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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/03/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9647/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al R.G. n. 9647-19 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili TRA
(c.f. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Corrada Andria (c.f. ) e Daniela Andria ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il loro studio sito in Salerno alla via SS. Martiri Salernitani 24, come da procura in atti Attore
Contro
, in persona Controparte_1 del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dr. , con Controparte_2 sede in via San Leonardo- 84131 Salerno (c.f. e P.I. , P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Colantuono Annarita (c.f. ) in CodiceFiscale_3 sostituzione dell'avv. Eva Anzalone precedentemente costituito, come da procura in atti
Convenuta
Conclusioni: come da verbale di udienza del 03/12/2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato esponeva che: - affetto da Parte_1 stenosi dell'arteria carotide interna destra, in data 14 settembre 2015, si ricoverava nella struttura di chirurgia vascolare ed endovascolare dell'Azienda Ospedaliera Universitaria OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno;
- il giorno successivo, 15 settembre 2015, fu ivi sottoposto ad intervento chirurgico di “endoarteriectomia carotidea ed angioplastica con patch in dacron del bulbo e della arteria carotide interna destra”; - veniva dimesso in data 18 settembre 2015 con prescrizione di terapia e di controlli da eseguirsi nei mesi successivi nel corso dei quali notava che in corrispondenza della porzione superiore della cicatrice chirurgica si stava formando una tumefazione che cresceva progressivamente;
- in data 09/08/2017, si fece visitare al pagina 1 di 6 Pronto Soccorso della medesima Azienda Ospedaliera e i sanitari diagnosticarono granuloma da punto di sutura;
- dalla ferita continuava la fuoriuscita di liquido e secrezione, perciò, in data 13/09/17, si recava nuovamente nel medesimo ospedale, nel reparto di chirurgia vascolare, dove venne visitato e gli veniva consigliato di sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico per asportare la fistola che si era formata;
- cosi, dal Contro 07/10/2012 al 13/10/2017 fu ricoverato presso la UO di Chirurgia Vascolare dell' di Salerno e sottoposto ad intervento chirurgico di asportazione di area di deiscenza ferita latero-cervicale destra da pregresso intervento di CEA;
- tuttavia, gli esami ecografici eseguiti dopo l'intervento mostrarono che non erano state asportate completamente le raccolte granulomatose che si erano formate a causa della precedente contaminazione batterica relativa al primo intervento;
- in data 9 febbraio 2018 veniva ricoverato nuovamente nell'UO Chirurgia Vascolare dell'AO San Carlo di Potenza con diagnosi di entrata di infezione cronica di patch carotideo destro e, il giorno 12/12/2018, fu ivi sottoposto a intervento chirurgico di resezione della biforcazione carotidea destra ed innesto di vena safena fra carotide comune ed interna. Per queste ragioni, l'odierno attore aveva già provveduto, in data 05/12/2018, ad inoltrare raccomandata ar onde ottenere risarcimento per i danni subiti ma tale richiesta rimaneva priva di riscontro;
- successivamente, in data 20/05/2019, veniva fatta pervenire istanza di mediazione finalizzata alla conciliazione, ritenuto che la materia della responsabilità medica rientra tra quelle per le quali il procedimento di mediazione è obbligatorio in quanto condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- al primo incontro fissato tra le parti per il giorno 25/06/2019, la convenuta non compariva e, pertanto, il mediatore incaricato dichiarava chiuso il procedimento mediativo per mancata adesione. Tanto premesso conveniva in giudizio l' Controparte_1
al fine di sentire accertare la colpa dei sanitari
[...] della convenuta azienda ospedaliera salernitana e condannare la stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti. Inoltre, parte attrice richiedeva una personalizzazione del danno che tenesse conto della sofferenza patita dalla vittima e del fatto che il sig. a causa della contestata Pt_1 malpratice medica, era stato costretto a sottoporsi a ben tre interventi chirurgici, che per l'età del paziente e le sue pregresse condizioni di salute lo esponevano ad un serio pericolo di vita, determinando così ansia e preoccupazione in lui e nei suoi familiari. Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa. In via istruttoria, chiedeva disporsi CTU medico-legale sulla persona dell'attore per accertare natura ed entità dei danni. Con comparsa di costituzione e risposta del 04/02/2020, si costituiva in giudizio l' Controparte_1 impugnando l'atto introduttivo e allegando sostanzialmente la correttezza dell'operato dei propri dipendenti. In primis, parte convenuta eccepiva la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art 164 comma 4 c.p.c. per carenza dei requisiti di cui ai n. 3,4 e 5 dell'art 163 comma 3 c.p.c. ritenendo la causa petendi non esattamente individuata e il petitum assolutamente pagina 2 di 6 incerto. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda poiché considerava non provato il nesso di causalità tra l'eventus damni e la condotta professionale medica contestata ai sanitari dell'azienda ospedaliera convenuta e, conseguentemente, dichiararsi la totale assenza di responsabilità in capo ai professionisti della struttura medesima. Si procedeva, così, alla trattazione della causa che avveniva anche con il deposito di memorie ex art. 183 c.p.c. Veniva disposta CTU medico legale sulla persona dell'attore e conferito incarico al collegio designato che, all'esito delle operazioni peritali, depositava il proprio elaborato. In data 19/11/2024, in sostituzione dell'avv. Anzalone Eva, si costituiva nel presente giudizio l'avv. Annarita Colantuono, la quale si riportava integralmente a tutte le richieste, domande, eccezioni, difese e deduzioni già formulate negli scritti difensivi del difensore precedentemente costituito nell'interesse dell' facendo Controparte_4 rilevare nuovamente che alcuna responsabilità potesse essere ascritta alla convenuta ed ai suoi sanitari, i quali praticarono, a suo dire, per il signor un Parte_1 trattamento sanitario pienamente in linea con quanto previsto dalle linee guida, nel rispetto delle leges artis. La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 3 dicembre 2024, assegnata a sentenza con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di memorie e repliche conclusionali. In punto di diritto, si dica che lo studio della responsabilità medica ci ricorda che il rapporto fra paziente e struttura trova fondamento in un contratto autonomo ed atipico, definito come contratto di spedalità o contratto di assistenza sanitaria, per il cui inadempimento si applicano le regole fissate dall'art. 1218 c.c. relative alla responsabilità contrattuale. L'oggetto dell'obbligazione assunta da convenuta con la conclusione del contratto c.d. di spedalità è costituito dalla prestazione medica dei propri dipendenti, nonché da una più complessa prestazione, definita come "assistenza sanitaria". A carico della struttura sanitaria gravano, infatti, prestazioni non solo di diagnosi e cura, ma anche di tipo organizzativo, connesse all'assistenza post-operatoria, alla sicurezza delle attrezzature e dei macchinari, alla vigilanza ed alla custodia dei pazienti, oltre prestazioni più propriamente riconducibili al contratto d'albergo. Conseguentemente, la responsabilità dell'ente per il fatto dei propri medici ausiliari si fonda sulla previsione dell'art. 1228 c.c., in forza del quale il debitore, che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. Tale normativa prende le mosse dalla teoria del contatto sociale qualificato che è una particolare forma di responsabilità civile che prescinde dall'esistenza di un contratto inteso nel senso stretto del termine, laddove tra il danneggiato e il danneggiante sussista una particolare relazione sociale considerata dall'ordinamento giuridico idonea a determinare specifici doveri comportamentali non riconducibili al dovere generico di non ledere l'altrui sfera giuridica.
pagina 3 di 6 Si tratti di casa di cura privata o di un ospedale pubblico, il risultato non cambia in quanto sono sostanzialmente equivalenti, a livello normativo, gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi. In entrambi i casi, infatti, le violazioni incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale della Costituzione senza possibilità di limitazione di responsabilità
o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata della struttura sanitaria.
- In punto di merito La domanda è fondata e va accolta.
Nel caso in esame i fatti della pretesa risarcitoria azionata possono ritenersi provati alla stregua della documentazione prodotta e anche della espletata CTU medico-legale. I risultati delle indagini peritali, infatti, rendono incontestabile la presenza di evidenti profili di responsabilità a carico della convenuta azienda ospedaliera. Nella fattispecie, il paziente contraeva un'infezione nel corso del primo intervento praticatogli che non veniva poi adeguatamente trattato dai sanitari della convenuta la quale, nel corso dell'intervento successivo cui sottoposero il paziente, nemmeno rimossero la causa dell'infezione rendendo così necessario un terzo intervento, che fu poi correttamente praticato presso altra struttura. Il secondo intervento, effettuato in ottobre 2017, fu eseguito per una deiescenza della pregressa ferita latero-cervicale e fu diagnosticato che l'attore era affetto da un granuloma di un punto di sutura del precedente intervento di endoarteriectomia carotidea. Questo secondo intervento si rivelava inadeguato in quanto non veniva tenuta in considerazione la presenza di un'infezione protesica e il patch andava rimosso con il tratto di carotide interne interessato e che, pertanto, andava eseguito un innesto ovvero la sostituzione del tratto, con la vena safena capovolta, cosa che veniva poi correttamente fatta in occasione del terzo intervento del 12/12/2018 durante il quale venne asportata la biforcazione carotidea destra con interposizione della vena safena interna invertita, prelevata in regione inguino-addominale sinistra, tra carotide comune e interna. Con ordinanza del giorno 08/03/2023 ai designati CC.TT.UU., Dottori e Persona_1 veniva conferito l'incarico di descrivere la natura ed entità delle Persona_2 lesioni riportate da parte istante a seguito della condotta per cui è causa specificando il rapporto di causalità fra le prime ed il secondo, nonché l'evoluzione e i trattamenti praticati e accertare se i danni lamentati dall'istante costituissero complicazioni ed effetti collaterali prevedibili anteriormente alla diagnosi, specificando se e quali cautele erano state adottate in proposito. Conformemente anche a quanto statuito dal collegio medico, può affermarsi che il trattamento chirurgico cui fu sottoposto l'attore fu inadeguato e che tale malpractice medica è stata causa, per il paziente, di un danno iatrogeno. La relazione peritale conferma che, in occasione del secondo intervento, andava rimossa la causa dell'infezione, rappresentata dalla contaminazione del patch in dacron, sostituendolo con un materiale biologico come poi fu fatto nel dicembre 2018. Il chirurgo vascolare, conoscendo le difficoltà di rimozione del patch apposto avrebbe pagina 4 di 6 potuto/dovuto optare per un altro tipo di trattamento. Più precisamente, avrebbe dovuto/potuto procedere alla trasposizione angiologica della vena safena per sostituire la parte di arteria non recuperabile. Il terzo intervento poteva, quindi, essere evitato con le modalità prescelte. Premesso che la menomazione è relativa al prelievo della vena safena è chiaro che l'innesto e quindi le conseguenze menomative pertengono al primo intervento ove – per quanto previsto in minima misura – vi era stata contaminazione del campo operatorio, ancorché in soggetto predisposto alle infezioni (diabete). Tale circostanza dimostra ancor di più la malpractice medica. In altri termini, in assenza di infezione non sarebbe stato necessario e non sarebbe conseguito alcun danno permanente (principio della conditio sine qua non ovvero, per analogia, col principio di causalità giuridica). Il solo valore percentuale dell'utilizzo del vaso dell'arto inferiore può essere ragionevolmente incrementato portando quindi il danno biologico al 5%, in funzione della lunga e impegnativa terapia antibiotica cui l'attore si è necessariamente sottoposto, con indubbie conseguenze a carico del fegato e dei reni in soggetto anziano. I medici, nella bozza, indicavano n. 11 giorni di inabilità temporanea totale corrispondente al periodo di ricovero ospedaliero per il secondo e per il terzo intervento, conseguenze non necessitate del primo. Per ciò che attiene, invece, alla inabilità temporanea parziale, questa veniva quantificata al 50% e per n. 24 giorni (escludendo 6 giorni in condizioni di normalità). Conformemente anche a quanto statuito dal collegio medico, può affermarsi, dunque, che il trattamento chirurgico cui fu sottoposto l'attore è da considerarsi inadeguato e che tale malpractice medica fu causa per il paziente di un danno iatrogeno. Vi è, pertanto, nesso eziologico. In applicazione delle Tabelle di Milano che ormai rappresentano il primario strumento per calcolare gli importi dovuti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ne deriva un quantum risarcitorio pari ad
€ 8.904,00.
- In relazione alla personalizzazione del danno Infine, rispetto al danno conseguente alla variazione delle condizioni di vita in pejus ovvero la diversa qualità ed organizzazione (materiale e spirituale) dell'attore, può dirsi che si verificava effettivamente un peggioramento della qualità della vita del danneggiato, c.d. danno dinamico relazionale, e questi andava incontro anche a delle sofferenze morali (c.d. danno morale). Il danno dinamico-relazionale riflette l'impatto che un evento lesivo ha sulle attività quotidiane e sulle relazioni interpersonali della persona. Si tratta di un aspetto che riguarda la riduzione della qualità della vita e delle possibilità relazionali dell'individuo, includendo anche il cambiamento o la perdita di ruoli sociali e familiari. Si ricordi, a tal proposito, che il sig. veniva costretto a sottoporsi a ben tre Pt_1 interventi chirurgici , con tutti i rischi che possono discendere da questi. Soprattutto se consideriamo il fatto che si trattasse di una persona ultraottantenne all'epoca dei fatti. Si pagina 5 di 6 motiva, in tal modo, l'accoglimento della richiesta di personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale subito dall'attore. Siffatta personalizzazione giustifica l'innalzamento del quantum risarcitorio ad € 11.408,00. In conclusione, sussiste, per le motivazioni riportate, nesso eziologico tra la condotta professionale colposa per negligenza, imprudenza, imperizia dell'azienda
[...]
, e l'eventus damni. Controparte_5
Per questi motivi
, ben può affermarsi che la tesi sostenuta dall'attuale parte convenuta non sia sorretta da argomentazioni meritevoli di accoglimento e, quindi, la domanda di risarcimento presentata dall'attore va accolta e per l'effetto parte convenuta va condannata al pagamento della somma di euro 11.408,00 in favore di parte attrice oltre interessi e rivalutazione della domanda al soddisfo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del Giudice Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento della domanda di parte attrice, accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità dell' Controparte_1 nella causazione dei danni patiti dal Sig. e, per l'effetto,
[...] Parte_1 condanna parte convenuta al pagamento del risarcimento dei danni subiti dall'attore che si quantificano in € 11.408,00 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese giudiziarie pari ad euro € 5.077,00 oltre competenze di causa, con gli accessori di legge;
- pone le spese di c.t.u., già in precedenza liquidate ai consulenti tecnici d'ufficio, a carico di parte convenuta. Salerno 9 mar. 25
Il giudice
Dottoressa Daniela Oliva
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al R.G. n. 9647-19 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili TRA
(c.f. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Corrada Andria (c.f. ) e Daniela Andria ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il loro studio sito in Salerno alla via SS. Martiri Salernitani 24, come da procura in atti Attore
Contro
, in persona Controparte_1 del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dr. , con Controparte_2 sede in via San Leonardo- 84131 Salerno (c.f. e P.I. , P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Colantuono Annarita (c.f. ) in CodiceFiscale_3 sostituzione dell'avv. Eva Anzalone precedentemente costituito, come da procura in atti
Convenuta
Conclusioni: come da verbale di udienza del 03/12/2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato esponeva che: - affetto da Parte_1 stenosi dell'arteria carotide interna destra, in data 14 settembre 2015, si ricoverava nella struttura di chirurgia vascolare ed endovascolare dell'Azienda Ospedaliera Universitaria OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno;
- il giorno successivo, 15 settembre 2015, fu ivi sottoposto ad intervento chirurgico di “endoarteriectomia carotidea ed angioplastica con patch in dacron del bulbo e della arteria carotide interna destra”; - veniva dimesso in data 18 settembre 2015 con prescrizione di terapia e di controlli da eseguirsi nei mesi successivi nel corso dei quali notava che in corrispondenza della porzione superiore della cicatrice chirurgica si stava formando una tumefazione che cresceva progressivamente;
- in data 09/08/2017, si fece visitare al pagina 1 di 6 Pronto Soccorso della medesima Azienda Ospedaliera e i sanitari diagnosticarono granuloma da punto di sutura;
- dalla ferita continuava la fuoriuscita di liquido e secrezione, perciò, in data 13/09/17, si recava nuovamente nel medesimo ospedale, nel reparto di chirurgia vascolare, dove venne visitato e gli veniva consigliato di sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico per asportare la fistola che si era formata;
- cosi, dal Contro 07/10/2012 al 13/10/2017 fu ricoverato presso la UO di Chirurgia Vascolare dell' di Salerno e sottoposto ad intervento chirurgico di asportazione di area di deiscenza ferita latero-cervicale destra da pregresso intervento di CEA;
- tuttavia, gli esami ecografici eseguiti dopo l'intervento mostrarono che non erano state asportate completamente le raccolte granulomatose che si erano formate a causa della precedente contaminazione batterica relativa al primo intervento;
- in data 9 febbraio 2018 veniva ricoverato nuovamente nell'UO Chirurgia Vascolare dell'AO San Carlo di Potenza con diagnosi di entrata di infezione cronica di patch carotideo destro e, il giorno 12/12/2018, fu ivi sottoposto a intervento chirurgico di resezione della biforcazione carotidea destra ed innesto di vena safena fra carotide comune ed interna. Per queste ragioni, l'odierno attore aveva già provveduto, in data 05/12/2018, ad inoltrare raccomandata ar onde ottenere risarcimento per i danni subiti ma tale richiesta rimaneva priva di riscontro;
- successivamente, in data 20/05/2019, veniva fatta pervenire istanza di mediazione finalizzata alla conciliazione, ritenuto che la materia della responsabilità medica rientra tra quelle per le quali il procedimento di mediazione è obbligatorio in quanto condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- al primo incontro fissato tra le parti per il giorno 25/06/2019, la convenuta non compariva e, pertanto, il mediatore incaricato dichiarava chiuso il procedimento mediativo per mancata adesione. Tanto premesso conveniva in giudizio l' Controparte_1
al fine di sentire accertare la colpa dei sanitari
[...] della convenuta azienda ospedaliera salernitana e condannare la stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti. Inoltre, parte attrice richiedeva una personalizzazione del danno che tenesse conto della sofferenza patita dalla vittima e del fatto che il sig. a causa della contestata Pt_1 malpratice medica, era stato costretto a sottoporsi a ben tre interventi chirurgici, che per l'età del paziente e le sue pregresse condizioni di salute lo esponevano ad un serio pericolo di vita, determinando così ansia e preoccupazione in lui e nei suoi familiari. Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa. In via istruttoria, chiedeva disporsi CTU medico-legale sulla persona dell'attore per accertare natura ed entità dei danni. Con comparsa di costituzione e risposta del 04/02/2020, si costituiva in giudizio l' Controparte_1 impugnando l'atto introduttivo e allegando sostanzialmente la correttezza dell'operato dei propri dipendenti. In primis, parte convenuta eccepiva la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art 164 comma 4 c.p.c. per carenza dei requisiti di cui ai n. 3,4 e 5 dell'art 163 comma 3 c.p.c. ritenendo la causa petendi non esattamente individuata e il petitum assolutamente pagina 2 di 6 incerto. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda poiché considerava non provato il nesso di causalità tra l'eventus damni e la condotta professionale medica contestata ai sanitari dell'azienda ospedaliera convenuta e, conseguentemente, dichiararsi la totale assenza di responsabilità in capo ai professionisti della struttura medesima. Si procedeva, così, alla trattazione della causa che avveniva anche con il deposito di memorie ex art. 183 c.p.c. Veniva disposta CTU medico legale sulla persona dell'attore e conferito incarico al collegio designato che, all'esito delle operazioni peritali, depositava il proprio elaborato. In data 19/11/2024, in sostituzione dell'avv. Anzalone Eva, si costituiva nel presente giudizio l'avv. Annarita Colantuono, la quale si riportava integralmente a tutte le richieste, domande, eccezioni, difese e deduzioni già formulate negli scritti difensivi del difensore precedentemente costituito nell'interesse dell' facendo Controparte_4 rilevare nuovamente che alcuna responsabilità potesse essere ascritta alla convenuta ed ai suoi sanitari, i quali praticarono, a suo dire, per il signor un Parte_1 trattamento sanitario pienamente in linea con quanto previsto dalle linee guida, nel rispetto delle leges artis. La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 3 dicembre 2024, assegnata a sentenza con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di memorie e repliche conclusionali. In punto di diritto, si dica che lo studio della responsabilità medica ci ricorda che il rapporto fra paziente e struttura trova fondamento in un contratto autonomo ed atipico, definito come contratto di spedalità o contratto di assistenza sanitaria, per il cui inadempimento si applicano le regole fissate dall'art. 1218 c.c. relative alla responsabilità contrattuale. L'oggetto dell'obbligazione assunta da convenuta con la conclusione del contratto c.d. di spedalità è costituito dalla prestazione medica dei propri dipendenti, nonché da una più complessa prestazione, definita come "assistenza sanitaria". A carico della struttura sanitaria gravano, infatti, prestazioni non solo di diagnosi e cura, ma anche di tipo organizzativo, connesse all'assistenza post-operatoria, alla sicurezza delle attrezzature e dei macchinari, alla vigilanza ed alla custodia dei pazienti, oltre prestazioni più propriamente riconducibili al contratto d'albergo. Conseguentemente, la responsabilità dell'ente per il fatto dei propri medici ausiliari si fonda sulla previsione dell'art. 1228 c.c., in forza del quale il debitore, che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. Tale normativa prende le mosse dalla teoria del contatto sociale qualificato che è una particolare forma di responsabilità civile che prescinde dall'esistenza di un contratto inteso nel senso stretto del termine, laddove tra il danneggiato e il danneggiante sussista una particolare relazione sociale considerata dall'ordinamento giuridico idonea a determinare specifici doveri comportamentali non riconducibili al dovere generico di non ledere l'altrui sfera giuridica.
pagina 3 di 6 Si tratti di casa di cura privata o di un ospedale pubblico, il risultato non cambia in quanto sono sostanzialmente equivalenti, a livello normativo, gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi. In entrambi i casi, infatti, le violazioni incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale della Costituzione senza possibilità di limitazione di responsabilità
o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata della struttura sanitaria.
- In punto di merito La domanda è fondata e va accolta.
Nel caso in esame i fatti della pretesa risarcitoria azionata possono ritenersi provati alla stregua della documentazione prodotta e anche della espletata CTU medico-legale. I risultati delle indagini peritali, infatti, rendono incontestabile la presenza di evidenti profili di responsabilità a carico della convenuta azienda ospedaliera. Nella fattispecie, il paziente contraeva un'infezione nel corso del primo intervento praticatogli che non veniva poi adeguatamente trattato dai sanitari della convenuta la quale, nel corso dell'intervento successivo cui sottoposero il paziente, nemmeno rimossero la causa dell'infezione rendendo così necessario un terzo intervento, che fu poi correttamente praticato presso altra struttura. Il secondo intervento, effettuato in ottobre 2017, fu eseguito per una deiescenza della pregressa ferita latero-cervicale e fu diagnosticato che l'attore era affetto da un granuloma di un punto di sutura del precedente intervento di endoarteriectomia carotidea. Questo secondo intervento si rivelava inadeguato in quanto non veniva tenuta in considerazione la presenza di un'infezione protesica e il patch andava rimosso con il tratto di carotide interne interessato e che, pertanto, andava eseguito un innesto ovvero la sostituzione del tratto, con la vena safena capovolta, cosa che veniva poi correttamente fatta in occasione del terzo intervento del 12/12/2018 durante il quale venne asportata la biforcazione carotidea destra con interposizione della vena safena interna invertita, prelevata in regione inguino-addominale sinistra, tra carotide comune e interna. Con ordinanza del giorno 08/03/2023 ai designati CC.TT.UU., Dottori e Persona_1 veniva conferito l'incarico di descrivere la natura ed entità delle Persona_2 lesioni riportate da parte istante a seguito della condotta per cui è causa specificando il rapporto di causalità fra le prime ed il secondo, nonché l'evoluzione e i trattamenti praticati e accertare se i danni lamentati dall'istante costituissero complicazioni ed effetti collaterali prevedibili anteriormente alla diagnosi, specificando se e quali cautele erano state adottate in proposito. Conformemente anche a quanto statuito dal collegio medico, può affermarsi che il trattamento chirurgico cui fu sottoposto l'attore fu inadeguato e che tale malpractice medica è stata causa, per il paziente, di un danno iatrogeno. La relazione peritale conferma che, in occasione del secondo intervento, andava rimossa la causa dell'infezione, rappresentata dalla contaminazione del patch in dacron, sostituendolo con un materiale biologico come poi fu fatto nel dicembre 2018. Il chirurgo vascolare, conoscendo le difficoltà di rimozione del patch apposto avrebbe pagina 4 di 6 potuto/dovuto optare per un altro tipo di trattamento. Più precisamente, avrebbe dovuto/potuto procedere alla trasposizione angiologica della vena safena per sostituire la parte di arteria non recuperabile. Il terzo intervento poteva, quindi, essere evitato con le modalità prescelte. Premesso che la menomazione è relativa al prelievo della vena safena è chiaro che l'innesto e quindi le conseguenze menomative pertengono al primo intervento ove – per quanto previsto in minima misura – vi era stata contaminazione del campo operatorio, ancorché in soggetto predisposto alle infezioni (diabete). Tale circostanza dimostra ancor di più la malpractice medica. In altri termini, in assenza di infezione non sarebbe stato necessario e non sarebbe conseguito alcun danno permanente (principio della conditio sine qua non ovvero, per analogia, col principio di causalità giuridica). Il solo valore percentuale dell'utilizzo del vaso dell'arto inferiore può essere ragionevolmente incrementato portando quindi il danno biologico al 5%, in funzione della lunga e impegnativa terapia antibiotica cui l'attore si è necessariamente sottoposto, con indubbie conseguenze a carico del fegato e dei reni in soggetto anziano. I medici, nella bozza, indicavano n. 11 giorni di inabilità temporanea totale corrispondente al periodo di ricovero ospedaliero per il secondo e per il terzo intervento, conseguenze non necessitate del primo. Per ciò che attiene, invece, alla inabilità temporanea parziale, questa veniva quantificata al 50% e per n. 24 giorni (escludendo 6 giorni in condizioni di normalità). Conformemente anche a quanto statuito dal collegio medico, può affermarsi, dunque, che il trattamento chirurgico cui fu sottoposto l'attore è da considerarsi inadeguato e che tale malpractice medica fu causa per il paziente di un danno iatrogeno. Vi è, pertanto, nesso eziologico. In applicazione delle Tabelle di Milano che ormai rappresentano il primario strumento per calcolare gli importi dovuti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ne deriva un quantum risarcitorio pari ad
€ 8.904,00.
- In relazione alla personalizzazione del danno Infine, rispetto al danno conseguente alla variazione delle condizioni di vita in pejus ovvero la diversa qualità ed organizzazione (materiale e spirituale) dell'attore, può dirsi che si verificava effettivamente un peggioramento della qualità della vita del danneggiato, c.d. danno dinamico relazionale, e questi andava incontro anche a delle sofferenze morali (c.d. danno morale). Il danno dinamico-relazionale riflette l'impatto che un evento lesivo ha sulle attività quotidiane e sulle relazioni interpersonali della persona. Si tratta di un aspetto che riguarda la riduzione della qualità della vita e delle possibilità relazionali dell'individuo, includendo anche il cambiamento o la perdita di ruoli sociali e familiari. Si ricordi, a tal proposito, che il sig. veniva costretto a sottoporsi a ben tre Pt_1 interventi chirurgici , con tutti i rischi che possono discendere da questi. Soprattutto se consideriamo il fatto che si trattasse di una persona ultraottantenne all'epoca dei fatti. Si pagina 5 di 6 motiva, in tal modo, l'accoglimento della richiesta di personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale subito dall'attore. Siffatta personalizzazione giustifica l'innalzamento del quantum risarcitorio ad € 11.408,00. In conclusione, sussiste, per le motivazioni riportate, nesso eziologico tra la condotta professionale colposa per negligenza, imprudenza, imperizia dell'azienda
[...]
, e l'eventus damni. Controparte_5
Per questi motivi
, ben può affermarsi che la tesi sostenuta dall'attuale parte convenuta non sia sorretta da argomentazioni meritevoli di accoglimento e, quindi, la domanda di risarcimento presentata dall'attore va accolta e per l'effetto parte convenuta va condannata al pagamento della somma di euro 11.408,00 in favore di parte attrice oltre interessi e rivalutazione della domanda al soddisfo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del Giudice Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento della domanda di parte attrice, accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità dell' Controparte_1 nella causazione dei danni patiti dal Sig. e, per l'effetto,
[...] Parte_1 condanna parte convenuta al pagamento del risarcimento dei danni subiti dall'attore che si quantificano in € 11.408,00 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese giudiziarie pari ad euro € 5.077,00 oltre competenze di causa, con gli accessori di legge;
- pone le spese di c.t.u., già in precedenza liquidate ai consulenti tecnici d'ufficio, a carico di parte convenuta. Salerno 9 mar. 25
Il giudice
Dottoressa Daniela Oliva
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