Ordinanza cautelare 29 settembre 2023
Ordinanza collegiale 25 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 23/01/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00127/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00426/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 426 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RI AT, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Antonietta Lorenzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Crotone, Nuova Poggioreale, 35;
contro
Comune di Isola di Capo Rizzuto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Rossella Carvelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Naimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A.R.S.A.C. Gestione Stralcio Arssa (C.F.:00121900781), non costituita in giudizio;
per l'annullamento
1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento di occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio, ex art. 22-bis D.P.R. n. 327 del 2001, notificato dal Comune di Isola Capo Rizzuto con raccomandata a/r ricevuta il 17 febbraio 2023, avente ad oggetto “ opere di completamento ed efficientamento del sistema fognario comunale ” particella interessata 72 f. 16 del catasto terreni del Comune di Isola Capo Rizzuto; nonché di ogni altro atto presupposto, attuativo ed integrativo connesso e/o consequenziale al succitato provvedimento, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
2) per quanto riguarda l’istanza ex 116 c.p.a. presentata da AT RI in data 1 maggio 2023:
per l'accertamento e l'annullamento del preteso diniego - rifiuto formatosi per silentium relativamente alle istanze di accesso del 17 febbraio 2023 prot. 4871/2023 e del 14 marzo 2023 prot. 7359/2023.
3) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AT RI il 6 settembre 2023:
per l’annullamento:
- dell’avviso di immissione nel possesso prot.n. 0024300/2023 con oggetto “lavori di efficientamento del sistema fognario -loc. marinella - immissione in possesso” notificato il 17 agosto.2023;
- del verbale dello stato di consistenza e di immissione in possesso - prot.n. 0025076/2023 notificato il 28 agosto 2023;
- del programma triennale delle OO.PP. per il triennio 2018/2020 e seguenti, con cui è stata inserita la previsione della “ Realizzazione di opere di completamento ed efficientamento del sistema fognario comunale ”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Isola di Capo Rizzuto e della Regione Calabria, con la relativa documentazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2024 il dott. Vittorio Carchedi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra AT è proprietaria di un terreno situato nel Comune di Isola Capo Rizzuto, località Marinella, censito al Foglio 16, Mappale 72.
2. Con il ricorso introduttivo del giudizio, meglio specificato in epigrafe, ha impugnato il provvedimento di occupazione d’urgenza, ai sensi dell’art. 22 bis del DPR n. 327 del 2001, disposto dal Comune di Isola Capo Rizzuto, in data 17 febbraio 2023, in relazione al citato terreno.
Al riguardo, la ricorrente riferisce anche di aver presentato, in data 17 febbraio 2023, istanza di accesso al Comune di Isola Capo Rizzuto, chiedendo l’esibizione della seguente documentazione relativa alla procedura espropriativa:
- “ copia degli atti amministrativi ed allegati progettuali afferenti all’esproprio d’urgenza per la la realizzazione di una rete fognaria […]”;
- “ avvio del procedimento (e comunicazione all’interessato dell’area ex art. 11 T.U. per pubblica utilità) ”;
- “ eventuali comunicazioni ex art 16 T.U. espropri o comunicazione al proprietario dell’area interessata inclusa di intervenuta approvazione del progetto definitivo (ex artt. 17 T.U. espropri) progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità, nonché del decreto n. 01 del 20/09/2021 ”;
- “ copia del Regolamento contenente la disciplina gli obblighi inerenti agli scarichi fognari ”;
- “ licenze rilasciate e/o provvedimento emesso dal Comune di Isola Capo Rizzuto con riguardo alla gestione delle fogne e delle acque di scarico inerenti alle costruzioni limitrofe al fondo della sig.ra AT RI e precisamente a quelle insistenti sulle particelle identificate al catasto del Comune di Isola Capo Rizzuto N.C.T. al foglio 16 n. 313, 856; 857; 314;855; 387; 249; 814; 248; 780 e 779; 123; 263; 121; 124 e 122 ”;
- “ copia del mappale fognario insistente in Loc.tà Marinella ”.
3. Il ricorso introduttivo si fonda sui seguenti due motivi di illegittimità.
3.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione delle garanzie partecipative, previste dall’art. 11 e dall’art. 16 del DPR n. 327 del 2001, deducendo, al riguardo, di aver avuto conoscenza della procedura espropriativa avviata nei propri confronti solo con la notifica del provvedimento di occupazione d’urgenza impugnato, senza essere stata prima informata dell'esistenza di un vincolo di preordinazione all'esproprio sul terreno di proprietà e della dichiarazione di pubblica utilità.
3.2. Con il secondo motivo, si deduce la nullità del provvedimento di occupazione d’urgenza, il quale non risulta sottoscritto dalla persona indicata come firmataria, né riporta altre indicazioni di conformità rispetto ad un eventuale originale firmato e depositato presso l'amministrazione.
4. In data 4 e 5 aprile 2023 si sono costituiti, con memoria solo formale, rispettivamente, il Comune di Isola Capo Rizzuto e la Regione Calabria.
5. In data 1 maggio 2023, la ricorrente ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., per “ l’accertamento e l'annullamento dell'illegittimo diniego - rifiuto formatosi per silentium ”, in relazione alle istanze di accesso inviate al Comune in data 17 febbraio 2023 e 14 marzo 2023.
6. In data 6 settembre 2023, la ricorrente ha presentato motivi aggiunti, impugnando:
- l’avviso di immissione nel possesso prot. n.0024300/2023, con oggetto “ lavori di efficientamento del sistema fognario-loc. marinella-immissione in possesso ”, notificato in data 17 agosto 2023;
- il verbale dello stato di consistenza e di immissione in possesso, prot. n. 0025076/2023, notificato in data 28 agosto 2023;
- il Programma Triennale delle Opere Pubbliche (OO.PP.) per il triennio 2018/2020, con il quale è stata inserita la previsione della “ Realizzazione di opere di completamento ed efficientamento del sistema fognario comunale ”.
Al riguardo, parte ricorrente deduce quanto segue:
6.1. Con il primo motivo (punto I.I. dei motivi aggiunti), ribadisce l’illegittimità della procedura espropriativa, essendo state violate le garanzie partecipative previste dagli art. 11 e art. 16 del DPR n. 327 del 2001.
6.2. Con il secondo motivo (punto I.II., lett. A, dei motivi aggiunti), lamenta la nullità/inesistenza della notifica dell’avviso di immissione nel possesso, essendo stata effettuata alla p.e.c. del difensore.
6.3. Con il terzo motivo (punto I.II., lett. B, dei motivi aggiunti), deduce la violazione dell’art. 22 bis, comma 4, del DPR n. 327 del 2001, poiché il decreto di occupazione d'urgenza è stato eseguito ben oltre il termine di tre mesi, previsto da citato art. 22-bis.
6.4. Con il quarto e quinto motivo (punto I.III, lettere A e B, dei motivi aggiunti), deduce la mancata sottoscrizione dell’avviso di immissione nel possesso, nonché la carenza di motivazione del procedimento espropriativo avviato dall’amministrazione comunale.
6.5. Con il sesto motivo (punto II dei motivi aggiunti), deduce l’illegittimità della procedura ablativa in corso, in quanto l’area da acquisire non è stata oggetto di un progetto definitivo.
6.6. Con il settimo motivo (punto IV dei motivi aggiunti), deduce la violazione dell’art. 9, comma 2, del DPR n. 327 del 2001 (che prevede la durata quinquennale del vincolo preordinato all'esproprio), essendo trascorsi oltre cinque anni dalla sottoscrizione della convenzione stipulata, in data 21 gennaio 2018, tra la Regione Calabria e il Comune di Isola di Capo Rizzuto, con la quale sarebbe avvenuta l’apposizione del vincolo di natura espropriativa sull'area.
Deduce, inoltre, la violazione dell’art. 7, commi 6 e 9 del D.M. 14/2018, in quanto nelle delibere di programmazione triennale manca una chiara distinzione tra il Programma Triennale delle OO.PP. e l’elenco dei lavori da realizzare nell’anno con riferimento al lotto funzionale dell’intervento.
Infine, parte ricorrente lamenta che gli edifici che verrebbero serviti dalla condotta fognaria sono stati realizzati abusivamente, sicché l’esproprio originerebbe da causa illiceità ovvero da una condotta omissiva del Comune.
7. Con memoria del 22 settembre 2023, il Comune ha eccepito l’infondatezza delle molteplici censure mosse all’amministrazione con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, evidenziando, inoltre, di aver esibito la documentazione richiesta da parte ricorrente.
8. Con ordinanza n. 508 del 29 settembre 2023, questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare.
9. Seguiva il deposito di memorie da parte della ricorrente e dell’amministrazione comunale, nelle quali sono stati precisati gli argomenti già esposti nei precedenti atti difensivi. Inoltre, parte ricorrente ha evidenziato la non facile accessibilità delle informazioni pubblicate sull’albo pretorio del Comune e insistito nel censurare il diniego di accesso, mentre il Comune ha replicato di aver osteso la documentazione richiesta.
10. A seguito della camera di consiglio del 12 dicembre 2023, con ordinanza n. 108 del 5 gennaio 2024, il Collegio ha disposto il differimento al merito della decisione sull’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., ritenendo che “ la questione inerente l’istanza di accesso e l’impugnazione del relativo diniego vada decisa unitamente al merito della causa con la sentenza che definisce il giudizio, secondo quanto previsto dall’art. 116, comma 2, ultima parte, c.p.a. ”.
11. All’udienza pubblica del 10 dicembre 2024, la causa veniva trattenuta in decisione.
Nonostante una sequenza procedimentale non sempre consequenziale nelle sue fasi, come, invece, avrebbe richiesto la complessità del progetto approvato dal Comune, il Collegio ritiene che il ricorso e i motivi aggiunti nel loro complesso vadano rigettati, per le ragioni che seguono.
Occorre, preliminarmente, ripercorrere i principali “snodi” procedimentali, che hanno scandito la vicenda in esame:
- in data 21 gennaio 2018, la Regione Calabria e il Comune di Isola di Capo Rizzuto hanno stipulato una convenzione per il “ Completamento dei collettori fognari e realizzazione delle stazioni di sollevamento a servizio delle località Marinella, Le Cannella, Curmo-Fratte, Capo Rizzuto, Le Castella e S. Anna. Potenziamento a 48.000 A.E. dell’impianto di depurazione a fanghi attivi di loc. Mazzotta e realizzazione di un nuovo impianto a fanghi attivi in loc. S. Anna” per un importo complessivo di € 4.400.000,00 ”;
- con Delibera di Commissione Straordinaria di Giunta n. 14 del 20 febbraio 2018, il Comune di Isola di Capo Rizzuto, ha approvato, ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016, lo schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche relativo agli anni 2018/2020, includendo l’intervento di “ Completamento ed efficientamento del sistema fognario e depurativo ”, con indicazione della copertura finanziaria, pari ad euro 4.500.000,00;
- con la Delibera di Commissione Straordinaria di Giunta n. 68 del 28 giugno 2018, il Comune ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori, adeguando, contestualmente, il Piano Triennale OO.PP. relativo agli anni 2018/2020;
- con la Delibera di Giunta Comunale n. 80 del 16 aprile 2021, si è proceduto ad approvare il progetto per la realizzazione delle “ Opere di completamento ed efficientamento del sistema fognario comunale ”;
- successivamente, con Delibera di Giunta Comunale n. 18 dell’8 febbraio 2022, il Comune ha approvato la progettazione definitiva/esecutiva, sempre relativa alle “ Opere di completamento ed efficientamento del sistema fognario comunale ”;
- con raccomandata ricevuta in data 17 febbraio 2023, il Comune ha, quindi, notificato alla ricorrente il provvedimento di occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio, ai sensi dell’art. 22-bis DPR n. 327 del 2001, impugnato con il ricorso introduttivo;
- in data 27 marzo 2023, il Comune ha pubblicato sul proprio albo pretorio l’Avviso dell’“ Avvio del procedimento diretto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e contestuale dichiarazione di pubblica utilità delle opere ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., e degli artt. 7 e 8 della Legge n° 241/1990 e s.m.i .”, in relazione al progetto di “ Opere di completamento ed efficientamento del sistema fognario comunale ”;
- non risulta che parte ricorrente abbia presentato osservazioni all’amministrazione nei 30 giorni successivi alla data di pubblicazione dell’Avviso, come previsto dall’art.11 e dall’art. 16 del DPR n. 327 del 2001;
- infine, con p.e.c. prot. n. 24300 del 17 agosto 2023, è stato comunicato alla ricorrente l’avviso di immissione in possesso e, con p.e.c. prot. n. 25076 del 28 agosto 2023, è stato trasmesso il successivo verbale dello stato di consistenza, entrambi oggetto di impugnazione con il ricorso per motivi aggiunti.
12. Dalla scansione procedimentale sopra riportata, risulta, innanzitutto, evidente l’improcedibilità del ricorso introduttivo, con il quale parte ricorrente ha, in sostanza, lamentato l’illegittimità del decreto di occupazione d’urgenza, per la violazione delle garanzie partecipative previste dall’art. 11 e dall’art. 16 del DPR n. 327/2001.
Sotto questo profilo, infatti, il Collegio ritiene che la successiva pubblicazione dell’Avviso abbia colmato quelle carenze procedimentali lamentate da parte ricorrente, dando la possibilità ai proprietari interessati alla procedura di esproprio di prendere visione degli atti relativi al progetto e formulare osservazioni e memorie.
Di fatto, si è determinata una situazione nuova rispetto a quella esistente al tempo della proposizione del ricorso introduttivo, rispetto alla quale l’eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe arrecare alcuna utilità a parte ricorrente.
Peraltro, si osserva che anche a seguito della pubblicazione dell’Avviso, la ricorrente non ha presentato alcuna osservazione, sicché non è chiaro quale avrebbe potuto essere il proprio apporto procedimentale, essendosi limitata, anche nei motivi aggiunti, a censurare genericamente la violazione delle garanzie procedimentali previste dall’art. 11 e dall’art. 16 del DPR n. 327/2001.
Pertanto, come già detto, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso introduttivo, costituendo generale principio del processo amministrativo (art. 35 del c.p.a.) l’affermazione secondo la quale l’interesse al ricorso, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., deve sussistere sia nel momento di proposizione sia in quello di decisione del gravame (cfr. ex multis , TAR Napoli, sez. VII, 21 febbraio 2022, n. 1156; TAR Lecce, sez. I, 7 settembre 2010, n. 1942).
13. Sono, invece, infondati i motivi aggiunti presentati in data 6 settembre 2023, i quali, peraltro, hanno oggetto censure, soprattutto, di carattere formale.
In proposito, si osserva quanto segue.
13.1. Quanto al primo motivo (punto I.I. dei motivi aggiunti), come detto precedentemente, le garanzie procedimentali, di cui all’art. 11 e all’art. 16 del DPR n. 327/2001, sono state rispettate mediante la pubblicazione dell’Avviso sull’albo pretorio, con il quale il Comune ha dato la possibilità ai proprietari interessati di prendere visione degli atti relativi al progetto e presentare osservazioni, allegandovi, anche, gli “elaborati relativi agli espropri”, contenuti nel progetto definitivo dell’opera pubblica, con indicazione del numero progressivo delle ditte oggetto della procedura espropriativa, dei dati catastali, della superficie da occupare in via temporanea e permanente, del valore attribuito per metro quadrato di area da espropriare, dell’indennità per occupazione temporanea ed esproprio.
Peraltro, come già evidenziato, non risulta che parte ricorrente abbia presentato osservazioni al progetto, né ha allegato in questa sede processuale quale avrebbe potuto essere il proprio valido apporto procedimentale.
Ne consegue l’infondatezza di tali censure.
13.2. È infondato anche il secondo motivo (punto I.II., lett. A, dei motivi aggiunti), con il quale parte ricorrente lamenta che l’avviso di immissione nel possesso è stato notificato solo alla p.e.c. del difensore.
Tuttavia, si osserva che il difensore di parte ricorrente ha partecipato attivamente alla procedura amministrativa, formulando varie richieste di accesso agli atti, e, quindi, non vi è ragione per ritenere che la ricorrente non sia stata informata per tempo della notifica dell’avviso di immissione nel possesso, in relazione al quale ha proposto anche i motivi aggiunti oggetto dell’odierna disamina.
13.3. Quanto al terzo motivo (punto I.II., lett. B, dei motivi aggiunti), si ribadisce, innanzitutto, che la pubblicazione dell’Avviso dell’“ Avvio del procedimento diretto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e contestuale dichiarazione di pubblica utilità delle opere ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., e degli artt. 7 e 8 della Legge n° 241/1990 e s.m.i. ” abbia determinato una nuova situazione procedimentale, rinnovando il titolo di immissione nel possesso, rispetto al quale va, quindi, valutato il rispetto della tempistica prevista per l’esecuzione del decreto di occupazione di urgenza dall’art. 22-bis del DPR n. 327/2001 (secondo il quale l’esecuzione del decreto di occupazione “ deve aver luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo ”).
In ogni caso, secondo la giurisprudenza “ la mancata esecuzione del provvedimento di occupazione d’urgenza nel termine perentorio di tre mesi non si riverbera affatto (in senso decadenziale) su detto provvedimento, il quale, per converso, come prescritto dal citato art. 22-bis, ha un ben più ampio spazio di efficacia parametrato ex professo a quello della presupposta dichiarazione di pubblica utilità (ovvero il quinquennio da tale declaratoria, termine entro il quale dovrà intervenire il formale esproprio) ” (cfr. TAR Basilicata, sez. I, 4 novembre 2024, n. 550).
13.4. Sono infondati anche il quarto e quinto motivo (punto I.III, lettere A e B, dei motivi aggiunti), con i quali si deduce la nullità dell’avviso di immissione nel possesso, per mancata sottoscrizione dello stesso, nonché la carenza di motivazione circa l’interesse pubblico sotteso al procedimento espropriativo avviato dall’amministrazione comunale.
Innanzitutto, la mancanza di firma, lamentata come primo profilo di illegittimità, non ha alcuna reale incidenza sulla regolarità dell’avviso di immissione in possesso, essendo di tutta evidenza che il medesimo è stato adottato dal competente dirigente del Comune.
Allo stesso modo, è del tutto evidente l’interesse pubblico alla realizzazione della rilevante opera di completamento e efficientamento del sistema fognario comunale, rispetto alla quale è, senz’altro recessivo, l’interesse privato alla conservazione dei propri diritti domenicali.
13.5. Anche il sesto motivo (punto II dei motivi aggiunti) è infondato, non essendo chiaro su quali basi parte ricorrente affermi, con riferimento al terreno di sua proprietà, che non è stato predisposto alcun progetto esecutivo, il quale, invece, risulta approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 18 dell’8 febbraio 2022.
13.6. Sono infondate, infine, anche le censure mosse con il settimo motivo (punto IV dei motivi aggiunti), rispetto alle quali il Collegio osserva che:
- non risulta da alcun documento depositato in atti che con la convenzione sottoscritta tra Regione Calabria e Comune di Isola Capo Rizzuto in data 21 gennaio 2018 sia avvenuta l’apposizione del vincolo di natura espropriativa e, conseguentemente, non può dirsi violato l’art. 9 comma 2 del DPR n. 327 del 2001, che prevede la durata quinquennale del vincolo preordinato all'esproprio;
- come eccepito dall’amministrazione comunale, l’impugnazione del Piano Triennale OO.PP. relativo agli anni 2018/2020, è evidentemente tardiva, risalendo l’approvazione al 2018, e, comunque, è inammissibile, in quanto l’asserita violazione dell’art. 7, commi 6 e 9 del D.M. 14/2018 si basa su assunzioni del tutto generiche;
- allo stesso modo, parte ricorrente non ha fornito alcun principio di prova circa il fatto che gli edifici che verrebbero serviti dalla condotta fognaria sarebbero abusivi; circostanza, peraltro, smentita dal Comune, secondo il quale due fabbricati risultano essere stati sanati con permessi di costruire successivi all’anno 2018, mentre gli altri sono stati sanati antecedentemente.
14. In conclusione, i motivi aggiunti vanno respinti, perché infondati alla luce delle circostanze sopra evidenziate.
15. Quanto, infine, all’asserita insoddisfazione dell’istanza di accesso documentale, il Collegio ritiene opportuno, innanzitutto, precisare che da tale circostanza non potrebbe discendere, comunque, alcun effetto viziante nei confronti dei provvedimenti impugnati.
In ogni caso, si osserva che il Comune di Isola Capo Rizzuto ha prodotto in atti le p.e.c. di riscontro alle istanze di accesso agli atti, dalle quali risulta essere stata trasmessa la documentazione richiesta (inclusa la situazione urbanistica di ciascuna delle particelle indicate nelle istanze), con l’eccezione del Regolamento relativo alla disciplina degli scarichi fognari, di cui il Comune di Isola di Capo Rizzuto è allo stato sprovvisto.
Né dalle memorie depositate da parte ricorrente risulta chiaro quale ulteriore documentazione manchi, rispetto a quella richiesta.
Pertanto in relazione all’istanza, proposta ai sensi dell’art. 116 c.p.a., va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
16. Le questioni così vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
17. Sussistono, in ragione della complessità dell’oggetto della controversia, giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo con il quale è stato impugnato il provvedimento di occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio, ex art. 22-bis DPR n. 327 del 2001;
- rigetta i motivi aggiunti proposti in data 6 settembre 2023, perché infondati nei termini indicati in motivazione;
- dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento all’istanza ex 116 c.p.a. presentata in data 1 maggio 2023.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Vittorio Carchedi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vittorio Carchedi | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO