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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati:
1. dr. Gennaro Iacone Presidente
2. dr. Maria Chiodi Consigliere rel.
3. dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 5.02.2025
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 182/2021 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
– in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore – rappresentata e difesa dall'avv. A. Ingangi
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. L. Martino Controparte_1
APPELLATO
E
- in persona del legale rappresentante p.t. – Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. A. Di Nuzzo
APPELLATO
In fatto e diritto
Con separati ricorsi alla Sezione Lavoro e Previdenza del Tribunale di Napoli poi riuniti, l'avv.
[...] ha impugnato l'estratto di ruolo del 13 aprile 2017 relativo alle cartelle esattoriali nn. CP_1
04820160028176829 (R.G. 15457/2017) e 04820120025554810 (R.G. 15459/2017) a suo dire non notificate - contenenti le richieste di pagamento rispettivamente di € 76.001,03, a titolo di eccedenze contributive per gli anni dal 2004 al 2011, e sanzione per omesso invio del mod. 5/2013 relativo all'anno 2012, e di € 9.473,49 a titolo di contributi minimi per gli anni 2008 e 2010 e sanzioni per omesso invio dei mod. 5 per gli anni dal 2004 al 2009, il tutto oltre interessi e sanzioni per omesso versamento.
Si è costituita nei termini la che ha concluso sia per l'inammissibilità per mancata impugnativa Pt_1 delle cartelle nel termine di cui all'art. 24 all'art. 24 D.Lgs. 46/1999, sia per il rigetto nel merito ed in via gradata ha spiegato due domande riconvenzionali: una nei confronti del ricorrente con la quale ha chiesto, nell'ipotesi di annullamento delle procedure di riscossione, la condanna al pagamento diretto delle somme oggetto delle due cartelle esattoriali;
l'altra nei confronti del con CP_3 la quale ha chiesto, in caso di accoglimento dell'eccezione di prescrizione, la condanna al risarcimento dei danni pari alla somma di € 9.473,49 iscritta nella cartella 04820120025554810.
L' non si è costituita in giudizio. Controparte_4
L'adito Giudice, all'udienza del 17 dicembre 2020, all'esito della trattazione scritta, ha deciso la causa con sentenza n. 6552/2020, provvedendo secondo il dispositivo che segue:
“.…………………………………..(omissis)……………………………….
a) dichiara non dovuta la pretesa creditoria di cui agli estratti di ruolo impugnati del 13.6.2017 relativo alla cartella di pagamento num 048 2016 00281768 29 e del ruolo num. 0007910/2012 del
31/12/2012 relativo alla cartella di pagamento 048 2012 0025554810 ed ordina la cancellazione dai ruoli esattoriali delle somme richieste all'istante;
b) rigetta la domanda riconvenzionale;
c) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Avverso tale statuizione ha proposto appello la Parte_1
censurando la decisione del primo giudice che ha dichiarato la prescrizione dei contributi.
Ha concluso affinché l'adita Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione, e deduzione, in accoglimento del presente gravame, ed in riforma dell'impugnata sentenza del Giudice Unico, in funzione di giudice del lavoro, del Tribunale di Napoli dr. Federico Bile, n. 6552 del 17 dicembre
2020, voglia così provvedere:
R.G. 15457/2017: in via principale
1. dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare nel merito, perché del tutto infondata, la proposta opposizione;
in via subordinata e riconvenzionale: nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudice ritenesse di accogliere l'opposizione proposta dal ricorrente e, quindi, di invalidare la procedura di riscossione, accertare la sussistenza del credito e condannare il ricorrente al pagamento diretto alla dell'importo di € 76.001,03, oltre interessi;
Pt_1
R.G. 15459/2017: in via principale
3. dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare nel merito, perché del tutto infondata, la proposta opposizione;
in via subordinata e riconvenzionale:
4. nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudice ritenesse di accogliere l'opposizione proposta dal ricorrente e, quindi, invalidare la procedura di riscossione, accertare la sussistenza del credito e condannare il ricorrente al pagamento diretto alla dell'importo di € 9.473,49, oggetto del Pt_1
contendere, oltre interessi;
5. nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudice ritenesse di accogliere l'eccezione di prescrizione avanzata dal ricorrente, condannare l' (già Controparte_2 Controparte_5
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno pari
[...]
ai contributi iscritti a ruolo e dichiarati prescritti, oltre interessi di mora;
Il si è costituito nel presente giudizio eccependo la inammissibilità, per genericità del gravame, CP_1
e ribadendo la prescrizione dei crediti secondo quanto argomentato dal giudice di prime cure. Ha concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite.
L' , costituitasi in giudizio, ha eccepito la insussistenza della Controparte_2
eccepita prescrizione. Ha concluso per la riforma della gravata sentenza con declaratoria di infondatezza del ricorso in opposizione proposto in sede di prime cure;
con vittoria di spese di lite.
Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
****
I motivi di merito dell'appello sono sopravanzati dalla necessaria declaratoria della integrale inammissibilità del ricorso introduttivo del primo grado, per carenza di interesse ad agire, ovvero di un interesse rilevabile ad una pronuncia nel merito, quando -come nel caso- la domanda sia volta a pronunciare sulla persistenza di un credito contributivo, pur in assenza di atti esecutivi, limitando una recente legislazione -di cui di seguito- tale ammissibilità a casi espressamente e strettamente previsti;
quanto alle pregresse “procedure cautelari” evocate dall'appellante queste risultano evidentemente non avere avuto esito e l'azione giudiziale si è mossa successivamente solo con riferimento agli estratti di ruolo in assenza di attività di riscossione coeve, sul solo rilievo della prescrizione.
La questione della ammissibilità di tal specie di azioni è stata negli ultimi anni occasione di ripetuti interventi di legittimità.
Cass 22946/16 già affermava che “L'impugnazione diretta del ruolo esattoriale da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'amministrazione ivi risultante deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse non prospettandosi tale accertamento come
l'unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell'amministrazione: ben avrebbe potuto infatti il debitore, rivolgersi direttamente all'amministrazione, in via amministrativa, chiedendo
l'eliminazione del credito in via di autotutela (il c.d. sgravio). Avendo egli uno strumento per eliminare la pretesa dell'amministrazione a cui far ricorso, ciò rende non percorribile, per difetto di interesse, la proposizione di un'azione di mero accertamento.” La Corte di Cassazione si è poi -più di recente- pronunciata in senso conforme a quella non condivisa dal Tribunale anche con la pronuncia 6161/19 e poi anche, più specificatamente, con la pronuncia 6723/19 secondo cui non ricorre tale interesse nel caso in cui, “l'azione con la quale ai sensi dell'art. 615 c.p.c., si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata” non veda a presupposto “l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi”, quindi la ragionevole prospettiva per cui non si debba paventare un procedere alla riscossione coattiva;
coeva a tale pronuncia è Cass. 5443/19 (“l'azione con la quale ai sensi dell'art. 615 c.p.c. si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata presuppone
l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi, minaccia che nel caso difetta, e che è ben possibile che, considerato il lungo tempo intercorso dopo la notifica della cartella, intervenga
l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva e l'ente impositore non proceda alla riscossione coattiva.”).
L'arresto determinante, reso a Sezioni Unite, è quello intervenuto con la pronuncia n. 26283/22 che, basandosi su legislazione -come anticipato medio tempore intervenuta-, ha sancito la restrizione della ammissibilità in materia di una azione di mero accertamento dell'intervento di prescrizione ai soli casi enucleati dal novellato art. 12 del dpr 602/73 nel quale con d.l. 146/21 -con l'art.
3-bis inserito in sede di conversine dalla legge 215/21- è stato inserito il comma 4-bis, ritenendo un interesse -al di fuori degli specifici casi ivi contemplati- valutabile ad una pronuncia solo per reagire a esecuzione forzata del credito che si ritenga viziata dal venir meno del titolo o da vizi della procedura di riscossione.
Cass 26283/22 richiama tale previsione per cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile", ma anche che "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione
a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n.50 del
18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". 13.1.- La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione del D.Lgs. n. 46 del 1999 artt. 17 e 18 quanto ai crediti contributivi e previdenziali
(vedi, a proposito del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 49,Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta la L. n.
689 del 1981 art. 27 e D.Lgs. n. 285 del 1992 art. 206, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per
l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17)”. Decisiva è la considerazione della applicabilità ai processi in corso:” La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno uno degli effetti dell'impugnazione. 18.- E' quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato: "Sarebbe in contrasto con la funzione del processo una struttura di questo che fosse regolata in modo da consentire l'eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di una sola parte, mossa da intenti defatigatori..., e pertanto non meritevole di tutela giuridica" (Corte Cost. n. 113/63), in armonia col principio costituzionale del giusto processo, ex art. 111 Cost. 18.1.- La dimostrazione si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti”
Con tale massimo orientamento nomofilattico si ritiene quindi che “La disciplina in questione non è difatti irragionevole, né arbitraria. Essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle,
e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte Cost. n.
155/14). In particolare le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla
Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che, "a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera". 20.1.- Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente,
e nonostante la struttura impugnatoria del processo tributario, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato. 21.- Questa tutela, in base al tenore della norma, e alle ragioni che ne sono alla base (fronteggiare le impugnazioni "avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese..."), riguarda i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e nelle sole ipotesi stabilite.
I casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri.”
Resta certo, come anticipato, uno spazio di tutela immutato a fronte di attività esecutive che il contribuente ritenga di censurare :“……….in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15;
n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); mediante atto equipollente alla cartella di può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, pagamento o comunque prodromico all'esecuzione
(Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità
(derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale
l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie,
n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.).”.
Sulla base di tale autorevole arresto, allora, va dichiarata la inammissibilità del ricorso introduttivo dell'odierno appellante che non rientra tra i casi strettamente contemplati dalla normativa richiamata e applicabile al presente giudizio;
ricorso, poi, in cui nessuna concreta ed attuale attività esecutiva - di ogni titolo oggetto di ruolo, a prescindere dalla previa notifica degli stessi - è stata allegata.
Le spese di lite del giudizio vanno interamente compensate essendo stata la questione sollevata d'ufficio.
PQM
La Corte così provvede:
1) in riforma della sentenza impugnata dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del primo grado,
nei limiti delle cartelle in tal sede impugnate;
2) spese di lite compensate tra le parti.
Il Consigliere est.
Dott. Maria Chiodi
Il Presidente dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati:
1. dr. Gennaro Iacone Presidente
2. dr. Maria Chiodi Consigliere rel.
3. dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 5.02.2025
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 182/2021 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
– in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore – rappresentata e difesa dall'avv. A. Ingangi
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. L. Martino Controparte_1
APPELLATO
E
- in persona del legale rappresentante p.t. – Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. A. Di Nuzzo
APPELLATO
In fatto e diritto
Con separati ricorsi alla Sezione Lavoro e Previdenza del Tribunale di Napoli poi riuniti, l'avv.
[...] ha impugnato l'estratto di ruolo del 13 aprile 2017 relativo alle cartelle esattoriali nn. CP_1
04820160028176829 (R.G. 15457/2017) e 04820120025554810 (R.G. 15459/2017) a suo dire non notificate - contenenti le richieste di pagamento rispettivamente di € 76.001,03, a titolo di eccedenze contributive per gli anni dal 2004 al 2011, e sanzione per omesso invio del mod. 5/2013 relativo all'anno 2012, e di € 9.473,49 a titolo di contributi minimi per gli anni 2008 e 2010 e sanzioni per omesso invio dei mod. 5 per gli anni dal 2004 al 2009, il tutto oltre interessi e sanzioni per omesso versamento.
Si è costituita nei termini la che ha concluso sia per l'inammissibilità per mancata impugnativa Pt_1 delle cartelle nel termine di cui all'art. 24 all'art. 24 D.Lgs. 46/1999, sia per il rigetto nel merito ed in via gradata ha spiegato due domande riconvenzionali: una nei confronti del ricorrente con la quale ha chiesto, nell'ipotesi di annullamento delle procedure di riscossione, la condanna al pagamento diretto delle somme oggetto delle due cartelle esattoriali;
l'altra nei confronti del con CP_3 la quale ha chiesto, in caso di accoglimento dell'eccezione di prescrizione, la condanna al risarcimento dei danni pari alla somma di € 9.473,49 iscritta nella cartella 04820120025554810.
L' non si è costituita in giudizio. Controparte_4
L'adito Giudice, all'udienza del 17 dicembre 2020, all'esito della trattazione scritta, ha deciso la causa con sentenza n. 6552/2020, provvedendo secondo il dispositivo che segue:
“.…………………………………..(omissis)……………………………….
a) dichiara non dovuta la pretesa creditoria di cui agli estratti di ruolo impugnati del 13.6.2017 relativo alla cartella di pagamento num 048 2016 00281768 29 e del ruolo num. 0007910/2012 del
31/12/2012 relativo alla cartella di pagamento 048 2012 0025554810 ed ordina la cancellazione dai ruoli esattoriali delle somme richieste all'istante;
b) rigetta la domanda riconvenzionale;
c) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Avverso tale statuizione ha proposto appello la Parte_1
censurando la decisione del primo giudice che ha dichiarato la prescrizione dei contributi.
Ha concluso affinché l'adita Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione, e deduzione, in accoglimento del presente gravame, ed in riforma dell'impugnata sentenza del Giudice Unico, in funzione di giudice del lavoro, del Tribunale di Napoli dr. Federico Bile, n. 6552 del 17 dicembre
2020, voglia così provvedere:
R.G. 15457/2017: in via principale
1. dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare nel merito, perché del tutto infondata, la proposta opposizione;
in via subordinata e riconvenzionale: nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudice ritenesse di accogliere l'opposizione proposta dal ricorrente e, quindi, di invalidare la procedura di riscossione, accertare la sussistenza del credito e condannare il ricorrente al pagamento diretto alla dell'importo di € 76.001,03, oltre interessi;
Pt_1
R.G. 15459/2017: in via principale
3. dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare nel merito, perché del tutto infondata, la proposta opposizione;
in via subordinata e riconvenzionale:
4. nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudice ritenesse di accogliere l'opposizione proposta dal ricorrente e, quindi, invalidare la procedura di riscossione, accertare la sussistenza del credito e condannare il ricorrente al pagamento diretto alla dell'importo di € 9.473,49, oggetto del Pt_1
contendere, oltre interessi;
5. nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudice ritenesse di accogliere l'eccezione di prescrizione avanzata dal ricorrente, condannare l' (già Controparte_2 Controparte_5
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno pari
[...]
ai contributi iscritti a ruolo e dichiarati prescritti, oltre interessi di mora;
Il si è costituito nel presente giudizio eccependo la inammissibilità, per genericità del gravame, CP_1
e ribadendo la prescrizione dei crediti secondo quanto argomentato dal giudice di prime cure. Ha concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite.
L' , costituitasi in giudizio, ha eccepito la insussistenza della Controparte_2
eccepita prescrizione. Ha concluso per la riforma della gravata sentenza con declaratoria di infondatezza del ricorso in opposizione proposto in sede di prime cure;
con vittoria di spese di lite.
Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
****
I motivi di merito dell'appello sono sopravanzati dalla necessaria declaratoria della integrale inammissibilità del ricorso introduttivo del primo grado, per carenza di interesse ad agire, ovvero di un interesse rilevabile ad una pronuncia nel merito, quando -come nel caso- la domanda sia volta a pronunciare sulla persistenza di un credito contributivo, pur in assenza di atti esecutivi, limitando una recente legislazione -di cui di seguito- tale ammissibilità a casi espressamente e strettamente previsti;
quanto alle pregresse “procedure cautelari” evocate dall'appellante queste risultano evidentemente non avere avuto esito e l'azione giudiziale si è mossa successivamente solo con riferimento agli estratti di ruolo in assenza di attività di riscossione coeve, sul solo rilievo della prescrizione.
La questione della ammissibilità di tal specie di azioni è stata negli ultimi anni occasione di ripetuti interventi di legittimità.
Cass 22946/16 già affermava che “L'impugnazione diretta del ruolo esattoriale da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'amministrazione ivi risultante deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse non prospettandosi tale accertamento come
l'unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell'amministrazione: ben avrebbe potuto infatti il debitore, rivolgersi direttamente all'amministrazione, in via amministrativa, chiedendo
l'eliminazione del credito in via di autotutela (il c.d. sgravio). Avendo egli uno strumento per eliminare la pretesa dell'amministrazione a cui far ricorso, ciò rende non percorribile, per difetto di interesse, la proposizione di un'azione di mero accertamento.” La Corte di Cassazione si è poi -più di recente- pronunciata in senso conforme a quella non condivisa dal Tribunale anche con la pronuncia 6161/19 e poi anche, più specificatamente, con la pronuncia 6723/19 secondo cui non ricorre tale interesse nel caso in cui, “l'azione con la quale ai sensi dell'art. 615 c.p.c., si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata” non veda a presupposto “l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi”, quindi la ragionevole prospettiva per cui non si debba paventare un procedere alla riscossione coattiva;
coeva a tale pronuncia è Cass. 5443/19 (“l'azione con la quale ai sensi dell'art. 615 c.p.c. si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata presuppone
l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi, minaccia che nel caso difetta, e che è ben possibile che, considerato il lungo tempo intercorso dopo la notifica della cartella, intervenga
l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva e l'ente impositore non proceda alla riscossione coattiva.”).
L'arresto determinante, reso a Sezioni Unite, è quello intervenuto con la pronuncia n. 26283/22 che, basandosi su legislazione -come anticipato medio tempore intervenuta-, ha sancito la restrizione della ammissibilità in materia di una azione di mero accertamento dell'intervento di prescrizione ai soli casi enucleati dal novellato art. 12 del dpr 602/73 nel quale con d.l. 146/21 -con l'art.
3-bis inserito in sede di conversine dalla legge 215/21- è stato inserito il comma 4-bis, ritenendo un interesse -al di fuori degli specifici casi ivi contemplati- valutabile ad una pronuncia solo per reagire a esecuzione forzata del credito che si ritenga viziata dal venir meno del titolo o da vizi della procedura di riscossione.
Cass 26283/22 richiama tale previsione per cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile", ma anche che "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione
a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n.50 del
18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". 13.1.- La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione del D.Lgs. n. 46 del 1999 artt. 17 e 18 quanto ai crediti contributivi e previdenziali
(vedi, a proposito del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 49,Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta la L. n.
689 del 1981 art. 27 e D.Lgs. n. 285 del 1992 art. 206, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per
l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17)”. Decisiva è la considerazione della applicabilità ai processi in corso:” La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno uno degli effetti dell'impugnazione. 18.- E' quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato: "Sarebbe in contrasto con la funzione del processo una struttura di questo che fosse regolata in modo da consentire l'eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di una sola parte, mossa da intenti defatigatori..., e pertanto non meritevole di tutela giuridica" (Corte Cost. n. 113/63), in armonia col principio costituzionale del giusto processo, ex art. 111 Cost. 18.1.- La dimostrazione si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti”
Con tale massimo orientamento nomofilattico si ritiene quindi che “La disciplina in questione non è difatti irragionevole, né arbitraria. Essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle,
e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte Cost. n.
155/14). In particolare le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla
Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che, "a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera". 20.1.- Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente,
e nonostante la struttura impugnatoria del processo tributario, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato. 21.- Questa tutela, in base al tenore della norma, e alle ragioni che ne sono alla base (fronteggiare le impugnazioni "avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese..."), riguarda i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e nelle sole ipotesi stabilite.
I casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri.”
Resta certo, come anticipato, uno spazio di tutela immutato a fronte di attività esecutive che il contribuente ritenga di censurare :“……….in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15;
n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); mediante atto equipollente alla cartella di può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, pagamento o comunque prodromico all'esecuzione
(Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità
(derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale
l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie,
n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.).”.
Sulla base di tale autorevole arresto, allora, va dichiarata la inammissibilità del ricorso introduttivo dell'odierno appellante che non rientra tra i casi strettamente contemplati dalla normativa richiamata e applicabile al presente giudizio;
ricorso, poi, in cui nessuna concreta ed attuale attività esecutiva - di ogni titolo oggetto di ruolo, a prescindere dalla previa notifica degli stessi - è stata allegata.
Le spese di lite del giudizio vanno interamente compensate essendo stata la questione sollevata d'ufficio.
PQM
La Corte così provvede:
1) in riforma della sentenza impugnata dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del primo grado,
nei limiti delle cartelle in tal sede impugnate;
2) spese di lite compensate tra le parti.
Il Consigliere est.
Dott. Maria Chiodi
Il Presidente dott. Gennaro Iacone