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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 11695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11695 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I° SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice designato, dott.ssa Paola Giovene di Girasole, all'esito dell'udienza del
22 ottobre 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta sotto il numero 14677 del Ruolo Generale dell'anno 2024 e vertente tra
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Tacito n. 50, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Luca Crippa, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. ricorrente
e
in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Cristiana Giordano per procura generale alle liti richiamata in atti e domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29. resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.4.24 e regolarmente notificato all' , CP_1
l'istante ha convenuto in giudizio l' esponendo di aver ricevuto comunicazione CP_1
CP_ dall' dell'11.10.2023, di ricalcolo della pensione a lui spettante, e successiva nota del 18.10.23, di richiesta di restituzione della somma di € 26.975,75 da lui percepita nell'anno 2021, ed asseritamente non dovuta, sulla pensione VO n. 001
701314367894 di cui era titolare, per mancanza dei requisiti di legge. Tanto premesso, ha dedotto l'infondatezza della pretesa restituzione. Ha chiesto pertanto CP_ dichiarare non dovuta la somma richiesta dall' o, in subordine, dichiarare il ricorrente tenuto a restituire solo la minor somma di € 78,18, pari all'importo netto percepito a titolo di reddito in quell'anno. Con vittoria delle spese di giudizio.
Si è costituto l contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il CP_1 rigetto.
Quindi, espletata prove testimoniale e sentito liberamente il sig. , Controparte_2 sulla documentazione in atti, concesso termine per il deposito di note, all'esito 2
dell'udienza del 22.10.25, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
Nel merito, la domanda è fondata e va pertanto accolta.
E' pacifico che il ricorrente sia titolare di pensione Quota 100 con decorrenza luglio 2020.
L'art. 14 del d.l. n. 4/19, che ha introdotto la cd. pensione quota 100, al comma 3 così recita: “
3. La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”. CP_ La circolare 117/2019 ha quindi stabilito, sulla scorta di siffatta norma, che il pagamento della pensione sia sospeso nell'anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro dipendente, nonchè nei mesi dell'anno, precedenti quello di compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti i predetti redditi. I ratei di pensione relativi a tali periodi non devono dunque essere corrisposti o, se già posti in CP_ pagamento, devono essere recuperati ai sensi dell'articolo 2033 c.c. (doc. 9 prod. . CP_ Nel caso in esame l' ha accertato, attraverso comunicazione , che il Pt_2 ha lavorato nell'anno 2021 per la società Indiana Production s.p.a., ricevendo Parte_1 dalla stessa, a titolo di lavoro dipendente, € 78,18. Sicchè, sulla base della disposizione innanzi richiamata, ha chiesto al ricorrente la restituzione degli importi di pensione percepiti nell'anno 2021. L'indebito generatosi riguarda infatti l'anno 2021, in cui è stato prodotto ed è stato percepito il reddito, ed il provvedimenti dell'11.10.23 di richiesta di restituzione si riferisce appunto alla pensione percepita dal ricorrente in tale anno (docc. 1 e 2 prod. ricorr.).
Parte ricorrente ha contestato la legittimità di siffatta richiesta di restituzione, ritenendo la natura autonoma occasionale e non dipendente del lavoro prestato per la
Indiana Production s.p.a., e comunque ritenendola sproporzionata rispetto alla minima entità del compenso da lui percepito dalla suddetta società.
Quanto alla natura dipendente dell'attività prestata dal ricorrente, la stessa emerge dal contenuto della comunicazione UNILAV inviata dalla società datrice di lavoro in CP_ occasione dell'attività prestata dal ricorrente il 4.5.21 (doc. 4 prod. , in cui la prestazione viene qualificata come di lavoro dipendente a tempo determinato.
Tuttavia l'istruttoria espletata ha consentito di superare il suddetto dato documentale. 3
Ed infatti il teste , amico del ricorrente, ha riferito di aver fatto compagnia Tes_1 al il giorno in cui questo si era recato in una zona vicina a quella dove il
Parte_1 teste abitava, zona Torre Spaccata, per un'attività da svolgere in relazione alla produzione di un film con ambientazione Londra. Il teste ha riferito che in quella circostanza ha potuto vedere che il che aveva portato con sé una
Parte_1 macchinetta fotografica, era stato chiamato da una persona dello staff e poco dopo era ritornato senza la suddetta macchina fotografica, che poi gli era stata riportata dalla stessa persona dopo circa un quarto d'ora. Il medesimo teste ha infine affermato che a quel punto lui ed il erano andati via insieme. Siffatta descrizione dei
Parte_1 fatti è stata poi confermata dal legale rapp.te della Indiana Production s.p.a., sociètà che ha denunciato l'effettuazione di una giornata di lavoro subordinato a proprio favore da parte del il 4.5.21. Il suddetto è stato infatti sentito in qualità di
Parte_1 persona informata sui fatti, ai sensi dell'art. 421 c.p.c.. In particolare, CP_2
, nella summenzionata qualità, ha affermato che la denuncia di lavoro
[...] subordinato svolto dal per la società, in riferimento alla giornata del 4.5.21, Parte_1 era stata frutto di un errore, in quanto il si era limitato a mettere a Parte_1 disposizione, in quella giornata, la propria macchina fotografica, che serviva come oggetto di scena, dal momento che si stavano svolgendo le riprese per un film d'epoca. Il ha poi affermato di aver provveduto in data 22.5.25 a correggere CP_2
CP_ la relativa comunicazione all' e ciò effettivamente in ritardo rispetto all'istanza in tal senso formulata dal ricorrente a marzo 2024.
In ogni caso la prestazione richiesta al è stata pacificamente circoscritta Parte_1 ad uno specifico incarico, limitato ad una sola giornata, il che esclude di per sé la presenza di quello che può considerarsi il requisito essenziale della subordinazione, ossia l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione del datore di lavoro. E' infatti evidente che un incarico di così breve durata, come quello su cui si fonda il CP_ provvedimento dell' oggetto del presente giudizio, non è comunque idoneo a consentire un inserimento del prestatore di lavoro nell'organizzazione aziendale, essendo impossibile che tale inserimento possa avvenire in un unico giorno, peraltro attraverso lo svolgimento di un'attività da espletarsi fuori dagli uffici della società.
Ne discende che la prestazione resa dal il 4.5.21 rientra senz'altro Parte_1 nell'eccezione di cui alla seconda parte del comma 3 dell'art. 14 del d.l. n. 4/19. 4
CP_ Sicchè l' non poteva ricalcolare la pensione dovuta all'istante in riferimento all'anno 2021, né chiedergli in restituzione l'importo di € 26.975,75 di cui alla richiesta di rimborso del 18.10.23.
Spese compensate, in presenza di contrastanti precedenti giurisprudenziali.
P.Q.M.
Accoglie la domanda, e dichiara non dovuta dal ricorrente la somma di € CP_ 26.975,75, chiesta in restituzione dall' con nota del 18.10.23. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 17 novembre 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole
I° SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice designato, dott.ssa Paola Giovene di Girasole, all'esito dell'udienza del
22 ottobre 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta sotto il numero 14677 del Ruolo Generale dell'anno 2024 e vertente tra
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Tacito n. 50, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Luca Crippa, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. ricorrente
e
in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Cristiana Giordano per procura generale alle liti richiamata in atti e domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29. resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.4.24 e regolarmente notificato all' , CP_1
l'istante ha convenuto in giudizio l' esponendo di aver ricevuto comunicazione CP_1
CP_ dall' dell'11.10.2023, di ricalcolo della pensione a lui spettante, e successiva nota del 18.10.23, di richiesta di restituzione della somma di € 26.975,75 da lui percepita nell'anno 2021, ed asseritamente non dovuta, sulla pensione VO n. 001
701314367894 di cui era titolare, per mancanza dei requisiti di legge. Tanto premesso, ha dedotto l'infondatezza della pretesa restituzione. Ha chiesto pertanto CP_ dichiarare non dovuta la somma richiesta dall' o, in subordine, dichiarare il ricorrente tenuto a restituire solo la minor somma di € 78,18, pari all'importo netto percepito a titolo di reddito in quell'anno. Con vittoria delle spese di giudizio.
Si è costituto l contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il CP_1 rigetto.
Quindi, espletata prove testimoniale e sentito liberamente il sig. , Controparte_2 sulla documentazione in atti, concesso termine per il deposito di note, all'esito 2
dell'udienza del 22.10.25, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
Nel merito, la domanda è fondata e va pertanto accolta.
E' pacifico che il ricorrente sia titolare di pensione Quota 100 con decorrenza luglio 2020.
L'art. 14 del d.l. n. 4/19, che ha introdotto la cd. pensione quota 100, al comma 3 così recita: “
3. La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”. CP_ La circolare 117/2019 ha quindi stabilito, sulla scorta di siffatta norma, che il pagamento della pensione sia sospeso nell'anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro dipendente, nonchè nei mesi dell'anno, precedenti quello di compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti i predetti redditi. I ratei di pensione relativi a tali periodi non devono dunque essere corrisposti o, se già posti in CP_ pagamento, devono essere recuperati ai sensi dell'articolo 2033 c.c. (doc. 9 prod. . CP_ Nel caso in esame l' ha accertato, attraverso comunicazione , che il Pt_2 ha lavorato nell'anno 2021 per la società Indiana Production s.p.a., ricevendo Parte_1 dalla stessa, a titolo di lavoro dipendente, € 78,18. Sicchè, sulla base della disposizione innanzi richiamata, ha chiesto al ricorrente la restituzione degli importi di pensione percepiti nell'anno 2021. L'indebito generatosi riguarda infatti l'anno 2021, in cui è stato prodotto ed è stato percepito il reddito, ed il provvedimenti dell'11.10.23 di richiesta di restituzione si riferisce appunto alla pensione percepita dal ricorrente in tale anno (docc. 1 e 2 prod. ricorr.).
Parte ricorrente ha contestato la legittimità di siffatta richiesta di restituzione, ritenendo la natura autonoma occasionale e non dipendente del lavoro prestato per la
Indiana Production s.p.a., e comunque ritenendola sproporzionata rispetto alla minima entità del compenso da lui percepito dalla suddetta società.
Quanto alla natura dipendente dell'attività prestata dal ricorrente, la stessa emerge dal contenuto della comunicazione UNILAV inviata dalla società datrice di lavoro in CP_ occasione dell'attività prestata dal ricorrente il 4.5.21 (doc. 4 prod. , in cui la prestazione viene qualificata come di lavoro dipendente a tempo determinato.
Tuttavia l'istruttoria espletata ha consentito di superare il suddetto dato documentale. 3
Ed infatti il teste , amico del ricorrente, ha riferito di aver fatto compagnia Tes_1 al il giorno in cui questo si era recato in una zona vicina a quella dove il
Parte_1 teste abitava, zona Torre Spaccata, per un'attività da svolgere in relazione alla produzione di un film con ambientazione Londra. Il teste ha riferito che in quella circostanza ha potuto vedere che il che aveva portato con sé una
Parte_1 macchinetta fotografica, era stato chiamato da una persona dello staff e poco dopo era ritornato senza la suddetta macchina fotografica, che poi gli era stata riportata dalla stessa persona dopo circa un quarto d'ora. Il medesimo teste ha infine affermato che a quel punto lui ed il erano andati via insieme. Siffatta descrizione dei
Parte_1 fatti è stata poi confermata dal legale rapp.te della Indiana Production s.p.a., sociètà che ha denunciato l'effettuazione di una giornata di lavoro subordinato a proprio favore da parte del il 4.5.21. Il suddetto è stato infatti sentito in qualità di
Parte_1 persona informata sui fatti, ai sensi dell'art. 421 c.p.c.. In particolare, CP_2
, nella summenzionata qualità, ha affermato che la denuncia di lavoro
[...] subordinato svolto dal per la società, in riferimento alla giornata del 4.5.21, Parte_1 era stata frutto di un errore, in quanto il si era limitato a mettere a Parte_1 disposizione, in quella giornata, la propria macchina fotografica, che serviva come oggetto di scena, dal momento che si stavano svolgendo le riprese per un film d'epoca. Il ha poi affermato di aver provveduto in data 22.5.25 a correggere CP_2
CP_ la relativa comunicazione all' e ciò effettivamente in ritardo rispetto all'istanza in tal senso formulata dal ricorrente a marzo 2024.
In ogni caso la prestazione richiesta al è stata pacificamente circoscritta Parte_1 ad uno specifico incarico, limitato ad una sola giornata, il che esclude di per sé la presenza di quello che può considerarsi il requisito essenziale della subordinazione, ossia l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione del datore di lavoro. E' infatti evidente che un incarico di così breve durata, come quello su cui si fonda il CP_ provvedimento dell' oggetto del presente giudizio, non è comunque idoneo a consentire un inserimento del prestatore di lavoro nell'organizzazione aziendale, essendo impossibile che tale inserimento possa avvenire in un unico giorno, peraltro attraverso lo svolgimento di un'attività da espletarsi fuori dagli uffici della società.
Ne discende che la prestazione resa dal il 4.5.21 rientra senz'altro Parte_1 nell'eccezione di cui alla seconda parte del comma 3 dell'art. 14 del d.l. n. 4/19. 4
CP_ Sicchè l' non poteva ricalcolare la pensione dovuta all'istante in riferimento all'anno 2021, né chiedergli in restituzione l'importo di € 26.975,75 di cui alla richiesta di rimborso del 18.10.23.
Spese compensate, in presenza di contrastanti precedenti giurisprudenziali.
P.Q.M.
Accoglie la domanda, e dichiara non dovuta dal ricorrente la somma di € CP_ 26.975,75, chiesta in restituzione dall' con nota del 18.10.23. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 17 novembre 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole