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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/02/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 13242/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13242/24 di R.G. promossa da:
CP_1
con gli Avv.ti Gabriele De Paola e Vincenzo Longhitano
ricorrente contro
CP_2
per mezzo del procuratore generale con gli Avv.ti Vincenzo Pignatelli e CP_3
Pietro Salvatore Bafaro
resistente
premesso
che pagina 1 di 5 - con atto del 21.2.24 il Sig. ha instaurato il presente procedimento intimando alla CP_1
Sig.ra lo sfratto per morosità in considerazione del mancato pagamento dei CP_2
canoni di agosto 2021, settembre 2021, maggio 2023 e giugno 2023 relativi all'immobile sito in Torino, via Berthollet n. 14b oggetto del contratto di locazione ad uso abitativo del 30.6.20 destinato a cessare il 30.6.24 in conseguenza della disdetta alla prima scadenza comunicata dal locatore con raccomandata del 13.10.23;
- all'udienza del 9.4.24 la parte intimata, nel frattempo costituitasi attraverso il proprio procuratore generale Sig. , ha chiesto il termine di grazia;
CP_3
- il GOT ha concesso termine al 9.7.24 per sanare la morosità di euro 2.760 e corrispondere le spese del procedimento;
- all'udienza del 16.7.24 si è disposto un mero rinvio per verifica dei pagamenti;
- alla successiva udienza del 23.7.24 parte intimante ha lamentato una residua morosità
mentre parte intimata ha sostenuto di aver corrisposto l'intera somma dovuta;
- con ordinanza ex art. 665 c.p.c. del 23.7.24 è stata disposta la conversione del rito;
- si è dato corso al procedimento di mediazione che non ha avuto esito favorevole;
- il ricorrente ha depositato la memoria integrativa del 15.1.25, mentre la resistente non ha depositato ulteriori atti;
- la causa viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnati con ordinanza del 12.2.25 per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- nel corso del procedimento di sfratto per morosità della Sig.ra è sopravvenuta la CP_2
data del 30.6.24, prima scadenza del contratto;
pagina 2 di 5 - poiché il ricorrente aveva comunicato la disdetta per tale scadenza, intendendo adibire l'immobile ad abitazione del figlio, e poiché la resistente non ha contestato la facoltà
esercitata da controparte ai sensi dell'art. 3 l. 431/98, il contratto è cessato il 30.6.24;
- pertanto, non potendosi risolvere un contratto già estinto, con la presente sentenza si deve, da un lato, respingere la domanda attorea di risoluzione del contratto per inadempimento della resistente e dall'altro, in accoglimento della domanda subordinata ritualmente introdotta con la memoria ex art. 426 c.p.c., dichiarare con pronuncia accertativa la cessazione del contratto al 30.6.24;
- per ulteriore conseguenza, si deve condannare la resistente al rilascio dell'immobile poiché, vertendosi in materia contrattuale, sarebbe stato onere di quest'ultimo dimostrare l'adempimento della sua obbligazione restitutoria;
- quanto alle domande patrimoniali, il Sig. ha chiesto con la memoria integrativa di CP_1
condannare la resistente al pagamento dei canoni di locazione e/o dell'indennità di occupazione dall'agosto 2024, mese dal quale è cessato ogni versamento, al rilascio;
- considerata la cessazione del contratto al 30.6.24, la domanda è accoglibile sotto il profilo dell'art. 1591 c.c.;
- sono quindi dovuti, a questo titolo, euro 4.830 (690 x 7) per i mesi di occupazione dall'agosto 2024 al febbraio 2025 nel quale viene pronunciata la presente sentenza,
oltre ad euro 690 mensili dal marzo 2025 al rilascio;
- le spese di lite seguono la soccombenza della Sig.ra ; CP_2
- i compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22 tenuto conto del valore della causa, del suo grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento per convalida di sfratto:
- fase di studio: euro 265
pagina 3 di 5 - fase introduttiva: euro 247
- fase di trattazione: euro 142
2) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 142
- negoziazione: euro 284
3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito:
- fase di trattazione: euro 426
- fase decisionale: euro 426
per complessivi euro 1.932, oltre ad euro 418,32 per esposti di causa e del procedimento di mediazione, 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA
come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- accerta la cessazione del contratto del 30.6.20 alla prima scadenza del 30.6.24;
- condanna al rilascio in favore di dell'immobile sito in Torino, CP_2 CP_1
via Berthollet n. 14b libero da persone e cose;
- fissa per l'esecuzione il 30 marzo 2025;
- condanna al pagamento a favore di di euro 4.830 oltre ad CP_2 CP_1
interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché di euro 690 mensili dal mese di marzo 2025 al rilascio;
- condanna al pagamento a favore di delle spese processuali CP_2 CP_1
che liquida in euro 418,32 per esposti ed euro 1.932 per compensi professionali, oltre a pagina 4 di 5 spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino in data 11 febbraio 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13242/24 di R.G. promossa da:
CP_1
con gli Avv.ti Gabriele De Paola e Vincenzo Longhitano
ricorrente contro
CP_2
per mezzo del procuratore generale con gli Avv.ti Vincenzo Pignatelli e CP_3
Pietro Salvatore Bafaro
resistente
premesso
che pagina 1 di 5 - con atto del 21.2.24 il Sig. ha instaurato il presente procedimento intimando alla CP_1
Sig.ra lo sfratto per morosità in considerazione del mancato pagamento dei CP_2
canoni di agosto 2021, settembre 2021, maggio 2023 e giugno 2023 relativi all'immobile sito in Torino, via Berthollet n. 14b oggetto del contratto di locazione ad uso abitativo del 30.6.20 destinato a cessare il 30.6.24 in conseguenza della disdetta alla prima scadenza comunicata dal locatore con raccomandata del 13.10.23;
- all'udienza del 9.4.24 la parte intimata, nel frattempo costituitasi attraverso il proprio procuratore generale Sig. , ha chiesto il termine di grazia;
CP_3
- il GOT ha concesso termine al 9.7.24 per sanare la morosità di euro 2.760 e corrispondere le spese del procedimento;
- all'udienza del 16.7.24 si è disposto un mero rinvio per verifica dei pagamenti;
- alla successiva udienza del 23.7.24 parte intimante ha lamentato una residua morosità
mentre parte intimata ha sostenuto di aver corrisposto l'intera somma dovuta;
- con ordinanza ex art. 665 c.p.c. del 23.7.24 è stata disposta la conversione del rito;
- si è dato corso al procedimento di mediazione che non ha avuto esito favorevole;
- il ricorrente ha depositato la memoria integrativa del 15.1.25, mentre la resistente non ha depositato ulteriori atti;
- la causa viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnati con ordinanza del 12.2.25 per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- nel corso del procedimento di sfratto per morosità della Sig.ra è sopravvenuta la CP_2
data del 30.6.24, prima scadenza del contratto;
pagina 2 di 5 - poiché il ricorrente aveva comunicato la disdetta per tale scadenza, intendendo adibire l'immobile ad abitazione del figlio, e poiché la resistente non ha contestato la facoltà
esercitata da controparte ai sensi dell'art. 3 l. 431/98, il contratto è cessato il 30.6.24;
- pertanto, non potendosi risolvere un contratto già estinto, con la presente sentenza si deve, da un lato, respingere la domanda attorea di risoluzione del contratto per inadempimento della resistente e dall'altro, in accoglimento della domanda subordinata ritualmente introdotta con la memoria ex art. 426 c.p.c., dichiarare con pronuncia accertativa la cessazione del contratto al 30.6.24;
- per ulteriore conseguenza, si deve condannare la resistente al rilascio dell'immobile poiché, vertendosi in materia contrattuale, sarebbe stato onere di quest'ultimo dimostrare l'adempimento della sua obbligazione restitutoria;
- quanto alle domande patrimoniali, il Sig. ha chiesto con la memoria integrativa di CP_1
condannare la resistente al pagamento dei canoni di locazione e/o dell'indennità di occupazione dall'agosto 2024, mese dal quale è cessato ogni versamento, al rilascio;
- considerata la cessazione del contratto al 30.6.24, la domanda è accoglibile sotto il profilo dell'art. 1591 c.c.;
- sono quindi dovuti, a questo titolo, euro 4.830 (690 x 7) per i mesi di occupazione dall'agosto 2024 al febbraio 2025 nel quale viene pronunciata la presente sentenza,
oltre ad euro 690 mensili dal marzo 2025 al rilascio;
- le spese di lite seguono la soccombenza della Sig.ra ; CP_2
- i compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22 tenuto conto del valore della causa, del suo grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento per convalida di sfratto:
- fase di studio: euro 265
pagina 3 di 5 - fase introduttiva: euro 247
- fase di trattazione: euro 142
2) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 142
- negoziazione: euro 284
3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito:
- fase di trattazione: euro 426
- fase decisionale: euro 426
per complessivi euro 1.932, oltre ad euro 418,32 per esposti di causa e del procedimento di mediazione, 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA
come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- accerta la cessazione del contratto del 30.6.20 alla prima scadenza del 30.6.24;
- condanna al rilascio in favore di dell'immobile sito in Torino, CP_2 CP_1
via Berthollet n. 14b libero da persone e cose;
- fissa per l'esecuzione il 30 marzo 2025;
- condanna al pagamento a favore di di euro 4.830 oltre ad CP_2 CP_1
interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché di euro 690 mensili dal mese di marzo 2025 al rilascio;
- condanna al pagamento a favore di delle spese processuali CP_2 CP_1
che liquida in euro 418,32 per esposti ed euro 1.932 per compensi professionali, oltre a pagina 4 di 5 spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino in data 11 febbraio 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 5 di 5