CA
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 30/10/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Salerno
La Corte D'Appello di Salerno, I sezione civile, in persona dei magistrati: dr.ssa Maria Balletti Presidente dr.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dr.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 506/2024 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 568/2022, pubblicata in data 1.08.2022, corretta con ordinanza resa in data
22.04.2024, promosso da
, in persona del legale rapp.te p.t., assistita e Parte_1 difesa dall'avv. Luigi Tepedino
Appellante
e assistita e difesa dall'avv. Controparte_1
AR AI
Appellata nonché
, assistito e difeso dall'avv. ER AC Controparte_2
Appellato
Conclusioni: Come da atti di costituzioni e note di precisazione depositate nel termine concesso ex art. 352 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la Controparte_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Vallo
[...] della Lucania, e la , chiedendo la Controparte_2 Parte_1 condanna dei convenuti, ognuno per quanto di ragione, al pagamento in proprio favore della somma di € 23.214,53, oltre interessi legali.
Esponeva di aver eseguito, su incarico verbale del geom. CP_2
dipendente della Provincia, lavori edili - consistiti nella realizzazione di un marciapiede e di una ringhiera in ferro battuto sulla Strada
Provinciale n. 133, nel comune di San Mauro Cilento, per l'importo di euro 23.214,53.
Specificava che la domanda nei confronti della Parte_1 era proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c., stante l'utilità tratta dall'amministrazione locale dall'esecuzione di detti lavori.
Con sentenza n. 568/2022 pubblicata in data 1.08.2022, il Tribunale di Vallo della Lucania ha così statuito:
1) accoglie parzialmente la domanda attorea e per l'effetto:
2) condanna l' alla Controparte_3 rifusione in favore di parte attrice, Controparte_1
e di parte convenuta, , delle spese del
[...] Controparte_4 presente giudizio, liquidate in 400,00 per spese vive, € 2.738,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione ai difensori antistatari CA AR e ER AC;
3) rigetta la domanda nei confronti di ”. Controparte_2
In detta sentenza il giudice di primo grado ha dato atto che, nelle more del giudizio, come documentalmente provato, l
[...]
aveva provveduto ad inserire l'obbligazione nei Controparte_3 confronti della nell'elenco dei debiti Controparte_1
pag. 2/9 fuori bilancio secondo le procedure previste dal T.U. n. 267/2000 in materia di impegni di spesa.
Di poi, richiamando alcune disposizioni normative in materia di enti locali, il Tribunale ha escluso la responsabilità del geometra CP_2
stante “il riconoscimento dell'obbligazione da parte dell'Ente
[...] che presuppone peraltro anche il riconoscimento dell'utilità conseguita a seguito dei lavori svolti”.
Con istanza depositata in data 15.12.2023, la Controparte_1
prospettando l'esistenza di un contrasto tra dispositivo e
[...] motivazione della sentenza n. 568/2022, evidenziava che “mentre nella parte motivazionale si dà atto dell'accertato riconoscimento del debito da parte dell' nei Controparte_3 confronti della per un totale di € Parte_2
22.414,15 oltre interessi nel dispositivo non si statuisce la condanna dell' al pagamento della Controparte_3 suddetta somma in favore di parte attrice”.
Nel ricondurre detto contrasto ad un “lapsus calami”, la ricorrente chiedeva al Tribunale di Vallo della Lucania di “ rettificare l'errore materiale contenuto nella sentenza n. 568/2022, rendendo conforme la parte dispositiva a quella motivazionale con menzione della condanna dell'Amministrazione Provinciale di Salerno, al pagamento in favore della della somma di € Controparte_1
22.414,15 oltre interessi legali, a decorrere dal completamento dell'opera e rivalutazione per svalutazione monetaria”.
Nel costituirsi, l'Amministrazione Provinciale di Salerno si opponeva alla correzione dell'errore materiale, in quanto inammissibile e comunque infondata.
Con ordinanza del 26.04.2024 il Tribunale accoglieva l'istanza e per l'effetto correggeva la sentenza condannando la Parte_1 al pagamento della somma di euro 23.214,53.
pag. 3/9 Con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte_1 ha proposto appello avverso la citata sentenza relativamente alle parti corrette con ordinanza di correzione di errore materiale del
22.04.2024, così concludendo:
“Voglia la corte di appello adita, riformando l'impugnata sentenza n.
568/2022 del Tribunale di Vallo della Lucania come corretta con decreto di correzione di errore materiale del 22.004.2024, accogliere il proposto appello e quindi, - dichiarare inammissibile od in ogni caso rigettare, i difetto dei presupposti ex art. 287 c.pc., l'istanza di correzione dell'errore materiale della sentenza di primo grado proposta dalla -emendare in ogni Controparte_1 caso la sentenza impugnata elidendo la parte in cui, a seguito dell'ordinanza di correzione del 22.04.2024,” condanna
l' al pagamento, in favore della Controparte_3
, della somma di euro di euro Controparte_1
23.214,53”- in via subordinata riformare la sentenza impugnata, nella arte corretta con ordinanza del 22.04.2024, condannando
l' al pagamento, in favore della Controparte_3
del minore importo di euro Controparte_1
22.414.15, corrispondente alla somma effettivamente riconosciuta nel luglio 2022 dal Consiglio Provinciale ex art. 194 lett. e) e CP_5 richiesta dalla nella istanza adi Controparte_1 correzione ex art. 287 c.p.c. ( in luogo dell'importo erroneamente indicato in sentenza in euro 23.214,53); -condannare la
[...]
, ed eventualmente le altre parti costituite, al Controparte_1 pagamento di spese e competenze per il grado di appello”.
Ha denunciato l'appellante l'illegittimità dell'ordinanza di correzione perché assunta in aperta violazione dell'art.288 cpc.
Assume che il Tribunale di Vallo della Lucania non ha eliminato un errore materiale o di calcolo, cui è funzionale il procedimento di correzione, ma ha integrato l'originaria sentenza inserendo la pag. 4/9 condanna della al pagamento di una somma che Parte_1
– peraltro – non trova alcuna giustificazione nella parte motiva né nell'an né nel quantum.
Evidenzia che la premessa motivazionale conduceva a ritenere che la pronuncia avesse ad oggetto una declaratoria di cessata materia del contendere, avendo dato atto il Tribunale che il credito vantato dall'attrice in primo grado fosse stato inserito tra quelli da riconoscere e liquidare a seguito di riconoscimento consiliare ex art.194 lett.e)
TUEL. Alla data della decisione, tuttavia, come eccepito dalla
(cfr. memoria conclusionale di replica all.2) e Parte_1 certificato dal Settore finanziario dell'ente (cfr. all.
3 - nota d.ssa
) il Consiglio Provinciale, unico organo a tanto legittimato, Per_1 ancora non si era favorevolmente pronunciato sul riconoscimento del debito ai sensi dell'art.194 lett.e) TUEL, non potendo quindi trovare accoglimento la domanda volta alla condanna diretta dell'amministrazione provinciale al pagamento delle spese.
Sostiene che il mancato riconoscimento consiliare è del tutto incompatibile con una condanna al pagamento non potendo la relativa domanda giudiziale volta all'ottenimento del corrispettivo trovare accoglimento diretto nei confronti della P.A., come dalla giurisprudenza, in assenza di esplicita deliberazione consiliare di riconoscimento, non ancora intervenuta allorché la causa veniva trattenuta in decisione.
In ogni caso, prosegue l'appellante, l'eventuale omissione del
Tribunale, seppur erronea, avrebbe richiesto la proposizione dell'appello non potendo essere semplicisticamente emendata, come invece è stato, attraverso la correzione di errore materiale.
Rileva, infine, l'appellante che il Tribunale, perseverando nell'errore, nell'accogliere l'istanza e nel correggere la sentenza, ha disposto la condanna della al pagamento di euro 23.214,53, Parte_1 somma differente e maggiore dell'importo di euro 22.414,15 che lo pag. 5/9 stesso Giudice di Prime aveva indicato nella parte motiva come debito da liquidare e riconoscere ai sensi dell'art. 194, lettera e) del
D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267” e che l'odierna appellata
[...] aveva indicato e richiesto nel ricorso per la Controparte_1 correzione d'errore materiale ex art.287 cpc.
Si è costituita la in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e contestandone nel merito la fondatezza.
Si è costituito altresì anch'egli contestando le ragioni Controparte_2 poste a fondamento dell'appello.
L'appello è inammissibile.
A mente dell'art. 288, comma 4, c.p.c. “le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità il termine per l'impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ai sensi dell'art. 288, ultimo comma, c.p.c., se con essa sono svelati errores in iudicando o in procedendo evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l'errore corretto sia tale da ingenerare un obiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato, ovvero quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato;
diversamente, l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione (si vedano in questo senso Cass. 20996/2019, Cass. 8863/2018, Cass. 22185/2014).
pag. 6/9 Nessuna delle dette ipotesi si è verificata nella specie.
Va dato atto che la con la Controparte_1 domanda proposta in primo grado dinanzi al Tribunale di Vallo della
Lucania, chiedeva la condanna dei convenuti, e la Controparte_2
, ognuno per quanto di ragione o chi di esso vi sia Parte_1 tenuto, al pagamento, in proprio favore della somma di euro
23.214,53: quanto al primo, per aver dato incarico alla
[...] di Controparte_1 eseguire lavori di somma urgenza a completamento di quelli già eseguiti;
quanto alla seconda, per aver riconosciuto l'opera e per essersi avvantaggiata della stessa eseguita dalla cooperativa a sue spese.
Orbene, pur dovendosi dare atto che la motivazione espressa dal primo giudice è estremamente sintetica e scarna, ciò non impedisce di comprendere la portata del decisum.
Giusta o sbagliata che sia o comunque carente in punto di motivazione, la pronuncia impugnata, come di desume inequivocabilmente dal tenore letterale della motivazione e del dispositivo, ha accolto integralmente la domanda proposta dalla società attrice ai sensi dell'art. 2041 c.c. nei confronti della Parte_1
dando atto che “che il credito vantato dalla cooperativa
[...] per un totale complessivo di 22.414,15 ……. è Controparte_1 inserito nell'elenco dei debiti fuori bilancio da liquidare e riconoscere ai sensi dell'art. 194, lettera e) del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 approvato dall'ente con deliberazione del consiglio n.26 del
27.03.2019 esecutiva ai sensi di legge…”
Detta statuizione di accoglimento della domanda proposta dall'attrice, non impugnata tempestivamente dalla soccombente, è Parte_1 passata in giudicato e, conseguentemente, l'impugnazione in esame, con la quale si contestano i presupposti per il suo accoglimento, ossia pag. 7/9 il mancato riconoscimento da parte del Consiglio Provinciale della legittimità del debito fuori bilancio, è tardiva.
Ad avviso di questa Corte l'ordinanza di correzione non ha, nella sostanza, stravolto il contenuto della sentenza, ma si è limitata a rendere esplicito ciò che comunque era già "insito" nel suo stesso contenuto, avendo il primo giudice esplicitamente accolto integralmente nei confronti della sola la domanda dell'attrice Parte_1 con la quale quest'ultima aveva chiesto la condanna dei convenuti,
e la , ognuno per quanto di Controparte_2 Parte_1 ragione o chi di esso vi sia tenuto, al pagamento della somma richiesta.
In definitiva, va dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione perché tardiva.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti dell'appellata esse vanno Controparte_1 liquidate come in dispositivo.
L'errore materiale contenuto in detta ordinanza, ossia l'indicazione della somma di euro 23.214,53 in luogo della somma di euro
22.414,15, non può essere corretto in questa sede, dovendosi proporre apposita istanza di correzione dinanzi al giudice che l'ha pronunciata.
Alcuna statuizione sulle spese nel rapporto processuale tra l'appellante e l'appellato , al quale la notifica Controparte_2 dell'appello deve intendersi eseguita solo a fini di completezza del litisconsorzio processuale e, in sostanza, quale mera denunciatio litis, non essendo state proposte domande nei suoi confronti da parte della
. Parte_1
P.Q.M.
La Corte di appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
pag. 8/9 - dichiara inammissibile l'appello;
- condanna l'appellate al pagamento, in favore della Controparte_1 delle spese di lite del presente grado, che liquida in
[...] euro 1.984,00 per compenso professionale, oltre spese generali
(15%), cpa ed IV come per legge.
Salerno, 20 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Elena Del Forno dott.ssa Maria Balletti
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Salerno
La Corte D'Appello di Salerno, I sezione civile, in persona dei magistrati: dr.ssa Maria Balletti Presidente dr.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dr.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 506/2024 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 568/2022, pubblicata in data 1.08.2022, corretta con ordinanza resa in data
22.04.2024, promosso da
, in persona del legale rapp.te p.t., assistita e Parte_1 difesa dall'avv. Luigi Tepedino
Appellante
e assistita e difesa dall'avv. Controparte_1
AR AI
Appellata nonché
, assistito e difeso dall'avv. ER AC Controparte_2
Appellato
Conclusioni: Come da atti di costituzioni e note di precisazione depositate nel termine concesso ex art. 352 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la Controparte_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Vallo
[...] della Lucania, e la , chiedendo la Controparte_2 Parte_1 condanna dei convenuti, ognuno per quanto di ragione, al pagamento in proprio favore della somma di € 23.214,53, oltre interessi legali.
Esponeva di aver eseguito, su incarico verbale del geom. CP_2
dipendente della Provincia, lavori edili - consistiti nella realizzazione di un marciapiede e di una ringhiera in ferro battuto sulla Strada
Provinciale n. 133, nel comune di San Mauro Cilento, per l'importo di euro 23.214,53.
Specificava che la domanda nei confronti della Parte_1 era proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c., stante l'utilità tratta dall'amministrazione locale dall'esecuzione di detti lavori.
Con sentenza n. 568/2022 pubblicata in data 1.08.2022, il Tribunale di Vallo della Lucania ha così statuito:
1) accoglie parzialmente la domanda attorea e per l'effetto:
2) condanna l' alla Controparte_3 rifusione in favore di parte attrice, Controparte_1
e di parte convenuta, , delle spese del
[...] Controparte_4 presente giudizio, liquidate in 400,00 per spese vive, € 2.738,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione ai difensori antistatari CA AR e ER AC;
3) rigetta la domanda nei confronti di ”. Controparte_2
In detta sentenza il giudice di primo grado ha dato atto che, nelle more del giudizio, come documentalmente provato, l
[...]
aveva provveduto ad inserire l'obbligazione nei Controparte_3 confronti della nell'elenco dei debiti Controparte_1
pag. 2/9 fuori bilancio secondo le procedure previste dal T.U. n. 267/2000 in materia di impegni di spesa.
Di poi, richiamando alcune disposizioni normative in materia di enti locali, il Tribunale ha escluso la responsabilità del geometra CP_2
stante “il riconoscimento dell'obbligazione da parte dell'Ente
[...] che presuppone peraltro anche il riconoscimento dell'utilità conseguita a seguito dei lavori svolti”.
Con istanza depositata in data 15.12.2023, la Controparte_1
prospettando l'esistenza di un contrasto tra dispositivo e
[...] motivazione della sentenza n. 568/2022, evidenziava che “mentre nella parte motivazionale si dà atto dell'accertato riconoscimento del debito da parte dell' nei Controparte_3 confronti della per un totale di € Parte_2
22.414,15 oltre interessi nel dispositivo non si statuisce la condanna dell' al pagamento della Controparte_3 suddetta somma in favore di parte attrice”.
Nel ricondurre detto contrasto ad un “lapsus calami”, la ricorrente chiedeva al Tribunale di Vallo della Lucania di “ rettificare l'errore materiale contenuto nella sentenza n. 568/2022, rendendo conforme la parte dispositiva a quella motivazionale con menzione della condanna dell'Amministrazione Provinciale di Salerno, al pagamento in favore della della somma di € Controparte_1
22.414,15 oltre interessi legali, a decorrere dal completamento dell'opera e rivalutazione per svalutazione monetaria”.
Nel costituirsi, l'Amministrazione Provinciale di Salerno si opponeva alla correzione dell'errore materiale, in quanto inammissibile e comunque infondata.
Con ordinanza del 26.04.2024 il Tribunale accoglieva l'istanza e per l'effetto correggeva la sentenza condannando la Parte_1 al pagamento della somma di euro 23.214,53.
pag. 3/9 Con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte_1 ha proposto appello avverso la citata sentenza relativamente alle parti corrette con ordinanza di correzione di errore materiale del
22.04.2024, così concludendo:
“Voglia la corte di appello adita, riformando l'impugnata sentenza n.
568/2022 del Tribunale di Vallo della Lucania come corretta con decreto di correzione di errore materiale del 22.004.2024, accogliere il proposto appello e quindi, - dichiarare inammissibile od in ogni caso rigettare, i difetto dei presupposti ex art. 287 c.pc., l'istanza di correzione dell'errore materiale della sentenza di primo grado proposta dalla -emendare in ogni Controparte_1 caso la sentenza impugnata elidendo la parte in cui, a seguito dell'ordinanza di correzione del 22.04.2024,” condanna
l' al pagamento, in favore della Controparte_3
, della somma di euro di euro Controparte_1
23.214,53”- in via subordinata riformare la sentenza impugnata, nella arte corretta con ordinanza del 22.04.2024, condannando
l' al pagamento, in favore della Controparte_3
del minore importo di euro Controparte_1
22.414.15, corrispondente alla somma effettivamente riconosciuta nel luglio 2022 dal Consiglio Provinciale ex art. 194 lett. e) e CP_5 richiesta dalla nella istanza adi Controparte_1 correzione ex art. 287 c.p.c. ( in luogo dell'importo erroneamente indicato in sentenza in euro 23.214,53); -condannare la
[...]
, ed eventualmente le altre parti costituite, al Controparte_1 pagamento di spese e competenze per il grado di appello”.
Ha denunciato l'appellante l'illegittimità dell'ordinanza di correzione perché assunta in aperta violazione dell'art.288 cpc.
Assume che il Tribunale di Vallo della Lucania non ha eliminato un errore materiale o di calcolo, cui è funzionale il procedimento di correzione, ma ha integrato l'originaria sentenza inserendo la pag. 4/9 condanna della al pagamento di una somma che Parte_1
– peraltro – non trova alcuna giustificazione nella parte motiva né nell'an né nel quantum.
Evidenzia che la premessa motivazionale conduceva a ritenere che la pronuncia avesse ad oggetto una declaratoria di cessata materia del contendere, avendo dato atto il Tribunale che il credito vantato dall'attrice in primo grado fosse stato inserito tra quelli da riconoscere e liquidare a seguito di riconoscimento consiliare ex art.194 lett.e)
TUEL. Alla data della decisione, tuttavia, come eccepito dalla
(cfr. memoria conclusionale di replica all.2) e Parte_1 certificato dal Settore finanziario dell'ente (cfr. all.
3 - nota d.ssa
) il Consiglio Provinciale, unico organo a tanto legittimato, Per_1 ancora non si era favorevolmente pronunciato sul riconoscimento del debito ai sensi dell'art.194 lett.e) TUEL, non potendo quindi trovare accoglimento la domanda volta alla condanna diretta dell'amministrazione provinciale al pagamento delle spese.
Sostiene che il mancato riconoscimento consiliare è del tutto incompatibile con una condanna al pagamento non potendo la relativa domanda giudiziale volta all'ottenimento del corrispettivo trovare accoglimento diretto nei confronti della P.A., come dalla giurisprudenza, in assenza di esplicita deliberazione consiliare di riconoscimento, non ancora intervenuta allorché la causa veniva trattenuta in decisione.
In ogni caso, prosegue l'appellante, l'eventuale omissione del
Tribunale, seppur erronea, avrebbe richiesto la proposizione dell'appello non potendo essere semplicisticamente emendata, come invece è stato, attraverso la correzione di errore materiale.
Rileva, infine, l'appellante che il Tribunale, perseverando nell'errore, nell'accogliere l'istanza e nel correggere la sentenza, ha disposto la condanna della al pagamento di euro 23.214,53, Parte_1 somma differente e maggiore dell'importo di euro 22.414,15 che lo pag. 5/9 stesso Giudice di Prime aveva indicato nella parte motiva come debito da liquidare e riconoscere ai sensi dell'art. 194, lettera e) del
D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267” e che l'odierna appellata
[...] aveva indicato e richiesto nel ricorso per la Controparte_1 correzione d'errore materiale ex art.287 cpc.
Si è costituita la in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e contestandone nel merito la fondatezza.
Si è costituito altresì anch'egli contestando le ragioni Controparte_2 poste a fondamento dell'appello.
L'appello è inammissibile.
A mente dell'art. 288, comma 4, c.p.c. “le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità il termine per l'impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ai sensi dell'art. 288, ultimo comma, c.p.c., se con essa sono svelati errores in iudicando o in procedendo evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l'errore corretto sia tale da ingenerare un obiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato, ovvero quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato;
diversamente, l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione (si vedano in questo senso Cass. 20996/2019, Cass. 8863/2018, Cass. 22185/2014).
pag. 6/9 Nessuna delle dette ipotesi si è verificata nella specie.
Va dato atto che la con la Controparte_1 domanda proposta in primo grado dinanzi al Tribunale di Vallo della
Lucania, chiedeva la condanna dei convenuti, e la Controparte_2
, ognuno per quanto di ragione o chi di esso vi sia Parte_1 tenuto, al pagamento, in proprio favore della somma di euro
23.214,53: quanto al primo, per aver dato incarico alla
[...] di Controparte_1 eseguire lavori di somma urgenza a completamento di quelli già eseguiti;
quanto alla seconda, per aver riconosciuto l'opera e per essersi avvantaggiata della stessa eseguita dalla cooperativa a sue spese.
Orbene, pur dovendosi dare atto che la motivazione espressa dal primo giudice è estremamente sintetica e scarna, ciò non impedisce di comprendere la portata del decisum.
Giusta o sbagliata che sia o comunque carente in punto di motivazione, la pronuncia impugnata, come di desume inequivocabilmente dal tenore letterale della motivazione e del dispositivo, ha accolto integralmente la domanda proposta dalla società attrice ai sensi dell'art. 2041 c.c. nei confronti della Parte_1
dando atto che “che il credito vantato dalla cooperativa
[...] per un totale complessivo di 22.414,15 ……. è Controparte_1 inserito nell'elenco dei debiti fuori bilancio da liquidare e riconoscere ai sensi dell'art. 194, lettera e) del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 approvato dall'ente con deliberazione del consiglio n.26 del
27.03.2019 esecutiva ai sensi di legge…”
Detta statuizione di accoglimento della domanda proposta dall'attrice, non impugnata tempestivamente dalla soccombente, è Parte_1 passata in giudicato e, conseguentemente, l'impugnazione in esame, con la quale si contestano i presupposti per il suo accoglimento, ossia pag. 7/9 il mancato riconoscimento da parte del Consiglio Provinciale della legittimità del debito fuori bilancio, è tardiva.
Ad avviso di questa Corte l'ordinanza di correzione non ha, nella sostanza, stravolto il contenuto della sentenza, ma si è limitata a rendere esplicito ciò che comunque era già "insito" nel suo stesso contenuto, avendo il primo giudice esplicitamente accolto integralmente nei confronti della sola la domanda dell'attrice Parte_1 con la quale quest'ultima aveva chiesto la condanna dei convenuti,
e la , ognuno per quanto di Controparte_2 Parte_1 ragione o chi di esso vi sia tenuto, al pagamento della somma richiesta.
In definitiva, va dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione perché tardiva.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti dell'appellata esse vanno Controparte_1 liquidate come in dispositivo.
L'errore materiale contenuto in detta ordinanza, ossia l'indicazione della somma di euro 23.214,53 in luogo della somma di euro
22.414,15, non può essere corretto in questa sede, dovendosi proporre apposita istanza di correzione dinanzi al giudice che l'ha pronunciata.
Alcuna statuizione sulle spese nel rapporto processuale tra l'appellante e l'appellato , al quale la notifica Controparte_2 dell'appello deve intendersi eseguita solo a fini di completezza del litisconsorzio processuale e, in sostanza, quale mera denunciatio litis, non essendo state proposte domande nei suoi confronti da parte della
. Parte_1
P.Q.M.
La Corte di appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
pag. 8/9 - dichiara inammissibile l'appello;
- condanna l'appellate al pagamento, in favore della Controparte_1 delle spese di lite del presente grado, che liquida in
[...] euro 1.984,00 per compenso professionale, oltre spese generali
(15%), cpa ed IV come per legge.
Salerno, 20 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Elena Del Forno dott.ssa Maria Balletti
pag. 9/9