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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 30/06/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Mariangela Mastro Presidente dott.ssa Silvia Codispoti Giudice rel. dott. Luca Bordin Giudice ha pronunciato il seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 840/2025 del ruolo generale affari contenziosi civili avente ad oggetto il reclamo proposto ai sensi dell'art. 630 co.
3 c.p.c. da:
società a responsabilità limitata con unico socio, costituita ai Parte_1 sensi dell'art. 3 della Legge 130 del 30/04/1999 con sede legale in Roma (RM), via Curtatone n. 3, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma
REA RM-1497480, per mezzo della mandataria P.IVA_1 [...]
a seguito di fusione per incorporazione di a Controparte_1 CP_2 far data dal 01.12.2022 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Greco, con studio in San Donato Milanese (MI), Via dell'Unione Europea n. 6/A – 6/B ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alessandro Scenna, in Piazza Sant' Agostino 2, Teramo, giusta procura in atti;
Reclamante
CONTRO
(C.F. ) nato a [...] il CP_3 C.F._1
27.10.1971 residente in [...], elettivamente domiciliato in Giulianova (TE) Via Dalmazia n. 15, presso lo studio degli Avv.ti Lorenzo Sabatini e Vittorio Sabatini che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
Reclamato
Oggetto: reclamo ex art. 630 co. 3 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con reclamo proposto in data 3.04.205 e ritualmente notificato, Parte_1
ha chiesto la revoca dell'ordinanza del 19.03.2025 con la quale il GE presso questo Tribunale ha dichiarato, ai sensi dell'art. 630 c.p.c., l'estinzione della procedura esecutiva dalla stessa azionata nei confronti di per non CP_3
avere esso reclamante depositato tempestivamente la documentazione comprovante la cessione del credito da parte di Controparte_4
A sostegno del reclamo, ha dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse: Pt_1
a) di avere tempestivamente depositato, nell'ambito del fascicolo principale della procedura esecutiva, la documentazione richiesta dal GE all'esito dell'udienza del 22.01.2025, ma che la Cancelleria aveva materialmente accettato l'atto solo in data 21.03.2025, come risultante dal file relativo alla cd. “quarta pec” che segue al deposito telematico degli atti;
b) che la documentazione depositata era idonea a comprovare l'avvenuta cessione del credito in capo a e, conseguentemente, la sua titolarità Pt_1 del credito;
c) che, del pari, anche la documentazione relativa alla procura rilasciata a poi fusa in , era idonea a dimostrare l'avvenuto CP_2 CP_1 conferimento in favore di quest'ultima.
Tanto dedotto, la reclamante ha concluso chiedendo la revoca dell'ordinanza di estinzione, vinte le spese di lite.
Si è costituito in giudizio il quale, previa eccezione di CP_3 inammissibilità del reclamo, ha chiesto il rigetto dello stesso, perché infondato nel merito, vinte le spese di lite.
Istruita la causa con i documenti prodotti dalle parti, la stessa viene quindi decisa con la presente sentenza.
2 1. Anzitutto, va respinta l'eccezione di inammissibilità del reclamo.
Come rilevato dallo stesso reclamato, è costante in giurisprudenza la tesi per la quale, in caso di declaratoria di estinzione del processo esecutivo in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice (e cioè differenti dalla rinuncia agli atti del processo ex art. 629 c.p.c., dall'inattività delle parti ex art. 630 c.p.c., dalla mancata comparizione delle parti a due udienze successive ex art. 631 c.p.c. e dalle cause espressamente previste dalla legge, anche speciale), è inammissibile il reclamo ai sensi dell'art. 630 e ciò anche quando il provvedimento da impugnare indichi la necessità di tale rimedio, dovendosi esperire l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. III, n. 8905/2022; Cass. n. 25421/2013; conforme Trib.
Napoli V, 29 marzo 2013).
Nel caso di specie, il GE ha dichiarato l'estinzione della procedura a seguito del mancato deposito della documentazione richiesta da parte del creditore procedente entro il termine perentorio all'uopo fissato. Trattasi, evidentemente, dell'ipotesi di inattività delle parti che, come tale, rientra nell'ambito applicativo dell'art. 630 c.p.c.
Di conseguenza, il reclamo è ammissibile.
2. Passando al merito della causa, si osserva quanto segue.
Il GE, rilevando d'ufficio la questione, ha disposto, con ordinanza resa a verbale dell'udienza del 22.01.2025, che il creditore procedente ( ) depositasse la Pt_1 prova della cessione del credito da parte della originaria titolare dello stesso
( a Controparte_4 Controparte_5
dante causa dell'odierno creditore procedente.
Con la stessa ordinanza, il GE ha onerato l'odierno reclamante anche del deposito della procura conferita alla mandataria da parte del creditore CP_1 procedente (cfr. doc. n. 3).
A tal fine, il GE ha assegnato al creditore procedente il termine perentorio di 15 giorni.
Alla successiva udienza del 19.03.2025, il GE, dapprima, ha rilevato il mancato deposito della documentazione richiesta nell'ambito del fascicolo principale (la procedura esecutiva n. 121/2025), aggiungendo poi che, in ogni caso, la
3 documentazione depositata nel fascicolo relativo all'opposizione all'esecuzione
(r.g. 121-1/2025) non provava la cessione del credito da parte di
[...]
titolare originario del credito (cfr. doc. n. 1) a Controparte_4 [...]
(trattasi, evidentemente, di un refuso materiale, Controparte_5 perché la dante causa di è Pt_1 Controparte_6
In sede di reclamo, ha spiegato di aver depositato, nel termine Parte_1 fissato dal Giudice (il 29.01.2025), la documentazione attestante la cessione del credito da a poiché – ha aggiunto - alcuna Controparte_4 Pt_1
cessione è mai avvenuta tra a Controparte_4 Controparte_5
[...]
2.1 Ciò posto, per quanto riguarda la tempestività del deposito, la reclamante ha allegato e provato di aver depositato tempestivamente (in data 29.01.2025) la documentazione richiesta nel fascicolo principale (come risulta dalle ricevute di accettazione e consegna, all. 6, 7 e 8), evidenziando che l'intervento della
Cancelleria è avvenuto solo in data 21.03.2025 – ore 10:48 (cfr. allegato n. 9).
In ogni caso, la questione relativa alla tempestività del deposito diviene superflua alla luce del fatto che, nel provvedimento reclamato, il GE ha preso in esame la documentazione depositata da nel fascicolo relativo Pt_1 all'opposizione all'esecuzione, entrando nel merito della questione.
2.2. Esaminando il merito della fattispecie, osserva di Collegio che esso è fondato per i motivi che seguono.
La documentazione depositata dal reclamante, a comprova della titolarità del credito per cui ha proceduto, è costituita da:
a) l'estratto della G.U. in cui è pubblicata la cessione (cfr. all. 11 – pagina 9) da Nuova Cassa di Risparmio di Chieti Spa a Parte_1
b) la visura storica della società cessionaria (cfr all. 12 -pag 8), in cui risulta che ha acquistato determinati crediti sempre da Nuova Cassa di Pt_1
Risparmio di Chieti Spa;
c) l'atto a rogito del Notaio dott. del 27/04/2017, rep. 3465, Persona_1
racc. 2017 (cfr. all. 13) richiamato, altresì, nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4-5-2017 unitamente al relativo “allegato A”, contenente la lista dei
4 codici rapporto identificativi dei crediti (cd. NDG) oggetto di cessione in cui risulta, per l'appunto, certificato ed annotato anche il credito da cui è originata la procedura esecutiva. Tale codice identificativo corrisponde a quello indicato nel piano di ammortamento e nella lettera di risoluzione del contratto di mutuo (cfr. doc. n. 14 e 19).
Dunque, è indubbio che la cessione in favore di ha avuto ad oggetto anche Pt_1 il contratto di mutuo de quo avente il codice identificativo n. 8044215, come evincibile dall'atto notarile predetto. Prova ne è, giova ribadirlo, la corrispondenza tra i codici identificativi.
Non può dirsi sussistente, pertanto, un difetto di legittimazione in capo alla cessionaria Parte_1
Osserva infatti il Collegio che, secondo l'orientamento ormai affermatosi in giurisprudenza, in tema di recupero crediti in materia di rapporti bancari, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (cfr., ex multiis, Corte di Cassazione n.
24798/2020).
Nel caso di specie, ha dato la prova documentale dell'inclusione, Parte_1 tra i crediti indicati nella cessione in blocco, anche del credito vantato oggi nei confronti del CP_3
Posto che, di conseguenza, se ha acquistato il credito da Pt_1 CP_7
va da sé che quest'ultima ha, a sua volta, acquistato il credito da
[...] [...]
ma, in ogni caso, non è necessaria anche la prova della cessione tra la CP_7
(parte originaria del contratto di mutuo) e la Nuova Controparte_4
Cassa di Risparmio di Chieti (dante causa di ed erroneamente indicata dal Pt_1
GE come , perché quello che rileva è la prova della Controparte_5 legittimazione sostanziale del creditore procedente, cioè Parte_1
Peraltro – ma ciò lo si rileva solo ad abundantiam –la Cassa di Risparmio della
Provincia di Chieti Spa, nel 2015, è stata posta in Amministrazione Straordinaria
5 e tutti rapporti, i diritti, le attività e le passività facenti capo ad essa, sono stati ceduti dalla Banca d'Italia in favore di Nuova Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti Spa con sede a Roma, con provvedimento del 21 novembre 2015 approvato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con Decreto del 22 novembre 2015 (cfr. doc. n. 18).
Va inoltre respinta l'eccezione sollevata dalla difesa del reclamato, secondo cui nell'atto notarile si dà atto che sono esclusi dalla cessione i crediti che - pur avendo tutti i requisiti richiesti e pur essendo inseriti nell'elenco depositato dal
Notaio - abbiano ricevuto da il codice identificativo Per_1 Controparte_8
"EC PV Lending - Retention)". Afferma quindi il che nulla CP_9 CP_3
escluderebbe che il credito per il quale ha agito la spv rientri in tale o altra Pt_1 categoria di esclusione.
L'eccezione non è condivisibile. Anzitutto, come rilevato dalla difesa del reclamante, era onere del – in quanto fatto costitutivo dell'eccezione – CP_3
provare l'avvenuta comunicazione del diverso codice identificativo EC BE
(SPV Lending – Retention). In ogni caso, il codice EC BE (SPV
LENDING) risulta anch'esso da apposita lista disponibile presso la sede di
, , e e depositato CP_10 CP_11 CP_12 CP_13 Controparte_8 presso il Notaio e non vi risulta incluso quello relativo al Persona_1
contratto di mutuo de quo.
2.3 Riguardo poi al mancato deposito della procura conferita, da parte del reclamante alla mandataria , va innanzitutto osservato che tale difetto è CP_1
Con stato rilevato da nell'ordinanza del 22.01.2025, ma l'estinzione non è stata pronunciata sulla base anche di tale motivo. In ogni caso, il creditore procedente ha depositato la procura conferita a (cfr. all.15), la quale a, seguito di CP_2 fusione in data 23.11.2022, è stata incorporata in Controparte_1
(cfr. all. 16) con effetti dall'1.12.2022, con subentro di quest'ultima in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle società incorporate, nonché con prosecuzione della società incorporante ( ) delle procure rilasciate già a CP_1
CP_2
3. Le argomentazioni sin qui esposte conducono all'accoglimento del reclamo.
6 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul reclamo indicato in epigrafe, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda, istanza o eccezione respinta, così provvede:
a) accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva n. 121/2023 emessa in data 19.03.2025 dal Tribunale di Teramo;
b) condanna il reclamato al pagamento delle spese di lite, nei confronti della reclamante che liquida in €.2.000,00, oltre oneri di legge.
Così deciso in Teramo nella camera di consiglio del 27 giugno 2025
Il Giudice rel. ed est.
Silvia Codispoti
Il Presidente
Mariangela Mastro
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Mariangela Mastro Presidente dott.ssa Silvia Codispoti Giudice rel. dott. Luca Bordin Giudice ha pronunciato il seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 840/2025 del ruolo generale affari contenziosi civili avente ad oggetto il reclamo proposto ai sensi dell'art. 630 co.
3 c.p.c. da:
società a responsabilità limitata con unico socio, costituita ai Parte_1 sensi dell'art. 3 della Legge 130 del 30/04/1999 con sede legale in Roma (RM), via Curtatone n. 3, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma
REA RM-1497480, per mezzo della mandataria P.IVA_1 [...]
a seguito di fusione per incorporazione di a Controparte_1 CP_2 far data dal 01.12.2022 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Greco, con studio in San Donato Milanese (MI), Via dell'Unione Europea n. 6/A – 6/B ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alessandro Scenna, in Piazza Sant' Agostino 2, Teramo, giusta procura in atti;
Reclamante
CONTRO
(C.F. ) nato a [...] il CP_3 C.F._1
27.10.1971 residente in [...], elettivamente domiciliato in Giulianova (TE) Via Dalmazia n. 15, presso lo studio degli Avv.ti Lorenzo Sabatini e Vittorio Sabatini che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
Reclamato
Oggetto: reclamo ex art. 630 co. 3 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con reclamo proposto in data 3.04.205 e ritualmente notificato, Parte_1
ha chiesto la revoca dell'ordinanza del 19.03.2025 con la quale il GE presso questo Tribunale ha dichiarato, ai sensi dell'art. 630 c.p.c., l'estinzione della procedura esecutiva dalla stessa azionata nei confronti di per non CP_3
avere esso reclamante depositato tempestivamente la documentazione comprovante la cessione del credito da parte di Controparte_4
A sostegno del reclamo, ha dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse: Pt_1
a) di avere tempestivamente depositato, nell'ambito del fascicolo principale della procedura esecutiva, la documentazione richiesta dal GE all'esito dell'udienza del 22.01.2025, ma che la Cancelleria aveva materialmente accettato l'atto solo in data 21.03.2025, come risultante dal file relativo alla cd. “quarta pec” che segue al deposito telematico degli atti;
b) che la documentazione depositata era idonea a comprovare l'avvenuta cessione del credito in capo a e, conseguentemente, la sua titolarità Pt_1 del credito;
c) che, del pari, anche la documentazione relativa alla procura rilasciata a poi fusa in , era idonea a dimostrare l'avvenuto CP_2 CP_1 conferimento in favore di quest'ultima.
Tanto dedotto, la reclamante ha concluso chiedendo la revoca dell'ordinanza di estinzione, vinte le spese di lite.
Si è costituito in giudizio il quale, previa eccezione di CP_3 inammissibilità del reclamo, ha chiesto il rigetto dello stesso, perché infondato nel merito, vinte le spese di lite.
Istruita la causa con i documenti prodotti dalle parti, la stessa viene quindi decisa con la presente sentenza.
2 1. Anzitutto, va respinta l'eccezione di inammissibilità del reclamo.
Come rilevato dallo stesso reclamato, è costante in giurisprudenza la tesi per la quale, in caso di declaratoria di estinzione del processo esecutivo in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice (e cioè differenti dalla rinuncia agli atti del processo ex art. 629 c.p.c., dall'inattività delle parti ex art. 630 c.p.c., dalla mancata comparizione delle parti a due udienze successive ex art. 631 c.p.c. e dalle cause espressamente previste dalla legge, anche speciale), è inammissibile il reclamo ai sensi dell'art. 630 e ciò anche quando il provvedimento da impugnare indichi la necessità di tale rimedio, dovendosi esperire l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. III, n. 8905/2022; Cass. n. 25421/2013; conforme Trib.
Napoli V, 29 marzo 2013).
Nel caso di specie, il GE ha dichiarato l'estinzione della procedura a seguito del mancato deposito della documentazione richiesta da parte del creditore procedente entro il termine perentorio all'uopo fissato. Trattasi, evidentemente, dell'ipotesi di inattività delle parti che, come tale, rientra nell'ambito applicativo dell'art. 630 c.p.c.
Di conseguenza, il reclamo è ammissibile.
2. Passando al merito della causa, si osserva quanto segue.
Il GE, rilevando d'ufficio la questione, ha disposto, con ordinanza resa a verbale dell'udienza del 22.01.2025, che il creditore procedente ( ) depositasse la Pt_1 prova della cessione del credito da parte della originaria titolare dello stesso
( a Controparte_4 Controparte_5
dante causa dell'odierno creditore procedente.
Con la stessa ordinanza, il GE ha onerato l'odierno reclamante anche del deposito della procura conferita alla mandataria da parte del creditore CP_1 procedente (cfr. doc. n. 3).
A tal fine, il GE ha assegnato al creditore procedente il termine perentorio di 15 giorni.
Alla successiva udienza del 19.03.2025, il GE, dapprima, ha rilevato il mancato deposito della documentazione richiesta nell'ambito del fascicolo principale (la procedura esecutiva n. 121/2025), aggiungendo poi che, in ogni caso, la
3 documentazione depositata nel fascicolo relativo all'opposizione all'esecuzione
(r.g. 121-1/2025) non provava la cessione del credito da parte di
[...]
titolare originario del credito (cfr. doc. n. 1) a Controparte_4 [...]
(trattasi, evidentemente, di un refuso materiale, Controparte_5 perché la dante causa di è Pt_1 Controparte_6
In sede di reclamo, ha spiegato di aver depositato, nel termine Parte_1 fissato dal Giudice (il 29.01.2025), la documentazione attestante la cessione del credito da a poiché – ha aggiunto - alcuna Controparte_4 Pt_1
cessione è mai avvenuta tra a Controparte_4 Controparte_5
[...]
2.1 Ciò posto, per quanto riguarda la tempestività del deposito, la reclamante ha allegato e provato di aver depositato tempestivamente (in data 29.01.2025) la documentazione richiesta nel fascicolo principale (come risulta dalle ricevute di accettazione e consegna, all. 6, 7 e 8), evidenziando che l'intervento della
Cancelleria è avvenuto solo in data 21.03.2025 – ore 10:48 (cfr. allegato n. 9).
In ogni caso, la questione relativa alla tempestività del deposito diviene superflua alla luce del fatto che, nel provvedimento reclamato, il GE ha preso in esame la documentazione depositata da nel fascicolo relativo Pt_1 all'opposizione all'esecuzione, entrando nel merito della questione.
2.2. Esaminando il merito della fattispecie, osserva di Collegio che esso è fondato per i motivi che seguono.
La documentazione depositata dal reclamante, a comprova della titolarità del credito per cui ha proceduto, è costituita da:
a) l'estratto della G.U. in cui è pubblicata la cessione (cfr. all. 11 – pagina 9) da Nuova Cassa di Risparmio di Chieti Spa a Parte_1
b) la visura storica della società cessionaria (cfr all. 12 -pag 8), in cui risulta che ha acquistato determinati crediti sempre da Nuova Cassa di Pt_1
Risparmio di Chieti Spa;
c) l'atto a rogito del Notaio dott. del 27/04/2017, rep. 3465, Persona_1
racc. 2017 (cfr. all. 13) richiamato, altresì, nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4-5-2017 unitamente al relativo “allegato A”, contenente la lista dei
4 codici rapporto identificativi dei crediti (cd. NDG) oggetto di cessione in cui risulta, per l'appunto, certificato ed annotato anche il credito da cui è originata la procedura esecutiva. Tale codice identificativo corrisponde a quello indicato nel piano di ammortamento e nella lettera di risoluzione del contratto di mutuo (cfr. doc. n. 14 e 19).
Dunque, è indubbio che la cessione in favore di ha avuto ad oggetto anche Pt_1 il contratto di mutuo de quo avente il codice identificativo n. 8044215, come evincibile dall'atto notarile predetto. Prova ne è, giova ribadirlo, la corrispondenza tra i codici identificativi.
Non può dirsi sussistente, pertanto, un difetto di legittimazione in capo alla cessionaria Parte_1
Osserva infatti il Collegio che, secondo l'orientamento ormai affermatosi in giurisprudenza, in tema di recupero crediti in materia di rapporti bancari, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (cfr., ex multiis, Corte di Cassazione n.
24798/2020).
Nel caso di specie, ha dato la prova documentale dell'inclusione, Parte_1 tra i crediti indicati nella cessione in blocco, anche del credito vantato oggi nei confronti del CP_3
Posto che, di conseguenza, se ha acquistato il credito da Pt_1 CP_7
va da sé che quest'ultima ha, a sua volta, acquistato il credito da
[...] [...]
ma, in ogni caso, non è necessaria anche la prova della cessione tra la CP_7
(parte originaria del contratto di mutuo) e la Nuova Controparte_4
Cassa di Risparmio di Chieti (dante causa di ed erroneamente indicata dal Pt_1
GE come , perché quello che rileva è la prova della Controparte_5 legittimazione sostanziale del creditore procedente, cioè Parte_1
Peraltro – ma ciò lo si rileva solo ad abundantiam –la Cassa di Risparmio della
Provincia di Chieti Spa, nel 2015, è stata posta in Amministrazione Straordinaria
5 e tutti rapporti, i diritti, le attività e le passività facenti capo ad essa, sono stati ceduti dalla Banca d'Italia in favore di Nuova Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti Spa con sede a Roma, con provvedimento del 21 novembre 2015 approvato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con Decreto del 22 novembre 2015 (cfr. doc. n. 18).
Va inoltre respinta l'eccezione sollevata dalla difesa del reclamato, secondo cui nell'atto notarile si dà atto che sono esclusi dalla cessione i crediti che - pur avendo tutti i requisiti richiesti e pur essendo inseriti nell'elenco depositato dal
Notaio - abbiano ricevuto da il codice identificativo Per_1 Controparte_8
"EC PV Lending - Retention)". Afferma quindi il che nulla CP_9 CP_3
escluderebbe che il credito per il quale ha agito la spv rientri in tale o altra Pt_1 categoria di esclusione.
L'eccezione non è condivisibile. Anzitutto, come rilevato dalla difesa del reclamante, era onere del – in quanto fatto costitutivo dell'eccezione – CP_3
provare l'avvenuta comunicazione del diverso codice identificativo EC BE
(SPV Lending – Retention). In ogni caso, il codice EC BE (SPV
LENDING) risulta anch'esso da apposita lista disponibile presso la sede di
, , e e depositato CP_10 CP_11 CP_12 CP_13 Controparte_8 presso il Notaio e non vi risulta incluso quello relativo al Persona_1
contratto di mutuo de quo.
2.3 Riguardo poi al mancato deposito della procura conferita, da parte del reclamante alla mandataria , va innanzitutto osservato che tale difetto è CP_1
Con stato rilevato da nell'ordinanza del 22.01.2025, ma l'estinzione non è stata pronunciata sulla base anche di tale motivo. In ogni caso, il creditore procedente ha depositato la procura conferita a (cfr. all.15), la quale a, seguito di CP_2 fusione in data 23.11.2022, è stata incorporata in Controparte_1
(cfr. all. 16) con effetti dall'1.12.2022, con subentro di quest'ultima in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle società incorporate, nonché con prosecuzione della società incorporante ( ) delle procure rilasciate già a CP_1
CP_2
3. Le argomentazioni sin qui esposte conducono all'accoglimento del reclamo.
6 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul reclamo indicato in epigrafe, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda, istanza o eccezione respinta, così provvede:
a) accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva n. 121/2023 emessa in data 19.03.2025 dal Tribunale di Teramo;
b) condanna il reclamato al pagamento delle spese di lite, nei confronti della reclamante che liquida in €.2.000,00, oltre oneri di legge.
Così deciso in Teramo nella camera di consiglio del 27 giugno 2025
Il Giudice rel. ed est.
Silvia Codispoti
Il Presidente
Mariangela Mastro
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