Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 02/05/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2914/2022 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice
Alberto Munno in funzione di giudice del gravame nei giudizi di appello proposti avverso le sentenze del giudice di pace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta il nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2914 dell'anno 2022
T R A
(C.F. elettivamente domiciliata in Taranto in Corso Parte_1 C.F._1
Umberto I, n. 187 presso e nello Studio Legale dell'Avv. Ulderico Aiello
( )(P.Iva ), dal quale è rappresentata e difesa come da CodiceFiscale_2 P.IVA_1
documentazione in atti;
Appellante
C O N T R O
c.f. ) in persona del legale rappresentante protempore, corrente in Controparte_1 P.IVA_2
Bologna in Via Stalingrado n. 45 ed elettivamente domiciliata in Taranto alla via Nitti n. 37 presso lo studio dell'avv. Francesco Castronovo che la rappresentata e difende come da documentazione in atti;
Appellata
(c.f. ), residente in [...] a Lizzano (Ta); Controparte_2 C.F._3
1
Ove all'udienza del 31 gennaio 2025, tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori del 01
aprile 2025 e del 21 aprile 2025 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado la sig.ra evocava innanzi al Parte_2
Giudice di Pace di IE la chiedendone la condanna al pagamento in proprio CP_1
favore della somma di euro 5200,00 a titolo di risarcimento del danno assertivamente patito alle ore
13,20 del 21 aprile 2019 allorquando, mentre come terza trasportata a bordo della Bmw tg. CB772SE
assicurata per la Rca presso la spa all'altezza della intersezione stradale tra Via Monte CP_1
Gabriele e Via Monte Sabotino in abitato di IE (Ta) , collideva con la Fiat Punto tg. CF706AN.
Si costituiva con comparsa di risposta la eccependo l'inammissibilità della domanda CP_1
per omessa evocazione del responsabile civile e per la omessa richiesta risarcitoria alla Compagnia
di Assicurazione della Rca del veicolo antagonista;
nel merito deduceva l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto col ristoro delle spese di lite.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , ne veniva dichiarata Controparte_2
la contumacia con ordinanza del 20 ottobre 2020.
Con sentenza n. 160/2021 emessa in data 04 novembre 2021 all'esito del giudizio vertito col numero
666/2019 r.g. il Giudice di Pace di IE (Ta) così stabiliva:
[- accoglie per quanto di ragione la domanda attrice e, per l'effetto, condanna la
[...]
……..al pagamento in favore di della complessiva somma di E Controparte_3 Parte_2
2652,82 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro occorso in IE (Ta) in data 21.04.2019, oltre interessi legali e rivalutazione sulle singole voci di danno come in motivazione;
- condanna la medesima convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite che si ]liquidano in
2 …..da distrarre in favore dell'Avv. Ulderico Aiello]
Così argomentava il GdP la propria decisione:
[La verificazione dell'incidente come descritto nell'atto introduttivo e la produzione a causa di quell'evento di lesioni personali in danno dell'attrice quale trasportata, devono ritenersi fatti dimostrati in ragione delle seguenti emergenze processuali: a) la deposizione resa nel presente giudizio dal teste sig. , sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, il quale Testimone_1
ha confermato il fatto storico come descritto in citazione nonché la presenza dell'attrice come passeggera a bordo dell'auto Bmw;
b) la scheda del PPI dell'Ospedale San Marco di IE dove si recò la subito dopo l'incidente; c) la generica contestazione di parte convenuta Pt_2
sulla presenza a bordo della Bmw dell'attrice. Pertanto quanto acclarato deve ritenersi più che sufficiente alla luce del dettato normativo ( art. 141 DLvo 209/2005) che riconosce al terzo trasportato il diritto di essere risarcito dalla compagnia di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro a prescindere dall'accertamento della responsabilità di conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.]
Avverso la predetta sentenza proponeva appello rassegnando le seguenti Parte_2
conclusioni:
[1) in riforma dell'unico capo del presente appello, accogliere la domanda proposta dall'odierna appellante e, per l'effetto, condannare la convenuta in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'appellante del danno emergente patito a titolo di compensi legali relativi alla fase stragiudiziale pari alla somma che si limita sin da ora nella somma di euro 1.100,00, o in subordine alla diversa somma rimessa alla valutazione dell'On.le
Giudicante;
2) condannare, altresì, la convenuta in persona del legale rappresentante Controparte_4
pro-tempore, al pagamento delle spese e compensi di lite del presente giudizio di appello, oltre r.s.g.,
iva e cap come per legge da distrarsi in favore del procuratore dell'appellante, il quale si dichiara anticipatario delle spese e compensi legali del presente giudizio di appello.]
3 Così argomentava le proprie richieste l'appellante:
[Rubrica dell'unico motivo di gravame: Omesso riconoscimento della componente dei compensi legali della fase stragiudiziale.
Il Giudice di prime cure, sul punto, ha erroneamente ritenuto non dovuta la componente dei compensi legali afferenti l'attività stragiudiziale, così ingiustamente devalutando e depauperando il reale danno nella sua interezza riportato dalla sig.ra a seguito dell'evento illecito in oggetto, Pt_2
comprensivo del risarcimento del danno da inabilità parziale, invalidità permanente e danno emergente a titolo di spese mediche sostenute e dell'ulteriore danno emergente patito a titolo di compensi legali relativi alla fase stragiudiziale, documentalmente comprovato giusta versamento in atti della fattura fiscale n. 87 del 23.10.2019 dell'importo complessivo di euro 1.286,87
(comprensiva di oneri di legge).
Il Giudice di I grado, difatti, del tutto immotivatamente ha ritenuto di non accogliere tale specifico ed autonomo capo della domanda formulata dalla , asserendo a pagina quattro, terzo e Pt_2
quarto capoverso della sentenza, quanto segue: “…non può essere accolta la domanda risarcitoria per le spese di assistenza legale relative alla fase stragiudiziale di trattazione del sinistro che alla fase di attivazione della negoziazione assistita … le spese stragiudiziali possono essere riconosciute quando la parte che ne chieda il rimborso giustifichi in modo esauriente l'utilità in concreto dell'intervento stragiudiziale di cui si è avvalsa”.
Orbene, recisamente si impugna l'iter argomentativo, logico e motivazionale posto a base del decisum su tale capo della sentenza in quanto insanabilmente in contrasto sia con la normativa vigente in tema di presupposti applicativi e riconoscimento delle spese legali dovute per la fase stragiudiziale, sia con la conforme e recente Giurisprudenza della Suprema Corte in materia.
Poste tali doverose premesse, la deducente difesa rileva in primis che la normativa ex D.lgs
2009/2005 e Dpr 254/2006 prevede testualmente il pagamento dei compensi professionali a titolo di attività legale espletata nella fase stragiudiziale, confortata dal riconoscimento di tale componente a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa introdotta dal D.M. 55/2014, il cui testo
4 rimanda all'allegata tabella n. XXV per la determinazione dei compensi inerenti alla fase stragiudiziale.
In secundis, vi è da dire che il riconoscimento di tale componente di danno è da intendersi un principio consolidato nella recente giurisprudenza di merito e di legittimità, richiamata nel prosieguo del presente atto.
Pertanto, procedendo con ordine e chiarezza espositiva, contrariamente a quanto infondatamente asserito dall'estensore della sentenza impugnata, nella fattispecie de qua, la deducente difesa intende portare all'attenzione del Giudicante che la corposa e precipua attività esperita nella fase stragiudiziale antecedente l'instaurazione del giudizio era specificamente deputata al pervenimento di una più celere definizione dell'insorgendo giudizio e non era esclusivamente volta all'assolvimento delle mere condizioni di procedibilità della relativa domanda.
Ed invero, dapprima veniva inoltrata da parte del deducente difensore richiesta di risarcimento danni trasmessa via pec e via mail in data 10.06.2019; successivamente, in data 17.07.2019, veniva inoltrata comunicazione integrativa a cui seguiva ulteriore comunicazione, trasmessa a mezzo pec in data 16.09.2019, mediante la quale veniva inoltrato alla società invito Controparte_4
finalizzato alla stipula della convenzione di negoziazione assistita.
Di fronte all'inerzia della predetta impresa assicuratrice, la Sig.ra si vedeva costretta ad Pt_2
instaurare il giudizio, al fine di vedere soddisfatta la propria legittima pretesa risarcitoria,
nonostante avesse compiutamente predisposto ogni attività espressamente finalizzata alla fase stragiudiziale al fine di evitare l'insorgendo giudizio.
Ciò, peraltro, anche in considerazione della circostanza che la medesima società assicuratrice aveva già integralmente risarcito il danno materiale subito dal proprietario del veicolo vettore!
In altri termini, la , che come detto si è concretamente prodigata per consentire ad Pt_2
una definizione ante causam della vertenza in oggetto, si è tuttavia vista Controparte_4
costretta nella oggettiva obbligatorietà di dover introdurre il relativo giudizio di merito, sopportando il costo per la precipua attività stragiudiziale espletata a tutela dei propri diritti da parte del
5 deducente procuratore, la cui corresponsione dell'importo di euro 1.286,87, come da fattura n. 87
del 23.10.2019 - allegato sub quattro) del fascicolo di parte attorea del giudizio di primo grado –
integra a tutti gli effetti di legge un pacifico danno emergente patito dalla medesima.
Proprio sulla base di tale assunto, la sentenza impugnata presenta un evidente error in judicando, in quanto il parziale accoglimento della domanda risarcitoria pari all'importo di euro 2.652,82 – vale a dire limitatamente alle componenti di inabilità parziale, invalidità permanente e danno emergente a titolo di spese mediche – non risulta pienamente satisfattivo della pretesa risarcitoria avanzata dalla , avendo la medesima patito l'ulteriore danno emergente a titolo di spese legali Pt_2
relative all'attività stragiudiziale nella misura di euro 1.286,87.
Non vi è chi non veda come negare il risarcimento a titolo di danno emergente – si ripete documentalmente provato - abbia concretamente significato far accollare all'appellante tale danno,
illegittimamente depauperando la somma ottenuta a diverso titolo di risarcimento per le lesioni personali subite nel sinistro de quo.
Difatti, a fronte di un risarcimento di euro 2.652,82, comprensivo di spese mediche pari ad euro
411,32, si vedeva costretta a subire il danno emergente dell'importo di euro 1.286,87 a titolo di compensi legali relativi alla fase stragiudiziali, corrisposti al proprio procuratore con espresso animo di rivalsa nei confronti dell'istituto assicuratore.
In altri termini la sosteneva l'esborso complessivo di euro 1.698,19 a titolo di spese Pt_2
mediche e danno emergente sotto il profilo dei compensi legali e, pertanto, il risarcimento ottenuto si assottigliava a meno di euro 1.000,00 (nello specifico € 954,63) nonostante il riconoscimento del danno biologico nella misura dell'1% e della inabilità temporanea da parte dell'ausiliario del
Giudicante.
Una vera e propria “vittoria di Pirro”! Sul punto, in relazione all'attività espletata afferente alla fase stragiudiziale, va considerato che l'intervento di un professionista, sia esso un legale o un perito di fiducia, così come previsto dall'art. cinque ultimo comma della legge 5 marzo 2001 n. 57 e come affermato nel regime precedente dalla Corte di Cassazione (Cass. civ. 12.10.98 n. 11090) è
6 necessario non solo per dirimere eventuali divergenze su punti della controversia, quanto per garantire già in questa prima fase, allorquando l'istituto assicuratore non solo è economicamente più forte, ma anche tecnicamente organizzato e professionalmente attrezzato per affrontare tutte le problematiche in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale, attesa la complessità e molteplicità dei principi regolatori della materia.
Quindi deve riconoscersi il diritto alla difesa da parte del soggetto più debole del rapporto e la fase stragiudiziale non essendo di agevole applicazione e strettamente connessa con quella giudiziale,
che rende necessario l'intervento di un difensore anche in questa fase.
Se la finalità dell'attività stragiudiziale è quella di giungere ad un possibile accordo transattivo,
necessario al fine di evitare il proliferare delle azioni giudiziarie, dall'altra è obbligatorio farsi assistere da un difensore di fiducia per esperire la stessa azione.
Il danneggiato senza l'assistenza di un difensore di fiducia non è in grado di comprendere la correttezza del risarcimento dei danni subiti ed i rischi processuali dell'azione che vuole intraprendere.
Il Codice delle Assicurazioni, giova ricordarlo, non menziona alcuna esclusione delle spese legali per tutte le procedure di risarcimento danni regolate dall'art. 148, 141 e 149 del Codice delle
Assicurazioni.
Dunque, l'esclusione del riconoscimento delle spese legali nella fase stragiudiziale comporterebbe una grave violazione dell'art. 24, comma II della Costituzione.
Secondo i principi enunciati dalla Corte di Cassazione il danneggiato ha diritto al rimborso delle spese legali: 1) in ipotesi di composizione bonaria (Cass. n. 11606/2005); 2) in ipotesi di non avvenuta composizione bonaria (Cass. n. 997/2010); 3) in ipotesi di giudizio (Cass. n. 2275/2006).
A conferma della fondatezza di tale assunto, parte appellante richiama la recentissima Ordinanza n.
39384 del 10.12.2021 con la quale la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che: ”il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, nella specie consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. L'utilità di tale
7 esborso, ai fini di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, ciò in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito finale del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che, seppure l'attività stragiudiziale, per quanto svolta da un avvocato, è, comunque, qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie, non perciò oggetto della nota di cui all'art. 75 delle disp. Att. c.p.c., la liquidazione di tale voce deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi a resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova”.
Ed ancora, conformemente, con la precedente Ordinanza n. 21565 del 07.10.2020, la Suprema Corte
aveva già statuito che: “le spese stragiudiziali sono voce autonoma rispetto a quelle giudiziali. Non rileva l'inevitabilità della lite, né l'esito negativo delle trattative” (Cass. Civile Sez. II n. 21565 del
07.10.2020), con ciò stabilendo che l'autonomia del compenso per le attività stragiudiziali non risiede nella presunta inevitabilità della lite, nell'unitarietà dell'interesse del cliente, neppure nell'esito negativo delle trattative.
In buona sostanza, i rimborsi ed i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti anche se il professionista abbia prestato la propria opera nel successivo giudizio di merito.
Altresì, sul punto, si richiama la recente ordinanza n. 24481 del 04.11.2020 con la quale la Suprema
Corte così statuiva: “l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali ... ne deriva che non è corretta affermazione di taluna giurisprudenza secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. Att. C.p.c., dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande”.
Da ultimo, la deducente difesa richiama anche l'orientamento del Tribunale di Taranto, espresso con la sentenza 764 dell'08.04.2020 emessa dal Giudice Dott. Italo Federici, secondo cui “per un verso le spese legali stragiudiziali … individuano una voce di danno emergente che non può essere disconosciuta in favore di chi invochi il risarcimento per un illecito civile … per altro verso
8 il relativo credito non sorge con il loro effettivo pagamento da parte della persona danneggiata, ma dall'esecuzione della prestazione da parte del professionista”.
In merito alla attività stragiudiziale relativa alla fase di attivazione della negoziazione assistita
Altresì, dovrà essere riconosciuta l'ulteriore attività stragiudiziale espletata dalla difesa di parte attorea relativa alla fase di attivazione della negoziazione assistita. A tal riguardo, giova rilevare che il riconoscimento dei compensi legali relativi all'espletamento della procedura di negoziazione assistita, trova il proprio fondamento oltre che nel Decreto-legge 132/2014, istitutivo della stessa,
anche e soprattutto nella novella legislativa apportata dal Decreto Ministeriale n. 37/18 che, modificando il D.M. 55/14, ha introdotto la Tabella XXV bis relativa all'attività di mediazione e di negoziazione, indicando quale quantum, , per lo scaglione di riferimento, la somma di euro 270,00
oltre accessori di legge e spese vive. A fortiori, nella fattispecie de qua, appare doveroso il riconoscimento di tale componente in considerazione della mancata adesione da parte della società
all'invito alla stipula della convenzione de qua, con le conseguenze che ne derivano in CP_1
base al combinato disposto degli artt. 96 e 642 primo comma c.p.c. ai fini delle spese del giudizio
(articolo quattro, comma I del D.L. 132/2014), oltre che in ragione di quanto sancito dalla Consulta
con la sentenza n. 162/2016. Ne segue, pertanto, che le motivazioni addotte nella sentenza gravata in merito al mancato riconoscimento delle spese legali per l'attività stragiudiziale espletata dal procuratore dell'appellante devono ritenersi infondate e come tali meritevoli di riforma e, dunque, il deducente difensore insiste per il riconoscimento di tale componente che solo e soltanto per ragioni fiscali riduce nella misura di euro 1.100,00.]
Si costituiva con comparsa di risposta la rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
[1) rilevata la violazione delle norme sull'integrazione del contraddittorio in primo grado, annullare la sentenza n. 160/2021 emessa dal giudice di pace di IE in data 09.11.2021 e condannare l'appellante a restituire la complessiva somma di € 5.014,00 come da essa percepita per effetto della sentenza nulla, condannando altresì l'appellante al pagamento delle spese di primo grado verso la
Compagnia convenuta;
2) In ogni caso, rigettare l'appello perché inammissibile ed infondato, sia in fatto che in diritto e
9 condannare l'appellante al pagamento delle spese di giudizio anche del secondo grado in favore della Compagnia convenuta.]
Così argomentava le proprie richieste processuali la : CP_1
[ A) La società deducente, nella piena impugnativa di tutto quanto dedotto, allegato e richiesto dalla parte appellante, fa rilevare che l'apparente impugnazione è inammissibile ed infondata e deve essere rigettata. Mancano completamente le motivazioni a sostengo della richiesta di gravame. In ogni caso, la sentenza è nulla e l'attrice deve essere condannata a restituire tutto quanto percepito per effetto di detta sentenza.
B) Con atto di citazione notificato in data 29.10.2019 l'attore assumeva che in data 21.04.2019, verso le ore 13,20 circa in IE, mentre era trasportata sulla vettura Bmw tg. CB 772 SE di proprietà
e condotta dal sig. e percorreva la via Monte San Gabriele, giunta all'incrocio Controparte_2
con la via Monte Sabotino, l'auto “entrava in collisione” con il veicolo Fiat Punto tg. CF 706 AN di proprietà della sig.ra . Nulla dichiarava circa la responsabilità dell'evento e, di certo, Parte_3
nulla imputava al sig. Con comparsa di risposta depositata in data 09.01.2020 Controparte_2
si costituiva la quale elevava sospetto l'accaduto ed inoltre eccepiva l'assenza di Controparte_4
litisconsorzio necessario per aver l'attore omesso di convenire in giudizio il responsabile civile. Il giudice di pace ordinava all'attore di notificare gli atti al sig. La causa veniva Controparte_2
istruita con la prova orale e la ctu medica. Con la sentenza appellata la domanda veniva accolta.
C) L'appello nel merito è di fatto inammissibile e la sentenza n. 160/2021 del giudice di pace di
IE deve essere annullata. Come abbiamo visto, il giudice di pace ha ordinato all'attore di integrare il contraddittorio nei confronti del solo proprietario della vettura sulla quale viaggiava, il sig. L'attore, però, nel descrivere la dinamica (si tratta di un eufemismo in Controparte_2
quanto l'attore non ha descritto la dinamica) si è limitato a dire che la vettura sulla quale viaggiava entrava in collisione con la vettura Fiat Punto tg. CF 706 AN di proprietà della sig.ra . Parte_3
Poiché l'attore non ha avanzato nessun addebito sulla condotta di guida del sig. , Controparte_2
il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato verso il responsabile civile (e non il vettore), come la Compagnia aveva espressamente chiesto sin dai primi momenti della costituzione. Infatti, la
10 Suprema Corte ha già da tempo fatto emergere che nell'azione di risarcimento diretto il danneggiato
(si ribadisce, addirittura anche nella azione promossa dal terzo trasportato) ha l'obbligo di convenire in giudizio anche il responsabile del danno (così già da Cass. civ., sez. III, sent., 2 dicembre 2014 n.
25421, Cass. 23706/2016, Cass. n. 21896/17, pubblicata il 20 settembre 2017, Cass. n. 9188/18, pubblicata il 13 aprile 2018). La Corte ha sempre fatto riferimento all'art. 150 cod. ass., il quale consente all'impresa del responsabile di intervenire in giudizio estromettendo l'impresa mandataria;
inoltre, la medesima norma consente comunque all'impresa del vettore di esercitare la rivalsa (verso il responsabile) per le somme pagate. Per esperire tutto questo, occorre che la sentenza sia sempre opponibile al responsabile dell'evento donde la necessità di convenirlo in giudizio
E, da ultimo, sono conformi Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 10 gennaio – 8 aprile
2020, n. 7755). Ma anche Cass. n. 53 del 07.01.2021.
“Orbene, nella impugnata sentenza il giudice dell'appello ha invero disatteso il suindicato principio applicabile anche in tutte le ipotesi di azione diretta disciplinata dal cod. ass. (d.lgs. 209/05), nella specie ratione temporis applicabile: sia quella ordinaria ex art. 144, sia quella prevista dall'art. 149
per l'ipotesi di risarcimento diretto (come pure quella prevista all'art. 141 in caso di danni al terzo trasportato), essendo volta a rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, al fine di facilitare l'eventuale azione di regresso dell'assicuratore (v. Cass. 22.11.2016
n.23706, cfr. anche Cass. 02.12.2014 n. 25421)”.
Ancor più recentemente, sempre in tema di terzo trasportato (art. 141), la Suprema Corte ha avuto modo di specificare che il proprietario del veicolo coinvolto in un sinistro stradale è litisconsorte necessario nella lite tra danneggiato e assicuratore.
L'estensione del contraddittorio deve essere effettuata in vista dell'azione di regresso della compagnia. Gli stessi principi sono stati ribaditi anche con la sentenza della Cassazione n. 264426/22
del 08.09.2022.
Il giudice di pace non si è attenuto a tale dovere, dal che ne discende la nullità della sentenza emessa.
Si ricorda che, comunque, il rilievo sulla integrità del contraddittorio è un rilievo officioso e, come
11 tale, sfugge alle preclusioni di legge.
D) Per completezza difensiva, deve dirsi che l'appello è comunque infondato e deve essere rigettato.
L'attore si duole del mancato riconoscimento delle spese (asseritamente) prestate per l'assistenza stragiudiziale. La domanda era infondata e l'appello è inammissibile.
Le spese di assistenza stragiudiziale, quando l'attività svolta dall'avvocato - ove mai dimostrata - si rivela superflua rispetto a una definizione più rapida del contenzioso, non spettano al danneggiato. E
ciò perché il rimborso degli esborsi per il lavoro del professionista nella fase anteriore alla causa ha natura di danno emergente e, come tale, deve essere domandato, allegato e provato.
Così, infatti, ha stabilito la sentenza 16990/17, pubblicata il 10 luglio dalle Sezioni Unite civili della Cassazione.
L'attività realizzata dall'avvocato prima della causa deve risultare utile per poter essere posta a carico del danneggiante. E l'utilità deve essere valutata ex ante, vale a dire in vista dell'esito futuro del giudizio si poteva ragionevolmente presumere in quel momento.
Non si può, infatti, configurare la ripetibilità dell'asserita spesa laddove l'assistenza stragiudiziale del professionista non si risolva nell'assicurare una tutela più rapida né risolve problemi tecnici di qualche complessità.
Il Tribunale di Taranto è ormai costantemente orientato nel ritenere che tutte le attività solo nominate in citazione (della quali comunque manca ogni prova) altro non siano che “non appare aver assunto i caratteri dell'autonomia rispetto all'attività giudiziale ... essendosi risolta sostanzialmente nella redazione di un complesso di atti e svolgimento di attività non distinte funzionalmente da quelle che normalmente … finalizzate a sostenere in giudizio il diritto fatto valere …” (Sentenza Tribunale
di Taranto n. 2542/18 del 17.10.2018).
Ed ancora, su appello della compagnia proprio sulle spese stragiudiziali: “pure da condividere è la contestazione relativa al riconoscimento delle spese stragiudiziali, in quanto l'art. 20 d.m. n. 55/14 dispone che “l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è di regola liquidata in base ai parametri
12 numerici di cui alla allegata tabella”; nel caso di specie l'attività stragiudiziale svolta dal difensore della prima dell'introduzione del giudizio non appare avere assunto caratteri di autonomia CP_5
rispetto all'attività giudiziale, essendosi sostanzialmente risolta nella redazione di un complesso di atti (una raccomandata contenente la richiesta risarcitoria rivolta alla compagnia assicuratrice,
raccomandata con la quale veniva trasmessa documentazione, presumibilmente medica, ed altra raccomandata con la quale si evidenziava che gli assistiti erano tati sottoposti a visita medico-
legale), non distinti funzionalmente da quelli che normalmente sono tesi ad acquisire e fornire elementi di valutazione di fatto e giuridici finalizzati a tutelare anche in sede giudiziale il diritto fatto valere, tanto che è lo stesso d.lgs. n. 209/05 a disciplinarli quali atti prodromici all'introduzione della causa;
deve ritenersi, pertanto, che gli stessi vadano considerati in sede di liquidazione complessiva delle spese di lite del processo ...” (Sentenza n. 2264/2018 depositata in data 12.09.2018
dott. Lisco).
E) La condanna alle spese legali.
La sentenza è nulla e l'attore deve essere condannato - dapprima a restituire tutto quanto percepito per effetto della esecuzione della sentenza di primo grado - anche a pagare le spese del primo grado.
Ma l'attore deve essere condannato a pagare anche le spese del secondo grado visto che comunque l'appello è anche infondato.
Il Giudice di appello che riforma la decisione, infatti, non può compensare le spese (così Cass. n.
33022/2021 del 10.11.2021).
“Il giudice di appello allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata e un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo conto dell'esito complessivo della lite,
poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale, sicché vìola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado”.
L'attore deve quindi essere condannato a restituire la complessiva somma di € 2.680,00 percepiti
13 dall'attrice e la somma di € 2.334,29 percepiti dal difensore dell'attrice (All. 1).]
Motivi della decisione
I.- Preliminarmente occorre rilevare come l'appellata non abbia proposto appello CP_1
incidentale avverso la sentenza gravata, onde sono inammissibili le richieste di modifica di quanto statuito che eccedano le implorationes relative a causa di nullità rilevabili d'ufficio anche nel grado di giudizio ulteriore al primo.
II.- L'art. 141 del DLvo 209/2005, sotto la rubrica “risarcimento del terzo trasportato”, così dispone:
“ 1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato e'
risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilita' dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro,
fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo e' coperto per un massimale superiore a quello minimo.
2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148. 3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento e' esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile puo' intervenire nel giudizio e puo' estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilita' del proprio assicurato. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
4. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150.”
Il diritto al risarcimento del terzo trasportato è così svincolato dalle regole giuridiche relative all'accertamento della responsabilità dell'illecito verificatosi.
[A tal file l'art. 143 del DLvo 209/2005, sotto la rubrica “denuncia di sinistro”, così dispone nel suo comma secondo: “2.- Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti
14 coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.”
Come fatto palese dalla semplice lettura del testo normativo, il Legislatore non richiede affatto che il modulo amichevole di constatazione sia firmato dai conducenti solo se proprietari dei veicoli incidentati o che abbia efficacia probatoria solo se i conducenti firmatari siano anche proprietari dei mezzi;
infondati sono di conseguenza i rilievi svolti dall'appellante.
Ciò è agevolmente comprensibile sul piano sistematico evocando la disposizione cardine in materia contenuta nell'art. 2054 cc che, sotto la rubrica “circolazione dei veicoli”, così stabilisce nei commi
2 e 3: “2.- Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. 3.- Il
proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio,
è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.”
Come fatto palese nel caso di illecito civile prodotto dalla circolazione ( “scontro tra veicoli”)
l'autore dell'azione dannosa è il conducente, mentre il proprietario o titolare di diritto reale sul mezzo da questi condotto è autore di una condotta concorsuale avendo arrecato un contributo materiale all'azione tipica ( esempio: tamponamento ) consentendo al conducente l'uso del veicolo coinvolto nel sinistro.
Se quindi il proprietario o titolare di diritto reale sul veicolo è responsabile in solido per il contributo etiologico arrecato al compimento dell'azione illecita ed al determinismo dell'evento dannoso mediante l'assicurare all'agente i mezzi per la commissione del fatto vietato, è di tutta evidenza come la dichiarazione del conducente sia sufficiente per integrare l'effetto probatorio di cui all'art. 143
comma del T.U. 209/2005, avendo il proprietario o titolare del diritto reale una funzione marginale al limite della condotta favoritrice, mentre il primo è l'autore della condotta tipica prevista dalla norma di divieto in cui non è prevista quale elemento normativo della fattispecie la titolarità di diritti di qualsivoglia natura sul veicolo incidentato….- omissis -…………..Il comma 3 dell'art. 2054 cc
15 introduce così a carico del proprietario del veicolo una forma di garanzia pur se espressa con la formula tradizionale della responsabilità evocante la titolarità del lato passivo dell'obbligazione risarcitoria sorta ex delicto. Coerente infine è il dato normativo offerto dal primo comma dell'art. 143 del T.U. 209/2005, che fa gravare l'obbligo di denunciare il sinistro sul proprietario del veicolo, sia stato o meno il conducente autore dell'azione dannosa, essendo quegli titolare dell'obbligo a contrarre sancito nell'art. 122 del medesimo T.U..] (Così il giudice unico dott. Alberto Munno nella sentenza monocratica emessa in data 13 febbraio 2024 all'esito del giudizio vertito sotto il numero
6101/2021 r.g. Tribunale di Taranto).
Conforme con la giurisprudenza sconosciuta e non famosa si appalesa una accorta giurisprudenza di legittimità: “Né rileva per il riconoscimento della responsabilità solidale del proprietario, che quella del conducente sia riconosciuta mediante il concreto accertamento della colpa ai sensi dell'art. 2043
cod.civ., anziché in via presuntiva ai sensi dei primi due commi dell'art. 2054 cod.civ., in quanto la responsabilità del proprietario, se non dimostra che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà, ovvero che il conducente ha fatto tutto il possibile per evitare il danno, è volta a garantire il danneggiato.”(Cass.Civ.Sez.III n.681 del 21-01-2000; conforme Cass.Civ.Sez.III n.10629 del
26-10-1998).
L'art. 141 del DLvo 209/2005 esclude così che nel giudizio siano litisconsorti necessari tanto il conducente del veicolo antagonista quanto l'Assicuratore della R.C.A. di quest'ultimo, facultandolo meramente ad intervenire in causa nel suo esclusivo interesse, o facultando l'Assicuratore della Rca
del veicolo sul quale il terzo trasportato viaggiava a chiamare in causa il primo per esercitarvi la rivalsa in un simultaneus processus, così come dispongono chiaramente i commi 3 e 4 del predetto art. 141 del DLvo 209/2005:
“3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento e' esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile puo' intervenire nel giudizio e puo' estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilita' del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
16 del capo IV.
4. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150.”
Trattasi in ogni caso di litisconsorzio facoltativo successivo rimesso alla iniziativa delle parti.
E per espressa statuizione del Legislatore, si applicano solo “in quanto compatibili” le disposizioni del successivo Capo IV del DLvo 209/2005 e, quindi, viene esclusa l'applicabilità dell'art. 144 comma 3 laddove dispone: “Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno”.
All'inammissibilità per omesso esperimento dell'appello incidentale, si cumula così l'infondatezza dei rilievi esplicitati dalla . CP_1
III.- Per esaminare l'unico motivo di appello occorre preliminarmente accertare la natura delle spese legali.
Invero l' art. 91 c.p.c. sotto la rubrica “condanna alle spese” dispone: “Il giudice , con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e nel liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.”
Come fatto palese dalla semplice lettura della disposizione normativa, la condanna alle spese è
vincolata a due presupposti di legge: a) che il processo si chiuda con una sentenza;
b) che si sia verificata la soccombenza di una parte rispetto all'altra.
Non esistono sentenze della Corte Costituzionale munite dei requisiti di cui all' art. 136 della
Costituzione che abbiano dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 91 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice provveda al regolamento delle spese di lite ponendole a carico di una o più parti processuali anche nei procedimenti che si concludano con un atto diverso dalla sentenza e che non abbiano natura di giudizio ordinario di cognizione, quando in essi vi sia stato un contrasto tra le parti inerente diritti soggettivi.
17 La predetta interpretazione è confermata dalla disamina del diritto positivo: quando la Legge dello
Stato ha voluto che nei processi che non si concludono con la forma di sentenza venisse emessa condanna al pagamento delle spese di lite lo ha fatto esplicitamente.
In tema di procedimento speciale per decreto ingiuntivo l'ultimo comma dell'art. 641 c.p.c espressamente impone al giudice di liquidare le spese col decreto di accoglimento.
In tema di procedimento speciale di sfratto per morosità l'art. 664 comma 1 c.p.c. espressamente fa obbligo al giudice di condannare al pagamento delle spese della intimazione.
In tema di procedimento cautelare uniforme l'art. 669septies comma 2 c.p.c dispone espressamente che il giudice condanni alle spese il ricorrente quando nei procedimenti ante causam dichiari la propria incompetenza o rigetti la domanda cautelare.
In tema di procedimento cautelare uniforme l'art. 669octies c.p.c nel suo comma 7 dispone che nei soli procedimenti cautelari indicati nel precedente comma 6 il giudice provveda sulle spese, e tra essi non comprende i procedimenti possessori ante causam ai quali si applica la disciplina del rito cautelare uniforme ai sensi del già menzionato comma 2 dell'art. 703 del c.p.c..
In tema di procedimento sommario di cognizione l'art. 702ter ultimo comma cpc dispone che “Il
giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.”
La presenza di disposizioni espresse che dispongono il regolamento delle spese di lite in procedimenti che non si chiudono con la forma della sentenza ma che sono purtuttavia contenziosi conferma la regola generale dell'art. 91 c.p.c. che vuole nei soli procedimenti chiusi con sentenza la condanna alle spese, mentre per tutti gli altri in difetto di una previsione espressa il giudice nulla deve provvedere sulle spese.
Le predette disposizioni di legge hanno così efficacia confirmatoria della regola generale di cui costituiscono deroga legislativa, ovverosia disposta con atto proveniente dallo stesso Potere dello
Stato e dalla stessa Pubblica Funzione Statale che ha introdotto la norma generale.
18 In difetto di una disposizione espressa della Legge il giudice non può pertanto emettere condanna alle spese o comunque provvedere al regolamento delle spese.
Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.
La predetta interpretazione è inoltre conforme e coerente con l'altro principio generale dell'ordinamento che sancisce la tipicità e nominatività dei titoli esecutivi giudiziali.
L'art.474 comma 2 del vigente cpc dispone: "Sono titoli esecutivi: 1) le sentenze, i provvedimenti e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva…"
La predetta norma introduce nel nostro ordinamento il principio di nominatività e tassatività dei titoli esecutivi giudiziali (in tal senso vedasi l'ordinanza monocratica del G.U. dott. Alberto Munno
emessa il 27 settembre 2013 nel processo vertito sotto il numero 2343/2013 R.G.Trib. Taranto),
palesando il proprio intento precettivo con l'impiego dell'avverbio , il quale evoca la necessità che la qualità di titolo idoneo a fondare l'esecuzione forzata risulti da una manifestazione di volontà univoca del dettato normativo., in conformità con la regola legale interpretativa dettata dall'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile (“Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro significato che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.”)1, e ponendosi come naturale prosecuzione nella codificazione vigente di quanto già statuito nell'art.554 del codice di procedura civile del 1865 il quale pure sanciva: "Sono titoli esecutivi: 1) le sentenze ….- omissis -…2)
le ordinanze e gli atti ai quali sia dalla legge attribuito il carattere esecutivo…".
L'art.474 cpc del 1942 vieta così al giudice di creare titoli esecutivi atipici al di fuori delle ipotesi tassativamente indicate dal legislatore, dovendo essi costituire un numerus clausus di ben individuate ipotesi normative.
Siffatte conclusioni appaiono confortate da una breve ricognizione del diritto positivo, che evidenzia la cura e la precisione con cui il Legislatore attribuisce la natura ed efficacia di titolo esecutivo a taluni atti e provvedimenti emessi nel corso del processo civile.
Così infatti dispongono: l'art. 170 ultimo comma cpc, l'art. 185 ultimo comma cpc, l'art.186bis
comma 2 cpc, l'art. 186ter commi 2 e 4 cpc, l'art.186quater comma 2 cpc, l'art.199 ultimo comma cpc, l'art.210 ultimo comma cpc, l'art. 263 ultimo comma cpc, l'art. 282 cpc, l'art. 411 comma 1 cpc,
l'art. 411 ultimo comma cpc, l'art. 412 ultimo comma cpc, l'art. 412quater comma 10 cpc, l'art. 420
comma 3 cpc, l'art. 423 comma 3 cpc, l'art. 431 comma 1 cpc, l'art. 447 cpc, l'art. 560 comma 4 cpc,
l'art. 586 ultimo comma cpc, l'art. 611 ultimo comma cpc, l'art. 632 comma 1 cpc, l'art. 641 cpc, l'art. 642 cpc, l'art. 652 cpc, l'art. 653 cpc, l'art. 665 comma 2 cpc, l'art. 669septies comma 3 cpc,
l'art.669novies comma 2 cpc, l'art.702ter comma 6 cpc, l'art.736bis comma 2 cpc, l'art. 789 comma
3 cpc, l'art. 814 comma 3 cpc, l'art.53 disp.att.cpc, l'art. 106 disp.att.cpc, l'art. 107 disp.att.cpc,
l'art.109 disp.att.cpc, l'art.154 comma 2 disp.att.cpc, l'art.177 comma 2 disp.att.cpc., l'art. 179bis
comma 2 disp.att.cpc, l'art.189 disp.att.cpc, l'art. 191 disp.att.cpc., l'art. 195 disp.att.cpc, l'art.83 dpr
Espressamente: In modo esplicito, chiaro e preciso (Manzoni: La nostra storia nota espressamente che , da quel giorno in poi, quel signore fu un po' men precipitoso), in Lessico Universale Italiano dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, volume VII.
20 115/2002, l'art.85 dpr 115/2002, l'art.168 dpr 115/2002, l'art.15 D.Lvo n.150/2011.
Che sia questa la voluntas legis insita nell' ordinamento giuridico è fatto palese pure dalla Legge n.
220/2012 in tema di riforma della disciplina del condomìnio negli edifici.
L' art. 1129 comma 11 ultima parte del codice civile , come novellato dalla predetta legge, così
dispone:
“In caso di accoglimento della domanda, il ricorrente per le spese legali ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio che, a sua volta, può rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato.”
Se nel procedimento di volontaria giurisdizione fosse operante la regola generale di cui all' art. 91
c.p.c. che collega l'onere delle spese quale effetto legale della soccombenza processuale, l' art. 1129
comma 12 ultima parte del codice civile non avrebbe ragion d'essere essendo tale norma diretta a far gravare il costo del processo sull'amministratore revocato, effetto questo raggiunto con la operatività della regola di cui all' art. 91 c.p.c. .
La disposizione normativa , introdotta con la riforma dettata dalla legge n. 220/2013, vuole costituire invece la deroga alla regola generale, diametralmente opposta, della inapplicabilità al procedimento di volontaria giurisdizione delle disposizioni in materia di regolamento delle spese di lite, non a caso limitate dall' art. 91 c.p.c. ai soli procedimenti conclusi con sentenza.
Invero nelle disposizioni normative contenute negli artt. 737 e ss c.p.c. (“Disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio”) non vi sono riferimenti al regolamento delle spese del procedimento.
Non esistono sentenze della Corte Costituzionale emesse ai sensi dell' art. 136 della Costituzione
della Repubblica Italiana che abbiano dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 737 e ss c.p.c.
nella parte in cui non dispongono che il giudice provveda al regolamento delle spese di lite con l'atto conclusivo del procedimento.
Non esistono leggi o atti cui sia attribuita forza ed efficacia di legge da disposizioni della Costituzione della Repubblica Italiana o da Leggi Costituzionali emesse ai sensi dell' art. 138 della Costituzione
21 che prevedano il regolamento delle spese di lite nei procedimenti di cui agli artt. 737 e ss c.p.c.
Essendo il regolamento delle spese di lite non già componente del thema decidendi ma un semplice effetto legale della definizione del giudizio a mezzo di sentenza, come fatto palese dall'art. 91 comma
1 cpc: “1.- Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e nel liquida l'ammontare insieme agli onorari della difesa.”, il giudice ha quindi l'obbligo giuridico di regolare le spese, salvo ne sia stato espressamente dispensato dalle parti, anche in assenza di una specifica domanda delle parti ex art. 99 cpc e l'eventuale omissione non integra il vizio di cui all'art. 112 cpc ma un semplice errore materiale emendabile col procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 cpc privo di natura giurisdizionale, come riconosciuto da copiosa giurisprudenza della Suprema Corte, onde l'applicabilità al capo di condanna alle spese di lite della regola accessorium sequitur principale.
Così la giurisprudenza sconosciuta e non famosa:
[4.- In primo luogo deve osservarsi in linea generale come la pronuncia sulle spese sia, più che la statuizione su di un capo autonomo di domanda, un vero e proprio obbligo giuridico derivante al giudice direttamente dalla legge, e che diviene operativo ed attuale al momento di definizione della lite anche qualora manchi una espressa richiesta delle parti in tal senso.
In secondo luogo occorre rilevare come il difensore tecnico non sia portatore di una vera e propria pretesa sostanziale nel giudizio civile, atteso che soltanto all'atto della sentenza, con la concessione
- eventuale - dei favori della distrazione, il procuratore vittorioso acquista la qualità di parte: “In
virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, si instaura tra costui e la parte soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale tra il cliente vittorioso e il suo procuratore”. (Cass.Civ.Sez.II
sent.n.9097 del 07-07-2000), e nello stesso senso vede limitato il proprio potere autonomo di impugnazione (Cass.Civ.Sez.I sent.n.4378 del 29-07-1985, Cass.Civ.Sezioni Unite sent.n.8458 del
02-08-1995, Cass.Civ.Sez.II sent.n.10864 del 30-10-1998).
La impossibilità di configurare un litisconsorzio processuale tra la parte ed il proprio procuratore,
22 fa sì che questi non abbia alcun rimedio nella ipotesi in cui le parti, nell'esercizio del potere dispositivo loro riconosciuto sul rapporto processuale, decidano di rinunciare agli atti del giudizio:
“La domanda di distrazione delle spese a suo favore proposta dal difensore a norma dell'art.93
c.p.c., non incide sul potere dispositivo delle parti in ordine alla rinuncia agli atti del processo ed alla compensazione delle spese a norma dell'art.306 u.c. c.p.c. con la conseguenza che, in tal caso,
mancando una pronuncia di condanna della controparte del proprio cliente al rimborso delle spese,
in relazione alla quale soltanto il difensore che ha avanzato la domanda di distrazione assume la qualità di parte, lo stesso non è legittimato ad impugnare la ordinanza di estinzione del processo, trattandosi di provvedimento su materia diversa dalla distrazione.”(Cass.Civ.Sez.II sent.n.9994 del
29-08-1992).
La natura meramente accessoria e subordinata che la statuizione sulle spese di giudizio così riveste,
fa sì la relativa condanna, se contenuta in una pronuncia di primo grado, possa acquisire efficacia di titolo esecutivo soltanto qualora sia contenuta in una sentenza dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art.282 c.p.c., ovvero in una sentenza esecutiva per espressa previsione di legge, “...ma non quando consegua alla decisione di rigetto della domanda oggetto del giudizio”.(Cass.Civ.Sez.II
sent.n.9236 del 12-07-2000), atteso che non appare possibile conferire a siffatta pronuncia una attitudine ed efficacia processuale diversa da quella che compete alla statuizione principale a cui la prima accede in posizione meramente subordinata.] (Così il giudice unico dott. Alberto Munno nella sentenza monocratica emessa il 24 ottobre 2002 nel procedimento vertito sotto il numero 5839/2000
r.g. Tribunale di Brindisi – Sezione Distaccata di Fasano).
Ne consegue che la statuizione relativa alle spese di lite non ha lo stesso “peso specifico” della decisione sui capi di domanda e sulle eccezioni proposte dalle parti che costituiscono essi, si, il thema decidendi.
Ulteriore conseguenza è l'estraneità del regolamento delle spese al bilanciamento derivante dalla valutazione complessiva dell'esito della causa.
L'art. 92 c.p.c., sotto la rubrica “Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese.”
così infatti dispone nel suo comma 2:
23 “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.”
Poiché la decisione sulle spese di lite è estranea al thema decidendi ma una semplice conseguenza delle statuizioni emesse su domande ed eccezioni ai sensi dell'art. 112 cpc ( mentre per il regolamento delle spese l'art.91 cpc non richiede affatto la domanda di parte essendo un obbligo ex lege per il giudice), il predetto regolamento non può mai dar vita alla cd soccombenza reciproca per giustificare la compensazione in tutto o in parte delle spese.
Questa essendo la cornice normativa e sistematica dell'ordinamento in cui inquadrare l'obbligazione di pagamento delle spese di lite, è evidente come mai potrebbe a questa attribuirsi natura risarcitoria,
essendo il risarcimento la conseguenza di un fatto illecito produttivo di un danno risarcibile.
Proporre una domanda giudiziale o resistere a quella altrui non sono tuttavia attività illecite e,
pertanto, non possono dar vita ad obbligazioni risarcitorie che quelle presuppongono essendone una mera conseguenza.
Proporre una domanda giudiziale o resistere a quella altrui rappresenta null'altro che il riflesso operativo del diritto sancito nell'art. 24 della Costituzione della Repubblica Italiana ove viene disposto nel comma 1: “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.”
Ugualmente resistere stragiudizialmente ad una richiesta rappresenta un'aspetto del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione e, di conseguenza, non può provocare danno all'altra parte: qui iure suo utitur nemini fecit iniuriam.
La prova del nove è contenuta nell'articolo 96 cpc che, sotto la rubrica “responsabilità aggravata”,
così dispone: “1.- Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede
24 o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.”
La colpa grave e la mala fede sono così il confine oltre il quale termina il territorio del diritto costituzionale di difesa ed inizia il dominio del fatto illecito che ha, come conseguenza, il risarcimento dei danni.
E purtuttavia la Legge, anche in tale ipotesi, tiene distinta l'obbligazione di pagamento delle spese legali dall'eventuale obbligazione risarcitoria per mala fede o colpa grave, utilizzando la disgiuntiva
“oltre che”.
Ne consegue che, anche nella ipotesi in cui l'esercizio del diritto di difesa si trasfonda in una condotta illecita connotata da mala fede e/o colpa grave, rimane distinto il fondamento della obbligazione di pagamento delle spese di lite da quello della obbligazione risarcitoria: la seconda sorge dall'illecito costituito dalla mala fede e/o colpa grave, la prima è un mero effetto legale che segue la definizione del rapporto processuale nei soli casi in cui è prevista dalla legge, e non può mai dar vita ad una ipotesi di risarcimento per danno.
Infondata e, ancor meglio, apodittica, la riconduzione all'area del risarcimento del danno dell'obbligo di pagamento di spese sostenute per l'assistenza legale, sia in sede giudiziale sia in sede stragiudiziale.
Tra i fatti costitutivi di obbligazione, il pagamento delle spese legali si colloca così tra le variis causarum figuriis di Gaio e, quindi, ben al di fuori dell'area dell'illecito: obligationes aut ex contractu aut ex maleficio aut ex variis causarum figuriis nascuntur.
La regola romanistica è tutt'oggi vigente e ben riconoscibile nell'articolo 1173 del codice civile che, sotto la rubrica “fonti delle obbligazioni”, così dispone: “Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.”
[Quaestio iuris centrale nella controversia è comprendere se il danneggiato abbia o meno un diritto soggettivo a vedersi corrispondere dall'Assicuratore le spese legali sostenute nel tentativo
25 stragiudiziale di definizione della controversia ai sensi del D.Lvo 209/2005.
La giurisprudenza sconosciuta e non famosa così ha pronunciato: <l del d.lvo sotto la rubrica di risarcimento cos dispone nel suo>comma primo:
“Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente…”
E nel suo comma secondo:
“L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso…- omissis -…..L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione.
Dalla semplice lettura delle norme congiunte tra esse si evince che l'Assicuratore non ha il diritto di astenersi dal formulare una proposta risarcitoria “congrua e motivata” o, in alternativa ,
“comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta.”
Questa seconda eventualità è logicamente e giuridicamente compatibile con la mancata redazione di una perizia medico-legale, ben potendo la ricostruzione della dinamica del fatto escludere ogni diritto al risarcimento da parte del danneggiato e, quindi, rendere inutile la perizia medico-legale che diverrebbe un costo ingiustificato per il bilancio dell'Assicuratore.
Non sembra inutile rilevare come nessuna norma di legge imponga espressamente all'Assicuratore
l'obbligo di redigere tale perizia.
Ugualmente non sembrano esistere sentenze della Corte Costituzionale che abbiano dichiarato l'illegittimità della predetta norma di legge nella parte in cui non prevede espressamente l'obbligo dell'Assicuratore di procedere a perizia medico legale, ma soltanto quello eventuale “…di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta….”.
26 Ciò che la legge vieta è quindi il rifiuto pretestuoso dell'Assicuratore, mentre una risposta argomentata in fatto ed in diritto è ben compatibile con la mancata predisposizione della perizia medico-legale.>(Così il giudice unico dott. Alberto Munno nella sentenza monocratica emessa il 03 giugno 2023 all'esito del giudizio vertito col numero 2506/2021 r.g. Tribunale di Taranto).
Se l'Assicuratore ha il potere di non formulare alcuna offerta risarcitoria col solo onere di dare una compiuta motivazione del diniego, essendogli vietato il solo rifiuto pretestuoso, appare evidente come la corresponsione del risarcimento nella fase stragiudiziale per importo pari ad euro 1700 sia stato un fatto obbiettivo incompatibile con la volontà di negare il diritto del danneggiato in un momento successivo.
Unica ragione possibile del comportamento extra processuale tenuto dall'Assicuratore che abbia formulato una offerta indennitaria al danneggiato è così la ritenuta fondatezza della istanza risarcitoria.
Trattasi così di una vera e propria “soccombenza stragiudiziale” che obbliga quindi l'Assicuratore
a corrispondere al danneggiato le spese legali cui sarebbe stato condannato a pagare nella ipotesi in cui la controversia fosse approdata in sede giudiziaria.
La ratio è identica a quella che obbliga chi, avendo iniziato un giudizio ed accortosi della sua infondatezza, intenda rinunciarvi: l'art. 306 cpc, sotto la rubrica “rinuncia agli atti del giudizio”, così dispone nel suo ultimo comma:
“4.- Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile.”
Chi rinuncia alla causa intrapresa censura da sé medesimo le proprie richieste ancor prima del provvedimento giudiziale negativo che dimostra con tutta evidenza di temere ed al quale tenta di sottrarsi.
Ugualmente l'Assicuratore che rinuncia a resistere in giudizio contro una domanda risarcitoria offrendo l'indennizzo al danneggiato, pur potendo sottrarvisi col solo onere di dare adeguata motivazione ( vedasi sentenza dello scrivente sopra citata emessa il 03 giugno 2023 nel proc.
2506/2021 r.g.Tribunale), riconosce la fondatezza della pretesa avversa ed anticipa così la soccombenza giudiziale anticipando come logica conseguenza quella di rimborsare le spese legali sostenute dal danneggiato per la tutela del proprio diritto all'indennizzo, palesandosi quelle come un accessorio di questo ( accessorium sequitur principale ) proprio come la statuizione sulle spese
27 di lite che il giudice deve emettere ex art. 91 cpc rappresenta un accessorio del thema decidendi, tant'è che correttamente la giurisrpudenza ritiene che la sua omissione non si traduca in un vizio della pronuncia ex art. 112 cpc ma dia luogo alla diversa fattispecie della correzione di errore materiale ex artt. 287 e 288 cpc.]
Quid iuris nel caso l'Assicuratore opponga un motivato diniego alla richiesta risarcitoria, e successivamente soccomba nel giudizio che il danneggiato sia stato costretto ad intraprendere ?
Come prima evidenziato, qualora non ricorrano gli estremi dell'art. 96 cpc giammai si potrà ipotizzare una obbligazione risarcitoria avente ad oggetto le spese legali stragiudiziali che, di conseguenza, mai potrebbero e potranno dar vita ad una ipotesi di danno emergente.
Unica soluzione offerta dallo ius in civitate positum è l'applicazione degli incrementi tariffari previsti per la liquidazione delle spese di lite in una controversia che la fase stragiudiziale ha reso maggiormente impegnativa.
A tal fine l'art. 4 comma 1 del D.M. 55/2014 come integrato dal DM 37/2018, applicabile ratione temporis al giudizio conclusosi con la sentenza gravata, così dispone : “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il
50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento e' di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento”.
Il motivo di appello può così essere interpretato in senso sostanziale e convertito in una modifica del quantum liquidato nella sentenza a titolo di spese legali, mediante l'applicazione del coefficiente di incremento massimo dell'80% sulla somma di euro 1205,00 che rappresenta il valore medio per i giudizi di competenza del Giudice di Pace nella fascia valore tra euro 1100,01 ed euro 5200,00:
-====================================================================
| |da € 0,01 a € |da € 1.100,01 |da € 5.200,01 a|
| | 1.100,00 | a € 5.200,00 | € 26.000,00 | CP_11
+=====================+==============+==============+===============+
|1. Fase di studio | | | |
28 |della controversia | 65,00 | 225,00 | 405,00 |
+---------------------+--------------+--------------+---------------+
|2. Fase introduttiva | | | |
|del giudizio | 65,00 | 240,00 | 335,00 |
+---------------------+--------------+--------------+---------------+
|3. Fase istruttoria | | | |
|e/o di trattazione | 65,00 | 335,00 | 540,00 |
+---------------------+--------------+--------------+---------------+
|4. Fase decisionale | 135,00 | 405,00 | 710,00 |
+---------------------+--------------+--------------+---------------+
Ne consegue che, in accoglimento dell'unico motivo di gravame ed in correlativa riforma del capo di sentenza impugnato, la convenuta ed oggi appellata deve sentirsi condannare al CP_1
pagamento in favore di delle competenze di lite del giudizio di primo grado nella Parte_2
somma maggiore di euro 2165,00, oltre gli accessori come per legge, ferme le borsuali e le spese di
CTU come liquidate in prime cure.
IV.- Le spese del giudizio di appello sono poste a carico dell'appellata ai sensi dell'art. 91 cpc.
P.Q.M.
a) rigetta le eccezioni e domande proposte dall'appellata ; CP_1
b) in accoglimento dell'unico motivo di gravame, come riqualificato e convertito nei sensi di cui in motivazione, ed in correlativa riforma del capo di sentenza gravata, condanna la al CP_1
pagamento in favore di delle competenze di lite liquidate nella maggior somma di Parte_2
euro 2165,00 oltre accessori come per legge, ferme le borsuali e le spese di CTU come liquidate in prime cure, e ferma la distrazione già riconosciuta dal Giudice di Pace;
c) condanna la a corrispondere a le spese del presente giudizio di CP_1 Parte_2
appello, liquidandole in euro 100,00 per borsuali, euro 800,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza, con distrazione in favore del costituito procuratore che ne ha fatto richiesta in atto di appello;
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 28 aprile 2025;
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Il giudice dott. Alberto Munno
30 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Espressamente: "In modo manifesto, perspicuo, convincente;
chiaramente, esplicitamente (Fra dunque Per_1 veggiamo espressamente che in questo mondo non si fa piena giustizia, che né i giusti sono meritati, né i peccatori puniti;
questo dimostra la iuridizione che aveva la donna mia sopra al mio cuore, ed espressamente Controparte_6 chiarisce che già lei lo reputava suo, ed, essendo sua cosa, per elezione di lei, di necessità lo amava;
Spiava CP_7 ogni occasione di persuaderli, per via d'induzione, che non aveva perso nulla dell'antica sicurezza;
giacchè il dire espressamente, non ho paura, è come non dir nulla;
Parvero agli occhi del re queste giovani molto belle, e CP_8 rimiratole più volte conobbe espressamente che una era fatta bella per i vestimenti e l'altra per natura;
: LD Tes_2 scrive a me, non perché non si voglia confidare con te, ma per non darti un dispiacere;
me lo dice in fondo alla lettera espressamente); Distintamente, specificamente, in modo circostanziato, particolareggiato ( nella CP_9 Per_2 cronaca di è un uomo serio, grave, esempio d'ogni virtù cristiana e cavalleresca;
esemplare di castità; è vergine;
Per_3 ed è notato espressamente che quantunque menasse moglie non usasse mai con lei;
Del resto ho fatto vedere CP_10 in più luoghi, e notato anche espressamente, che i verbi continuativi, in un modo o nell'altro indicano o sempre o quasi sempre accrescimento di quell'azione ch'è significata dai positivi;
Capitoli della Compagnia dei Disciplinati di Firenze: Non ostante che nella carta…non siano nominati e specificati espressamente i nomi e i prenomi de detti costituenti;
L.A.Muratori: Mi conviene perciò più espressamente ragionare del linguaggio e dello stilo poetico , poiché in esso consiste gran parte dell'artificio con cui i poeti svegliano la maraviglia e il diletto;
In modo evidente, certo , inequivocabile;
in Grande Dizionario della Lingua Italiana a cura di Salvatore Battaglia, UTET, volume V.
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