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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 331 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA con gli avv.ti SGRO FORTUNATO e BIANCHI Parte_1
MASSIMILIANO appellante
E
CP_1
Appellato non costituito
NONCHE' con l'avv.to CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_2
appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.12.2020 adiva il Tribunale di Crotone, Parte_1
affinchè accertasse il suo diritto ad essere inquadrato nel II° livello retributivo, previsto dal
Contratto di lavoro nettezza urbana, a decorrere dal 15.6.2010 e sino al 31.12.2019.
Deduceva di aver lavorato alle dipendenze della a far data dal 15.6.2010 e di CP_1
aver sempre espletato mansioni corrispondenti al secondo livello retributivo del CCNL applicabile;
di avere ottenuto sentenza favorevole n. 27/2020, emessa dal Tribunale di
Crotone, che aveva riconosciuto il suo diritto all'inquadramento nel II° livello retributivo dal
1 15.6.2010 e sino al 4.8.2014 e che il datore di lavoro gli aveva spontaneamente riconosciuto il diritto all'inquadramento nel II° livello dall' 1.1.2020.
Chiedeva dichiararsi il suo diritto alle differenze retributive, dal 5.8.2014 al 31.12.2019, quantificate in €. 33.819, e al versamento dei contributi previdenziali sulla maggiore retribuzione spettante dal 16.6.2010 e sino al 31.12.2019.
Il tribunale di Crotone ha rigettato il ricorso, affermando l'intervenuto, in quanto “ Parte_1
in quel giudizio aveva rivendicato anche le differenze retributive relative al periodo
[...]
successivo al 4/8/2014 e la pronuncia n. 27/2020 (ormai passata in giudicato), avendo sostanzialmente rigettato la domanda di limitatamente alle differenze Parte_1
retributive (nuovamente rivendicate nel presente giudizio) relative al periodo intercorrente tra il 5/8/2014 ed il 16/1/2020 (data di pubblicazione della sentenza in parola), contiene un giudicato sostanziale (che, come noto, copre il dedotto ed il deducibile) ormai intangibile ex art.2909 c.c., in ragione del fatto che alcuna doglianza nei confronti della pronuncia in discorso è stata sollevata attraverso i mezzi di impugnazione previsti dalla legge”.
Avverso tale pronuncia ha interposto gravame il ed ha lamentato:
1. l'erronea Pt_1
interpretazione del giudicato, ribadendo che il lavoratore aveva diritto al riconoscimento delle differenze retributive anche per il periodo dal 5.8.2014 al 31.12.2019; 2.l'omessa pronuncia sulla domanda di condanna al pagamento dei contributi dal 16.6.2010 al 31.12.2019.
L'appellata non si è costituita in giudizio. CP_1
CP_ L' si è costituito ed ha chiesto il rigetto dell'appello per la parte di interesse, ribadendo l'intervenuto prescrizione quinquennale dei contributi.
A seguito del deposito delle note scritte delle parti costituite , allo scadere del termine fissato con decreto del 5.11.2024, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
1. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell'appellata che non si è CP_1 costituita in giudizio, nonostante rituale notifica dell'appello al domicilio digitale del difensore di primo grado.
2.Si deve dichiarare l'estinzione del giudizio, in quanto nelle note il difensore dell'appellante ha dichiarato che la vertenza è stata transatta con manifestazione di volontà di rinunciare, che denota la sopravvenuta carenza di interesse ad una pronuncia di merito.
3. In ordine alla regolamentazione delle spese deve trovare applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica
2 tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione (cfr Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5250 del 06/03/2018).
Dunque, la parte appellante deve essere condannata alla rifusione delle spese del secondo
CP_ grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, a favore della parte costituita
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con ricorso depositato il 28.4.2022, avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 39/2022, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
CP_
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell' delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate in € 2.906,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, il
19.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
3
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 331 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA con gli avv.ti SGRO FORTUNATO e BIANCHI Parte_1
MASSIMILIANO appellante
E
CP_1
Appellato non costituito
NONCHE' con l'avv.to CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_2
appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.12.2020 adiva il Tribunale di Crotone, Parte_1
affinchè accertasse il suo diritto ad essere inquadrato nel II° livello retributivo, previsto dal
Contratto di lavoro nettezza urbana, a decorrere dal 15.6.2010 e sino al 31.12.2019.
Deduceva di aver lavorato alle dipendenze della a far data dal 15.6.2010 e di CP_1
aver sempre espletato mansioni corrispondenti al secondo livello retributivo del CCNL applicabile;
di avere ottenuto sentenza favorevole n. 27/2020, emessa dal Tribunale di
Crotone, che aveva riconosciuto il suo diritto all'inquadramento nel II° livello retributivo dal
1 15.6.2010 e sino al 4.8.2014 e che il datore di lavoro gli aveva spontaneamente riconosciuto il diritto all'inquadramento nel II° livello dall' 1.1.2020.
Chiedeva dichiararsi il suo diritto alle differenze retributive, dal 5.8.2014 al 31.12.2019, quantificate in €. 33.819, e al versamento dei contributi previdenziali sulla maggiore retribuzione spettante dal 16.6.2010 e sino al 31.12.2019.
Il tribunale di Crotone ha rigettato il ricorso, affermando l'intervenuto, in quanto “ Parte_1
in quel giudizio aveva rivendicato anche le differenze retributive relative al periodo
[...]
successivo al 4/8/2014 e la pronuncia n. 27/2020 (ormai passata in giudicato), avendo sostanzialmente rigettato la domanda di limitatamente alle differenze Parte_1
retributive (nuovamente rivendicate nel presente giudizio) relative al periodo intercorrente tra il 5/8/2014 ed il 16/1/2020 (data di pubblicazione della sentenza in parola), contiene un giudicato sostanziale (che, come noto, copre il dedotto ed il deducibile) ormai intangibile ex art.2909 c.c., in ragione del fatto che alcuna doglianza nei confronti della pronuncia in discorso è stata sollevata attraverso i mezzi di impugnazione previsti dalla legge”.
Avverso tale pronuncia ha interposto gravame il ed ha lamentato:
1. l'erronea Pt_1
interpretazione del giudicato, ribadendo che il lavoratore aveva diritto al riconoscimento delle differenze retributive anche per il periodo dal 5.8.2014 al 31.12.2019; 2.l'omessa pronuncia sulla domanda di condanna al pagamento dei contributi dal 16.6.2010 al 31.12.2019.
L'appellata non si è costituita in giudizio. CP_1
CP_ L' si è costituito ed ha chiesto il rigetto dell'appello per la parte di interesse, ribadendo l'intervenuto prescrizione quinquennale dei contributi.
A seguito del deposito delle note scritte delle parti costituite , allo scadere del termine fissato con decreto del 5.11.2024, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
1. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell'appellata che non si è CP_1 costituita in giudizio, nonostante rituale notifica dell'appello al domicilio digitale del difensore di primo grado.
2.Si deve dichiarare l'estinzione del giudizio, in quanto nelle note il difensore dell'appellante ha dichiarato che la vertenza è stata transatta con manifestazione di volontà di rinunciare, che denota la sopravvenuta carenza di interesse ad una pronuncia di merito.
3. In ordine alla regolamentazione delle spese deve trovare applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica
2 tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione (cfr Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5250 del 06/03/2018).
Dunque, la parte appellante deve essere condannata alla rifusione delle spese del secondo
CP_ grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, a favore della parte costituita
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con ricorso depositato il 28.4.2022, avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 39/2022, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
CP_
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell' delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate in € 2.906,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, il
19.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
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