Articolo 115 della Legge 17 luglio 1942, n. 907
Articolo 114Articolo 116
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24 ottobre 1942
Art. 115. Norme regolamentari.

Fino a quando non sia emanato il regolamento per l'esecuzione di questa legge, restano in vigore le norme regolamentari attuali, in quanto applicabili, e, agli effetti dell'art. 113, le norme contenute negli articoli 119 e 120 del testo unico delle leggi doganali appostato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20 , e successivamente modificate. Peraltro per i proventi dipendenti da reati commessi fuori degli spazi doganali alla competenza della Direzione generale delle dogane e' sostituita la competenza dell'Amministrazione dei Monopoli.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1942