Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 19/03/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria Prozzo, all'udienza del 19/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 755/2024
TRA
, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Rocco Parte_1
Carabba;
RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per Notaio del 25/10/2022, dall'avv. Leonardo Lucio Moretti;
Per_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.07.2024, il ricorrente esponeva di aver svolto l'attività di marmista dal 1994 al 2022 alle dipendenze della e di aver Controparte_2 contratto, a causa dell'attività lavorativa, un'insufficienza respiratoria di tipo ostruttivo di grado moderato in trattamento con LABA/LAMA, una rachipatia lombo-sacrale con deficit funzionale in soggetto con ernie discali L3-L4 e L4-L5 con moderato impegno funzionale e una tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori.
In particolare, il ricorrente deduceva di aver quotidianamente caricato e scaricato materiali e strumenti da lavoro, di aver movimentato manualmente lastre di marmo 240x315 cm del peso
1
Esperita la fase amministrativa con esito negativo, il ricorrente agiva ii giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che esso ricorrente è affetto dalle malattie denunziate (insufficienza respiratoria di tipo ostruttivo di grado moderato in trattamento con LABA/LAMA; rachide lombo- sacrale con deficit funzionale in soggetto con ernie discali L3-L4 e L4 -L5 con moderato impegno funzionale;
tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori).
• accertare e dichiarare che le predette infermità sono state causate o concausate dall'attività lavorativa svolta dal ricorrente e che sono quantificabili, quanto a danno biologico, in misura pari al 12%, 5%, 5% con danno biologico complessivo pari al 21%;
• conseguentemente, condannare l' alla corresponsione in favore del Sig. CP_1 Parte_1
del relativo indennizzo dalla data della domanda amministrativa (o da quell'altra che sarà ritenuta di giustizia);
• voglia, altresì, condannare l' convenuto al pagamento delle spese, diritti, onorari di CP_1
causa, compresi oneri fiscali, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario;
1.2. L' costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda, evidenziando CP_1
l'insussistenza del nesso eziologico tra le malattie denunciate e l'attività svolta, rilevando la natura comune di tutte le patologie denunciate.
1.3. Acquisita la documentazione, escussi i testimoni, espletata CTU medico legale, e disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
2. La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.
2.1. Il ricorrente deduce la natura professionale di patologie non riconducibili al novero delle malattie tabellate, sicché incombe su di lui l'onere di provarne l'origine professionale, vale a dire non solo l'esistenza della patologia lamentata, ma anche le caratteristiche morbigene del lavoro
2 svolto ed il rapporto causale tra la malattia stessa e l'attività lavorativa, in relazione all'entità e all'esposizione ai fattori di rischio.
A tal fine è necessario che il rapporto causale con la lavorazione sia diretto, in stretta relazione di causa effetto, non essendo sufficiente un rapporto indiretto, mediato o occasionale con l'attività lavorativa svolta.
2.2. Sul punto si richiama il seguente condivisibile principio: “In tema di malattie ad eziologia plurifattoriale, la prova della causa di lavoro o della speciale nocività dell'ambiente di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità” (Cass. civ., sez. Lavoro, sent. n.10818/2013; n.
21360/2013; n. 18270/2010; n. 14308/2006; n. 12559/2006; n. 111298/2004).
Si è inoltre ritenuto che “nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia; è, tuttavia, necessario acquisire il dato della “probabilità qualificata”, da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale” ( Cass. civ., Sez. Lavoro, sent. n.
13814/2017).
2.3. Nel caso di specie, tale prova è stata positivamente raggiunta nel corso del giudizio con riferimento alla broncopneumopatia cronica e alla rachipatia lombare. I testimoni escussi sicuramente attendibili in quanto colleghi del ricorrente a diretta conoscenza dei fatti di causa, hanno confermato che il sig. ha svolto le mansioni di marmista dal 1994, occupandosi Parte_1
quotidianamente del carico e dello scarico di materiali e strumenti di lavoro (sega elettrica, mola, lucidatrice, bordatrice), della movimentazione e lavorazione di lastre di marmo del peso di circa
80 Kg. I testimoni hanno poi confermato che il ricorrente era quotidianamente esposto all'inalazione di polveri prodotte dalla lavorazione del marmo senza alcun utilizzo di mascherine.
3 2.4. Orbene, accertate attraverso la documentazione prodotta e le dichiarazioni dei testimoni il tipo di attività svolta dal ricorrente e le caratteristiche del ciclo produttivo cui lo stesso era addetto, il ctu ha evidenziato, con un ragionamento corretto, suffragato da indagini cliniche ed immune da errori logici o tecnici, che il ricorrente è affetto da deficit respiratorio di tipo ostruttivo (BPCO) a fenotipo prevalente enfisematoso, con moderata ripercussione funzionale, rachipatia lombare con focalità erniaria mediana-paramediana intraforaminale destra in L3-L4 e mediana in L4-.L5, entrambe improntanti il sacco durale, a lieve impegno funzionale e tendinopatia bilaterale di spalle, senza rilievi disfunzionali e che il deficit respiratorio di tipo ostruttivo e la rachipatia sono riconducibili all'attività lavorativa svolta con danno biologico complessivo del 9% (di cui 7% per il deficit respiratorio e 3% per la rachipatia).
In particolare, il ctu ha così concluso all'esito dei dettagliati accertamenti peritali:
“gli accertamenti clinico strumentali effettuati hanno evidenziato un deficit respiratorio di tipo ostruttivo a fenotipo prevalente enfisematoso, con moderata ripercussione funzionale;
- il lavoratore risulta aver svolto attività lavorative che hanno comportato esposizione a sostanze quali acidi, resine e comunque polveri inorganiche che hanno potuto realizzare un eventuale momento patogeno nella genesi della anzidetta tecnopatia (Nel 2010 l' Controparte_3
ha prodotto un documento sui nuovi fattori di rischio per BPCO, affermando che esistono dati sufficienti per attribuire una relazione causale all'esposizione professionale a vapori, gas, polveri e fumi. Le maggiori evidenze epidemiologiche riguardano l'industria estrattiva e siderurgica
(importante è l'esposizione a carbone, silice, berillio e cadmio), edile. A questi dati epidemiologici si aggiungono evidenze sperimentali dell'induzione, su modelli animali, di enfisema e bronchite cronica in seguito all'inalazione di anidride solforosa, silice, cadmio, vanadio, endotossine, polvere di carbone e altre polveri minerali.. Infine, indagini condotte su soggetti con grave deficit di alfa1- antitripsina hanno provato che l'esposizione occupazionale correla con un aumento del rischio di tosse cronica, riduzione del rapporto Forced Expiratory
Volume in one second (FEV1)/ Forced Vital Capacity (FVC) e del FEV1, indipendentemente dalla storia di fumo); - il lavoratore ha riferito una protratta abitudine al fumo di tabacco: alcuni studi hanno dimostrato che l'esposizione contemporanea a fumo di sigaretta ed esposizione alle ridette polveri presenti sul luogo di lavoro ha un effetto sinergico anche nella patogenesi di una pneumopatia interstiziale (Usual Interstitial Pneumonia- UIP) (Coultas DB, Zumwalt RE, Black
4 WC, Sobonya RE: "The epidemiology of interstitial lung disease". Am J Respir Crit Care Med
150(4): 967-972) (1994). In buona sostanza, è possibile ammettere l'esistenza di nesso causale, pur considerata l'abitudine voluttuaria di fumatore, tra l'affezione riscontrata e l'attività lavorativa svolta così come riferitaci dal periziato ed in parte dedotta dagli atti. Tanto valutato, considerata in particolare la riferita durata di espletamento dell'attività di marmista che non può che essere considerata prolungata, è possibile ritenere che risultino verificati i criteri di possibilità scientifica per quello che riguarda il rapporto causale tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa svolta dal Sig. così come il criterio cronologico e, comunque, Parte_1
quello topografico.
La movimentazione manuale di carichi (per sollevamento, spostamento, trascinamento, trasporto di lastre pesanti circa 80kg) è apparsa, aver un coefficiente di rischio quantomeno medio1alto rispetto ai livelli di carico che sembrerebbero essere sostenibili da un lavoratore grazie all'azione combinata di alleggerimento esercitata dalla pressione addominale e dalle articolazioni vertebrali (considerati peraltro i parametri relativi alla valutazione della movimentazione manuale di carichi che deve tener conto, così come indicato nell'All. XXXIII del recente Decr.
Leg.vo 81/08 delle norme tecniche della serie ISO 11228 e relative alle attività di movimentazione manuale - la costante di peso da indicare nell'applicazione del metodo Lifting Index Niosh è di 25 kg per l'uomo adulto) che gli ha comportato la necessità di sollevare appunto pesi elevati e forzando, in tal senso, sul limite lombo-sacrale oltre che con il movimento, con la contrazione muscolare necessaria per mantenere l'equilibrio ed estendere il rachide nel vincere la resistenza opposta dal peso sollevato.-). è stimabile, come anzidescritto, sia il coefficiente di Parte_2
rischio per l'assunzione di posture disagevoli in particolare per l'effettuazione delle lavorazioni.
Tale determinazione trova anche raffronto nella valutazione dei risultati riportati proprio in uno studio condotto dalla Sede di AR (cfr. CP_1 CP_4 Controparte_5 [...]
La valutazione del nesso di causa nelle malattie del rachide lombare in ambito CP_6
lavorativo. la casistica della sede DI AR alla luce delle evidenze scientifiche CP_1
internazionali in RIVISTA DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI -
FASCICOLO N. 2/2015 pag. 315)”.
5 2.5. Diversamente, la domanda del ricorrente non può essere accolta per la tendinopatia della cuffia dei rotatori bilaterale, in quanto, con riferimento a tale patologia, il CTU ha giustamente rilevato che “la mansione ricoperta dal Sig. come anche dall'anamnestico soggettivo Parte_1
del paziente, non hanno permesso di rilevare specifiche mansioni comportanti continue sollecitazioni a carico delle con sovraccarico funzionale dei cingoli per azioni overhead o comunque movimenti ripetuti di flesso-estensione/ab-adduzione con mantenimento di una postura delle braccia semiantiflessa fino a 70°-90 e gomito a livello delle spalle, tali da poter realizzare eventuale momento patogeno nella genesi della anzidetta tecnopatia”.
Pertanto, da quanto emerso dalla consulenza si può affermare che con riferimento alla tendinopatia delle spalle non vi è “la connessione causale tra la malattia denunciata e l'attività lavorativa, NON PUO' ritenersi dotata di alta credibilità razionale”.
2.6 Le considerazioni del CTU, in quanto esaustivamente e correttamente motivate, possono condividersi e recepirsi integralmente.
3. Ciò detto, ne deriva che deve essere riconosciuta in questa sede la natura professionale della broncopneumopatia cronica e della rachipatia lombare, con la conseguenza che l' CP_1
convenuto deve essere condannato al pagamento della prestazione spettante per la riduzione dell'integrità psicofisica conseguente alle predette malattie.
La domanda, pertanto, deve essere accolta e l' deve essere condannato al pagamento CP_1
della relativa prestazione nella misura corrispondente al grado di inabilità riscontrato giudizialmente (9%, di cui 7% per deficit respiratorio e 3% per rachipatia lombare), con decorrenza della domanda amministrativa. Sulla somma sono, inoltre, dovuti gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa al saldo, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 412/91.
3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' nella misura CP_1
liquidata in dispositivo.
Le spese di CTU sono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria Prozzo, così provvede:
6 accoglie il ricorso nei limiti di cui alla motivazione e per l'effetto dichiara che il ricorrente presenta una lesione dell'integrità psico-fisica di origine professionale nella misura complessiva del 9% (7% per BPCO e 3% per rachipatia lombare); condanna l' alla corresponsione della relativa prestazione in considerazione del predetto CP_1
grado di invalidità dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi legali dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa al saldo, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 412/91; condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano CP_1 nella misura di € 2.695,50 per compensi professionali, oltre il rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Rocco Carabba, dichiaratosi antistatario;
pone le spese di C.T.U. a carico dell' in via definitiva. CP_1
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 19/03/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Ilaria Prozzo
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