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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/05/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5770/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 190 c.p.c. nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 5770/2022 promossa da:
con il patrocinio degli Avv.ti ALESSANDRO MONGELLI e Parte_1
MICHELE MONGELLI, elettivamente domiciliato in FOGGIA – Via Mons. Farina n. 58 - presso lo studio legale degli Avv.ti ALESSANDRO MONGELLI e MICHELE MONGELLI
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'Avv. MARIA TERESA CAVALLI, elettivamente domiciliata in
FOGGIA - Via Isonzo n. 23 - presso lo studio legale dell'Avv. MARIA TERESA CAVALLI
APPELLATO nonché
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.02.2025, tenutasi in trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proprietario e conducente della Parte_1
Ford Focus, tg. DA630WB, evocava in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Foggia, la
[...]
quale compagnia di assicurazione della propria autovettura, e , CP_1 Controparte_2 proprietario e conducente della Citroen DS3 tg. ER238ZN, al fine di conseguire, previo accertamento della responsabilità concorsuale dell' la condanna della al CP_2 CP_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non, quantificati in € 4.632,46, pari al 50% del totale, oltre interessi, spese e competenze del giudizio, subiti in un sinistro occorso il 18.09.2015, alle ore 14:40 circa, quando, percorrendo, alla guida della predetta Ford Focus, via Marchese De Rosa in Foggia, giunto all'intersezione con Corso Roma, veniva urtato nella parte laterale sinistra dalla Citroen DS3 di percorrente il suddetto corso stradale. CP_2
In particolar modo, l'attore esponeva che, a causa dell'impatto, ascrivibile a lui solo in parte, la
CP_
subiva danni materiali mentre lo stesso subiva lesioni personali che ne rendevano Pt_1
necessario il trasporto presso il Pronto Soccorso degli OO.RR. di Foggia, ove gli veniva diagnosticato “trauma da contraccolpo a livello del rachide cervicale, spalla sinistra e ginocchio destro”.
Nel costituirsi in giudizio, la contestando la domanda integralmente e precisando che dal CP_1
rapporto di incidente stradale emergesse con assoluta evidenza che unico ed esclusivo responsabile del sinistro fosse il chiedeva il rigetto della domanda, essendo infondata in fatto ed in Pt_1
diritto.
, regolarmente citato in giudizio, non si costituiva e pertanto veniva dichiarato Controparte_2
contumace.
Il giudizio di primo grado (R.G. n. 2864/2019), consistito in attività di produzione documentale, nell'escussione di testi e nel conferimento di specifico incarico di CTU medico-legale e tecnico- ricostruttiva, veniva definito con sentenza n. 682/2022 del 12.07.2022, depositata in data
04.08.2022, emessa dal Giudice di Pace di Foggia, il quale rigettava la domanda, condannando l'attore al pagamento delle competenze di giudizio in favore della liquidate in Controparte_1
€ 330,00, oltre accessori di legge.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il quale ha chiesto la totale riforma Parte_1
della sentenza emessa dal Giudice di Pace per erronea valutazione degli elementi documentali e probatori in atti e viziata motivazione in ordine all'esclusione di responsabilità concorsuale del convenuto e, per l'effetto, la condanna della società convenuta al pagamento in favore dell'istante della somma di € 4.632,46 o nella diversa somma accertata in corso di causa e/o dichiarata di giustizia, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto sino all'effettivo soddisfo, con vittoria delle spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio.
Nel costituirsi in giudizio, la , impugnando e contestando le doglianze mosse Controparte_1 dall'appellante, infondate in fatto ed in diritto, ha chiesto l'integrale conferma della sentenza appellata, con vittoria di spese e compensi del giudizio di secondo grado. , regolarmente citato in giudizio, non si è costituito, venendo così dichiarato Controparte_2
contumace anche in appello.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 24.02.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
2. L'appello non è fondato e non merita accoglimento.
Difatti, i motivi di appello, aventi ad oggetto l'errata valutazione ed interpretazione delle risultanze istruttorie e la viziata motivazione in ordine all'esclusione di responsabilità concorsuale del convenuto, che possono esaminarsi congiuntamente, sono infondati e vanno quindi rigettati.
La fattispecie dedotta in giudizio configura un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale e, più propriamente, un fatto illecito in relazione alla circolazione di veicoli ex art. 2054 co. 2 c.c., fattispecie per la quale l'obbligo del risarcimento del danno sussiste solo qualora vi sia il concorso di tre elementi: 1) il verificarsi dell'evento storico;
2) l'esistenza di un rapporto causa-effetto tra il fatto storico ed il danno ingiusto;
3) il dolo o la colpa dell'agente. La norma prevede altresì, in via presuntiva, un concorso di colpa dei conducenti nella produzione del danno subito dai singoli veicoli ma è opportuno precisare che tale presunzione opera in via sussidiaria, ossia solo quando non sia stato possibile accertare quale sia il concreto riparto della responsabilità in capo a ciascuno dei conducenti coinvolti nella causazione del sinistro (cfr. Cass. n. 18917/2019; Cass. n.
25412/2017).
sin dal primo grado, ha dedotto la sussistenza di una parziale responsabilità del Parte_1
sinistro di cui è causa in capo al conducente del veicolo antagonista, , assicurato Controparte_2
con il quale non avrebbe usato la massima prudenza nell'attraversare Controparte_1
l'incrocio, e tale carenza di cautela non sarebbe stata approfondita e verificata dal Giudice di prime cure.
Invero, il non ha mai fornito precise e puntuali prove a sostegno della propria domanda: Pt_1
giova evidenziare infatti che, dall'istruttoria espletata durante il giudizio di primo grado, sono emersi elementi idonei a configurare una condotta di guida imprudente esclusivamente in capo all'attore, così superandosi la presunzione di concorso di colpa di cui all'art. 2054 co. 2 c.c.
In primis, come si legge nel Rapporto di intervento, redatto dagli Agenti di Polizia Municipale in seguito a ricostruzione logico-coerente della dinamica del sinistro e mai oppugnato, Parte_1
non ha rispettato l'obbligo di dare precedenza, dato dal semaforo lampeggiante, portando
[...] gli agenti ad elevargli la contestazione della violazione dell'art. 145, co. 4 e 10, C.d.S. (“Il veicolo
A (Ford Focus) proveniente da via G. Rosati percorreva via Marchese De Rosa in direzione di
Piazza Della Libertà, giunto all'intersezione con Corso Roma nell'impegnarla con manovra di svolta a sinistra al fine di immettersi in quest'ultima strada, veniva in collisione con il veicolo B
(Citroen DS3) che, in quel mentre, proveniente dalla sinistra, percorreva il predetto Corso Roma con direzione di marcia da Piazza Italia verso viale Ofanto....Giova precisare che l'impianto semaforico che regolamenta l'intersezione in argomento, così come dichiarato dai conducenti dei veicoli coinvolti, al momento dell'evento era lampeggiante e che in ordine al senso di marcia del veicolo “A” insiste segnaletica verticale di “Dare Precedenza” valida a semaforo spento o lampeggiante”). Nessuna inosservanza delle norme sulla circolazione stradale e dei normali precetti di prudenza è invece stata contestata al conducente del veicolo antagonista né è stata rilevata nei confronti dello stesso in sede di giudizio di primo grado in seguito ad esame delle allegazioni probatorie, considerando che l'attore non ha fornito alcuna prova rilevante sull'asserita mancanza di prudenza, e dunque presunta responsabilità concorsuale, dell' CP_2
Inoltre, il teste di parte attrice, , escusso in primo grado, non riferendo nulla in Testimone_1
merito al comportamento alla guida del convenuto, ha specificato che Parte_1
“impegnava l'incrocio dopo aver rallentato per svoltare a sinistra”, a conferma del mancato rispetto della segnaletica da parte dell'istante.
Quanto alla contestazione dell'appellante di mancata valutazione da parte del Giudice di prime cure della CTU tecnico-ricostruttiva del Geom. nella parte in cui si evincerebbe una Persona_1
condotta dell' non adeguata alle caratteristiche delle condizioni della strada e del traffico, è CP_2
opportuno fare delle precisazioni. Il sostiene che dai rilievi peritali si evincerebbe in modo Pt_1
assoluto che la Citroen, guidata imprudentemente, andasse ad una velocità non adeguata alle circostanze di luogo (zona abitata, presenza di semaforo lampeggiante e di attraversamenti pedonali con semafori) e di tempo (elevato traffico all'ora di punta), di conseguenza non riuscendo a mantenere il controllo del veicolo innanzi ad un ostacolo prevedibile quale la Ford Focus, ma giova far presente che trattasi di deduzioni del consulente espresse in termini meramente ipotetici. Ciò che invece emerge chiaramente e oggettivamente dalla CTU, e compatibile con quanto contestato al dagli Agenti di Polizia Municipale, è che l'incrocio ove è avvenuto il sinistro goda di Pt_1
ampia visuale e che il veicolo Citroen sia stato danneggiato sulla parte anteriore, indice che il veicolo Focus non si è adeguato all'obbligo di concedere la precedenza nella fase iniziale di attraversamento del crocevia, intercettando la traiettoria di marcia dell'altro veicolo nel momento in cui questi era in fase di regolare attraversamento.
Le prove di cui sopra escludono pacificamente un concorso di colpa e, difatti, hanno, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, logicamente e correttamente portato il Giudice di Pace, dopo un esame complessivo e globale delle prove, a rigettare la domanda attorea, avendo per l'appunto a propria disposizione elementi avversi alla posizione di e non idonei ad ascrivere Parte_1 una responsabilità concorsuale in capo all' Tale rigetto è stato motivato dal Giudice di CP_2
prime cure mediante una disamina sintetica ma coerente e comprensibile, che permette di comprendere il criterio logico in base al quale egli abbia affermato il proprio convincimento.
Pertanto, alla luce dei suesposti motivi, che permettono di ascrivere una totale responsabilità in capo a conseguentemente consentendo a questo Giudice di non pronunciarsi nel Parte_1
merito del quantum debeatur, l'appello è infondato e non merita accoglimento, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata.
3. Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo in relazione al valore della lite. Al riguardo, si evidenzia di aver tenuto conto dei parametri aggiornati, prevedendo i valori medi e le fasi di giudizio effettivamente svolte
(nulla per l'istruttoria, di fatto non tenutasi).
Attesa l'infondatezza dell'appello e in considerazione della data di instaurazione del presente gravame, successiva all'entrata in vigore della L. n. 228/2012, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater
D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 682/2022 emessa dal Giudice di Pace di Foggia, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta la domanda, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata, e per l'effetto condanna a rimborsare la somma € 1.701,00 per Parte_1 Controparte_1
compenso professionale del presente giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge;
b) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17, L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Foggia, 20 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Elena de Tura
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 190 c.p.c. nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 5770/2022 promossa da:
con il patrocinio degli Avv.ti ALESSANDRO MONGELLI e Parte_1
MICHELE MONGELLI, elettivamente domiciliato in FOGGIA – Via Mons. Farina n. 58 - presso lo studio legale degli Avv.ti ALESSANDRO MONGELLI e MICHELE MONGELLI
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'Avv. MARIA TERESA CAVALLI, elettivamente domiciliata in
FOGGIA - Via Isonzo n. 23 - presso lo studio legale dell'Avv. MARIA TERESA CAVALLI
APPELLATO nonché
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.02.2025, tenutasi in trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proprietario e conducente della Parte_1
Ford Focus, tg. DA630WB, evocava in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Foggia, la
[...]
quale compagnia di assicurazione della propria autovettura, e , CP_1 Controparte_2 proprietario e conducente della Citroen DS3 tg. ER238ZN, al fine di conseguire, previo accertamento della responsabilità concorsuale dell' la condanna della al CP_2 CP_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non, quantificati in € 4.632,46, pari al 50% del totale, oltre interessi, spese e competenze del giudizio, subiti in un sinistro occorso il 18.09.2015, alle ore 14:40 circa, quando, percorrendo, alla guida della predetta Ford Focus, via Marchese De Rosa in Foggia, giunto all'intersezione con Corso Roma, veniva urtato nella parte laterale sinistra dalla Citroen DS3 di percorrente il suddetto corso stradale. CP_2
In particolar modo, l'attore esponeva che, a causa dell'impatto, ascrivibile a lui solo in parte, la
CP_
subiva danni materiali mentre lo stesso subiva lesioni personali che ne rendevano Pt_1
necessario il trasporto presso il Pronto Soccorso degli OO.RR. di Foggia, ove gli veniva diagnosticato “trauma da contraccolpo a livello del rachide cervicale, spalla sinistra e ginocchio destro”.
Nel costituirsi in giudizio, la contestando la domanda integralmente e precisando che dal CP_1
rapporto di incidente stradale emergesse con assoluta evidenza che unico ed esclusivo responsabile del sinistro fosse il chiedeva il rigetto della domanda, essendo infondata in fatto ed in Pt_1
diritto.
, regolarmente citato in giudizio, non si costituiva e pertanto veniva dichiarato Controparte_2
contumace.
Il giudizio di primo grado (R.G. n. 2864/2019), consistito in attività di produzione documentale, nell'escussione di testi e nel conferimento di specifico incarico di CTU medico-legale e tecnico- ricostruttiva, veniva definito con sentenza n. 682/2022 del 12.07.2022, depositata in data
04.08.2022, emessa dal Giudice di Pace di Foggia, il quale rigettava la domanda, condannando l'attore al pagamento delle competenze di giudizio in favore della liquidate in Controparte_1
€ 330,00, oltre accessori di legge.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il quale ha chiesto la totale riforma Parte_1
della sentenza emessa dal Giudice di Pace per erronea valutazione degli elementi documentali e probatori in atti e viziata motivazione in ordine all'esclusione di responsabilità concorsuale del convenuto e, per l'effetto, la condanna della società convenuta al pagamento in favore dell'istante della somma di € 4.632,46 o nella diversa somma accertata in corso di causa e/o dichiarata di giustizia, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto sino all'effettivo soddisfo, con vittoria delle spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio.
Nel costituirsi in giudizio, la , impugnando e contestando le doglianze mosse Controparte_1 dall'appellante, infondate in fatto ed in diritto, ha chiesto l'integrale conferma della sentenza appellata, con vittoria di spese e compensi del giudizio di secondo grado. , regolarmente citato in giudizio, non si è costituito, venendo così dichiarato Controparte_2
contumace anche in appello.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 24.02.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
2. L'appello non è fondato e non merita accoglimento.
Difatti, i motivi di appello, aventi ad oggetto l'errata valutazione ed interpretazione delle risultanze istruttorie e la viziata motivazione in ordine all'esclusione di responsabilità concorsuale del convenuto, che possono esaminarsi congiuntamente, sono infondati e vanno quindi rigettati.
La fattispecie dedotta in giudizio configura un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale e, più propriamente, un fatto illecito in relazione alla circolazione di veicoli ex art. 2054 co. 2 c.c., fattispecie per la quale l'obbligo del risarcimento del danno sussiste solo qualora vi sia il concorso di tre elementi: 1) il verificarsi dell'evento storico;
2) l'esistenza di un rapporto causa-effetto tra il fatto storico ed il danno ingiusto;
3) il dolo o la colpa dell'agente. La norma prevede altresì, in via presuntiva, un concorso di colpa dei conducenti nella produzione del danno subito dai singoli veicoli ma è opportuno precisare che tale presunzione opera in via sussidiaria, ossia solo quando non sia stato possibile accertare quale sia il concreto riparto della responsabilità in capo a ciascuno dei conducenti coinvolti nella causazione del sinistro (cfr. Cass. n. 18917/2019; Cass. n.
25412/2017).
sin dal primo grado, ha dedotto la sussistenza di una parziale responsabilità del Parte_1
sinistro di cui è causa in capo al conducente del veicolo antagonista, , assicurato Controparte_2
con il quale non avrebbe usato la massima prudenza nell'attraversare Controparte_1
l'incrocio, e tale carenza di cautela non sarebbe stata approfondita e verificata dal Giudice di prime cure.
Invero, il non ha mai fornito precise e puntuali prove a sostegno della propria domanda: Pt_1
giova evidenziare infatti che, dall'istruttoria espletata durante il giudizio di primo grado, sono emersi elementi idonei a configurare una condotta di guida imprudente esclusivamente in capo all'attore, così superandosi la presunzione di concorso di colpa di cui all'art. 2054 co. 2 c.c.
In primis, come si legge nel Rapporto di intervento, redatto dagli Agenti di Polizia Municipale in seguito a ricostruzione logico-coerente della dinamica del sinistro e mai oppugnato, Parte_1
non ha rispettato l'obbligo di dare precedenza, dato dal semaforo lampeggiante, portando
[...] gli agenti ad elevargli la contestazione della violazione dell'art. 145, co. 4 e 10, C.d.S. (“Il veicolo
A (Ford Focus) proveniente da via G. Rosati percorreva via Marchese De Rosa in direzione di
Piazza Della Libertà, giunto all'intersezione con Corso Roma nell'impegnarla con manovra di svolta a sinistra al fine di immettersi in quest'ultima strada, veniva in collisione con il veicolo B
(Citroen DS3) che, in quel mentre, proveniente dalla sinistra, percorreva il predetto Corso Roma con direzione di marcia da Piazza Italia verso viale Ofanto....Giova precisare che l'impianto semaforico che regolamenta l'intersezione in argomento, così come dichiarato dai conducenti dei veicoli coinvolti, al momento dell'evento era lampeggiante e che in ordine al senso di marcia del veicolo “A” insiste segnaletica verticale di “Dare Precedenza” valida a semaforo spento o lampeggiante”). Nessuna inosservanza delle norme sulla circolazione stradale e dei normali precetti di prudenza è invece stata contestata al conducente del veicolo antagonista né è stata rilevata nei confronti dello stesso in sede di giudizio di primo grado in seguito ad esame delle allegazioni probatorie, considerando che l'attore non ha fornito alcuna prova rilevante sull'asserita mancanza di prudenza, e dunque presunta responsabilità concorsuale, dell' CP_2
Inoltre, il teste di parte attrice, , escusso in primo grado, non riferendo nulla in Testimone_1
merito al comportamento alla guida del convenuto, ha specificato che Parte_1
“impegnava l'incrocio dopo aver rallentato per svoltare a sinistra”, a conferma del mancato rispetto della segnaletica da parte dell'istante.
Quanto alla contestazione dell'appellante di mancata valutazione da parte del Giudice di prime cure della CTU tecnico-ricostruttiva del Geom. nella parte in cui si evincerebbe una Persona_1
condotta dell' non adeguata alle caratteristiche delle condizioni della strada e del traffico, è CP_2
opportuno fare delle precisazioni. Il sostiene che dai rilievi peritali si evincerebbe in modo Pt_1
assoluto che la Citroen, guidata imprudentemente, andasse ad una velocità non adeguata alle circostanze di luogo (zona abitata, presenza di semaforo lampeggiante e di attraversamenti pedonali con semafori) e di tempo (elevato traffico all'ora di punta), di conseguenza non riuscendo a mantenere il controllo del veicolo innanzi ad un ostacolo prevedibile quale la Ford Focus, ma giova far presente che trattasi di deduzioni del consulente espresse in termini meramente ipotetici. Ciò che invece emerge chiaramente e oggettivamente dalla CTU, e compatibile con quanto contestato al dagli Agenti di Polizia Municipale, è che l'incrocio ove è avvenuto il sinistro goda di Pt_1
ampia visuale e che il veicolo Citroen sia stato danneggiato sulla parte anteriore, indice che il veicolo Focus non si è adeguato all'obbligo di concedere la precedenza nella fase iniziale di attraversamento del crocevia, intercettando la traiettoria di marcia dell'altro veicolo nel momento in cui questi era in fase di regolare attraversamento.
Le prove di cui sopra escludono pacificamente un concorso di colpa e, difatti, hanno, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, logicamente e correttamente portato il Giudice di Pace, dopo un esame complessivo e globale delle prove, a rigettare la domanda attorea, avendo per l'appunto a propria disposizione elementi avversi alla posizione di e non idonei ad ascrivere Parte_1 una responsabilità concorsuale in capo all' Tale rigetto è stato motivato dal Giudice di CP_2
prime cure mediante una disamina sintetica ma coerente e comprensibile, che permette di comprendere il criterio logico in base al quale egli abbia affermato il proprio convincimento.
Pertanto, alla luce dei suesposti motivi, che permettono di ascrivere una totale responsabilità in capo a conseguentemente consentendo a questo Giudice di non pronunciarsi nel Parte_1
merito del quantum debeatur, l'appello è infondato e non merita accoglimento, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata.
3. Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo in relazione al valore della lite. Al riguardo, si evidenzia di aver tenuto conto dei parametri aggiornati, prevedendo i valori medi e le fasi di giudizio effettivamente svolte
(nulla per l'istruttoria, di fatto non tenutasi).
Attesa l'infondatezza dell'appello e in considerazione della data di instaurazione del presente gravame, successiva all'entrata in vigore della L. n. 228/2012, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater
D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 682/2022 emessa dal Giudice di Pace di Foggia, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta la domanda, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata, e per l'effetto condanna a rimborsare la somma € 1.701,00 per Parte_1 Controparte_1
compenso professionale del presente giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge;
b) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17, L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Foggia, 20 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Elena de Tura