Ordinanza cautelare 28 gennaio 2022
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 25/06/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01066/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01280/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1280 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Barbara Contro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Peschiera n. 209;
contro
Azienda Sanitaria Locale -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Castellotti, Maria Daniela Cogo ed Elio Gianni Garibaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Ospedaliera Nazionale -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Ferrarese e Roberta Ricagni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ordine delle Professioni Infermieristiche di-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- quanto all’Azienda Ospedaliera Nazionale -OMISSIS-, dell’atto Prot. ris. n. -OMISSIS-in cui si disponeva “la sospensione temporanea dal servizio con decorrenza immediata dal 19 ottobre 2021 fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31/12/2021, salvo proroga della validità della norma”; nonchè della Deliberazione del Direttore Generale n. -OMISSIS-, in cui l’Azienda Ospedaliera dava atto di avere recepito l’accertamento da parte dell’ASL -OMISSIS-di inottemperanza all’obbligo vaccinale da parte della dipendente, indicando l’impossibilità di affidare alla ricorrente prestazioni o mansioni che non implicassero contatti interpersonali o comportassero, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-COV-2.
-quanto all’Azienda Sanitaria Locale di -OMISSIS-, dell’atto di accertamento con prot.-OMISSIS-, riportante l’inadempimento della ricorrente dell’obbligo vaccinale previsto dall’art. 4 del d.l. n. 44/2021 e dell’atto di cui a Prot. N. -OMISSIS-emanato dall’Asl -OMISSIS-ex art. 4 comma 6 del D.L n. 44 del 1 aprile 2021, in cui si comunicava direttamente alla ricorrente l’inottemperanza all’obbligo vaccinale;
- nonché di tutti gli altri atti di analogo tenore e contenuto, presupposti, inerenti, conseguenti e comunque connessi, cogniti e non, nessuno escluso o eccettuato, inoltrati alla ricorrente, di provenienza delle summenzionate parti ed aventi ad oggetto adempimenti all’obbligo vaccinale previsto dall’art. 4 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44 ed in particolare l’accertamento di elusione dell’obbligo vaccinale;
e per la declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere la revoca del provvedimento di sospensione lavorativa, con ripristino dello stipendio e della maturazione di anzianità giuridica, utile al fine di carriera e previdenziale, sin dalla data della sospensione medesima ovvero dal 19 ottobre 2021, o quantomeno dalla data in cui la medesima ricorrente ha fatto pervenire alle parti resistenti certificazione di diritto all’esenzione dalla vaccinazione anti Sars- cov- 2;
oltreché per la condanna delle resistenti al risarcimento del danno che verrà riconosciuto in favore della ricorrente, - secondo le modalità e nella misura che verrà stabilita di giustizia, con riserva di avanzare anche ulteriore autonoma domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi, causati dall’illegittimo comportamento dell’A.S.L. -OMISSIS-e dell’Azienda Ospedaliera Nazionale -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria -OMISSIS-e dell’Azienda Ospedaliera Nazionale -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che è oggetto dell’impugnativa il provvedimento di sospensione dal servizio della ricorrente (infermiera) e gli atti connessi, adottati sul presupposto dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale ex art. 4 del D.L. n. 44/2021;
Atteso che, secondo l’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, “non vi è alcun potere in capo alle Amministrazioni, le quali "devono solo "accertare" l'adempimento o il mancato adempimento, da parte dell'operatore sanitario, all'obbligo di vaccinazione. Si tratta di un'attività meramente accertativa e adempitiva di obblighi di legge da cui esula ogni potere discrezionale ed ogni potestà autoritativa, al cui esito venga incisa la posizione giuridica del destinatario. Quest'ultima viene piuttosto direttamente incisa dalla legge, la quale regola direttamente il rapporto giuridico determinando le conseguenze che derivano dal verificarsi dall'inadempimento all'obbligo vaccinale. Dalla fattispecie è quindi assente ogni potestà pubblicistica delle amministrazioni le quali, si ripete, sono chiamate unicamente ad accertare l'avvenuta vaccinazione dell'operatore sanitario ovvero l'inadempimento al relativo obbligo. Lo schema regolante il rapporto è quindi quello della norma che incide direttamente il diritto soggettivo dell'operatore ad espletare le relative mansioni. La norma disciplina direttamente il fatto producendo da sé i conseguenti effetti giuridici senza l'intermediazione di un potere amministrativo, secondo lo schema "norma-fatto-effetto". Il criterio generale di riparto della giurisdizione è fondato sulla natura della situazione giuridica dedotta in giudizio. Il giudice amministrativo può essere adito solo laddove la posizione giuridica azionata sia qualificabile nei termini dell'interesse legittimo salvi i casi, specificamente previsti dalla legge, di giurisdizione esclusiva amministrativa nei quali la fattispecie in esame non rientra, poiché non si controverte in tema di concessioni di pubblici servizi, né di provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo poiché gli atti impugnati hanno carattere meramente accertativo e non conformano il rapporto di diritto pubblico in cui i ricorrenti sono coinvolti, né di affidamento di un pubblico servizio” (TAR Toscana, II, 11.3.2024, n. 281);
Considerato che laddove la legge consente l'esonero dall'obbligo vaccinale o il suo differimento non trova evidenza l'esercizio del potere autoritativo discrezionale, bensì una mera discrezionalità tecnica: è la stessa legge ad avere assunto su di sé e regolato ogni aspetto riferibile all'attività provvedimentale e autoritativa della pubblica amministrazione incidente sul diritto risultato compresso, non lasciando ad essa margini di discrezionalità nell'esercizio del potere, vincolato rispetto alla posizione di diritto soggettivo vantata dalla ricorrente (Cass., S.U., 5.11.2024, n. 28474);
Ritenuto pertanto che vada dichiarata l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo la giurisdizione ordinaria.
Ritenuti sussistenti giusti motivi per compensare le spese di lite, in quanto al momento della proposizione del ricorso non era univoco l’orientamento giurisprudenziale in tema di giurisdizione sulle cause come quella in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, ai sensi e con gli effetti previsti dall'art. 11, comma 2, c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente, Estensore
Marco Costa, Referendario
Alessandro Fardello, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gianluca Bellucci |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.