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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/07/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere Istr.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Intermed. mobiliare” iscritta nel Ruolo generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 350 dell'anno 2023
T R A
(FL ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 assistita e difesa, giusta procura generale in atti dagli avv.ti Alberto Maria Fornari e Gaetano Iorio
Fiorelli, nonché dall'avv. Sebastiano Costa, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo pec
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APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti dagli avv.ti Paoloandrea Controparte_1
Monticelli e Fortunato Annunziata ed elettivamente domiciliato in Bari, alla via S. Visconti n. 90, presso lo studio dell'avv. Carlo Mariani, nonché al domicilio digitale;
APPELLATO
1 All'udienza del 16 maggio 2025, il Consigliere Istruttore, fatte precisare le conclusioni dinanzi a sé e previo deposito delle comparse conclusionali ai sensi dell'art. 352 c.p.c., riservata la causa per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 503/2023 del 13 febbraio 2023, pubblicata il 14 febbraio 2023, il Tribunale di Bari ha dichiarato la risoluzione per grave inadempimento del contratto “Private Client Portfolio (PCP)
Italy” (n. polizza 39.000.85) sottoscritto dall'attore e, per l'effetto, ha condannato Controparte_1 la convenuta al pagamento in favore del della somma di €. 600.000,00, oltre interessi e spese CP_1 di giudizio, in quanto la compagnia di assicurazioni aveva violato gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario.
In particolare, il giudice di prime cure, affermata la propria giurisdizione e l'applicazione, all'operazione economica realizzata dalle parti, della legge italiana, ha ritenuto che la convenuta, nella sua veste di intermediario finanziario rispetto al prodotto acquistato avesse violato gli obblighi contrattuali sulla stessa incombenti ex lege, in ragione della natura finanziaria della operazione.
Avverso tale decisione ha proposto appello la , rassegnando censure Parte_1 strettamente connesse tra di loro.
Con un primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato l'omesso rilievo della nullità della domanda introduttiva del giudizio di primo grado, fondata sulla legge italiana inapplicabile al rapporto tra le parti perché soggetto alla normativa del Principato del Liechtesntein.
Con il secondo motivo, la ha rimarcato l'intervenuta prescrizione del credito Parte_1 azionato dall'attrice che, ai sensi dell'art. 1489 c.c. del Liechtenstein, è triennale.
Quindi, ha formulato una terza ed una quarta doglianza con cui ha contestato il fatto che la polizza sottoscritta dal costituisca un prodotto finanziario e non già assicurativo, come tale sottratto CP_1 anche alla disciplina del TUF, ratione temporis vigente, il cui art. 23, applicato dal primo giudice, non impone il rispetto degli obblighi informativi asseritamente violati;
nonché la propria estraneità alla negoziazione del contratto, concluso da un intermediario che ha offerto alla appellata tutte le informazioni necessarie per la piena comprensione dell'operazione economica, commisurata agli obiettivi stabiliti dal il cui patrimonio e la cui esperienza non valgono a considerarlo quale CP_1 consumatore.
Infine, con il quinto motivo ha censurato la liquidazione e quantificazione del danno riconosciuta dal primo giudice.
ha chiesto il rigetto dell'appello, ribandendo le difese già rassegnate in primo grado Controparte_1
e sollecitando, comunque, la conferma della sentenza impugnata anche se con diversa motivazione e, occorrendo, sulla scorta delle ragioni ritenute assorbite dal Tribunale.
2 L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Non è dubitabile che l'appellato abbia sottoscritto il contratto controverso - sulla cui natura ci si diffonderà oltre - in qualità di consumatore e, comunque, non vi è alcun elemento in grado di correlarlo ad una sua attività professionale o imprenditoriale, che non è provato che lo stesso svolgesse all'epoca dei fatti.
È appena il caso di osservare che ai fini del riconoscimento della qualità di consumatore occorre guardare alla qualità del contraente al momento della stipula del contratto (cfr. Cass. n.
26292/2024), in relazione alla finalità perseguita e all'inerenza dell'operazione economica posta in essere alla sua attività professionale o di impresa (così, in materia di fideiussione, si è detto che i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, nel solco tracciato dalla giurisprudenza unionale - CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , Per_1
e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, – dovendo, pertanto, ritenersi consumatore CP_2 il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento: Cass. n. 5868/2023).
Per cui, se un imprenditore individuale o un professionista concluda un negozio per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale, fruisce della qualità di consumatore, avente diritto alla tutela del codice del consumo (cfr. Cass. n. 6578/2021).
Come anticipato, alcun elemento conduce la polizza oggetto di controversa ad una attività imprenditoriale o professionale del CP_1
All'art. 1 del modulo di sottoscrizione del contratto, contenente “informazioni personali sul
Contraente e sull'Assicurato”, l'attore si qualifica come lavoratore autonomo e dichiara, esplicitamente, di perseguire quale “scopo del contratto” la “pianificazione successoria” e la
“protezione del capitale” (articolo 6.2). Ribadendo, subito dopo (6.3) di essere Lavoratore autonomo, dottore commercialista.
Del tutto coerentemente, la ha allegato al contratto le “appendici alla Controparte_3 proposta PCP” contenenti, all'art. 6, l'informativa al consumatore.
Così precisato l'ambito di applicazione della disciplina consumeristica e proprio perché il professionista può tranquillamente compiere atti estranei all'attività professionale, alcuna rilevanza può assumere il fatto che l'appellato, all'epoca della sottoscrizione del contratto,
3 disponesse di un cospicuo patrimonio personale del valore di circa € 2.000.000,00 e neppure che abbia conseguito i fondi da investire dalla cessione di partecipazioni.
Alcun riscontro hanno, poi, avuto le mere deduzioni dell'appellante circa l'esistenza di una più ampia operazione che avrebbe coinvolto l'intero famigliare cui appartiene il diretta CP_1 alla collocazione di fondi giacenti all'estero e inquadrabile nell'ambito dell'attività di società di famiglia. Tanto perché il solo fatto che anche i genitori dell'istante abbiano posto in essere analoghi investimenti nulla dice circa l'esistenza di una comune pianificazione e comunque della sua riconducibilità ad una attività di impresa esercitata collettivamente pure dall'appellato, restando un elemento neutro la provenienza delle disponibilità dalla liquidazione di partecipazioni societarie nonché la consistenza del suo patrimonio.
Al contrario, la contemporaneità degli identici investimenti da parte dei diversi componenti del gruppo familiare consente ed anzi consiglia di adottare, laddove evidentemente condivise, in ciascuna delle controversie azionate dagli stessi nei confronti della , ed attualmente in Pt_1 grado di appello, le medesime valutazioni giuridiche ed identica interpretazione del comune materiale probatorio documentale, pur in assenza dei presupposti di una loro riunione, non trattandosi di appelli avverso la medesima sentenza di primo grado.
Sotto il profilo della consistenza del patrimonio, inoltre, la titolarità di beni di valore significativo non sta affatto a significare che provengano da una attività economica imprenditoriale o professionale svolta direttamente dal e neppure indiziano con la CP_1 indispensabile univocità verso la conclusione che la sottoscrizione della polizza per cui è causa con una parte di essi integri un investimento riconducibile proprio a tale attività.
Per altro, neppure è nota la composizione del patrimonio di cui si discute per cui non può formularsi alcuna ipotesi circa la ragionevole provenienza da attività speculative poste in essere con il carattere di imprenditorialità e il suo reimpiego in esse.
Perciò inutili, oltre che tardivi, sono i documenti prodotti dall'appellante in primo grado, in occasione della costituzione di nuovi difensori dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie,
a nulla rilevando la loro natura pubblica o meno.
Ciò posto, certamente il rapporto negoziale tra le parti è soggetto alla legislazione italiana, di derivazione comunitaria, quanto meno per la fase preliminare, che assume rilievo dirimente.
Stabilisce l'art.
5.2.14 del contratto che “ai sensi dell'art. 181, comma 2 del Codice delle
Assicurazioni Private Italiano, egli “(il contraente)” è legittimato a concludere un Contratto regolato dalle leggi e dai regolamenti del Liechtenstein”.
L'art. 23 della appendice prevede che “…salvo diverse espresse volontà delle parti, il Contratto
è regolato dalle leggi del Principato del Liechtenstein”.
4 Rileva, però, che ai sensi dell'art.
5.2 della proposta di polizza “il contraente richiede la stipula di un contratto di assicurazione sulla vita PCP con LT AG in base alle leggi e ai regolamenti vigenti nel Principato del Liechtenstein ed in conformità con le modalità di collocamento del prodotto PCP alla legge italiana”.
Risulta così chiarita e dettagliata la volontà delle parti di assoggettare l'intera operazione negoziale a due diverse fonti: il contratto, una volta stipulato, è assoggettato alla legge del
Principato dei Liechtenstein mentre la modalità di collocamento, che coinvolge la fase delle trattative e dell'offerta, nonché, necessariamente, quella dell'informativa attiva e passiva che connota la sottoscrizione di prodotti finanziari e assicurativi (come si vedrà) soggiace alla legislazione italiana.
Altro significato non può essere assegnato alla chiara ripartizione dei due momenti e della disciplina applicabile, la cui conferma è ritraibile dall'art. 22 dell'appendice che, rubricato reclami, prescrive che “Gli eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, la gestione dei sinistri o gli investimenti dovranno essere promossi per iscritto davanti alla Financial
Market Authority (FMA), l'autorità statale del Liechtenstein, la quale vigila e supervisiona
l'attività di assicurazione sulla vita, al seguente indirizzo, Landstrasse 109, P. O. Box 279,
9490 Vaduz, Principato del Liechtenstein. Gli eventuali reclami relativi alle violazioni delle regole di trasparenza e di informativa precontrattuale e contrattuale commesse dall'intermediario di riferimento promossi dalla clientela dovranno invece essere inoltrati all'
, Tutela degli Utenti- via del Qurinale n, 21- 0087 Roma”. CP_4
Nella evidente consapevolezza della diversità di disciplina applicabile alle vicende del contratto già concluso ed a quelle relative alla fase preliminare, la società, che ha predisposto il contratto, sa bene che debbano essere assoggettate alle tutele della legislazione domestica italiana, l'unica capace di giustificare l'assegnazione del reclamo all' CP_4
Per cui l'opzione per la legislazione del Principato del Liechtenstein va correttamente ricondotta a quella diretta a governare il rapporto una volta sottoscritto il contratto.
L'applicazione della normativa nazionale discende pure dal c.d. Regolamento Roma I, ovvero il Regolamento CE/593/2008.
L'art. 6, comma 2, stabilisce che le parti possono scegliere la legge applicabile a un contratto che soddisfa i requisiti del paragrafo 1 (incontestatamente ricorrenti nel caso di specie) in conformità all'art.
3. Subito dopo precisa che “tale scelta non vale a privare il consumatore
(che il precedente paragrafo 1 qualifica come la persona che stipula il contratto per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o professionale) della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare
5 convenzionalmente ai sensi della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma del paragrafo 1”.
L'art. 3, che al comma 1 attribuisce alle parti del contratto la facoltà di scegliere la legge cui assoggettarlo, fa comunque salva “l'applicazione delle disposizioni alle quali la legge di tale diverso paese - quella cui dovrebbe farsi riferimento in mancanza di scelta - non permette di derogare convenzionalmente”.
Tra di esse vi è certamente l'art. 21 del TUF (decreto legislativo 58/1998) che prescrive gli obblighi informativi inderogabili, che assumono rilevanza decisiva nella controversia, come si vedrà oltre.
Alla luce dei rilievi che precedono, deve essere disatteso il primo motivo di appello.
L'esame degli altri motivi di gravame impone di muovere dall'analisi delle caratteristiche della polizza di assicurazione sulla vita index linked.
È ormai principio ampiamente consolidato quello per cui “la previsione generale contenuta nell'art. 2 d.lgs. 209/2005 in ordine alle polizze denominate "linked", e cioè quelle nelle quali
l'obbligazione principale dell'assicuratore è collegata al valore di organismi di investimento del risparmio o di fondi interni o comunque ad indici predeterminati di riferimento, non vale a far concludere apoditticamente per l'inclusione automatica di tali polizze nello schema legale
(artt. 1882 - 1895 c.c.) del contratto di assicurazione, la cui causa deve essere rinvenuta nel trasferimento del rischio dall'assicurato all'assicuratore, rischio che, a pena di nullità, deve esistere alla stipula del contratto”. Al di là del nomen iuris, infatti, occorre verificare se il contratto vada identificato come polizza assicurativa sulla vita, in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore ed il margine di profitto è direttamente proporzionale alla frazione di tempo intercorrente tra la stipula del contratto e l'evento della vita in esso dedotto, oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario, nel quale il rischio di "performance" è per intero addossato all'assicurato e non dipende dal fattore tempo, bensì dalle dinamiche dei mercati mobiliari, dal rendimento del titolo e dalla solvibilità dell'emittente (cfr. Cass. n. 9418/2024; Cass. n. 6319/2019).
Ciò che occorre affinché le polizze possano rientrare nell'ambito della fattispecie tipica di cui all'articolo 1882 c.c., è che mantengano un rischio demografico e che l'entità della prestazione garantita, a fronte del capitale versato, non sia talmente irrisoria da vanificare completamente l'equilibrio delle prestazioni (cfr. Cass. n. 6319/2019).
Non è, infine, superfluo precisare ulteriormente che l'elaborazione giurisprudenziale è giunta ad affermare che in tema di polizze assicurative sulla vita, occorre distinguere tra polizze guaranteed unit linked, che garantiscono all'assicurato la restituzione del capitale, prevedendo
6 la possibilità di una maggiorazione minima, e quelle partial guaranteed unit linked, che riconoscono all'assicurato una garanzia di restituzione parziale dei premi versati, da un lato, rispetto alle polizze unit linked cd. pure, dove la somma dovuta dall'assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento in cui l'obbligazione diventa esigibile, con un rischio di investimento totalmente a carico dell'assicurato; ne consegue che solo per le prime l'assicuratore assume su di sé, sia pure con diverse gradualità, il rischio demografico dell'evento morte del contraente, al quale va sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, a prescindere dalle oscillazioni del valore delle quote dei fondi comuni di investimento, rimanendo invece tale rischio a carico del contraente nell'ipotesi di polizza c.d. pura (cfr. Cass. n. 9418/2024).
Fermo restando il fatto che deve ritenersi valido e lecito il contratto di investimento formalmente qualificato dalle parti come “assicurazione sulla vita”. Il fatto che le parti abbiano definito “assicurazione sulla vita” un contratto che non era tale, infatti, non rende di per sé nullo il negozio, se esso non contrasti con norme imperative, o se l'erroneità della qualificazione formale non abbia tratto in inganno una delle parti (cfr. Cass. n. 9446/2022).
Dall'esame del corredo di pattuizioni contenute nella polizza per cui è causa si comprende chiaramente il trasferimento interamente sull'assicurato del rischio di "performance", che dipende esclusivamente dal rendimento dei titoli e dalla solvibilità dell'emittente, mentre il rischio cd. demografico assunto dall'assicuratore è del tutto marginale, se non irrilevante.
L'appellato, il 18 ottobre 2011, ha sottoscritto con un intermediario italiano dell'appellante, presso il proprio domicilio, una proposta di polizza di assicurazione sulla vita, versando il premio di € 850.000,00. La società odierna appellante ha accettato la proposta il 10 novembre
2011, antergando l'efficacia del vincolo al precedente 2 novembre.
Il premio è stato utilizzato per l'investimento in un portafoglio finanziario strutturato. È precisato in polizza che il PCP è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit linked “il cui risultato varietà a seconda della situazione finanziaria del portafoglio collegato alla polizza. Il rischio dell'investimento è a carico del contraente. L'ammontare della prestazione assicurativa dipende dalla situazione finanziaria degli asset contenuti nel portafoglio e il contraente è consapevole dei rischi di cambio”.
L'art. 5 delle condizioni generali di contratto chiariscono che “gli asset contenuti nel portafoglio verranno investiti da parte di LT AG e potranno comprendere investimenti o azioni negoziate presso una Borsa considerata accettabile a giudizio di
[...]
Il portafoglio si forma con il premio versato dal cliente e si alimenterà con gli Parte_1 utili e sarà decurtato dai costi e commissioni”. È anche puntualizzato che il cliente non ha alcun
7 diritto di proprietà sul portafoglio, che rimane di proprietà della società. Fermo restando che il portafoglio (rispetto al quale il cliente ha un diritto di credito) potrà essere gestito direttamente da ma anche da un asset manager (come accaduto nel caso di specie) scelto dal cliente Pt_1 all'interno di una lista fornita dalla compagnia, nel caso di specie la TO SA di cui CP_5 spettano le decisioni di investimento in linea con la necessità di gestione del portafoglio stesso e con la strategia di investimento predefinita.
Il contraente ha inteso operare l'investimento per “pianificazione Controparte_1 successoria” e “protezione del capitale”, ha dichiarato di essere dottore commercialista libero professionista con un patrimonio di 2 milioni di euro e scelto il portafoglio 3 "orientamento al profitto", definito “aspettativa di profitto superiore ai normali tassi di interesse, utili derivano dalla variazione dei corsi, valute e crediti. Investimento principale è composto da fondi internazionali a rendimento garantito e da una componente fino a ca. 50% investito nel mercato azionario internazionale, fondi su azioni, fondi azionari indicizzati o investimenti simili, in tutte le valute (p.es. azioni europee)”.
Ha, poi, accettato che l'esecuzione di investimenti alternativi (quali fondi hedge o fondi immobiliari), accollandosi i rischi relativi “in parte notevoli” collegati. Si è dichiarato consapevole “che la performance dell'investimento può variare significativamente nel tempo.
Tale potenzialità può riflettersi in sostanziali, se non totali, perdite del valore dell'investimento dichiarando anche di accettare che ne possa derivare una liquidità limitata, in alcuni casi estremamente limitata”.
All'art.
5.2.9 dichiara di essere informato sui rischi connessi all'investimento e di accettarli, come pure l'assenza di garanzie di ricavi della polizza nonchè le possibili perdite dovute alle fluttuazioni del mercato. Al paragrafo 11 della clausola di essere informato che la strategia di investimento è un mero obiettivo e non costituisce garanzia per le future performance del portafoglio sottostante alla polizza.
In teoria, al verificarsi dell'evento assicurato, la società si è impegnata a corrispondere il 101% del capitale al beneficiario espressamente indicato in contratto, pur sempre in dipendenza della situazione finanziaria del portafogli collegato.
In particolare, l'art. 7 delle condizioni generali di contratto espressamente prevede che a società
“effettuerà il pagamento della prestazione assicurativa al Beneficiario/I successivamente al decesso dell'ultimo degli assicurati, prima della data di scadenza, corrispondendo il 101% del capitale maturato. La prestazione assicurativa così come gli eventuali pagamenti del capitale in caso di riscatto parziale o totale dipenderanno dalla situazione finanziaria del portafoglio collegato. Di conseguenza, il relativo ammontare potrà essere determinato solamente al
8 termine ed in relazione al valore del portafoglio. Il valore del portafoglio viene calcolato in base al prezzo di riacquisto o al valore di mercato di tutti gli investimenti presenti in portafoglio al momento del calcolo maggiorato della copertura in caso di morte, e, nell'eventualità, ridotto dell'ammontare delle commissioni iniziali o amministrative non saldate e di crediti, tasse e imposte o altri costi. Il premio verrà investito in un portafoglio intestato a LT
AG, in linea con la strategia di investimento definita dal Contraente ed amministrato dall'Asset
Manager incaricato...".
Risulta, quindi, evidente come la causa della polizza esuli dallo schema contrattuale dell'assicurazione sulla vita per assumere la connotazione propria del contratto di investimento in strumenti finanziari, attesa la centralità del rischio concernente la performance del prodotto finanziario, interamente a carico dell'investitore e legato non al fattore tempo, ma alle dinamiche dei mercati mobiliari, al rendimento del titolo ed alla solvibilità dell'emittente, a fronte di un rischio demografico del tutto marginale, essendo l'entità della prestazione garantita,
a fronte del capitale versato, talmente irrisoria da vanificare completamente l'equilibrio delle prestazioni in caso di perdita di valore -anche integrale- degli asset compresi nel portafoglio.
In sostanza, le parti hanno sottoscritto una polizza index linked pura, atteso il potenziale rischio per l'investitore di non ricavare alcunchè dall'operazione al verificarsi dell'evento assicurato o in caso di riscatto.
L'art. 1, lett. w-bis, del TUF (introdotto dal d.lgs. n. 303 del 2006, ed applicabile quindi al caso di specie) definisce “prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione” le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai sensi del quale “Nei rami vita la classificazione per ramo è la seguente: I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;
II. le assicurazioni di nuzialità e di natalità; III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;
[…]; V. le operazioni di capitalizzazione”.
La legge 28 dicembre 2005 n. 262 (cd. “legge sul risparmio”) ha chiaramente inteso riformare la disciplina relativa all'offerta e alla distribuzione dei prodotti assicurativi a contenuto finanziario, in particolare aggiungendo al TUF l'art. 25-bis, significativamente rubricato appunto “Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione”, che attrae tali prodotti nell'ambito della disciplina degli artt. 21 e 23 del TUF.
9 Ai sensi dell'art. 25 bis, co. 1, TUF (come modificato dal d.lgs. 303/06), infatti, “Gli articoli
21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione”.
Si deve, quindi, muovere dal presupposto che al contratto in esame si applichi l'art. 21 TUF, il prevede che “Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività”.
Sulla scorta di tali obblighi, il primo giudice ha ritenuto che, nel caso di specie, per un verso, la valutazione di adeguatezza della specifica operazione realizzata non è stata completa, restando così inficiata, ma soprattutto, per l'altro, il versante attivo dell'obbligo informativo sugli specifici strumenti finanziari in cui si è concretato l'investimento è stato omesso, facendone discendere, come da recentissima giurisprudenza della Suprema Corte, l'effetto risolutorio del contratto e quello restitutorio della pronunciata risoluzione.
Sul punto, la censura dell'appellante si è incentrata sulla documentazione prodotta, che, secondo la sua prospettazione in sede di gravame, sarebbe stata sufficiente ad assolvere all'onere probatorio incombente sull'intermediario di avere adempiuto in modo esatto agli obblighi informativi (si ricordi che in tale materie l'onere probatorio è invertito, spettando all'intermediario dimostrare di avere esaurientemente e nel dettaglio illustrato all'investitore la natura ed i rischi dell'investimento).
Orbene, sul punto, i più risalenti richiami giurisprudenziali offerti dall'appellante appaiono superati dal più recente ed ormai consolidato orientamento del giudice di legittimità secondo cui gli obblighi informativi a carico dell'intermediario sono particolarmente “estesi e penetranti” al fine di consentire all'investitore di essere pienamente consapevole dell'operazione finanziaria proposta;
inoltre, l'art. 29 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998 prevede la cd.
Suitability rule, cioè la regola che impone agli intermediari finanziari di porre in essere operazioni adeguate al profilo di rischio dell'investitore, prevedendo quale vero e proprio obbligo per l'intermediario quello di effettuare una “segnalazione di inadeguatezza” di eventuali operazioni di investimento. Tale segnalazione, che si colloca nell'ambito degli obblighi informativi facenti capo agli intermediari finanziari, deve specificamente contenere, già sulla scorta di Cass. n. 1376/2016, indicazioni circa: la natura e le caratteristiche peculiari del titolo;
10 la specifica individuazione del soggetto emittente;
il rating nel periodo di esecuzione dell'operazione ed il connesso rapporto rendimento/rischio; l'indicazione specifica di eventuali carenze di informazioni relative alle caratteristiche in concreto del titolo;
l'avvertimento circa il pericolo di imminente default dell'emittente.
Ed, infatti, il primo giudice aveva affermato che fornire generali informazioni su distinte tipologie di “investimento alternativi (non tradizionali)” non poteva ritenere assolto l'onere di specifica informazione sulla natura e sui rischi connessi a ciascun investimento.
Sul punto, la censura appare inammissibile, prima che infondata, avendo l'appellante riproposto le medesime argomentazioni illustrate in primo grado senza svolgere alcun ragionamento contro fattuale in grado di contrastare efficacemente la ratio decidendi del Tribunale.
Laddove si consideri che non è stata neppure censurata l'affermazione del primo giudice secondo cui è mancata del tutto la fase di raccolta di informazioni da parte dell'investitore, in quell'aspetto che viene denominato know your costumer, il motivo di appello non può che essere rigettato.
Dunque, anche gli altri motivi devono essere disattesi, perché è corretta la pronuncia del primo giudice, che ha dichiarato la risoluzione del contratto per l'inadempimento della intermediaria alle prescrizioni imposte dall'art. 21 del d. lgs. 58/1998.
Come si è visto in precedenza, il premio è stato ricevuto dall'appellante, proprietaria del portafoglio in cui è stato investito, solo gestito dall'asset manager.
Di conseguenza, l'obbligazione restitutoria scaturente dalla pronuncia di risoluzione del contratto grava su di essa e non su altri, tanto meno sul soggetto che ha mediato la stipulazione del contratto. Assoggettata al termine decennale proprio della normativa statuale e dipendente della risoluzione contrattuale e non già a quella, inferiore, triennale del codice civile del
Liechtenstein, che per altro si riferisce ad un credito risarcitorio e giammai ad uno restitutorio, quale è quello per cui è causa.
Infine, va rigettato il quinto ed ultimo motivo di appello nel quale si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui avrebbe erroneamente riconosciuto il risarcimento del danno in favore dell'appellato, nonostante questi non ne avesse offerto dimostrazione.
Infatti, è sufficiente evidenziare come il Tribunale non ha affatto riconosciuto il risarcimento del danno, quale ulteriore conseguenza della risoluzione del contrattuale, ma ha condannato l'odierna appellante al pagamento della somma di €. 600.000,00, come ordinario effetto restitutorio ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., che è cosa ben diversa dal risarcimento danni, come
è evidente.
Segue, pertanto, che la censura sia inammissibile, in quanto fuori centro, prima che infondata.
11 Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in relazione ai valori medi per controversie di valore compreso tra euro 520.001,00 fino ad euro 1.000.000,00, come aggiornati dal d.m.147/22.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza n. 503/2023 pronunciata dal Tribunale di Bari il 13 febbraio 2023, pubblicata il successivo 14 febbraio 2023, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma integralmente l'impugnata sentenza;
- condanna la a rifondere a le spese del presente Parte_1 Controparte_1 grado giudizio che liquida in € 26.155,00, oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratosi antistatari;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n.
115/2002 a carico dell'appellante Parte_1
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello, addì 27 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere Istr.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Intermed. mobiliare” iscritta nel Ruolo generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 350 dell'anno 2023
T R A
(FL ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 assistita e difesa, giusta procura generale in atti dagli avv.ti Alberto Maria Fornari e Gaetano Iorio
Fiorelli, nonché dall'avv. Sebastiano Costa, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo pec
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APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti dagli avv.ti Paoloandrea Controparte_1
Monticelli e Fortunato Annunziata ed elettivamente domiciliato in Bari, alla via S. Visconti n. 90, presso lo studio dell'avv. Carlo Mariani, nonché al domicilio digitale;
APPELLATO
1 All'udienza del 16 maggio 2025, il Consigliere Istruttore, fatte precisare le conclusioni dinanzi a sé e previo deposito delle comparse conclusionali ai sensi dell'art. 352 c.p.c., riservata la causa per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 503/2023 del 13 febbraio 2023, pubblicata il 14 febbraio 2023, il Tribunale di Bari ha dichiarato la risoluzione per grave inadempimento del contratto “Private Client Portfolio (PCP)
Italy” (n. polizza 39.000.85) sottoscritto dall'attore e, per l'effetto, ha condannato Controparte_1 la convenuta al pagamento in favore del della somma di €. 600.000,00, oltre interessi e spese CP_1 di giudizio, in quanto la compagnia di assicurazioni aveva violato gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario.
In particolare, il giudice di prime cure, affermata la propria giurisdizione e l'applicazione, all'operazione economica realizzata dalle parti, della legge italiana, ha ritenuto che la convenuta, nella sua veste di intermediario finanziario rispetto al prodotto acquistato avesse violato gli obblighi contrattuali sulla stessa incombenti ex lege, in ragione della natura finanziaria della operazione.
Avverso tale decisione ha proposto appello la , rassegnando censure Parte_1 strettamente connesse tra di loro.
Con un primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato l'omesso rilievo della nullità della domanda introduttiva del giudizio di primo grado, fondata sulla legge italiana inapplicabile al rapporto tra le parti perché soggetto alla normativa del Principato del Liechtesntein.
Con il secondo motivo, la ha rimarcato l'intervenuta prescrizione del credito Parte_1 azionato dall'attrice che, ai sensi dell'art. 1489 c.c. del Liechtenstein, è triennale.
Quindi, ha formulato una terza ed una quarta doglianza con cui ha contestato il fatto che la polizza sottoscritta dal costituisca un prodotto finanziario e non già assicurativo, come tale sottratto CP_1 anche alla disciplina del TUF, ratione temporis vigente, il cui art. 23, applicato dal primo giudice, non impone il rispetto degli obblighi informativi asseritamente violati;
nonché la propria estraneità alla negoziazione del contratto, concluso da un intermediario che ha offerto alla appellata tutte le informazioni necessarie per la piena comprensione dell'operazione economica, commisurata agli obiettivi stabiliti dal il cui patrimonio e la cui esperienza non valgono a considerarlo quale CP_1 consumatore.
Infine, con il quinto motivo ha censurato la liquidazione e quantificazione del danno riconosciuta dal primo giudice.
ha chiesto il rigetto dell'appello, ribandendo le difese già rassegnate in primo grado Controparte_1
e sollecitando, comunque, la conferma della sentenza impugnata anche se con diversa motivazione e, occorrendo, sulla scorta delle ragioni ritenute assorbite dal Tribunale.
2 L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Non è dubitabile che l'appellato abbia sottoscritto il contratto controverso - sulla cui natura ci si diffonderà oltre - in qualità di consumatore e, comunque, non vi è alcun elemento in grado di correlarlo ad una sua attività professionale o imprenditoriale, che non è provato che lo stesso svolgesse all'epoca dei fatti.
È appena il caso di osservare che ai fini del riconoscimento della qualità di consumatore occorre guardare alla qualità del contraente al momento della stipula del contratto (cfr. Cass. n.
26292/2024), in relazione alla finalità perseguita e all'inerenza dell'operazione economica posta in essere alla sua attività professionale o di impresa (così, in materia di fideiussione, si è detto che i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, nel solco tracciato dalla giurisprudenza unionale - CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , Per_1
e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, – dovendo, pertanto, ritenersi consumatore CP_2 il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento: Cass. n. 5868/2023).
Per cui, se un imprenditore individuale o un professionista concluda un negozio per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale, fruisce della qualità di consumatore, avente diritto alla tutela del codice del consumo (cfr. Cass. n. 6578/2021).
Come anticipato, alcun elemento conduce la polizza oggetto di controversa ad una attività imprenditoriale o professionale del CP_1
All'art. 1 del modulo di sottoscrizione del contratto, contenente “informazioni personali sul
Contraente e sull'Assicurato”, l'attore si qualifica come lavoratore autonomo e dichiara, esplicitamente, di perseguire quale “scopo del contratto” la “pianificazione successoria” e la
“protezione del capitale” (articolo 6.2). Ribadendo, subito dopo (6.3) di essere Lavoratore autonomo, dottore commercialista.
Del tutto coerentemente, la ha allegato al contratto le “appendici alla Controparte_3 proposta PCP” contenenti, all'art. 6, l'informativa al consumatore.
Così precisato l'ambito di applicazione della disciplina consumeristica e proprio perché il professionista può tranquillamente compiere atti estranei all'attività professionale, alcuna rilevanza può assumere il fatto che l'appellato, all'epoca della sottoscrizione del contratto,
3 disponesse di un cospicuo patrimonio personale del valore di circa € 2.000.000,00 e neppure che abbia conseguito i fondi da investire dalla cessione di partecipazioni.
Alcun riscontro hanno, poi, avuto le mere deduzioni dell'appellante circa l'esistenza di una più ampia operazione che avrebbe coinvolto l'intero famigliare cui appartiene il diretta CP_1 alla collocazione di fondi giacenti all'estero e inquadrabile nell'ambito dell'attività di società di famiglia. Tanto perché il solo fatto che anche i genitori dell'istante abbiano posto in essere analoghi investimenti nulla dice circa l'esistenza di una comune pianificazione e comunque della sua riconducibilità ad una attività di impresa esercitata collettivamente pure dall'appellato, restando un elemento neutro la provenienza delle disponibilità dalla liquidazione di partecipazioni societarie nonché la consistenza del suo patrimonio.
Al contrario, la contemporaneità degli identici investimenti da parte dei diversi componenti del gruppo familiare consente ed anzi consiglia di adottare, laddove evidentemente condivise, in ciascuna delle controversie azionate dagli stessi nei confronti della , ed attualmente in Pt_1 grado di appello, le medesime valutazioni giuridiche ed identica interpretazione del comune materiale probatorio documentale, pur in assenza dei presupposti di una loro riunione, non trattandosi di appelli avverso la medesima sentenza di primo grado.
Sotto il profilo della consistenza del patrimonio, inoltre, la titolarità di beni di valore significativo non sta affatto a significare che provengano da una attività economica imprenditoriale o professionale svolta direttamente dal e neppure indiziano con la CP_1 indispensabile univocità verso la conclusione che la sottoscrizione della polizza per cui è causa con una parte di essi integri un investimento riconducibile proprio a tale attività.
Per altro, neppure è nota la composizione del patrimonio di cui si discute per cui non può formularsi alcuna ipotesi circa la ragionevole provenienza da attività speculative poste in essere con il carattere di imprenditorialità e il suo reimpiego in esse.
Perciò inutili, oltre che tardivi, sono i documenti prodotti dall'appellante in primo grado, in occasione della costituzione di nuovi difensori dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie,
a nulla rilevando la loro natura pubblica o meno.
Ciò posto, certamente il rapporto negoziale tra le parti è soggetto alla legislazione italiana, di derivazione comunitaria, quanto meno per la fase preliminare, che assume rilievo dirimente.
Stabilisce l'art.
5.2.14 del contratto che “ai sensi dell'art. 181, comma 2 del Codice delle
Assicurazioni Private Italiano, egli “(il contraente)” è legittimato a concludere un Contratto regolato dalle leggi e dai regolamenti del Liechtenstein”.
L'art. 23 della appendice prevede che “…salvo diverse espresse volontà delle parti, il Contratto
è regolato dalle leggi del Principato del Liechtenstein”.
4 Rileva, però, che ai sensi dell'art.
5.2 della proposta di polizza “il contraente richiede la stipula di un contratto di assicurazione sulla vita PCP con LT AG in base alle leggi e ai regolamenti vigenti nel Principato del Liechtenstein ed in conformità con le modalità di collocamento del prodotto PCP alla legge italiana”.
Risulta così chiarita e dettagliata la volontà delle parti di assoggettare l'intera operazione negoziale a due diverse fonti: il contratto, una volta stipulato, è assoggettato alla legge del
Principato dei Liechtenstein mentre la modalità di collocamento, che coinvolge la fase delle trattative e dell'offerta, nonché, necessariamente, quella dell'informativa attiva e passiva che connota la sottoscrizione di prodotti finanziari e assicurativi (come si vedrà) soggiace alla legislazione italiana.
Altro significato non può essere assegnato alla chiara ripartizione dei due momenti e della disciplina applicabile, la cui conferma è ritraibile dall'art. 22 dell'appendice che, rubricato reclami, prescrive che “Gli eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, la gestione dei sinistri o gli investimenti dovranno essere promossi per iscritto davanti alla Financial
Market Authority (FMA), l'autorità statale del Liechtenstein, la quale vigila e supervisiona
l'attività di assicurazione sulla vita, al seguente indirizzo, Landstrasse 109, P. O. Box 279,
9490 Vaduz, Principato del Liechtenstein. Gli eventuali reclami relativi alle violazioni delle regole di trasparenza e di informativa precontrattuale e contrattuale commesse dall'intermediario di riferimento promossi dalla clientela dovranno invece essere inoltrati all'
, Tutela degli Utenti- via del Qurinale n, 21- 0087 Roma”. CP_4
Nella evidente consapevolezza della diversità di disciplina applicabile alle vicende del contratto già concluso ed a quelle relative alla fase preliminare, la società, che ha predisposto il contratto, sa bene che debbano essere assoggettate alle tutele della legislazione domestica italiana, l'unica capace di giustificare l'assegnazione del reclamo all' CP_4
Per cui l'opzione per la legislazione del Principato del Liechtenstein va correttamente ricondotta a quella diretta a governare il rapporto una volta sottoscritto il contratto.
L'applicazione della normativa nazionale discende pure dal c.d. Regolamento Roma I, ovvero il Regolamento CE/593/2008.
L'art. 6, comma 2, stabilisce che le parti possono scegliere la legge applicabile a un contratto che soddisfa i requisiti del paragrafo 1 (incontestatamente ricorrenti nel caso di specie) in conformità all'art.
3. Subito dopo precisa che “tale scelta non vale a privare il consumatore
(che il precedente paragrafo 1 qualifica come la persona che stipula il contratto per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o professionale) della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare
5 convenzionalmente ai sensi della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma del paragrafo 1”.
L'art. 3, che al comma 1 attribuisce alle parti del contratto la facoltà di scegliere la legge cui assoggettarlo, fa comunque salva “l'applicazione delle disposizioni alle quali la legge di tale diverso paese - quella cui dovrebbe farsi riferimento in mancanza di scelta - non permette di derogare convenzionalmente”.
Tra di esse vi è certamente l'art. 21 del TUF (decreto legislativo 58/1998) che prescrive gli obblighi informativi inderogabili, che assumono rilevanza decisiva nella controversia, come si vedrà oltre.
Alla luce dei rilievi che precedono, deve essere disatteso il primo motivo di appello.
L'esame degli altri motivi di gravame impone di muovere dall'analisi delle caratteristiche della polizza di assicurazione sulla vita index linked.
È ormai principio ampiamente consolidato quello per cui “la previsione generale contenuta nell'art. 2 d.lgs. 209/2005 in ordine alle polizze denominate "linked", e cioè quelle nelle quali
l'obbligazione principale dell'assicuratore è collegata al valore di organismi di investimento del risparmio o di fondi interni o comunque ad indici predeterminati di riferimento, non vale a far concludere apoditticamente per l'inclusione automatica di tali polizze nello schema legale
(artt. 1882 - 1895 c.c.) del contratto di assicurazione, la cui causa deve essere rinvenuta nel trasferimento del rischio dall'assicurato all'assicuratore, rischio che, a pena di nullità, deve esistere alla stipula del contratto”. Al di là del nomen iuris, infatti, occorre verificare se il contratto vada identificato come polizza assicurativa sulla vita, in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore ed il margine di profitto è direttamente proporzionale alla frazione di tempo intercorrente tra la stipula del contratto e l'evento della vita in esso dedotto, oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario, nel quale il rischio di "performance" è per intero addossato all'assicurato e non dipende dal fattore tempo, bensì dalle dinamiche dei mercati mobiliari, dal rendimento del titolo e dalla solvibilità dell'emittente (cfr. Cass. n. 9418/2024; Cass. n. 6319/2019).
Ciò che occorre affinché le polizze possano rientrare nell'ambito della fattispecie tipica di cui all'articolo 1882 c.c., è che mantengano un rischio demografico e che l'entità della prestazione garantita, a fronte del capitale versato, non sia talmente irrisoria da vanificare completamente l'equilibrio delle prestazioni (cfr. Cass. n. 6319/2019).
Non è, infine, superfluo precisare ulteriormente che l'elaborazione giurisprudenziale è giunta ad affermare che in tema di polizze assicurative sulla vita, occorre distinguere tra polizze guaranteed unit linked, che garantiscono all'assicurato la restituzione del capitale, prevedendo
6 la possibilità di una maggiorazione minima, e quelle partial guaranteed unit linked, che riconoscono all'assicurato una garanzia di restituzione parziale dei premi versati, da un lato, rispetto alle polizze unit linked cd. pure, dove la somma dovuta dall'assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento in cui l'obbligazione diventa esigibile, con un rischio di investimento totalmente a carico dell'assicurato; ne consegue che solo per le prime l'assicuratore assume su di sé, sia pure con diverse gradualità, il rischio demografico dell'evento morte del contraente, al quale va sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, a prescindere dalle oscillazioni del valore delle quote dei fondi comuni di investimento, rimanendo invece tale rischio a carico del contraente nell'ipotesi di polizza c.d. pura (cfr. Cass. n. 9418/2024).
Fermo restando il fatto che deve ritenersi valido e lecito il contratto di investimento formalmente qualificato dalle parti come “assicurazione sulla vita”. Il fatto che le parti abbiano definito “assicurazione sulla vita” un contratto che non era tale, infatti, non rende di per sé nullo il negozio, se esso non contrasti con norme imperative, o se l'erroneità della qualificazione formale non abbia tratto in inganno una delle parti (cfr. Cass. n. 9446/2022).
Dall'esame del corredo di pattuizioni contenute nella polizza per cui è causa si comprende chiaramente il trasferimento interamente sull'assicurato del rischio di "performance", che dipende esclusivamente dal rendimento dei titoli e dalla solvibilità dell'emittente, mentre il rischio cd. demografico assunto dall'assicuratore è del tutto marginale, se non irrilevante.
L'appellato, il 18 ottobre 2011, ha sottoscritto con un intermediario italiano dell'appellante, presso il proprio domicilio, una proposta di polizza di assicurazione sulla vita, versando il premio di € 850.000,00. La società odierna appellante ha accettato la proposta il 10 novembre
2011, antergando l'efficacia del vincolo al precedente 2 novembre.
Il premio è stato utilizzato per l'investimento in un portafoglio finanziario strutturato. È precisato in polizza che il PCP è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit linked “il cui risultato varietà a seconda della situazione finanziaria del portafoglio collegato alla polizza. Il rischio dell'investimento è a carico del contraente. L'ammontare della prestazione assicurativa dipende dalla situazione finanziaria degli asset contenuti nel portafoglio e il contraente è consapevole dei rischi di cambio”.
L'art. 5 delle condizioni generali di contratto chiariscono che “gli asset contenuti nel portafoglio verranno investiti da parte di LT AG e potranno comprendere investimenti o azioni negoziate presso una Borsa considerata accettabile a giudizio di
[...]
Il portafoglio si forma con il premio versato dal cliente e si alimenterà con gli Parte_1 utili e sarà decurtato dai costi e commissioni”. È anche puntualizzato che il cliente non ha alcun
7 diritto di proprietà sul portafoglio, che rimane di proprietà della società. Fermo restando che il portafoglio (rispetto al quale il cliente ha un diritto di credito) potrà essere gestito direttamente da ma anche da un asset manager (come accaduto nel caso di specie) scelto dal cliente Pt_1 all'interno di una lista fornita dalla compagnia, nel caso di specie la TO SA di cui CP_5 spettano le decisioni di investimento in linea con la necessità di gestione del portafoglio stesso e con la strategia di investimento predefinita.
Il contraente ha inteso operare l'investimento per “pianificazione Controparte_1 successoria” e “protezione del capitale”, ha dichiarato di essere dottore commercialista libero professionista con un patrimonio di 2 milioni di euro e scelto il portafoglio 3 "orientamento al profitto", definito “aspettativa di profitto superiore ai normali tassi di interesse, utili derivano dalla variazione dei corsi, valute e crediti. Investimento principale è composto da fondi internazionali a rendimento garantito e da una componente fino a ca. 50% investito nel mercato azionario internazionale, fondi su azioni, fondi azionari indicizzati o investimenti simili, in tutte le valute (p.es. azioni europee)”.
Ha, poi, accettato che l'esecuzione di investimenti alternativi (quali fondi hedge o fondi immobiliari), accollandosi i rischi relativi “in parte notevoli” collegati. Si è dichiarato consapevole “che la performance dell'investimento può variare significativamente nel tempo.
Tale potenzialità può riflettersi in sostanziali, se non totali, perdite del valore dell'investimento dichiarando anche di accettare che ne possa derivare una liquidità limitata, in alcuni casi estremamente limitata”.
All'art.
5.2.9 dichiara di essere informato sui rischi connessi all'investimento e di accettarli, come pure l'assenza di garanzie di ricavi della polizza nonchè le possibili perdite dovute alle fluttuazioni del mercato. Al paragrafo 11 della clausola di essere informato che la strategia di investimento è un mero obiettivo e non costituisce garanzia per le future performance del portafoglio sottostante alla polizza.
In teoria, al verificarsi dell'evento assicurato, la società si è impegnata a corrispondere il 101% del capitale al beneficiario espressamente indicato in contratto, pur sempre in dipendenza della situazione finanziaria del portafogli collegato.
In particolare, l'art. 7 delle condizioni generali di contratto espressamente prevede che a società
“effettuerà il pagamento della prestazione assicurativa al Beneficiario/I successivamente al decesso dell'ultimo degli assicurati, prima della data di scadenza, corrispondendo il 101% del capitale maturato. La prestazione assicurativa così come gli eventuali pagamenti del capitale in caso di riscatto parziale o totale dipenderanno dalla situazione finanziaria del portafoglio collegato. Di conseguenza, il relativo ammontare potrà essere determinato solamente al
8 termine ed in relazione al valore del portafoglio. Il valore del portafoglio viene calcolato in base al prezzo di riacquisto o al valore di mercato di tutti gli investimenti presenti in portafoglio al momento del calcolo maggiorato della copertura in caso di morte, e, nell'eventualità, ridotto dell'ammontare delle commissioni iniziali o amministrative non saldate e di crediti, tasse e imposte o altri costi. Il premio verrà investito in un portafoglio intestato a LT
AG, in linea con la strategia di investimento definita dal Contraente ed amministrato dall'Asset
Manager incaricato...".
Risulta, quindi, evidente come la causa della polizza esuli dallo schema contrattuale dell'assicurazione sulla vita per assumere la connotazione propria del contratto di investimento in strumenti finanziari, attesa la centralità del rischio concernente la performance del prodotto finanziario, interamente a carico dell'investitore e legato non al fattore tempo, ma alle dinamiche dei mercati mobiliari, al rendimento del titolo ed alla solvibilità dell'emittente, a fronte di un rischio demografico del tutto marginale, essendo l'entità della prestazione garantita,
a fronte del capitale versato, talmente irrisoria da vanificare completamente l'equilibrio delle prestazioni in caso di perdita di valore -anche integrale- degli asset compresi nel portafoglio.
In sostanza, le parti hanno sottoscritto una polizza index linked pura, atteso il potenziale rischio per l'investitore di non ricavare alcunchè dall'operazione al verificarsi dell'evento assicurato o in caso di riscatto.
L'art. 1, lett. w-bis, del TUF (introdotto dal d.lgs. n. 303 del 2006, ed applicabile quindi al caso di specie) definisce “prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione” le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai sensi del quale “Nei rami vita la classificazione per ramo è la seguente: I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;
II. le assicurazioni di nuzialità e di natalità; III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;
[…]; V. le operazioni di capitalizzazione”.
La legge 28 dicembre 2005 n. 262 (cd. “legge sul risparmio”) ha chiaramente inteso riformare la disciplina relativa all'offerta e alla distribuzione dei prodotti assicurativi a contenuto finanziario, in particolare aggiungendo al TUF l'art. 25-bis, significativamente rubricato appunto “Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione”, che attrae tali prodotti nell'ambito della disciplina degli artt. 21 e 23 del TUF.
9 Ai sensi dell'art. 25 bis, co. 1, TUF (come modificato dal d.lgs. 303/06), infatti, “Gli articoli
21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione”.
Si deve, quindi, muovere dal presupposto che al contratto in esame si applichi l'art. 21 TUF, il prevede che “Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività”.
Sulla scorta di tali obblighi, il primo giudice ha ritenuto che, nel caso di specie, per un verso, la valutazione di adeguatezza della specifica operazione realizzata non è stata completa, restando così inficiata, ma soprattutto, per l'altro, il versante attivo dell'obbligo informativo sugli specifici strumenti finanziari in cui si è concretato l'investimento è stato omesso, facendone discendere, come da recentissima giurisprudenza della Suprema Corte, l'effetto risolutorio del contratto e quello restitutorio della pronunciata risoluzione.
Sul punto, la censura dell'appellante si è incentrata sulla documentazione prodotta, che, secondo la sua prospettazione in sede di gravame, sarebbe stata sufficiente ad assolvere all'onere probatorio incombente sull'intermediario di avere adempiuto in modo esatto agli obblighi informativi (si ricordi che in tale materie l'onere probatorio è invertito, spettando all'intermediario dimostrare di avere esaurientemente e nel dettaglio illustrato all'investitore la natura ed i rischi dell'investimento).
Orbene, sul punto, i più risalenti richiami giurisprudenziali offerti dall'appellante appaiono superati dal più recente ed ormai consolidato orientamento del giudice di legittimità secondo cui gli obblighi informativi a carico dell'intermediario sono particolarmente “estesi e penetranti” al fine di consentire all'investitore di essere pienamente consapevole dell'operazione finanziaria proposta;
inoltre, l'art. 29 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998 prevede la cd.
Suitability rule, cioè la regola che impone agli intermediari finanziari di porre in essere operazioni adeguate al profilo di rischio dell'investitore, prevedendo quale vero e proprio obbligo per l'intermediario quello di effettuare una “segnalazione di inadeguatezza” di eventuali operazioni di investimento. Tale segnalazione, che si colloca nell'ambito degli obblighi informativi facenti capo agli intermediari finanziari, deve specificamente contenere, già sulla scorta di Cass. n. 1376/2016, indicazioni circa: la natura e le caratteristiche peculiari del titolo;
10 la specifica individuazione del soggetto emittente;
il rating nel periodo di esecuzione dell'operazione ed il connesso rapporto rendimento/rischio; l'indicazione specifica di eventuali carenze di informazioni relative alle caratteristiche in concreto del titolo;
l'avvertimento circa il pericolo di imminente default dell'emittente.
Ed, infatti, il primo giudice aveva affermato che fornire generali informazioni su distinte tipologie di “investimento alternativi (non tradizionali)” non poteva ritenere assolto l'onere di specifica informazione sulla natura e sui rischi connessi a ciascun investimento.
Sul punto, la censura appare inammissibile, prima che infondata, avendo l'appellante riproposto le medesime argomentazioni illustrate in primo grado senza svolgere alcun ragionamento contro fattuale in grado di contrastare efficacemente la ratio decidendi del Tribunale.
Laddove si consideri che non è stata neppure censurata l'affermazione del primo giudice secondo cui è mancata del tutto la fase di raccolta di informazioni da parte dell'investitore, in quell'aspetto che viene denominato know your costumer, il motivo di appello non può che essere rigettato.
Dunque, anche gli altri motivi devono essere disattesi, perché è corretta la pronuncia del primo giudice, che ha dichiarato la risoluzione del contratto per l'inadempimento della intermediaria alle prescrizioni imposte dall'art. 21 del d. lgs. 58/1998.
Come si è visto in precedenza, il premio è stato ricevuto dall'appellante, proprietaria del portafoglio in cui è stato investito, solo gestito dall'asset manager.
Di conseguenza, l'obbligazione restitutoria scaturente dalla pronuncia di risoluzione del contratto grava su di essa e non su altri, tanto meno sul soggetto che ha mediato la stipulazione del contratto. Assoggettata al termine decennale proprio della normativa statuale e dipendente della risoluzione contrattuale e non già a quella, inferiore, triennale del codice civile del
Liechtenstein, che per altro si riferisce ad un credito risarcitorio e giammai ad uno restitutorio, quale è quello per cui è causa.
Infine, va rigettato il quinto ed ultimo motivo di appello nel quale si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui avrebbe erroneamente riconosciuto il risarcimento del danno in favore dell'appellato, nonostante questi non ne avesse offerto dimostrazione.
Infatti, è sufficiente evidenziare come il Tribunale non ha affatto riconosciuto il risarcimento del danno, quale ulteriore conseguenza della risoluzione del contrattuale, ma ha condannato l'odierna appellante al pagamento della somma di €. 600.000,00, come ordinario effetto restitutorio ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., che è cosa ben diversa dal risarcimento danni, come
è evidente.
Segue, pertanto, che la censura sia inammissibile, in quanto fuori centro, prima che infondata.
11 Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in relazione ai valori medi per controversie di valore compreso tra euro 520.001,00 fino ad euro 1.000.000,00, come aggiornati dal d.m.147/22.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza n. 503/2023 pronunciata dal Tribunale di Bari il 13 febbraio 2023, pubblicata il successivo 14 febbraio 2023, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma integralmente l'impugnata sentenza;
- condanna la a rifondere a le spese del presente Parte_1 Controparte_1 grado giudizio che liquida in € 26.155,00, oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratosi antistatari;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n.
115/2002 a carico dell'appellante Parte_1
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello, addì 27 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
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