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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 06/06/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Cremona
PRIMA SEZIONE
R.G. 829/2020
Il Giudice Federica Meloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), (C.F. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. ), Parte_5 C.F._5 Parte_6
(C.F. ) e (C.F. ) C.F._6 Parte_7 C.F._7 assistiti e difesi dagli Avv.ti Massimo Cerniglia, Annalisa Beretta, Paolo Libero Maria
Invernizzi ed Alessandro Caponi attori e
C.F. ), assistito e difeso dagli avv.ti ZITIELLO LUCA Controparte_1 P.IVA_1
e MOCCI FRANCESCO convenuto
CONCLUSIONI: per parte ATTRICE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito per quanto in narrativa, contrariis reiectis,
A) IN VIA PRINCIPALE, ai sensi degli artt. 1325, 1418 e ss., 1427 e ss., 1439 e 1440
Codice Civile, degli artt. 21 e 23 del TUF, D.Lgs. n. 58/1998, degli artt. 27-56, 78 del Reg.
Consob n. 16190/2007,
1) accertare e dichiarare la dell'acquisto di diamanti da Controparte_2 investimento per cui è causa, nonché conseguentemente 2) accertare e dichiarare la NULLITÀ, ANNULLABILITÀ, INVALIDITÀ ED
INOPPONIBILITÀ a parte attrice del relativo contratto “quadro” di negoziazione e del conseguente acquisto dei diamanti da investimento per cui è causa;
3) per l'effetto condannare il alla RESTITUZIONE e/o RIPETIZIONE, in CP_1
favore dell'odierna parte attrice, delle somme destinate all'investimento in diamanti per cui è causa, in forza dei contratti e dei fatti dedotti nell'atto di citazione e, pertanto, nello specifico:
- in favore di e € 14.070,42; Parte_1 Parte_2
- in favore di € 21.989,20; Parte_3
- in favore di e € 26.841,76; Parte_4 Parte_5
- in favore di e € 43.742,88; Parte_6 Parte_7
- in favore di € 32.287,56, Parte_8 in ragione del sostanziale azzeramento del valore dei diamanti per cui è causa in quanto del tutto invendibili, o, in via subordinata, di quella somma che dovesse risultare dalla differenza tra l'importo destinato all'acquisto dell'investimento in causa, sopra dedotto, ed il valore residuo del diamante, quantificato dalla consulenza tecnica di parte prodotta in atti sulla base dell'indice “Rapaport”, nel dettaglio:
- per e € 1.210,00; Parte_1 Parte_2
- per € 1.990,00; Parte_3
- per e € 2.800,00; Parte_4 Parte_5
- per e € 3.790,00; Parte_6 Parte_7
- per € 2.755,00, Parte_8
o accertato anche in corso di causa con apposita CTU, o, in alternativa, il ricavo realizzato con la vendita dello stesso diamante, ed in ogni caso con condanna di controparte a quella somma, maggiore o minore, ritenuta dovuta anche a seguito di valutazione equitativa, nonché con condanna al risarcimento di ogni conseguente danno, anche ai sensi dell'art. 1224 c.c., in misura pari ai rendimenti dei titoli di Stato, in base al
c.d. “rendistato”, nonché oltre interessi legali ex art. 1284, commi 1 e 4, c.c. dal giorno dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo.
pag. 2/21 B) IN VIA SUBORDINATA,
1) nell'ipotesi e nei limiti in cui si ritengano validi e opponibili agli odierni attori il contratto “quadro” di negoziazione ed il conseguente acquisto di diamanti in causa, così come
2) nell'ipotesi in cui non si ritenga sussistente la natura “finanziaria” dell'investimento in diamanti per cui è causa,
3) accertare e dichiarare, anche ex artt. 1218, 1228, 1710 e ss., 1175, 1176, co. 2, 1338,
1374, 1375 e 1440 Codice Civile, dell'art. 21 TUF, D.Lgs. n. 58/1998, degli artt. 27-56
Reg. Consob n. 16190/2007, degli artt.
5-27quater del Codice del Consumo, D.Lgs. n.
206/2005, nonché in forza di ogni altra disposizione di legge e/o regolamento invocata in narrativa, anche in ragione dell'accertata “pratica commerciale scorretta”, la
RESPONSABILITÀ, nonché il INADEMPIMENTO del , odierno Pt_9 CP_1 convenuto, in relazione all'acquisto dei diamanti da investimento per cui è causa e per
l'effetto,
4) condannare il al RISARCIMENTO DEL DANNO in favore dell'odierna CP_1 parte attrice per responsabilità contrattuale ex artt. 1218, 1223, 1226 e 2056 c.c., nella misura precisata all'antecedente punto A-3) delle presenti conclusioni, o in quella maggiore
o minore misura ritenuta di giustizia, anche a seguito di valutazione equitativa.
C) IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA E, COMUNQUE, AUTONOMA
1) accertare e dichiarare gli illeciti e le RESPONSABILITÀ TUTTE, CONTRATTUALI,
PRECONTRATTUALI ED EXTRACONTRATTUALI ascrivibili al per le CP_1 violazioni ed i fatti tutti contestati negli scritti attorei, anche ex artt. 1174, 1175, 1176, co.
2, 1218, 1228, 1337, 1338, 1374, 1375, 1440, 1710 e ss., 1856, 2043 e 2049 Codice Civile, nonché ex artt. 21 e 23 del TUF, D.Lgs. n. 58/1998, artt. 27-56, 78 del Reg. Consob n.
16190/2007, artt.
5-27quater del Codice del Consumo, D.Lgs. n. 206/2005, nonché in forza di ogni altra disposizione di legge e/o regolamento invocata in narrativa;
2) conseguentemente e, comunque, condannare il a risarcire l'odierna parte CP_1
attrice dei danni subiti in misura pari alle somme destinate all'investimento in diamanti
pag. 3/21 per cui è causa, in forza dei contratti e dei fatti dedotti negli scritti attorei e, pertanto, nello specifico:
- in favore di e € 14.070,42; Parte_1 Parte_2
- in favore di € 21.989,20; Parte_3
- in favore di e € 26.841,76; Parte_4 Parte_5
- in favore di e € 43.742,88; Parte_6 Parte_7
- in favore di € 32.287,56, Parte_8
in ragione del sostanziale azzeramento del valore dei diamanti per cui è causa in quanto del tutto invendibili, o, in via subordinata, di quella somma che dovesse risultare dalla differenza tra l'importo destinato all'acquisto dell'investimento in causa, sopra dedotto, ed il valore residuo del diamante, quantificato dalla consulenza tecnica di parte prodotta in atti sulla base dell'indice “Rapaport”, come meglio riportato all'antecedente punto A-3) delle presenti conclusioni, o accertato anche in corso di causa con apposita
CTU, o, in alternativa, il ricavo realizzato con la vendita dello stesso diamante, ed, in ogni caso, con condanna a quella somma, maggiore o minore, ritenuta dovuta anche a seguito di valutazione equitativa, nonché con condanna dell'istituto convenuto a risarcire la stessa parte attrice degli ulteriori danni tutti, patiti e patiendi, patrimoniali e non patrimoniali, anche ex artt. 2, 41 e 47 Cost., 2059 c.c., da determinarsi anche equitativamente ex artt. 1226 e 2056 c.c., in quanto derivanti dagli illeciti tutti identificati negli scritti attorei, oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno dal dì del dovuto al saldo ex artt. 1224 e 1284 c.c..
D) IN VIA DI ULTIMO SUBORDINE accertare e dichiarare che il comportamento dell'istituto di credito oggi convenuto ha integrato, in ogni caso, un
ILLECITO CIVILE e, per l'effetto, condannare il medesimo al risarcimento CP_1
dei danni nella misura di cui all'antecedente punto C-2) delle presenti conclusioni, o in quella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, anche a seguito di valutazione equitativa.
E) IN OGNI CASO
pag. 4/21 1) accertare e dichiarare che il ha commesso il reato di TRUFFA ex art. 640 CP_1
Codice Penale, anche nella forma aggravata e continuata, con riferimento alle circostanze dedotte e contestate con gli scritti attorei e, per l'effetto,
2) condannare ex art. 2059 c.c. l'odierno istituto di credito convenuto a risarcire gli attori in misura pari al 30% (leggasi trenta percento) delle somme indicate all'antecedente punto
C-2) delle presenti conclusioni, o in quella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, anche a seguito di valutazione equitativa, con condanna di controparte al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, nonché al pagamento di un ulteriore importo a titolo di c.d. “danno punitivo”, anche ex art. 96 c.p.c., come meglio precisato e rivendicato al punto I) della parte in diritto.”
CONCLUSIONI: per parte CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
- disporsi la separazione dei giudizi;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in ordine alle CP_3
domande avversarie per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettare tutte le richieste ex adverso formulate;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta dagli attori per carenza dei presupposti di legge;
- accertare e dichiarare la prescrizione delle pretese avanzate dai signori Pt_3
e Parte_6 Parte_7 Pt_8
IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare tutte le domande e le richieste formulate dagli attori in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in narrativa;
IN SUBORDINE:
- accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo agli attori ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere
pag. 5/21 ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore dei medesimi nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
- nella denegata ipotesi in cui ritenga la tenuta al pagamento, a qualsivoglia CP_3
titolo, di somme di denaro in favore degli attori, ridurre l'importo da corrispondere agli stessi secondo i criteri indicati in narrativa, tenendo in considerazione il valore delle gemme;
IN OGNI CASO:
- dichiarare tenuti e condannare gli attori al pagamento di tutte le spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, del presente procedimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I sig.ri , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , , Pt_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 convenivano in giudizio al fine di ottenere l'accoglimento delle Controparte_1 domande sopraccitate.
Gli attori deducevano:
Cont
- che “Gruppo Banco BPM, in forza di un contratto stipulato con la società
(acronimo di “ ), si è attivamente prodigato nel Parte_10 collocare un ingente ammontare di “diamanti da investimento” forniti e, soprattutto, Cont
“prezzati” dalla stessa , sfruttando appieno la propria rete di filiali, spinta dalle laute commissioni riconosciute dall'accordo con quest'ultima”;
- di avere “destinato i propri risparmi all'acquisto dei diamanti da investimento offerti da controparte, presupponendo che la banca convenuta, come suo dovere, avesse verificato le Cont informazioni fornite da , garantendone veridicità, completezza e correttezza, mentre in realtà dalle circolari interne del risulta che la stessa non abbia minimamente CP_1 analizzato e verificato tali informazioni, acriticamente e negligentemente “passate” alla clientela”;
pag. 6/21 - di avere “manifestato l'intendimento di investire i propri risparmi in un prodotto finanziario sicuro ed a rischio minimo, che garantisse quanto più possibile la conservazione e salvaguardia delle somme investite”;
- di avere “effettuato l'acquisto di “diamanti da investimento”, offerti e collocati dall'istituto controparte, nelle date e per gli importi riportati in appresso:
a) per e un acquisto in data Parte_1 Parte_2
14.12.2015, per un controvalore di € 14.070,42;
b) per un primo acquisto in data 25.9.2013, per un controvalore di € Parte_3
11.140,20, e un secondo acquisto in data 19.11.2014, per un controvalore di € 10.849,00, e così un totale investito di € 21.989,20;
c) per e un acquisto in data 26.10.2015, per un Parte_4 Parte_5 controvalore di € 26.841,76;
d) per e un primo acquisto in data 21.10.2011, per un Parte_6 Parte_7 controvalore di € 11.793,57, un secondo acquisto in data 21.8.2013, per un controvalore di
€ 11.965,40, un terzo acquisto in data 27.5.2014, per un controvalore di € 11.892,91, e un quarto acquisto in data 26.6.2015, per un controvalore di € 8.091,00, e così un totale investito di € 43.742,88;
e) per un primo acquisto in data 17.5.2012, per un controvalore di € Parte_8
12.224,64, un secondo acquisto di due diamanti in data 28.1.2015, per un controvalore singolo di € 8.346,00 e € 11.716,92, e così un totale investito di € 32.287,56.
- che “deve escludersi che la banca convenuta si sia comportata come un semplice Cont
“segnalatore” per conto dell' , avendo piuttosto svolto un determinante ruolo di promotore e fautore dell'offerta e collocamento “a tappeto” dei diamanti di investimento”;
- che “il personale della banca convenuta, in persona del preposto all'ufficio titoli della filiale, nell'ambito del consueto rapporto di consulenza per l'investimento in prodotti finanziari, non solo ha omesso di informare la clientela sui rischi e le caratteristiche Cont peculiari di un investimento nei “diamanti” commercializzati da , ma ne ha persino elogiato la convenienza e sicurezza”;
pag. 7/21 - che “ , già solo in ragione del suo ruolo di istituto di credito e del dovere di CP_1 tutela del risparmio, così come dell'obbligo di diligenza professionale imposto ex art. 1176
c.c., avrebbe dovuto almeno segnalare l'inadeguatezza dell'investimento in “diamanti” poiché lo stesso: a) non corrispondeva agli obiettivi di investimento degli attori, atteso che gli stessi avevano manifestato una propensione al rischio bassa, o al più medio bassa…b) non era di natura tale per cui gli attori fossero in grado di sopportare finanziariamente qualsiasi rischio connesso all'investimento de quo, in quanto lo stesso rappresentava una percentuale eccessiva dei risparmi depositati presso l'istituto convenuto…c) non era di natura tale per cui ciascuno degli attori possedesse la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi insiti nell'operazione d'investimento…d) superava il limite prudenziale di percentuale di investimento, fissato al 5-10% del portafoglio titoli nelle stesse circolari interne del ”; CP_1
- che “i diamanti da investimento, per come specificatamente strutturati e commercializzati Cont da ed , integrano senz'altro la fattispecie di “prodotto finanziario” CP_1 delineata dal TUF”;
- la “violazione degli artt. 23 tuf e 37 reg. consob n. 16190/2007 – omessa stipula in forma scritta del contratto “quadro” di negoziazione…violazione degli artt. 21 tuf e 39 reg. consob n. 16190/2007 – omessa rilevazione e valutazione del profilo di investimento – omessa verifica della conoscenza del prodotto “diamante da investimento”…violazione degli artt. 21 e 94 tuf, 14 reg. consob n. 11971/1999 e 31, co. 3, reg. consob n. 16190/2007
– negligente, scorretta, non chiara e fuorviante informativa sul prodotto “diamante da investimento”…violazione dell'art. 39, co. 6, reg. consob n. 16190/2007 – prestazione del servizio di consulenza senza le necessarie informazioni…violazione dell'art. 40 reg. consob n. 16190/2007 – negligente e scorretta raccomandazione di acquistare il prodotto
“diamante da investimento”…violazione dei principi generali dettati dall'art. 21 tuf…violazione dei canoni di buona fede, correttezza e diligenza”;
- la “nullità del contratto, come conseguenza automatica alla violazione del divieto di pratiche commerciali scorrette”;
- che “l'Ill.mo Giudice, sulla base delle risultanze istruttorie già acquisite, costituite dal
Provvedimento dell'Antitrust, nonché in forza di quanto verrà acquisito in corso di causa,
pag. 8/21 può accertare e riconoscere la responsabilità penale del per la commissione del CP_1 reato di truffa, anche nella forma aggravata e continuata, condannandola ex art. 2059 c.c. al risarcimento del conseguente danno morale, determinabile, anche in via equitativa, in misura pari al 30% del prezzo impiegato per l'acquisto dei diamanti da parte dei singoli risparmiatori”;
- la “nullità del contratto “quadro” di negoziazione per l'omessa, valida forma scritta, richiesta ad substantiam in forza del combinato disposto degli artt. 1325, 1418, co. 2, c.c. e
23 del TUF, D.Lgs. n. 58 del 1998. A ciò consegue la nullità dei contratti di acquisto di diamanti per cui è causa, la loro illiceità e contrarietà a norme imperative ex art. 1418 o, in via ulteriormente subordinata, il risarcimento di ogni danno, anche in via autonoma, stante il gravissimo inadempimento commesso dalla banca controparte, che ha fornito un servizio finanziario senza la preventiva stipula in forma scritta del necessario antecedente contratto
“quadro”, imposta dalla norma imperativa dettata ex art. 23 TUF, men che meno con il contenuto necessario imposto dall'art. 37 del Reg. Consob n. 16190/2007”;
- la nullità del contratto “poiché contrario all'esigenza di trasparenza e correttezza nello svolgimento dei servizi finanziari, che è esigenza di ordine pubblico, preordinata alla tutela dei beni primari del risparmio e dell'integrità dei mercati”;
- che “quanto fatto, detto o omesso ad opera del personale della banca convenuta ha fraudolentemente artato la volontà della clientela, tra cui l'odierna parte attrice, affinché concludesse un contratto di acquisto, che di certo non avrebbe concluso qualora fosse stata informata del reale valore dei diamanti offerti…A tutto ciò non può che conseguire l'accertamento del dolo incidente ex art. 1440 c.c., imputabile al , che pertanto CP_1 dovrà esser condannato il risarcimento del danno per aver, se non altro, convinto la clientela, tramite artifizi, raggiri, reticenze ed omissioni, ad acquistare dei diamanti da investimento ad un prezzo ben superiore a quello risultante dai listini notoriamente applicati ed a condizioni ben più limitanti e gravose”;
- che “la violazione delle norme tutte sopra individuate comporti, quanto meno, il risarcimento del danno, in quanto nei contratti a prestazioni corrispettive i doveri di correttezza, buona fede e diligenza ex artt. 1175 e 1338 c.c. si estendono ai c.d. obblighi di protezione ed informazione che integrano l'obbligazione principale a carico delle parti”;
pag. 9/21 - che “ci troviamo senz'altro in una situazione conforme ai presupposti notoriamente necessari per il riconoscimento dei c.d. “punitive damages” di matrice nordamericana”;
- che devono essere riconosciuti “gli interessi legali ex art. 1284 c.c., al tasso del I comma sino alla litispendenza e successivamente al tasso del IV comma, nonché, a titolo di lucro cessante, il tasso del c.d. “rendistato” medio pubblicato dalla Banca d'Italia e rilevato al momento dell'acquisto in causa…Il lucro cessante viene ipotizzato nella misura di cui sopra, in quanto, se l'odierna parte attrice fosse stata effettivamente indirizzata da CP_1
all'investimento in un prodotto “rifugio”, è ben probabile, se non certo, che avrebbe
[...] acquistato titoli di Stato in luogo dei diamanti da investimento”.
Si costituiva la quale, argomentato circa la fondatezza delle proprie Controparte_1 pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva il rigetto di ogni richiesta ex adverso formulata e, in via subordinata, l'accertamento della “sussistenza del concorso di colpa in capo agli attori ai sensi dell'art. 1227 c.c. nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore dei medesimi nella misura che sarà ritenuta di giustizia”.
La convenuta deduceva:
- di non avere svolto alcuna attività promozionale in favore della società
[...]
essendosi limitata a segnalare ai clienti la possibilità di acquistare Parte_10 diamanti da un operatore specializzato nel comparto della compravendita di gemme, a fornire agli stessi la documentazione pubblicitaria e contrattuale finalizzata alla stipulazione del contratto e a trasmettere la proposta negoziale alla controparte;
- che “la è carente di legittimazione passiva in ordine alla domanda di risarcimento CP_3 del danno a titolo di responsabilità precontrattuale e contrattuale, nonché per quanto attiene alle pretese restitutorie discendenti dalle domande di nullità e annullamento, atteso che i contratti di compravendita di diamanti ex adverso contestati sono stati pacificamente Cont conclusi dagli attori con ”;
- che “la minusvalenza verificatasi nel patrimonio delle controparti è al momento meramente potenziale, in quanto le gemme non risultano essere state vendute, con l'ovvia conseguenza che ad oggi la perdita lamentata non si è né realizzata né cristallizzata”;
pag. 10/21 - l'intervenuta prescrizione delle domande di risarcimento del supposto danno patito dal signor in relazione all'acquisto dell'agosto 2013, dai signori e Pt_3 Parte_6 in relazione agli acquisti dell'agosto 2011 e dell'agosto 2013 nonché di Parte_7 quelle avanzate dal signor per responsabilità extracontrattuale e precontrattuale: Pt_8
“Occorre infatti considerare che le proposte d'acquisto relative ai contratti di compravendita menzionati sono state sottoscritte a più di cinque anni di distanza dalla notifica del reclamo alla Banca”;
- di avere “svolto in favore delle parti attrici il ruolo di mero segnalatore”;
- di non “avere alcuna responsabilità (neppure sotto forma di culpa in vigilando, non Cont avendo essa alcun potere di controllo) in merito a quanto ha pubblicato sui giornali Cont economici, né tantomeno alle modalità grafiche con cui ha effettuato tali pubblicazioni”;
- che “tutti i rimedi, tanto invalidatori quanto risarcitori per responsabilità precontrattuale, potrebbero essere esperiti unicamente nei confronti della controparte contrattuale del cliente, vale a dire IDB”;
- che “i diamanti non sono strumenti finanziari”;
- che “nessuna condotta illecita può essere ascritta alla Banca, ma, quand'anche si dovessero ritenere sussistenti pretese condotte censurabili da parte dell'Istituto di credito, ciò non dovrebbe portare all'automatica condanna al risarcimento del danno, in quanto può legittimamente presumersi che i clienti avrebbero comunque acquistato i diamanti anche ove fossero stati debitamente informati circa le loro caratteristiche.
In ogni caso, in applicazione del principio generale, vigente nel nostro ordinamento, espresso in una disposizione specifica (art. 1227 c.c.), dovrà essere valutato che qualora il fatto colposo del danneggiato abbia concorso a provocare il danno, la responsabilità del danneggiante è conseguentemente esclusa o quantomeno diminuita, proprio in relazione alla gravità della colpa ed all'entità delle conseguenze che dal fatto colposo del danneggiato sono derivate. (…) …è evidente che nel caso di specie si sia in presenza di un contegno palesemente imprudente e negligente dei clienti. Se infatti essi avessero utilizzato l'ordinaria diligenza, gli stessi avrebbero avuto senz'altro contezza di quelle circostanze in relazione pag. 11/21 alle quali vengono oggi sollevate contestazioni. Ci riferiamo, tra l'altro, al fatto che le Cont quotazioni richiamate da non erano ricavate da un mercato regolamentato o, ancora, che non vi era alcuna garanzia di liquidare i diamanti in tempi ragionevoli”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree sono fondate nei termini e per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si evidenzia che parte attrice ha stipulato esclusivamente plurimi contratti di vendita con la società Sebbene abbia posto Parte_10 CP_1 in essere una condotta causalmente rilevante ai fini del perfezionamento dei predetti negozi nei termini di cui si dirà, essa non è parte degli stessi, sicché sono infondate tutte le pretese attoree basate sulla tesi dell'esistenza di un rapporto contrattuale plurilaterale ovvero di un contratto bilaterale a parte soggettivamente complessa. La stipulazione di plurimi contratti di vendita è dimostrata dall'esame dei documenti prodotti. Infatti, parte attrice ha sottoscritto “proposte di acquisto”, le clausole contrattuali sono indicate nel paragrafo denominato “condizioni di compravendita” e nella clausola chiamata “incarico di vendita Cont su mandato” si legge: “il proponente è consapevole che non assume alcun obbligo di riacquistare i diamanti”. In estrema sintesi, i negozi conclusi dagli attori hanno determinato il trasferimento della proprietà dei beni mobili “diamanti” e il conseguente diritto degli acquirenti di disporre e di godere delle cose in modo pieno ed esclusivo. La pattuizione Cont secondo cui “ si obbliga a far sì che la sua controllata assuma un Controparte_5 mandato dal proponente per ricollocare i diamanti in tempi reali di mercato” non muta la natura giuridica dei negozi conclusi, in quanto il ricollocamento dei beni presuppone logicamente l'intervenuto trasferimento del diritto reale.
L'esistenza di un rapporto contrattuale tra parte attrice e la società Parte_10 nei termini sopraccitati esclude l'applicabilità delle disposizioni normative dettate
[...] in tema di “prodotti finanziari”, poiché gli investimenti di natura finanziaria sono negozi caratterizzati dal conferimento di denaro in funzione del conseguimento di un profitto non legato al compimento di prestazioni dell'investitore, salvo quella della dazione della massa monetaria. Nel caso di specie, considerata l'irrilevanza delle motivazioni che hanno indotto gli attori alla stipulazione dei contratti di vendita, in quanto non incidenti sulla causa negoziale, si sottolinea che:
pag. 12/21 a) i predetti potevano godere liberamente dei beni acquistati nei limiti di cui all'art. 832 c.c.;
Cont b) la convenuta e la società non avevano assunto alcuna obbligazione avente ad oggetto il riacquisto dei diamanti;
c) l'eventuale ricollocazione delle cose sul mercato era rimessa alla volontà dei proprietari;
d) le parti non avevano previsto alcun margine di guadagno/perdita in relazione all'operazione economica posta in essere. La stipulazione di un contratto di deposito avente ad oggetto i beni acquistati e la possibilità di rivendere gli stessi anche per mezzo di una società controllata dalla sono circostanze irrilevanti ai fini Parte_10 della qualificazione giuridica del rapporto negoziale e sono astrattamente inidonee ad incidere sul diritto dell'acquirente di disporre e di godere delle cose in modo pieno ed esclusivo. Alla stregua di quanto sopra esposto, devono essere rigettate tutte le pretese attoree presupponenti l'applicazione delle disposizioni normative dettate in tema di
“prodotti finanziari”.
Ciò detto, è evidente che la condotta posta in essere dalla società abbia CP_1 contribuito alla stipulazione dei contratti di vendita oggetto del presente giudizio, in quanto gli attori hanno appreso della possibilità di concludere i negozi all'interno della filiale dell'Istituto di credito, la proposta contrattuale è stata formulata alla presenza e con l'ausilio di un dipendente della banca, che ha curato anche l'invio dell'offerta alla
[...]
e i beni mobili potevano essere consegnati presso la filiale di cui in Parte_10 precedenza. È necessario, quindi, comprendere se abbia una Controparte_1 qualsivoglia responsabilità in merito al contenuto dei contratti stipulati da parte attrice ovvero abbia posto in essere una condotta difforme rispetto a quella rispondente ai canoni professionali di diligenza, prudenza e perizia propri di un agente modello.
Ritiene questo giudice che:
a) la natura giuridica dei negozi conclusi, l'inesistenza di un'obbligazione di riacquisto dei diamanti, il diritto di parte attrice di disporre liberamente dei beni acquistati, il prezzo del Cont compenso da corrispondere alla società nell'ipotesi in cui l'acquirente avesse voluto alienare i beni avvalendosi delle prestazioni della predetta persona giuridica e la mancanza di una garanzia circa l'esistenza di un profitto realizzabile siano evincibili dalla lettura del pag. 13/21 contratto. Gli attori non possono, quindi, imputare ad altri l'omessa conoscenza di circostanze conoscibili con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza;
b) la brochure realizzata da altro non sia che un documento Parte_10 di natura pubblicitaria e, come tale, deve essere valutato da questo Tribunale e doveva essere valutato da parte attrice. Da ciò consegue, da un lato, che l'effettuata rappresentazione del prodotto pubblicizzato in termini maggiormente favorevoli agli interessi del venditore non integra di per sé un'ipotesi di dolus malus e, dall'altro, che una condotta diligente dell'acquirente avrebbe imposto allo stesso di fondare il proprio convincimento circa la convenienza dell'affare sul contenuto delle esplicitate clausole contrattuali e non sulle indicazioni pubblicitarie;
c) sia imputabile a una duplice condotta consistente nella mancata Controparte_1 segnalazione agli acquirenti della rilevante difformità del prezzo d'acquisto del diamante rispetto al valore di mercato del bene e nell'omessa informazione circa la natura del prezzo Cont pubblicizzato dalla società . Premesso che il provvedimento dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato costituisce una prova privilegiata in relazione alla sussistenza del fatto accertato, in merito al primo aspetto si sottolinea che l'Autorità amministrativa Cont indipendente ha rilevato che “il prezzo di vendita stabilito da è riferibile solo in parte minoritaria al valore della pietra essendo composto da numerose altre voci di costo
(assicurazione, certificazione, trasporto e costi doganali) e non da ultimo dai rilevanti margini della società stessa, nonché dalle commissioni dovute alle banche per l'attività di intermediazione svolta”. In relazione al secondo aspetto l'Autorità ha accertato che “la
Cont quotazione del diamante pubblicata periodicamente sul Sole 24 Ore non è un
Cont parametro tratto da rilevazioni di mercato e poi pubblicato a cura di : è soltanto il
Cont prezzo fissato autonomamente da secondo le proprie convenienze commerciali, aumentato progressivamente nel tempo sulla base di parametri definiti discrezionalmente
Cont dalla società. La fonte delle “quotazione” dei diamanti è dunque la stessa e la pubblicazione delle cd. quotazioni a cura di IDB equivale alla pubblicazione a pagamento del proprio listino prezzi”.
È irrilevante comprendere se avesse consapevolezza o meno delle Controparte_1 predette circostanze, in quanto, nell'ipotesi di effettiva conoscenza dei fatti sussisterebbe pag. 14/21 una responsabilità di natura dolosa, in caso contrario, sarebbe integrata una fattispecie colposa. Sul punto è opportuno precisare che una condotta conforme agli esigibili canoni di diligenza avrebbe imposto all'istituto di credito di assumere informazioni circa le componenti utilizzate da al fine della determinazione Parte_10 del prezzo dei beni oggetto dei contratti di vendita e di comprendere se i valori monetari indicati sul giornale “il Sole 24 Ore” fossero parametrati a quotazioni di mercato. Tali informazioni, una volta acquisite, dovevano essere trasmesse all'acquirente. CP_1 aveva certamente le risorse economiche e gli strumenti necessari all'acquisizione
[...] delle predette cognizioni e, in qualità di operatore qualificato e in ragione della fiducia riposta dalla collettività nell'attività svolta, ha generato negli attori il legittimo affidamento circa la correttezza del prezzo d'acquisto dei diamanti e l'esistenza di rilevazioni oggettive di mercato.
Tale duplice condotta imputabile determina la sussistenza di una responsabilità “da contatto sociale” in capo all'istituto di credito. In sostanza l'istituto di credito, non avendo trasmesso le informazioni sopraccitate, ha violato le regole di condotta finalizzate alla tutela dei terzi, provocando il perfezionamento dei negozi di vendita a condizioni differenti rispetto a quelle che sarebbero state concluse da un compratore informato. Orbene, considerato che i diamanti sono di proprietà di parte attrice, che sono irrilevanti le motivazioni poste a fondamento del perfezionamento dei negozi di vendita, che sono infondate le altre doglianze attoree nei termini precedentemente esposti, l'unico pregiudizio causalmente riconducibile alla condotta effettuata da consiste nella Controparte_1 differenza tra il prezzo pagato dagli attori per l'acquisto dei beni e quello che avrebbero corrisposto per l'acquisto delle medesime cose a prezzi di mercato.
Si precisa che è irrilevante comprendere se i diamanti abbiano o meno le qualità indicate nei contratti o se siano stati consegnati i relativi certificati gemmologici, poiché l'istituto di credito non era parte del negozio e non era tenuto a verificare il corretto adempimento delle obbligazioni originate da un accordo stipulato da soggetti terzi. È altresì irrilevante accertare l'attuale prezzo di vendita dei beni acquistati, in quanto, nell'ipotesi in cui gli stessi avessero un valore maggiore rispetto alla data di perfezionamento dei negozi, il danno subito dagli attori sarebbe comunque sussistente e della medesima entità. Infatti, in tale circostanza, gli attori avrebbero subito un danno consistente nel conseguimento di pag. 15/21 un'utilità economicamente inferiore rispetto a quella che avrebbero ottenuto nel caso in cui avessero comprato i diamanti sulla base del prezzo di mercato.
Per verificare il valore dei diamanti, è stata esperita CTU. Occorre dunque prendere le mosse dai risultati della CTU espletata, i quali sono pienamente condivisi dal Tribunale, in quanto appaiono sorretti da congrue indagini tecniche svolte nel contraddittorio tra le parti, oltre che da logica ed idonea motivazione, anche con riferimento alle risposte fornite dallo stesso CTU alle osservazioni critiche dei CTP.
In particolare, essendo la C.T.U. uno strumento utilizzabile dal Giudice proprio per acquisire le conoscenze di natura tecnica di cui non dispone, necessarie ai fini della decisione, non è possibile imporre al Giudice stesso di ripercorrere autonomamente le valutazioni effettuate dal perito in virtù di tali cognizioni specialistiche, essendo sufficiente un controllo dell'intrinseca logicità e della coerenza interna del percorso seguito dal C.T.U.
e dell'idoneità a fornire una risposta adeguata ai quesiti posti, nonché un riscontro ai rilievi ed alle osservazioni delle parti (Cass. 11.6.2018 n. 15147; Cass. 20.6.2017 n. 15201; Cass.
21.11.2016 n. 23637; Cass.
7.10.2016 n. 20232; Cass.
2.9.2016 n. 17514; Cass. 12.2.2013 n.
3302; Cass. 11.5.2012 n. 7364).
Nello specifico, premesso che la stima di beni non scambiati su mercati regolamentati è per natura soggetta a un margine di discrezionalità, per la stima dei beni, si è seguito il seguente procedimento: utilizzando il “listino Rapaport”, è stato individuato il prezzo di vendita all'ingrosso di diamanti aventi le stesse caratteristiche di quelli oggetto di causa;
a questo prezzo, è stata aggiunta una percentuale del 25% per determinare il prezzo medio di vendita al dettaglio (comprensivo di IVA).
Dai calcoli compiuti nei termini descritti, emerge che il prezzo medio di vendita al dettaglio di diamanti aventi le stesse caratteristiche di quelle indicate nel negozio concluso da era pari a euro 6.094,65, quello Parte_11 relativo ai negozi conclusi dal sig. era pari a euro 8586,85 (euro 4348,71 per Parte_3
l'acquisto del 25/09/2013 + euro 4238,14 per l'acquisto del 19/11/2014), quello relativo al negozio concluso dai sig.ri e era pari a euro 12956,36, Parte_4 Parte_5 quello relativo ai negozi conclusi dai sig.ri e era pari a Parte_6 Parte_12 euro 16734,58 (euro 4759,75 per l'acquisto del 21/10/2011 + euro 4712,71 per l'acquisto pag. 16/21 del 21/08/13 + € 4305,06 per l'acquisto del + € 2957,06 per l'acquisto del 26/06/2015),
e quello relativo ai negozi conclusi dal sig. era pari a euro 13394,62 Parte_8
(euro 5251,54 per l'acquisto del 17/05/2012 + euro 3085,34 per l'acquisto del 28/01/2015
+ € 5057,74 per il secondo acquisto del 28/01/2015).
Rilevato che i sig.ri e hanno pagato Parte_1 Parte_2 il prezzo di euro 14.070,42 al fine di comprare una pietra che, se correttamente informati da avrebbero acquistato per l'importo di euro 6.094,65, la convenuta Controparte_1 deve essere condannata a corrispondere ai predetti la somma risarcitoria di euro 7.975,77
(euro 14.070,42 – euro 6.094,65), oltre interessi, nella misura del tasso legale, sulla somma rivalutata anno per anno, dalla data dell'intervenuto pagamento alla data di pubblicazione della sentenza.
Rilevato che il sig. ha pagato il prezzo di euro 21.989,20 al fine di comprare Parte_3 delle pietre che, se correttamente informato da avrebbe acquistato per Controparte_1
l'importo di euro 8.586,85, la convenuta deve essere condannata a corrispondere al predetto la somma risarcitoria di euro 13.402,35 (euro 21.989,20 – euro 8.586,85), oltre interessi, nella misura del tasso legale, sulla somma rivalutata anno per anno, nei seguenti termini: sulla differenza tra prezzo di acquisto del singolo diamante e valore stimato dal
CTU per quel diamante, dalla data dell'intervenuto pagamento alla data di pubblicazione della sentenza;
Rilevato che i sig.ri e hanno pagato il prezzo di euro Parte_4 Parte_5
26.841,76 al fine di comprare una pietra che, se correttamente informati da CP_1
avrebbero acquistato per l'importo di euro 12.956,36, la convenuta deve essere
[...] condannata a corrispondere ai predetti la somma risarcitoria di euro 13.885,40 (euro
31.823,06 – euro 14.051,29), oltre interessi, nella misura del tasso legale, sulla somma rivalutata anno per anno, dalla data dell'intervenuto pagamento alla data di pubblicazione della sentenza.
Rilevato che i sig.ri e hanno pagato il prezzo di euro Parte_6 Parte_7
43.742,88 al fine di comprare delle pietre che, se correttamente informati da CP_1
avrebbero acquistato per l'importo di euro 16.734,58, la convenuta deve essere
[...] condannata a corrispondere al predetto la somma risarcitoria di euro 27.008,3 (euro pag. 17/21 43.742,88 – euro 16.734,58), oltre interessi, nella misura del tasso legale, sulla somma rivalutata anno per anno, nei seguenti termini: sulla differenza tra prezzo di acquisto del singolo diamante e valore stimato dal CTU per quel diamante, dalla data dell'intervenuto pagamento alla data di pubblicazione della sentenza;
Rilevato che il sig. ha pagato il prezzo di euro 32.287,56 al fine di Parte_8 comprare delle pietre che, se correttamente informato da avrebbe Controparte_1 acquistato per l'importo di euro 13.394,62, la convenuta deve essere condannata a corrispondere al predetto la somma risarcitoria di euro 18.892,94 (euro 32.287,56 – euro
13.394,62), oltre interessi, nella misura del tasso legale, sulla somma rivalutata anno per anno, nei seguenti termini: sulla differenza tra prezzo di acquisto del singolo diamante e valore stimato dal CTU per quel diamante, dalla data dell'intervenuto pagamento alla data di pubblicazione della sentenza;
Sulle somme risarcitorie di cui in precedenza sono dovuti interessi corrispettivi, nella misura del tasso legale, dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al soddisfo in considerazione del fatto che la liquidazione giudiziale modifica la natura del debito, passando da debito di valore a debito di valuta (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, sent. n. 8507 del
14/4/2011 secondo cui “con la sentenza definitiva che decide sulla liquidazione di un'obbligazione di valore, da effettuarsi in valori monetari correnti, si determina la conversione del debito di valore in debito di valuta con il riconoscimento da tale data degli interessi corrispettivi. Ne consegue che è preclusa l'ulteriore rivalutazione monetaria derivante dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del giudicato, valendo, in tale ipotesi, i criteri previsti dalla legge per il debito di valuta”).
Non può essere accolta la richiesta attorea avente ad oggetto la corresponsione degli interessi previsti dal quarto comma dell'art. 1284 c.c., in quanto la disposizione normativa richiamata presuppone che le parti abbiano avuto la possibilità di stipulare un accordo in merito al tasso d'interesse e che tale accordo non sussista. Nel caso di specie, la natura della controversia è logicamente incompatibile con la possibilità dell'accordo.
Deve essere rigettata la domanda attorea relativa al lucro cessante, in quanto la condanna della convenuta a corrispondere gli interessi, nella misura del tasso legale sulla somma risarcitoria rivalutata anno per anno, è idonea a ristorare il nocumento derivante dal pag. 18/21 mancato tempestivo godimento della massa monetaria. Si precisa che tale condanna si basa sull'esistenza di un pregiudizio da ritardo;
pregiudizio ristorato, alla luce del principio generale di equità, attraverso il ricorso alla categoria giuridica degli interessi compensativi, che costituiscono un criterio di commisurazione del danno da posticipato conseguimento di una somma. La richiesta relativa al “lucro cessante” è diretta a ottenere la condanna della convenuta alla corresponsione di una somma risarcitoria legata al mancato conseguimento di un profitto. Sinteticamente gli attori asseriscono che se avessero goduto tempestivamente della massa monetaria avrebbero acquistato titoli di Stato e chiedono che sia “riconosciuto il tasso del c.d. “rendistato” medio pubblicato dalla Banca d'Italia” oltre
“interessi legali ex art. 1284, commi 1 e 4, c.c. dal giorno dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo”. Le richieste effettuate sono tra loro incompatibili, posto che entrambe le pretese hanno ad oggetto il ristoro del medesimo pregiudizio, e cioè le conseguenze pregiudizievoli derivanti dal mancato tempestivo godimento della somma risarcitoria. Si sottolinea inoltre, non solo che non vi è alcuna prova (e nessuna istanza istruttoria è stata avanzata sul punto) circa la volontà degli attori di acquistare titoli dello Stato, ma tale intenzione appare inconciliabile con i fatti di causa. Infatti alla data di stipulazione dei negozi di vendita gli attori avrebbero potuto acquistare titoli di Stato, con margini di profitto molto bassi, ma hanno preferito comprare diamanti con sperati margini di guadagno più significativi.
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta è infondata, poiché la violazione degli obblighi di protezione e di informazione è fonte di una responsabilità da “contatto sociale qualificato”, inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale, con conseguente applicabilità del termine decennale ex art. 2946 c.c.
Non sussiste alcun concorso del fatto colposo del creditore ex 1227 c.c., in quanto il ruolo attivo dell'Istituto Bancario nello svolgimento delle trattative è idoneo a generare nel soggetto non qualificato un legittimo affidamento circa la correttezza delle informazioni presenti nelle clausole contrattuali e a escludere la necessità di effettuare controlli che dovevano essere già stati compiuti.
Non deve essere esaminata la doglianza relativa all'asserita commissione, o meglio concorso nella commissione, del reato di cui all'art. 640 c.p., in quanto l'accertamento è finalizzato all'ottenimento di una somma risarcitoria a titolo di danno morale e non vi è alcuna pag. 19/21 allegazione in merito alla sussistenza del pregiudizio di cui si chiede il ristoro. La giuridica possibilità di pretendere il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. è questione differente rispetto all'esistenza del nocumento, sicché l'eventuale accertamento incidentale del reato ipotizzato dagli attori non attribuirebbe agli stessi alcuna utilità in mancanza della prova del danno. Nella presente fattispecie non è dato comprendere quale sia il turbamento psicologo o il patema d'animo subito;
conseguentemente l'accertamento richiesto deve ritenersi inutile e, in applicazione dei principi generali di economia e logica processuale, la domanda è assorbita.
È, invece, manifestamente infondata la richiesta attorea relativa alla condanna di parte convenuta alla corresponsione di un determinato importo a titolo di “punitive damages”, e cioè al pagamento di una massa monetaria legata alla causazione di un nocumento “non solo individuale…ma diffuso, sociale e collettivo, che non può di certo esser punito con la sola reintegrazione del patrimonio”. Invero, la domanda, non solo è priva di uno specifico supporto normativo di riferimento, ma è anche incompatibile con l'idea stessa di risarcimento, posto che la riparazione del pregiudizio si realizza mediante la reintegrazione del patrimonio del danneggiato, in modo da riportare quest'ultimo nelle stesse condizioni in cui si sarebbe trovato in assenza della condotta illecita. La condanna di parte convenuta al pagamento dell'importo preteso determinerebbe l'ingiustificato arricchimento degli attori, in palese antitesi con i principi dettati dall'ordinamento giuridico in tema di risarcimento del danno.
Le spese processuali seguono la soccombenza, sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della natura seriale della causa.
Le spese relative alla CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
pag. 20/21 - condanna a corrispondere ai sig.ri e Controparte_1 Parte_1 [...]
la somma di euro 7.975,77, oltre interessi come precisati in parte Parte_2 motivazionale;
- condanna a corrispondere al sig. la somma di euro Controparte_1 Parte_3
13.402,35, oltre interessi come precisati in parte motivazionale;
- condanna a corrispondere ai sig.ri e Controparte_1 Parte_4 Parte_5
la somma di euro 13.885,40 oltre interessi come precisati in parte motivazionale;
[...]
- condanna a corrispondere ai sig.ri e Controparte_1 Parte_6 Pt_12
la somma di euro 27.008,30, oltre interessi come precisati in parte motivazionale;
[...]
- condanna a corrispondere al sig. la somma di euro Controparte_1 Parte_8
18.892,94, oltre interessi come precisati in parte motivazionale;
- condanna al pagamento, in favore della parte attrice convenuta, del Controparte_1 presente grado del giudizio, che liquida in € 10.000,00, oltre 15 % per spese generali, rimborso spese vive, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge
- pone definitivamente a carico di il compenso e le spese del CTU, già Controparte_1 liquidati con separato decreto.
Cremona, 06/06/2025.
Il Giudice
Federica Meloni
pag. 21/21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Cremona
PRIMA SEZIONE
R.G. 829/2020
Il Giudice Federica Meloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), (C.F. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. ), Parte_5 C.F._5 Parte_6
(C.F. ) e (C.F. ) C.F._6 Parte_7 C.F._7 assistiti e difesi dagli Avv.ti Massimo Cerniglia, Annalisa Beretta, Paolo Libero Maria
Invernizzi ed Alessandro Caponi attori e
C.F. ), assistito e difeso dagli avv.ti ZITIELLO LUCA Controparte_1 P.IVA_1
e MOCCI FRANCESCO convenuto
CONCLUSIONI: per parte ATTRICE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito per quanto in narrativa, contrariis reiectis,
A) IN VIA PRINCIPALE, ai sensi degli artt. 1325, 1418 e ss., 1427 e ss., 1439 e 1440
Codice Civile, degli artt. 21 e 23 del TUF, D.Lgs. n. 58/1998, degli artt. 27-56, 78 del Reg.
Consob n. 16190/2007,
1) accertare e dichiarare la dell'acquisto di diamanti da Controparte_2 investimento per cui è causa, nonché conseguentemente 2) accertare e dichiarare la NULLITÀ, ANNULLABILITÀ, INVALIDITÀ ED
INOPPONIBILITÀ a parte attrice del relativo contratto “quadro” di negoziazione e del conseguente acquisto dei diamanti da investimento per cui è causa;
3) per l'effetto condannare il alla RESTITUZIONE e/o RIPETIZIONE, in CP_1
favore dell'odierna parte attrice, delle somme destinate all'investimento in diamanti per cui è causa, in forza dei contratti e dei fatti dedotti nell'atto di citazione e, pertanto, nello specifico:
- in favore di e € 14.070,42; Parte_1 Parte_2
- in favore di € 21.989,20; Parte_3
- in favore di e € 26.841,76; Parte_4 Parte_5
- in favore di e € 43.742,88; Parte_6 Parte_7
- in favore di € 32.287,56, Parte_8 in ragione del sostanziale azzeramento del valore dei diamanti per cui è causa in quanto del tutto invendibili, o, in via subordinata, di quella somma che dovesse risultare dalla differenza tra l'importo destinato all'acquisto dell'investimento in causa, sopra dedotto, ed il valore residuo del diamante, quantificato dalla consulenza tecnica di parte prodotta in atti sulla base dell'indice “Rapaport”, nel dettaglio:
- per e € 1.210,00; Parte_1 Parte_2
- per € 1.990,00; Parte_3
- per e € 2.800,00; Parte_4 Parte_5
- per e € 3.790,00; Parte_6 Parte_7
- per € 2.755,00, Parte_8
o accertato anche in corso di causa con apposita CTU, o, in alternativa, il ricavo realizzato con la vendita dello stesso diamante, ed in ogni caso con condanna di controparte a quella somma, maggiore o minore, ritenuta dovuta anche a seguito di valutazione equitativa, nonché con condanna al risarcimento di ogni conseguente danno, anche ai sensi dell'art. 1224 c.c., in misura pari ai rendimenti dei titoli di Stato, in base al
c.d. “rendistato”, nonché oltre interessi legali ex art. 1284, commi 1 e 4, c.c. dal giorno dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo.
pag. 2/21 B) IN VIA SUBORDINATA,
1) nell'ipotesi e nei limiti in cui si ritengano validi e opponibili agli odierni attori il contratto “quadro” di negoziazione ed il conseguente acquisto di diamanti in causa, così come
2) nell'ipotesi in cui non si ritenga sussistente la natura “finanziaria” dell'investimento in diamanti per cui è causa,
3) accertare e dichiarare, anche ex artt. 1218, 1228, 1710 e ss., 1175, 1176, co. 2, 1338,
1374, 1375 e 1440 Codice Civile, dell'art. 21 TUF, D.Lgs. n. 58/1998, degli artt. 27-56
Reg. Consob n. 16190/2007, degli artt.
5-27quater del Codice del Consumo, D.Lgs. n.
206/2005, nonché in forza di ogni altra disposizione di legge e/o regolamento invocata in narrativa, anche in ragione dell'accertata “pratica commerciale scorretta”, la
RESPONSABILITÀ, nonché il INADEMPIMENTO del , odierno Pt_9 CP_1 convenuto, in relazione all'acquisto dei diamanti da investimento per cui è causa e per
l'effetto,
4) condannare il al RISARCIMENTO DEL DANNO in favore dell'odierna CP_1 parte attrice per responsabilità contrattuale ex artt. 1218, 1223, 1226 e 2056 c.c., nella misura precisata all'antecedente punto A-3) delle presenti conclusioni, o in quella maggiore
o minore misura ritenuta di giustizia, anche a seguito di valutazione equitativa.
C) IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA E, COMUNQUE, AUTONOMA
1) accertare e dichiarare gli illeciti e le RESPONSABILITÀ TUTTE, CONTRATTUALI,
PRECONTRATTUALI ED EXTRACONTRATTUALI ascrivibili al per le CP_1 violazioni ed i fatti tutti contestati negli scritti attorei, anche ex artt. 1174, 1175, 1176, co.
2, 1218, 1228, 1337, 1338, 1374, 1375, 1440, 1710 e ss., 1856, 2043 e 2049 Codice Civile, nonché ex artt. 21 e 23 del TUF, D.Lgs. n. 58/1998, artt. 27-56, 78 del Reg. Consob n.
16190/2007, artt.
5-27quater del Codice del Consumo, D.Lgs. n. 206/2005, nonché in forza di ogni altra disposizione di legge e/o regolamento invocata in narrativa;
2) conseguentemente e, comunque, condannare il a risarcire l'odierna parte CP_1
attrice dei danni subiti in misura pari alle somme destinate all'investimento in diamanti
pag. 3/21 per cui è causa, in forza dei contratti e dei fatti dedotti negli scritti attorei e, pertanto, nello specifico:
- in favore di e € 14.070,42; Parte_1 Parte_2
- in favore di € 21.989,20; Parte_3
- in favore di e € 26.841,76; Parte_4 Parte_5
- in favore di e € 43.742,88; Parte_6 Parte_7
- in favore di € 32.287,56, Parte_8
in ragione del sostanziale azzeramento del valore dei diamanti per cui è causa in quanto del tutto invendibili, o, in via subordinata, di quella somma che dovesse risultare dalla differenza tra l'importo destinato all'acquisto dell'investimento in causa, sopra dedotto, ed il valore residuo del diamante, quantificato dalla consulenza tecnica di parte prodotta in atti sulla base dell'indice “Rapaport”, come meglio riportato all'antecedente punto A-3) delle presenti conclusioni, o accertato anche in corso di causa con apposita
CTU, o, in alternativa, il ricavo realizzato con la vendita dello stesso diamante, ed, in ogni caso, con condanna a quella somma, maggiore o minore, ritenuta dovuta anche a seguito di valutazione equitativa, nonché con condanna dell'istituto convenuto a risarcire la stessa parte attrice degli ulteriori danni tutti, patiti e patiendi, patrimoniali e non patrimoniali, anche ex artt. 2, 41 e 47 Cost., 2059 c.c., da determinarsi anche equitativamente ex artt. 1226 e 2056 c.c., in quanto derivanti dagli illeciti tutti identificati negli scritti attorei, oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno dal dì del dovuto al saldo ex artt. 1224 e 1284 c.c..
D) IN VIA DI ULTIMO SUBORDINE accertare e dichiarare che il comportamento dell'istituto di credito oggi convenuto ha integrato, in ogni caso, un
ILLECITO CIVILE e, per l'effetto, condannare il medesimo al risarcimento CP_1
dei danni nella misura di cui all'antecedente punto C-2) delle presenti conclusioni, o in quella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, anche a seguito di valutazione equitativa.
E) IN OGNI CASO
pag. 4/21 1) accertare e dichiarare che il ha commesso il reato di TRUFFA ex art. 640 CP_1
Codice Penale, anche nella forma aggravata e continuata, con riferimento alle circostanze dedotte e contestate con gli scritti attorei e, per l'effetto,
2) condannare ex art. 2059 c.c. l'odierno istituto di credito convenuto a risarcire gli attori in misura pari al 30% (leggasi trenta percento) delle somme indicate all'antecedente punto
C-2) delle presenti conclusioni, o in quella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, anche a seguito di valutazione equitativa, con condanna di controparte al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, nonché al pagamento di un ulteriore importo a titolo di c.d. “danno punitivo”, anche ex art. 96 c.p.c., come meglio precisato e rivendicato al punto I) della parte in diritto.”
CONCLUSIONI: per parte CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
- disporsi la separazione dei giudizi;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in ordine alle CP_3
domande avversarie per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettare tutte le richieste ex adverso formulate;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta dagli attori per carenza dei presupposti di legge;
- accertare e dichiarare la prescrizione delle pretese avanzate dai signori Pt_3
e Parte_6 Parte_7 Pt_8
IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare tutte le domande e le richieste formulate dagli attori in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in narrativa;
IN SUBORDINE:
- accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo agli attori ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere
pag. 5/21 ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore dei medesimi nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
- nella denegata ipotesi in cui ritenga la tenuta al pagamento, a qualsivoglia CP_3
titolo, di somme di denaro in favore degli attori, ridurre l'importo da corrispondere agli stessi secondo i criteri indicati in narrativa, tenendo in considerazione il valore delle gemme;
IN OGNI CASO:
- dichiarare tenuti e condannare gli attori al pagamento di tutte le spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, del presente procedimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I sig.ri , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , , Pt_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 convenivano in giudizio al fine di ottenere l'accoglimento delle Controparte_1 domande sopraccitate.
Gli attori deducevano:
Cont
- che “Gruppo Banco BPM, in forza di un contratto stipulato con la società
(acronimo di “ ), si è attivamente prodigato nel Parte_10 collocare un ingente ammontare di “diamanti da investimento” forniti e, soprattutto, Cont
“prezzati” dalla stessa , sfruttando appieno la propria rete di filiali, spinta dalle laute commissioni riconosciute dall'accordo con quest'ultima”;
- di avere “destinato i propri risparmi all'acquisto dei diamanti da investimento offerti da controparte, presupponendo che la banca convenuta, come suo dovere, avesse verificato le Cont informazioni fornite da , garantendone veridicità, completezza e correttezza, mentre in realtà dalle circolari interne del risulta che la stessa non abbia minimamente CP_1 analizzato e verificato tali informazioni, acriticamente e negligentemente “passate” alla clientela”;
pag. 6/21 - di avere “manifestato l'intendimento di investire i propri risparmi in un prodotto finanziario sicuro ed a rischio minimo, che garantisse quanto più possibile la conservazione e salvaguardia delle somme investite”;
- di avere “effettuato l'acquisto di “diamanti da investimento”, offerti e collocati dall'istituto controparte, nelle date e per gli importi riportati in appresso:
a) per e un acquisto in data Parte_1 Parte_2
14.12.2015, per un controvalore di € 14.070,42;
b) per un primo acquisto in data 25.9.2013, per un controvalore di € Parte_3
11.140,20, e un secondo acquisto in data 19.11.2014, per un controvalore di € 10.849,00, e così un totale investito di € 21.989,20;
c) per e un acquisto in data 26.10.2015, per un Parte_4 Parte_5 controvalore di € 26.841,76;
d) per e un primo acquisto in data 21.10.2011, per un Parte_6 Parte_7 controvalore di € 11.793,57, un secondo acquisto in data 21.8.2013, per un controvalore di
€ 11.965,40, un terzo acquisto in data 27.5.2014, per un controvalore di € 11.892,91, e un quarto acquisto in data 26.6.2015, per un controvalore di € 8.091,00, e così un totale investito di € 43.742,88;
e) per un primo acquisto in data 17.5.2012, per un controvalore di € Parte_8
12.224,64, un secondo acquisto di due diamanti in data 28.1.2015, per un controvalore singolo di € 8.346,00 e € 11.716,92, e così un totale investito di € 32.287,56.
- che “deve escludersi che la banca convenuta si sia comportata come un semplice Cont
“segnalatore” per conto dell' , avendo piuttosto svolto un determinante ruolo di promotore e fautore dell'offerta e collocamento “a tappeto” dei diamanti di investimento”;
- che “il personale della banca convenuta, in persona del preposto all'ufficio titoli della filiale, nell'ambito del consueto rapporto di consulenza per l'investimento in prodotti finanziari, non solo ha omesso di informare la clientela sui rischi e le caratteristiche Cont peculiari di un investimento nei “diamanti” commercializzati da , ma ne ha persino elogiato la convenienza e sicurezza”;
pag. 7/21 - che “ , già solo in ragione del suo ruolo di istituto di credito e del dovere di CP_1 tutela del risparmio, così come dell'obbligo di diligenza professionale imposto ex art. 1176
c.c., avrebbe dovuto almeno segnalare l'inadeguatezza dell'investimento in “diamanti” poiché lo stesso: a) non corrispondeva agli obiettivi di investimento degli attori, atteso che gli stessi avevano manifestato una propensione al rischio bassa, o al più medio bassa…b) non era di natura tale per cui gli attori fossero in grado di sopportare finanziariamente qualsiasi rischio connesso all'investimento de quo, in quanto lo stesso rappresentava una percentuale eccessiva dei risparmi depositati presso l'istituto convenuto…c) non era di natura tale per cui ciascuno degli attori possedesse la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi insiti nell'operazione d'investimento…d) superava il limite prudenziale di percentuale di investimento, fissato al 5-10% del portafoglio titoli nelle stesse circolari interne del ”; CP_1
- che “i diamanti da investimento, per come specificatamente strutturati e commercializzati Cont da ed , integrano senz'altro la fattispecie di “prodotto finanziario” CP_1 delineata dal TUF”;
- la “violazione degli artt. 23 tuf e 37 reg. consob n. 16190/2007 – omessa stipula in forma scritta del contratto “quadro” di negoziazione…violazione degli artt. 21 tuf e 39 reg. consob n. 16190/2007 – omessa rilevazione e valutazione del profilo di investimento – omessa verifica della conoscenza del prodotto “diamante da investimento”…violazione degli artt. 21 e 94 tuf, 14 reg. consob n. 11971/1999 e 31, co. 3, reg. consob n. 16190/2007
– negligente, scorretta, non chiara e fuorviante informativa sul prodotto “diamante da investimento”…violazione dell'art. 39, co. 6, reg. consob n. 16190/2007 – prestazione del servizio di consulenza senza le necessarie informazioni…violazione dell'art. 40 reg. consob n. 16190/2007 – negligente e scorretta raccomandazione di acquistare il prodotto
“diamante da investimento”…violazione dei principi generali dettati dall'art. 21 tuf…violazione dei canoni di buona fede, correttezza e diligenza”;
- la “nullità del contratto, come conseguenza automatica alla violazione del divieto di pratiche commerciali scorrette”;
- che “l'Ill.mo Giudice, sulla base delle risultanze istruttorie già acquisite, costituite dal
Provvedimento dell'Antitrust, nonché in forza di quanto verrà acquisito in corso di causa,
pag. 8/21 può accertare e riconoscere la responsabilità penale del per la commissione del CP_1 reato di truffa, anche nella forma aggravata e continuata, condannandola ex art. 2059 c.c. al risarcimento del conseguente danno morale, determinabile, anche in via equitativa, in misura pari al 30% del prezzo impiegato per l'acquisto dei diamanti da parte dei singoli risparmiatori”;
- la “nullità del contratto “quadro” di negoziazione per l'omessa, valida forma scritta, richiesta ad substantiam in forza del combinato disposto degli artt. 1325, 1418, co. 2, c.c. e
23 del TUF, D.Lgs. n. 58 del 1998. A ciò consegue la nullità dei contratti di acquisto di diamanti per cui è causa, la loro illiceità e contrarietà a norme imperative ex art. 1418 o, in via ulteriormente subordinata, il risarcimento di ogni danno, anche in via autonoma, stante il gravissimo inadempimento commesso dalla banca controparte, che ha fornito un servizio finanziario senza la preventiva stipula in forma scritta del necessario antecedente contratto
“quadro”, imposta dalla norma imperativa dettata ex art. 23 TUF, men che meno con il contenuto necessario imposto dall'art. 37 del Reg. Consob n. 16190/2007”;
- la nullità del contratto “poiché contrario all'esigenza di trasparenza e correttezza nello svolgimento dei servizi finanziari, che è esigenza di ordine pubblico, preordinata alla tutela dei beni primari del risparmio e dell'integrità dei mercati”;
- che “quanto fatto, detto o omesso ad opera del personale della banca convenuta ha fraudolentemente artato la volontà della clientela, tra cui l'odierna parte attrice, affinché concludesse un contratto di acquisto, che di certo non avrebbe concluso qualora fosse stata informata del reale valore dei diamanti offerti…A tutto ciò non può che conseguire l'accertamento del dolo incidente ex art. 1440 c.c., imputabile al , che pertanto CP_1 dovrà esser condannato il risarcimento del danno per aver, se non altro, convinto la clientela, tramite artifizi, raggiri, reticenze ed omissioni, ad acquistare dei diamanti da investimento ad un prezzo ben superiore a quello risultante dai listini notoriamente applicati ed a condizioni ben più limitanti e gravose”;
- che “la violazione delle norme tutte sopra individuate comporti, quanto meno, il risarcimento del danno, in quanto nei contratti a prestazioni corrispettive i doveri di correttezza, buona fede e diligenza ex artt. 1175 e 1338 c.c. si estendono ai c.d. obblighi di protezione ed informazione che integrano l'obbligazione principale a carico delle parti”;
pag. 9/21 - che “ci troviamo senz'altro in una situazione conforme ai presupposti notoriamente necessari per il riconoscimento dei c.d. “punitive damages” di matrice nordamericana”;
- che devono essere riconosciuti “gli interessi legali ex art. 1284 c.c., al tasso del I comma sino alla litispendenza e successivamente al tasso del IV comma, nonché, a titolo di lucro cessante, il tasso del c.d. “rendistato” medio pubblicato dalla Banca d'Italia e rilevato al momento dell'acquisto in causa…Il lucro cessante viene ipotizzato nella misura di cui sopra, in quanto, se l'odierna parte attrice fosse stata effettivamente indirizzata da CP_1
all'investimento in un prodotto “rifugio”, è ben probabile, se non certo, che avrebbe
[...] acquistato titoli di Stato in luogo dei diamanti da investimento”.
Si costituiva la quale, argomentato circa la fondatezza delle proprie Controparte_1 pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva il rigetto di ogni richiesta ex adverso formulata e, in via subordinata, l'accertamento della “sussistenza del concorso di colpa in capo agli attori ai sensi dell'art. 1227 c.c. nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore dei medesimi nella misura che sarà ritenuta di giustizia”.
La convenuta deduceva:
- di non avere svolto alcuna attività promozionale in favore della società
[...]
essendosi limitata a segnalare ai clienti la possibilità di acquistare Parte_10 diamanti da un operatore specializzato nel comparto della compravendita di gemme, a fornire agli stessi la documentazione pubblicitaria e contrattuale finalizzata alla stipulazione del contratto e a trasmettere la proposta negoziale alla controparte;
- che “la è carente di legittimazione passiva in ordine alla domanda di risarcimento CP_3 del danno a titolo di responsabilità precontrattuale e contrattuale, nonché per quanto attiene alle pretese restitutorie discendenti dalle domande di nullità e annullamento, atteso che i contratti di compravendita di diamanti ex adverso contestati sono stati pacificamente Cont conclusi dagli attori con ”;
- che “la minusvalenza verificatasi nel patrimonio delle controparti è al momento meramente potenziale, in quanto le gemme non risultano essere state vendute, con l'ovvia conseguenza che ad oggi la perdita lamentata non si è né realizzata né cristallizzata”;
pag. 10/21 - l'intervenuta prescrizione delle domande di risarcimento del supposto danno patito dal signor in relazione all'acquisto dell'agosto 2013, dai signori e Pt_3 Parte_6 in relazione agli acquisti dell'agosto 2011 e dell'agosto 2013 nonché di Parte_7 quelle avanzate dal signor per responsabilità extracontrattuale e precontrattuale: Pt_8
“Occorre infatti considerare che le proposte d'acquisto relative ai contratti di compravendita menzionati sono state sottoscritte a più di cinque anni di distanza dalla notifica del reclamo alla Banca”;
- di avere “svolto in favore delle parti attrici il ruolo di mero segnalatore”;
- di non “avere alcuna responsabilità (neppure sotto forma di culpa in vigilando, non Cont avendo essa alcun potere di controllo) in merito a quanto ha pubblicato sui giornali Cont economici, né tantomeno alle modalità grafiche con cui ha effettuato tali pubblicazioni”;
- che “tutti i rimedi, tanto invalidatori quanto risarcitori per responsabilità precontrattuale, potrebbero essere esperiti unicamente nei confronti della controparte contrattuale del cliente, vale a dire IDB”;
- che “i diamanti non sono strumenti finanziari”;
- che “nessuna condotta illecita può essere ascritta alla Banca, ma, quand'anche si dovessero ritenere sussistenti pretese condotte censurabili da parte dell'Istituto di credito, ciò non dovrebbe portare all'automatica condanna al risarcimento del danno, in quanto può legittimamente presumersi che i clienti avrebbero comunque acquistato i diamanti anche ove fossero stati debitamente informati circa le loro caratteristiche.
In ogni caso, in applicazione del principio generale, vigente nel nostro ordinamento, espresso in una disposizione specifica (art. 1227 c.c.), dovrà essere valutato che qualora il fatto colposo del danneggiato abbia concorso a provocare il danno, la responsabilità del danneggiante è conseguentemente esclusa o quantomeno diminuita, proprio in relazione alla gravità della colpa ed all'entità delle conseguenze che dal fatto colposo del danneggiato sono derivate. (…) …è evidente che nel caso di specie si sia in presenza di un contegno palesemente imprudente e negligente dei clienti. Se infatti essi avessero utilizzato l'ordinaria diligenza, gli stessi avrebbero avuto senz'altro contezza di quelle circostanze in relazione pag. 11/21 alle quali vengono oggi sollevate contestazioni. Ci riferiamo, tra l'altro, al fatto che le Cont quotazioni richiamate da non erano ricavate da un mercato regolamentato o, ancora, che non vi era alcuna garanzia di liquidare i diamanti in tempi ragionevoli”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree sono fondate nei termini e per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si evidenzia che parte attrice ha stipulato esclusivamente plurimi contratti di vendita con la società Sebbene abbia posto Parte_10 CP_1 in essere una condotta causalmente rilevante ai fini del perfezionamento dei predetti negozi nei termini di cui si dirà, essa non è parte degli stessi, sicché sono infondate tutte le pretese attoree basate sulla tesi dell'esistenza di un rapporto contrattuale plurilaterale ovvero di un contratto bilaterale a parte soggettivamente complessa. La stipulazione di plurimi contratti di vendita è dimostrata dall'esame dei documenti prodotti. Infatti, parte attrice ha sottoscritto “proposte di acquisto”, le clausole contrattuali sono indicate nel paragrafo denominato “condizioni di compravendita” e nella clausola chiamata “incarico di vendita Cont su mandato” si legge: “il proponente è consapevole che non assume alcun obbligo di riacquistare i diamanti”. In estrema sintesi, i negozi conclusi dagli attori hanno determinato il trasferimento della proprietà dei beni mobili “diamanti” e il conseguente diritto degli acquirenti di disporre e di godere delle cose in modo pieno ed esclusivo. La pattuizione Cont secondo cui “ si obbliga a far sì che la sua controllata assuma un Controparte_5 mandato dal proponente per ricollocare i diamanti in tempi reali di mercato” non muta la natura giuridica dei negozi conclusi, in quanto il ricollocamento dei beni presuppone logicamente l'intervenuto trasferimento del diritto reale.
L'esistenza di un rapporto contrattuale tra parte attrice e la società Parte_10 nei termini sopraccitati esclude l'applicabilità delle disposizioni normative dettate
[...] in tema di “prodotti finanziari”, poiché gli investimenti di natura finanziaria sono negozi caratterizzati dal conferimento di denaro in funzione del conseguimento di un profitto non legato al compimento di prestazioni dell'investitore, salvo quella della dazione della massa monetaria. Nel caso di specie, considerata l'irrilevanza delle motivazioni che hanno indotto gli attori alla stipulazione dei contratti di vendita, in quanto non incidenti sulla causa negoziale, si sottolinea che:
pag. 12/21 a) i predetti potevano godere liberamente dei beni acquistati nei limiti di cui all'art. 832 c.c.;
Cont b) la convenuta e la società non avevano assunto alcuna obbligazione avente ad oggetto il riacquisto dei diamanti;
c) l'eventuale ricollocazione delle cose sul mercato era rimessa alla volontà dei proprietari;
d) le parti non avevano previsto alcun margine di guadagno/perdita in relazione all'operazione economica posta in essere. La stipulazione di un contratto di deposito avente ad oggetto i beni acquistati e la possibilità di rivendere gli stessi anche per mezzo di una società controllata dalla sono circostanze irrilevanti ai fini Parte_10 della qualificazione giuridica del rapporto negoziale e sono astrattamente inidonee ad incidere sul diritto dell'acquirente di disporre e di godere delle cose in modo pieno ed esclusivo. Alla stregua di quanto sopra esposto, devono essere rigettate tutte le pretese attoree presupponenti l'applicazione delle disposizioni normative dettate in tema di
“prodotti finanziari”.
Ciò detto, è evidente che la condotta posta in essere dalla società abbia CP_1 contribuito alla stipulazione dei contratti di vendita oggetto del presente giudizio, in quanto gli attori hanno appreso della possibilità di concludere i negozi all'interno della filiale dell'Istituto di credito, la proposta contrattuale è stata formulata alla presenza e con l'ausilio di un dipendente della banca, che ha curato anche l'invio dell'offerta alla
[...]
e i beni mobili potevano essere consegnati presso la filiale di cui in Parte_10 precedenza. È necessario, quindi, comprendere se abbia una Controparte_1 qualsivoglia responsabilità in merito al contenuto dei contratti stipulati da parte attrice ovvero abbia posto in essere una condotta difforme rispetto a quella rispondente ai canoni professionali di diligenza, prudenza e perizia propri di un agente modello.
Ritiene questo giudice che:
a) la natura giuridica dei negozi conclusi, l'inesistenza di un'obbligazione di riacquisto dei diamanti, il diritto di parte attrice di disporre liberamente dei beni acquistati, il prezzo del Cont compenso da corrispondere alla società nell'ipotesi in cui l'acquirente avesse voluto alienare i beni avvalendosi delle prestazioni della predetta persona giuridica e la mancanza di una garanzia circa l'esistenza di un profitto realizzabile siano evincibili dalla lettura del pag. 13/21 contratto. Gli attori non possono, quindi, imputare ad altri l'omessa conoscenza di circostanze conoscibili con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza;
b) la brochure realizzata da altro non sia che un documento Parte_10 di natura pubblicitaria e, come tale, deve essere valutato da questo Tribunale e doveva essere valutato da parte attrice. Da ciò consegue, da un lato, che l'effettuata rappresentazione del prodotto pubblicizzato in termini maggiormente favorevoli agli interessi del venditore non integra di per sé un'ipotesi di dolus malus e, dall'altro, che una condotta diligente dell'acquirente avrebbe imposto allo stesso di fondare il proprio convincimento circa la convenienza dell'affare sul contenuto delle esplicitate clausole contrattuali e non sulle indicazioni pubblicitarie;
c) sia imputabile a una duplice condotta consistente nella mancata Controparte_1 segnalazione agli acquirenti della rilevante difformità del prezzo d'acquisto del diamante rispetto al valore di mercato del bene e nell'omessa informazione circa la natura del prezzo Cont pubblicizzato dalla società . Premesso che il provvedimento dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato costituisce una prova privilegiata in relazione alla sussistenza del fatto accertato, in merito al primo aspetto si sottolinea che l'Autorità amministrativa Cont indipendente ha rilevato che “il prezzo di vendita stabilito da è riferibile solo in parte minoritaria al valore della pietra essendo composto da numerose altre voci di costo
(assicurazione, certificazione, trasporto e costi doganali) e non da ultimo dai rilevanti margini della società stessa, nonché dalle commissioni dovute alle banche per l'attività di intermediazione svolta”. In relazione al secondo aspetto l'Autorità ha accertato che “la
Cont quotazione del diamante pubblicata periodicamente sul Sole 24 Ore non è un
Cont parametro tratto da rilevazioni di mercato e poi pubblicato a cura di : è soltanto il
Cont prezzo fissato autonomamente da secondo le proprie convenienze commerciali, aumentato progressivamente nel tempo sulla base di parametri definiti discrezionalmente
Cont dalla società. La fonte delle “quotazione” dei diamanti è dunque la stessa e la pubblicazione delle cd. quotazioni a cura di IDB equivale alla pubblicazione a pagamento del proprio listino prezzi”.
È irrilevante comprendere se avesse consapevolezza o meno delle Controparte_1 predette circostanze, in quanto, nell'ipotesi di effettiva conoscenza dei fatti sussisterebbe pag. 14/21 una responsabilità di natura dolosa, in caso contrario, sarebbe integrata una fattispecie colposa. Sul punto è opportuno precisare che una condotta conforme agli esigibili canoni di diligenza avrebbe imposto all'istituto di credito di assumere informazioni circa le componenti utilizzate da al fine della determinazione Parte_10 del prezzo dei beni oggetto dei contratti di vendita e di comprendere se i valori monetari indicati sul giornale “il Sole 24 Ore” fossero parametrati a quotazioni di mercato. Tali informazioni, una volta acquisite, dovevano essere trasmesse all'acquirente. CP_1 aveva certamente le risorse economiche e gli strumenti necessari all'acquisizione
[...] delle predette cognizioni e, in qualità di operatore qualificato e in ragione della fiducia riposta dalla collettività nell'attività svolta, ha generato negli attori il legittimo affidamento circa la correttezza del prezzo d'acquisto dei diamanti e l'esistenza di rilevazioni oggettive di mercato.
Tale duplice condotta imputabile determina la sussistenza di una responsabilità “da contatto sociale” in capo all'istituto di credito. In sostanza l'istituto di credito, non avendo trasmesso le informazioni sopraccitate, ha violato le regole di condotta finalizzate alla tutela dei terzi, provocando il perfezionamento dei negozi di vendita a condizioni differenti rispetto a quelle che sarebbero state concluse da un compratore informato. Orbene, considerato che i diamanti sono di proprietà di parte attrice, che sono irrilevanti le motivazioni poste a fondamento del perfezionamento dei negozi di vendita, che sono infondate le altre doglianze attoree nei termini precedentemente esposti, l'unico pregiudizio causalmente riconducibile alla condotta effettuata da consiste nella Controparte_1 differenza tra il prezzo pagato dagli attori per l'acquisto dei beni e quello che avrebbero corrisposto per l'acquisto delle medesime cose a prezzi di mercato.
Si precisa che è irrilevante comprendere se i diamanti abbiano o meno le qualità indicate nei contratti o se siano stati consegnati i relativi certificati gemmologici, poiché l'istituto di credito non era parte del negozio e non era tenuto a verificare il corretto adempimento delle obbligazioni originate da un accordo stipulato da soggetti terzi. È altresì irrilevante accertare l'attuale prezzo di vendita dei beni acquistati, in quanto, nell'ipotesi in cui gli stessi avessero un valore maggiore rispetto alla data di perfezionamento dei negozi, il danno subito dagli attori sarebbe comunque sussistente e della medesima entità. Infatti, in tale circostanza, gli attori avrebbero subito un danno consistente nel conseguimento di pag. 15/21 un'utilità economicamente inferiore rispetto a quella che avrebbero ottenuto nel caso in cui avessero comprato i diamanti sulla base del prezzo di mercato.
Per verificare il valore dei diamanti, è stata esperita CTU. Occorre dunque prendere le mosse dai risultati della CTU espletata, i quali sono pienamente condivisi dal Tribunale, in quanto appaiono sorretti da congrue indagini tecniche svolte nel contraddittorio tra le parti, oltre che da logica ed idonea motivazione, anche con riferimento alle risposte fornite dallo stesso CTU alle osservazioni critiche dei CTP.
In particolare, essendo la C.T.U. uno strumento utilizzabile dal Giudice proprio per acquisire le conoscenze di natura tecnica di cui non dispone, necessarie ai fini della decisione, non è possibile imporre al Giudice stesso di ripercorrere autonomamente le valutazioni effettuate dal perito in virtù di tali cognizioni specialistiche, essendo sufficiente un controllo dell'intrinseca logicità e della coerenza interna del percorso seguito dal C.T.U.
e dell'idoneità a fornire una risposta adeguata ai quesiti posti, nonché un riscontro ai rilievi ed alle osservazioni delle parti (Cass. 11.6.2018 n. 15147; Cass. 20.6.2017 n. 15201; Cass.
21.11.2016 n. 23637; Cass.
7.10.2016 n. 20232; Cass.
2.9.2016 n. 17514; Cass. 12.2.2013 n.
3302; Cass. 11.5.2012 n. 7364).
Nello specifico, premesso che la stima di beni non scambiati su mercati regolamentati è per natura soggetta a un margine di discrezionalità, per la stima dei beni, si è seguito il seguente procedimento: utilizzando il “listino Rapaport”, è stato individuato il prezzo di vendita all'ingrosso di diamanti aventi le stesse caratteristiche di quelli oggetto di causa;
a questo prezzo, è stata aggiunta una percentuale del 25% per determinare il prezzo medio di vendita al dettaglio (comprensivo di IVA).
Dai calcoli compiuti nei termini descritti, emerge che il prezzo medio di vendita al dettaglio di diamanti aventi le stesse caratteristiche di quelle indicate nel negozio concluso da era pari a euro 6.094,65, quello Parte_11 relativo ai negozi conclusi dal sig. era pari a euro 8586,85 (euro 4348,71 per Parte_3
l'acquisto del 25/09/2013 + euro 4238,14 per l'acquisto del 19/11/2014), quello relativo al negozio concluso dai sig.ri e era pari a euro 12956,36, Parte_4 Parte_5 quello relativo ai negozi conclusi dai sig.ri e era pari a Parte_6 Parte_12 euro 16734,58 (euro 4759,75 per l'acquisto del 21/10/2011 + euro 4712,71 per l'acquisto pag. 16/21 del 21/08/13 + € 4305,06 per l'acquisto del + € 2957,06 per l'acquisto del 26/06/2015),
e quello relativo ai negozi conclusi dal sig. era pari a euro 13394,62 Parte_8
(euro 5251,54 per l'acquisto del 17/05/2012 + euro 3085,34 per l'acquisto del 28/01/2015
+ € 5057,74 per il secondo acquisto del 28/01/2015).
Rilevato che i sig.ri e hanno pagato Parte_1 Parte_2 il prezzo di euro 14.070,42 al fine di comprare una pietra che, se correttamente informati da avrebbero acquistato per l'importo di euro 6.094,65, la convenuta Controparte_1 deve essere condannata a corrispondere ai predetti la somma risarcitoria di euro 7.975,77
(euro 14.070,42 – euro 6.094,65), oltre interessi, nella misura del tasso legale, sulla somma rivalutata anno per anno, dalla data dell'intervenuto pagamento alla data di pubblicazione della sentenza.
Rilevato che il sig. ha pagato il prezzo di euro 21.989,20 al fine di comprare Parte_3 delle pietre che, se correttamente informato da avrebbe acquistato per Controparte_1
l'importo di euro 8.586,85, la convenuta deve essere condannata a corrispondere al predetto la somma risarcitoria di euro 13.402,35 (euro 21.989,20 – euro 8.586,85), oltre interessi, nella misura del tasso legale, sulla somma rivalutata anno per anno, nei seguenti termini: sulla differenza tra prezzo di acquisto del singolo diamante e valore stimato dal
CTU per quel diamante, dalla data dell'intervenuto pagamento alla data di pubblicazione della sentenza;
Rilevato che i sig.ri e hanno pagato il prezzo di euro Parte_4 Parte_5
26.841,76 al fine di comprare una pietra che, se correttamente informati da CP_1
avrebbero acquistato per l'importo di euro 12.956,36, la convenuta deve essere
[...] condannata a corrispondere ai predetti la somma risarcitoria di euro 13.885,40 (euro
31.823,06 – euro 14.051,29), oltre interessi, nella misura del tasso legale, sulla somma rivalutata anno per anno, dalla data dell'intervenuto pagamento alla data di pubblicazione della sentenza.
Rilevato che i sig.ri e hanno pagato il prezzo di euro Parte_6 Parte_7
43.742,88 al fine di comprare delle pietre che, se correttamente informati da CP_1
avrebbero acquistato per l'importo di euro 16.734,58, la convenuta deve essere
[...] condannata a corrispondere al predetto la somma risarcitoria di euro 27.008,3 (euro pag. 17/21 43.742,88 – euro 16.734,58), oltre interessi, nella misura del tasso legale, sulla somma rivalutata anno per anno, nei seguenti termini: sulla differenza tra prezzo di acquisto del singolo diamante e valore stimato dal CTU per quel diamante, dalla data dell'intervenuto pagamento alla data di pubblicazione della sentenza;
Rilevato che il sig. ha pagato il prezzo di euro 32.287,56 al fine di Parte_8 comprare delle pietre che, se correttamente informato da avrebbe Controparte_1 acquistato per l'importo di euro 13.394,62, la convenuta deve essere condannata a corrispondere al predetto la somma risarcitoria di euro 18.892,94 (euro 32.287,56 – euro
13.394,62), oltre interessi, nella misura del tasso legale, sulla somma rivalutata anno per anno, nei seguenti termini: sulla differenza tra prezzo di acquisto del singolo diamante e valore stimato dal CTU per quel diamante, dalla data dell'intervenuto pagamento alla data di pubblicazione della sentenza;
Sulle somme risarcitorie di cui in precedenza sono dovuti interessi corrispettivi, nella misura del tasso legale, dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al soddisfo in considerazione del fatto che la liquidazione giudiziale modifica la natura del debito, passando da debito di valore a debito di valuta (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, sent. n. 8507 del
14/4/2011 secondo cui “con la sentenza definitiva che decide sulla liquidazione di un'obbligazione di valore, da effettuarsi in valori monetari correnti, si determina la conversione del debito di valore in debito di valuta con il riconoscimento da tale data degli interessi corrispettivi. Ne consegue che è preclusa l'ulteriore rivalutazione monetaria derivante dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del giudicato, valendo, in tale ipotesi, i criteri previsti dalla legge per il debito di valuta”).
Non può essere accolta la richiesta attorea avente ad oggetto la corresponsione degli interessi previsti dal quarto comma dell'art. 1284 c.c., in quanto la disposizione normativa richiamata presuppone che le parti abbiano avuto la possibilità di stipulare un accordo in merito al tasso d'interesse e che tale accordo non sussista. Nel caso di specie, la natura della controversia è logicamente incompatibile con la possibilità dell'accordo.
Deve essere rigettata la domanda attorea relativa al lucro cessante, in quanto la condanna della convenuta a corrispondere gli interessi, nella misura del tasso legale sulla somma risarcitoria rivalutata anno per anno, è idonea a ristorare il nocumento derivante dal pag. 18/21 mancato tempestivo godimento della massa monetaria. Si precisa che tale condanna si basa sull'esistenza di un pregiudizio da ritardo;
pregiudizio ristorato, alla luce del principio generale di equità, attraverso il ricorso alla categoria giuridica degli interessi compensativi, che costituiscono un criterio di commisurazione del danno da posticipato conseguimento di una somma. La richiesta relativa al “lucro cessante” è diretta a ottenere la condanna della convenuta alla corresponsione di una somma risarcitoria legata al mancato conseguimento di un profitto. Sinteticamente gli attori asseriscono che se avessero goduto tempestivamente della massa monetaria avrebbero acquistato titoli di Stato e chiedono che sia “riconosciuto il tasso del c.d. “rendistato” medio pubblicato dalla Banca d'Italia” oltre
“interessi legali ex art. 1284, commi 1 e 4, c.c. dal giorno dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo”. Le richieste effettuate sono tra loro incompatibili, posto che entrambe le pretese hanno ad oggetto il ristoro del medesimo pregiudizio, e cioè le conseguenze pregiudizievoli derivanti dal mancato tempestivo godimento della somma risarcitoria. Si sottolinea inoltre, non solo che non vi è alcuna prova (e nessuna istanza istruttoria è stata avanzata sul punto) circa la volontà degli attori di acquistare titoli dello Stato, ma tale intenzione appare inconciliabile con i fatti di causa. Infatti alla data di stipulazione dei negozi di vendita gli attori avrebbero potuto acquistare titoli di Stato, con margini di profitto molto bassi, ma hanno preferito comprare diamanti con sperati margini di guadagno più significativi.
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta è infondata, poiché la violazione degli obblighi di protezione e di informazione è fonte di una responsabilità da “contatto sociale qualificato”, inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale, con conseguente applicabilità del termine decennale ex art. 2946 c.c.
Non sussiste alcun concorso del fatto colposo del creditore ex 1227 c.c., in quanto il ruolo attivo dell'Istituto Bancario nello svolgimento delle trattative è idoneo a generare nel soggetto non qualificato un legittimo affidamento circa la correttezza delle informazioni presenti nelle clausole contrattuali e a escludere la necessità di effettuare controlli che dovevano essere già stati compiuti.
Non deve essere esaminata la doglianza relativa all'asserita commissione, o meglio concorso nella commissione, del reato di cui all'art. 640 c.p., in quanto l'accertamento è finalizzato all'ottenimento di una somma risarcitoria a titolo di danno morale e non vi è alcuna pag. 19/21 allegazione in merito alla sussistenza del pregiudizio di cui si chiede il ristoro. La giuridica possibilità di pretendere il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. è questione differente rispetto all'esistenza del nocumento, sicché l'eventuale accertamento incidentale del reato ipotizzato dagli attori non attribuirebbe agli stessi alcuna utilità in mancanza della prova del danno. Nella presente fattispecie non è dato comprendere quale sia il turbamento psicologo o il patema d'animo subito;
conseguentemente l'accertamento richiesto deve ritenersi inutile e, in applicazione dei principi generali di economia e logica processuale, la domanda è assorbita.
È, invece, manifestamente infondata la richiesta attorea relativa alla condanna di parte convenuta alla corresponsione di un determinato importo a titolo di “punitive damages”, e cioè al pagamento di una massa monetaria legata alla causazione di un nocumento “non solo individuale…ma diffuso, sociale e collettivo, che non può di certo esser punito con la sola reintegrazione del patrimonio”. Invero, la domanda, non solo è priva di uno specifico supporto normativo di riferimento, ma è anche incompatibile con l'idea stessa di risarcimento, posto che la riparazione del pregiudizio si realizza mediante la reintegrazione del patrimonio del danneggiato, in modo da riportare quest'ultimo nelle stesse condizioni in cui si sarebbe trovato in assenza della condotta illecita. La condanna di parte convenuta al pagamento dell'importo preteso determinerebbe l'ingiustificato arricchimento degli attori, in palese antitesi con i principi dettati dall'ordinamento giuridico in tema di risarcimento del danno.
Le spese processuali seguono la soccombenza, sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della natura seriale della causa.
Le spese relative alla CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
pag. 20/21 - condanna a corrispondere ai sig.ri e Controparte_1 Parte_1 [...]
la somma di euro 7.975,77, oltre interessi come precisati in parte Parte_2 motivazionale;
- condanna a corrispondere al sig. la somma di euro Controparte_1 Parte_3
13.402,35, oltre interessi come precisati in parte motivazionale;
- condanna a corrispondere ai sig.ri e Controparte_1 Parte_4 Parte_5
la somma di euro 13.885,40 oltre interessi come precisati in parte motivazionale;
[...]
- condanna a corrispondere ai sig.ri e Controparte_1 Parte_6 Pt_12
la somma di euro 27.008,30, oltre interessi come precisati in parte motivazionale;
[...]
- condanna a corrispondere al sig. la somma di euro Controparte_1 Parte_8
18.892,94, oltre interessi come precisati in parte motivazionale;
- condanna al pagamento, in favore della parte attrice convenuta, del Controparte_1 presente grado del giudizio, che liquida in € 10.000,00, oltre 15 % per spese generali, rimborso spese vive, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge
- pone definitivamente a carico di il compenso e le spese del CTU, già Controparte_1 liquidati con separato decreto.
Cremona, 06/06/2025.
Il Giudice
Federica Meloni
pag. 21/21