TRIB
Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/11/2024, n. 2412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2412 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1084 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022,
promossa da:
, (C.F.: ) nata a [...] il [...], ed elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Patrizia Carta, che la rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce al ricorso
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], CP_1
convenuto- contumace
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale
- assegnare la casa coniugale sita in Cagliari, nella Via Col del Rosso, 30, piano II°, con i mobili ed arredi, alla sig.ra perché vi abiti con i figli delle parti;
- disporre l'affidamento super Pt_2
esclusivo dei minori alla signora con stabile collocazione presso la stessa;
.disporre che il Pt_2
sig. possa vedere e tenere con sé i figli allorquando gli stessi lo desidereranno, previo CP_1
accordo con la madre e compatibilmente con le loro esigenze scolastiche e ricreative;
- disporre che il sig. versi alla sig.ra a titolo di assegno di mantenimento per i figli minori, entro il 5 CP_1 Pt_2
di ogni mese, la somma complessiva di euro 500,00 mensili (250,00 per ciascun figlio) oltre assegno unico;
oltre il 50% delle spese straordinarie, quali le spese mediche, non rimborsabili,
scolastiche e sportive. Con ogni altra conseguenza anche in punto di onorari e spese di procedura.”
****
Con ricorso depositato in data 21.02.2022, ha adito l'intestato Tribunale chiedendo la Parte_3
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori, con collocazione presso il proprio domicilio, la regolamentazione della frequentazione con il padre secondo modalità che tengano conto della volontà dei minori, la determinazione di un contributo per il mantenimento dei minori nella misura di euro 500,00 ( 250,00 per ciascun figlio);
oltre al 50 per cento delle spese straordinarie.
A fondamento delle domande formulate, la ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto matrimonio in Cagliari il 23.08.2008; che dalla loro unione erano nati due figli: ( Per_1
Per_ 30.05.2008) e (2014 ); che l'abitazione coniugale veniva fissata in Cagliari, nella via Col del
Rosso; che il rapporto, inizialmente sereno, si è deteriorato a causa dei comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio posti in essere dal convenuto, che si è allontanato dal domicilio coniugale nel mese di febbraio 2022; che i coniugi sono addivenuti ad una separazione in via consensuale in data 17.05.2021, omologata dal Tribunale di Cagliari in data 31.05.2021, ove è stato stabilito, l'affidamento condiviso dei figli, l'assegnazione della casa coniugale alla madre, e posto a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con l'importo di euro 500,00
(250,00 per ciascun figlio); che i coniugi non hanno più ricostituito la “ communio familiaris” ; che il convenuto ha disatteso gli accordi previsti in sede di separazione omettendo di contribuire al mantenimento dei figli e tenere con sé i minori nei giorni e orari concordati.
Per quanto concerne la condizione reddituale dei coniugi, parte ricorrente, ha rappresentato di essere priva di occupazione, essendosi dedicata durante la vita coniugale alla cura della famiglia,
mentre il ricorrente svolge attività lavorativa come pasticcere presso il laboratorio dolciario di e percepisce una retribuzione di euro 1700.00 mensili. Persona_3
*****
Il giudizio si è svolto innanzi al Giudice Istruttore nella contumacia del convenuto.
*****
All'udienza presidenziale del 13.07.2022 è comparsa la sola ricorrente, il quale ha confermato il contenuto del ricorso dichiarando altresì: “Non ho sentito mio marito e non so se sia a conoscenza
dell'odierna udienza né del fatto che ho presentato ricorso per il divorzio. Non abbiamo alcun
contatto da settembre dello scorso anno. Mio marito non vede infatti più nemmeno i figli, da un
momento all'altro è andato via ed è sparito non lasciando traccia di sé. Da quel momento non lo
vediamo né lo sentiamo. Prima i figli li vedeva, anche se non secondo quanto era stato previsto.
Qualche volta si presentava sotto casa mia o sotto casa dei miei genitori e li andava a prendere.
Poi da settembre ha smesso. Non ho contatti con nessuno della famiglia di mio marito e quindi non
ho chiesto se sappiano dove sia. Non ho nemmeno amici comuni a cui chiedere notizia, perché lui è
di Sassari e gli amici sono li. Chiedo l'affido esclusivo perché il padre non è presente nella vita dei
nostri figli. Anche prima di settembre non pagava il loro mantenimento, e da settembre è sparito
senza preavviso dalla loro vita. Mi occupo pertanto io di tutto ciò che li riguarda, dalla scuola, al profilo sanitario e tutto il resto. Ho provato all'inizio a contattare il padre, anche per questioni che
riguardavano i bambini, lo chiamavo al telefono ma lui non rispondeva mai. Ho telefonato più
volte, ma poi, visto che lui non rispondeva, ho rinunciato e non l'ho più chiamato. Non è capitato
nulla, è partito senza alcun motivo, voci dicono che lui sia in Germania, ma io non so se sia vero.
Quanto al profilo economico, sottolineo che mio marito non ha mai versato il mantenimento per i
miei figli. Li mantengo io con il reddito di cittadinanza, 980 euro e con qualche lavoretto che
svolgo in nero. Ho fatto domanda di assegno unico anche se non lo percepisco, è bloccato e non so
perché.”
****
All'esito dell'udienza, il Presidente f.f. , dichiarata la contumacia del resistente, in via provvisoria e urgente, ha disposto l'affido esclusivo dei figli minori alla madre confermando per il resto le condizioni stabilite in sede di separazione.
****
Nella seconda fase del giudizio con sentenza parziale n. 361/2023 del 14.02.2023 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, con rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda delle domande accessorie.
*****
Con istanza depositata in data 05.07.2023, parte ricorrente ha domandato la pronuncia della
Per_ decadenza dalla potestà genitoriale del convenuto nei confronti dei figli minori e . Per_1
****
All'udienza del 12.12.2024, parte ricorrente, comparsa personalmente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, confermando ad ogni modo che il
è completamente assente dalla vita dei figli minori e di non conoscere il suo attuale CP_1
domicilio (è sparito dall'agosto 2021 e comunque non ha mai contribuito al mantenimento dei figli
come previsto). Ha dichiarato, altresì, di essere priva di occupazione, di percepire il reddito di cittadinanza il cui importo ammonta ad euro 700,00 e l'assegno unico per i figli di euro 243,00 per entrambi e che la casa coniugale è detenuta in locazione.
All'udienza del 30.04.2024 la causa, istruita con prove documentali, è stata quindi tenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate, previa assegnazione dei termini per il deposito di memorie conclusionali.
******
Richiamata la sentenza n. 361/2023 del 14.02.2023 con la quale il Tribunale ha già pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per quanto concerne l'adozione dei provvedimenti relativi alla prole, devono ritenersi sussistenti nel caso di specie i presupposti che giustificano il provvedimento di adozione del regime dell'affido esclusivo del figlio minore delle parti ai sensi dell'art. 337 quater c.c., già reso in sede di provvedimenti provvisori e urgenti.
Premesso, infatti, che, perché possa derogarsi al regime di affido condiviso (elevato dalla L. n. 54
del 2006 a regola generale del regime di affidamento dei figli minori), occorre che risulti la condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per il minore.
Nel caso di specie le allegazioni della ricorrente circa il totale disinteresse manifestato dal convenuto, successivamente alla pronuncia della separazione, nei confronti dei figli appaiono avvalorate anche dal contegno processuale dal che, rimasto contumace, non ha opposto CP_1
alcuna argomentazione di segno contrario al plesso assertivo della il che conferma Pt_2
ulteriormente quel contegno improntato al più assoluto disinteresse nei confronti dei figli ascritto al medesimo dalla ricorrente.
Invero, la ricorrente ha lamentato che dopo la separazione il convenuto si è disinteressato alla cura e al mantenimento dei figli, omettendo di corrispondere quanto pattuito per il mantenimento e disattendendo alle disposizioni previste relative agli incontri padre e figlio. All'udienza presidenziale la ricorrente ha ulteriormente rappresentato che il convenuto è sparito
non lasciando traccia di sé e non provvede al mantenimento dei figli. Di essere venuta a conoscenza da terze persone che il è partito in Germania, ma di non sapere se l'informazione CP_1
sia veritiera.
Ha infine chiarito di provvedere al mantenimento dei figli minori in via esclusiva con la percezione del reddito di cittadinanza ( di importo pari ad 980 mensile) e con qualche lavoretto che svolgo in
nero …Ho fatto domanda di assegno unico anche se non lo percepisco, è bloccato e non so perché.
In verità la lontananza dai minori e la mancata contribuzione al mantenimento perdura da tempo;
il disinteresse manifestato nel lungo periodo alle esigenze dei figli, alla loro quotidianità e ai loro interessi, alle questioni educative, di salute, non collaborando mai in alcun modo con la ricorrente alla loro cura, facendo prevalere i suoi interessi su quelli dei figli, sono sintomatici dell'inequivocabile disinteresse dello stesso per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale,
nonché di una condizione di manifesta carenza ed un'inidoneità tale finanche a concretizzare quel pregiudizio per il minore che, ai sensi dell'art. 337 quater c.c, può giustificare l'affidamento monogenitoriale in favore della ricorrente.
Va quindi disposto, in accoglimento della domanda della ricorrente, l'affidamento esclusivo alla madre dei figli minori, che saranno collocati (anche ai fini anagrafici) e domiciliati presso l'abitazione della medesima, con possibilità per la di adottare anche le decisioni di maggior Pt_2
interesse per gli stessi in qualunque ambito.
Quanto alle modalità di frequentazione dei figli con il padre, tenuto conto della lontananza e del disinteresse finora manifestato dallo stesso, il Collegio, considerata anche l'età dei minori, ritiene non opportuno regolamentare in modo puntuale e dettagliato il regime di incontri. Il genitore non affidatario potrà, quindi, vedere e incontrare i minori solamente previo accordo con la madre,
tenendo conto della volontà degli stessi (soprattutto di ormai sedicenne) e dei loro Per_1
impegni. Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, è
necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti e considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei minori, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Giova osservare, altresì, che la mancata costituzione del convenuto non può, evidentemente,
costituire condizione ostativa dell'obbligo, a carico del resistente, di corrispondere una contribuzione adeguata al mantenimento dei figli.
Se, infatti, è vero che la scelta di non costituirsi implica, de facto, una maggiore difficoltà per il
Tribunale di procedere alla ricognizione della complessiva situazione patrimoniale del resistente,
nondimeno tale evenienza non può e non deve tradursi in senso pregiudizievole del primario interesse della prole a ricevere, comunque, i necessari mezzi di sussistenza e/o una contribuzione adeguata sulla base della capacità reddituale e/o lavorativa di ciascun genitore.
A tal riguardo a norma dell'art. 316 bis c.c., si osserva che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole impone ai genitori di provvedere a tutte le esigenze dei figli, non solamente sotto il profilo alimentare, ma anche rispetto alle ulteriori esigenze siano esse di natura scolastica, sportiva,
sanitaria e sociale. Il parametro di riferimento ai fini della quantificazione del contributo è costituito non solo dalle rispettive sostanze dei genitori, ma anche dalla capacità di lavoro di ciascun coniuge e, pertanto, dalle potenzialità reddituali.
Per quanto concerne la ricorrente, ella ha rappresentato di essere priva di occupazione e di percepire il reddito di cittadinanza di importo mensile pari ad euro 980.00 e di svolgere qualche lavoretto in
nero. La stessa risulta inoltre gravata da oneri di alloggio.
In merito alla situazione economica del convenuto, la ha rappresentato nel ricorso Pt_2
introduttivo che lo stesso presterebbe attività lavorativa come pasticciere, con una retribuzione mensile di euro 1700,00. In corso di causa ha dichiarato che lo stesso è irrintracciabile e di essere informalmente venuta a conoscenza che lo stesso probabilmente si è trasferito in Germania,
precisando di non essere certa della veridicità della informazione.
Pertanto, considerata la condizione economica e lavorativa dei genitori, l'età dei figli, i tempi pressoché totali di permanenza degli stessi con la madre, si ritiene equo onerare il al CP_1
versamento di un assegno mensile pari a euro 700,00 (euro 350,00 per ciascun figlio) da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo la variazione degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza del resistente nonostante sia rimasto contumace, non potendosi derogare al principio della soccombenza, operando una compensazione,
solo perché non ha spiegato contestazioni ed eccezioni (CASS. Sez. VI ord. n.13674 del 2.04.2022)
e saranno versate a favore dell'erario essendo la ricorrente ammessa al Patrocinio a spese dello
Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. dispone l'affidamento in via esclusiva a dei figli minori e Parte_3 Persona_4
disponendo che ogni decisione che li riguardi sia assunta autonomamente dalla Persona_5
stessa;,
2. fissa la collocazione, anche ai fini anagrafici, presso il domicilio materno;
3. il padre potrà vedere e incontrare i minori previo accordo con la madre tenendo conto della volontà dei minori;
4. dispone che contribuisca al mantenimento dei figli mediante il versamento a CP_1
favore di , entro il 5 di ogni mese della somma di euro 700,00 con Parte_3
rivalutazione secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5. condanna a rifondere in favore dell'Erario le spese di lite, essendo la CP_1
ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello stato, che si liquidano in euro 3200,00 oltre accessori dovuti per legge.
Così deciso in Cagliari in data 5.11.2024, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1084 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022,
promossa da:
, (C.F.: ) nata a [...] il [...], ed elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Patrizia Carta, che la rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce al ricorso
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], CP_1
convenuto- contumace
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale
- assegnare la casa coniugale sita in Cagliari, nella Via Col del Rosso, 30, piano II°, con i mobili ed arredi, alla sig.ra perché vi abiti con i figli delle parti;
- disporre l'affidamento super Pt_2
esclusivo dei minori alla signora con stabile collocazione presso la stessa;
.disporre che il Pt_2
sig. possa vedere e tenere con sé i figli allorquando gli stessi lo desidereranno, previo CP_1
accordo con la madre e compatibilmente con le loro esigenze scolastiche e ricreative;
- disporre che il sig. versi alla sig.ra a titolo di assegno di mantenimento per i figli minori, entro il 5 CP_1 Pt_2
di ogni mese, la somma complessiva di euro 500,00 mensili (250,00 per ciascun figlio) oltre assegno unico;
oltre il 50% delle spese straordinarie, quali le spese mediche, non rimborsabili,
scolastiche e sportive. Con ogni altra conseguenza anche in punto di onorari e spese di procedura.”
****
Con ricorso depositato in data 21.02.2022, ha adito l'intestato Tribunale chiedendo la Parte_3
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori, con collocazione presso il proprio domicilio, la regolamentazione della frequentazione con il padre secondo modalità che tengano conto della volontà dei minori, la determinazione di un contributo per il mantenimento dei minori nella misura di euro 500,00 ( 250,00 per ciascun figlio);
oltre al 50 per cento delle spese straordinarie.
A fondamento delle domande formulate, la ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto matrimonio in Cagliari il 23.08.2008; che dalla loro unione erano nati due figli: ( Per_1
Per_ 30.05.2008) e (2014 ); che l'abitazione coniugale veniva fissata in Cagliari, nella via Col del
Rosso; che il rapporto, inizialmente sereno, si è deteriorato a causa dei comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio posti in essere dal convenuto, che si è allontanato dal domicilio coniugale nel mese di febbraio 2022; che i coniugi sono addivenuti ad una separazione in via consensuale in data 17.05.2021, omologata dal Tribunale di Cagliari in data 31.05.2021, ove è stato stabilito, l'affidamento condiviso dei figli, l'assegnazione della casa coniugale alla madre, e posto a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con l'importo di euro 500,00
(250,00 per ciascun figlio); che i coniugi non hanno più ricostituito la “ communio familiaris” ; che il convenuto ha disatteso gli accordi previsti in sede di separazione omettendo di contribuire al mantenimento dei figli e tenere con sé i minori nei giorni e orari concordati.
Per quanto concerne la condizione reddituale dei coniugi, parte ricorrente, ha rappresentato di essere priva di occupazione, essendosi dedicata durante la vita coniugale alla cura della famiglia,
mentre il ricorrente svolge attività lavorativa come pasticcere presso il laboratorio dolciario di e percepisce una retribuzione di euro 1700.00 mensili. Persona_3
*****
Il giudizio si è svolto innanzi al Giudice Istruttore nella contumacia del convenuto.
*****
All'udienza presidenziale del 13.07.2022 è comparsa la sola ricorrente, il quale ha confermato il contenuto del ricorso dichiarando altresì: “Non ho sentito mio marito e non so se sia a conoscenza
dell'odierna udienza né del fatto che ho presentato ricorso per il divorzio. Non abbiamo alcun
contatto da settembre dello scorso anno. Mio marito non vede infatti più nemmeno i figli, da un
momento all'altro è andato via ed è sparito non lasciando traccia di sé. Da quel momento non lo
vediamo né lo sentiamo. Prima i figli li vedeva, anche se non secondo quanto era stato previsto.
Qualche volta si presentava sotto casa mia o sotto casa dei miei genitori e li andava a prendere.
Poi da settembre ha smesso. Non ho contatti con nessuno della famiglia di mio marito e quindi non
ho chiesto se sappiano dove sia. Non ho nemmeno amici comuni a cui chiedere notizia, perché lui è
di Sassari e gli amici sono li. Chiedo l'affido esclusivo perché il padre non è presente nella vita dei
nostri figli. Anche prima di settembre non pagava il loro mantenimento, e da settembre è sparito
senza preavviso dalla loro vita. Mi occupo pertanto io di tutto ciò che li riguarda, dalla scuola, al profilo sanitario e tutto il resto. Ho provato all'inizio a contattare il padre, anche per questioni che
riguardavano i bambini, lo chiamavo al telefono ma lui non rispondeva mai. Ho telefonato più
volte, ma poi, visto che lui non rispondeva, ho rinunciato e non l'ho più chiamato. Non è capitato
nulla, è partito senza alcun motivo, voci dicono che lui sia in Germania, ma io non so se sia vero.
Quanto al profilo economico, sottolineo che mio marito non ha mai versato il mantenimento per i
miei figli. Li mantengo io con il reddito di cittadinanza, 980 euro e con qualche lavoretto che
svolgo in nero. Ho fatto domanda di assegno unico anche se non lo percepisco, è bloccato e non so
perché.”
****
All'esito dell'udienza, il Presidente f.f. , dichiarata la contumacia del resistente, in via provvisoria e urgente, ha disposto l'affido esclusivo dei figli minori alla madre confermando per il resto le condizioni stabilite in sede di separazione.
****
Nella seconda fase del giudizio con sentenza parziale n. 361/2023 del 14.02.2023 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, con rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda delle domande accessorie.
*****
Con istanza depositata in data 05.07.2023, parte ricorrente ha domandato la pronuncia della
Per_ decadenza dalla potestà genitoriale del convenuto nei confronti dei figli minori e . Per_1
****
All'udienza del 12.12.2024, parte ricorrente, comparsa personalmente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, confermando ad ogni modo che il
è completamente assente dalla vita dei figli minori e di non conoscere il suo attuale CP_1
domicilio (è sparito dall'agosto 2021 e comunque non ha mai contribuito al mantenimento dei figli
come previsto). Ha dichiarato, altresì, di essere priva di occupazione, di percepire il reddito di cittadinanza il cui importo ammonta ad euro 700,00 e l'assegno unico per i figli di euro 243,00 per entrambi e che la casa coniugale è detenuta in locazione.
All'udienza del 30.04.2024 la causa, istruita con prove documentali, è stata quindi tenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate, previa assegnazione dei termini per il deposito di memorie conclusionali.
******
Richiamata la sentenza n. 361/2023 del 14.02.2023 con la quale il Tribunale ha già pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per quanto concerne l'adozione dei provvedimenti relativi alla prole, devono ritenersi sussistenti nel caso di specie i presupposti che giustificano il provvedimento di adozione del regime dell'affido esclusivo del figlio minore delle parti ai sensi dell'art. 337 quater c.c., già reso in sede di provvedimenti provvisori e urgenti.
Premesso, infatti, che, perché possa derogarsi al regime di affido condiviso (elevato dalla L. n. 54
del 2006 a regola generale del regime di affidamento dei figli minori), occorre che risulti la condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per il minore.
Nel caso di specie le allegazioni della ricorrente circa il totale disinteresse manifestato dal convenuto, successivamente alla pronuncia della separazione, nei confronti dei figli appaiono avvalorate anche dal contegno processuale dal che, rimasto contumace, non ha opposto CP_1
alcuna argomentazione di segno contrario al plesso assertivo della il che conferma Pt_2
ulteriormente quel contegno improntato al più assoluto disinteresse nei confronti dei figli ascritto al medesimo dalla ricorrente.
Invero, la ricorrente ha lamentato che dopo la separazione il convenuto si è disinteressato alla cura e al mantenimento dei figli, omettendo di corrispondere quanto pattuito per il mantenimento e disattendendo alle disposizioni previste relative agli incontri padre e figlio. All'udienza presidenziale la ricorrente ha ulteriormente rappresentato che il convenuto è sparito
non lasciando traccia di sé e non provvede al mantenimento dei figli. Di essere venuta a conoscenza da terze persone che il è partito in Germania, ma di non sapere se l'informazione CP_1
sia veritiera.
Ha infine chiarito di provvedere al mantenimento dei figli minori in via esclusiva con la percezione del reddito di cittadinanza ( di importo pari ad 980 mensile) e con qualche lavoretto che svolgo in
nero …Ho fatto domanda di assegno unico anche se non lo percepisco, è bloccato e non so perché.
In verità la lontananza dai minori e la mancata contribuzione al mantenimento perdura da tempo;
il disinteresse manifestato nel lungo periodo alle esigenze dei figli, alla loro quotidianità e ai loro interessi, alle questioni educative, di salute, non collaborando mai in alcun modo con la ricorrente alla loro cura, facendo prevalere i suoi interessi su quelli dei figli, sono sintomatici dell'inequivocabile disinteresse dello stesso per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale,
nonché di una condizione di manifesta carenza ed un'inidoneità tale finanche a concretizzare quel pregiudizio per il minore che, ai sensi dell'art. 337 quater c.c, può giustificare l'affidamento monogenitoriale in favore della ricorrente.
Va quindi disposto, in accoglimento della domanda della ricorrente, l'affidamento esclusivo alla madre dei figli minori, che saranno collocati (anche ai fini anagrafici) e domiciliati presso l'abitazione della medesima, con possibilità per la di adottare anche le decisioni di maggior Pt_2
interesse per gli stessi in qualunque ambito.
Quanto alle modalità di frequentazione dei figli con il padre, tenuto conto della lontananza e del disinteresse finora manifestato dallo stesso, il Collegio, considerata anche l'età dei minori, ritiene non opportuno regolamentare in modo puntuale e dettagliato il regime di incontri. Il genitore non affidatario potrà, quindi, vedere e incontrare i minori solamente previo accordo con la madre,
tenendo conto della volontà degli stessi (soprattutto di ormai sedicenne) e dei loro Per_1
impegni. Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, è
necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti e considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei minori, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Giova osservare, altresì, che la mancata costituzione del convenuto non può, evidentemente,
costituire condizione ostativa dell'obbligo, a carico del resistente, di corrispondere una contribuzione adeguata al mantenimento dei figli.
Se, infatti, è vero che la scelta di non costituirsi implica, de facto, una maggiore difficoltà per il
Tribunale di procedere alla ricognizione della complessiva situazione patrimoniale del resistente,
nondimeno tale evenienza non può e non deve tradursi in senso pregiudizievole del primario interesse della prole a ricevere, comunque, i necessari mezzi di sussistenza e/o una contribuzione adeguata sulla base della capacità reddituale e/o lavorativa di ciascun genitore.
A tal riguardo a norma dell'art. 316 bis c.c., si osserva che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole impone ai genitori di provvedere a tutte le esigenze dei figli, non solamente sotto il profilo alimentare, ma anche rispetto alle ulteriori esigenze siano esse di natura scolastica, sportiva,
sanitaria e sociale. Il parametro di riferimento ai fini della quantificazione del contributo è costituito non solo dalle rispettive sostanze dei genitori, ma anche dalla capacità di lavoro di ciascun coniuge e, pertanto, dalle potenzialità reddituali.
Per quanto concerne la ricorrente, ella ha rappresentato di essere priva di occupazione e di percepire il reddito di cittadinanza di importo mensile pari ad euro 980.00 e di svolgere qualche lavoretto in
nero. La stessa risulta inoltre gravata da oneri di alloggio.
In merito alla situazione economica del convenuto, la ha rappresentato nel ricorso Pt_2
introduttivo che lo stesso presterebbe attività lavorativa come pasticciere, con una retribuzione mensile di euro 1700,00. In corso di causa ha dichiarato che lo stesso è irrintracciabile e di essere informalmente venuta a conoscenza che lo stesso probabilmente si è trasferito in Germania,
precisando di non essere certa della veridicità della informazione.
Pertanto, considerata la condizione economica e lavorativa dei genitori, l'età dei figli, i tempi pressoché totali di permanenza degli stessi con la madre, si ritiene equo onerare il al CP_1
versamento di un assegno mensile pari a euro 700,00 (euro 350,00 per ciascun figlio) da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo la variazione degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza del resistente nonostante sia rimasto contumace, non potendosi derogare al principio della soccombenza, operando una compensazione,
solo perché non ha spiegato contestazioni ed eccezioni (CASS. Sez. VI ord. n.13674 del 2.04.2022)
e saranno versate a favore dell'erario essendo la ricorrente ammessa al Patrocinio a spese dello
Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. dispone l'affidamento in via esclusiva a dei figli minori e Parte_3 Persona_4
disponendo che ogni decisione che li riguardi sia assunta autonomamente dalla Persona_5
stessa;,
2. fissa la collocazione, anche ai fini anagrafici, presso il domicilio materno;
3. il padre potrà vedere e incontrare i minori previo accordo con la madre tenendo conto della volontà dei minori;
4. dispone che contribuisca al mantenimento dei figli mediante il versamento a CP_1
favore di , entro il 5 di ogni mese della somma di euro 700,00 con Parte_3
rivalutazione secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5. condanna a rifondere in favore dell'Erario le spese di lite, essendo la CP_1
ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello stato, che si liquidano in euro 3200,00 oltre accessori dovuti per legge.
Così deciso in Cagliari in data 5.11.2024, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti