TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 17/04/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice dott. Tiziana Caradonio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 1227/2023 R.G., sulla domanda proposta da:
, nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F.: ), con l'avvocato CIANCIO GINO, C.F._1
NEI CONFRONTI DI
, nata a [...] Controparte_2
(COLOMBIA) il 20/03/1988 (C.F.: ) C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: scioglimento del matrimonio
All'udienza dell'8/4/2025, la causa è passata in decisione sulle conclusioni del procuratore costituito, che qui si intendono integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso per separazione e divorzio depositato in data 1/8/2023 da
, con il quale il ricorrente chiedeva Controparte_1
pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito alla e senza alcuna CP_2
previsione di tipo economico e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione;
rilevato che la resistente non si costituiva in giudizio;
preso atto che all'udienza del 26/3/2024 il ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda di addebito della separazione;
vista la separazione dei coniugi dichiarata nel presente procedimento con sentenza n. 375/2024 pubblicata il 12/4/2024, passata in giudicato;
vista l'ordinanza di pari data con la quale il Collegio ordinava rimettersi la causa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia della sentenza di divorzio;
rilevato che all'udienza dell'8/4/2025 il ricorrente dichiarava che, nelle more, non era intervenuta alcuna riconciliazione e confermava di voler risolvere il vincolo coniugale;
ritenuto che
ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2, lett. B) della
Legge 1° dicembre 1970 n. 898, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che
è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa dal ricorrente di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole espresso in atti dal P.M. in sede;
rilevato che non vi sia null'altro vi è da statuire, considerata l'assenza di figli e di richieste di tipo economico;
ritenuto che
, in ragione della contumacia e mancata opposizione di parte resistente, le spese del giudizio debbano essere compensate, sia relativamente alla fase di separazione che relativamente alla fase di divorzio;
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Controparte_1
, così provvede: Controparte_2
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da CP_1
e , il
[...] Controparte_2
29/1/2010 in CARTAGENA (COLOMBIA); 2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di MATERA di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010, Parte II, serie C, numero 8;
3) compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 16/4/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Tiziana Caradonio Riccardo Greco