Sentenza 12 febbraio 2013
Massime • 1
Nel giudizio d'appello rimangono estranee al dibattito processuale le considerazioni critiche, mosse dalla parte al consulente tecnico d'ufficio sulla base delle osservazioni del proprio consulente, che non siano state trasfuse in specifici motivi di impugnazione della sentenza, formulati nel rispetto delle prescrizioni stabilite dall'art. 342 cod. proc. civ., dovendosi le argomentazioni critiche dell'appellante contrapporre non alla relazione di perizia espletata in primo grado, ma al fondamento logico-giuridico su cui è fondata del decisione impugnata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/02/2013, n. 3302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3302 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente -
Dott. CARLEO Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere -
Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere -
Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1132/2010 proposto da:
MARR S.P.A. 02686290400, in persona dell'amministratore delegato sig. AV GO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 101, presso lo studio dell'avvocato PISELLI MARIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BOLDRINI GIOVANNI giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CC & PARTNERS S.R.L. 03412950101;
- intimato -
Nonché da:
CC & PARTNERS S.R.L. 03412950101, in persona del legale rappresentante in carica sig.ra NA DO, elettivamente domiciliata in ROMA, V. PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI GUIDO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GARIBALDI ANTONIO giusta delega in atti;
- ricorrenti incidentali -
contro
MARR S.P.A. 02686290400;
- intimato -
avverso la sentenza n. 691/2009 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 04/07/2009 R.G.N. 1523/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2012 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;
udito l'Avvocato MARIO PISELLI;
udito l'Avvocato GUIDO ROMANELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., la AR spa esponeva di essere conduttrice di immobile ad uso commerciale di mq 1.595 circa in Carasco, in forza di contratto del 17/7/01 tra l'originaria locatrice, incorporata per fusione nella CA & PA srl, e l'originaria conduttrice, cui era subentrata essa AR spa, per il canone annuo di Euro 120.000,00; che tale immobile era destinato a deposito di prodotti alimentari per la vendita all'ingrosso; che nel corso di un'ispezione i Nas accertavano che la pavimentazione della cella frigorifera destinata alla conservazione degli alimenti surgelati e quella del magazzino adibito alla conservazione degli alimentare secchi presentava soluzioni di continuità che non permettevano una corretta "sanificazione dei locali"; che a seguito di detta ispezione e del successivo sopralluogo dell'ASL il sindaco di Carasco emetteva l'ordinanza 355/04, notificata l'11/4/04, con cui le ingiungeva di provvedere entro gg.180 al ripristino del pavimento delle due celle;
di aver comunicato il tutto alla locatrice, rientrando le opere tra quelle a carico della stessa, facendole presente che era disponibile a tollerare l'esecuzione dei lavori, a cella BT funzionante, per proseguire nella propria attività; che la locatrice invece comunicava che avrebbe provveduto alle opere, solo previo sgombero della mercè e spegnimento della cella;
che aveva contattato la Comaco, ditta specializzata, in grado di eseguire l'intervento a cella funzionante, la quale aveva a ciò provveduto, dopo che era stata informata la locatrice;
che quest'ultima aveva ripristinato la pavimentazione del magazzino, a mezzo di ditta di fiducia. Ciò premesso, avanzava le domande di rifusione degli importi corrisposti per i lavori e di declaratoria del diritto alla riduzione del canone per disagi durante l'esecuzione dei lavori. La resistente si costituiva deducendo l'infondatezza delle domande e chiedendo in via riconvenzionale accertarsi la responsabilità della conduttrice in ragione delle nuove lesioni al pavimento del magazzino e condannarsi la stessa al risarcimento dei danni. In esito al giudizio, in cui veniva espletata perizia tecnica, il Tribunale condannava la resistente al rimborso di Euro 33.150,00 oltre interessi legali, e la AR al pagamento di Euro 10.875,00 oltre interessi e rivalutazione. Avverso tale decisione sia la AR SP che la CA & PA RI proponevano appello, in via principale la prima ed in via incidentale la seconda. In esito al giudizio la Corte di Appello di Genova con sentenza depositata in data 4 luglio 2009 in parziale accoglimento dell'appello principale determinava in Euro 6.000,00 l'importo della condanna della AR SP, respingeva nel resto l'appello principale, quindi, in accoglimento del quarto motivo dell'appello incidentale, respingeva le domande della stessa AR SP. Avverso la detta sentenza la AR SP ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Resiste con controricorso la CA & RN la quale ha proposto a sua volta ricorso incidentale condizionato, illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso principale e quello incidentale condizionato sono stati riuniti, in quanto proposti avverso la stessa sentenza.
Procedendo all'esame del ricorso principale, va osservato che, con la prima doglianza, deducendo l'insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, la ricorrente ha lamentato che la Corte di Appello avrebbe motivato in maniera inadeguata l'inammissibilità dell'appello principale per carenza di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c. sulla base dell'assunto che l'appellante non avesse espressamente dedotto e trascritto le osservazioni dei CTP contenute nell'allegato sub 7 alla CTU non essendo sufficiente a riguardo il richiamo per relationem. Al contrario, essa aveva osservato la citata prescrizione normativa esponendo nell'appello che la sentenza di primo grado meritava di essere riformata "in quanto il Tribunale ha acriticamente recepito le risultanze della CTU, pur essendo stata la medesima redatta in difformità rispetto all'incarico siccome conferitogli dallo stesso Tribunale ed in violazione del principi o del contraddittorio, non avendo il CTU riferito per quali motivi le proprie conclusioni avrebbero dovuto essere preferite a quelle formulate dai consulenti di parte". (così, nel quesito di diritto a corredo del motivo di impugnazione).
La doglianza è infondata. A riguardo corre l'obbligo di chiarire che, se l'art. 342 richiede espressamente che i motivi dell'appello siano specifici, la ratio di tale norma deve essere individuata nella necessità di consentire più agevolmente la corretta determinazione del quantum appellatimi, senza che il giudice e le parti appellate siano costrette ad un'attività di interpretazione delle ragioni di censura, che non solo la legge non affida loro ma che, soprattutto, e la considerazione è decisiva, potrebbe tradire il vero contenuto dei motivi di gravame. Ciò spiega per quale ragione, al fine del soddisfacimento del requisito previsto dall'art. 342 citato, non sia ritenuto sufficiente il generico rinvio per relationem agli atti del processo di primo grado poiché tale richiamo esporrebbe il giudice e le parti avverse ad un'opera di ricostruzione delle ragioni di impugnazione, viziata dall'inevitabile soggettività dei criteri interpretativi adottati.
Tale esigenza è ancor maggiormente avvertita nell'ipotesi in cui il giudice di primo grado abbia aderito alle conclusioni del CTU - che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte occorrendo, in tal caso, che l'appellante indichi in modo specifico nel proprio atto di appello i precisi motivi di doglianza provvedendo a dettagliare in maniera particolareggiata gli specifici punti della propria perizia di parte che il CTU, prima, ed il giudice di primo grado, poi, non avrebbero considerato e valutato ovvero avrebbero valutato erroneamente argomentando in maniera insufficiente o inadeguata le ragioni di dissenso.
L'appellante, che deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ha pertanto l'onere di indicare in modo specifico gli errori e le omissioni del consulente di ufficio, determinanti ai fini della decisione, e che il giudice non avrebbe considerato, muovendo rilievi specifici ed argomentati atti ad infirmare le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado. E ciò, perché, in definitiva, l'atto di impugnazione non è diretto contro la relazione di perizia e contro le indagini espletate dal perito di ufficio bensì avverso la sentenza impugnata per cui le argomentazioni critiche dell'appellante devono contrapporsi alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, mirando ad incrinarne il fondamento logico-giuridico su cui si è fondata la decisione.
Con la conseguenza che restano estranee al dibattito processuale del giudizio di appello le considerazioni critiche, pur mosse dalle parti al CTU sulla base delle osservazioni del proprio CTP, che non siano però trasfuse in specifici motivi di impugnazione della sentenza, formulati nel rispetto delle prescrizioni, stabilite dall'art. 342 c.p.c.. Tale considerazione testimonia la correttezza dell'iter motivazionale, seguito dalla Corte di merito, quando ha espressamente statuito di dover limitare le proprie valutazioni ai "soli motivi fatti valere ed esposti nell'atto di appello" (cfr pag. 7 della sentenza impugnata), richiamando l'attenzione sul rilievo assorbente che la difesa della AR aveva inteso censurare soltanto l'indicazione del CPU in relazione all'uso, per lo stoccaggio, dell'area al piano primo, senza nulla dedurre ne' opporre ne' in alcun modo censurare le ulteriori soluzioni suggerite dal CTU. Ciò premesso, la Corte di merito ha quindi evidenziato l'infondatezza dell'unica censura formulata, alla luce dei seguenti rilievi: 1) l'intero stabilimento era dotato di autorizzazione sanitaria come dall'allegato C alla cessione d'azienda 2) si trattava comunque di merci sigillate, ricoverate in via temporanea 3) quanto alla ricettività del solaio, essa avrebbe all'evidenza inciso sulla quantità delle merci da depositare e non sulla fattibilità del progetto. Nè la parte aveva dato prova di non poter ridurre le scorte al minimo. Ciò, senza voler prendere in considerazione ulteriori soluzioni, suscettibili anche di essere combinate tra loro, e non escluse dalla stessa AR, come il deposito presso altre sedi AR, l'affitto di altro magazzino nelle vicinanze, l'affitto di "containers", fermo il ricorso alla cella "magazzino" per le merci a temperatura controllata. Tutto ciò premesso e considerato, risulta con chiara evidenza come la Corte di Appello abbia argomentato adeguatamente sul punto con una motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione, onde l'insussistenza del vizio motivazionale dedotto e l'infondatezza della censura in esame.
Passando all'esame delle successive doglianze, va rilevato che la seconda censura, svolta per violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si fonda sulla premessa che la Corte di appello avrebbe accolto l'appello incidentale proposto dalla locatrice sulla scorta di motivi e allegazioni nuovi rispetto a quelli dedotti nel primo grado. Ed invero, mentre in primo grado la locatrice aveva richiesto il rigetto della domanda di rimborso, avanzata dalla conduttrice relativamente alle spese sostenute per il ripristino della pavimentazione, adducendo che non si sarebbe trattato di interventi di straordinaria manutenzione ad essa spettanti, nell'appello incidentale aveva invece addotto che i lavori non erano stati eseguiti adeguatamente nel rispetto delle prescrizioni dell'ASL.
Contenuto sostanzialmente analogo alla precedente presenta la quarta doglianza, articolata anch'essa sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., secondo cui la Corte di appello avrebbe accolto una nuova domanda non formulata dalla locatrice,resistente nel primo grado di giudizio ed appellante incidentale nel secondo grado, vale a dire la domanda volta a dichiarare di nulla dovere alla conduttrice a titolo di rimborsi dei costi da quest'ultima sostenuti per il rifacimento di parte del pavimento della cella BT mentre che in primo grado essa aveva invece richiesto di accertare di essere tenuta a rimborsare tale spesa nei limiti della somma di Euro 5.5055,20.
Con gli ultimi due motivi, il terzo ed il quinto, la AR SP censura infine la sentenza della Corte d'Appello perché questa avrebbe violato gli artt. 447/bis, 416 e 420 c.p.c., per avere accolto l'appello incidentale della locatrice fondando la propria decisione sulla scorta di motivi ed allegazioni nuovi ed ulteriori senza avere riguardo al sistema delle preclusioni e decadenze del rito, essendo state le medesime formulate oltre i termini perentori di legge. Ciò, con riguardo all'allegazione, secondo cui i lavori, per il costo dei quali la conduttrice aveva chiesto il rimborso, non sarebbero stati eseguiti correttamente, onde la non debenza del rimborso, e con riguardo alla richiesta declaratoria di nulla dovere alla conduttrice a titolo di rimborsi di costi per il rifacimento di parte del pavimento della cella BT.
I motivi in questione, che vanno esaminati congiuntamente in quanto sia pure sotto diversi ed articolati profili, prospettano ragioni di censura intimamente connesse tra loro, non meritano di essere accolti.
Sul punto, la controricorrente si difende osservando, con riferimento al secondo ed al quarto motivo, di aver fatto valere nell'appello incidentale una mera difesa, come tale ammissibile, ancorché nuova, - mera difesa che peraltro non avrebbe potuto far valere prima perché basata su fatti appresi solo a seguito della CTU - ed aggiungendo, con riferimento al terzo ed al quinto motivo - che costituisce mera difesa e non nuova eccezione o nuova domanda l'argomentazione nuova con cui giustifica e sorregge la propria originaria domanda di rigetto della domanda attorea di condanna al rimborso di una somma. Le argomentazioni difensive svolte dalla società locatrice sono condividibili.
Ed invero, il divieto del novum in appello è riferibile alle sole eccezioni in senso stretto e non anche alle eccezioni in senso lato (così, tra le tante, Cass. 27942/2005, 10038/09), poiché i fatti operanti ipso iure possono essere assunti a tema del giudizio di appello non solo se già acquisiti ma anche se per la prima volta allegati in appello (vedi Cass. n. 10918/2005). Discorso in termini va svolto anche con riferimento al rito del lavoro applicabile alle controversie locative.
Ne deriva che sono certamente ammissibili le difese, le argomentazioni e le prospettazioni che si limitino a rafforzare le ragioni già precedentemente addotte per contestare la fondatezza della domanda avversaria e che quindi non mutano l'oggetto del contraddittorio ne', sostanzialmente, il tema di indagini, il cui oggetto era e rimane volto, necessariamente, ad accertare la fondatezza del diritto azionato.
La premessa torna utile perché la sussistenza o meno del diritto al rimborso azionato dalla conduttrice costituiva il tema fondamentale del dibattito processuale tra le parti.
Ciò posto, appare di ovvia evidenza che la locatrice, nel ribadire l'insussistenza di tale diritto aggiungendo alla ragione originariamente indicata anche il rilievo che 1 lavori non fossero stati eseguiti correttamente, giusta le conclusioni formulate dal CTU nel corso di causa, e nel dedurre che la domanda di rimborso doveva essere integralmente respinta perché il lavoro era stato progettato male, eseguito male ed usato ancora peggio, non propose affatto una inammissibile eccezione in senso stretto ma effettuò soltanto delle allegazioni difensive volte nello stesso tempo a confutare con ulteriori argomenti giuridici la contraria domanda ed a censurare la sentenza impugnata la quale aveva accolto la domanda della conduttrice. Ne deriva l'infondatezza delle doglianze dedotte. Alla stregua di tutte le pregresse considerazioni, ne deriva che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dalla CA & PA Srl.
Segue la condanna della ricorrente principale alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, alla stregua dei soli parametri di cui al D.M. n. 140 del 2012 sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, rigetta il ricorso principale proposto dalla AR SP, assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dalla CA & PA Srl. Condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 7.200,00 di cui Euro 7.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, ed Euro 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 dicembre 2012. Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2013