Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 22/05/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesc Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 05 marzo 2025, iscritta al n. 557 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Orvieto (TR), alla Via Angelo Da Orvieto n. 36, presso lo studio dell'Avv. Marcello Caprio che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 13 maggio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 31 maggio 2014 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Bagnoregio (VT), parte II, serie A, n. 1).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nata la figlia a Orvieto Per_1
(TR) il 22 dicembre 2018; che sono separati per effetto della sentenza n. 184/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 24 luglio 2024; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n.
898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n.
149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1) Affidamento della figlia. a) La figlia minor è affidata congiuntamente Per_1
ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, nell'immobile di famiglia in Bagnoregio, Loc. Prato. Pertanto, la figlia continuerà a vivere con la madre, ma il padre potrà vederla e tenerla con sé secondo le modalità che di volta in volta saranno stabilite di comune accordo tra i ricorrenti, secondo le rispettive e reciproche esigenze e tenendo conto, soprattutto, delle esigenze e del benessere della figlia. La stessa metodologia verrà seguita per le festività natalizie, pasquali ed estive. b) Qualora sorgano contrasti sulle modalità di frequentazione della figlia come sopra stabilite, o qualora la suddetta regolamentazione non potesse trovare applicazione, supplirà la disciplina indicata nel presente capo b). Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé la figlia minore con la seguente frequentazione minima e assicurata: un Per_1
pomeriggio a settimana, di norma il martedì, dal tardo pomeriggio alla mattina seguente, con il padre che accompagnerà direttamente la figlia a scuola;
ogni fine settimana alternato, dal sabato alla domenica, secondo orari da stabilire di volta in volta, di comune accordo. Per quanto riguarda le ferie estive e invernali, il padre potrà tenere con sé la figlia per 15 giorni, anche consecutivi, con obbligo di comunicare alla
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madre il periodo di ferie con preavviso di almeno trenta giorni. Per quanto riguarda invece le vacanze natalizie e pasquali: la figlia trascorrerà, ad anni alterni, il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro; lo stesso avverrà per il giorno Pers di Pasqua e Pasquetta. Per nessun genitore sarà possibile trascorrere con nello stesso anno, sia il Natale che la Pasqua;
il resto delle vacanze natalizie verrà trascorso, ad anni alterni, con un genitore dal 26/12 al 31/12, mentre con l'altro dal primo dell'anno fino alla befana. c) Ambedue i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale;
tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle Pers capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, invece, il genitore che di volta in volta sia materialmente preposto alla cura della minore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente. Entrambi i ricorrenti si comunicheranno reciprocamente ogni notizia utile per l'educazione, formazione, istruzione e salute della figlia e ciascun genitore assume come proprio dovere civile ed umano, oltre che giuridico, quello di favorire nella figlia l'affetto ed il rispetto verso l'altro genitore e verso le rispettive famiglie di origine. Nell'ipotesi in cui uno dei coniugi modifichi stabilmente la propria residenza e/o il proprio domicilio, è tenuto a darne comunicazione all'altro, preferibilmente in anticipo e comunque non oltre trenta giorni dall'avvenuto mutamento di residenza e/o domicilio.
2) Assegno di mantenimento. Nessun assegno divorzile viene richiesto né verrà corrisposto da una parte in favore dell'altra. Il Signo corrisponderà invece alla Per_1
Signora per il mantenimento della figlia un assegno che viene Parte_2 Per_1
stabilito nella somma di € 300,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT a partire dal secondo anno di divorzio. Detto assegno verrà corrisposto entro il giorno 10 di ogni mese, tramite bonifico bancario su c/c Unicredit della signora n. 401195794 fino a diversa disposizione. Il padre corrisponderà inoltre alla Parte_2
madre il 50% delle spese di natura straordinaria concernenti la figlia, da individuare e corrispondere secondo le indicazioni contenute nel protocollo vigente presso il
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Tribunale di Viterbo, sottoscritto in data 11.9.2018 fra il Presidente del Tribunale di
Viterbo, il Procuratore della Repubblica di Viterbo, il Presidente dell'Ordine degli
Avvocati di Viterbo e la Responsabile Territoriale AIAF Lazio di Viterbo.
3) Casa Familiare. La casa coniugale sita in Bagnoregio, Via XX Settembre n. 64, distinta al locale NCEU al F. 61, partt. 135 sub 3 e 136 sub 7 viene assegnata al Signor
che ne è già proprietario. Parte_1
4) Beni in comune. Le parti dichiarano di avere già regolato i reciproci rapporti patrimoniali e di non avere altri beni, denaro, crediti o debiti in comune. Convengono però che l'autovettura FIAT PUNTO targata CL929ER, Tipologia Tipo FIAT
AUTO SPA 188BXA1A01X FIAT PUNTO, Telaio ZFA18800005297960, attualmente intestata , C.F , già facente parte Parte_2 C.F._2
del patrimonio familiare, sia assegnata in piena proprietà esclusiva al Signor Pt_1
C.F. con seguente trascrizione al PRA di questo
[...] C.F._1
trasferimento (All. n. 21)”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi della figlia.
Non può, invece essere accolta la richiesta, formulata con le note scritte, di ordinare al Conservatore del PRA l'avvenuto trasferimento della proprietà della vettura di cui alla condizione n. 4 (condizione che il collegio qualifica come mero impegno al trasferimento), in quanto domanda estranea all'oggetto del presente giudizio riferito allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
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Tenuto conto della volontà delle parti di rinunciare a proporre impugnazioni avverso la presente sentenza, a cura della cancelleria essa andrà immediatamente trasmessa al comune di Bagnoregio (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_1 Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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