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Sentenza 21 dicembre 2024
Sentenza 21 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/12/2024, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 45/2024 r.g. sezione lavoro, vertente
TRA
22 in persona del legale Parte_1 Parte_2 rappresentante, rappr.ta e difesa per procura alle liti in atti dall'Avv. Francesco Giojelli
Appellante
E
, rappr.to e difeso per procura alle liti in atti dagli Avv.ti Alessandro Bargoni CP_1
e Francesca Paglialunga
Appellato
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9 febbraio 2024 la .22 Parte_3 Pt_2
ha proposto appello avverso la sentenza del 28 dicembre 2023 con la quale il Tribunale di Fermo, in funzione di giudice del lavoro, aveva revocato il decreto ingiuntivo notificatole dal dipendente per il pagamento della somma di euro 5.568,89 lordi a titolo di saldo retribuzioni di CP_1 giugno e quattordicesima mensilità del 2023, quindi l'aveva condannata a pagare in favore dello stesso la minor somma risultante dalla detrazione dell'importo di euro 1.371,00 versato ai titoli in questione, oltre accessori di legge e spese di lite. L'appellante in primo luogo ha censurato l'errore del Tribunale nel decidere la controversia sulla base della sola documentazione acquisita agli atti, senza espletare la prova testimoniale, sollecitata al fine di dimostrare l'esistenza di un controcredito pari ad euro 1.753,69, da porre in compensazione con il credito retributivo vantato dall'opposto, sorto a seguito dei danni da quest'ultimo cagionati in conseguenza della perdita delle chiavi del mezzo in uso allo stesso, e dal sinistro stradale in relazione al quale il dipendente aveva illegittimamente sottoscritto il modulo cid;
in particolare ha criticato la valutazione del Tribunale in termini di inverosimiglianza e di intempestività della pretesa risarcitoria, tralasciando di considerare che nel caso di specie non operasse alcuna prescrizione o decadenza, e che non vi fosse obbligo alcuno di previa contestazione disciplinare rispetto alla negligente condotta tenuta dal lavoratore e produttiva di danni, tenuto conto che oggetto della sollecitata prova non era la contestazione di colpa al lavoratore rispetto al sinistro stradale, bensì il contenuto delle dichiarazioni dallo stesso rese in fase di compilazione del Modulo di Constatazione Amichevole. L'appellante ha, quindi, evidenziato come fosse a carico dell'opposto la prova di aver restituito le chiavi del mezzo che gli era stato affidato, considerata, peraltro, la di lui veste di custode del veicolo, non già a carico di essa datrice di lavoro la prova contraria;
che, quanto alla prova dei danni derivati dal sinistro, sarebbe bastato acquisire la dichiarazione del lavoratore contenuta nel CID per affermarne la responsabilità; infine, ha dedotto che in ogni caso i crediti del lavoratore non potessero liquidarsi al lordo delle ritenute, in quanto la tempestività dei versamenti contributivi era attestata dal DURC regolare rilasciato ad essa Società ed avente validità di 120 giorni dalla data dell'interrogazione.
L'appellante ha chiesto, pertanto, previa ammissione delle richieste istruttorie articolate in primo grado, accogliersi integralmente la spiegata opposizione, con vittoria di spese di lite dell'intero giudizio.
ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto. CP_1
Allo scadere dei termini per il deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Il Collegio non ravvisa elementi alla stregua dei quali dissentire dalla decisione adottata dal
Tribunale, sulla scorta delle risultanze documentali, sufficienti a riconoscere il credito del lavoratore opposto nei limiti fissati in sentenza.
Al riguardo occorre in primo luogo evidenziare l'inidoneità dei capitoli di prova articolati nel ricorso in opposizione, a dimostrare la responsabilità risarcitoria del lavoratore rispetto al danno patrimoniale asseritamente patito dalla datrice di lavoro nell'ammontare di euro 1.753,69; difettano, infatti, in primo luogo in seno all'atto le allegazioni, ancor prima che le istanze istruttorie, in ordine alle concrete circostanze di tempo e di luogo ed alle modalità in forza delle quali sarebbe sorto in capo al dipendente l'obbligo di custodire il veicolo, con le chiavi di accensione, di cui si afferma in maniera oltremodo generica ed indeterminata l'affidamento al lavoratore, tenuto conto, oltretutto, che quest'ultimo ha dichiarato la propria estraneità rispetto al fatto contestato.
Inoltre, l'art. 49 ter del CCNL di Settore, di cui è incontestata l'applicazione al rapporto dedotto in causa, sotto la rubrica “Responsabilità dei conducenti e cura dei beni aziendali”, recita ai primi due commi:
1. Ciascun lavoratore è responsabile dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali affidatigli per lo svolgimento del lavoro, della loro custodia e della loro pulizia. Non può utilizzare gli stessi per scopi diversi da quelli per i quali gli sono stati affidati. Il lavoratore è tenuto a svolgere le attività lavorative, a custodire e ad utilizzare i mezzi, i materiali e le attrezzature aziendali facendo uso della dovuta diligenza, prudenza e perizia.
2. Il lavoratore è tenuto altresì ad informare l'azienda di eventuali danneggiamenti, anche a lui non imputabili, ai materiali, ai mezzi e attrezzature aziendali. Il dolo e/o l'accertata negligenza, imperizia, imprudenza, incuria o trascuratezza nello svolgimento dell'attività lavorativa, nella custodia e utilizzo dei materiali, dei mezzi e delle attrezzature aziendali determineranno l'avvio di procedimenti disciplinari a carico dei trasgressori e legittimeranno l'azienda a richiedere il ristoro totale o parziale dei danni. …..
Si evince dalla fonte di eteroregolamentazione collettiva che le parti Sociali hanno inteso condizionare in ogni caso la risarcibilità dei danni cagionati dai dipendenti ai mezzi aziendali loro affidati in custodia - anche se non inerenti alla circolazione ed alla guida dei veicoli, essendo tali peculiari ipotesi disciplinate ai commi successivi - alla previa contestazione dell'addebito mediante avvio del procedimento disciplinare;
si evince, insomma, dal complessivo tenore della disposizione in esame che solo la rilevanza disciplinare della condotta causativa del danno legittima l'azienda a pretenderne ristoro dal danneggiante;
ciò evidentemente in onore all'esigenza di subordinare l'affermazione di una responsabilità patrimoniale in capo al dipendente al previo accertamento, con tutte le garanzie difensive inerenti al procedimento disciplinare, che il medesimo abbia agito con
“negligenza, imperizia, imprudenza, incuria o trascuratezza nello svolgimento dell'attività lavorativa, nella custodia e utilizzo dei materiali, dei mezzi e delle attrezzature aziendali…”dunque che l'evento lesivo per l'azienda sia ascrivibile anche a responsabilità disciplinare del lavoratore.
Quanto innanzi evidenziato basta ad affermare, nel caso di specie, l'assoluto difetto delle condizioni di risarcibilità del danno lamentato dall'odierna appellante, senza che a ciò sia di ostacolo la Giurisprudenza di legittimità invocata (Ordinanza n. 27940/2023), la quale, in tema di risarcibilità del danno causato dalla negligenza di un lavoratore, pur senza avvio per gli stessi fatti di azione disciplinare, ha esaminato una fattispecie rispetto alla quale evidentemente non vigeva la deroga in melius alla disciplina codicistica, specificamente introdotta dalle disposizioni della
Contrattazione Collettiva di Settore.
Per le suesposte considerazioni, i crediti retributivi azionati dal lavoratore odierno appellato possono dirsi esistenti ed esigibili nella misura accertata dal Tribunale, in forza della produzione documentale (cfr. buste paga e Certificazione Unica 2023 in atti).
Infine, è condivisibile l'affermazione del Tribunale secondo cui la spettanza degli importi retributivi al lordo delle ritenute appare coerente con la considerazione che il relativo versamento non risulti in alcun modo documentato, a nulla rilevando il rilascio del D.U.R.C. regolare nel luglio
2023, dal momento che siffatto attestato di regolarità contributiva ha una valenza esclusivamente formale, ed è del tutto inidoneo a provare la circostanza dell'effettivo e tempestivo adempimento dei debiti sia retributivi che contributivi sorti in capo al datore di lavoro.
Alla stregua dei suesposti argomenti, la sentenza impugnata può essere integralmente confermata, tenuto conto dell'acquiescenza prestata dall'odierno appellato alle parti di essa a sé sfavorevoli
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellato, che liquida in complessivi euro 2.100,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 13 dicembre 2024
Il Consigliere Est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 45/2024 r.g. sezione lavoro, vertente
TRA
22 in persona del legale Parte_1 Parte_2 rappresentante, rappr.ta e difesa per procura alle liti in atti dall'Avv. Francesco Giojelli
Appellante
E
, rappr.to e difeso per procura alle liti in atti dagli Avv.ti Alessandro Bargoni CP_1
e Francesca Paglialunga
Appellato
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9 febbraio 2024 la .22 Parte_3 Pt_2
ha proposto appello avverso la sentenza del 28 dicembre 2023 con la quale il Tribunale di Fermo, in funzione di giudice del lavoro, aveva revocato il decreto ingiuntivo notificatole dal dipendente per il pagamento della somma di euro 5.568,89 lordi a titolo di saldo retribuzioni di CP_1 giugno e quattordicesima mensilità del 2023, quindi l'aveva condannata a pagare in favore dello stesso la minor somma risultante dalla detrazione dell'importo di euro 1.371,00 versato ai titoli in questione, oltre accessori di legge e spese di lite. L'appellante in primo luogo ha censurato l'errore del Tribunale nel decidere la controversia sulla base della sola documentazione acquisita agli atti, senza espletare la prova testimoniale, sollecitata al fine di dimostrare l'esistenza di un controcredito pari ad euro 1.753,69, da porre in compensazione con il credito retributivo vantato dall'opposto, sorto a seguito dei danni da quest'ultimo cagionati in conseguenza della perdita delle chiavi del mezzo in uso allo stesso, e dal sinistro stradale in relazione al quale il dipendente aveva illegittimamente sottoscritto il modulo cid;
in particolare ha criticato la valutazione del Tribunale in termini di inverosimiglianza e di intempestività della pretesa risarcitoria, tralasciando di considerare che nel caso di specie non operasse alcuna prescrizione o decadenza, e che non vi fosse obbligo alcuno di previa contestazione disciplinare rispetto alla negligente condotta tenuta dal lavoratore e produttiva di danni, tenuto conto che oggetto della sollecitata prova non era la contestazione di colpa al lavoratore rispetto al sinistro stradale, bensì il contenuto delle dichiarazioni dallo stesso rese in fase di compilazione del Modulo di Constatazione Amichevole. L'appellante ha, quindi, evidenziato come fosse a carico dell'opposto la prova di aver restituito le chiavi del mezzo che gli era stato affidato, considerata, peraltro, la di lui veste di custode del veicolo, non già a carico di essa datrice di lavoro la prova contraria;
che, quanto alla prova dei danni derivati dal sinistro, sarebbe bastato acquisire la dichiarazione del lavoratore contenuta nel CID per affermarne la responsabilità; infine, ha dedotto che in ogni caso i crediti del lavoratore non potessero liquidarsi al lordo delle ritenute, in quanto la tempestività dei versamenti contributivi era attestata dal DURC regolare rilasciato ad essa Società ed avente validità di 120 giorni dalla data dell'interrogazione.
L'appellante ha chiesto, pertanto, previa ammissione delle richieste istruttorie articolate in primo grado, accogliersi integralmente la spiegata opposizione, con vittoria di spese di lite dell'intero giudizio.
ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto. CP_1
Allo scadere dei termini per il deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Il Collegio non ravvisa elementi alla stregua dei quali dissentire dalla decisione adottata dal
Tribunale, sulla scorta delle risultanze documentali, sufficienti a riconoscere il credito del lavoratore opposto nei limiti fissati in sentenza.
Al riguardo occorre in primo luogo evidenziare l'inidoneità dei capitoli di prova articolati nel ricorso in opposizione, a dimostrare la responsabilità risarcitoria del lavoratore rispetto al danno patrimoniale asseritamente patito dalla datrice di lavoro nell'ammontare di euro 1.753,69; difettano, infatti, in primo luogo in seno all'atto le allegazioni, ancor prima che le istanze istruttorie, in ordine alle concrete circostanze di tempo e di luogo ed alle modalità in forza delle quali sarebbe sorto in capo al dipendente l'obbligo di custodire il veicolo, con le chiavi di accensione, di cui si afferma in maniera oltremodo generica ed indeterminata l'affidamento al lavoratore, tenuto conto, oltretutto, che quest'ultimo ha dichiarato la propria estraneità rispetto al fatto contestato.
Inoltre, l'art. 49 ter del CCNL di Settore, di cui è incontestata l'applicazione al rapporto dedotto in causa, sotto la rubrica “Responsabilità dei conducenti e cura dei beni aziendali”, recita ai primi due commi:
1. Ciascun lavoratore è responsabile dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali affidatigli per lo svolgimento del lavoro, della loro custodia e della loro pulizia. Non può utilizzare gli stessi per scopi diversi da quelli per i quali gli sono stati affidati. Il lavoratore è tenuto a svolgere le attività lavorative, a custodire e ad utilizzare i mezzi, i materiali e le attrezzature aziendali facendo uso della dovuta diligenza, prudenza e perizia.
2. Il lavoratore è tenuto altresì ad informare l'azienda di eventuali danneggiamenti, anche a lui non imputabili, ai materiali, ai mezzi e attrezzature aziendali. Il dolo e/o l'accertata negligenza, imperizia, imprudenza, incuria o trascuratezza nello svolgimento dell'attività lavorativa, nella custodia e utilizzo dei materiali, dei mezzi e delle attrezzature aziendali determineranno l'avvio di procedimenti disciplinari a carico dei trasgressori e legittimeranno l'azienda a richiedere il ristoro totale o parziale dei danni. …..
Si evince dalla fonte di eteroregolamentazione collettiva che le parti Sociali hanno inteso condizionare in ogni caso la risarcibilità dei danni cagionati dai dipendenti ai mezzi aziendali loro affidati in custodia - anche se non inerenti alla circolazione ed alla guida dei veicoli, essendo tali peculiari ipotesi disciplinate ai commi successivi - alla previa contestazione dell'addebito mediante avvio del procedimento disciplinare;
si evince, insomma, dal complessivo tenore della disposizione in esame che solo la rilevanza disciplinare della condotta causativa del danno legittima l'azienda a pretenderne ristoro dal danneggiante;
ciò evidentemente in onore all'esigenza di subordinare l'affermazione di una responsabilità patrimoniale in capo al dipendente al previo accertamento, con tutte le garanzie difensive inerenti al procedimento disciplinare, che il medesimo abbia agito con
“negligenza, imperizia, imprudenza, incuria o trascuratezza nello svolgimento dell'attività lavorativa, nella custodia e utilizzo dei materiali, dei mezzi e delle attrezzature aziendali…”dunque che l'evento lesivo per l'azienda sia ascrivibile anche a responsabilità disciplinare del lavoratore.
Quanto innanzi evidenziato basta ad affermare, nel caso di specie, l'assoluto difetto delle condizioni di risarcibilità del danno lamentato dall'odierna appellante, senza che a ciò sia di ostacolo la Giurisprudenza di legittimità invocata (Ordinanza n. 27940/2023), la quale, in tema di risarcibilità del danno causato dalla negligenza di un lavoratore, pur senza avvio per gli stessi fatti di azione disciplinare, ha esaminato una fattispecie rispetto alla quale evidentemente non vigeva la deroga in melius alla disciplina codicistica, specificamente introdotta dalle disposizioni della
Contrattazione Collettiva di Settore.
Per le suesposte considerazioni, i crediti retributivi azionati dal lavoratore odierno appellato possono dirsi esistenti ed esigibili nella misura accertata dal Tribunale, in forza della produzione documentale (cfr. buste paga e Certificazione Unica 2023 in atti).
Infine, è condivisibile l'affermazione del Tribunale secondo cui la spettanza degli importi retributivi al lordo delle ritenute appare coerente con la considerazione che il relativo versamento non risulti in alcun modo documentato, a nulla rilevando il rilascio del D.U.R.C. regolare nel luglio
2023, dal momento che siffatto attestato di regolarità contributiva ha una valenza esclusivamente formale, ed è del tutto inidoneo a provare la circostanza dell'effettivo e tempestivo adempimento dei debiti sia retributivi che contributivi sorti in capo al datore di lavoro.
Alla stregua dei suesposti argomenti, la sentenza impugnata può essere integralmente confermata, tenuto conto dell'acquiescenza prestata dall'odierno appellato alle parti di essa a sé sfavorevoli
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellato, che liquida in complessivi euro 2.100,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 13 dicembre 2024
Il Consigliere Est. Il Presidente