2. Gli allievi vice ispettori che al termine dei primi due anni del corso abbiano ottenuto il giudizio di idoneita' al servizio di polizia penitenziaria quali vice ispettori e abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche sono nominati vice ispettori in prova e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio applicativo della durata non superiore ad un anno.
3. Gli allievi vice ispettori durante i primi due anni di corso non possono essere impiegati in servizio di istituto; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di ispettore.
4. I vice ispettori in prova, al termine del corso, superati gli esami di fine corso, prestano giuramento e sono confermati in ruolo con qualifica di vice ispettore, secondo l'ordine della graduatoria finale.
(( 4-bis. La graduatoria finale e' formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun partecipante. Tale punteggio e' dato dalla media dei voti riportati nel concorso per l'accesso al ruolo e nell'esame di fine corso. )) ------------- AGGIORNAMENTO (15)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 41, comma 13) che "Le disposizioni di cui agli articoli 25 , 27 e 29 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , come novellate dall'articolo 37, comma 4, lettere c), d) ed f) del presente decreto si applicano a decorrere dal primo gennaio 2026".