Cass. civ., sez. III, sentenza 12/02/2013, n. 3302
CASS
Sentenza 12 febbraio 2013

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Nel giudizio d'appello rimangono estranee al dibattito processuale le considerazioni critiche, mosse dalla parte al consulente tecnico d'ufficio sulla base delle osservazioni del proprio consulente, che non siano state trasfuse in specifici motivi di impugnazione della sentenza, formulati nel rispetto delle prescrizioni stabilite dall'art. 342 cod. proc. civ., dovendosi le argomentazioni critiche dell'appellante contrapporre non alla relazione di perizia espletata in primo grado, ma al fondamento logico-giuridico su cui è fondata del decisione impugnata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 12/02/2013, n. 3302
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3302
    Data del deposito : 12 febbraio 2013

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