TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 31/03/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale iscritto al n. 29/2023 promosso da
nata in [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], 15/D 47025 MERCATO SARACENO, con il patrocinio dell'avv. LEONARDI GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIALE
ROMA. N.30 47025 MERCATO SARACENO
ricorrente
Nei confronti di nato in [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, residente in [...], 15/D 47025 MERCATO C.F._2
SARACENO, con il patrocinio dell'avv. ARGINELLI LUCA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in V. G. BOVIO N. 210 47521 CESENA
resistente e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede. pagina 1 di 6 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui a verbale d'udienza del
05/02/2025 nel procedimento iniziato in forma giudiziale con ricorso depositato il 04/01/2023, per come di seguito integralmente trascritte: “pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
- affidare la figlia minore (nata a [...] il [...]) in via Persona_1
esclusiva alla madre, con collocazione abitativa prevalente presso la medesima e fatti salvi in ogni caso i diritti della minore previsti dal comma 1° dell'art. 337-ter c.c., attribuendo a
l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sulla figlia e Parte_1 disponendo che, in ogni caso, le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute siano assunte di comune accordo tra i genitori;
- disporre che il padre, compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludiche della minore e salvi comunque diversi accordi che potranno intervenire tra i coniugi nel superiore interesse della figlia, tenga con sé la bambina due domeniche al mese prelevandola dall'abitazione materna alle ore 10.30 e ivi riportandola alle ore 1700, nelle festività natalizie (per sette giorni consecutivi dal 24 al 31 dicembre o dall'1 al 7 gennaio) e pasquali (tre giorni dal giovedì mattina al sabato mattina;
dal sabato alle ore 10:00 al martedì ore 21:00) alternativamente con la madre, per quindici giorni consecutivi nel mese di luglio o agosto;
- disporre che corrisponda alla a titolo di contributo Controparte_1 Pt_1
per il mantenimento ordinario della figlia minore , in via anticipata entro il giorno 20 Per_1
di ogni mese con decorrenza da marzo 2025, l'assegno mensile di € 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con bonifico da effettuare sul conto corrente bancario intestato alla ricorrente, oltre il 50% delle spese straordinarie come specificate dal Protocollo adottato presso questo Tribunale;
disporre che l'assegno unico universale erogato dall' e gli altri contributi pubblici CP_2
vengano percepiti integralmente da Parte_1
disporre che le parti acconsentono al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per la figlia minore, impegnandosi a sottoscrivere i necessari documenti;
le parti rinunciano ad ogni altra ulteriore domanda ed eccezione avanzata nel presente giudizio;
pagina 2 di 6 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ spese di lite interamente compensate tra le parti.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con “Ricorso per separazione giudiziale dei coniugi con domanda di addebito della separazione” depositato il 04/01/2023, chiedeva la separazione con Parte_1
addebito da premettendo che dal matrimonio, celebrato in Controparte_1
Marocco il 29/09/2009 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Mercato
Saraceno (Anno 2016, 21, II^, C), era nata la figlia a CESENA in Persona_1
data 13/03/2013.
In particolare, la ricorrente chiedeva di stabilire l'affidamento esclusivo della minore con collocazione prevalente presso di sé, regolamentando il diritto di visita del padre, e vedendosi conseguentemente assegnata la casa coniugale. Chiedeva, inoltre, il versamento di € 600,00 mensili quale contributo al mantenimento ordinario della figlia, rivalutabili annualmente su base Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Forlì, nonché la disposizione che l'assegno unico e gli altri ammortizzatori sociali venissero da lei totalmente percepiti.
All'udienza del 28/02/2023, nessuno compariva per il resistente e con ordinanza del
04/03/2023 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati, assegnando la casa coniugale alla ricorrente e affidando la figlia in via esclusiva alla madre con diritto di visita del padre, il quale veniva onerato del versamento alla ricorrente di € 500,00 mensili, rivalutabili annualmente su base Istat, quale contributo al mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie. L'assegno unico e gli altri contributi pubblici erano disposti integralmente a favore della madre.
All'udienza del 15/06/2023, stante la mancata comparizione del resistente CP_1
e verificata la regolarità della notifica, lo stesso veniva dichiarato contumace,
[...]
salvo poi costituirsi tardivamente in giudizio con comparsa depositata in data 05/09/2023, contestando integralmente gli assunti di controparte e chiedendo l'affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre così come proposto dalla ricorrente, dichiarandosi disposto a versare, a titolo di pagina 3 di 6 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ mantenimento della figlia, € 100,00 mensili, rivalutabili annualmente su base Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Forlì.
Alla successiva udienza del 18/10/2023 le parti chiedevano l'ammissione dei mezzi istruttori di cui alle rispettive memorie ex art. 183 comma 6 e con ordinanza del 26/07/2024, a scioglimento della riserva assunta in udienza, veniva delegato il Servizio Sociale competente della redazione di una relazione relativamente alla capacità genitoriale e ai rapporti delle parti con la figlia ai fini della decisione sull'affidamento, rinviando a successiva udienza per l'assunzione delle prove ammesse. In data 03/02/2025 il Servizio Sociale competente depositava la relazione richiesta, pronunciandosi in modo positivo in merito all'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre.
All' udienza del 05/02/2025 il Giudice, sentite le parti e tenuto conto della relazione dei
Servizi Sociali, formulava una proposta per la conciliazione che le stesse personalmente accettavano, precisando le conclusioni come da accordo contestualmente raggiunto alle condizioni sopra trascritte, con rinuncia dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Alla luce dell'accordo sopravvenuto e preso atto dell'intervento del Pubblico Ministero, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che costituisce il presupposto richiesto dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, risulta provata sulla base degli assunti delle parti che dimostrano essere venuta meno quella comunione materiale e spirituale che caratterizza la vita coniugale, con una separazione che di fatto si protrae da agosto 2022 quando il resistente ha lasciato la casa familiare. L'esistenza di una disaffezione e di un allontanamento materiale e spirituale reciproco tra i coniugi è dunque tale da giustificare l'accoglimento della domanda di dichiarazione di separazione personale degli stessi.
Ciò premesso, rileva il Collegio che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti e al recepimento delle condizioni concordate, che risultano conformi all'interesse della prole, anche in riferimento a quanto rilevato dal monitoraggio del
Servizio Sociale di riferimento, e non contrarie all'ordine pubblico. In particolare, i Servizi sociali hanno evidenziato come la madre: si sia dimostrata collaborativa, partecipando agli incontri proposti dall'ETI, condividendo con l'equipe alcune prescrizioni ed abbia tenuto modalità adeguate di comportamento e rilettura rispetto a determinate dinamiche derivanti dalla pagina 4 di 6 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ relazione conflittuale tra i coniugi;
abbia dimostrato di sapere rispondere in maniera adeguata ed efficace ai bisogni di crescita della figlia minore, con riguardo tanto ai bisogni di cura quanto ai bisogni di socialità, ludici e ricreativi e sia apparsa aperta e disponibile affinché figlia e padre mantengano un contatto ed effettuino degli incontri;
costituisca un punto di riferimento fondamentale per la minore. Inoltre i Servizi Sociali hanno precisato che non emergono elementi di rilevanza clinica rispetto al rapporto madre-figlia.
Per quanto riguarda la valutazione delle competenze genitoriali del resistente, l'ETI ha dato atto di non avere potuto adempiere alle richieste dell'Autorità Giudiziaria in quanto lo stesso non ha partecipato agli incontri proposti dall'equipe per le date del 13.11.2024 e 28.11.2024, dando la disponibilità solamente per il giorno 24 dicembre e in altre giornate non lavorative.
I Servizi Sociali hanno concluso che, seppur siano presenti alcune difficoltà in merito alle funzioni genitoriali (la madre ogni tanto coinvolge la minore nelle discussioni tra i genitori e negli aspetti burocratici), possa essere valutato positivamente l'affido esclusivo alla madre.
Le spese di lite possono interamente compensarsi tra le parti in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del
Pubblico Ministero in sede pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata in [...] Parte_1
il 29/01/1981, e , nato in [...] il [...], unitisi Controparte_1
in matrimonio il 29/09/2009 in Marocco con trascrizione nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Mercato Saraceno (FC); ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Mercato Saraceno (FC) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Anno 2016 Atto n° 21 Parte II^ Serie C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti, come da condizioni trascritte in epigrafe e dispone in conformità; compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
pagina 5 di 6 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 26.02.2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Alessandra Medi
pagina 6 di 6 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale iscritto al n. 29/2023 promosso da
nata in [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], 15/D 47025 MERCATO SARACENO, con il patrocinio dell'avv. LEONARDI GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIALE
ROMA. N.30 47025 MERCATO SARACENO
ricorrente
Nei confronti di nato in [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, residente in [...], 15/D 47025 MERCATO C.F._2
SARACENO, con il patrocinio dell'avv. ARGINELLI LUCA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in V. G. BOVIO N. 210 47521 CESENA
resistente e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede. pagina 1 di 6 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui a verbale d'udienza del
05/02/2025 nel procedimento iniziato in forma giudiziale con ricorso depositato il 04/01/2023, per come di seguito integralmente trascritte: “pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
- affidare la figlia minore (nata a [...] il [...]) in via Persona_1
esclusiva alla madre, con collocazione abitativa prevalente presso la medesima e fatti salvi in ogni caso i diritti della minore previsti dal comma 1° dell'art. 337-ter c.c., attribuendo a
l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sulla figlia e Parte_1 disponendo che, in ogni caso, le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute siano assunte di comune accordo tra i genitori;
- disporre che il padre, compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludiche della minore e salvi comunque diversi accordi che potranno intervenire tra i coniugi nel superiore interesse della figlia, tenga con sé la bambina due domeniche al mese prelevandola dall'abitazione materna alle ore 10.30 e ivi riportandola alle ore 1700, nelle festività natalizie (per sette giorni consecutivi dal 24 al 31 dicembre o dall'1 al 7 gennaio) e pasquali (tre giorni dal giovedì mattina al sabato mattina;
dal sabato alle ore 10:00 al martedì ore 21:00) alternativamente con la madre, per quindici giorni consecutivi nel mese di luglio o agosto;
- disporre che corrisponda alla a titolo di contributo Controparte_1 Pt_1
per il mantenimento ordinario della figlia minore , in via anticipata entro il giorno 20 Per_1
di ogni mese con decorrenza da marzo 2025, l'assegno mensile di € 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con bonifico da effettuare sul conto corrente bancario intestato alla ricorrente, oltre il 50% delle spese straordinarie come specificate dal Protocollo adottato presso questo Tribunale;
disporre che l'assegno unico universale erogato dall' e gli altri contributi pubblici CP_2
vengano percepiti integralmente da Parte_1
disporre che le parti acconsentono al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per la figlia minore, impegnandosi a sottoscrivere i necessari documenti;
le parti rinunciano ad ogni altra ulteriore domanda ed eccezione avanzata nel presente giudizio;
pagina 2 di 6 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ spese di lite interamente compensate tra le parti.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con “Ricorso per separazione giudiziale dei coniugi con domanda di addebito della separazione” depositato il 04/01/2023, chiedeva la separazione con Parte_1
addebito da premettendo che dal matrimonio, celebrato in Controparte_1
Marocco il 29/09/2009 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Mercato
Saraceno (Anno 2016, 21, II^, C), era nata la figlia a CESENA in Persona_1
data 13/03/2013.
In particolare, la ricorrente chiedeva di stabilire l'affidamento esclusivo della minore con collocazione prevalente presso di sé, regolamentando il diritto di visita del padre, e vedendosi conseguentemente assegnata la casa coniugale. Chiedeva, inoltre, il versamento di € 600,00 mensili quale contributo al mantenimento ordinario della figlia, rivalutabili annualmente su base Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Forlì, nonché la disposizione che l'assegno unico e gli altri ammortizzatori sociali venissero da lei totalmente percepiti.
All'udienza del 28/02/2023, nessuno compariva per il resistente e con ordinanza del
04/03/2023 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati, assegnando la casa coniugale alla ricorrente e affidando la figlia in via esclusiva alla madre con diritto di visita del padre, il quale veniva onerato del versamento alla ricorrente di € 500,00 mensili, rivalutabili annualmente su base Istat, quale contributo al mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie. L'assegno unico e gli altri contributi pubblici erano disposti integralmente a favore della madre.
All'udienza del 15/06/2023, stante la mancata comparizione del resistente CP_1
e verificata la regolarità della notifica, lo stesso veniva dichiarato contumace,
[...]
salvo poi costituirsi tardivamente in giudizio con comparsa depositata in data 05/09/2023, contestando integralmente gli assunti di controparte e chiedendo l'affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre così come proposto dalla ricorrente, dichiarandosi disposto a versare, a titolo di pagina 3 di 6 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ mantenimento della figlia, € 100,00 mensili, rivalutabili annualmente su base Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Forlì.
Alla successiva udienza del 18/10/2023 le parti chiedevano l'ammissione dei mezzi istruttori di cui alle rispettive memorie ex art. 183 comma 6 e con ordinanza del 26/07/2024, a scioglimento della riserva assunta in udienza, veniva delegato il Servizio Sociale competente della redazione di una relazione relativamente alla capacità genitoriale e ai rapporti delle parti con la figlia ai fini della decisione sull'affidamento, rinviando a successiva udienza per l'assunzione delle prove ammesse. In data 03/02/2025 il Servizio Sociale competente depositava la relazione richiesta, pronunciandosi in modo positivo in merito all'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre.
All' udienza del 05/02/2025 il Giudice, sentite le parti e tenuto conto della relazione dei
Servizi Sociali, formulava una proposta per la conciliazione che le stesse personalmente accettavano, precisando le conclusioni come da accordo contestualmente raggiunto alle condizioni sopra trascritte, con rinuncia dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Alla luce dell'accordo sopravvenuto e preso atto dell'intervento del Pubblico Ministero, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che costituisce il presupposto richiesto dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, risulta provata sulla base degli assunti delle parti che dimostrano essere venuta meno quella comunione materiale e spirituale che caratterizza la vita coniugale, con una separazione che di fatto si protrae da agosto 2022 quando il resistente ha lasciato la casa familiare. L'esistenza di una disaffezione e di un allontanamento materiale e spirituale reciproco tra i coniugi è dunque tale da giustificare l'accoglimento della domanda di dichiarazione di separazione personale degli stessi.
Ciò premesso, rileva il Collegio che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti e al recepimento delle condizioni concordate, che risultano conformi all'interesse della prole, anche in riferimento a quanto rilevato dal monitoraggio del
Servizio Sociale di riferimento, e non contrarie all'ordine pubblico. In particolare, i Servizi sociali hanno evidenziato come la madre: si sia dimostrata collaborativa, partecipando agli incontri proposti dall'ETI, condividendo con l'equipe alcune prescrizioni ed abbia tenuto modalità adeguate di comportamento e rilettura rispetto a determinate dinamiche derivanti dalla pagina 4 di 6 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ relazione conflittuale tra i coniugi;
abbia dimostrato di sapere rispondere in maniera adeguata ed efficace ai bisogni di crescita della figlia minore, con riguardo tanto ai bisogni di cura quanto ai bisogni di socialità, ludici e ricreativi e sia apparsa aperta e disponibile affinché figlia e padre mantengano un contatto ed effettuino degli incontri;
costituisca un punto di riferimento fondamentale per la minore. Inoltre i Servizi Sociali hanno precisato che non emergono elementi di rilevanza clinica rispetto al rapporto madre-figlia.
Per quanto riguarda la valutazione delle competenze genitoriali del resistente, l'ETI ha dato atto di non avere potuto adempiere alle richieste dell'Autorità Giudiziaria in quanto lo stesso non ha partecipato agli incontri proposti dall'equipe per le date del 13.11.2024 e 28.11.2024, dando la disponibilità solamente per il giorno 24 dicembre e in altre giornate non lavorative.
I Servizi Sociali hanno concluso che, seppur siano presenti alcune difficoltà in merito alle funzioni genitoriali (la madre ogni tanto coinvolge la minore nelle discussioni tra i genitori e negli aspetti burocratici), possa essere valutato positivamente l'affido esclusivo alla madre.
Le spese di lite possono interamente compensarsi tra le parti in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del
Pubblico Ministero in sede pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata in [...] Parte_1
il 29/01/1981, e , nato in [...] il [...], unitisi Controparte_1
in matrimonio il 29/09/2009 in Marocco con trascrizione nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Mercato Saraceno (FC); ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Mercato Saraceno (FC) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Anno 2016 Atto n° 21 Parte II^ Serie C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti, come da condizioni trascritte in epigrafe e dispone in conformità; compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
pagina 5 di 6 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 26.02.2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Alessandra Medi
pagina 6 di 6 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$