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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/04/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 370/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Cinzia Balletti Presidente relatore dr.ssa Chiara Bitozzi Giudice dr.ssa Luisa Bettio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 370/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CARDINALE ARIANNA Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avv. VERGA ALESSANDRO CP_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni di parte attrice depositate telematicamente in data 09.01.2025:
NEL MERITO
In via principale
A) Disporre l'affidamento condiviso della IG minore con Persona_1
collocazione paritetica, con alternanza settimanale presso ciascun genitore. Il suddetto regime di affidamento e collocazione verrà osservato tutto l'anno, anche durante le vacanze estive, natalizie e pasquali. Durante le vacanze estive, ciascun
1 genitore potrà comunque trascorrere con la IG un periodo di due settimane consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Nelle settimane in cui
Per_ si troverà presso un genitore, l'altro parlerà con la IG tutti i giorni telefonicamente e farà una videochiamata alla settimana in orario serale.
B) Porre in capo a ciascun genitore l'obbligo di provvedere in via diretta al mantenimento della IG, con suddivisione delle spese straordinarie secondo il
Protocollo del Tribunale di Padova nella misura del 50% ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia.
In via subordinata - Nella denegata ipotesi in cui venisse confermata la
Per_ collocazione prevalente di presso la madre, con conseguente regolamentazione del diritto di frequentazione del padre, disporre la permanenza della IG presso il padre un pomeriggio alla settimana da concordare
(indicativamente il martedì) dall'orario di uscita da scuola (o dalle 13.00) fino alle ore 20.30 e, nella settimana successiva, nei giorni di mercoledì e giovedì, con relativi pernottamenti, sino a venerdì mattina, con decorrenza dall'uscita dalla scuola o dalle ore 13.00 del mercoledì fino alla mattina del venerdì, con riaccompagnamento a scuola o in periodo non scolastico a casa della madre all'orario che verrà concordato, confermati per il resto i tempi e le modalità di
Per_ permanenza di presso il padre già stabiliti e attualmente in vigore. - Porre a carico del GN , anche per quanto dedotto in atti in narrativa, Parte_1
Per_ l'obbligo di contribuire al mantenimento della IG in misura non superiore a euro 200,00 mensili, da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT, integrato con l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie secondo il
Protocollo del Tribunale di Padova nella misura del 50%.
In via di ulteriore subordine - Nella denegata ipotesi in cui venissero confermate la
Per_ collocazione prevalente di presso la madre e la disciplina relativa al diritto di visita e frequentazione del padre già in vigore, porre a carico del GN
[...]
, per quanto dedotto in atti in narrativa, l'obbligo di contribuire al Pt_1
Per_ mantenimento della IG in misura non superiore a euro 250,00 mensili, da
2 versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT, integrato con l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di
Padova nella misura del 50%.
In via istruttoria
Previo ascolto della IG , infradodicenne ma capace di Persona_1
discernimento, su cui si insiste, si reiterano tutte le istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 473 bis 17 primo e terzo comma c.p.c..
Con vittoria di spese e compenso da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/14 e ss. mm., oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, e accessori come per legge.
Conclusioni di parte convenuta depositate telematicamente in data
08.01.2025:
1) disporre l'assegnazione della ex casa coniugale sita in Vigonza (PD), Vicolo
Martiri della Libertà n. 9/A, alla sig.ra ; CP_1
Per_ 2) disporre l'affidamento condiviso di con collocamento prevalente presso la casa della madre e con diritto di frequentazione del padre sig. con le Parte_1
seguenti modalità, salvo diverso accordo tra le parti: -a settimane alterne
(settimana A) un pomeriggio infrasettimanale, indicati sin da ora nel giorno del mercoledì, dall'uscita da scuola sino alle ore 20.30, ora in cui il padre sig. Pt_1
si premurerà riportarla a casa della madre;
-a settimane alterne (settimana B), cioè
Per_ la settimana in cui non starà con il padre nel fine settimana, dal mercoledì all'uscita da scuola sino al giovedì sera alle ore 20.30; -a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola, o nei periodi estivi dalle ore 15.00, al lunedì mattina, quando il padre sig. si premurerà di portarla a scuola, o alla Pt_1
madre nei periodi di vacanza entro le ore 8.30; -in relazione ai periodi di vacanza, le parti trascorreranno con la IG due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, con comunicazione del periodo da effettuare entro il 15 maggio di ciascun anno, metà delle vacanze natalizie, comprendendo ad anni alterni i periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, 2 giorni durante le vacanze di Pasqua, comprendendo ad anni alterni il giorno della Santa Pasqua e il giorno di
3 Per_ Pasquetta, oltre alla metà delle vacanze di Carnevale;
-inoltre, potrà trascorrere con il genitore il giorno del proprio compleanno mentre, per il compleanno della IG verrà alternato con i genitori;
3) disporre a carico del sig. il pagamento in favore della sig.ra Pt_1 CP_1
, a titolo di mantenimento per la IG, della somma di € 400,00
[...]
(quattrocento/00), o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a decorrere dal deposito del presente ricorso e con aggiornamento Istat dall'anno successivo, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova, e nello specifico:
4) -Spese mediche da documentare e che non richiedono un preventivo accordo: a) visite specialistiche richieste dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche con limite di € 500,00 annui;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
-Spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche specialistiche superiori ad € 500,00 annui;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, specialisti in libera professione e interventi chirurgici;
d) farmaci e terapie particolari e non tradizionali;
-Spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola e materiali a corredo per l'inizio dell'anno scolastico;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) costi per il trasporto pubblico;
e) retta per l'asilo nido o la scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito delle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
-Spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo;
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernotto;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-Spese extrascolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva e
4 pertinente attrezzatura;
b) costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente tra le parti;
c) l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato;
-Spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, tempo scolastico prolungato, attività sportive oltre alla prima, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) costi per centri ricreativi o estivi;
c) spese di baby-sitting; d) viaggi e vacanze (senza i genitori); Il genitore, laddove ritenga una spesa necessaria, dovrà comunicarlo all'altro che, in caso di accordo, dovrà esprimerlo in forma scritta o, in mancanza di risposta entro 10 gg. con idonea motivazione del dissenso, il silenzio sarà inteso come consenso ad essa;
5) spese e competenze completamente rifuse.
Si reiterano, infine, tutte le istanze istruttorie formulate nella comparsa di costituzione ex art. 473-bis, n. 16 c.p.c. e nella successiva memoria ex art. 473-bis,
n. 17, comma 2, c.p.c. sino ad ora non accolte e che si intendono qui tutte riportate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. , nato il [...] a [...], e la sig.ra Parte_1
, nata il [...] a [...], contraevano matrimonio CP_1
con rito civile in data 18.06.2016 in Vigonza (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile del medesimo Comune, n. 17, Parte I, anno 2016.
Dalla loro unione è nata la IG , il 18.02.2014 a Padova (PD). Persona_1
Con decreto n. 1535/2021, pubblicato in data 26.02.2021, il Tribunale di Padova omologava la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni:
“1) Autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto e di comunicare eventuali trasferimenti di dimora;
Per_ 2) Affida la IG minore nata il [...] ad [...] i genitori con residenza presso la madre, con esercizio disgiunto della responsabilità sulle decisioni di ordinaria amministrazione, disciplinando i tempi e le modalità di
5 permanenza con il padre come segue: un fine settimana ogni quindici giorni nel periodo scolastico dall'uscita di scuola del venerdì e nel periodo non scolastico dal venerdì alle 13.00 al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola o in periodo non scolastico a casa della madre all'orario che verrà concordato;
un pomeriggio alla settimana da concordare (indicativamente il martedì) dall'orario di uscita da scuola (o dalle 13.00) fino alle ore 20.30; un ulteriore pomeriggio nella settimana successiva con pernottamento e decorrenza dall'uscita dalla scuola o dalle ore 13.00 fino al mattino successivo;
una settimana durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il Natale o il Capodanno;
due giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di
Pasqua; due settimane durante le vacanze estive anche non consecutive da concordare entro il 31-5 di ciascun anno;
i genitori potranno concordare tempi e modalità più ampi compatibili con le esigenze lavorative degli stessi e con le esigenze scolastiche della IG;
il padre parlerà tutti i giorni telefonicamente con
Per_
e farà una videochiamata alla settimana in orario serale;
3) Assegna la casa coniugale con i suoi arredi alla moglie affinché ci abiti con la IG;
il marito dovrà rilasciarla entro e non oltre 30 gg. da oggi con facoltà di asportare i propri oggetti personali;
4) Stabilisce che il marito sig. contribuisca al mantenimento della Parte_1 IG nella misura di 320,00 € mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT e integrato con l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Padova nella misura del
50%”
In data 18.01.2024, il sig. , decorsi i termini di cui alla L. 898/1970, Parte_1
depositava ricorso chiedendo che venisse pronunciata la sentenza di scioglimento del matrimonio, con modifica delle condizioni, a suo tempo concordate con la moglie in sede di separazione, in ordine all'affidamento, collocazione e Per_ mantenimento della IG minore In particolare, egli chiedeva, in via
Per_ principale, che venisse disposto l'affidamento condiviso di con collocazione
6 paritetica, con alternanza settimanale presso ciascun genitore, conseguente revoca dell'assegnazione della casa coniugale disposta in favore della sig.ra CP_1
, e obbligo per ciascun genitore di provvedere in via diretta al mantenimento
[...]
della IG, con suddivisione delle spese straordinarie secondo il Protocollo del
Tribunale di Padova nella misura del 50% ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia. In via subordinata, nell' ipotesi in cui fosse confermata la collocazione Per_ prevalente di presso la madre, il sig. chiedeva che venisse disposta la Pt_1
permanenza della IG presso il padre un pomeriggio alla settimana da concordare
(indicativamente il martedì) dall'orario di uscita da scuola (o dalle 13.00) fino alle ore 20.30 e, nella settimana successiva, nei giorni di mercoledì e giovedì, con relativi pernottamenti, sino a venerdì mattina, con decorrenza dall'uscita dalla scuola o dalle ore 13.00 del mercoledì fino alla mattina del venerdì, con riaccompagnamento a scuola o in periodo non scolastico a casa della madre all'orario da concordare, confermati per il resto i tempi e le modalità di
Per_ permanenza di presso il padre già stabiliti, nonché di porre a carico dello
Per_ stesso l'obbligo di contribuire al mantenimento della IG in misura Pt_1
non superiore a euro 275,00 mensili, da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT, integrato con l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Padova nella misura del 50%.
In data 29.03.2024, si costituiva parte resistente, la quale, pur concordando con la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulava a sua volta proprie distinte conclusioni in ordine alle condizioni, chiedendo nel merito, in via riconvenzionale, di: “disporre l'assegnazione della ex casa coniugale sita in
Vigonza (PD), Vicolo Martiri della Libertà n. 9/A, alla sig.ra ; CP_1
Per_ disporre l'affidamento condiviso di con collocamento prevalente presso la casa della madre e con diritto di frequentazione del padre sig. con Parte_1
le seguenti modalità, salvo diverso accordo tra le parti: -a settimane alterne
(settimana A) un pomeriggio infrasettimanale, indicati sin da ora nel giorno del mercoledì, dall'uscita da scuola sino alle ore 20.30, ora in cui il padre sig.
7 si premurerà riportarla a casa della madre;
-a settimane alterne Pt_1
Per_ (settimana B), cioè la settimana in cui non starà con il padre nel fine settimana, dal mercoledì all'uscita da scuola sino al giovedì sera alle ore 20.30; -
a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola, o nei periodi estivi dalle ore 15.00, al lunedì mattina, quando il padre sig. si premurerà di Pt_1
portarla a scuola, o alla madre nei periodi di vacanza entro le ore 8.30; -in relazione ai periodi di vacanza, le parti trascorreranno con la IG due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, con comunicazione del periodo da effettuare entro il 15 maggio di ciascun anno, metà delle vacanze natalizie, comprendendo ad anni alterni i periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, 2 giorni durante le vacanze di Pasqua, comprendendo ad anni alterni il giorno della Santa Pasqua e il giorno di Pasquetta, oltre alla metà delle
Per_ vacanze di Carnevale;
-inoltre, potrà trascorrere con il genitore il giorno del proprio compleanno mentre, per il compleanno della IG verrà alternato con i genitori;
disporre a carico del sig. il pagamento in favore della sig.ra Pt_1
, a titolo di mantenimento per la IG, della somma di € 450,00 CP_1
(quattrocento/00), o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a decorrere dal deposito del presente ricorso e con aggiornamento Istat dall'anno successivo, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova,
e nello specifico: -Spese mediche da documentare e che non richiedono un preventivo accordo: a) visite specialistiche richieste dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche con limite di € 500,00 annui;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
-Spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche specialistiche superiori ad € 500,00 annui;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, specialisti in libera professione e interventi chirurgici;
d) farmaci e terapie particolari e non tradizionali;
- Spese
8 scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola e materiali a corredo per l'inizio dell'anno scolastico;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) costi per il trasporto pubblico;
e) retta per
l'asilo nido o la scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito delle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
-Spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo;
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernotto;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-Spese extrascolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura;
b) costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente tra le parti;
c) l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato;
-Spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, tempo scolastico prolungato, attività sportive oltre alla prima, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) costi per centri ricreativi o estivi;
c) spese di baby-sitting; d) viaggi e vacanze (senza i genitori); Il genitore, laddove ritenga una spesa necessaria, dovrà comunicarlo all'altro che, in caso di accordo, dovrà esprimerlo in forma scritta o, in mancanza di risposta entro 10 gg. con idonea motivazione del dissenso, il silenzio sarà inteso come consenso ad essa”.
Alla prima udienza del 09.05.2024, le parti comparivano personalmente avanti questo Giudice confermando la volontà di divorziare.
Il ricorrente rappresentava di essere esclusivo proprietario della casa coniugale, ove continuavano a vivere la moglie e la IG, che vedeva regolarmente, e di svolgere l'attività lavorativa di autista di tram e autobus, percependo uno stipendio netto mensile di circa 1850/1900 euro mensili per 14 mensilità; inoltre, egli
9 precisava che la moglie lo aveva denunciato per maltrattamenti, ma che il relativo procedimento era stato definitivamente archiviato, nonostante l'opposizione presentata dalla stessa;
infine, il sig. riferiva che, per evitare qualsiasi tipo Pt_1
di fraintendimento, usava l'accortezza di comunicare con la moglie solo tramite messaggi o per telefono e, nelle rare volte in cui si incontravano, di tenere sempre tra loro un cancello chiuso che li separasse fisicamente.
La resistente, invece, dichiarava di lavorare quale impiegata amministrativa part time, con un guadagno mensile di circa 1.100 euro netti per 13 mensilità, e di aver affittato un garage per 90 euro mensili lordi, nonché due stanze per 550 euro mensili;
ella rappresentava altresì di essere comproprietaria con il fratello di uno studio e di essere proprietaria di 1/6 della eredità paterna, consistente in un immobile, ove abitava la madre;
inoltre, confermava di aver presentato denuncia- querela nei confronti del marito, a causa di violenze fisiche da lui perpetrate a suo danno;
da ultimo, la sig.ra manifestava la sua volontà di mantenere le CP_1
condizioni economiche e organizzative concordate con il marito in sede di separazione, perché per lei funzionali, prospettando però la possibilità, al fine di agevolare il marito, di accorpare i due giorni della settimana in cui la IG aveva il pernotto con il padre, in modo che, nella settimana in cui non era previsto che
Per_ trascorresse il fine settimana da lui, ella potesse rimanere presso lo stesso tutto il mercoledì pomeriggio fino al giovedì sera.
Con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. depositata il 11.06.2024, questo Giudice, in via temporanea e urgente, confermava le condizioni già concordate in sede di separazione con riferimento all'affido condiviso della minore, alla collocazione prevalente presso la madre, alla assegnazione della casa familiare alla madre, al diritto di visita del padre, e all'assegno di mantenimento della minore, con refusione del 50% delle spese straordinarie come da protocollo, invitando le parti a formulare, tramite i rispettivi procuratori, reciproche proposte conciliative in ordine alle condizioni del divorzio, stante l'archiviazione della denuncia penale presentata dalla moglie.
10 In pari data, con sentenza non definitiva n.1118/24, il Collegio dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo innanzi al Giudice CP_1
relatore, fissando l'udienza del 3.10.2024, in modalità cartolare.
Nelle note scritte depositate telematicamente il 1.10.2024 in vista della predetta udienza, la convenuta si opponeva a qualsivoglia istanza modificativa dei provvedimenti chiesta dalla controparte.
Nelle rispettive note scritte depositate in via telematica il 2.10.2024, il ricorrente chiedeva, invece, di estendere il suo diritto di visita e di frequentazione con la minore, di passare al collocamento paritario, con settimane alterne, alla luce del suo sopravvenuto trasferimento in un immobile confinante con la casa familiare ove risiedevano la moglie e la IG, e di procedere con l'audizione della minore.
Con ordinanza del 11.11. 2024, il Giudice istruttore rigettava la suddetta istanza di audizione della IG minore, in considerazione della tenera età della stessa, non ammetteva le prove capitolate, perché generiche e/o contenenti giudizi e/o irrilevanti, concedeva alle parti termine fino al 20.12.2024 per il deposito dei documenti afferenti le domande di contributo economico ex art. 473 bis 12 cpc e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza cartolare del 13.3.2025, concedendo i termini di cui all'art. 473 bis 28 cpc.
All'udienza di cui sopra, svoltasi in trattazione scritta, le parti insistevano nelle rispettive posizioni;
quindi, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione
****
Va preliminarmente rilevato che, nelle more del procedimento, è intervenuta sentenza sullo status, come sopra indicato.
Pertanto, il thema decidendum è circoscritto alle sole questioni dell'affido e Per_ collocamento della IG minore e dell'assegno di mantenimento in favore della stessa minore.
11 1. Affido e collocamento della IG minore Per_1
Quanto ai provvedimenti inerenti l'affido e il collocamento della IG minore
Per_ si osserva quanto segue.
Sin dal ricorso introduttivo, il padre ha rappresentato di avere un profondo legame con la IG, tanto che la stessa gli avrebbe manifestato il desiderio di trascorre più tempo insieme a lui e di vivere con disagio non solo la rigida calendarizzazione degli incontri, ma anche gli spostamenti da un genitore all'altro. Peraltro, secondo il sig. , tale volontà della IG si sarebbe ulteriormente rafforzata da Pt_1 quando egli si è trasferito nell'immobile confinante alla casa familiare in cui ella vive insieme alla madre, la quale, nonostante la prossimità delle abitazioni, continuerebbe tuttavia a dimostrarsi irremovibile dinnanzi a possibili deroghe, anche minime, rispetto alla disciplina del diritto di visita e frequentazione del padre attualmente in vigore.
Il ricorrente asserisce, pertanto, che una gestione basata su tempi paritari di frequentazione, già sperimentata in passato per un apprezzabile periodo di tempo, sarebbe maggiormente rispondente al preminente interesse morale e materiale della minore.
D'altra parte, egli evidenzia che, ove venisse disposto il richiesto regime di affidamento condiviso con collocazione paritetica, sarebbe consequenziale disporre altresì la revoca dell'assegnazione della casa famigliare previamente disposta in favore del genitore collocatario prevalente, e, quindi, nel caso di specie, il riconoscimento della libera e piena disponibilità dell'immobile in oggetto capo allo stesso , che ne è esclusivo proprietario (la questione dell'assegnazione Pt_1
della casa familiare appare, tuttavia, abbandonata nel corso del giudizio).
Di contro, la resistente ha dedotto che le motivazioni sottese alla richiesta di controparte di collocamento paritario della minore si fonderebbero su presupposti generici e non provati, al solo scopo di ottenere la restituzione della residenza coniugale ed azzerare il mantenimento per la IG.
Ciò premesso, con riferimento al collocamento della minore, l'art. 337 ter c. 1 c.c.
12 recita: “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Sul tema, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che il principio della bigenitorialità “non comporta l'applicazione matematica in termini di parità di tempi di frequentazione dei minori” ma deve essere interpretato piuttosto come il
“diritto di ciascun genitore ad essere presente in maniera significativa nella vita del figlio nel reciproco interesse” (Cass. ord. n. 31902/2018), chiarendo altresì che “la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna al regime di affido condiviso, nella tutela dell'interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale ben potendo il giudice del merito individuare, nell'interesse del minore, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena” (Cass. 17/09/2020, n. 19323; Cass. 13/02/2020, n. 3652; Cass.
n. 4790/2022). Infatti, il Giudice di legittimità ha affermato che “la regolamentazione dei rapporti fra genitori non conviventi e figli minori non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dalla esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo” (Cass. n.
3652/2020).
Peraltro, in materia di affidamento dei figli minori, secondo la Suprema Corte di
Cassazione “il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale - posto, per la separazione, nell'art. 155 c.c., comma 1 e, per il divorzio, dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 6, rappresentato dall'esclusivo
13 interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (Cass.
n. 18603/2021).
Ciò premesso, in base al piano di frequentazione concordato dai coniugi in sede di Per_ separazione, il sig. frequenta la IG per alcuni giorni ogni Pt_1
settimana, con continuità nel suo rapporto con la minore;
inoltre, avendo stabilmente trasferito la propria residenza nell'immobile contiguo alla casa famigliare ove vivono la IG e la madre, egli dispone, allo stato, di maggiori occasioni, anche giornaliere, per incontrare la minore.
Pertanto, alla luce dei suddetti principi in tema di bigenitorialità, nonché del superiore benessere e serenità della minore, vanno confermate le condizioni concordate dalle parti in sede di separazione, omologate dal Tribunale di Padova con decreto n. 1535/2021, pubblicato in data 26.02.2021, e confermate da questo
Giudice nei provvedimenti provvisori e urgenti adottati con ordinanza dell'11.06.2024, ovverosia affido congiunto con collocamento prevalente della
Per_ minore presso la madre, la quale continuerà ad abitare con la IG nella casa coniugale e diritto di visita del padre da esercitarsi come congiuntamente stabilito.
Non viene sentita la minore sul punto perché attualmente infradedicenne;
peraltro, le case ove vivono i genitori sono attigue, ed appare conforme all'interesse della
14 minore non modificare il proprio assetto di vita e visite, oramai consolidato nel tempo;
sentire la minore appare, quindi, superfluo.
2. Sull'assegno di mantenimento in favore della IG Per_1
Quanto al mantenimento della IG minore, sussiste l'obbligo di entrambi i genitori a contribuire al mantenimento della stessa.
Più precisamente, in materia, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “la determinazione dell'assegno di mantenimento periodico deve tenere conto dei rispettivi redditi dei genitori, delle ulteriori sopravvenienze economiche, dei risparmi, della disponibilità di alloggi di proprietà (cfr. Cass. n. 6197/2005 e Cass.
n. 3974/2002), in uno con la considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduti (Cass. n. 4811/2018, Cass. n. 16739/2020, Cass. n.
19299/2020, Cass. n. 28483/2022; Cass. n. 4145/2023), nonché dei tempi di permanenza degli stessi presso ciascuno dei genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. n. 17089/2013), in osservanza di un principio di proporzionalità, che non va attuato considerando esclusivamente la capacità economica del soggetto obbligato al versamento dell'assegno perequativo, ma che va perseguito sia comparando le condizioni economiche dei genitori, sia focalizzando le esigenze del figlio che l'assegno è volto a soddisfare, alla luce dei criteri indicati dall'art. 337 ter c.c., per la corretta commisurazione del contributo”
(Cass. n. 15215/2023).
Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto, in via principale, nell'ipotesi in cui fosse accolta l'istanza da lui avanzata di affidamento condiviso della IG minore Per_ con collocazione paritetica, di porre in capo a ciascun genitore l'obbligo di provvedere in via diretta al mantenimento della minore, con suddivisione delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Padova nella misura del
50% ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia;
in via subordinata, ove fosse
Per_ confermata la collocazione prevalente di presso la madre, ha chiesto di stabilire a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della IG in misura non superiore a euro 200,00 mensili, da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre
15 rivalutazione ISTAT, integrato con l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Padova nella misura del 50%; infine, in via di ulteriore subordine, qualora fossero confermate la collocazione Per_ prevalente di presso la madre e la disciplina relativa al diritto di visita e frequentazione del padre già in vigore, egli ha chiesto di porre a suo carico
Per_ l'obbligo di contribuire al mantenimento della IG in misura non superiore a euro 250,00 mensili, da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT, integrato con l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie secondo il
Protocollo del Tribunale di Padova nella misura del 50%.
La resistente ha chiesto, invece, il rigetto della domanda di controparte e di disporre a carico del sig. il pagamento in favore della stessa, a titolo di Pt_1 mantenimento per la IG, della somma di € 400,00 (quattrocento/00), o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a decorrere dal deposito del presente ricorso e con aggiornamento Istat dall'anno successivo, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova.
Ciò posto, in base ai criteri di cui all'art. 337 ter c.c., occorre tenere conto che la madre, cui è attribuita la collocazione prevalente della IG, svolge attività lavorativa quale impiegata amministrativa part time, percependo un reddito da lavoro pari a circa € 1.200,00 mensili per 13 mensilità; inoltre, percepisce affitti per euro 90+550 ed è titolare di quote immobiliari;
il padre, invece, ricopre la professione lavorativa di autista, come dipendente per la società Busitalia Veneto
S.p.A, percependo un reddito pari a circa € 1.900,00 mensili per 14 mensilità e paga l'affitto di 400 euro come da estratti conto.
Pertanto, in tale situazione, si ritiene congruo confermare il contributo di € 320,00
a carico del padre per il mantenimento della IG minore (a suo tempo concordato), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova del 17.1.2017; è da ritenere che la madre contribuisca in via diretta al mantenimento della minore per pari importo.
16
3. Sulle istanze istruttorie:
Il Giudice conferma il giudizio di inammissibilità già espresso con ordinanza del
11.11.2024 riguardo alle prove richieste dalle parti nelle rispettive memorie istruttorie, perché generiche e/o superflue e/o contenenti giudizi.
4. Sulle spese di lite:
Spese di lite compensate, visto che entrambi si sono avvantaggiati della pronuncia sullo status, ed entrambi non si sono visti accogliere le rispettive pretese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, già dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra
[...]
e , contratto il 18.06.2016 in Vigonza (PD), Pt_1 CP_1
trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile del medesimo Comune, n.
17, Parte I, anno 2016, così dispone:
1) affida la IG minore in via congiunta a entrambi i Persona_1
genitori, con collocamento prevalente e residenza presso la madre, alla quale resta assegnata la casa familiare;
2) dispone che il padre possa vedere la IG sulla base di quanto previsto nel piano di frequentazione concordato dai coniugi in sede di separazione, che qui si intende integralmente richiamato;
3) pone a carico di , a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento della IG, l'obbligo di versare a CP_1 la somma di € 320,00 entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese come da Protocollo di questo Tribunale;
4) spese del giudizio compensate tra le parti.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 8.4.2025.
Il Presidente Cinzia Balletti
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Cinzia Balletti Presidente relatore dr.ssa Chiara Bitozzi Giudice dr.ssa Luisa Bettio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 370/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CARDINALE ARIANNA Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avv. VERGA ALESSANDRO CP_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni di parte attrice depositate telematicamente in data 09.01.2025:
NEL MERITO
In via principale
A) Disporre l'affidamento condiviso della IG minore con Persona_1
collocazione paritetica, con alternanza settimanale presso ciascun genitore. Il suddetto regime di affidamento e collocazione verrà osservato tutto l'anno, anche durante le vacanze estive, natalizie e pasquali. Durante le vacanze estive, ciascun
1 genitore potrà comunque trascorrere con la IG un periodo di due settimane consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Nelle settimane in cui
Per_ si troverà presso un genitore, l'altro parlerà con la IG tutti i giorni telefonicamente e farà una videochiamata alla settimana in orario serale.
B) Porre in capo a ciascun genitore l'obbligo di provvedere in via diretta al mantenimento della IG, con suddivisione delle spese straordinarie secondo il
Protocollo del Tribunale di Padova nella misura del 50% ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia.
In via subordinata - Nella denegata ipotesi in cui venisse confermata la
Per_ collocazione prevalente di presso la madre, con conseguente regolamentazione del diritto di frequentazione del padre, disporre la permanenza della IG presso il padre un pomeriggio alla settimana da concordare
(indicativamente il martedì) dall'orario di uscita da scuola (o dalle 13.00) fino alle ore 20.30 e, nella settimana successiva, nei giorni di mercoledì e giovedì, con relativi pernottamenti, sino a venerdì mattina, con decorrenza dall'uscita dalla scuola o dalle ore 13.00 del mercoledì fino alla mattina del venerdì, con riaccompagnamento a scuola o in periodo non scolastico a casa della madre all'orario che verrà concordato, confermati per il resto i tempi e le modalità di
Per_ permanenza di presso il padre già stabiliti e attualmente in vigore. - Porre a carico del GN , anche per quanto dedotto in atti in narrativa, Parte_1
Per_ l'obbligo di contribuire al mantenimento della IG in misura non superiore a euro 200,00 mensili, da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT, integrato con l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie secondo il
Protocollo del Tribunale di Padova nella misura del 50%.
In via di ulteriore subordine - Nella denegata ipotesi in cui venissero confermate la
Per_ collocazione prevalente di presso la madre e la disciplina relativa al diritto di visita e frequentazione del padre già in vigore, porre a carico del GN
[...]
, per quanto dedotto in atti in narrativa, l'obbligo di contribuire al Pt_1
Per_ mantenimento della IG in misura non superiore a euro 250,00 mensili, da
2 versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT, integrato con l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di
Padova nella misura del 50%.
In via istruttoria
Previo ascolto della IG , infradodicenne ma capace di Persona_1
discernimento, su cui si insiste, si reiterano tutte le istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 473 bis 17 primo e terzo comma c.p.c..
Con vittoria di spese e compenso da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/14 e ss. mm., oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, e accessori come per legge.
Conclusioni di parte convenuta depositate telematicamente in data
08.01.2025:
1) disporre l'assegnazione della ex casa coniugale sita in Vigonza (PD), Vicolo
Martiri della Libertà n. 9/A, alla sig.ra ; CP_1
Per_ 2) disporre l'affidamento condiviso di con collocamento prevalente presso la casa della madre e con diritto di frequentazione del padre sig. con le Parte_1
seguenti modalità, salvo diverso accordo tra le parti: -a settimane alterne
(settimana A) un pomeriggio infrasettimanale, indicati sin da ora nel giorno del mercoledì, dall'uscita da scuola sino alle ore 20.30, ora in cui il padre sig. Pt_1
si premurerà riportarla a casa della madre;
-a settimane alterne (settimana B), cioè
Per_ la settimana in cui non starà con il padre nel fine settimana, dal mercoledì all'uscita da scuola sino al giovedì sera alle ore 20.30; -a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola, o nei periodi estivi dalle ore 15.00, al lunedì mattina, quando il padre sig. si premurerà di portarla a scuola, o alla Pt_1
madre nei periodi di vacanza entro le ore 8.30; -in relazione ai periodi di vacanza, le parti trascorreranno con la IG due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, con comunicazione del periodo da effettuare entro il 15 maggio di ciascun anno, metà delle vacanze natalizie, comprendendo ad anni alterni i periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, 2 giorni durante le vacanze di Pasqua, comprendendo ad anni alterni il giorno della Santa Pasqua e il giorno di
3 Per_ Pasquetta, oltre alla metà delle vacanze di Carnevale;
-inoltre, potrà trascorrere con il genitore il giorno del proprio compleanno mentre, per il compleanno della IG verrà alternato con i genitori;
3) disporre a carico del sig. il pagamento in favore della sig.ra Pt_1 CP_1
, a titolo di mantenimento per la IG, della somma di € 400,00
[...]
(quattrocento/00), o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a decorrere dal deposito del presente ricorso e con aggiornamento Istat dall'anno successivo, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova, e nello specifico:
4) -Spese mediche da documentare e che non richiedono un preventivo accordo: a) visite specialistiche richieste dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche con limite di € 500,00 annui;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
-Spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche specialistiche superiori ad € 500,00 annui;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, specialisti in libera professione e interventi chirurgici;
d) farmaci e terapie particolari e non tradizionali;
-Spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola e materiali a corredo per l'inizio dell'anno scolastico;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) costi per il trasporto pubblico;
e) retta per l'asilo nido o la scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito delle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
-Spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo;
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernotto;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-Spese extrascolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva e
4 pertinente attrezzatura;
b) costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente tra le parti;
c) l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato;
-Spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, tempo scolastico prolungato, attività sportive oltre alla prima, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) costi per centri ricreativi o estivi;
c) spese di baby-sitting; d) viaggi e vacanze (senza i genitori); Il genitore, laddove ritenga una spesa necessaria, dovrà comunicarlo all'altro che, in caso di accordo, dovrà esprimerlo in forma scritta o, in mancanza di risposta entro 10 gg. con idonea motivazione del dissenso, il silenzio sarà inteso come consenso ad essa;
5) spese e competenze completamente rifuse.
Si reiterano, infine, tutte le istanze istruttorie formulate nella comparsa di costituzione ex art. 473-bis, n. 16 c.p.c. e nella successiva memoria ex art. 473-bis,
n. 17, comma 2, c.p.c. sino ad ora non accolte e che si intendono qui tutte riportate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. , nato il [...] a [...], e la sig.ra Parte_1
, nata il [...] a [...], contraevano matrimonio CP_1
con rito civile in data 18.06.2016 in Vigonza (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile del medesimo Comune, n. 17, Parte I, anno 2016.
Dalla loro unione è nata la IG , il 18.02.2014 a Padova (PD). Persona_1
Con decreto n. 1535/2021, pubblicato in data 26.02.2021, il Tribunale di Padova omologava la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni:
“1) Autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto e di comunicare eventuali trasferimenti di dimora;
Per_ 2) Affida la IG minore nata il [...] ad [...] i genitori con residenza presso la madre, con esercizio disgiunto della responsabilità sulle decisioni di ordinaria amministrazione, disciplinando i tempi e le modalità di
5 permanenza con il padre come segue: un fine settimana ogni quindici giorni nel periodo scolastico dall'uscita di scuola del venerdì e nel periodo non scolastico dal venerdì alle 13.00 al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola o in periodo non scolastico a casa della madre all'orario che verrà concordato;
un pomeriggio alla settimana da concordare (indicativamente il martedì) dall'orario di uscita da scuola (o dalle 13.00) fino alle ore 20.30; un ulteriore pomeriggio nella settimana successiva con pernottamento e decorrenza dall'uscita dalla scuola o dalle ore 13.00 fino al mattino successivo;
una settimana durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il Natale o il Capodanno;
due giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di
Pasqua; due settimane durante le vacanze estive anche non consecutive da concordare entro il 31-5 di ciascun anno;
i genitori potranno concordare tempi e modalità più ampi compatibili con le esigenze lavorative degli stessi e con le esigenze scolastiche della IG;
il padre parlerà tutti i giorni telefonicamente con
Per_
e farà una videochiamata alla settimana in orario serale;
3) Assegna la casa coniugale con i suoi arredi alla moglie affinché ci abiti con la IG;
il marito dovrà rilasciarla entro e non oltre 30 gg. da oggi con facoltà di asportare i propri oggetti personali;
4) Stabilisce che il marito sig. contribuisca al mantenimento della Parte_1 IG nella misura di 320,00 € mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT e integrato con l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Padova nella misura del
50%”
In data 18.01.2024, il sig. , decorsi i termini di cui alla L. 898/1970, Parte_1
depositava ricorso chiedendo che venisse pronunciata la sentenza di scioglimento del matrimonio, con modifica delle condizioni, a suo tempo concordate con la moglie in sede di separazione, in ordine all'affidamento, collocazione e Per_ mantenimento della IG minore In particolare, egli chiedeva, in via
Per_ principale, che venisse disposto l'affidamento condiviso di con collocazione
6 paritetica, con alternanza settimanale presso ciascun genitore, conseguente revoca dell'assegnazione della casa coniugale disposta in favore della sig.ra CP_1
, e obbligo per ciascun genitore di provvedere in via diretta al mantenimento
[...]
della IG, con suddivisione delle spese straordinarie secondo il Protocollo del
Tribunale di Padova nella misura del 50% ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia. In via subordinata, nell' ipotesi in cui fosse confermata la collocazione Per_ prevalente di presso la madre, il sig. chiedeva che venisse disposta la Pt_1
permanenza della IG presso il padre un pomeriggio alla settimana da concordare
(indicativamente il martedì) dall'orario di uscita da scuola (o dalle 13.00) fino alle ore 20.30 e, nella settimana successiva, nei giorni di mercoledì e giovedì, con relativi pernottamenti, sino a venerdì mattina, con decorrenza dall'uscita dalla scuola o dalle ore 13.00 del mercoledì fino alla mattina del venerdì, con riaccompagnamento a scuola o in periodo non scolastico a casa della madre all'orario da concordare, confermati per il resto i tempi e le modalità di
Per_ permanenza di presso il padre già stabiliti, nonché di porre a carico dello
Per_ stesso l'obbligo di contribuire al mantenimento della IG in misura Pt_1
non superiore a euro 275,00 mensili, da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT, integrato con l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Padova nella misura del 50%.
In data 29.03.2024, si costituiva parte resistente, la quale, pur concordando con la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulava a sua volta proprie distinte conclusioni in ordine alle condizioni, chiedendo nel merito, in via riconvenzionale, di: “disporre l'assegnazione della ex casa coniugale sita in
Vigonza (PD), Vicolo Martiri della Libertà n. 9/A, alla sig.ra ; CP_1
Per_ disporre l'affidamento condiviso di con collocamento prevalente presso la casa della madre e con diritto di frequentazione del padre sig. con Parte_1
le seguenti modalità, salvo diverso accordo tra le parti: -a settimane alterne
(settimana A) un pomeriggio infrasettimanale, indicati sin da ora nel giorno del mercoledì, dall'uscita da scuola sino alle ore 20.30, ora in cui il padre sig.
7 si premurerà riportarla a casa della madre;
-a settimane alterne Pt_1
Per_ (settimana B), cioè la settimana in cui non starà con il padre nel fine settimana, dal mercoledì all'uscita da scuola sino al giovedì sera alle ore 20.30; -
a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola, o nei periodi estivi dalle ore 15.00, al lunedì mattina, quando il padre sig. si premurerà di Pt_1
portarla a scuola, o alla madre nei periodi di vacanza entro le ore 8.30; -in relazione ai periodi di vacanza, le parti trascorreranno con la IG due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, con comunicazione del periodo da effettuare entro il 15 maggio di ciascun anno, metà delle vacanze natalizie, comprendendo ad anni alterni i periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, 2 giorni durante le vacanze di Pasqua, comprendendo ad anni alterni il giorno della Santa Pasqua e il giorno di Pasquetta, oltre alla metà delle
Per_ vacanze di Carnevale;
-inoltre, potrà trascorrere con il genitore il giorno del proprio compleanno mentre, per il compleanno della IG verrà alternato con i genitori;
disporre a carico del sig. il pagamento in favore della sig.ra Pt_1
, a titolo di mantenimento per la IG, della somma di € 450,00 CP_1
(quattrocento/00), o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a decorrere dal deposito del presente ricorso e con aggiornamento Istat dall'anno successivo, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova,
e nello specifico: -Spese mediche da documentare e che non richiedono un preventivo accordo: a) visite specialistiche richieste dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche con limite di € 500,00 annui;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
-Spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche specialistiche superiori ad € 500,00 annui;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, specialisti in libera professione e interventi chirurgici;
d) farmaci e terapie particolari e non tradizionali;
- Spese
8 scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola e materiali a corredo per l'inizio dell'anno scolastico;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) costi per il trasporto pubblico;
e) retta per
l'asilo nido o la scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito delle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
-Spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo;
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernotto;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-Spese extrascolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura;
b) costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente tra le parti;
c) l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato;
-Spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, tempo scolastico prolungato, attività sportive oltre alla prima, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) costi per centri ricreativi o estivi;
c) spese di baby-sitting; d) viaggi e vacanze (senza i genitori); Il genitore, laddove ritenga una spesa necessaria, dovrà comunicarlo all'altro che, in caso di accordo, dovrà esprimerlo in forma scritta o, in mancanza di risposta entro 10 gg. con idonea motivazione del dissenso, il silenzio sarà inteso come consenso ad essa”.
Alla prima udienza del 09.05.2024, le parti comparivano personalmente avanti questo Giudice confermando la volontà di divorziare.
Il ricorrente rappresentava di essere esclusivo proprietario della casa coniugale, ove continuavano a vivere la moglie e la IG, che vedeva regolarmente, e di svolgere l'attività lavorativa di autista di tram e autobus, percependo uno stipendio netto mensile di circa 1850/1900 euro mensili per 14 mensilità; inoltre, egli
9 precisava che la moglie lo aveva denunciato per maltrattamenti, ma che il relativo procedimento era stato definitivamente archiviato, nonostante l'opposizione presentata dalla stessa;
infine, il sig. riferiva che, per evitare qualsiasi tipo Pt_1
di fraintendimento, usava l'accortezza di comunicare con la moglie solo tramite messaggi o per telefono e, nelle rare volte in cui si incontravano, di tenere sempre tra loro un cancello chiuso che li separasse fisicamente.
La resistente, invece, dichiarava di lavorare quale impiegata amministrativa part time, con un guadagno mensile di circa 1.100 euro netti per 13 mensilità, e di aver affittato un garage per 90 euro mensili lordi, nonché due stanze per 550 euro mensili;
ella rappresentava altresì di essere comproprietaria con il fratello di uno studio e di essere proprietaria di 1/6 della eredità paterna, consistente in un immobile, ove abitava la madre;
inoltre, confermava di aver presentato denuncia- querela nei confronti del marito, a causa di violenze fisiche da lui perpetrate a suo danno;
da ultimo, la sig.ra manifestava la sua volontà di mantenere le CP_1
condizioni economiche e organizzative concordate con il marito in sede di separazione, perché per lei funzionali, prospettando però la possibilità, al fine di agevolare il marito, di accorpare i due giorni della settimana in cui la IG aveva il pernotto con il padre, in modo che, nella settimana in cui non era previsto che
Per_ trascorresse il fine settimana da lui, ella potesse rimanere presso lo stesso tutto il mercoledì pomeriggio fino al giovedì sera.
Con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. depositata il 11.06.2024, questo Giudice, in via temporanea e urgente, confermava le condizioni già concordate in sede di separazione con riferimento all'affido condiviso della minore, alla collocazione prevalente presso la madre, alla assegnazione della casa familiare alla madre, al diritto di visita del padre, e all'assegno di mantenimento della minore, con refusione del 50% delle spese straordinarie come da protocollo, invitando le parti a formulare, tramite i rispettivi procuratori, reciproche proposte conciliative in ordine alle condizioni del divorzio, stante l'archiviazione della denuncia penale presentata dalla moglie.
10 In pari data, con sentenza non definitiva n.1118/24, il Collegio dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo innanzi al Giudice CP_1
relatore, fissando l'udienza del 3.10.2024, in modalità cartolare.
Nelle note scritte depositate telematicamente il 1.10.2024 in vista della predetta udienza, la convenuta si opponeva a qualsivoglia istanza modificativa dei provvedimenti chiesta dalla controparte.
Nelle rispettive note scritte depositate in via telematica il 2.10.2024, il ricorrente chiedeva, invece, di estendere il suo diritto di visita e di frequentazione con la minore, di passare al collocamento paritario, con settimane alterne, alla luce del suo sopravvenuto trasferimento in un immobile confinante con la casa familiare ove risiedevano la moglie e la IG, e di procedere con l'audizione della minore.
Con ordinanza del 11.11. 2024, il Giudice istruttore rigettava la suddetta istanza di audizione della IG minore, in considerazione della tenera età della stessa, non ammetteva le prove capitolate, perché generiche e/o contenenti giudizi e/o irrilevanti, concedeva alle parti termine fino al 20.12.2024 per il deposito dei documenti afferenti le domande di contributo economico ex art. 473 bis 12 cpc e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza cartolare del 13.3.2025, concedendo i termini di cui all'art. 473 bis 28 cpc.
All'udienza di cui sopra, svoltasi in trattazione scritta, le parti insistevano nelle rispettive posizioni;
quindi, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione
****
Va preliminarmente rilevato che, nelle more del procedimento, è intervenuta sentenza sullo status, come sopra indicato.
Pertanto, il thema decidendum è circoscritto alle sole questioni dell'affido e Per_ collocamento della IG minore e dell'assegno di mantenimento in favore della stessa minore.
11 1. Affido e collocamento della IG minore Per_1
Quanto ai provvedimenti inerenti l'affido e il collocamento della IG minore
Per_ si osserva quanto segue.
Sin dal ricorso introduttivo, il padre ha rappresentato di avere un profondo legame con la IG, tanto che la stessa gli avrebbe manifestato il desiderio di trascorre più tempo insieme a lui e di vivere con disagio non solo la rigida calendarizzazione degli incontri, ma anche gli spostamenti da un genitore all'altro. Peraltro, secondo il sig. , tale volontà della IG si sarebbe ulteriormente rafforzata da Pt_1 quando egli si è trasferito nell'immobile confinante alla casa familiare in cui ella vive insieme alla madre, la quale, nonostante la prossimità delle abitazioni, continuerebbe tuttavia a dimostrarsi irremovibile dinnanzi a possibili deroghe, anche minime, rispetto alla disciplina del diritto di visita e frequentazione del padre attualmente in vigore.
Il ricorrente asserisce, pertanto, che una gestione basata su tempi paritari di frequentazione, già sperimentata in passato per un apprezzabile periodo di tempo, sarebbe maggiormente rispondente al preminente interesse morale e materiale della minore.
D'altra parte, egli evidenzia che, ove venisse disposto il richiesto regime di affidamento condiviso con collocazione paritetica, sarebbe consequenziale disporre altresì la revoca dell'assegnazione della casa famigliare previamente disposta in favore del genitore collocatario prevalente, e, quindi, nel caso di specie, il riconoscimento della libera e piena disponibilità dell'immobile in oggetto capo allo stesso , che ne è esclusivo proprietario (la questione dell'assegnazione Pt_1
della casa familiare appare, tuttavia, abbandonata nel corso del giudizio).
Di contro, la resistente ha dedotto che le motivazioni sottese alla richiesta di controparte di collocamento paritario della minore si fonderebbero su presupposti generici e non provati, al solo scopo di ottenere la restituzione della residenza coniugale ed azzerare il mantenimento per la IG.
Ciò premesso, con riferimento al collocamento della minore, l'art. 337 ter c. 1 c.c.
12 recita: “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Sul tema, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che il principio della bigenitorialità “non comporta l'applicazione matematica in termini di parità di tempi di frequentazione dei minori” ma deve essere interpretato piuttosto come il
“diritto di ciascun genitore ad essere presente in maniera significativa nella vita del figlio nel reciproco interesse” (Cass. ord. n. 31902/2018), chiarendo altresì che “la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna al regime di affido condiviso, nella tutela dell'interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale ben potendo il giudice del merito individuare, nell'interesse del minore, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena” (Cass. 17/09/2020, n. 19323; Cass. 13/02/2020, n. 3652; Cass.
n. 4790/2022). Infatti, il Giudice di legittimità ha affermato che “la regolamentazione dei rapporti fra genitori non conviventi e figli minori non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dalla esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo” (Cass. n.
3652/2020).
Peraltro, in materia di affidamento dei figli minori, secondo la Suprema Corte di
Cassazione “il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale - posto, per la separazione, nell'art. 155 c.c., comma 1 e, per il divorzio, dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 6, rappresentato dall'esclusivo
13 interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (Cass.
n. 18603/2021).
Ciò premesso, in base al piano di frequentazione concordato dai coniugi in sede di Per_ separazione, il sig. frequenta la IG per alcuni giorni ogni Pt_1
settimana, con continuità nel suo rapporto con la minore;
inoltre, avendo stabilmente trasferito la propria residenza nell'immobile contiguo alla casa famigliare ove vivono la IG e la madre, egli dispone, allo stato, di maggiori occasioni, anche giornaliere, per incontrare la minore.
Pertanto, alla luce dei suddetti principi in tema di bigenitorialità, nonché del superiore benessere e serenità della minore, vanno confermate le condizioni concordate dalle parti in sede di separazione, omologate dal Tribunale di Padova con decreto n. 1535/2021, pubblicato in data 26.02.2021, e confermate da questo
Giudice nei provvedimenti provvisori e urgenti adottati con ordinanza dell'11.06.2024, ovverosia affido congiunto con collocamento prevalente della
Per_ minore presso la madre, la quale continuerà ad abitare con la IG nella casa coniugale e diritto di visita del padre da esercitarsi come congiuntamente stabilito.
Non viene sentita la minore sul punto perché attualmente infradedicenne;
peraltro, le case ove vivono i genitori sono attigue, ed appare conforme all'interesse della
14 minore non modificare il proprio assetto di vita e visite, oramai consolidato nel tempo;
sentire la minore appare, quindi, superfluo.
2. Sull'assegno di mantenimento in favore della IG Per_1
Quanto al mantenimento della IG minore, sussiste l'obbligo di entrambi i genitori a contribuire al mantenimento della stessa.
Più precisamente, in materia, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “la determinazione dell'assegno di mantenimento periodico deve tenere conto dei rispettivi redditi dei genitori, delle ulteriori sopravvenienze economiche, dei risparmi, della disponibilità di alloggi di proprietà (cfr. Cass. n. 6197/2005 e Cass.
n. 3974/2002), in uno con la considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduti (Cass. n. 4811/2018, Cass. n. 16739/2020, Cass. n.
19299/2020, Cass. n. 28483/2022; Cass. n. 4145/2023), nonché dei tempi di permanenza degli stessi presso ciascuno dei genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. n. 17089/2013), in osservanza di un principio di proporzionalità, che non va attuato considerando esclusivamente la capacità economica del soggetto obbligato al versamento dell'assegno perequativo, ma che va perseguito sia comparando le condizioni economiche dei genitori, sia focalizzando le esigenze del figlio che l'assegno è volto a soddisfare, alla luce dei criteri indicati dall'art. 337 ter c.c., per la corretta commisurazione del contributo”
(Cass. n. 15215/2023).
Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto, in via principale, nell'ipotesi in cui fosse accolta l'istanza da lui avanzata di affidamento condiviso della IG minore Per_ con collocazione paritetica, di porre in capo a ciascun genitore l'obbligo di provvedere in via diretta al mantenimento della minore, con suddivisione delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Padova nella misura del
50% ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia;
in via subordinata, ove fosse
Per_ confermata la collocazione prevalente di presso la madre, ha chiesto di stabilire a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della IG in misura non superiore a euro 200,00 mensili, da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre
15 rivalutazione ISTAT, integrato con l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Padova nella misura del 50%; infine, in via di ulteriore subordine, qualora fossero confermate la collocazione Per_ prevalente di presso la madre e la disciplina relativa al diritto di visita e frequentazione del padre già in vigore, egli ha chiesto di porre a suo carico
Per_ l'obbligo di contribuire al mantenimento della IG in misura non superiore a euro 250,00 mensili, da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT, integrato con l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie secondo il
Protocollo del Tribunale di Padova nella misura del 50%.
La resistente ha chiesto, invece, il rigetto della domanda di controparte e di disporre a carico del sig. il pagamento in favore della stessa, a titolo di Pt_1 mantenimento per la IG, della somma di € 400,00 (quattrocento/00), o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a decorrere dal deposito del presente ricorso e con aggiornamento Istat dall'anno successivo, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova.
Ciò posto, in base ai criteri di cui all'art. 337 ter c.c., occorre tenere conto che la madre, cui è attribuita la collocazione prevalente della IG, svolge attività lavorativa quale impiegata amministrativa part time, percependo un reddito da lavoro pari a circa € 1.200,00 mensili per 13 mensilità; inoltre, percepisce affitti per euro 90+550 ed è titolare di quote immobiliari;
il padre, invece, ricopre la professione lavorativa di autista, come dipendente per la società Busitalia Veneto
S.p.A, percependo un reddito pari a circa € 1.900,00 mensili per 14 mensilità e paga l'affitto di 400 euro come da estratti conto.
Pertanto, in tale situazione, si ritiene congruo confermare il contributo di € 320,00
a carico del padre per il mantenimento della IG minore (a suo tempo concordato), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova del 17.1.2017; è da ritenere che la madre contribuisca in via diretta al mantenimento della minore per pari importo.
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3. Sulle istanze istruttorie:
Il Giudice conferma il giudizio di inammissibilità già espresso con ordinanza del
11.11.2024 riguardo alle prove richieste dalle parti nelle rispettive memorie istruttorie, perché generiche e/o superflue e/o contenenti giudizi.
4. Sulle spese di lite:
Spese di lite compensate, visto che entrambi si sono avvantaggiati della pronuncia sullo status, ed entrambi non si sono visti accogliere le rispettive pretese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, già dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra
[...]
e , contratto il 18.06.2016 in Vigonza (PD), Pt_1 CP_1
trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile del medesimo Comune, n.
17, Parte I, anno 2016, così dispone:
1) affida la IG minore in via congiunta a entrambi i Persona_1
genitori, con collocamento prevalente e residenza presso la madre, alla quale resta assegnata la casa familiare;
2) dispone che il padre possa vedere la IG sulla base di quanto previsto nel piano di frequentazione concordato dai coniugi in sede di separazione, che qui si intende integralmente richiamato;
3) pone a carico di , a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento della IG, l'obbligo di versare a CP_1 la somma di € 320,00 entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese come da Protocollo di questo Tribunale;
4) spese del giudizio compensate tra le parti.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 8.4.2025.
Il Presidente Cinzia Balletti
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