Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 12/05/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 504/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 504/2025 promosso da: nato il [...] a [...], rappresentato, difeso e Parte_1 domiciliato (anche telematicamente) da/presso avv. SERENA CATERINA, giusta procura in atti;
e nata il [...] a [...], rappresentata, difesa e Controparte_1 domiciliata da/presso avv. BOMPREZZI ALBERTO, giusta procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO;
CONCLUSIONI: “1. Responsabilità genitoriale: il figlio minore, viene Persona_1 affidato, in via condivisa, ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente dal quel genitore con il quale il figlio, di volta in volta, si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Ad eccezione di quanto sopra tutte le decisioni di maggior interesse saranno adottate di comune accordo tra le parti. In particolare i genitori continueranno a condividere
, le parti si impegnano a mantenere un rapporto equilibrato ed improntato ad un criterio di
[...] oco riguardo e reciproca fiducia. Le parti si dovranno impegnare ad evitare qualsiasi coinvolgimento del minore nelle vicissitudini che hanno caratterizzato la crisi della relazione familiare, impegnandosi ad un graduale e rispettoso inserimento nella vita del figlio eventuali nuovi partner, ispirando le scelte di vita nel preminente interesse dello stesso . I genitori si impegnano PE ad agevolare la frequentazione ed il rapporto con i rispettivi nonni.
2. azione casa di proprietà comune tra i ricorrenti: la casa familiare sita ad Agugliano (AN), in via Santa Veronica Giuliani n.
2/A (identificata al Catasto Fabbricati al Foglio 22, Mappale 828 sub.4, piano T, categoria A/2, Classe
3°, Vani 5, superfice catastale tot.mq 95) viene assegnata concordemente alla sig.ra Controparte_1 la quale vi risiederà con il figlio che ivi sarà collocato ai fini della residenza anagrafica;
i ricorrenti continueranno a versare la rata mensile del mutuo della casa familiare nella misura del 50% pro capite, dandosi reciprocamente atto che quanto ai pagamenti eseguiti in precedenza sono tutti da intendersi versati pro quota e che nulla le parti hanno a pretendere reciprocamente stante il rapporto di convivenza intercorso;
2. Ripartizione degli obblighi di mantenimento: Con riguardo al mantenimento del figlio le parti convengono che il padre verserà, a titolo di contributo di mantenimento ordinario, la somma mensile di € 300,00 (trecento/00). Tale versamento mensile sarà eseguito con valuta entro il giorno 1 (uno) di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente della madre: [...] c/o Banca di Credito Cooperativo. Detto versamento mensile sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT sul costo della vita a decorrere dal primo anno successivo alla data del provvedimento definitorio del presente procedimento. L'Assegno unico universale (o comunque quello diverso ad esso equiparabile) per i figli a carico, sarà sempre percepito per l'intero dalla sig.ra CP_1
Le spese straordi nno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore secondo quanto previsto dal protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Ancona, quivi integralmente ritrascritto nel punto di specifico interesse:
“Le spese straordinarie vengono suddivise tra spese che richiedono il preventivo consenso di entrambi i genitori e spese che, al contrario, non richiedono il previo accordo. Qualora la singola spesa straordinaria sia subordinata al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ravvisa la necessità o l'opportunità dell'esborso dovrà provvedere a inviare per iscritto (via sms, whatsapp, e-mail, pec) all'altro la richiesta di approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto. Entro il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento, l'altra parte dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, salva in ogni caso la diversa valutazione del giudice. Il genitore che non ha anticipato la spesa dovrà provvedere al rimborso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa, salvo diverso accordo. Per consentire ad entrambi i genitori eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascuno dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e/o ricevute), intestati al figlio, relativi all'impegno di spesa sostenuto entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di imposta.
*** 1. SPESE MEDICHE Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
- visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche - con eventuale acquisto di apparecchi - oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie indifferibili o urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate
- farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
- farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
- acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista
- supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
- cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari. Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
- acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
2. SPESE SCOLASTICHE: Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
- libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università;
- alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico casa/ scuola
- mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50 % del costo mensile dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto). Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare
- alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
- corsi di recupero e lezioni private;
- pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi e esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
3. SPESE EXTRASCOLASTICHE, PER ATTIVITA' LUDICO-RICREATIVE E PERSONALI Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
- frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- baby-sitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
- conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
- acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.);
- attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
- baby-sitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi.
3. Tempi di permanenza Il figlio, come ut sopra anticipato, sarà collocato anagraficamente ed in via preferenziale presso la madre, disponendosi che il diritto di visita e permanenza presso ciascun genitore sia regolato secondo il seguente calendario: il padre starà con il figlio il martedì e il giovedì, compreso il pernotto, nella settimana in cui il week-end è di competenza della madre;
viceversa quanto il sabato e la domenica starà con il padre, vedrà il padre il martedì compreso il pernotto. PE
Per quanto concerne i delle vacanze, anche scolastiche, estive ed invernali, ogni genitore avrà il diritto ed il dovere di tenere con sé il figlio secondo il medesimo principio di reciprocità dei rapporti genitoriali e, pertanto, i genitori si alterneranno nella frequentazione del minore. Il figlio potrà passare le proprie vacanze con entrambi i genitori, in periodi alternati, per 10 (dieci) giorni anche non consecutivi, durante le vacanze estive dei mesi di luglio od agosto, secondo tempistiche da concordare fra le parti entro il 30 maggio di ogni anno, tenendo conto, in ogni caso, dei rispettivi impegni ed esigenze lavorative, delle esigenze di e, comunque, salvo differente e concorde PE regolamentazione delle visite che i genitori stabiliranno di volta in volta, caso per caso. La regola dell'alternanza riguarderà di anno in anno anche le ulteriori festività e così per anni pari e dispari secondo il seguente calendario:
Giorni Anni Pari Anni dispari 1* novembre madre padre 8 Dicembre madre padre
24 Dicembre Madre padre
25 Dicembre Padre madre
26 Dicembre padre madre 31 Dicembre madre padre 1° Gennaio madre padre 6 Gennaio madre padre Pasqua madre padre Pasquetta padre madre 25 Aprile padre madre
1° Maggio madre padre
2 Giugno padre madre Compleanno madre madre padre Compleanno padre
Ovviamente se nelle vacanza natalizie o in quelle pasquali un genitore decidesse di portare fuori in vacanza il figlio, il calendario di cui sopra potrà subire una concorde modifica, nell'interesse del minore e per fargli vivere loro una esperienza di viaggio, che dovrà comunque essere concordata con un preavviso di almeno un mese. Salvo diverso e preventivo accordo, i compleanni ed ogni altra festa che riguardino il minore verranno preferibilmente, ma non obbligatoriamente festeggiati insieme con il padre e la madre e le rispettive famiglie e/o comunque rispettate le modalità preferite da , con PE suddivisione del 50% di tutte le spese sostenute solo nel caso di accordo tra i genitori in merito all'adesione del festeggiamento nonché alla spesa da sostenere da documentarsi tutte, con giustificativi fiscali. Tutto ciò che non avrà giustificativi sarà a carico esclusivo di chi ha esborsato. Come regola "di chiusura", entrambi i genitori, nel rispetto del piano quivi indicato, qualora vi siano esigenze particolari anche per i desiderata del minore potranno vederlo quando vorranno, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche, di salute, ricreative e sportive, e con gli impegni precedentemente assunti, previo accordo con l'altro genitore e con un preavviso di almeno 24 ore, salvo poi accordarsi per il recupero, che non è mai automatico o necessariamente nella medesima settimana o in quella che segue ma dovrà essere comunque concordato con l'altro genitore per evitare di collidere con impegni precedentemente presi. Analogamente, laddove nei giorni stabili, per impossibilità di una delle parti, al genitore fosse impedito (per motivi di salute e/o impegni) di vedere il figlio o laddove il figlio fosse impedito per cause oggettive come motivi di salute, potrà essere concordato uno o più giorno/i di recupero, con rispetto degli impegni reciproci. Nel caso in cui un genitore avesse un impedimento a tenere il figlio con sé nel giorno di sua spettanza, in via preferenziale dovrà prima sentire la disponibilità dell'altro genitore o dei nonni prima di richiedere la disponibilità a persone estranee al nucleo familiare. I genitori dovranno sempre avvisarsi in ordine ad eventuali significativi spostamenti, trasferimenti o viaggi che intendano intraprendere con il minore a seguito, informandosi sempre circa la destinazione a semplice richiesta dell'altro, con indicazione esatta del luogo di permanenza, per evitare che in caso di qualunque tipo di problema e/o calamità non si abbiano difficoltà nel rintracciarsi, prestando sin d'ora il consenso per il minore, per il rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per uso turistico.
6. Le spese della presente procedura si intendono integralmente compensate tra le parti. Con osservanza”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 Controparte_1 premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale, in data 27/03/2018, è nato il figlio , e che sono venuti meno i presupposti per la prosecuzione della Persona_1 convivenza, hanno chiesto di disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio, in favore del quale è stato previsto un contributo al mantenimento a carico del padre, quale genitore non collocatario, adeguato alle esigenze del minore e corrispondente alle capacità economiche dell'onerato.
Non si ravvisa la necessità, ai sensi dell'art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, considerata l'età dello stesso e posto in ogni caso che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse, morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (segnatamente, la regolamentazione del diritto di visita con il genitore non collocatario è tale da garantire una frequentazione con questi conforme ai canoni della bi-genitorialità); inoltre, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite, così come stabilito dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi. Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 7/V/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi