Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 1518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1518 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01518/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03263/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3263 del 2022, proposto da
Azienda Agricola Gaddi di IU OM GI, in persona del legale rappresentante pro tempore, e OM GI IU, rappresentati e difesi dagli avvocati Gianfranco Barelli e Marco Barelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di LE, non costituito in giudizio;
nei confronti
LL VI, rappresentata e difesa dagli avvocati Elia Di Matteo e Elisabetta Di Matteo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- in parte qua della deliberazione di G.C. n. 34/2022 avente ad oggetto “Accordo – definizione consensuale contenzioso tra comune di LE e LL VI- sentiero pedonale di montagna turistico-escursionistico- Corte d'Appello di Milano, sez. II n. R.G. 2157/2021”, pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio in data 12.09.2022;
- in parte qua dell'accordo in data 10.10.2022, stipulato tra Comune di LE e LL VI con il quale è stato, tra l'altro, previsto che il diritto di servitù a favore della collettività di passaggio di persone e animali accertato con la sentenza del Tribunale di Como n. 609/2021, sia “limitato e riservato alle persone come sentiero pedonale di montagna e verrà esercitato sul tracciato” concordato tra le parti e con espresso divieto -in frontale violazione della ricordata sentenza del Tribunale di Como- di “accesso e transito di animali singoli, armenti o greggi”;
- di tutti gli atti del procedimento e di quelli presupposti, connessi e consequenziali, conosciuti e non conosciuti, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di LL VI;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 13 febbraio 2026, tenutasi da remoto, il dott. OC MP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il gravame oggetto dell’odierno scrutinio i ricorrenti impugnavano la deliberazione, n. 34/2022 (e il pedissequo accordo transattivo) con la quale la giunta comunale di LE autorizzava il Sindaco a sottoscrivere l’accordo transattivo tra il Comune di LE e LL VI, preordinato alla definizione della lite inter partes pendente avanti il Giudice ordinario (giudizio di appello, pendente avanti la Corte di Appello di Milano, incardinato con R.G. n. 2157/2021, avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 609/21), concernente una strada agro-silvo-pastorale che attraversa anche i fondi di proprietà di essa LL VI, sita sull’Alpe di LE (oltre 1.000 metri s.l.m).
I ricorrenti, in particolare, esponevano che:
- la sentenza del Tribunale di Como -gravata in appello dalla sig.ra VI- aveva riconosciuto la esistenza sul sentiero in parola di una servitù di passaggio pedonale ad uso pubblico a favore di persone ed armenti, scaturita per usucapione, essendo stato provato l’utilizzo longissimo tempore del passaggio ad opera di cacciatori, escursionisti, volontari antincendio e più in generale di chiunque ne abbia necessità, ivi inclusi gli allevatori della zona con i propri animali;
- inopinatamente -pendente il giudizio di appello avverso la ridetta sentenza da parte della parte privata soccombente- il Comune di LE, pel tramite della gravata delibera giuntale e in violazione della pronunzia giudiziale, peraltro alle tesi di esso Comune favorevole, avrebbe acconsentito alla definizione “bonaria e consensuale” della lite con la VI, limitando il passaggio sulla ridetta strada unicamente al passaggio “ delle persone con divieto espresso di transito da parte degli animali, nonostante ciò fosse sempre avvenuto in passato, e con una specifica interdizione per ovini, caprini e lama cioè guarda caso esattamente le specie allevate dal signor IU ”.
Di qui l’esperimento del gravame che ne occupa, avverso tale delibera giuntale, censurata per plurime violazioni di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, sul presupposto che il Comune non potrebbe disporre del diritto di uso pubblico -di qui la carenza di potere- che la decisione di concludere un accordo transattivo con LL VI sarebbe stata assunta da organo non competente (spettando, al più, il relativo potere al consiglio comunale) in violazione dei diritti spettanti ai ricorrenti, senza nessuna forma di contraddittorio procedimentale, tradendo la decisione del Tribunale di Como, in violazione del principio del contrarius actus , ledendo illegittimamente ed ingiustificatamente i diritti di essi ricorrenti, determinando in tal guisa la impossibilità a far transitare gli animali che allevano da un pascolo all’altro di loro proprietà.
Si costituiva la controinteressata, rilevando in via liminare il difetto di giurisdizione di questo TAR, la inammissibilità per carenza di interesse del ricorso, instando in ogni caso per la sua reiezione, in quanto infondato.
Non si costituiva la intimata Amministrazione e la causa, al fine, illustrate le rispettive posizioni con scritti conclusionali e di replica, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza del 13 febbraio 2026, tenutasi da remoto.
Il ricorso, siccome eccepito dalla controinteressata, è inammissibile per difetto di giurisdizione.
E, invero, la sostanziale quaestio che quivi viene in rilievo - id est la effettiva esistenza e latitudine della servitù di passaggio ovvero del diritto di uso pubblico sul fondo di proprietà della VI, su cui si è espressa la giunta comunale per il tramite della gravata deliberazione di autorizzazione alla stipulazione di in accordo con essa proprietaria dei terreni- costituisce giustappunto il thema decidendum del giudizio pendente avanti il Giudice ordinario, e:
- deciso dapprima con la sentenza del Tribunale di Como, n. 161/21, dichiarativa dell’acquisto per intervenuta usucapione di una servitù di passaggio pedonale ad uso pubblico a favore di persone ed armenti a carico dei mappali di proprietà di LL VI, essendo stato confermato, per quelle che quivi massimamente interessa “ il transito del titolare dell’azienda agricola dai terreni di proprietà VI, sia con il proprio bestiame, che con i clienti dell’agriturismo, ma non mediante mezzi a motore ”;
- oggetto, poi, della sentenza della Corte di Appello di Milano -intervenuta nelle more del presente giudizio, pel tramite della quale, in riforma della sentenza del Tribunale di Como dell’11.6.2021, prendendo atto dell’accordo transattivo intercorso tra la VI e il Comune si: i) dichiarava la estinzione del giudizio tra LL VI e il Comune, per cessazione della materia del contendere, a cagione giustappunto dell’accordo transattivo “autorizzato” dalla giunta comunale pel tramite della delibera quivi gravata; ii) accertava “ che l’Azienda Agricola Gaddi di IU OM GI non ha un diritto di passaggio con armenti sui fondi di proprietà di LL VI siti in LE (CO), località Pianello di LE...e ordina all’Azienda Agricola Gaddi di IU OM LU di non utilizzare il passaggio sul fondo di parte attrice per condurre al pascolo il proprio bestiame ” (sentenza CdA Milano, n. 176/23);
- attualmente ancora pendente avanti la Corte Suprema di Cassazione, giusta il ricorso colà esperito dalla attuale parte ricorrente avverso la citata sentenza della Corte di Appello di Milano.
Orbene, i motivi posti a fondamento del gravame, id est la causa petendi o petitum sostanziale della domanda caducatoria de qua agitur , sono giustappunto funzionali a contestare:
- la esistenza del potere del Comune di transigere una lite civilistica, pendente avanti il Giudice ordinario;
- la inesistenza dei presupposti costitutivi di un tale potere, stante la insussistenza dei presupposti ex lege contemplati, tenuto conto della asserita esistenza di diritto di uso pubblico su fondi di proprietà privata estesi anche ad armenti;
- la ammissibilità di un tale accordo transattivo, pretesamente violativo di una sentenza del Giudice civile (Tribunale di Como, che tale servitù di passaggio, estesa anche al bestiame, aveva giudizialmente acclarato).
In altre parole, la situazione giuridica azionata con il ricorso in esame è:
- direttamente ed immediatamente attinente a situazioni petitorie, ovvero alla effettiva latitudine dei diritti o servitù di uso pubblico su di un fondo privato;
- funzionale, indi, alla certazione della concreta consistenza di diritti reali; talchè, come puntualmente rammentato dalla difesa della controinteressata, soccorrono le statuizioni della Corte Suprema per cui “ la controversia circa la proprietà, pubblica o privata, di una strada o l'inesistenza di diritti di uso pubblico di una strada privata è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché investe l'accertamento di diritti soggettivi, dei privati o della pubblica amministrazione, anche quando la domanda ha formalmente ad oggetto l'annullamento dei provvedimenti di classificazione della strada, atteso che il petitum sostanziale, non essendo diretto a sindacare un provvedimento autoritativo della P.A., ha in realtà natura di accertamento petitorio ” (Cass., SS.UU., n. 17104/24).
Gli atti quivi gravati, indi, lungi dal divisare in guisa eteronoma o autoritativa interessi nell’esercizio di poteri discendenti da una norma di attribuzione, costituiscono esplicazione di situazioni giuridiche “paritetiche”, in quanto tali conoscibili e conosciute dal Giudice ordinario, avanti al quale invero tali atti sono stati prodotti, determinando le statuizioni giurisdizionali che dalla stessa parte ricorrente sono ancora state impugnate innanzi alla Corte Suprema di Cassazione.
Deve, quindi, essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Giudice amministrativo in favore della giurisdizione del Giudice ordinario, davanti al quale il giudizio potrà essere riassunto, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del codice del processo amministrativo, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda e ferme restando le eventuali preclusioni e le decadenze intervenute; spettando poi ad esso Giudice ordinario lo scrutinio delle preliminari questioni di rito -afferenti alla violazione del principio del ne bis in idem processuale , ovvero alla carenza di interesse- quivi pure prospettate dalla controinteressata.
Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare tra le parti costituite le spese di lite, non essendovi spazio per provvedere nei confronti del Comune, non costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la cognizione della controversia al Giudice ordinario, dinanzi al quale il ricorso potrà essere eventualmente riassunto, ex art. 11 c.p.a., ai fini della translatio iudicii , nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione.
Spese compensate tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026, tenutasi da remoto, con l'intervento dei signori magistrati:
TO Di MA, Presidente
OC MP, Primo Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OC MP | TO Di MA |
IL SEGRETARIO