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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 11/09/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 9 maggio 2025, iscritta al n. 1171 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Vetralla (VT), Loc. Cura, alla Via C.F._1
Anita Garibaldi n. 18, presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Paradisi che la rappre- senta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via della Sa- C.F._2 pienza n. 19, presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Paradisi che lo rappresenta e di- fende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate il 22 giugno 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiunta- Parte_1 Parte_2
mente ricorso per la loro separazione personale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 24 aprile 1993 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte II, serie A, n.
27); che dalla loro unione sono nate le figlie a Viterbo il 18 febbraio Persona_1
1996, e a Viterbo il 23 marzo 2002, entrambe economicamente Persona_2
autosufficienti; che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i rapporti economici, condizioni che regoleranno sia il periodo della separazione sia il periodo successivo alla pronuncia di divorzio:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi re- stando i reciproci obblighi di Legge.
2. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e quindi ciascuno di essi Pers provvederà al proprio mantenimento, così come le figli di anni 29 di Per_2
anni 23 entrambe titolare di un proprio reddito da lavoro dipendente.
3. A tal fin , con la sottoscrizione del presente ricorso, si rico- Parte_2
nosce debitore ex art. 1988 c.c. nei confronti d della somma Parte_1
di euro 78.232,92, ovvero circa il 50 % del prezzo di acquisto della casa coniugale.
Detta somma verrà restituita, attraverso il pagamento delle due esposizioni debito- rie d ovvero: a) la cessione di 1/5 della rata di finanziamento Parte_1
mensile pari ad euro 230,00 – debito residuo euro 16.560,00 – n. 72 rate residue al 03.03.2025; b) mutuo rata mensile di euro 387,88 – debito residuo euro
61.672,92 – n. 159 rate residue al 03.03.2025. Dette somme verranno versate entro il giorno primo di ogni mese con decorrenza dal 01.04.2025, tramite con bonifico bancario intestato a Iban: IT05 N020 0814 Parte_3
5020 0010 6001 234 sino al saldo. A garanzia di detti pagamenti, con scrittura pri- vata che si allega, (doc. 4) si sono fatte garante dell'anzidetto debito le due figlie pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
nata a [...] in data [...] CF: e Persona_2 C.F._3
nata a [...] in data [...] CF: en- Persona_1 C.F._4
trambe economicamente indipendenti;
4 si allontanerà dalla casa famigliare entro 7 giorni dalla sot- Parte_1
toscrizione del presente ricorso portando con sé tutti gli effetti personali ed i beni che la coppia ha concordemente già diviso e la casa coniugale resterà nell'esclusivo uso del marito che verrà autorizzato al cambio della serratura”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio rileva innanzi tutto che in questa sede potrà essere soltanto omologata la separazione personale, con sentenza parziale ex art. 279, comma secondo, n. 4,
c.p.c. e rinvio a successivo provvedimento per la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, quando saranno maturate le relative con- dizioni dell'azione (procedibilità della domanda e passaggio in giudicato della sen- tenza di separazione dei coniugi) come desumibile dall'art. 473-bis.49, comma 1,
c.p.c.
Ciò posto, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, il collegio osserva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi delle figlie.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
Per la prosecuzione del giudizio viene adottata separata ordinanza ai sensi dell'art. 279, terzo comma, c.p.c.
P.Q.M.
pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni indicate in motivazione;
CP_1
b) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 9 settembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 4 di 4
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 9 maggio 2025, iscritta al n. 1171 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Vetralla (VT), Loc. Cura, alla Via C.F._1
Anita Garibaldi n. 18, presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Paradisi che la rappre- senta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via della Sa- C.F._2 pienza n. 19, presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Paradisi che lo rappresenta e di- fende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate il 22 giugno 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiunta- Parte_1 Parte_2
mente ricorso per la loro separazione personale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 24 aprile 1993 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte II, serie A, n.
27); che dalla loro unione sono nate le figlie a Viterbo il 18 febbraio Persona_1
1996, e a Viterbo il 23 marzo 2002, entrambe economicamente Persona_2
autosufficienti; che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i rapporti economici, condizioni che regoleranno sia il periodo della separazione sia il periodo successivo alla pronuncia di divorzio:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi re- stando i reciproci obblighi di Legge.
2. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e quindi ciascuno di essi Pers provvederà al proprio mantenimento, così come le figli di anni 29 di Per_2
anni 23 entrambe titolare di un proprio reddito da lavoro dipendente.
3. A tal fin , con la sottoscrizione del presente ricorso, si rico- Parte_2
nosce debitore ex art. 1988 c.c. nei confronti d della somma Parte_1
di euro 78.232,92, ovvero circa il 50 % del prezzo di acquisto della casa coniugale.
Detta somma verrà restituita, attraverso il pagamento delle due esposizioni debito- rie d ovvero: a) la cessione di 1/5 della rata di finanziamento Parte_1
mensile pari ad euro 230,00 – debito residuo euro 16.560,00 – n. 72 rate residue al 03.03.2025; b) mutuo rata mensile di euro 387,88 – debito residuo euro
61.672,92 – n. 159 rate residue al 03.03.2025. Dette somme verranno versate entro il giorno primo di ogni mese con decorrenza dal 01.04.2025, tramite con bonifico bancario intestato a Iban: IT05 N020 0814 Parte_3
5020 0010 6001 234 sino al saldo. A garanzia di detti pagamenti, con scrittura pri- vata che si allega, (doc. 4) si sono fatte garante dell'anzidetto debito le due figlie pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
nata a [...] in data [...] CF: e Persona_2 C.F._3
nata a [...] in data [...] CF: en- Persona_1 C.F._4
trambe economicamente indipendenti;
4 si allontanerà dalla casa famigliare entro 7 giorni dalla sot- Parte_1
toscrizione del presente ricorso portando con sé tutti gli effetti personali ed i beni che la coppia ha concordemente già diviso e la casa coniugale resterà nell'esclusivo uso del marito che verrà autorizzato al cambio della serratura”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio rileva innanzi tutto che in questa sede potrà essere soltanto omologata la separazione personale, con sentenza parziale ex art. 279, comma secondo, n. 4,
c.p.c. e rinvio a successivo provvedimento per la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, quando saranno maturate le relative con- dizioni dell'azione (procedibilità della domanda e passaggio in giudicato della sen- tenza di separazione dei coniugi) come desumibile dall'art. 473-bis.49, comma 1,
c.p.c.
Ciò posto, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, il collegio osserva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi delle figlie.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
Per la prosecuzione del giudizio viene adottata separata ordinanza ai sensi dell'art. 279, terzo comma, c.p.c.
P.Q.M.
pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni indicate in motivazione;
CP_1
b) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 9 settembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 4 di 4