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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 13/04/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. C.C. n. 934/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Dario Albergo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. C.C. n. 934/2023, avente ad oggetto: “MUTUO - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE MOBILIARE (GIUDIZIO DI MERITO)”;
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ), ed ivi residente, Parte_1 C.F._1 in Via Alessandria n. 2, rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla citazione, dall'Avv. Rosa Chiericati del Foro di Mantova (C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2 domicilio digitale di quest'ultima Email_1
PARTE ATTRICE/OPPONENTE
CONTRO
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri Controparte_1
n. 1 (C.F. e N. Iscr. nel registro delle imprese di Treviso – Belluno ), rappresentata da P.IVA_1 in persona del l.r.p.t., con sede legale in Milano, Bastioni di Porta Nuova Controparte_2
n. 19 (C.F. e N. Iscr. registro delle imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano
- Monza - Brianza – Lodi ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, P.IVA_2 congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Stefano Menghini (C.F. ) e C.F._3 dall'Avv. Davide Sarina (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._4 dell'Avv. Raffaella Nastasi, sito in Gela (CL), al Corso Vittorio Emanuele n 59;
PARTE CONVENUTA/OPPOSTA
E NEI CONFRONTI DI
già , in persona del l.r.p.t., con sede in DE (PC, Via CP_3 Controparte_4
1° Maggio n. 103 (P.Iva ) – NON COSTITUITO;
P.IVA_3
TERZO (LITISCONSORTE NECESSARIO) CP_5
***
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte in data 12.06.2023, e depositato in pari data, ntroduceva nei confronti di in persona del l.r.p.t. Parte_1 Controparte_1
(e per essa in persona del l.r.p.t.), giudizio di merito in ordine all'opposizione CP_2 all'esecuzione che era stata proposta dal primo nell'ambito della procedura esecutiva per
1 espropriazione di crediti presso terzi iscritta al locale R.G.E.M. n. 342/2021, e rispetto alla quale il G.E., con ordinanza del 18.04.2023, aveva rigettato l'istanza di sospensiva, fissando termine perentorio di 45 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata.
2.1.1. In particolare, con ricorso del 14.10.2021, dopo aver premesso di aver ricevuto Parte_1 notifica: di atto di precetto per € 164.607,78 (oltre interessi e spese successive occorrende), quale residuo per rate impagate del contratto di mutuo ipotecario n. 43243/9902 Rep. Racc. del 05.07.2004 e al netto della parziale soddisfazione del credito a seguito della vendita all'asta dell'immobile che ne costituiva oggetto (nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E.I. n. 152/2009 Trib. Pistoia); e di successivo atto di pignoramento presso terzi in relazione ai crediti da lui vantati verso il terzo pignorato aveva proposto opposizione all'esecuzione, deducendo i seguenti Controparte_4 motivi:
a) preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva della controparte, che non avrebbe sufficientemente provato di essere cessionaria del credito per cui è causa dalla cedente Intesa San
Paolo, s.p.a., avendo solo prodotto il relativo avviso di cessione in blocco pubblicato in G.U.R.I.;
b) nel merito, in primo luogo, l'insufficiente determinatezza dell'importo per cui si procedeva, a seguito della combinazione tra il predetto contratto di mutuo e gli esiti di soddisfazione parziale derivanti dalla distribuzione del ricavato della vendita dell'immobile ipotecato, per come insufficientemente rappresentata dall'atto di precetto, che non avrebbe configurato il carattere di sufficiente liquidità del credito vantato;
c) in secondo luogo, la nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario, T.U.B.), in quanto tale limite si sarebbe posto ad € 88.000,00
o € 104.000,00 (a fronte di un importo finanziato, invece, di € 170.000,00);
d) in terzo luogo, una serie di vizi del mutuo quali:
1.1) l'usurarietà della clausola di estinzione anticipata;
1.2) l'usurarietà del tasso effettivo di mora, con conseguente nullità della clausola di interessi;
2) l'anatocismo e l'indeterminatezza del tasso di rimborso derivanti dal piano di ammortamento;
3) la nullità degli interessi corrispettivi contenuti nelle rate dal 29.09.2005 al 30.05.2008, con effetti fino al 30.04.2009, per effetto della manipolazione dell'EURIBOR come accertata in sede UE;
4) l'indicazione di un I.S.C./T.A.E.G. inferiore di quello effettivo, con conseguente nullità e sostituzione d'imperio del tasso convenzionale dei BOT;
2.1.2. Pertanto, domandava, in accoglimento dell'opposizione (previa sospensiva), dichiararsi l'insussistenza del diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata. Con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
2.2. Costituitasi nel subprocedimento, parte opposta domandava pronunciarsi l'inammissibilità o il rigetto dell'opposizione (previo rigetto dell'istanza di sospensiva), deducendo:
1) preliminarmente, la sufficiente prova della propria legittimazione, in forza della sufficienza della pubblicazione dell'avviso di cessione in G.U.R.I. e della ricomprensione nell'elenco dei crediti ceduti del NDG riferibile al credito per cui è causa;
2 2) nel merito (previa deduzione dell'inammissibilità delle doglianze, poiché non sarebbero state proposte nella precedente procedura esecutiva immobiliare R.G.E.I. n. 152/2009 Trib. Pistoia):
2.1) la piena idoneità del contratto di mutuo a fungere da titolo esecutivo;
2.2) il mancato superamento del limite di finanziabilità, che sarebbe stato di € 172.000,00;
2.3) la piena legittimità dei tassi applicati, l'assenza di ogni anatocismo né di qualunque indeterminatezza in ragione del piano di ammortamento, l'assenza di prova dell'ancoraggio dei tassi all'EURIBOR, la mancata incidenza sulla validità del contratto di una eventuale indicazione difforme di I.S.C./T.A.E.G.;
2.3. Con ordinanza del 18-24.04.2023 (comunicata il 26.04.2023), il G.E., valutando sommariamente non sussistere fumus di fondatezza dei motivi di opposizione, rigettava l'istanza di sospensiva, condannando parte opponente al pagamento delle spese di fase, fissando termine per l'instaurazione del merito, e disponendo la prosecuzione della procedura esecutiva. Che con ordinanza del
06.06.2023 veniva definita con assegnazione delle somme.
3. Introdotto il giudizio di merito, parte opponente sostanzialmente reiterava le doglianze fatte valere in sede sommaria, riproducendo le relative conclusioni. Costituitasi tempestivamente in sede di merito, parte opposta riproduceva, in risposta, le sue difese al riguardo.
4. Disposta, e tempestivamente eseguita, l'integrazione del contraddittorio rispetto al terzo pignorato quale litisconsorte necessario (che, regolarmente citato, non si costituiva in giudizio), e valutato che il caso non rientrasse tra quelli di mediazione obbligatoria, con ordinanza del 29.02.2024 si disponeva l'acquisizione del fascicolo R.G.E.M. n. 342/2021. Quindi, con ordinanza del 02.06.2024, rigettata l'istanza di CTU contabile avanzata da parte opponente, si fissava udienza di rimessione in decisione ex art. 189 c.p.c., previa concessione dei termini a ritroso di 60, 30 e 15 gg anteriori all'udienza di rimessione in decisione per note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica. Quindi, depositate note d'udienza relative, alla scadenza ex art. 127-ter c.p.c. del 09.04.2025, la causa andava automaticamente in rimessione in decisione.
§§§
1.1. Preliminarmente, si rileva la tempestività dell'instaurazione del presente giudizio di merito, in quanto la citazione è stata notificata in data 12.06.2023, e dunque all'ultimo giorno utile rispetto al termine di 45 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che ha pronunciato sull'istanza di sospensiva. Infatti, la comunicazione di quest'ultima è del 26.04.2023 (cfr. il secondo all. 1 alla citazione), per cui il termine sarebbe spirato al sabato 10.06.2023. Ma, trattandosi di atto da compiersi fuori udienza (ex art. 155 comma 4 c.p.c.), il termine va considerato prorogato di diritto proprio al successivo lunedì 12.06.2023.
1.2. Sempre preliminarmente, si rileva che la controversia, sebbene abbia base su contratti bancari e finanziari (specie, in relazione a quest'ultimo profilo, in quanto il credito è stato oggetto di cessione in blocco a seguito di operazioni di cartolarizzazione), è giudizio di merito di una opposizione all'esecuzione propriamente detta. Pertanto, pur se per materia sarebbe rientrato nell'alveo di quelle per cui l'art. 5 comma 1 D. Lgs. 28/2010 prevede l'obbligo di mediazione, essa è esclusa in quanto sussumibile sotto la lett. e) del comma 6 dello stesso articolo.
1.3. Infine, l'estensione del contraddittorio al terzo pignorato, disposta con il decreto di verifiche preliminari del 18.09.2023, si è resa necessaria in base agli ultimi orientamenti della Cassazione, per cui, nei giudizi di opposizione esecutiva, ormai è da considerarsi sempre litisconsorte necessario il
3 terzo pignorato, alla luce di una rinnovata e più omnicomprensiva nozione di “interesse” alla partecipazione al giudizio da parte di quest'ultimo, in ragione degli obblighi ai quali è tenuto in ragione del pignoramento e del successivo sviluppo della procedura esecutiva, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio persino in sede di legittimità (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 13533 del 18/05/2021 (Rv. 661412 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021 (Rv.
663189 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 32445 del 03/11/2022 (Rv. 666112 - 01); Cass. Civ.
Ord. 9000 del 21/03/2022 non massimata).
2. In ordine al preliminare motivo di opposizione incentrato sul difetto di legittimazione di parte opposta (da intendersi, più correttamente: difetto di titolarità attiva del credito di cui si tratta, per una asserita insufficiente prova della sua ricomprensione nella cessione in blocco), esso si ritiene infondato, osservandosi quanto segue.
2.1.1. Anzitutto, è vero anzitutto che l'onere probatorio della ricomprensione nel blocco del credito considerato spetta al cessionario, come evidenziato da Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del
05/11/2020 (Rv. 659464 – 01), per cui: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.”(con statuizioni sostanzialmente confermate dalle più recenti Cass. Civ.
Sez.
3- Ordinanza 16/04/2021 n. 10200; Cass. Civ. Sez. 1 – Ordinanza n. 5857 del 22/02/2022; e
Cass. Civ. Sez. 1 – Ordinanza n. 21821 del 20/07/2023, pag. 23; nonché, in recente giurisprudenza di merito, da Trib. Trani, Ordinanza del G.E. datata 11.10.2023). Ma è altrettanto vero che già Cass.
Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 31188 del 29/12/2017 (Rv. 646585 – 01) aveva stabilito che (grassetto aggiunto) “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva ritenuto insufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, omettendo di verificare se il credito azionato fosse o meno riconducibile ad una delle predette categorie).” Orientamento confermato dalle successive Cass. Civ. Sez 3, Ordinanza n. 15884 del 13/06/2019; Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 5617 del 28/02/2020; e dalla più recente Cass. Civ. Sez.
3, Sentenza n. 4277 del 10/02/2023 (Rv. 666807 - 02); ma cfr. anche più di recente Cass. Civ. Sez. 1,
Ordinanza n.13289 del 14/05/2024 e Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 29872 del 20/11/2024).
2.1.2. Ora, nel caso di specie, l'avviso di cessione in G.U.R.I. n. 52 del 05.05.2018, già prodotto in sede di subprocedimento (cfr. All. C alla memoria di risposta del 20.01.2022 in quella sede), e riprodotto in All. C alla comparsa di risposta del presente giudizio di merito, fa riferimento a “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) dei Cedenti derivanti, per ciascuno di essi, da contratti di mutuo, di apertura di credito
o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel pe-riodo compreso, per ciascuno dei Cedenti, tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 2017
e qualificati come attività finanziarie deteriorate (i “Crediti”)”. Dunque, riferendosi univocamente a cedenti ben determinati (ricomprendendosi in essi anche la cedente del caso di specie, Intesa San
Paolo s.p.a.), a tipologie specifiche di contratto (tra cui il mutuo, e nel caso di specie si ha a che fare
4 con un mutuo ipotecario), e ad un periodo (sebbene molto lungo ma) precisamente individuato (e nel quale viene a cadere la stipula del mutuo per cui è causa, che è del 05.07.2004). Perplessità fa invece sovvenire il riferimento alle “attività finanziarie deteriorate”, nozione non altrimenti specificata. Con la conseguenza che il dato di specificità dell'avviso di cessione è solo parzialmente soddisfatto.
2.2. Non sovviene tanto in effetti in sé ad integrare la suddetta specificità l'indagine sull'identificativo del credito, in quanto è a disposizione in atti un elenco di NDG, ma la documentazione contrattuale o ad essa riferibile non reca indicazioni numeriche precise per le quali ricondurre l'NDG riportato al titolo dedotto in giudizio.
2.3. In terzo luogo, però, va rilevata la produzione, sia nel subprocedimento (all. 1 alla memoria di risposta) sia in sede di giudizio di merito (all. 3 alla comparsa di risposta), della dichiarazione della cedente Intesa San Paolo s.p.a., volta a confermare la ricomprensione del NDG 0634979881000 (di cui si riferisce la riconducibilità all'intestatario e alle voci di “600061283015 (mutuo) Parte_1
951100011269 (soff. spese)”) nella cessione di cui alla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 5.05.2018 al n. 52 parte II.”. Tale elemento fornisce importante dato di riscontro e complemento probatorio, in base all'orientamento (qui condiviso) per cui si consente al giudice di considerare flessibilmente il compendio indiziario prodotto, senza la necessità rigorosa e univoca della produzione dei contratti di cessione (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 – Ordinanza n.10200 del 16/04/2021, pag. 6, Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023 (Rv. 668451 - 01), e nella recente giurisprudenza di merito, da C. App. Milano Sentenza n. 220 del 24.01.2023; ed in fondo anche la giurisprudenza di legittimità più recenti, quali Cass. Civ. n. 3405 e 12007/2024). La semiplena probatio di cui alle categorie indicate nell'atto di cessione, unitamente alla valorizzazione della dichiarazione della cedente (che, come nella citata C. App. Milano Sentenza n. 220 del 24.01.2023, costituisce “la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria”, al contrario non potendosi considerare in re ipsa, come invece fa parte opponente, il carattere strumentale e preordinato della stessa, in quanto proveniente da un soggetto che, ove la ricomprensione non vi fosse, avrebbe un ragionevole interesse opposto a rendere tale dichiarazione), nonché ulteriori elementi indiziari convergenti (cfr. anche Trib Terni, Sentenza n. 812 del 22.10.2024, richiamante, oltre alla citata Corte d' Appello di Milano, 24 gennaio 2024 n.220, anche Corte d'Appello di Perugia 30 maggio 2024, n.386), quali lo svolgimento di precedente procedura esecutiva senza che il suddetto profilo sia stato mai messo in discussione (si precisa: si sta considerando tale elemento come dato indiziario, non certo come elemento da cui trarre una preclusione, come invece lascerebbe intendere nelle sue difese parte opposta), unitamente alla disponibilità della documentazione contrattuale in capo alla cessionaria, comportano la considerazione che sussistono elementi gravi, precisi e concordanti, idonei ad essere valorizzati nell'ambito della presunzione ex art. 2729 c.c., per ritenere non altrimenti spiegabile il complesso degli stessi se non con la cessione del credito per cui è causa.
3.1. Il motivo inerente l'asserita indeterminatezza del credito per cui si procede, sostanzialmente basata su una insufficiente specificazione dei calcoli in atto di precetto (per cui, dato il mutuo originario e gli esiti della precedente procedura esecutiva immobiliare, si trattava di definire in modo più analitico il credito residuo), inerisce alla regolarità formale del precetto. Dunque, rientra nell'alveo dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., e pertanto avrebbe dovuto proporsi entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla notificazione del precetto (o al limite, ma solo nel caso di impossibilità di far valere prima il vizio, dalla notificazione del pignoramento).
Tardività che certamente può essere rilevata anche d'ufficio, trattandosi di profilo di ordine pubblico processuale (cfr. sul punto anche Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 8501 del 25/03/2021 (Rv. 660855 -
01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 12948 del 11/05/2023 (Rv. 667578 - 01)).
5 3.2. Nel caso di specie, non è stata fatta opposizione pre-esecutiva a precetto, con precetto notificato il 17.06.2021, e già questo basterebbe a trarne la tardività, in quanto non si tratta di un vizio che sarebbe stato impossibile dedurre già in questo modo. Mentre l'opposizione è stata iscritta nel fascicolo dell'esecuzione il 14.10.2021, a fronte di un pignoramento notificato il 14.09.2021. E dunque, in ogni caso, anche a voler considerare pure questo secondo step, sarebbe comunque stata tardiva anche in questo senso. Pertanto, è superfluo esaminarne il merito.
4.1. Il motivo inerente il superamento del limite di finanziabilità del mutuo ex art. 38 T.U.B., quale ragione per desumerne nullità, a prescindere da ogni considerazione concreta nel suo merito, è infondato, giusto quanto statuito da Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 33719 del 16/11/2022 (Rv. 666194
- 01) , per cui (grassetto aggiunto) “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere.” (conformi le successive
Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 6907 del 08/03/2023 (Rv. 667138 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza
n. 7949 del 20/03/2023 (Rv. 667081 - 01)). Per cui, anche fosse, un eventuale superamento di tale soglia, sarebbe del tutto irrilevante ai nostri fini.
4.2. Si è pure evidenziato che, una volta esclusa la ravvisabilità di un'ipotesi di nullità del contratto, sia pure parziale, l'operazione ermeneutica suggerita da una parte della giurisprudenza volta a ricondurre il contratto stipulato nella cornice del mutuo ipotecario, con conseguente inapplicabilità dei privilegi connessi al mutuo fondiario, non è predicabile. Al riguardo, infatti, altra massima traibile sempre dalla suddetta sentenza delle SSUU è quella per cui (Rv. 666194 - 02) “In tema di finanziamenti bancari, qualora la volontà dei contraenti - incontestata o comunque accertata dal giudice a seguito di contestazione - sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità del negozio sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità che, implicitamente, postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario.” Dovendosi dunque rinforzare l'esito a cui si è giunti al precedente sottoparagrafo.
5. In ordine all'usura, le doglianze non sono accoglibili.
5.1. Sull'asserita usurarietà relativa alla clausola di estinzione anticipata, la doglianza è strutturalmente incompatibile col concetto di usurarietà, che fa riferimento ai tassi di interesse (o comunque a tutte quelle poste che si possano qualificare come remunerazioni al mutuante riconducibili alla durata di fruizione del mutuo da parte del mutuatario), mentre la clausola di estinzione anticipata è cosa ben diversa. Spiega bene, infatti, Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 7352 del 07/03/2022 (pag. 7) che la clausola di estinzione anticipata è “una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto,
6 accordando il prestito, di avere dal negozio”. E dunque “la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si
è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella;
”. Con la conseguenza, allora, ad esempio, espressa nella massima (Rv. 664250 - 01), per cui “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi.” (conforme la successiva Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 23866 del 01/08/2022 (Rv. 665525 - 01)). Peraltro, si osserva e precisa, proprio in ragione di tali suoi caratteri, la penale per estinzione anticipata trova applicazione solo, appunto, in caso di estinzione anticipata ad opera del cliente. E dunque, anche fosse, nel caso di specie essa riguarda una mera ipotesi teorica potenziale, che non si è tradotta in atti, e dunque non può avere alcuna incidenza concreta.
5.2.1. Sull'asserita usurarietà del tasso degli interessi moratori, parte opponente consapevolmente fronteggia e critica il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, espresso anche dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in relazione all'esigenza di operare una verifica separata (e non cumulativa) tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, come ben spiegato anzitutto da Cass.
Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 26286 del 17/10/2019 (sentenza che a sua volta richiama la precedente
Cass. Civ. SSUU n. 16303 del 20/06/2018), ed avvalorata dalla successiva e fondamentale Cass. Civ.
SSUU Sentenza n. 19597 del 18/09/2020, intervenuta in relazione alla soluzione del problema interpretativo concernente la distinzione tra usura in relazione agli interessi corrispettivi ed usura in relazione agli interessi moratori, con relativa massima cristallizzata in (Rv. 658833 - 01) sull'applicabilità della disciplina antiusura anche in relazione agli interessi moratori, e sulla formula da utilizzare per effettuare il confronto tra tasso di mora e tasso-soglia di mora. Va ribadito fermamente infatti che v'è una distinzione essenziale tra: gli interessi corrispettivi, che sono l'ordinario corrispettivo della fisiologica disponibilità in capo al mutuatario delle somme prestategli dal mutuante nell'arco di tempo di durata del mutuo;
e gli interessi moratori, che invece rappresentano una voce che si attiva nella patologia del rapporto, derivante dalla messa in mora, e dunque rappresentano voci di natura sostanzialmente risarcitoria in relazione ad una condizione di inadempimento qualificato. Come ulteriormente confermato da Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n.
12948 del 11/05/2021 (Rv. 667578 - 01), per cui “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento.” (conformi le successive Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14214 del 05/05/2022 (Rv. 664963 - 01); e la più recente Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 15007 del
29/05/2024, pag. 5).
7 5.2.2. Ciò premesso, dal riscontro contrattuale (cfr. punto 5 del titolo), risulta che il tasso di mora era comunque fissato in origine al 5,80% nominale annuo, da aggiornarsi trimestralmente aumentando del 50% il T.E.G.M. degli interessi corrispettivi determinato dai pertinenti Decreti Ministeriali per la categoria dei mutui con garanzia reale a tasso variabile. Ora, alla data di conclusione del contratto
(05.07.2004), si ricava che per la relativa categoria (e al terzo trimestre 2004) il tasso medio degli interessi corrispettivi era del 3,87%. Per cui il tasso soglia di mora (applicandosi la formula T.E.G.M.
+ 2,1 + 50%, stabilita da SSUU 19597/2020 per i contratti conclusi tra il 01.04.2003 ed il 30.06.2011)
è pari al 8,955%. Dunque, una soglia molto più alta del valore contrattuale, che dunque non sfora la soglia. E stessa considerazione (a parte ogni considerazione sull'usura sopravvenuta, ormai da tempo superata) può essere fatta anche valutando le successive ricalibrature del tasso ivi contrattualmente previste, in quanto è chiaro che, se il tasso di mora contrattualmente previsto si rifà al T.E.G.M. degli interessi corrispettivi semplicemente aumentato del 50 %, per definizione (poiché non si somma originariamente il 2,1, prima di effettuare l'aumento del 50 %) esso sarà sempre sotto la soglia dell'usura, in quanto è sempre vero che 1,5*T.E.G.M. < 1,5 * (T.E.G.M. + 2,1). Pertanto, il motivo è infondato.
6. Si ritiene infondata altresì la duplice doglianza relativa ad anatocismo ed indeterminatezza in relazione al piano di ammortamento alla francese (ciò che nel giudizio di merito parte opponente appare chiarire meglio rispetto alla fase sommaria, specificandosi dunque il riferimento al metodo alla francese). Anzitutto, si rammenta come i due tradizionali argomenti sono ormai superati da consolidata giurisprudenza anzitutto di merito (cfr. Trib. Siena 17.07.2014, Trib. Milano 05.05.2014,
Trib. Pescara 10.04.2014; e più di recente Trib. Roma, sentenza n. 17766 del 19.09.2019, Trib. Lecce, sentenza n. 1510 del 29.06.2020, Trib. Isernia, sentenza n. 173 del 20.04.2021, Trib. L'Aquila, sentenza n. 423 del 16.06.2021, C. App. Venezia, sentenza n. 2955 del 25.11.2021, Trib. Trapani sentenza n. 82 del 24.01.2022, Trib. Foggia, sentenza n. 738 del 13.03.2023, Trib. Monza, sentenza
02.05.2023 n.1050). E con assunti più di recente confermati in sede di massima legittimità per effetto di Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 15130 del 29/05/2024 (Rv. 671092 - 02).
6.1. Al riguardo, infatti, specie sul primo profilo, si era già evidenziato nella consolidata giurisprudenza di merito sopra richiamata, che in materia di mutui, il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzera gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell'art. 1193 c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto.
6.2.1. Sia su questo, che specialmente sul secondo profilo, i dubbi sollevati in ordine ad una possibile indeterminatezza dell'oggetto, specie in mancanza della indicazione delle modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi, data comunque l'indicazione chiara della rata costante, sono stati dissipati dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite, in cui si dà conto che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della
8 modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.”
6.2.2. È pur vero che la suddetta pronuncia fa riferimento ai mutui a tasso fisso, ma sul punto cfr. la recentissima Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025 (Rv. 673973 - 01), che (sul solco tracciato dalla giurisprudenza di merito, cfr. C. App. Perugia 18.09.2024; C. App. Ancona, Sentenza
n. 1703 del 02.12.2024; Trib. Cagliari, Sentenza n. 2549 del 04.12.2024) ne estende l'insegnamento anche per i mutui a tasso variabile, in quanto vi si legge che “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire.”
7. La doglianza relativa alle ripercussioni, almeno parziali, sul contratto in esame, delle manipolazioni relative al tasso EURIBOR (in quanto il tasso di interesse del contratto di cui si discute è funzionalizzato, almeno in parte, all'andamento di tale indice, cfr. art. 4 lett. a) del contratto), ha visto recenti nuovi spunti giurisprudenziali, rispetto ai quali prendere posizione, secondo questo giudice, nel senso dell'infondatezza della doglianza (pur nella consapevolezza di un recente contesto di crescente complessità ed incertezza).
7.1. In estrema sintesi, con decisioni C-851/2013 del 04.12.2013 e C-8530/2016 del 07.12.2016 (che si rendono vincolanti in base all'art. 16 par. 1 del Regolamento (CE) n. 1/2003), la Commissione
Europea provvide a sanzionare alcune banche (tra le quali, è bene subito precisare, non figura la cedente Intesa San Paolo s.p.a.) per la loro partecipazione ad un cartello funzionale all'alterazione del procedimento di fissazione del prezzo di alcuni componenti di prodotti finanziari derivati e, quindi, il rendimento medio Euribor, pubblicato nel periodo intercorrente tra il 29.09.2005 e il
30.05.2008, allo scopo di conseguire profitti nel mercato. Successivamente, a seguito di originario ricorso e sentenza del Tribunale dell'Unione Europea del 24.09.2019, T-105/17, si è pronunciata in via definitiva la Corte di Giustizia UE (Sentenza del 12.01.2023, C-883/19), che ha confermato la qualificazione delle condotte censurate alla stregua di una restrizione della concorrenza.
7.2. Sulla scorta di tale premessa (già alla base del relativo motivo di doglianza sin dalle origini), parte opponente (evidentemente in corso di giudizio, perché chiaramente non avrebbe potuto essere altrimenti), richiama a sostegno della propria tesi la recente e dirompente Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 34889 del 13/12/2023 (Rv. 669588 - 01), per cui “Le intese vietate ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 (cd. "legge antitrust") non sono soltanto quelle trasfuse in contratti o negozi giuridici in senso tecnico, ma anche quelle veicolate da comportamenti o condotte "non negoziali" che, con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, restringano o falsino, in qualsiasi
9 forma e in modo consistente, la concorrenza all'interno del mercato;
ne conseguono, da un lato, la riconducibilità alla citata nozione normativa dell'accordo manipolativo del tasso Euribor accertato dalla Commissione Europea con decisione del 4 dicembre 2013 e, dall'altro, la nullità dei contratti
"a valle" che si richiamino per relationem al tasso manipolato, assurgendo la predetta decisione a prova privilegiata di un'intesa illecita, alla quale è irrilevante che non abbia preso parte l'istituto bancario contraente.”
7.3. Ora, va però subito dato conto, a depotenziamento dell'incidenza sul caso di specie di quella pronuncia, della successiva sentenza della stessa Sezione Terza, Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 12007 del 03/05/2024 (Rv. 670868 - 02), che ha affermato che (grassetto aggiunto) “I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE.”. Ciò che in effetti rileva nel caso di specie, in quanto le banche coinvolte dalle decisioni suddette sono
AR, EU NK, SO EN, TH AL NK of TL UP, ÉD AG,
HS LD e JP RG SE & Co., mancando la Intesa San Paolo s.p.a. E non essendo state fornite né allegazioni né prove delle condizioni previste per l'estensione del portato suddetto anche ad altri istituti di credito (ossia la prova della conoscenza e dell'intento di conformare il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, a parte la considerazione della obiettiva impossibilità logica di tale operazione, per un contratto anteriore al periodo di copertura delle decisioni della Commissione, cfr. infra subito al par. successivo, lett. b)).
7.4. Ma a monte, ritiene questo giudice di aderire alle pregevoli argomentazioni recentissimamente svolte dalla Prima Sezione nell'ordinanza di rimessione alle SSUU n. 19900 del 19/07/2024. Al riguardo, infatti, va osservato che (par. 18 della motivazione, grassetto aggiunto) “La accertata intesa restrittiva era orientata alla riduzione dei flussi di cassa che i partecipanti avrebbero dovuto pagare a titolo degli «EIRD» o dall'aumento di quelli che essi dovevano ricevere a tale titolo e ha, dunque, riguardato un mercato, quello degli «EIRD», diverso da quello dei mutui a tasso variabile, di cui partecipa sia il contratto dedotto in giudizio, sia quelli interessati dalle richiamate pronunce della
Terza Sezione. Da ciò consegue, che tali contratti non possono considerarsi «a valle» rispetto all'intesa illecita, tantomeno nell'ipotesi in cui il mutuante sia estraneo all'intesa anticoncorrenziale, non costituendone lo sbocco, né risultando essenziali a realizzarne e ad attuarne gli effetti. Essi, dunque, non costituiscono il mezzo di violazione della normativa antitrust, in quanto, come osservato, l'intesa illecita concerneva il mercato degli «EIRD», e ciò a prescindere da ogni considerazione in ordine alla conoscenza dell'esistenza dell'intesa illecita e/o dall'intenzione di avvalersi del relativo risultato oggettivo.” Dovendosi richiamare per relationem anche le osservazioni svolte nei paragrafi successivi (parr. 19-28), in ordine:
a) alla differenza che invece vi è rispetto al rapporto tra contratto a monte e contratto a valle nel filone del c.d. modello A.B.I. (Cass. Civ. SSUU n. 41994/2021), in quanto in quel contesto si ha una consequenzialità diretta ed obiettiva tra intesa anticoncorrenziale a monte e contratti conformi a valle;
10 b) al fatto che, semmai, dovrebbe potersi argomentare nel senso di una annullabilità per dolo (peraltro, del terzo), ma ne devono sussistere i presupposti (il che, a parte il fatto che nulla in tal senso è stato dedotto nel presente giudizio, sarebbe impossibile per una volontà contrattuale formatasi, come nel caso di specie, ben prima del 29.09.2005, in quanto il periodo di copertura della decisione della
Commissione parte da quel giorno, mentre il contratto è di oltre un anno anteriore, 05.07.2004);
c) che non si possa pervenire ad una valutazione di nullità ex art. 33 Cod. Cons., in quanto si escludono dalla presunzione di vessatorietà le pattuizioni concernenti «prodotti o servizi il cui prezzo
è collegato alle fluttuazioni … di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista».;
d) che in effetti il riferimento all'EURIBOR (peraltro, in un contratto, come il nostro, in cui configura solo una componente della determinazione del tasso di interesse) può essere rettamente inteso come rimando ad un parametro esterno di per sé dato (a prescindere dai meccanismi che ne hanno determinato il concreto ammontare), a cui le parti hanno voluto rinviare la determinazione del tasso: ciò che soddisfa pienamente il requisito della determinatezza dell'oggetto contrattuale;
7.5. Pertanto, nella ragionevole convinzione degli argomenti sopra menzionati, e d'altronde non avendosi ancora un arresto delle Sezioni Unite sul punto, si ritiene di considerare infondata la doglianza.
8. Il motivo che fa desumere la nullità contrattuale (quantomeno della clausola di interessi) per effetto di un I.S.C./T.A.E.G. effettivi discordi rispetto a quelli indicati, è infondato. Si osserva, infatti, il consolidamento dell'indirizzo giurisprudenziale di legittimità per cui (grassetto aggiunto) “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.”(Cass. Civ. Sez. 1 -, Sentenza n. 39169 del 09/12/2021 (Rv. 663425 - 01); e nello stesso senso anche la più recente Cass. Civ. Sez. 1 -, Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023 (Rv.
666991 - 01)). Anche nella giurisprudenza di merito si è consolidato analogo orientamento, come si può riscontrare confrontando ad es. C. App. Milano 08.10.2024 n. 2643; Trib. Lamezia Terme
26.07.2024 n. 716; Trib. Roma 26.06.2024 n. 10941; Trib. Firenze 01.03.2023 n. 612; Trib. Tivoli
10.01.2023 n.4; Trib. Ancona 21.03.2022; Trib. Castrovillari 16.09.2021 n. 949; Trib. Bologna,
05.03.2021 n. 498; Trib. Catania, 21.09.2020 n. 3033; Corte di Appello di Torino, 28.01.2020; ed in precedenza altresì Trib. Monza 13.12.2016. Pertanto, la mancata o erronea quantificazione dell' CP_6
(o del T.A.E.G.) non è suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), e dunque sul diritto di procedere ad esecuzione forzata in base a quel titolo.
9. Pertanto, data l'infondatezza di tutti i motivi su cui si basa, l'opposizione va rigettata.
10. Le spese di giudizio vanno regolate sulla base del criterio della soccombenza, e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, e successive modificazioni ed integrazioni, da ultimo operate con D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
11 Il Tribunale, pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta nel procedimento iscritto al
R.G.C.C. n. 934/2023 in epigrafe:
1) RIGETTA l'opposizione;
2) CONDANNA parte opponente l pagamento delle spese processuali sostenute Parte_1 da parte opposta in persona del l.r.p.t. (rappresentata da Controparte_1 CP_2
in persona del l.r.p.t.), che si liquidano in € 5.903,10 per compensi (procedimenti di
[...] cognizione innanzi al Tribunale, scaglione da € 52.000,00 ad € 260.000,00, fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta istruttoria, valori medi con riduzione del 30% in ordine al carattere seriale della controversia e standardizzato dei motivi di opposizione), oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge ove dovute;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 13.04.2025
Il Giudice
Dario Albergo
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Dario Albergo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. C.C. n. 934/2023, avente ad oggetto: “MUTUO - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE MOBILIARE (GIUDIZIO DI MERITO)”;
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ), ed ivi residente, Parte_1 C.F._1 in Via Alessandria n. 2, rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla citazione, dall'Avv. Rosa Chiericati del Foro di Mantova (C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2 domicilio digitale di quest'ultima Email_1
PARTE ATTRICE/OPPONENTE
CONTRO
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri Controparte_1
n. 1 (C.F. e N. Iscr. nel registro delle imprese di Treviso – Belluno ), rappresentata da P.IVA_1 in persona del l.r.p.t., con sede legale in Milano, Bastioni di Porta Nuova Controparte_2
n. 19 (C.F. e N. Iscr. registro delle imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano
- Monza - Brianza – Lodi ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, P.IVA_2 congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Stefano Menghini (C.F. ) e C.F._3 dall'Avv. Davide Sarina (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._4 dell'Avv. Raffaella Nastasi, sito in Gela (CL), al Corso Vittorio Emanuele n 59;
PARTE CONVENUTA/OPPOSTA
E NEI CONFRONTI DI
già , in persona del l.r.p.t., con sede in DE (PC, Via CP_3 Controparte_4
1° Maggio n. 103 (P.Iva ) – NON COSTITUITO;
P.IVA_3
TERZO (LITISCONSORTE NECESSARIO) CP_5
***
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte in data 12.06.2023, e depositato in pari data, ntroduceva nei confronti di in persona del l.r.p.t. Parte_1 Controparte_1
(e per essa in persona del l.r.p.t.), giudizio di merito in ordine all'opposizione CP_2 all'esecuzione che era stata proposta dal primo nell'ambito della procedura esecutiva per
1 espropriazione di crediti presso terzi iscritta al locale R.G.E.M. n. 342/2021, e rispetto alla quale il G.E., con ordinanza del 18.04.2023, aveva rigettato l'istanza di sospensiva, fissando termine perentorio di 45 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata.
2.1.1. In particolare, con ricorso del 14.10.2021, dopo aver premesso di aver ricevuto Parte_1 notifica: di atto di precetto per € 164.607,78 (oltre interessi e spese successive occorrende), quale residuo per rate impagate del contratto di mutuo ipotecario n. 43243/9902 Rep. Racc. del 05.07.2004 e al netto della parziale soddisfazione del credito a seguito della vendita all'asta dell'immobile che ne costituiva oggetto (nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E.I. n. 152/2009 Trib. Pistoia); e di successivo atto di pignoramento presso terzi in relazione ai crediti da lui vantati verso il terzo pignorato aveva proposto opposizione all'esecuzione, deducendo i seguenti Controparte_4 motivi:
a) preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva della controparte, che non avrebbe sufficientemente provato di essere cessionaria del credito per cui è causa dalla cedente Intesa San
Paolo, s.p.a., avendo solo prodotto il relativo avviso di cessione in blocco pubblicato in G.U.R.I.;
b) nel merito, in primo luogo, l'insufficiente determinatezza dell'importo per cui si procedeva, a seguito della combinazione tra il predetto contratto di mutuo e gli esiti di soddisfazione parziale derivanti dalla distribuzione del ricavato della vendita dell'immobile ipotecato, per come insufficientemente rappresentata dall'atto di precetto, che non avrebbe configurato il carattere di sufficiente liquidità del credito vantato;
c) in secondo luogo, la nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario, T.U.B.), in quanto tale limite si sarebbe posto ad € 88.000,00
o € 104.000,00 (a fronte di un importo finanziato, invece, di € 170.000,00);
d) in terzo luogo, una serie di vizi del mutuo quali:
1.1) l'usurarietà della clausola di estinzione anticipata;
1.2) l'usurarietà del tasso effettivo di mora, con conseguente nullità della clausola di interessi;
2) l'anatocismo e l'indeterminatezza del tasso di rimborso derivanti dal piano di ammortamento;
3) la nullità degli interessi corrispettivi contenuti nelle rate dal 29.09.2005 al 30.05.2008, con effetti fino al 30.04.2009, per effetto della manipolazione dell'EURIBOR come accertata in sede UE;
4) l'indicazione di un I.S.C./T.A.E.G. inferiore di quello effettivo, con conseguente nullità e sostituzione d'imperio del tasso convenzionale dei BOT;
2.1.2. Pertanto, domandava, in accoglimento dell'opposizione (previa sospensiva), dichiararsi l'insussistenza del diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata. Con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
2.2. Costituitasi nel subprocedimento, parte opposta domandava pronunciarsi l'inammissibilità o il rigetto dell'opposizione (previo rigetto dell'istanza di sospensiva), deducendo:
1) preliminarmente, la sufficiente prova della propria legittimazione, in forza della sufficienza della pubblicazione dell'avviso di cessione in G.U.R.I. e della ricomprensione nell'elenco dei crediti ceduti del NDG riferibile al credito per cui è causa;
2 2) nel merito (previa deduzione dell'inammissibilità delle doglianze, poiché non sarebbero state proposte nella precedente procedura esecutiva immobiliare R.G.E.I. n. 152/2009 Trib. Pistoia):
2.1) la piena idoneità del contratto di mutuo a fungere da titolo esecutivo;
2.2) il mancato superamento del limite di finanziabilità, che sarebbe stato di € 172.000,00;
2.3) la piena legittimità dei tassi applicati, l'assenza di ogni anatocismo né di qualunque indeterminatezza in ragione del piano di ammortamento, l'assenza di prova dell'ancoraggio dei tassi all'EURIBOR, la mancata incidenza sulla validità del contratto di una eventuale indicazione difforme di I.S.C./T.A.E.G.;
2.3. Con ordinanza del 18-24.04.2023 (comunicata il 26.04.2023), il G.E., valutando sommariamente non sussistere fumus di fondatezza dei motivi di opposizione, rigettava l'istanza di sospensiva, condannando parte opponente al pagamento delle spese di fase, fissando termine per l'instaurazione del merito, e disponendo la prosecuzione della procedura esecutiva. Che con ordinanza del
06.06.2023 veniva definita con assegnazione delle somme.
3. Introdotto il giudizio di merito, parte opponente sostanzialmente reiterava le doglianze fatte valere in sede sommaria, riproducendo le relative conclusioni. Costituitasi tempestivamente in sede di merito, parte opposta riproduceva, in risposta, le sue difese al riguardo.
4. Disposta, e tempestivamente eseguita, l'integrazione del contraddittorio rispetto al terzo pignorato quale litisconsorte necessario (che, regolarmente citato, non si costituiva in giudizio), e valutato che il caso non rientrasse tra quelli di mediazione obbligatoria, con ordinanza del 29.02.2024 si disponeva l'acquisizione del fascicolo R.G.E.M. n. 342/2021. Quindi, con ordinanza del 02.06.2024, rigettata l'istanza di CTU contabile avanzata da parte opponente, si fissava udienza di rimessione in decisione ex art. 189 c.p.c., previa concessione dei termini a ritroso di 60, 30 e 15 gg anteriori all'udienza di rimessione in decisione per note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica. Quindi, depositate note d'udienza relative, alla scadenza ex art. 127-ter c.p.c. del 09.04.2025, la causa andava automaticamente in rimessione in decisione.
§§§
1.1. Preliminarmente, si rileva la tempestività dell'instaurazione del presente giudizio di merito, in quanto la citazione è stata notificata in data 12.06.2023, e dunque all'ultimo giorno utile rispetto al termine di 45 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che ha pronunciato sull'istanza di sospensiva. Infatti, la comunicazione di quest'ultima è del 26.04.2023 (cfr. il secondo all. 1 alla citazione), per cui il termine sarebbe spirato al sabato 10.06.2023. Ma, trattandosi di atto da compiersi fuori udienza (ex art. 155 comma 4 c.p.c.), il termine va considerato prorogato di diritto proprio al successivo lunedì 12.06.2023.
1.2. Sempre preliminarmente, si rileva che la controversia, sebbene abbia base su contratti bancari e finanziari (specie, in relazione a quest'ultimo profilo, in quanto il credito è stato oggetto di cessione in blocco a seguito di operazioni di cartolarizzazione), è giudizio di merito di una opposizione all'esecuzione propriamente detta. Pertanto, pur se per materia sarebbe rientrato nell'alveo di quelle per cui l'art. 5 comma 1 D. Lgs. 28/2010 prevede l'obbligo di mediazione, essa è esclusa in quanto sussumibile sotto la lett. e) del comma 6 dello stesso articolo.
1.3. Infine, l'estensione del contraddittorio al terzo pignorato, disposta con il decreto di verifiche preliminari del 18.09.2023, si è resa necessaria in base agli ultimi orientamenti della Cassazione, per cui, nei giudizi di opposizione esecutiva, ormai è da considerarsi sempre litisconsorte necessario il
3 terzo pignorato, alla luce di una rinnovata e più omnicomprensiva nozione di “interesse” alla partecipazione al giudizio da parte di quest'ultimo, in ragione degli obblighi ai quali è tenuto in ragione del pignoramento e del successivo sviluppo della procedura esecutiva, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio persino in sede di legittimità (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 13533 del 18/05/2021 (Rv. 661412 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021 (Rv.
663189 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 32445 del 03/11/2022 (Rv. 666112 - 01); Cass. Civ.
Ord. 9000 del 21/03/2022 non massimata).
2. In ordine al preliminare motivo di opposizione incentrato sul difetto di legittimazione di parte opposta (da intendersi, più correttamente: difetto di titolarità attiva del credito di cui si tratta, per una asserita insufficiente prova della sua ricomprensione nella cessione in blocco), esso si ritiene infondato, osservandosi quanto segue.
2.1.1. Anzitutto, è vero anzitutto che l'onere probatorio della ricomprensione nel blocco del credito considerato spetta al cessionario, come evidenziato da Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del
05/11/2020 (Rv. 659464 – 01), per cui: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.”(con statuizioni sostanzialmente confermate dalle più recenti Cass. Civ.
Sez.
3- Ordinanza 16/04/2021 n. 10200; Cass. Civ. Sez. 1 – Ordinanza n. 5857 del 22/02/2022; e
Cass. Civ. Sez. 1 – Ordinanza n. 21821 del 20/07/2023, pag. 23; nonché, in recente giurisprudenza di merito, da Trib. Trani, Ordinanza del G.E. datata 11.10.2023). Ma è altrettanto vero che già Cass.
Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 31188 del 29/12/2017 (Rv. 646585 – 01) aveva stabilito che (grassetto aggiunto) “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva ritenuto insufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, omettendo di verificare se il credito azionato fosse o meno riconducibile ad una delle predette categorie).” Orientamento confermato dalle successive Cass. Civ. Sez 3, Ordinanza n. 15884 del 13/06/2019; Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 5617 del 28/02/2020; e dalla più recente Cass. Civ. Sez.
3, Sentenza n. 4277 del 10/02/2023 (Rv. 666807 - 02); ma cfr. anche più di recente Cass. Civ. Sez. 1,
Ordinanza n.13289 del 14/05/2024 e Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 29872 del 20/11/2024).
2.1.2. Ora, nel caso di specie, l'avviso di cessione in G.U.R.I. n. 52 del 05.05.2018, già prodotto in sede di subprocedimento (cfr. All. C alla memoria di risposta del 20.01.2022 in quella sede), e riprodotto in All. C alla comparsa di risposta del presente giudizio di merito, fa riferimento a “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) dei Cedenti derivanti, per ciascuno di essi, da contratti di mutuo, di apertura di credito
o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel pe-riodo compreso, per ciascuno dei Cedenti, tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 2017
e qualificati come attività finanziarie deteriorate (i “Crediti”)”. Dunque, riferendosi univocamente a cedenti ben determinati (ricomprendendosi in essi anche la cedente del caso di specie, Intesa San
Paolo s.p.a.), a tipologie specifiche di contratto (tra cui il mutuo, e nel caso di specie si ha a che fare
4 con un mutuo ipotecario), e ad un periodo (sebbene molto lungo ma) precisamente individuato (e nel quale viene a cadere la stipula del mutuo per cui è causa, che è del 05.07.2004). Perplessità fa invece sovvenire il riferimento alle “attività finanziarie deteriorate”, nozione non altrimenti specificata. Con la conseguenza che il dato di specificità dell'avviso di cessione è solo parzialmente soddisfatto.
2.2. Non sovviene tanto in effetti in sé ad integrare la suddetta specificità l'indagine sull'identificativo del credito, in quanto è a disposizione in atti un elenco di NDG, ma la documentazione contrattuale o ad essa riferibile non reca indicazioni numeriche precise per le quali ricondurre l'NDG riportato al titolo dedotto in giudizio.
2.3. In terzo luogo, però, va rilevata la produzione, sia nel subprocedimento (all. 1 alla memoria di risposta) sia in sede di giudizio di merito (all. 3 alla comparsa di risposta), della dichiarazione della cedente Intesa San Paolo s.p.a., volta a confermare la ricomprensione del NDG 0634979881000 (di cui si riferisce la riconducibilità all'intestatario e alle voci di “600061283015 (mutuo) Parte_1
951100011269 (soff. spese)”) nella cessione di cui alla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 5.05.2018 al n. 52 parte II.”. Tale elemento fornisce importante dato di riscontro e complemento probatorio, in base all'orientamento (qui condiviso) per cui si consente al giudice di considerare flessibilmente il compendio indiziario prodotto, senza la necessità rigorosa e univoca della produzione dei contratti di cessione (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 – Ordinanza n.10200 del 16/04/2021, pag. 6, Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023 (Rv. 668451 - 01), e nella recente giurisprudenza di merito, da C. App. Milano Sentenza n. 220 del 24.01.2023; ed in fondo anche la giurisprudenza di legittimità più recenti, quali Cass. Civ. n. 3405 e 12007/2024). La semiplena probatio di cui alle categorie indicate nell'atto di cessione, unitamente alla valorizzazione della dichiarazione della cedente (che, come nella citata C. App. Milano Sentenza n. 220 del 24.01.2023, costituisce “la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria”, al contrario non potendosi considerare in re ipsa, come invece fa parte opponente, il carattere strumentale e preordinato della stessa, in quanto proveniente da un soggetto che, ove la ricomprensione non vi fosse, avrebbe un ragionevole interesse opposto a rendere tale dichiarazione), nonché ulteriori elementi indiziari convergenti (cfr. anche Trib Terni, Sentenza n. 812 del 22.10.2024, richiamante, oltre alla citata Corte d' Appello di Milano, 24 gennaio 2024 n.220, anche Corte d'Appello di Perugia 30 maggio 2024, n.386), quali lo svolgimento di precedente procedura esecutiva senza che il suddetto profilo sia stato mai messo in discussione (si precisa: si sta considerando tale elemento come dato indiziario, non certo come elemento da cui trarre una preclusione, come invece lascerebbe intendere nelle sue difese parte opposta), unitamente alla disponibilità della documentazione contrattuale in capo alla cessionaria, comportano la considerazione che sussistono elementi gravi, precisi e concordanti, idonei ad essere valorizzati nell'ambito della presunzione ex art. 2729 c.c., per ritenere non altrimenti spiegabile il complesso degli stessi se non con la cessione del credito per cui è causa.
3.1. Il motivo inerente l'asserita indeterminatezza del credito per cui si procede, sostanzialmente basata su una insufficiente specificazione dei calcoli in atto di precetto (per cui, dato il mutuo originario e gli esiti della precedente procedura esecutiva immobiliare, si trattava di definire in modo più analitico il credito residuo), inerisce alla regolarità formale del precetto. Dunque, rientra nell'alveo dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., e pertanto avrebbe dovuto proporsi entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla notificazione del precetto (o al limite, ma solo nel caso di impossibilità di far valere prima il vizio, dalla notificazione del pignoramento).
Tardività che certamente può essere rilevata anche d'ufficio, trattandosi di profilo di ordine pubblico processuale (cfr. sul punto anche Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 8501 del 25/03/2021 (Rv. 660855 -
01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 12948 del 11/05/2023 (Rv. 667578 - 01)).
5 3.2. Nel caso di specie, non è stata fatta opposizione pre-esecutiva a precetto, con precetto notificato il 17.06.2021, e già questo basterebbe a trarne la tardività, in quanto non si tratta di un vizio che sarebbe stato impossibile dedurre già in questo modo. Mentre l'opposizione è stata iscritta nel fascicolo dell'esecuzione il 14.10.2021, a fronte di un pignoramento notificato il 14.09.2021. E dunque, in ogni caso, anche a voler considerare pure questo secondo step, sarebbe comunque stata tardiva anche in questo senso. Pertanto, è superfluo esaminarne il merito.
4.1. Il motivo inerente il superamento del limite di finanziabilità del mutuo ex art. 38 T.U.B., quale ragione per desumerne nullità, a prescindere da ogni considerazione concreta nel suo merito, è infondato, giusto quanto statuito da Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 33719 del 16/11/2022 (Rv. 666194
- 01) , per cui (grassetto aggiunto) “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere.” (conformi le successive
Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 6907 del 08/03/2023 (Rv. 667138 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza
n. 7949 del 20/03/2023 (Rv. 667081 - 01)). Per cui, anche fosse, un eventuale superamento di tale soglia, sarebbe del tutto irrilevante ai nostri fini.
4.2. Si è pure evidenziato che, una volta esclusa la ravvisabilità di un'ipotesi di nullità del contratto, sia pure parziale, l'operazione ermeneutica suggerita da una parte della giurisprudenza volta a ricondurre il contratto stipulato nella cornice del mutuo ipotecario, con conseguente inapplicabilità dei privilegi connessi al mutuo fondiario, non è predicabile. Al riguardo, infatti, altra massima traibile sempre dalla suddetta sentenza delle SSUU è quella per cui (Rv. 666194 - 02) “In tema di finanziamenti bancari, qualora la volontà dei contraenti - incontestata o comunque accertata dal giudice a seguito di contestazione - sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità del negozio sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità che, implicitamente, postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario.” Dovendosi dunque rinforzare l'esito a cui si è giunti al precedente sottoparagrafo.
5. In ordine all'usura, le doglianze non sono accoglibili.
5.1. Sull'asserita usurarietà relativa alla clausola di estinzione anticipata, la doglianza è strutturalmente incompatibile col concetto di usurarietà, che fa riferimento ai tassi di interesse (o comunque a tutte quelle poste che si possano qualificare come remunerazioni al mutuante riconducibili alla durata di fruizione del mutuo da parte del mutuatario), mentre la clausola di estinzione anticipata è cosa ben diversa. Spiega bene, infatti, Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 7352 del 07/03/2022 (pag. 7) che la clausola di estinzione anticipata è “una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto,
6 accordando il prestito, di avere dal negozio”. E dunque “la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si
è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella;
”. Con la conseguenza, allora, ad esempio, espressa nella massima (Rv. 664250 - 01), per cui “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi.” (conforme la successiva Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 23866 del 01/08/2022 (Rv. 665525 - 01)). Peraltro, si osserva e precisa, proprio in ragione di tali suoi caratteri, la penale per estinzione anticipata trova applicazione solo, appunto, in caso di estinzione anticipata ad opera del cliente. E dunque, anche fosse, nel caso di specie essa riguarda una mera ipotesi teorica potenziale, che non si è tradotta in atti, e dunque non può avere alcuna incidenza concreta.
5.2.1. Sull'asserita usurarietà del tasso degli interessi moratori, parte opponente consapevolmente fronteggia e critica il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, espresso anche dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in relazione all'esigenza di operare una verifica separata (e non cumulativa) tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, come ben spiegato anzitutto da Cass.
Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 26286 del 17/10/2019 (sentenza che a sua volta richiama la precedente
Cass. Civ. SSUU n. 16303 del 20/06/2018), ed avvalorata dalla successiva e fondamentale Cass. Civ.
SSUU Sentenza n. 19597 del 18/09/2020, intervenuta in relazione alla soluzione del problema interpretativo concernente la distinzione tra usura in relazione agli interessi corrispettivi ed usura in relazione agli interessi moratori, con relativa massima cristallizzata in (Rv. 658833 - 01) sull'applicabilità della disciplina antiusura anche in relazione agli interessi moratori, e sulla formula da utilizzare per effettuare il confronto tra tasso di mora e tasso-soglia di mora. Va ribadito fermamente infatti che v'è una distinzione essenziale tra: gli interessi corrispettivi, che sono l'ordinario corrispettivo della fisiologica disponibilità in capo al mutuatario delle somme prestategli dal mutuante nell'arco di tempo di durata del mutuo;
e gli interessi moratori, che invece rappresentano una voce che si attiva nella patologia del rapporto, derivante dalla messa in mora, e dunque rappresentano voci di natura sostanzialmente risarcitoria in relazione ad una condizione di inadempimento qualificato. Come ulteriormente confermato da Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n.
12948 del 11/05/2021 (Rv. 667578 - 01), per cui “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento.” (conformi le successive Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14214 del 05/05/2022 (Rv. 664963 - 01); e la più recente Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 15007 del
29/05/2024, pag. 5).
7 5.2.2. Ciò premesso, dal riscontro contrattuale (cfr. punto 5 del titolo), risulta che il tasso di mora era comunque fissato in origine al 5,80% nominale annuo, da aggiornarsi trimestralmente aumentando del 50% il T.E.G.M. degli interessi corrispettivi determinato dai pertinenti Decreti Ministeriali per la categoria dei mutui con garanzia reale a tasso variabile. Ora, alla data di conclusione del contratto
(05.07.2004), si ricava che per la relativa categoria (e al terzo trimestre 2004) il tasso medio degli interessi corrispettivi era del 3,87%. Per cui il tasso soglia di mora (applicandosi la formula T.E.G.M.
+ 2,1 + 50%, stabilita da SSUU 19597/2020 per i contratti conclusi tra il 01.04.2003 ed il 30.06.2011)
è pari al 8,955%. Dunque, una soglia molto più alta del valore contrattuale, che dunque non sfora la soglia. E stessa considerazione (a parte ogni considerazione sull'usura sopravvenuta, ormai da tempo superata) può essere fatta anche valutando le successive ricalibrature del tasso ivi contrattualmente previste, in quanto è chiaro che, se il tasso di mora contrattualmente previsto si rifà al T.E.G.M. degli interessi corrispettivi semplicemente aumentato del 50 %, per definizione (poiché non si somma originariamente il 2,1, prima di effettuare l'aumento del 50 %) esso sarà sempre sotto la soglia dell'usura, in quanto è sempre vero che 1,5*T.E.G.M. < 1,5 * (T.E.G.M. + 2,1). Pertanto, il motivo è infondato.
6. Si ritiene infondata altresì la duplice doglianza relativa ad anatocismo ed indeterminatezza in relazione al piano di ammortamento alla francese (ciò che nel giudizio di merito parte opponente appare chiarire meglio rispetto alla fase sommaria, specificandosi dunque il riferimento al metodo alla francese). Anzitutto, si rammenta come i due tradizionali argomenti sono ormai superati da consolidata giurisprudenza anzitutto di merito (cfr. Trib. Siena 17.07.2014, Trib. Milano 05.05.2014,
Trib. Pescara 10.04.2014; e più di recente Trib. Roma, sentenza n. 17766 del 19.09.2019, Trib. Lecce, sentenza n. 1510 del 29.06.2020, Trib. Isernia, sentenza n. 173 del 20.04.2021, Trib. L'Aquila, sentenza n. 423 del 16.06.2021, C. App. Venezia, sentenza n. 2955 del 25.11.2021, Trib. Trapani sentenza n. 82 del 24.01.2022, Trib. Foggia, sentenza n. 738 del 13.03.2023, Trib. Monza, sentenza
02.05.2023 n.1050). E con assunti più di recente confermati in sede di massima legittimità per effetto di Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 15130 del 29/05/2024 (Rv. 671092 - 02).
6.1. Al riguardo, infatti, specie sul primo profilo, si era già evidenziato nella consolidata giurisprudenza di merito sopra richiamata, che in materia di mutui, il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzera gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell'art. 1193 c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto.
6.2.1. Sia su questo, che specialmente sul secondo profilo, i dubbi sollevati in ordine ad una possibile indeterminatezza dell'oggetto, specie in mancanza della indicazione delle modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi, data comunque l'indicazione chiara della rata costante, sono stati dissipati dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite, in cui si dà conto che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della
8 modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.”
6.2.2. È pur vero che la suddetta pronuncia fa riferimento ai mutui a tasso fisso, ma sul punto cfr. la recentissima Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025 (Rv. 673973 - 01), che (sul solco tracciato dalla giurisprudenza di merito, cfr. C. App. Perugia 18.09.2024; C. App. Ancona, Sentenza
n. 1703 del 02.12.2024; Trib. Cagliari, Sentenza n. 2549 del 04.12.2024) ne estende l'insegnamento anche per i mutui a tasso variabile, in quanto vi si legge che “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire.”
7. La doglianza relativa alle ripercussioni, almeno parziali, sul contratto in esame, delle manipolazioni relative al tasso EURIBOR (in quanto il tasso di interesse del contratto di cui si discute è funzionalizzato, almeno in parte, all'andamento di tale indice, cfr. art. 4 lett. a) del contratto), ha visto recenti nuovi spunti giurisprudenziali, rispetto ai quali prendere posizione, secondo questo giudice, nel senso dell'infondatezza della doglianza (pur nella consapevolezza di un recente contesto di crescente complessità ed incertezza).
7.1. In estrema sintesi, con decisioni C-851/2013 del 04.12.2013 e C-8530/2016 del 07.12.2016 (che si rendono vincolanti in base all'art. 16 par. 1 del Regolamento (CE) n. 1/2003), la Commissione
Europea provvide a sanzionare alcune banche (tra le quali, è bene subito precisare, non figura la cedente Intesa San Paolo s.p.a.) per la loro partecipazione ad un cartello funzionale all'alterazione del procedimento di fissazione del prezzo di alcuni componenti di prodotti finanziari derivati e, quindi, il rendimento medio Euribor, pubblicato nel periodo intercorrente tra il 29.09.2005 e il
30.05.2008, allo scopo di conseguire profitti nel mercato. Successivamente, a seguito di originario ricorso e sentenza del Tribunale dell'Unione Europea del 24.09.2019, T-105/17, si è pronunciata in via definitiva la Corte di Giustizia UE (Sentenza del 12.01.2023, C-883/19), che ha confermato la qualificazione delle condotte censurate alla stregua di una restrizione della concorrenza.
7.2. Sulla scorta di tale premessa (già alla base del relativo motivo di doglianza sin dalle origini), parte opponente (evidentemente in corso di giudizio, perché chiaramente non avrebbe potuto essere altrimenti), richiama a sostegno della propria tesi la recente e dirompente Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 34889 del 13/12/2023 (Rv. 669588 - 01), per cui “Le intese vietate ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 (cd. "legge antitrust") non sono soltanto quelle trasfuse in contratti o negozi giuridici in senso tecnico, ma anche quelle veicolate da comportamenti o condotte "non negoziali" che, con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, restringano o falsino, in qualsiasi
9 forma e in modo consistente, la concorrenza all'interno del mercato;
ne conseguono, da un lato, la riconducibilità alla citata nozione normativa dell'accordo manipolativo del tasso Euribor accertato dalla Commissione Europea con decisione del 4 dicembre 2013 e, dall'altro, la nullità dei contratti
"a valle" che si richiamino per relationem al tasso manipolato, assurgendo la predetta decisione a prova privilegiata di un'intesa illecita, alla quale è irrilevante che non abbia preso parte l'istituto bancario contraente.”
7.3. Ora, va però subito dato conto, a depotenziamento dell'incidenza sul caso di specie di quella pronuncia, della successiva sentenza della stessa Sezione Terza, Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 12007 del 03/05/2024 (Rv. 670868 - 02), che ha affermato che (grassetto aggiunto) “I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE.”. Ciò che in effetti rileva nel caso di specie, in quanto le banche coinvolte dalle decisioni suddette sono
AR, EU NK, SO EN, TH AL NK of TL UP, ÉD AG,
HS LD e JP RG SE & Co., mancando la Intesa San Paolo s.p.a. E non essendo state fornite né allegazioni né prove delle condizioni previste per l'estensione del portato suddetto anche ad altri istituti di credito (ossia la prova della conoscenza e dell'intento di conformare il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, a parte la considerazione della obiettiva impossibilità logica di tale operazione, per un contratto anteriore al periodo di copertura delle decisioni della Commissione, cfr. infra subito al par. successivo, lett. b)).
7.4. Ma a monte, ritiene questo giudice di aderire alle pregevoli argomentazioni recentissimamente svolte dalla Prima Sezione nell'ordinanza di rimessione alle SSUU n. 19900 del 19/07/2024. Al riguardo, infatti, va osservato che (par. 18 della motivazione, grassetto aggiunto) “La accertata intesa restrittiva era orientata alla riduzione dei flussi di cassa che i partecipanti avrebbero dovuto pagare a titolo degli «EIRD» o dall'aumento di quelli che essi dovevano ricevere a tale titolo e ha, dunque, riguardato un mercato, quello degli «EIRD», diverso da quello dei mutui a tasso variabile, di cui partecipa sia il contratto dedotto in giudizio, sia quelli interessati dalle richiamate pronunce della
Terza Sezione. Da ciò consegue, che tali contratti non possono considerarsi «a valle» rispetto all'intesa illecita, tantomeno nell'ipotesi in cui il mutuante sia estraneo all'intesa anticoncorrenziale, non costituendone lo sbocco, né risultando essenziali a realizzarne e ad attuarne gli effetti. Essi, dunque, non costituiscono il mezzo di violazione della normativa antitrust, in quanto, come osservato, l'intesa illecita concerneva il mercato degli «EIRD», e ciò a prescindere da ogni considerazione in ordine alla conoscenza dell'esistenza dell'intesa illecita e/o dall'intenzione di avvalersi del relativo risultato oggettivo.” Dovendosi richiamare per relationem anche le osservazioni svolte nei paragrafi successivi (parr. 19-28), in ordine:
a) alla differenza che invece vi è rispetto al rapporto tra contratto a monte e contratto a valle nel filone del c.d. modello A.B.I. (Cass. Civ. SSUU n. 41994/2021), in quanto in quel contesto si ha una consequenzialità diretta ed obiettiva tra intesa anticoncorrenziale a monte e contratti conformi a valle;
10 b) al fatto che, semmai, dovrebbe potersi argomentare nel senso di una annullabilità per dolo (peraltro, del terzo), ma ne devono sussistere i presupposti (il che, a parte il fatto che nulla in tal senso è stato dedotto nel presente giudizio, sarebbe impossibile per una volontà contrattuale formatasi, come nel caso di specie, ben prima del 29.09.2005, in quanto il periodo di copertura della decisione della
Commissione parte da quel giorno, mentre il contratto è di oltre un anno anteriore, 05.07.2004);
c) che non si possa pervenire ad una valutazione di nullità ex art. 33 Cod. Cons., in quanto si escludono dalla presunzione di vessatorietà le pattuizioni concernenti «prodotti o servizi il cui prezzo
è collegato alle fluttuazioni … di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista».;
d) che in effetti il riferimento all'EURIBOR (peraltro, in un contratto, come il nostro, in cui configura solo una componente della determinazione del tasso di interesse) può essere rettamente inteso come rimando ad un parametro esterno di per sé dato (a prescindere dai meccanismi che ne hanno determinato il concreto ammontare), a cui le parti hanno voluto rinviare la determinazione del tasso: ciò che soddisfa pienamente il requisito della determinatezza dell'oggetto contrattuale;
7.5. Pertanto, nella ragionevole convinzione degli argomenti sopra menzionati, e d'altronde non avendosi ancora un arresto delle Sezioni Unite sul punto, si ritiene di considerare infondata la doglianza.
8. Il motivo che fa desumere la nullità contrattuale (quantomeno della clausola di interessi) per effetto di un I.S.C./T.A.E.G. effettivi discordi rispetto a quelli indicati, è infondato. Si osserva, infatti, il consolidamento dell'indirizzo giurisprudenziale di legittimità per cui (grassetto aggiunto) “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.”(Cass. Civ. Sez. 1 -, Sentenza n. 39169 del 09/12/2021 (Rv. 663425 - 01); e nello stesso senso anche la più recente Cass. Civ. Sez. 1 -, Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023 (Rv.
666991 - 01)). Anche nella giurisprudenza di merito si è consolidato analogo orientamento, come si può riscontrare confrontando ad es. C. App. Milano 08.10.2024 n. 2643; Trib. Lamezia Terme
26.07.2024 n. 716; Trib. Roma 26.06.2024 n. 10941; Trib. Firenze 01.03.2023 n. 612; Trib. Tivoli
10.01.2023 n.4; Trib. Ancona 21.03.2022; Trib. Castrovillari 16.09.2021 n. 949; Trib. Bologna,
05.03.2021 n. 498; Trib. Catania, 21.09.2020 n. 3033; Corte di Appello di Torino, 28.01.2020; ed in precedenza altresì Trib. Monza 13.12.2016. Pertanto, la mancata o erronea quantificazione dell' CP_6
(o del T.A.E.G.) non è suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), e dunque sul diritto di procedere ad esecuzione forzata in base a quel titolo.
9. Pertanto, data l'infondatezza di tutti i motivi su cui si basa, l'opposizione va rigettata.
10. Le spese di giudizio vanno regolate sulla base del criterio della soccombenza, e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, e successive modificazioni ed integrazioni, da ultimo operate con D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
11 Il Tribunale, pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta nel procedimento iscritto al
R.G.C.C. n. 934/2023 in epigrafe:
1) RIGETTA l'opposizione;
2) CONDANNA parte opponente l pagamento delle spese processuali sostenute Parte_1 da parte opposta in persona del l.r.p.t. (rappresentata da Controparte_1 CP_2
in persona del l.r.p.t.), che si liquidano in € 5.903,10 per compensi (procedimenti di
[...] cognizione innanzi al Tribunale, scaglione da € 52.000,00 ad € 260.000,00, fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta istruttoria, valori medi con riduzione del 30% in ordine al carattere seriale della controversia e standardizzato dei motivi di opposizione), oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge ove dovute;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 13.04.2025
Il Giudice
Dario Albergo
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