Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/04/2025, n. 3151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3151 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6737/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, con ricorso depositato il 20.02.2024 da:
Parte_1
nata a [...] il [...]
Residente VIA ALESSANDRO MANZONI N.46 20091 BRESSO ITALIA codice fiscale C.F._1 con l'avv. DOSSENA MAURIZIO LUIGI come da procura in atti;
parte ricorrente nei confronti di
Controparte_1
nato a [...] il [...]
Residente VIA DANTE ALIGHIERI 29 20191 BRESSO codice fiscale C.F._2
parte convenuta contumace
Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 07 marzo 2024
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
“1) dichiarare in via definitiva lo scioglimento del matrimonio civile (divorzio) celebrato in Bresso
(MI) il giorno 25/06/2005 (vedi Doc.3) fra i sign.ri , nata a [...] il Parte_1
14/03/1978,attual1mente residente in [...] (vedi Doc.2), e nato a [...] il [...],attualmente residente in [...]
Alighieri n°29 (vedi Doc.4) ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bresso (MI) di pro1cedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
2) affidare in via definitiva il figlio minore nato il [...],in [...] esclusiva alla madre, Per_1
presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di
Bresso (MI),via Manzoni n°46,e che eserciterà in via esclusiva ex art.337 quater comma 3 C.C la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione ,all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
3) disporre che la frequentazione padre-figlio avvenga previo accordo con la madre sui tempi e modalità della frequentazione medesima nel rispetto della volontà e delle esigenze del minore;
4) porre a carico del sign. l'obbligo di corresponsione di un assegno mensile Controparte_1
quale contributo ordinario per il mantenimento del figlio minore non inferiore ad Persona_2
€300,00 mensili nonché la conferma dell'obbligo al versamento del 50% delle spese straordinarie cosi come previste in sede di separazione oltre a quelle previste dall'attuale protocollo del
Tribunale di Milano del 14/11/2017, nonché di un assegno mensile quale contributo per il mantenimento dell'ex coniuge non inferiore ad € 100,00 mensili, entrambi oltre rivalutazione Istat annuale ovvero, quantomeno in subordine, di € 241,40 mensili per quanto concerne il contributo ordinario per il mantenimento del minore pari all'assegno stabilito in sede di separazione
(€200,00) elevato dell'incremento Istat mai corrisposto dal 15/02/2016 al 31/12/2024 (vedi Doc.10) nonché la conferma dell'obbligo al versamento del 50% delle spese straordinarie cosi come previste in sede di separazione oltre a quelle previste dall'attuale protocollo del Tribunale di
Milano del 14/11/2017, e di €60,35 mensili per quanto concerne l'assegno di mantenimento a favore dell'ex coniuge pari allo assegno stabilito in sede di separazione (€50,00) elevato dell'incremento Istat mai corrisposto dal 15/02/2016 al 31/12/2024 (vedi Doc. 11), in entrambi casi oltre Istat annuale, ma, altresì, per quanto in premessa esposto stante il sistematico e pressoché totale volontario mancato versamento di tali assegni da parte del sign. Controparte_1
successivamente alla separazione nonché della recente totale sospensione del pagamento di entrambi i riferiti assegni in corso dal Marzo anno 2004 ,ravvisandosi i presupposti e requisiti di cui ex art.473 bis 37 CPC, si chiede che tali assegni vengano versati direttamente alla ricorrente da parte dell'Inps (Istituto nazionale della previdenza sociale) ovvero nel caso in futuro lo stesso svolgesse un regolare rapporto di lavoro subordinato dal datore di lavoro dello stesso, mediante remissione diretta degli stessi alla ricorrente a mezzo di trattenuta mensile operata dall'Ente pensionistico sullo assegno pensionistico mensile del sign. ovvero nel caso in Controparte_1
futuro lo stesso svolgesse un regolare rapporto di lavoro subordinato a mezzo di trattenuta mensile operata sulla propria busta paga dal datore di lavoro dello stesso;
5) confermare ogni altro provvedimento disposto in sede di separazione.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/2/24 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
civile in Bresso (MI) il giorno 25/06/2005 con dal quale si è separato come da Controparte_1
verbale di separazione del 26/1/16 omologato in data 8/3/16 dal Tribunale Ordinario di Milano e che dal loro matrimonio è nato un figlio, a Milano il 04/10/2011, ha chiesto al Tribunale Persona_2
adito di: 1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Bresso (MI) il giorno
25/06/2005, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bresso (MI) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
2) di disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con collocamento dello stesso presso l'attuale abitazione della madre, sita in Bresso (MI) via
Alessandro Manzoni n°46, e regolamentazione della frequentazione paterna come dettagliato in atti;
3) di porre a carico di l'obbligo di corresponsione di un assegno mensile quale Controparte_1
contributo ordinario per il mantenimento del figlio minore non inferiore ad € 300,00 mensili, nonché la conferma dell'obbligo al versamento del 50% delle spese straordinarie, nonché di un assegno mensile quale contributo per il mantenimento dell'ex coniuge non inferiore ad € 100,00 mensili, entrambi oltre rivalutazione Istat annuale e versamento diretto ex art. 473 bis 37 CP da parte dell'
Inps a mezzo di trattenuta mensile operata dall' Ente pensionistico sull'assegno pensionistico mensile da versarsi a favore del convenuto.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 10 settembre 2024 il Giudice delegato, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza al convenuto non costituito, ne ha dichiarato la contumacia.
Ha sentito la parte ricorrente che ha dichiarato: “Il padre vede il figlio sporadicamente a suo piacimento. Non ha visto il figlio per tre anni;
ad ottobre del 2023 mio marito ha avuto un infarto e ha chiesto di vedere . Io glielo fatto vedere in luogo pubblico alla presenza della di lui madre Per_1 e sorella e fratello;
non lo ha riconosciuto. è affetto da autismo. Io avevo chiesto al Per_1 Per_1
resistente di vedere il figlio almeno una volta al mese così da consentire a di abituarsi alla Per_1
figura paterna. Così ha fatto per circa tre mesi, poi è nuovamente sparito per quattro mesi. Sono stata io, dopo le vacanze estive, a portare dal padre. Sono stati insieme in mia presenza. Per_1 Per_1
può avere comportamenti autolesionistici soprattutto quando si innervosisce. Il padre non lo conosce e quindi io non lo lascio da solo con lui. frequenta la seconda media. Due volte alla settimana Per_1
ha le terapie: psicomotricità e potenziamento cognitivo;
ha il 100% di invalidità e percepisce Per_1 un'indennità di accompagnamento pari ad euro 530,00 al mese. Io ho una retribuzione di Euro
692,00 al mese circa per 14 mensilità; vivo in locazione in una casa del comune e pago Euro 700,00 ogni tre mesi a titolo di canone. Io ho un compagno ma non vive con noi. So che mio marito, dopo l'infarto, ha iniziato a percepire una pensione di invalidità ma non so esattamente quale è l'importo.
Il resistente non ha mai lavorato con contratti regolari. Durante la convivenza matrimoniale faceva il muratore;
non ho mai saputo quanto effettivamente guadagnasse;
mi diceva sempre che non lo pagavano;
ho sempre provveduto io alle spese della famiglia. Il padre dopo la separazione non ha quasi mai provveduto al mantenimento del figlio secondo l'importo concordato di Euro 200,00 al mese. In otto anni mi avrà dato Euro 1000 complessivi. Non ha mai corrisposto le spese straordinarie;
né l'assegno di mantenimento per me quantificato in Euro 50,00 al mese.”
Il Giudice delegato ha invitato il difensore a precisare le domande e le istanze istruttorie formulate
Il difensore della ricorrente ha insistito nelle domande formulate in ricorso e nell'esibizione da parte dell'INPS della posizione pensionistica del resistente, rinunciando alle ulteriori istanze istruttorie.
Il Giudice delegato ha così provveduto:
“Letto il ricorso introduttivo del giudizio;
viste le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'odierna udienza;
rilevato che, nonostante la rituale notificazione del ricorso introduttivo, la parte resistente non ha inteso costituirsi in giudizio e nemmeno è comparsa all'udienza fissata davanti al Giudice delegato;
rilevato che secondo quanto emerso dalle precise dichiarazioni della parte ricorrente, il padre non si è mai interessato concretamente al figlio minore, non hai partecipato in modo fattivo alle sue scelte di vita, non ha instaurato con il figlio un rapporto stabile e continuativo, limitandosi a sporadiche frequentazioni, e non ha provveduto al suo mantenimento, se non con saltuari versamenti;
ritenuto, dunque, che anche con il comportamento processuale assunto, la parte resistente abbia manifestato completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale;
ciò soprattutto considerata la patologia da cui è affetto , con i conseguenti delicati e gravosi oberi Per_1 di accudimento;
ritenuto che
la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, non avendo più contatti da tempo con il figlio minore, rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di provvedere al mantenimento dello stesso, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08); ritenuto, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo del figlio alla madre vada accolta per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità; ritenuto, altresì, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre come richiesto in ricorso da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c., anche in assenza di una diversa prospettazione della parte resistente;
considerato che
il Giudice non dispone di elemento alcuno circa le effettive ed attuali capacità reddituali del resistente, dovendo comunque quest'ultimo contribuire al mantenimento della prole essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.); considerate le condizioni reddituale della ricorrente che provvede in via esclusiva alla cura materiale ed affettiva del figlio, con assenza di oneri di mantenimento diretto a carico del padre;
evidenziato che secondo quanto dichiarato dalla stessa, il resistente percepisce una pensione di invalidità e vive con la di lui madre senza oneri abitativi;
ritenuto, in ragione di quanto sopra nonché delle esigenze di vita e formazione del figlio minore, di confermare allo stato, le condizioni della separazione consensuale;
ritenuto, altresì, di confermare l'obbligo di mantenimento del coniuge come da accordi di separazione, visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.; adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
1) AFFIDA il figlio minore nato il [...] in [...] esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà Per_1
collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Bresso, via Manzoni n. 46, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) Dispone che la frequentazione padre-figlio avvenga previo accordo con la madre sui tempi e modalità della frequentazione medesima nel rispetto della volontà e delle esigenze del minore;
3) CONFERMA PER IL RESTO LE CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE;
In via istruttoria:
Ordina ex art. 213 c.p.c. all'INPS territorialmente competente di Bresso di depositare in giudizio entro il 30/11/24 documentazione relativa alla posizione pensionistica di nato a [...]
Milano il 22/10/75 residente a [...] e domiciliato a Milano via Demonte
n. 1 con esatta indicazione degli emolumenti e somme a qualsiasi titolo spettanti e relativi importi e decorrenza. Fissa ex art 127 ter c.p.c per esame l'udienza del 11 dicembre 2024 assegnando a parte ricorrente termine fino al 10/12/24 ore 12.00 per depositare note scritte di trattazione con la precisazione delle istanze e conclusioni.”
Il Giudice delegato ha ordinato la discussione orale della causa.
Il difensore ha discusso oralmente riportandosi al ricorso ed insistendo per la pronuncia sullo status.
All'esito della discussione, ha trattenuto la causa in decisione limitatamente alla pronuncia sullo status, riservandosi di riferire al Collegio.
In data 11.09.2024 il Tribunale di Milano ha emesso sentenza parziale di divorzio e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio.
Con ordinanza emessa in data 11.12.2024 il Giudice delegato, viste le note di trattazione scritta depositate dal difensore di parte ricorrente con la documentazione allegata, ha fissato per la rimessione al Collegio l'udienza del 20.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art 127-ter c.p.c., assegnando alla parte ricorrente i termini massimi di cui all'art. 473-bis. 28 lett. a) e b) c.p.c.
Con ordinanza emessa in data 20.03.2025 il Giudice delegato, viste le note di trattazione depositate in sostituzione d'udienza dal difensore di parte ricorrente, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 09.04.2025
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio, il Tribunale ha già provveduto con sentenza non definitiva emessa in data 11.09.2024
Sulla responsabilità genitoriale
Reputa il Collegio di confermare il regime di responsabilità genitoriale disposto dal Giudice delegato nei provvedimenti temporanei ed urgenti sopra richiamati. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c. è, infatti, derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, non avendo più contatti da tempo con il figlio minore, rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di provvedere al mantenimento dello stesso, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017,
Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
Nel caso di specie, dalle risultanze del giudizio emerge la piena adeguatezza genitoriale della madre che si occupa nella quotidianità della cura e gestione del figlio minore.
Il padre, al contrario, è risultato del tutto inadeguato all'assunzione di un serio e consapevole ruolo genitoriale, in quanto, come riferito dalla ricorrente, non si è mai interessato concretamente al figlio minore, non ha mai partecipato in modo fattivo alle sue scelte di vita, non ha instaurato con il figlio un rapporto stabile e continuativo, limitandosi a sporadiche frequentazioni;
non ha, inoltre, provveduto al suo mantenimento, se non con saltuari versamenti.
Osserva il Tribunale che il convenuto, anche con il comportamento processuale assunto, ha manifestato completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale.
Le condizioni sopra indicate giustificano, dunque, una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre come richiesto in ricorso da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per le minori, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c..
La frequentazione padre-figlio avverrà previo accordo con la madre.
Sul contributo al mantenimento del figlio minore
La ricorrente lavora come cameriera con una retribuzione netta di euro € 692,00 mensili per 14 mensilità; vive in una casa con canone di locazione trimestrale di € 700,00 e provvede in via CP_2
esclusiva alla cura materiale ed affettiva del figlio, con assenza di oneri di mantenimento diretto a carico del padre.
Al minore è stata riconosciuta una invalidità totale con indennità di accompagnamento che Per_1 come riferito dalla ricorrente ammonta ad € 530,00 mensili.
Dalla documentazione in atti emerge che il resistente percepisce una pensione di invalidità civile per un importo mensile di € 735,05 (decorrenti da settembre 2023) e non sostiene spese abitative. In ragione di quanto sopra, considerate le esigenze di vita e formazione del figlio minore, va confermato il contributo al mantenimento indiretto del minore a carico del padre quantificato in separazione consensuale in € 200,00 mensili, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione marzo 2017), oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14/11/17.
L'assegno unico deve essere integralmente percepito dalla madre, in quanto genitore affidatario super-esclusivo del figlio minore.
La domanda di ordine di versamento diretto avanzata dal ricorrente è inammissibile avendo la parte azione diretta nei confronti del terzo obbligato ex art. 473 bis. 37 c.p.c..
Sull'assegno divorzile
All'epoca della separazione le parti avevano stabilito un assegno di mantenimento per la moglie pari ad € 50,00 al mese.
Nulla è stato dedotto e provato sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in capo alla ricorrente.
La domanda non può che essere rigettata.
Sulle spese di lite
Attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, richiamata la sentenza non definitiva di divorzio n. 8045/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 11.09.2024, disattesa o rigettata ogni diversa e ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così provvede:
1) AFFIDA il figlio minore , nato a Milano il [...], in [...] esclusiva alla Persona_2 madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione sita in Bresso (MI), Via Manzoni n. 46 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) DISPONE che la frequentazione padre-figlio avvenga previo accordo con la madre sui tempi e modalità della frequentazione medesima nel rispetto della volontà e delle esigenze del minore;
3) PONE a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 200,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione mensilità di marzo 2017), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida di cui alla Corte di Appello di Milano di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
4) DISPONE che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla ricorrente, genitore affidatario super esclusivo del figlio minore;
5) RIGETTA la domanda di assegno divorzile, revocando l'obbligo del convenuto del versamento dell'assegno di mantenimento a favore della ricorrente dalla mensilità di settembre 2024;
6) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
Si comunichi.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 09.04.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai