Cass. civ., sez. II, sentenza 02/07/2004, n. 12130
CASS
Sentenza 2 luglio 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di condominio, ben può l'amministratore agire, nei confronti di un terzo, per il recupero di una quota di oneri dovuti al condominio; ciò nell'ambito delle proprie prerogative, che non si limitano alle azioni esperibili nei confronti di condomini, in quanto l'art.1131 cod. civ. espressamente prevede che l'amministratore - nei limiti delle sue attribuzioni - può agire sia nei confronti dei condomini che nei confronti di terzi.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 02/07/2004, n. 12130
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12130
    Data del deposito : 2 luglio 2004

    Testo completo