luogo a pronuncia sulle spese nei confronti della controinteressata, evocata in giudizio ma non costituitasi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e per il resto lo respinge, come da motivazione.
Compensa tra le parti costituite le spese del giudizio di appello, non facendo luogo a pronuncia sulle spese nei confronti della controinteressata, non costituitasi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pietro De Berardinis | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO