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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 02/10/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 66/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente Relatore dott.ssa Marianna Serrao Giudice dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
(C.F./P.IVA: Controparte_1 P.IVA_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.8.2025, (C.F./P. IVA: , vantan- Parte_1 P.IVA_2 do un credito di € 464.125,43 in forza di decreto ingiuntivo non opposto, successivo atto di precetto e pignoramento incapiente, chiedeva che questo Tribunale dichiarasse aperta la li- quidazione giudiziale di poten- Controparte_1 dosi desumere dal reiterato mancato pagamento del dovuto, dalla mancata titolarità di beni mobili e immobili utilmente aggredibili e dall'infruttuoso tentativo di recupero del credito lo stato di insolvenza della società.
La parte debitrice era ritualmente convocata a mezzo di PEC consegnata il 2.9.2025 e si co- stituiva il 24.9.2025 rimettendosi, dopo una breve ricostruzione delle attività esercitate e delle cause dell'insolvenza, alla decisione del Tribunale, allegando altresì documentazione contabile (bilanci 2022, 2023 e 2024, quest'ultimo non ancora depositato presso il R.I., si- tuazione patrimoniale e finanziaria al 31.8.2025).
All'udienza fissata parte ricorrente insisteva per l'apertura della liquidazione giudiziale, mentre il debitore si rimetteva alla decisione del Tribunale.
1 Su delega del Collegio, il Giudice relatore svolgeva le attività previste dagli artt. 40 e ss.
CCII, e quindi rimetteva la causa alla decisione del Tribunale.
Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII, atteso che:
• questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi degli artt. 27 ss. CCII, in quanto la sede legale dell'impresa si trova nel circondario;
• alla società è stato ritualmente notificato il ricorso e relativo decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 40 CCII;
• i limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posto dall'art. 33 CCII sono stati rispettati, in quanto l'impresa non ha cessato la propria attività;
• la ricorrente è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di capitali, esercente l'attività di “a) progettazione e realizzazione per conto terzi di esercizi destinati ad attività commerciali e alla somministrazione di alimenti e bevande;
b) commercio all'ingrosso di […]” (v. visura camerale in atti);
• l'impresa è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in ragione del docu- mentato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII;
in particolare, emerge dal bilancio di esercizio al 31.12.2024 la sussistenza di debiti che su- perano € 1,1 Mln..
• i debiti del debitore, scaduti e non pagati, superano di gran lunga la soglia di € 30.000 prevista dall'art. 49 n. 5 CCII, così come emerge dai bilanci dell'ultimo triennio in copia agli atti;
• Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare re- golarmente le proprie obbligazioni, emerge:
1. dal mancato pagamento del debito verso il ricorrente per € 464.125,43, fondato su de- creto ingiuntivo non contestato e già infruttuosamente azionato mediante esecuzione;
2. dalle perdite di esercizio riportate nei bilanci di esercizio al 2022 e al 2023 pari rispet- tivamente a € 1.093.576 e a € 331.103,00;
3. dall'ammontare dei debiti appostati nello stato passivo patrimoniale al 2023 pari a €
1.329.755,00;
4. dalla situazione patrimoniale e finanziaria depositata dalla stessa debitrice.
2 Quanto alla ricorrenza dello stato d'insolvenza, occorre precisare che, con riferimento alle società in liquidazione, assume rilievo non più la capacità prospettica di operare sul merca- to quanto l'idoneità degli elementi attivi a consentire l'uguale ed integrale soddisfacimento dei creditori (v. Cass. 25167/2016 e Cass. 13644/2013), dovendosi ovviamente valutare le concrete ed attuali possibilità di realizzo (v. Cass. 24948/2019).
Ebbene la società debitrice, nel bilancio finale di liquidazione espone debiti per
1.329.755,00 di euro ed un attivo di € 450.431,00, clamorosamente incapiente.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giu- diziale nei confronti della resistente.
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, indicato in di- spositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperien- ze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(C.F./P.IVA: ) con sede in Colle di Val D'Elsa Controparte_1 P.IVA_1
(SI), Piazza Arnolfo di Cambio n. 16.
Nomina il dott. Gianmarco Marinai Giudice Delegato per la procedura. curatore la dott.ssa che farà pervenire la propria accettazione entro 2 CP_2 Persona_1 giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre co- pia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 mag- gio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
3 4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri interme- diari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina al debitore, qualora non lo abbia già fatto a norma dell'articolo 39 CCII, di deposi- tare in cancelleria entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, non- ché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza dell'8 gennaio 2026, alle ore 11:00.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comu- nicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore e al P.M. nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del 2.10.2025.
Il Presidente relatore dott. Gianmarco Marinai
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente Relatore dott.ssa Marianna Serrao Giudice dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
(C.F./P.IVA: Controparte_1 P.IVA_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.8.2025, (C.F./P. IVA: , vantan- Parte_1 P.IVA_2 do un credito di € 464.125,43 in forza di decreto ingiuntivo non opposto, successivo atto di precetto e pignoramento incapiente, chiedeva che questo Tribunale dichiarasse aperta la li- quidazione giudiziale di poten- Controparte_1 dosi desumere dal reiterato mancato pagamento del dovuto, dalla mancata titolarità di beni mobili e immobili utilmente aggredibili e dall'infruttuoso tentativo di recupero del credito lo stato di insolvenza della società.
La parte debitrice era ritualmente convocata a mezzo di PEC consegnata il 2.9.2025 e si co- stituiva il 24.9.2025 rimettendosi, dopo una breve ricostruzione delle attività esercitate e delle cause dell'insolvenza, alla decisione del Tribunale, allegando altresì documentazione contabile (bilanci 2022, 2023 e 2024, quest'ultimo non ancora depositato presso il R.I., si- tuazione patrimoniale e finanziaria al 31.8.2025).
All'udienza fissata parte ricorrente insisteva per l'apertura della liquidazione giudiziale, mentre il debitore si rimetteva alla decisione del Tribunale.
1 Su delega del Collegio, il Giudice relatore svolgeva le attività previste dagli artt. 40 e ss.
CCII, e quindi rimetteva la causa alla decisione del Tribunale.
Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII, atteso che:
• questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi degli artt. 27 ss. CCII, in quanto la sede legale dell'impresa si trova nel circondario;
• alla società è stato ritualmente notificato il ricorso e relativo decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 40 CCII;
• i limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posto dall'art. 33 CCII sono stati rispettati, in quanto l'impresa non ha cessato la propria attività;
• la ricorrente è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di capitali, esercente l'attività di “a) progettazione e realizzazione per conto terzi di esercizi destinati ad attività commerciali e alla somministrazione di alimenti e bevande;
b) commercio all'ingrosso di […]” (v. visura camerale in atti);
• l'impresa è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in ragione del docu- mentato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII;
in particolare, emerge dal bilancio di esercizio al 31.12.2024 la sussistenza di debiti che su- perano € 1,1 Mln..
• i debiti del debitore, scaduti e non pagati, superano di gran lunga la soglia di € 30.000 prevista dall'art. 49 n. 5 CCII, così come emerge dai bilanci dell'ultimo triennio in copia agli atti;
• Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare re- golarmente le proprie obbligazioni, emerge:
1. dal mancato pagamento del debito verso il ricorrente per € 464.125,43, fondato su de- creto ingiuntivo non contestato e già infruttuosamente azionato mediante esecuzione;
2. dalle perdite di esercizio riportate nei bilanci di esercizio al 2022 e al 2023 pari rispet- tivamente a € 1.093.576 e a € 331.103,00;
3. dall'ammontare dei debiti appostati nello stato passivo patrimoniale al 2023 pari a €
1.329.755,00;
4. dalla situazione patrimoniale e finanziaria depositata dalla stessa debitrice.
2 Quanto alla ricorrenza dello stato d'insolvenza, occorre precisare che, con riferimento alle società in liquidazione, assume rilievo non più la capacità prospettica di operare sul merca- to quanto l'idoneità degli elementi attivi a consentire l'uguale ed integrale soddisfacimento dei creditori (v. Cass. 25167/2016 e Cass. 13644/2013), dovendosi ovviamente valutare le concrete ed attuali possibilità di realizzo (v. Cass. 24948/2019).
Ebbene la società debitrice, nel bilancio finale di liquidazione espone debiti per
1.329.755,00 di euro ed un attivo di € 450.431,00, clamorosamente incapiente.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giu- diziale nei confronti della resistente.
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, indicato in di- spositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperien- ze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(C.F./P.IVA: ) con sede in Colle di Val D'Elsa Controparte_1 P.IVA_1
(SI), Piazza Arnolfo di Cambio n. 16.
Nomina il dott. Gianmarco Marinai Giudice Delegato per la procedura. curatore la dott.ssa che farà pervenire la propria accettazione entro 2 CP_2 Persona_1 giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre co- pia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 mag- gio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
3 4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri interme- diari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina al debitore, qualora non lo abbia già fatto a norma dell'articolo 39 CCII, di deposi- tare in cancelleria entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, non- ché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza dell'8 gennaio 2026, alle ore 11:00.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comu- nicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore e al P.M. nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del 2.10.2025.
Il Presidente relatore dott. Gianmarco Marinai
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