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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/10/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 264/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
1) Dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente
2) Dott. Riccardo MELE - Consigliere
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al N.264 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023
TRA
(p. IV ), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Orlandino, ed Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Carovigno (Br), alla via Isaia Pagliara n.30, giusta procura rilasciata su foglio separato;
CP_1
E
(c.f.: ), in proprio e quale titolare dell'omonima ditta CP_2 C.F._1
individuale (P. IV , rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce alla P.IVA_2
comparsa di costituzione in questo grado, dall'avv. Francesco Dragone, presso il cui studio in Lecce,
alla Via Braccio Martello n.36, è elettivamente domiciliato,;
- APPELLATO -
NONCHÈ GIUDIZIALE di n. 31/2023 L.G., in persona del CP_3 CP_2
liquidatore, dott. rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce alla CP_4
comparsa di costituzione e risposta in questo grado, dall'avv. Francesco Dragone, presso il cui studio,
in Lecce alla Via Braccio n.36, è elettivamente domiciliato;
- APPELLATA -
All'udienza del 24.09.2025, innanzi al C.I., previo deposito delle memorie difensive, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 31.05.2020, , anche nella sua CP_2
qualità di titolare dell'omonima depositeria giudiziaria “Soccorso Stradale di EN De Cicco”, adiva il Tribunale di Lecce al fine di conseguire da la somma di € 20.728,60, ovvero quella Parte_1
maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi maturati dal dì dell'affidamento del veicolo fino al giorno dell'effettivo soddisfo, a titolo di compenso per la custodia, nel periodo dal 09.05.2008
al 02.08.2019, del ciclomotore PIAGGIO LIBERTY 50, targato 9S46A, prelevato su chiamata della
Polizia di Stato, rinvenuto in stato di abbandono ed incidentato sulla S.S. n. 613 LE/BR – km 18 +
600, all'altezza dell'uscita per Torchiarolo.
Esponeva il ricorrente che, omettendo la Polizia Stradale, in occasione dell'intervento di recupero, di consegnargli la documentazione necessaria alla ricostruzione della fattispecie e al conseguente recupero dei compensi maturati per le attività di recupero, trasporto e custodia espletate, in data
11.02.2013, a mezzo raccomandata A/R, chiedeva invano alla Polizia Stradale l'esibizione dei suddetti documenti;
che, restando analogamente inevasa anche la successiva istanza inoltrata con raccomandata dell'11.04.2013, inviava al proprietario del mezzo ( Persona_1
richiesta di pagamento delle spese di trasporto e custodia sino ad allora maturate, con
[...]
raccomandata del 06.05.2015; che, stante l'assenza di qualsivoglia riscontro, con lettera del
03.08.2019, notificata il 12.08.2019, provvedeva ad inviare negoziazione assistita all' in Pt_1 qualità di gestore della strada, la quale, con PEC del 10.09.2019, deduceva l'impossibilità di aderire alla negoziazione assistita, eccependo, tra l'altro, l'intervenuta prescrizione;
veniva così instaurato il contenzioso de quo.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, il Parte_1
proprio difetto di legittimazione passiva, nonché la prescrizione del credito vantato e, nel merito,
l'insussistenza di esso, atteso il disposto del D.M. Ministero Interno n. 460/1999.
La causa, istruita mediante produzione documentale, veniva decisa con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., depositata il 28.02.2023, con cui il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando, 1)
accoglieva il ricorso e, per l'effetto, condannava in persona del l.r.p.t. al pagamento in Parte_1
favore di della somma di euro 3,00 per ogni giorno di custodia del veicolo a partire CP_2
dal 09.05.2008, sino al giorno di effettivo ritiro/demolizione/alienazione del ciclomotore, oltre alla somma di euro 180,00, ed interessi legali dalla domanda al saldo, nonché alla rifusione spese processuali da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente.
Avverso detta ordinanza, proponeva appello, con atto ritualmente notificato in persona Parte_1
del l.r.p.t., cui si opponeva , in proprio e nella qualità in atti, chiedendone il rigetto, in CP_2
quanto infondato in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Con ordinanza collegiale in data 20.10.2023, in accoglimento dell'istanza ex art.282 c.p.c. avanzata dall'appellante, veniva sospesa l'efficacia esecutiva e l'esecuzione dell'impugnata ordinanza, resa in data 28.02.2023 - dal Tribunale di Lecce - nel procedimento n. 3631/2020 R.G.
Con ordinanza in data 17.6.2024, la Corte dichiarava l'interruzione del giudizio avendo, il procuratore costituito del , dichiarato e documentato il decesso del proprio assistito e che nei confronti CP_2
del medesimo era stata dichiarata la liquidazione giudiziale.
La causa, riassunta da parte appellante nei confronti della curatela, all'udienza del 24.09.2025,
innanzi al C.I., previo deposito delle memorie difensive, da parte dei procuratori delle parti costituite,
nel termine concesso, veniva trattenuta per la decisione collegiale. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico articolato motivo di gravame, l'appellante - preliminarmente evidenziando il difetto di titolarità del diritto azionato, non avendo l'appellato dimostrato di essere titolare della depositeria giudiziale - soccorso stradale di , né di avere custodito il suddetto ciclomotore nel CP_5
periodo dal 09.05.2008 al 02.08.2019 - lamenta che il riconoscimento della pretesa creditoria del
[...]
sia avvenuto in base al richiamo all'art. 14 del C.d.S., in virtù del quale compete alla P.A. che CP_2
gestisce la strada l'obbligo di provvedere alla rimozione e alla custodia dei soli veicoli abbandonati,
con conseguente assunzione dei relativi obblighi di custodia.
A dire dell'appellante, nel caso di specie, la norma in questione non appare invocabile in quanto, nella fattispecie in oggetto, il ciclomotore PIAGGIO LIBERTY 50, targato 9S46A non veniva rinvenuto,
ai sensi dell'art. 1 del DM 460/1999, in condizioni tali da fare presumere lo stato di abbandono,
ovvero senza targa di immatricolazione o contrassegno di identificazione, o privo di parti essenziali per l'uso o la sua conservazione, risultando rubato ed incidentato.
Evidenzia, altresì, che identificato il proprietario ( ), in data Persona_1
06.11.2008 il ciclomotore veniva restituito a quest'ultimo, come risulta dal verbale di rinvenimento della Polizia Stradale prodotto in atti;
pertanto, ogni pretesa inerente alle spese di custodia deve essere avanzata esclusivamente nei confronti del proprietario del mezzo.
Vieppiù, l'appellante rileva come non possano essergli addebitate né la mancata demolizione del summenzionato mezzo, spettando tale compito al centro di raccolta, né le spese asseritamente sostenute dall'appellato, gravando – al più – su ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 Cds Pt_1
e dell'art.1 del DM 460/1999, solo l'obbligo di rimborsare, i costi relativi alla custodia, dal giorno della notifica del verbale di ritrovamento al proprietario, fino quello di demolizione del veicolo, in mancanza di reclamo da parte di quest'ultimo ovvero, in caso contrario, fino alla data di restituzione del ciclomotore a quest'ultimo.
Lamenta, inoltre, che il Tribunale, errando nel ritenere che si sia costituita in giudizio in data Pt_1
13.03.2021, ovvero oltre il termine di 10 giorni fissato al convenuto e richiamato nel decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione del 18.03.2021, non abbia delibato l'eccezione di prescrizione sollevata da quest'ultima, benché la società appellante si sia tempestivamente costituita il 05.03.2021 e sia venuta a conoscenza dell'avvenuto deposito del ciclomotore presso il centro gestito dal , esclusivamente in seguito alla notifica dell'istanza di negoziazione assistita del CP_2
03.08.2019, inviata con pec del 12.08.2019, quando il diritto di credito era prescritto.
2. Dette censure sono fondate e trovano, pertanto, accoglimento.
Ed invero, premesso che l'appellante si è costituito nei termini di cui all'art. 702 bis, co III, cpc, in data 05.03.2021, ovvero 13 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata per il 18.03.2021,
occorre rilevare come il credito asseritamente vantato dall'appellato non sia prescritto, atteso il mancato decorso della prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., interrotto dalle richieste di pagamento in atti, inviate dal a mezzo di raccomandate a.r. sia al proprietario del mezzo, CP_5
che all'appellante.
Tanto premesso, va dato atto del fatto che, in numerose pronunce della Suprema Corte (cfr., ex multis,
Cass. nn. 17178/2008; 12529/2011; 10354/2019), è stato affermato il principio secondo cui i proprietari o i concessionari di strade pubbliche hanno l'obbligo, previsto dall'art. 14 C.d.S. (D.lgs.
30 aprile 1992, n. 258), di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle stesse, da ritenersi comprensivo della rimozione, custodia e, se del caso, demolizione sia dei veicoli lasciati in sosta
d'intralcio, sia di quelli abbandonati (il corsivo è di chi scrive n.d.r.), e di sostenere i relativi oneri e spese, salvo rivalsa nei confronti del proprietario del veicolo.
Nella motivazione di Cassazione 24 giugno 2008 n. 17178 è stato chiarito che nella predetta, ampia,
previsione di compiti, rientra sicuramente, in primo luogo, la rimozione dalle strade dei veicoli che la ingombrano, e dunque la connessa custodia dei veicoli rimossi;
ma vi rientra anche lo smaltimento di quelli che tecnicamente vanno qualificati come “rifiuti” ("qualsiasi sostanza od oggetto... di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi", secondo la definizione datane al D.lgs.
n. 22 del 1997, art. 1, lett. a, che non a caso contiene anche – all'art. 46 - la norma primaria che prevede il regolamento più volte sopra richiamato), ossia dei veicoli abbandonati e non reclamati dai proprietari e quindi destinati alla demolizione (sempre che il comune non ritenga conveniente disporne la vendita), ai sensi del D.M. n. 460 del 1999, artt. 1 e 2 ; di converso, se il veicolo o rimorchio è, invece, reclamato dal proprietario, le spese di rimozione e custodia gravano ovviamente su quest'ultimo, come ribadisce anche l'art. 2, comma 3, D.M. n. cit.
Se tali compiti spettano all'ente proprietario o concessionario della strada, non v'è dubbio, in difetto di previsione contraria, che al medesimo ente spetti anche sostenere i relativi oneri economici (salvo,
ovviamente, rivalsa nei confronti dei proprietari o responsabili dell'abbandono dei veicoli). Il
Regolamento n. 460/99, che -a dire della Cassazione- costituisce proprio esplicitazione degli obblighi ricavabili dalla norma primaria (cfr. Cass. nn. 10354/2019; 11543/09), stabilisce, all'art. 1,
che: “1. Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
e successive modificazioni e integrazioni, allorché rinvengono su aree ad uso pubblico un veicolo a
motore o un rimorchio in condizioni da far presumere lo stato di abbandono e, cioè, privo della targa
di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l'uso o la
conservazione, oltre a procedere alla rilevazione di eventuali violazioni alle norme di
comportamento del codice della strada, danno atto, in separato verbale di constatazione, dello stato
d'uso e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti, e, dopo aver accertato che nei riguardi
del veicolo non sia pendente denuncia di furto, contestualmente alla procedura di notificazione al
proprietario del veicolo, se identificabile, ne dispongono, anche eliminando gli ostacoli che ne
impediscono la rimozione, il conferimento provvisorio ad uno dei centri di raccolta individuati
annualmente dai prefetti con le modalità di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 571, tra quelli autorizzati ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22.
2. Trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, ovvero, qualora non sia identificabile il proprietario,
dal rinvenimento, senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, lo stesso si considera
cosa abbandonata ai sensi dell'art. 923 del Codice civile. 3. Decorso tale termine il centro di raccolta di cui al precedente comma 1 procede alla demolizione
e al recupero dei materiali, previa cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.)., ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ferma restando
la necessità di comunicazione da parte degli organi di polizia di tutti i dati necessari per la
presentazione, da parte del centro di raccolta, della formalità di radiazione. La richiesta di
cancellazione è corredata dell'attestazione dell'organo di polizia della sussistenza delle condizioni
previste nel comma 1, nonché di quella che il veicolo non risulta oggetto di furto al momento della
demolizione, integrate dalla dichiarazione del gestore del centro di raccolta circa il mancato reclamo
del veicolo ai sensi del comma 2”.
Orbene, dal coordinato disposto delle norme sopra richiamate emerge, a giudizio del Collegio, che gli obblighi di recupero e custodia gravanti sui proprietari e sui concessionari delle strade, con oneri a loro carico, attengono a veicoli abbandonati o che costituiscono intralcio per la viabilità pubblica,
e, in tale prospettiva, il dovere riconosciuto sussistente dalla giurisprudenza in capo alla PA appare perfettamente riconducibile ai generali obblighi di manutenzione, gestione e pulizia delle strade imposti dall'art. 14 C.d.S.
Non altrettanto può dirsi invece nel caso, come quello di specie, in cui si verta in tema di recupero non di veicoli abbandonati, bensì rubati, incidentati e restituiti al proprietario, fattispecie quest'ultima che non appare immediatamente riconducibile ai generali obblighi che gravano sulla P.A., come sopra evidenziati.
Né, in assenza di specifica prova sul punto, vi è ragione di ritenere che il ciclomotore in questione costituisse intralcio per la viabilità o fosse stato abbandonato, e ciò anche in considerazione del fatto che la rimozione della stessa è avvenuta, a quanto consta, lo stesso giorno del sinistro, ovvero il
09.05.2008.
Sulla base delle predette argomentazioni, tenuto conto, altresì, che il suddetto mezzo, rimosso in seguito ad incidente, risultava rubato, e - come da verbale di rinvenimento della Polizia stradale in atti - veniva restituito al legittimo proprietario il 06.11.2008, ovvero a distanza di circa sei mesi dalla rimozione dello stesso, non condivisibile appare - proprio in forza degli obblighi gravanti sull'ente concessionario della strada ex art. 14 cit., nonché dell'art. 2 comma 3 del cennato D.M - la pronuncia impugnata che ha riconosciuto la fondatezza della pretesa avanzata dal nei confronti di CP_2
dovendo le spese di rimozione e custodia del ciclomotore de quo essere poste a carico del Pt_1
proprietario del mezzo, al quale il veicolo in oggetto è stato restituito.
Ne consegue che, in accoglimento dell'appello, la domanda avanzata da con CP_2
l'originario ricorso va rigettata, con conseguente riforma dell'impugnata sentenza.
3. La obiettiva controvertibilità delle questioni trattate, discendenti da sviluppi normativi non sempre perspicui, e costituenti oggetto di divergenze anche nella giurisprudenza, giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M
La Corte di Appello di Lecce - Prima Sezione Civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ei confronti di con atto del 31.03.2023, avverso l'ordinanza Parte_1 CP_2
ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Lecce, depositata il 28.02.2023, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in modifica della ordinanza impugnata, rigetta la domanda avanzata da , con ricorso in data 31.05.2020; CP_2
2) compensa, tra le parti, le spese di lite di entrambi i gradi;
Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il
2.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr.ssa Anna Rita Pasca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
1) Dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente
2) Dott. Riccardo MELE - Consigliere
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al N.264 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023
TRA
(p. IV ), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Orlandino, ed Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Carovigno (Br), alla via Isaia Pagliara n.30, giusta procura rilasciata su foglio separato;
CP_1
E
(c.f.: ), in proprio e quale titolare dell'omonima ditta CP_2 C.F._1
individuale (P. IV , rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce alla P.IVA_2
comparsa di costituzione in questo grado, dall'avv. Francesco Dragone, presso il cui studio in Lecce,
alla Via Braccio Martello n.36, è elettivamente domiciliato,;
- APPELLATO -
NONCHÈ GIUDIZIALE di n. 31/2023 L.G., in persona del CP_3 CP_2
liquidatore, dott. rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce alla CP_4
comparsa di costituzione e risposta in questo grado, dall'avv. Francesco Dragone, presso il cui studio,
in Lecce alla Via Braccio n.36, è elettivamente domiciliato;
- APPELLATA -
All'udienza del 24.09.2025, innanzi al C.I., previo deposito delle memorie difensive, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 31.05.2020, , anche nella sua CP_2
qualità di titolare dell'omonima depositeria giudiziaria “Soccorso Stradale di EN De Cicco”, adiva il Tribunale di Lecce al fine di conseguire da la somma di € 20.728,60, ovvero quella Parte_1
maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi maturati dal dì dell'affidamento del veicolo fino al giorno dell'effettivo soddisfo, a titolo di compenso per la custodia, nel periodo dal 09.05.2008
al 02.08.2019, del ciclomotore PIAGGIO LIBERTY 50, targato 9S46A, prelevato su chiamata della
Polizia di Stato, rinvenuto in stato di abbandono ed incidentato sulla S.S. n. 613 LE/BR – km 18 +
600, all'altezza dell'uscita per Torchiarolo.
Esponeva il ricorrente che, omettendo la Polizia Stradale, in occasione dell'intervento di recupero, di consegnargli la documentazione necessaria alla ricostruzione della fattispecie e al conseguente recupero dei compensi maturati per le attività di recupero, trasporto e custodia espletate, in data
11.02.2013, a mezzo raccomandata A/R, chiedeva invano alla Polizia Stradale l'esibizione dei suddetti documenti;
che, restando analogamente inevasa anche la successiva istanza inoltrata con raccomandata dell'11.04.2013, inviava al proprietario del mezzo ( Persona_1
richiesta di pagamento delle spese di trasporto e custodia sino ad allora maturate, con
[...]
raccomandata del 06.05.2015; che, stante l'assenza di qualsivoglia riscontro, con lettera del
03.08.2019, notificata il 12.08.2019, provvedeva ad inviare negoziazione assistita all' in Pt_1 qualità di gestore della strada, la quale, con PEC del 10.09.2019, deduceva l'impossibilità di aderire alla negoziazione assistita, eccependo, tra l'altro, l'intervenuta prescrizione;
veniva così instaurato il contenzioso de quo.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, il Parte_1
proprio difetto di legittimazione passiva, nonché la prescrizione del credito vantato e, nel merito,
l'insussistenza di esso, atteso il disposto del D.M. Ministero Interno n. 460/1999.
La causa, istruita mediante produzione documentale, veniva decisa con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., depositata il 28.02.2023, con cui il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando, 1)
accoglieva il ricorso e, per l'effetto, condannava in persona del l.r.p.t. al pagamento in Parte_1
favore di della somma di euro 3,00 per ogni giorno di custodia del veicolo a partire CP_2
dal 09.05.2008, sino al giorno di effettivo ritiro/demolizione/alienazione del ciclomotore, oltre alla somma di euro 180,00, ed interessi legali dalla domanda al saldo, nonché alla rifusione spese processuali da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente.
Avverso detta ordinanza, proponeva appello, con atto ritualmente notificato in persona Parte_1
del l.r.p.t., cui si opponeva , in proprio e nella qualità in atti, chiedendone il rigetto, in CP_2
quanto infondato in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Con ordinanza collegiale in data 20.10.2023, in accoglimento dell'istanza ex art.282 c.p.c. avanzata dall'appellante, veniva sospesa l'efficacia esecutiva e l'esecuzione dell'impugnata ordinanza, resa in data 28.02.2023 - dal Tribunale di Lecce - nel procedimento n. 3631/2020 R.G.
Con ordinanza in data 17.6.2024, la Corte dichiarava l'interruzione del giudizio avendo, il procuratore costituito del , dichiarato e documentato il decesso del proprio assistito e che nei confronti CP_2
del medesimo era stata dichiarata la liquidazione giudiziale.
La causa, riassunta da parte appellante nei confronti della curatela, all'udienza del 24.09.2025,
innanzi al C.I., previo deposito delle memorie difensive, da parte dei procuratori delle parti costituite,
nel termine concesso, veniva trattenuta per la decisione collegiale. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico articolato motivo di gravame, l'appellante - preliminarmente evidenziando il difetto di titolarità del diritto azionato, non avendo l'appellato dimostrato di essere titolare della depositeria giudiziale - soccorso stradale di , né di avere custodito il suddetto ciclomotore nel CP_5
periodo dal 09.05.2008 al 02.08.2019 - lamenta che il riconoscimento della pretesa creditoria del
[...]
sia avvenuto in base al richiamo all'art. 14 del C.d.S., in virtù del quale compete alla P.A. che CP_2
gestisce la strada l'obbligo di provvedere alla rimozione e alla custodia dei soli veicoli abbandonati,
con conseguente assunzione dei relativi obblighi di custodia.
A dire dell'appellante, nel caso di specie, la norma in questione non appare invocabile in quanto, nella fattispecie in oggetto, il ciclomotore PIAGGIO LIBERTY 50, targato 9S46A non veniva rinvenuto,
ai sensi dell'art. 1 del DM 460/1999, in condizioni tali da fare presumere lo stato di abbandono,
ovvero senza targa di immatricolazione o contrassegno di identificazione, o privo di parti essenziali per l'uso o la sua conservazione, risultando rubato ed incidentato.
Evidenzia, altresì, che identificato il proprietario ( ), in data Persona_1
06.11.2008 il ciclomotore veniva restituito a quest'ultimo, come risulta dal verbale di rinvenimento della Polizia Stradale prodotto in atti;
pertanto, ogni pretesa inerente alle spese di custodia deve essere avanzata esclusivamente nei confronti del proprietario del mezzo.
Vieppiù, l'appellante rileva come non possano essergli addebitate né la mancata demolizione del summenzionato mezzo, spettando tale compito al centro di raccolta, né le spese asseritamente sostenute dall'appellato, gravando – al più – su ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 Cds Pt_1
e dell'art.1 del DM 460/1999, solo l'obbligo di rimborsare, i costi relativi alla custodia, dal giorno della notifica del verbale di ritrovamento al proprietario, fino quello di demolizione del veicolo, in mancanza di reclamo da parte di quest'ultimo ovvero, in caso contrario, fino alla data di restituzione del ciclomotore a quest'ultimo.
Lamenta, inoltre, che il Tribunale, errando nel ritenere che si sia costituita in giudizio in data Pt_1
13.03.2021, ovvero oltre il termine di 10 giorni fissato al convenuto e richiamato nel decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione del 18.03.2021, non abbia delibato l'eccezione di prescrizione sollevata da quest'ultima, benché la società appellante si sia tempestivamente costituita il 05.03.2021 e sia venuta a conoscenza dell'avvenuto deposito del ciclomotore presso il centro gestito dal , esclusivamente in seguito alla notifica dell'istanza di negoziazione assistita del CP_2
03.08.2019, inviata con pec del 12.08.2019, quando il diritto di credito era prescritto.
2. Dette censure sono fondate e trovano, pertanto, accoglimento.
Ed invero, premesso che l'appellante si è costituito nei termini di cui all'art. 702 bis, co III, cpc, in data 05.03.2021, ovvero 13 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata per il 18.03.2021,
occorre rilevare come il credito asseritamente vantato dall'appellato non sia prescritto, atteso il mancato decorso della prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., interrotto dalle richieste di pagamento in atti, inviate dal a mezzo di raccomandate a.r. sia al proprietario del mezzo, CP_5
che all'appellante.
Tanto premesso, va dato atto del fatto che, in numerose pronunce della Suprema Corte (cfr., ex multis,
Cass. nn. 17178/2008; 12529/2011; 10354/2019), è stato affermato il principio secondo cui i proprietari o i concessionari di strade pubbliche hanno l'obbligo, previsto dall'art. 14 C.d.S. (D.lgs.
30 aprile 1992, n. 258), di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle stesse, da ritenersi comprensivo della rimozione, custodia e, se del caso, demolizione sia dei veicoli lasciati in sosta
d'intralcio, sia di quelli abbandonati (il corsivo è di chi scrive n.d.r.), e di sostenere i relativi oneri e spese, salvo rivalsa nei confronti del proprietario del veicolo.
Nella motivazione di Cassazione 24 giugno 2008 n. 17178 è stato chiarito che nella predetta, ampia,
previsione di compiti, rientra sicuramente, in primo luogo, la rimozione dalle strade dei veicoli che la ingombrano, e dunque la connessa custodia dei veicoli rimossi;
ma vi rientra anche lo smaltimento di quelli che tecnicamente vanno qualificati come “rifiuti” ("qualsiasi sostanza od oggetto... di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi", secondo la definizione datane al D.lgs.
n. 22 del 1997, art. 1, lett. a, che non a caso contiene anche – all'art. 46 - la norma primaria che prevede il regolamento più volte sopra richiamato), ossia dei veicoli abbandonati e non reclamati dai proprietari e quindi destinati alla demolizione (sempre che il comune non ritenga conveniente disporne la vendita), ai sensi del D.M. n. 460 del 1999, artt. 1 e 2 ; di converso, se il veicolo o rimorchio è, invece, reclamato dal proprietario, le spese di rimozione e custodia gravano ovviamente su quest'ultimo, come ribadisce anche l'art. 2, comma 3, D.M. n. cit.
Se tali compiti spettano all'ente proprietario o concessionario della strada, non v'è dubbio, in difetto di previsione contraria, che al medesimo ente spetti anche sostenere i relativi oneri economici (salvo,
ovviamente, rivalsa nei confronti dei proprietari o responsabili dell'abbandono dei veicoli). Il
Regolamento n. 460/99, che -a dire della Cassazione- costituisce proprio esplicitazione degli obblighi ricavabili dalla norma primaria (cfr. Cass. nn. 10354/2019; 11543/09), stabilisce, all'art. 1,
che: “1. Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
e successive modificazioni e integrazioni, allorché rinvengono su aree ad uso pubblico un veicolo a
motore o un rimorchio in condizioni da far presumere lo stato di abbandono e, cioè, privo della targa
di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l'uso o la
conservazione, oltre a procedere alla rilevazione di eventuali violazioni alle norme di
comportamento del codice della strada, danno atto, in separato verbale di constatazione, dello stato
d'uso e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti, e, dopo aver accertato che nei riguardi
del veicolo non sia pendente denuncia di furto, contestualmente alla procedura di notificazione al
proprietario del veicolo, se identificabile, ne dispongono, anche eliminando gli ostacoli che ne
impediscono la rimozione, il conferimento provvisorio ad uno dei centri di raccolta individuati
annualmente dai prefetti con le modalità di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 571, tra quelli autorizzati ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22.
2. Trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, ovvero, qualora non sia identificabile il proprietario,
dal rinvenimento, senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, lo stesso si considera
cosa abbandonata ai sensi dell'art. 923 del Codice civile. 3. Decorso tale termine il centro di raccolta di cui al precedente comma 1 procede alla demolizione
e al recupero dei materiali, previa cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.)., ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ferma restando
la necessità di comunicazione da parte degli organi di polizia di tutti i dati necessari per la
presentazione, da parte del centro di raccolta, della formalità di radiazione. La richiesta di
cancellazione è corredata dell'attestazione dell'organo di polizia della sussistenza delle condizioni
previste nel comma 1, nonché di quella che il veicolo non risulta oggetto di furto al momento della
demolizione, integrate dalla dichiarazione del gestore del centro di raccolta circa il mancato reclamo
del veicolo ai sensi del comma 2”.
Orbene, dal coordinato disposto delle norme sopra richiamate emerge, a giudizio del Collegio, che gli obblighi di recupero e custodia gravanti sui proprietari e sui concessionari delle strade, con oneri a loro carico, attengono a veicoli abbandonati o che costituiscono intralcio per la viabilità pubblica,
e, in tale prospettiva, il dovere riconosciuto sussistente dalla giurisprudenza in capo alla PA appare perfettamente riconducibile ai generali obblighi di manutenzione, gestione e pulizia delle strade imposti dall'art. 14 C.d.S.
Non altrettanto può dirsi invece nel caso, come quello di specie, in cui si verta in tema di recupero non di veicoli abbandonati, bensì rubati, incidentati e restituiti al proprietario, fattispecie quest'ultima che non appare immediatamente riconducibile ai generali obblighi che gravano sulla P.A., come sopra evidenziati.
Né, in assenza di specifica prova sul punto, vi è ragione di ritenere che il ciclomotore in questione costituisse intralcio per la viabilità o fosse stato abbandonato, e ciò anche in considerazione del fatto che la rimozione della stessa è avvenuta, a quanto consta, lo stesso giorno del sinistro, ovvero il
09.05.2008.
Sulla base delle predette argomentazioni, tenuto conto, altresì, che il suddetto mezzo, rimosso in seguito ad incidente, risultava rubato, e - come da verbale di rinvenimento della Polizia stradale in atti - veniva restituito al legittimo proprietario il 06.11.2008, ovvero a distanza di circa sei mesi dalla rimozione dello stesso, non condivisibile appare - proprio in forza degli obblighi gravanti sull'ente concessionario della strada ex art. 14 cit., nonché dell'art. 2 comma 3 del cennato D.M - la pronuncia impugnata che ha riconosciuto la fondatezza della pretesa avanzata dal nei confronti di CP_2
dovendo le spese di rimozione e custodia del ciclomotore de quo essere poste a carico del Pt_1
proprietario del mezzo, al quale il veicolo in oggetto è stato restituito.
Ne consegue che, in accoglimento dell'appello, la domanda avanzata da con CP_2
l'originario ricorso va rigettata, con conseguente riforma dell'impugnata sentenza.
3. La obiettiva controvertibilità delle questioni trattate, discendenti da sviluppi normativi non sempre perspicui, e costituenti oggetto di divergenze anche nella giurisprudenza, giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M
La Corte di Appello di Lecce - Prima Sezione Civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ei confronti di con atto del 31.03.2023, avverso l'ordinanza Parte_1 CP_2
ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Lecce, depositata il 28.02.2023, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in modifica della ordinanza impugnata, rigetta la domanda avanzata da , con ricorso in data 31.05.2020; CP_2
2) compensa, tra le parti, le spese di lite di entrambi i gradi;
Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il
2.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr.ssa Anna Rita Pasca