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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/04/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 611/2022 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. VINCENZO Parte_1
PARRELLO, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata Controparte_1
dall'avv. LEONARDO IAMUNDO, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
Motivi di fatto e di diritto
Con ricorso al Giudice del lavoro di Palmi, , dipendente del Parte_1 [...]
, con la qualifica di istruttore direttivo, già Responsabile Area Vigilanza e Controparte_1
Polizia Amministrativa, lamentava di essere stato ingiustamente leso dai provvedimenti cautelari di sospensione dal servizio richiamati nell'atto introduttivo, connessi a due processi penali per i quali erano intervenute distinte sentenze di condanna, in primo grado e confermate in appello, non ancora passate in giudicato, per reati commessi nell'esercizio delle funzioni, nonché dal provvedimento sindacale n° 10594 del 10.12.2019 con il quale gli era stato revocato l'incarico di posizione organizzativa dell'Area Vigilanza.
In particolare, il ricorrente rappresentava di essere destinatario di due distinti procedimenti disciplinari:
- Il primo avviato con contestazione di addebito prot. 46/Ris.del 19.11.2019, relativo al processo penale n° 1885/2013 RG, al quale risulta connesso il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio del 19.02.02 (emesso a seguito della casuale conoscenza da parte degli
Uffici comunali della sentenza di condanna n° 875 pubblicata il 24.10.2019);
- Il secondo avviato con contestazione di addebito prot. 2677 del 22.4.2015 relativo al processo penale n° 1569/2014 RG (a seguito di misura interdittiva della sospensione dall'Ufficio o servizio disposta dal GIP) anche questo connesso al citato provvedimento di sospensione cautelare dal servizio del 20.02.02 (emesso a seguito alla casuale conoscenza da parte degli Uffici comunali della sentenza di condanna n° 1171/2019 pronunciata in primo grado dal Tribunale di
Palmi).
Il ricorrente dava atto che i procedimenti disciplinari erano stati sospesi nell'attesa della definizione dei giudizi penali, avendo l'imputato proposto appello per entrambi, lamentando tuttavia l'ingiusta ed illegittima irrogazione della misura della sospensione dal servizio disposta ai sensi dell'art. 61 del CCNL 21.5.2018, chiedendo l'annullamento, di tale provvedimento e la riammissione in servizio con effetti giuridici ed economici dalla data della sospensione, nonché la declaratoria di illegittimità di entrambi i procedimenti disciplinari per intervenuta decadenza dell'azione disciplinare ex art. 55 bis comma 4 d.lgs. 165/2001 e per difetto del requisito della collegialità in occasione della contestazione dell'addebito e dell'adozione del provvedimento di sospensione. Inoltre, previa declaratoria di illegittimità del provvedimento sindacale di revoca della posizione organizzativa, la restituzione nell'incarico di responsabile dell'Area Vigilanza che svolgeva prima che l'Amministrazione e gli Uffici Comunali avessero conoscenza delle intervenute sentenze di condanna.
Nella resistenza del convenuto, il Giudice di prime cure rigettava il ricorso. CP_1
Con note depositate in data 10 marzo 2025, il depositava regolare rinuncia agli atti del Pt_1
giudizio cui seguiva il deposito, da parte del Comune, dell'accettazione della rinuncia effettuata.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 10 aprile 2025 fissato nel predetto decreto con le quali è stata chiesta una declaratoria di estinzione del giudizio.
In ossequio all'art. 306 c.p.c., vista la regolarità della rinuncia e della correlativa accettazione, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio con spese a carico del rinunciante, liquidate in dispositivo sulla base del D.M. n 147/22, III scaglione valori medi dimidiati.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 358/2022 del Giudice del lavoro di Palmi, pubblicata Controparte_2
in data 22/02/2022 , dichiara l'estinzione del giudizio.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite, che liquida in € 1.984,00, oltre accessori di legge.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'11 aprile 2015
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 611/2022 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. VINCENZO Parte_1
PARRELLO, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata Controparte_1
dall'avv. LEONARDO IAMUNDO, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
Motivi di fatto e di diritto
Con ricorso al Giudice del lavoro di Palmi, , dipendente del Parte_1 [...]
, con la qualifica di istruttore direttivo, già Responsabile Area Vigilanza e Controparte_1
Polizia Amministrativa, lamentava di essere stato ingiustamente leso dai provvedimenti cautelari di sospensione dal servizio richiamati nell'atto introduttivo, connessi a due processi penali per i quali erano intervenute distinte sentenze di condanna, in primo grado e confermate in appello, non ancora passate in giudicato, per reati commessi nell'esercizio delle funzioni, nonché dal provvedimento sindacale n° 10594 del 10.12.2019 con il quale gli era stato revocato l'incarico di posizione organizzativa dell'Area Vigilanza.
In particolare, il ricorrente rappresentava di essere destinatario di due distinti procedimenti disciplinari:
- Il primo avviato con contestazione di addebito prot. 46/Ris.del 19.11.2019, relativo al processo penale n° 1885/2013 RG, al quale risulta connesso il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio del 19.02.02 (emesso a seguito della casuale conoscenza da parte degli
Uffici comunali della sentenza di condanna n° 875 pubblicata il 24.10.2019);
- Il secondo avviato con contestazione di addebito prot. 2677 del 22.4.2015 relativo al processo penale n° 1569/2014 RG (a seguito di misura interdittiva della sospensione dall'Ufficio o servizio disposta dal GIP) anche questo connesso al citato provvedimento di sospensione cautelare dal servizio del 20.02.02 (emesso a seguito alla casuale conoscenza da parte degli Uffici comunali della sentenza di condanna n° 1171/2019 pronunciata in primo grado dal Tribunale di
Palmi).
Il ricorrente dava atto che i procedimenti disciplinari erano stati sospesi nell'attesa della definizione dei giudizi penali, avendo l'imputato proposto appello per entrambi, lamentando tuttavia l'ingiusta ed illegittima irrogazione della misura della sospensione dal servizio disposta ai sensi dell'art. 61 del CCNL 21.5.2018, chiedendo l'annullamento, di tale provvedimento e la riammissione in servizio con effetti giuridici ed economici dalla data della sospensione, nonché la declaratoria di illegittimità di entrambi i procedimenti disciplinari per intervenuta decadenza dell'azione disciplinare ex art. 55 bis comma 4 d.lgs. 165/2001 e per difetto del requisito della collegialità in occasione della contestazione dell'addebito e dell'adozione del provvedimento di sospensione. Inoltre, previa declaratoria di illegittimità del provvedimento sindacale di revoca della posizione organizzativa, la restituzione nell'incarico di responsabile dell'Area Vigilanza che svolgeva prima che l'Amministrazione e gli Uffici Comunali avessero conoscenza delle intervenute sentenze di condanna.
Nella resistenza del convenuto, il Giudice di prime cure rigettava il ricorso. CP_1
Con note depositate in data 10 marzo 2025, il depositava regolare rinuncia agli atti del Pt_1
giudizio cui seguiva il deposito, da parte del Comune, dell'accettazione della rinuncia effettuata.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 10 aprile 2025 fissato nel predetto decreto con le quali è stata chiesta una declaratoria di estinzione del giudizio.
In ossequio all'art. 306 c.p.c., vista la regolarità della rinuncia e della correlativa accettazione, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio con spese a carico del rinunciante, liquidate in dispositivo sulla base del D.M. n 147/22, III scaglione valori medi dimidiati.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 358/2022 del Giudice del lavoro di Palmi, pubblicata Controparte_2
in data 22/02/2022 , dichiara l'estinzione del giudizio.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite, che liquida in € 1.984,00, oltre accessori di legge.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'11 aprile 2015
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)