Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 07/03/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Procedimento unitario R.G. n. 104-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI riunito in camera di consiglio e così composto:
dott. Gian Andrea Morbelli Presidente dott. Marco Bottallo Giudice dott. Andrea Carena Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso con il quale , rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Annalisa Quaggio (c.f. ) del Foro di Padova ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in LB (PD) – 35020 –
Via Giorgione n. 9 come da delega in atti, ha chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (c.f. Controparte_1
), con sede in Asti (AT) Via Torino 482, 14100 c.a.p. (doc. n. 2), in persona P.IVA_1
del Suo Legale Rappresentante pro-tempore, (c.f. Controparte_2
); C.F._2
Esaminata la documentazione in atti;
Udita la relazione del Giudice Delegato;
Considerato che l'impresa non risulta cancellata dal registro delle imprese ed è dunque assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale;
Rilevato che la società debitrice, in persona del suo titolare e legale rappresentante, è stata ritualmente convocata (mediante deposito presso l'apposita era WEB di cui agli artt. 40 e
359 CCII, non essendo stato possibile notificare gli stessi a mezzo pec in quanto precedentemente cancellata d'ufficio in forza di decreto del Giudice del Registro delle
Imprese del 6.12.2008, come da visura in atti) innanzi al Tribunale per essere sentita sui fatti relativi al ricorso e che la stessa non si è costituita, né è comparsa all'udienza del
24.2.2025;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 D.Lgs n. 14/2019, avendo la società
debitrice sede legale in Asti, come da visura in atti;
Ritenuto che risulta dimostrata la qualità di imprenditore commerciale della debitrice,
desumibile dalle risultanze del Registro delle Imprese e dalla mancata contestazione circa la sussistenza degli indici stabiliti dall'art. 2, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 14/2019;
Ritenuto sussistente lo stato di insolvenza, manifestatosi attraverso il mancato pagamento,
nei confronti del creditore istante, della ingentissima somma di euro 15.185.562,70 (come da documentazione in atti); Ritenuto che chiari indici dello stato di decozione si rinvengono nel fatto che nei confronti dell'impresa convenuta risultano iscritti a ruolo crediti dell'Amministrazione Finanziaria,
per un ammontare di euro 15.185.562,70 (come da documentazione in atti), che la società
risulta non avere mai depositato i bilanci e che le azioni esecutive tentate dalla creditrice sono risultate vane;
Ritenuto che la situazione patrimoniale, quale risulta dalla documentazione in atti, è tale da delineare con chiarezza lo stato di insolvenza della ditta debitrice, la quale, a fronte delle obbligazioni contratte, non è stata in grado di ripianare integralmente i propri debiti né ha offerto idonee garanzie patrimoniali;
Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 14/2019
DICHIARA
l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
(c.f. ), con sede in Asti (AT) Via Torino 482, Controparte_1 P.IVA_1
14100 c.a.p. (doc. n. 2), in persona del legale rappresentante pro tempore;
NOMINA
Il Dott. Andrea Carena Giudice Delegato alla procedura, e l'avv. Alessandro Agostinucci curatore;
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
FISSA
il giorno 16.6.2025, ore 9,50, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
ASSEGNA
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo,
ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
AUTORIZZA
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
DISPONE
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale,
comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Asti, 26.2.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Andrea Carena Dott. Gian Andrea Morbelli