Versione
22 ottobre 1995
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1 gennaio 2006
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26 novembre 2024
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Art. 186-quater.
(Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione).
Esaurita l'istruzione, il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni, puo' disporre con ordinanza il pagamento ovvero la consegna o il rilascio, nei limiti per cui ritiene gia' raggiunta la prova. Con l'ordinanza il giudice provvede sulle spese processuali.
L'ordinanza e' titolo esecutivo. Essa e' revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.
Se, dopo la pronuncia dell'ordinanza, il processo si estingue, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza.
L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato ((...)) , la volonta' che sia pronunciata la sentenza. (116) ((178)) --------------- AGGIORNAMENTO (116)
La L. 28 dicembre 2005, n. 263 , come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 , convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 , ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore." --------------- AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
(Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione).
Esaurita l'istruzione, il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni, puo' disporre con ordinanza il pagamento ovvero la consegna o il rilascio, nei limiti per cui ritiene gia' raggiunta la prova. Con l'ordinanza il giudice provvede sulle spese processuali.
L'ordinanza e' titolo esecutivo. Essa e' revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.
Se, dopo la pronuncia dell'ordinanza, il processo si estingue, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza.
L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato ((...)) , la volonta' che sia pronunciata la sentenza. (116) ((178)) --------------- AGGIORNAMENTO (116)
La L. 28 dicembre 2005, n. 263 , come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 , convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 , ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore." --------------- AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
Commentari • 110
- 1. Avv. Rocco NannaAvv. Rocco Nanna · https://www.expartecreditoris.it/ · 18 settembre 2024 · 258.99985
[…] L'eccezione di inammissibilità e di improcedibilità dell'appello sollevata dall'appellata è infondata in quanto l'ultimo comma dell'art. 186 quater c.p.c. dispone che “l'ordinanza acquista l... […] L'ordinanza ex art.186-quater c.p.c., che pronuncia su alcuni capi della domanda, se è fatta rinuncia alla sentenza, produce gli effetti di una sentenza definitiva sull'intero oggetto del gi... […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 14/10/2025, n. 5855Provvedimento: […] deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, 1) in via preliminare, confermare l'ordinanza ex art. 186 quater cpc per le motivazioni espresse in parte motiva; […] Dagli atti di causa, d'altro canto, risulta che, nonostante la risalenza dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. al 20/11/2017, pubblicata il 23/11/2017, la […] 263/2005) dell'art 186 quater c.p.c.. Per contro, “l'acquisto, da parte dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 186-quater c.p.c., dell'efficacia di sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza può derivare tanto da un comportamento espresso dell'intimato che, come prevedeva il testo originario della norma, […]Leggi di più...
- giudicato·
- lucro cessante·
- appello civile·
- risoluzione contratto·
- interessi moratori·
- risarcimento danni·
- danno emergente·
- sospensione illegittima lavori·
- art. 186 quater c.p.c.·
- inadempimento contrattuale