Art. 3. Rifinanziamento della GEPI Spa 1. E' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1991 per consentire all'Istituto mobiliare italiano (IMI), all'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), all'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e all'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) di concorrere, con le modalita' e nelle proporzioni di cui all' articolo 14, decimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , all'ulteriore aumento, di pari importo, del capitale sociale della Societa' per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI Spa (GEPI Spa), costituita ai sensi dell' articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184 .
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 100 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento della GEPI Spa".
Note all'art. 3:
- Il testo dell' art. 14, decimo comma, della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985) e' il seguente: "E' autorizzata la spesa di lire 210 miliardi per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 per consentire all'Istituto mobiliare italiano (IMI), all'EFIM, all'ENI e all'IRI di concorrere all'ulteriore aumento, di pari importo, del capitale sociale della GEPI S.p.a., costituita ai sensi dell' art. 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184 . A tal fine, per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, il Ministro del tesoro e' autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma annua di lire 105 miliardi ed i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati della somma annua di lire 35 miliardi ciascuno, mediante versamenti da parte del Ministero delle partecipazioni statali in favore di ciascuno dei predetti enti".
- Il testo dell' art. 5 della legge n. 184/1971 (Interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali) e' il seguente:
"Art. 5. - L'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI), l'Istituto mobiliare italiano (IMI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a costituire una societa' finanziaria per azioni. Tale societa', per concorrere al mantenimento ed all'accrescimento dei livelli di occupazione compromessi da difficolta' transitorie di imprese industriali, effettua interventi sulla base di piani di riassetto o riconversione, atti a comprovare la concreta possibilita' del risanamento delle imprese interessate, nelle seguenti forme:
1) assumere partecipazioni in societa' industriali che versino in condizioni di difficolta' finanziaria o gestionale, giudicate, in base al piano di riassetto o riconversione, transitorie e superabili, al fine di realizzare le migliori condizioni per la riorganizzazione delle imprese e per una successiva cessione delle partecipazioni stesse;
2) costituire o concorrere a costituire societa' per la gestione o per il rilievo di aziende industriali al fine di realizzare le migliori condizioni per la riorganizzazione di aziende e per una loro successiva cessione;
3) concedere finanziamenti, anche a tassi agevolati alle societa' di cui ai numeri 1) e 2).
Gli interventi della societa' finanziaria ai sensi del presente articolo possono essere condizionati dalla stessa societa', oltre che all'approvazione del piano di riassetto o di riconversione, anche all'assunzione di particolari obblighi da parte degli azionisti delle societa' titolari delle aziende industriali oggetto d'intervento della societa' finanziaria.
Il CIPE delibera le direttive alle quali deve attenersi la societa' finanziaria sopra indicata".
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 100 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento della GEPI Spa".
Note all'art. 3:
- Il testo dell' art. 14, decimo comma, della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985) e' il seguente: "E' autorizzata la spesa di lire 210 miliardi per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 per consentire all'Istituto mobiliare italiano (IMI), all'EFIM, all'ENI e all'IRI di concorrere all'ulteriore aumento, di pari importo, del capitale sociale della GEPI S.p.a., costituita ai sensi dell' art. 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184 . A tal fine, per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, il Ministro del tesoro e' autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma annua di lire 105 miliardi ed i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati della somma annua di lire 35 miliardi ciascuno, mediante versamenti da parte del Ministero delle partecipazioni statali in favore di ciascuno dei predetti enti".
- Il testo dell' art. 5 della legge n. 184/1971 (Interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali) e' il seguente:
"Art. 5. - L'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI), l'Istituto mobiliare italiano (IMI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a costituire una societa' finanziaria per azioni. Tale societa', per concorrere al mantenimento ed all'accrescimento dei livelli di occupazione compromessi da difficolta' transitorie di imprese industriali, effettua interventi sulla base di piani di riassetto o riconversione, atti a comprovare la concreta possibilita' del risanamento delle imprese interessate, nelle seguenti forme:
1) assumere partecipazioni in societa' industriali che versino in condizioni di difficolta' finanziaria o gestionale, giudicate, in base al piano di riassetto o riconversione, transitorie e superabili, al fine di realizzare le migliori condizioni per la riorganizzazione delle imprese e per una successiva cessione delle partecipazioni stesse;
2) costituire o concorrere a costituire societa' per la gestione o per il rilievo di aziende industriali al fine di realizzare le migliori condizioni per la riorganizzazione di aziende e per una loro successiva cessione;
3) concedere finanziamenti, anche a tassi agevolati alle societa' di cui ai numeri 1) e 2).
Gli interventi della societa' finanziaria ai sensi del presente articolo possono essere condizionati dalla stessa societa', oltre che all'approvazione del piano di riassetto o di riconversione, anche all'assunzione di particolari obblighi da parte degli azionisti delle societa' titolari delle aziende industriali oggetto d'intervento della societa' finanziaria.
Il CIPE delibera le direttive alle quali deve attenersi la societa' finanziaria sopra indicata".