Sentenza 3 luglio 1999
Massime • 1
Il vicino che eccepisca la natura pubblica della porzione di terreno che separa il suo fabbricato, su cui ha aperto vedute a distanza inferiore a quella legale, da quello antistante, acquistato da altri con il medesimo titolo unitamente a tale porzione, ha l'onere di provare tale natura demaniale, e a tal fine le risultanze catastali concernenti la particella in contestazione hanno valore meramente indiziario, ancorché risalenti al tempo dell'istituzione del catasto, perché prive di efficacia negoziale, mentre le note di conferma del Comune al riguardo hanno carattere unilaterale.
Commentario • 1
- 1. Il mantenimento dei figli maggiorenni oggi, tra diritto di realizzarsi e diritto dell’obbligato all’affrancazioneAccesso limitatoAlessandra Arceri · https://www.altalex.com/ · 16 febbraio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/07/1999, n. 6885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6885 |
| Data del deposito : | 3 luglio 1999 |
Testo completo
Composta da dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - rel. Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
Dott. Umberto GOLDONI - Consigliere -
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO ND, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell'avvocato BARTOLO SPALLINA, che lo difende unitamente all'avvocato LUIGI BECCHI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DU CE, AZ NI IN DU;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 02613/97 proposto da:
DU CE, AZ NI IN DU, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TOSCANA 1, presso lo studio dell'avvocato GENTILONI SILVERJ CARLO ALBERTO, che li difende unitamente all'avvocato CARLO RUFFO, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
RO ND, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell'avvocato BARTOLO SPALLINA, che lo difende unitamente all'avvocato LUIGI BECCHI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 871/96 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 25/07/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/02/99 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato CIACCI Antoni G. per delega depositata in udienza - dell'Avvocato BECCHI difensore del ricorrente, che si riporta agli atti depositati;
udito l'Avvocato GENTILONI SILVERJ Carlo Alberto, difensore del resistente, che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi (per quello incidentale, in subordine rispetto alla richiesta in via principale, di inammissibilità).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi RE BA e IC EI, riassumendo innanzi al Tribunale di Grosseto, dichiarato competente per valore dal Pretore della stessa città, (davanti al quale avevano in precedenza instaurato un procedimento per denuncia di nuova opera), chiesero che ND SI, proprietario di un fabbricato a confine col proprio fondo in Castiglione della Pescaia, fosse condannato ad eliminare ovvero a ridurre a luci tre vedute aperte, nella parete del suo edificio prospiciente il proprio fondo, a distanza inferiore a quella prescritta dall'art. 905 cod.civ. Il convenuto resistè alla domanda, adducendo, peraltro, che delle tre finestre una era stata tamponata con vetrocemento, un'altra era stata murata, la terza non consentiva l'affaccio. Nel corso della causa, poiché il C.T.U. aveva desunto - dall'indagine catastale svolta - che la parte del giardino degli attori a confine con l'edificio del convenuto era adibita in passato a stradina di raccordo di due strade pubbliche, il dibattito si incentrà sulla natura demaniale di quella parte del giardino;
l'adito Tribunale accolse - poi - la domanda, disponendo la riduzione a luce regolare della residua apertura che qualificò come veduta. Il SI propose gravame e la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza resa in data 25 luglio 1996, in parziale accoglimento dell'appello, qualificata come luce irregolare l'apertura de qua, ha condannato il SI a renderla conforme alla prescrizione dell'art.201 cod. civ.. Ha ritenuto il giudice d'appello che, pur ipotizzando una corretta interpretazione dei dati catastali da parte del C.T.U., non si poteva ritenere raggiunta la prova dell'appartenenza al demanio comunale della parte di giardino antistante il fabbricato del SI, dal momento che il titolo di acquisto addotto dai coniugi BA - EI aveva determinato il trasferimento ai medesimi, da tal Barzellotti, dell'intera proprietà del fondo, compresa la parte in questione. D'altro canto, i dati catastali, sui quali si fondava l'indagine del C.T.U., avevano un valore meramente indiziario e la prova per testi espletata non aveva apportato un valido ausilio probatorio alla tesi del SI, mentre le note del Comune di Castiglione della Pescaia (dallo stesso prodotte) contenevano affermazioni unilaterali del Comune, prive di concreti e probanti elementi giustificativi e non erano state nemmeno seguite da coerenti iniziative del Comune.
Risultava, invece, fondata, ad avviso della Corte d'appello la doglianza dell'appellante relativa alla natura dell'apertura, poiché questa andava qualificata come luce irregolare. Invero, rilevava la Corte, a causa di un arretramento del solaio del sottotetto arbitrale in cui la finestra era posta, la distanza di 95 cm. tra il limite di tale solaio ed il davanzale della finestra non permetteva l'affaccio, ma solo la veduta diretta sul fondo BA. E, poiché, - sempre a causa dell'arretramento del solaio, per consentire la visuale l'apertura era stata dotata di un infisso interno ad un'anta, comandabile elettricamente, pur volendo seguire l'indirizzo giurisprudenziale che, anche in caso di impossibilità di prospectio, ritiene configurabile la veduta, ove sia comunque possibile una completa visuale sul fondo vicino mediante semplice inspectio, nel caso in esame doveva escludersi la veduta, poiché la visuale richiedeva l'uso di un mezzo artificiale e non era affatto comoda. Si trattava, dunque, ad avviso della corte territoriale, di una luce irregolare, che andava resa conforme alle prescrizioni di cui all'art. 901 cod. civ.. Avverso tale decisione ND SI propone ricorso per cassazione fondato su due motivi cui RE BA e IC EI, in BA, resistono con controricorso proponendo a loro volta, ricorso incidentale fondato, anch'esso, su due motivi. Il SI ha proposto controricorso al ricorso incidentale.
Vi sono memorie di entrambe le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., i due ricorsi vanno riuniti, essendo diretti verso una stessa sentenza. Col primo motivo il ricorrente principale censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., adducendo che il giudice d'appello, ritenendo non provata la natura demaniale della parte del giardino dei coniugi BA - EI antistante il suo fabbricato, è incorso in erronea applicazione del principio secondo cui in excipiendo reus fit actor, poiché era la stessa parte nei cui confronti l'eccezione di demanialità era stata sollevata a dover fornire la prova dell'avvenuta sdemanializzazione del bene, in sè non usucapibile. Sostiene il ricorrente che la natura demaniale di quella parte del giardino era emersa dalla consulenza tecnica d'ufficio, fondata sui rilievi catastali, che, essendo desumibili da atti formati al tempo dell'istituzione del catasto, non potevano assumere una valenza solo sussidiaria od indiziaria, "derivando da rilievi svolti da funzionari governativi per essere elevati al rango pubblicistico proprio del catasto".
Le risultanze catastali, peraltro, trovavano conforto nelle tre note indirizzate dal Comune di Castiglione della Pescaia al Barzellotti, dante causa dei coniugi BA - EI. Col secondo mezzo, che, essendo intimamente collegato nel piano logico al primo, è opportuno esaminare congiuntamente allo stesso, il ricorrente principale denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, osservando che la Corte d'Appello, pur evidenziando che le risultanze delle indagini catastali e delle consulenza tecnica d'ufficio erano orientate alla dimostrazione della natura demaniale del bene, con evidente salto logico aveva ritenuto di attribuire valore probatorio meramente sussidiario alle prove acquisite, trascurando di considerare che, a fronte dell'eccezione sollevata da esso ricorrente, era controparte obbligato a dimostrare il contrario. Il ricorso è privo di fondamento.
Correttamente il giudice d'appello ha ritenuto che spettasse al SI l'onere di provare la demanialità della porzione del giardino dei coniugi BA - EI antistante la facciata del suo fabbricato (nella quale si apriva la contestata veduta) dal momento che era stato l'attuale ricorrente - avvalendosi delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio - che aveva contrapposto all'actio negatoria servitutis esercitata ex adverso l'assunto che la distanza dalla veduta era rispettata, interponendosi una porzione di terreno appartenente al demanio comunale tra la facciata del fabbricato e la residua proprietà dei coniugi BA - EI.
Va, peraltro, rimarcato che, trattandosi di actio negatoria servitutis, gli attori non avevano l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà del fondo da essi posseduto, poiché nel giudizio che ne deriva non si verifica quel conflitto tra due titoli contrapposti che, invece, caratterizza l'azione di revindica;
sicché esattamente la Corte d'Appello ha ritenuto che a provare la proprietà dei coniugi BA - EI sull'intero fondo posseduto fosse sufficiente il titolo di acquisto del 15 luglio 1978, che, come si osserva nell'impugnata sentenza, "non riproduce affatto una titolarità separata della particella 141 che infatti risulta, nel detto atto, interamente attribuita in proprietà agli acquirenti". A fronte di tale prova, non v'è dubbio che incombesse sul SI l'onere di provare che, al contrario, la particella n. 141, acquistata, unitamente alla restante parte del fondo, dagli attori con detto atto, avesse natura demaniale e, quindi, non potesse costituire oggetto di valida negoziazione.
Orbene, il giudizio dato dalla corte di merito circa l'inidoneità della prova offerta al riguardo non merita la censura formulata dai ricorrenti, essendo, esso, correttamente fondato sulla natura meramente indiziaria della prova desunta dai dati catastali, in adesione al costante e condiviso insegnamento di questa Suprema Corte (cfr. sent. n. 9091 del 24 agosto 1991, sent. 3398 del 5 giugno 1984) nonché sulla unilateralità delle note indirizzate dal Comune di Castiglione della Pescaia al dante causa dei coniugi BA - EI.
Nè a diverso avviso si potrebbe pervenire, quanto alla rilevanza probatoria dei dati catastali, in considerazione dell'epoca in cui i relativi atti furono formati e dei soggetti che procedettero ai rilievi, non potendosi ragionevolmente operare una distinzione in ordine all'efficacia probatoria dei dati in discorso con riferimento ai cennati elementi, poiché il loro minor peso probante deriva esclusivamente dal rilievo della loro natura non negoziale. In ordine, poi, alle tre note del Comune di Castiglione della Pescaia, logica e corretta sul piano giuridico si rivela la considerazione della corte territoriale circa la mancata indicazione di "concreti e probanti elementi giustificativi" della pretesa di demanialità avanzata con tali note dal Comune, pretesa, peraltro, non seguita da alcuna iniziativa giudiziaria.
A tale considerazione il ricorrente non oppone alcuna specifica censura.
Tutto ciò considerato, risulta evidente la correttezza della conclusione tratta dal giudice d'appello, secondo cui non era stata provata la natura demaniale della parte del giardino dei coniugi BA - EI antistante il fabbricato del SI, con la logica conseguenza che non si poneva neppure il problema dell'assolvimento, da parte di detti coniugi, dell'onere di provare la sdemanializzazione di quella parte del fondo.
Il ricorso principale va, pertanto, rigettato.
Va, ora, esaminato il ricorso incidentale.
Col primo motivo i ricorrenti si dolgono di violazione dell'art.900 cod.civ., adducendo che erroneamente la Corte d'Appello ha escluso che l'apertura praticata nel muro del fabbricato del SI abbia natura di veduta, poiché l'arretramento del solaio può essere eliminato mediante semplice modifica del solaio stesso, eseguibile senza necessità di concessione edilizia od autorizzazione amministrativa, e, quindi, senza possibilità di opposizione da parte di essi ricorrenti. Basterebbe, peraltro, servirsi di una tavola, apposta tra solaio e davanzale, per potere comodamente inspicere nel fondo BA.
Altrettanto erronea è, ad avviso dei ricorrenti, l'affermazione secondo cui la visuale avrebbe bisogno di un mezzo artificiale, costituito dall'anta comandabile elettricamente, poiché tale sistema serve solo a chiudere la finestra, e, quindi, ad impedire la visuale, non già a consentirla, dato che l'anta è normalmente destinata a restare aperta.
La censura è infondata, ancorché colga nel segno quando rileva che la possibilità di inspicere comodamente nel fondo vicino non è impedita dall'esistenza di un anta comandabile elettricamente, poiché tale mezzo artificiale serve per chiudere ed aprire la finestra, non già per guardare verso il fondo vicino. Ma, ad avviso di questa Suprema Corte, il problema non può risolversi nella base di tale rilievo, restando pur sempre irrisolta la questione della possibilità di una completa visuale nel fondo di BA - EI, vale a dire della possibilità di guardare non solo di fronte, bensi anche lateralmente ed obliquamente;
il che non viene neppure allegato dai ricorrenti.
Sicché, in difetto di una specifica deduzione al riguardo, devesi ritenere che la possibilità di esercitare una completa inspectio nel fondo dei ricorrenti resti condizionata alla possibilità di affacciarsi alla finestra, sì da esercitare anche la prospectio, sporgendo il capo in ogni direzione. Ma tale possibilità, come correttamente rileva la Corte d'Appello, è impedita dall'arretramento del solaio.
Nè vale addurre che tale impedimento è eliminabile mediante l'esecuzione di opere murarie o l'apposizione di una tavola, perché proprio tali rilievi confermano che attualmente l'affaccio è impedito e non eliminabile se non mediante l'uso di un mezzo artificiale, sicché solo e quando esso sarà stabilmente eliminato si potrà porre il problema dell'esistenza della veduta. Col secondo mezzo i ricorrenti si dolgono di insufficiente motivazione in ordine alla statuizione di compensazione dei due terzi delle spese del doppio grado del giudizio di merito, osservando che erroneamente la corte di merito ha ritenuto essersi verificata una soccombenza solo parziale, poiché, in realtà, avendo, il SI, chiuso due delle tre finestre solo a seguito dell'ordinanza del Pretore, la soccombenza era stata totale.
La censura è inammissibile, poiché valutando l'esito finale ed unitario della controversia ai fini del regolamento dell'onere delle spese processuali, la Corte d'Appello ha esercitato un potere discrezionale affidatole dalla legge, che non consente un sindacato di legittimità.
Peraltro, facendo riferimento all'esito complessivo della lite, il giudice d'appello ha valutato, non solo il risultato relativo al numero delle finestre di cui era stata denunciata la illegittimità, ma anche la reiezione della tesi, sostenuta anche in appello dai coniugi BA - EI, secondo cui la residua apertura era qualificabile come veduta.
Pertanto, anche il ricorso incidentale va rigettato. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, il 16 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 3 luglio 1999