CASS
Ordinanza 21 marzo 2022
Ordinanza 21 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 21/03/2022, n. 9000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9000 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2022 |
Testo completo
Si.1! ricorso "5 "1-5 ^ pre:poste; : AT TO, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Adriana n.11, presso lo studio dell'avvocato Salvatore Piermartini che la rappresenta n difonrin por prnci ir. epoicin!c. in a tizi -ricorrente - contro GI IA, elettivamente domiciliata in Roma Via Della Consulta 50 nrintect, de.!!'nyvocntr, Ant^ni^ Mnneini, rannroconta 2g-P 2.c3611 difende per procura speciale in atti Nonché contro AT ON 1 -controricorrente-
- intimato -
kt_ Civile Ord. Sez. 3 Num. 9000 Anno 2022 Presidente: VIVALDI ROBERTA Relatore: RUBINO LINA Data pubblicazione: 21/03/2022 avverso la sentenza n. 6192/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, rippncitAtAil n7 1 -i np -i nR;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2021 dal cons. Lina RUBINO RILEVATO CHE: 1. TO AT propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi, nntifirot" i! 99 rnor-7^ 9n1 Q, noi r^nfr-"nti doi gonit^ri I onnhr in^ r2ti IA GI, per la cassazione della sentenza n. 6192 del 2018, emessa in data 2 ottobre 2018 dalla Corte d'Appello di Roma, non notificata. 2. Resiste con controricorso notificato il 2 maggio 2019 IA GI, indicando che il coniuge, ON AT, è deceduto in data 29.5.2018. 3. Questa !a vicenda prueessuaie, per guanto qui ancora !lievi. - i genitori NO AT e IA TI consegnavano alla figlia TO AT una cambiale in bianco, che questa riempiva con l'importo di euro 100.000.00. Nella ricostruzione dei sianori NO e AT la fialia, alla quale donavano la nuda proprietà della loro casa di abitazione dietro impegno di prestare loro assistenza, pretendeva da loro la consegna di una cambiale in bianco per il caso che l'altra figlia avesse protestato u intr apr eso qudid le azione MCI SUOI confronti, C successivamente la riempiva senza alcun accordo per euro 100.000,00, pretendendo che il costo dei lavori di ristrutturazione fatti eseguire da lei e dal marito nell'immobile ricadesse sui Genitori;
e la poneva all'incasso. I genitori chiedevano la restituzione e poi il sequestro giudiziario della cambiale, mentre la ricorrente la poneva all'incasso e, a seguito del protesto, notificava precetto e quindi procedeva al 2 pignoramento presso terzi, pignorando le somme delle quali erano creditori genitori verso INPS e Poste Italiane s.p.a.; - i genitori proponevano opposizione all'esecuzione, che veniva accolta;
- l'appello proposto da TO AT veniva dichiarato inammissibile per tardività con la sentenza qui impugnata. 4. Rilevava la corte d'appello che la sospensione dei termini processuali non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, nonché a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all'esecuzione e che tale regola vale anche per l'appello avverso la sentenza emessa in un procedimento di opposizione. Essendo stata la sentenza di primo grado pubblicata in data 4 agosto 2017 ed essendo stato l'appello notificato a mezzo del servizio postale in data 27 febbraio 2018, ossia oltre il termine di sei mesi, da calcolarsi dalla data della pubblicazione del provvedimento da impugnarsi, l'appello veniva dichiarato inammissibile in quanto tardivo. RITENUTO CHE: La ricorrente propone due motivi di ricorso per cassazione. 5. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione degli articoli 132 ; 156; 161 ; 99 e 112 cod.proc.civ. ; in quanto nel dispositivo del provvedimento impugnato si dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da TO AT avverso la sentenza numero 1453 del 2005 del Tribunale di Rieti, laddove era stata una impugnata la seiltet-iza nun-lero 602 del 2017 CI' e i Tribunale di Riai. La ricorrente sostiene l'esistenza di un insanabile contrasto tra il dispositivo e la motivazione e l'omessa pronuncia sui motivi di gravame effettivamente proposti contro la sentenza del 2017. 6. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione delle norme in tema di interpretazione delle domande giudiziali e di cumulo delle domande nel giudizio di opposizione all'esecuzione nonché di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, criticando la sentenza impugnata laddove ha escluso la sussistenza di un cumulo di domande autonome e riconvenzionali nel corpo della opposizione, che avrebbe giustificato l'applicabilità della regola ordinaria di sospensione feriale. Sostiene infatti che fin dal giudizio di primo grado ali attori avrebbero chiesto anche dichiararsi illegittima ed infondata ogni pretesa fondata sulla cambiale posta in esecuzione nonchè l'annullamento, la restituzione o la distruzione della cambiale stessa e che si dichiarasse insussistente qualsiasi credito della figlia TO nei loro confronti. Tali domande avrebbero comportato un accertamento diverso e più ampio rispetto al semplice accertamento negativo del credito posto in esecuzione e non dovevano ritenersi pertanto sottoposte all'esenzione dalla sospensione feriale. Sottolinea anche che il giudice di primo grado si era pronunciato su tutte le domande connesse proposte, non disponendo la separazione della sola opposizione all'esecuzione, e pertanto che dovesse ragionarsi sul complesso delle domande sulle quali si era pronunciato, il che avrebbe dovuto indurre il giudice di appello a ritenere applicabile la sospensione feriale. 7. Preliminarmente, però, occorre rilevare che il grado di merito del presente giudizio risulta inficiato da una nullità processuale che è indispensabile in questa sede rilevare ex officio. Al presente giudizio, Il IidW , i lui I lidi II IU PCII LCLIPCILU I I-CI LI Pigi IUI dii , inirz e rubLe Ild1101 litisconsorti necessari. 8. Recentemente, questa Corte (v. Cass., 18/05/2021, n. 13533) ha rivisto il tradizionale orientamento a mente del quale il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione esecutiva, qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento dalle quali dipende la liberazione dal , 4 relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualità solo quando abbia un interesse all'accertamento dell'estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore (cfr., da ultimo, Cass., 05/06/2020, n. 10813). 9. A seguito di ampia motivazione che in questa sede si condivide pienamente ed alla quale si rinvia, Cass. n. 13533 del 2021 (il cui principio di diritto è stato già condiviso da Cass. n. 39973 del 2021) ha concluso che, nelle suddette ipotesi, a ben vedere, si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto e il terzo pignorato osservando in particolare che, in realtà, l'interesse del terzo è risultato casisticamente rilevato in modo così ampio «da ricomprendervi tutte le ipotesi più frequenti e rilevanti» (pag. 7). 10. Deve ritenersi infatti che il terzo pignorato sia sempre un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi, innanzitutto, perché egli è destinatario, in ragione del pignoramento, di una serie di obblighi: di astenersi da certe attività, o di compierne altre (artt. 545 e 546 c.p.c.). Tali obblighi staranno o cadranno in base all'esito dell'opposizione eventualmente proposta: e dunque l'esito di questa non può mai dirsi "indifferente" per il terzo pignorato. 11. Se pure in punto di fatto possa accadere che il terzo non abbia interesse all'esito dell'opposizione, in punto di diritto un interesse del terzo ad interloquire sulla fondatezza dell'opposizione esecutiva e ad essere reso direttamente partecipe degli esiti del giudizio sussiste sempre, quale che dovesse essere l'atteggiamento da questi assunto dopo il pignoramento. 12. E' quindi necessario cassare la sentenza impugnata e rimandare il giudizio al primo giudice affinchè esso si svolga a contraddittorio pieno. 5 La non integrità originaria del contraddittorio è rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità e determina la cassazione con rinvio, ai sensi degli articoli 383, terzo comma, e 354, cod. proc. civ., al giudice di primo grado, per provvedere all'integrazione del contraddittorio. La sentenza va dunque cassata con rinvio al Tribunale di Rieti, in applicazione del principio di diritto già affermato da Cass. n. 13533 del 2021: "In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato". Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
la Corte di cassazione cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Rieti, in persona di altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 23 novembre 2021. Il President TA VI ran
- intimato -
kt_ Civile Ord. Sez. 3 Num. 9000 Anno 2022 Presidente: VIVALDI ROBERTA Relatore: RUBINO LINA Data pubblicazione: 21/03/2022 avverso la sentenza n. 6192/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, rippncitAtAil n7 1 -i np -i nR;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2021 dal cons. Lina RUBINO RILEVATO CHE: 1. TO AT propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi, nntifirot" i! 99 rnor-7^ 9n1 Q, noi r^nfr-"nti doi gonit^ri I onnhr in^ r2ti IA GI, per la cassazione della sentenza n. 6192 del 2018, emessa in data 2 ottobre 2018 dalla Corte d'Appello di Roma, non notificata. 2. Resiste con controricorso notificato il 2 maggio 2019 IA GI, indicando che il coniuge, ON AT, è deceduto in data 29.5.2018. 3. Questa !a vicenda prueessuaie, per guanto qui ancora !lievi. - i genitori NO AT e IA TI consegnavano alla figlia TO AT una cambiale in bianco, che questa riempiva con l'importo di euro 100.000.00. Nella ricostruzione dei sianori NO e AT la fialia, alla quale donavano la nuda proprietà della loro casa di abitazione dietro impegno di prestare loro assistenza, pretendeva da loro la consegna di una cambiale in bianco per il caso che l'altra figlia avesse protestato u intr apr eso qudid le azione MCI SUOI confronti, C successivamente la riempiva senza alcun accordo per euro 100.000,00, pretendendo che il costo dei lavori di ristrutturazione fatti eseguire da lei e dal marito nell'immobile ricadesse sui Genitori;
e la poneva all'incasso. I genitori chiedevano la restituzione e poi il sequestro giudiziario della cambiale, mentre la ricorrente la poneva all'incasso e, a seguito del protesto, notificava precetto e quindi procedeva al 2 pignoramento presso terzi, pignorando le somme delle quali erano creditori genitori verso INPS e Poste Italiane s.p.a.; - i genitori proponevano opposizione all'esecuzione, che veniva accolta;
- l'appello proposto da TO AT veniva dichiarato inammissibile per tardività con la sentenza qui impugnata. 4. Rilevava la corte d'appello che la sospensione dei termini processuali non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, nonché a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all'esecuzione e che tale regola vale anche per l'appello avverso la sentenza emessa in un procedimento di opposizione. Essendo stata la sentenza di primo grado pubblicata in data 4 agosto 2017 ed essendo stato l'appello notificato a mezzo del servizio postale in data 27 febbraio 2018, ossia oltre il termine di sei mesi, da calcolarsi dalla data della pubblicazione del provvedimento da impugnarsi, l'appello veniva dichiarato inammissibile in quanto tardivo. RITENUTO CHE: La ricorrente propone due motivi di ricorso per cassazione. 5. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione degli articoli 132 ; 156; 161 ; 99 e 112 cod.proc.civ. ; in quanto nel dispositivo del provvedimento impugnato si dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da TO AT avverso la sentenza numero 1453 del 2005 del Tribunale di Rieti, laddove era stata una impugnata la seiltet-iza nun-lero 602 del 2017 CI' e i Tribunale di Riai. La ricorrente sostiene l'esistenza di un insanabile contrasto tra il dispositivo e la motivazione e l'omessa pronuncia sui motivi di gravame effettivamente proposti contro la sentenza del 2017. 6. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione delle norme in tema di interpretazione delle domande giudiziali e di cumulo delle domande nel giudizio di opposizione all'esecuzione nonché di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, criticando la sentenza impugnata laddove ha escluso la sussistenza di un cumulo di domande autonome e riconvenzionali nel corpo della opposizione, che avrebbe giustificato l'applicabilità della regola ordinaria di sospensione feriale. Sostiene infatti che fin dal giudizio di primo grado ali attori avrebbero chiesto anche dichiararsi illegittima ed infondata ogni pretesa fondata sulla cambiale posta in esecuzione nonchè l'annullamento, la restituzione o la distruzione della cambiale stessa e che si dichiarasse insussistente qualsiasi credito della figlia TO nei loro confronti. Tali domande avrebbero comportato un accertamento diverso e più ampio rispetto al semplice accertamento negativo del credito posto in esecuzione e non dovevano ritenersi pertanto sottoposte all'esenzione dalla sospensione feriale. Sottolinea anche che il giudice di primo grado si era pronunciato su tutte le domande connesse proposte, non disponendo la separazione della sola opposizione all'esecuzione, e pertanto che dovesse ragionarsi sul complesso delle domande sulle quali si era pronunciato, il che avrebbe dovuto indurre il giudice di appello a ritenere applicabile la sospensione feriale. 7. Preliminarmente, però, occorre rilevare che il grado di merito del presente giudizio risulta inficiato da una nullità processuale che è indispensabile in questa sede rilevare ex officio. Al presente giudizio, Il IidW , i lui I lidi II IU PCII LCLIPCILU I I-CI LI Pigi IUI dii , inirz e rubLe Ild1101 litisconsorti necessari. 8. Recentemente, questa Corte (v. Cass., 18/05/2021, n. 13533) ha rivisto il tradizionale orientamento a mente del quale il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione esecutiva, qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento dalle quali dipende la liberazione dal , 4 relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualità solo quando abbia un interesse all'accertamento dell'estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore (cfr., da ultimo, Cass., 05/06/2020, n. 10813). 9. A seguito di ampia motivazione che in questa sede si condivide pienamente ed alla quale si rinvia, Cass. n. 13533 del 2021 (il cui principio di diritto è stato già condiviso da Cass. n. 39973 del 2021) ha concluso che, nelle suddette ipotesi, a ben vedere, si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto e il terzo pignorato osservando in particolare che, in realtà, l'interesse del terzo è risultato casisticamente rilevato in modo così ampio «da ricomprendervi tutte le ipotesi più frequenti e rilevanti» (pag. 7). 10. Deve ritenersi infatti che il terzo pignorato sia sempre un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi, innanzitutto, perché egli è destinatario, in ragione del pignoramento, di una serie di obblighi: di astenersi da certe attività, o di compierne altre (artt. 545 e 546 c.p.c.). Tali obblighi staranno o cadranno in base all'esito dell'opposizione eventualmente proposta: e dunque l'esito di questa non può mai dirsi "indifferente" per il terzo pignorato. 11. Se pure in punto di fatto possa accadere che il terzo non abbia interesse all'esito dell'opposizione, in punto di diritto un interesse del terzo ad interloquire sulla fondatezza dell'opposizione esecutiva e ad essere reso direttamente partecipe degli esiti del giudizio sussiste sempre, quale che dovesse essere l'atteggiamento da questi assunto dopo il pignoramento. 12. E' quindi necessario cassare la sentenza impugnata e rimandare il giudizio al primo giudice affinchè esso si svolga a contraddittorio pieno. 5 La non integrità originaria del contraddittorio è rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità e determina la cassazione con rinvio, ai sensi degli articoli 383, terzo comma, e 354, cod. proc. civ., al giudice di primo grado, per provvedere all'integrazione del contraddittorio. La sentenza va dunque cassata con rinvio al Tribunale di Rieti, in applicazione del principio di diritto già affermato da Cass. n. 13533 del 2021: "In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato". Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
la Corte di cassazione cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Rieti, in persona di altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 23 novembre 2021. Il President TA VI ran