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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/03/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1428/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei sottoscritti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente est. dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1428/2025 promossa con ricorso congiunto da:
nata a [...] il [...], residente in [...], c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa, per procura alle liti allegata sub A) al ricorso ex art. 10 C.F._1 DPR. 123/01, dall'Avv. Federica Ballabio (c.f. del Foro di Monza, C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza (MB), via Mantegazza 2, la quale dichiara di voler ricevere tutte le notificazioni e le comunicazioni all'indirizzo PEC
Email_1
e
Alessandro Fossati, nato a [...] il [...], residente in [...], c.f.
, rappresentato e difeso, per procura alle liti allegata sub B) al ricorso ex art. 10 C.F._3 DPR. 123/01, dall'Avv. Marina Buzzi (c.f. ) del Foro di Monza, elettivamente C.F._4 domiciliato presso il suo studio in Monza (MB), via Giuseppe Longhi 21, il quale dichiara di voler ricevere tutte le notificazioni e le comunicazioni all'indirizzo PEC Email_2
Con l'intervento del PM sede
OGGETTO:MODIFICHE CONGIUNTE ai sensi dell'art. 473bis51 VI comma c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Chiedono che il Tribunale di Monza affinché, previ gli incombenti di legge, voglia disporre le seguenti condizioni riguardanti il minore Persona_1
1) I genitori manterranno l'affidamento congiunto ed il collocamento paritetico del figlio Per_1
dando atto che il collocamento paritetico si è perfettamente realizzato secondo il programma
[...] previsto ed adottato con il decreto del 14.04.2022 del Tribunale di Monza nel procedimento R.G.
6525/2021 (doc. 4).
pagina 1 di 5 2) Ai soli fini anagrafici, la residenza di rimane fissata presso la madre in Lissone, via Per_1
Buonarroti 17.
3) trascorrerà con il padre tre pernottamenti consecutivi ogni settimana, oltre a due Per_1 pernottamenti, anche non consecutivi, per due volte al mese. Le parti concordano di mantenere in auge le modalità di organizzazione del calendario sinora utilizzate, ovvero il civile accordo mensile, da decidersi di volta in volta, tenuto conto dei bisogni e delle necessità del minore, anche con riguardo alle attività ricreative e sportive dallo stesso svolte, oltre che degli impegni scolastici ed in base agli impegni lavorativi di entrambe.
4) Si conferma la regolamentazione delle visite durante le principali festività e vacanze prevista ai punti
3), 4) e 5) del ricorso congiunto del 30.11.2021 (doc. 5), ratificata con il decreto del 14.04.2022 del Tribunale di Monza, nel procedimento R.G. 6525/2021 (doc. 4), che qui di seguito si riproduce:
- le frequentazioni e le visite durante le principali festività ed in generale i periodi di vacanza verranno equamente suddivise tra i genitori, prediligendo il criterio dell'alternanza. A titolo esemplificativo il minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di Natale o di Santo Stefano e viceversa, ovvero il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo e viceversa, ovvero il 31 dicembre o il Capodanno e viceversa;
medesima suddivisione sarà prediletta per i ponti scolastici;
- ciascun genitore, nell'anno in cui non starà con il figlio per il 25 dicembre, avrà la facoltà di vederlo (previo accordo con l'altro genitore) per lo scambio dei regali e degli auguri;
- nel periodo di vacanze estive, il figlio trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni consecutivi, da concordarsi ogni anno entro il mese di maggio, compatibilmente con la disponibilità data dal datore di lavoro ai dipendenti nella programmazione delle ferie.
5) Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario del figlio nel periodo di collocamento presso di sé, sostenendo le spese ricorrenti e prevedibili, secondo le necessità del figlio, le proprie possibilità ed il tempo di permanenza presso di sé; per una migliore identificazione delle spese ordinarie, le parti fanno espresso riferimento alle “Linee guida condivise concernenti le spese per i figli” del Tribunale di Monza e l'Ordine degli Avvocati di Monza del 7.05.2018 che, lette e condivise tra le parti, si intendono integralmente richiamate, con la precisazione che sono ricomprese nel mantenimento ordinario:
a)vitto e mensa scolastica;
b) abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione;
c) farmaci da banco;
d) abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
e) contributi alle spese di abitazione;
f) materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
g) spese di accudimento del figlio e per il tempo prolungato a scuola (pre-scuola / doposcuola).
Nel caso in cui, per la natura della spesa, non sia possibile applicare il criterio del contributo diretto in relazione alla permanenza presso di sé (ad esempio, abbonamento al trasporto, mensa scolastica), i genitori ripartiranno la spesa al 50%.
pagina 2 di 5 6) Per effetto del collocamento paritetico e della ripartizione paritaria delle spese ordinarie, viene annullato, a partire dal mese di gennaio 2025, il contributo ordinario di € 150,00 al mese che il padre versava alla madre ai sensi del punto 6) delle condizioni di cui al ricorso congiunto del 30.11.2021
(doc. 5), ratificate con il decreto del 14.04.2022 del Tribunale di Monza, nel procedimento R.G.
6525/2021 (doc. 4).
7) La signora continuerà a percepire gli assegni famigliari nella misura del 100%. CP_1
8) In considerazione della disparità reddituale/patrimoniale e degli oneri correnti delle parti (docc. 4-7), nonché dell'annullamento del contributo perequativo per le spese ordinarie, il Signor Alessandro Fossati, a modifica del punto 9) delle condizioni del ricorso congiunto del 30.11.2021 (doc. 5), ratificate con decreto del 14.04.2022 del Tribunale di Monza, nel procedimento R.G. 6525/2021 (doc. 4), si impegna, a partire dal mese di gennaio 2025, a sostenere integralmente tutte le spese straordinarie;
le parti fanno espresso riferimento alle “Disposizioni concernenti le spese straordinarie per i figli” emesse dalla sezione famiglia del Tribunale di Monza in data 7.5.2018 ed alle “Linee guida condivise concernenti le spese per i figli” del Tribunale di Monza e l'Ordine degli Avvocati di Monza del 7.05.2018 che, lette e condivise tra le parti, si intendono integralmente richiamate, con la precisazione che sono considerate spese straordinarie:
A. Spese mediche erogabili senza il preventivo accordo:
h) ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche, se prescritte dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche e convenzionate;
i)spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (es. occhiali, scarpe ortopediche) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
j) spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia);
k) spese mediche urgenti.
B. Spese scolastiche erogabili senza il preventivo accordo:
l) iscrizioni o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
m) libri di testo, materiale di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in scuola privata;
n) per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richieste dalla scuola anche in corso di anno;
o) corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
p) partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento:
q) frequentazione a centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. Oratori).
C. Spese mediche che richiedono preventivo accordo:
pagina 3 di 5 r) esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze:
s) cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
t) interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
u) farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
D. Altre spese scolastiche/sportive/ricreative che richiedono il preventivo accordo:
v) gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
w) iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
x) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
y) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
z) Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
aa) viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
bb) acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore.
9) Pur privilegiando la previa concertazione, le spese straordinarie alle lettere A) e B) del precedente punto possono essere assunte senza il preventivo consenso dell'altro genitore in quanto “obbligatorie”, ferma la necessità della reciproca tempestiva informazione e della consegna della idonea documentazione. Nel caso in cui l'impegno di spesa venga assunto dalla madre, la richiesta di rimborso integrale al padre dovrà essere fatta in forma scritta (anche a mezzo whatsapp) con allegazione dei relativi giustificativi;
il padre dovrà provvedere al rimborso appena possibile e, comunque, entro i successivi 7 giorni. L'entità della spesa deve essere ispirata a criteri di ragionevolezza e di appropriatezza in riferimento alla situazione economica della parte tenuta all'esborso.
10) Le spese straordinarie alle lettere C) e D) devono essere previamente concordate tra i genitori, in quanto implicano scelte rilevanti per la vita del minore connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale, tenuto conto dell'interesse, delle inclinazioni e dei desideri del minore, nonché delle disponibilità economiche del padre onerato della spesa, ferma la possibilità della madre di contribuire. L'accordo dovrà ritenersi raggiunto qualora il genitore, a fronte della richiesta scritta (anche a mezzo whatsapp) dell'altro, non manifesti il suo motivato dissenso entro il termine di 7 giorni o, in caso di necessità od urgenza, nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre).
11) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
12) Le parti non richiedono la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti ex art. 473- bis. 51 ult. comma c.p.c., intendendo avvalersi della facoltà di sostituirla con il deposito di note scritte, rendendosi comunque disponibili a comparire, ove disposto dal Giudice, per fornire chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.
pagina 4 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno concordato la modifica delle condizioni, meritevoli di accoglimento in quanto conformi all'interesse del figlio minore nato a [...] il [...]e, per la restante parte, Persona_1 relative a diritti disponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone a modifica delle condizioni di cui al decreto
Tribunale di Monza in data 14.4.2022
1) Recepisce le conclusioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 13.3.202515 marzo 2025
Il Presidente rel.
dott. Carmen Arcellaschi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei sottoscritti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente est. dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1428/2025 promossa con ricorso congiunto da:
nata a [...] il [...], residente in [...], c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa, per procura alle liti allegata sub A) al ricorso ex art. 10 C.F._1 DPR. 123/01, dall'Avv. Federica Ballabio (c.f. del Foro di Monza, C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza (MB), via Mantegazza 2, la quale dichiara di voler ricevere tutte le notificazioni e le comunicazioni all'indirizzo PEC
Email_1
e
Alessandro Fossati, nato a [...] il [...], residente in [...], c.f.
, rappresentato e difeso, per procura alle liti allegata sub B) al ricorso ex art. 10 C.F._3 DPR. 123/01, dall'Avv. Marina Buzzi (c.f. ) del Foro di Monza, elettivamente C.F._4 domiciliato presso il suo studio in Monza (MB), via Giuseppe Longhi 21, il quale dichiara di voler ricevere tutte le notificazioni e le comunicazioni all'indirizzo PEC Email_2
Con l'intervento del PM sede
OGGETTO:MODIFICHE CONGIUNTE ai sensi dell'art. 473bis51 VI comma c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Chiedono che il Tribunale di Monza affinché, previ gli incombenti di legge, voglia disporre le seguenti condizioni riguardanti il minore Persona_1
1) I genitori manterranno l'affidamento congiunto ed il collocamento paritetico del figlio Per_1
dando atto che il collocamento paritetico si è perfettamente realizzato secondo il programma
[...] previsto ed adottato con il decreto del 14.04.2022 del Tribunale di Monza nel procedimento R.G.
6525/2021 (doc. 4).
pagina 1 di 5 2) Ai soli fini anagrafici, la residenza di rimane fissata presso la madre in Lissone, via Per_1
Buonarroti 17.
3) trascorrerà con il padre tre pernottamenti consecutivi ogni settimana, oltre a due Per_1 pernottamenti, anche non consecutivi, per due volte al mese. Le parti concordano di mantenere in auge le modalità di organizzazione del calendario sinora utilizzate, ovvero il civile accordo mensile, da decidersi di volta in volta, tenuto conto dei bisogni e delle necessità del minore, anche con riguardo alle attività ricreative e sportive dallo stesso svolte, oltre che degli impegni scolastici ed in base agli impegni lavorativi di entrambe.
4) Si conferma la regolamentazione delle visite durante le principali festività e vacanze prevista ai punti
3), 4) e 5) del ricorso congiunto del 30.11.2021 (doc. 5), ratificata con il decreto del 14.04.2022 del Tribunale di Monza, nel procedimento R.G. 6525/2021 (doc. 4), che qui di seguito si riproduce:
- le frequentazioni e le visite durante le principali festività ed in generale i periodi di vacanza verranno equamente suddivise tra i genitori, prediligendo il criterio dell'alternanza. A titolo esemplificativo il minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di Natale o di Santo Stefano e viceversa, ovvero il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo e viceversa, ovvero il 31 dicembre o il Capodanno e viceversa;
medesima suddivisione sarà prediletta per i ponti scolastici;
- ciascun genitore, nell'anno in cui non starà con il figlio per il 25 dicembre, avrà la facoltà di vederlo (previo accordo con l'altro genitore) per lo scambio dei regali e degli auguri;
- nel periodo di vacanze estive, il figlio trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni consecutivi, da concordarsi ogni anno entro il mese di maggio, compatibilmente con la disponibilità data dal datore di lavoro ai dipendenti nella programmazione delle ferie.
5) Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario del figlio nel periodo di collocamento presso di sé, sostenendo le spese ricorrenti e prevedibili, secondo le necessità del figlio, le proprie possibilità ed il tempo di permanenza presso di sé; per una migliore identificazione delle spese ordinarie, le parti fanno espresso riferimento alle “Linee guida condivise concernenti le spese per i figli” del Tribunale di Monza e l'Ordine degli Avvocati di Monza del 7.05.2018 che, lette e condivise tra le parti, si intendono integralmente richiamate, con la precisazione che sono ricomprese nel mantenimento ordinario:
a)vitto e mensa scolastica;
b) abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione;
c) farmaci da banco;
d) abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
e) contributi alle spese di abitazione;
f) materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
g) spese di accudimento del figlio e per il tempo prolungato a scuola (pre-scuola / doposcuola).
Nel caso in cui, per la natura della spesa, non sia possibile applicare il criterio del contributo diretto in relazione alla permanenza presso di sé (ad esempio, abbonamento al trasporto, mensa scolastica), i genitori ripartiranno la spesa al 50%.
pagina 2 di 5 6) Per effetto del collocamento paritetico e della ripartizione paritaria delle spese ordinarie, viene annullato, a partire dal mese di gennaio 2025, il contributo ordinario di € 150,00 al mese che il padre versava alla madre ai sensi del punto 6) delle condizioni di cui al ricorso congiunto del 30.11.2021
(doc. 5), ratificate con il decreto del 14.04.2022 del Tribunale di Monza, nel procedimento R.G.
6525/2021 (doc. 4).
7) La signora continuerà a percepire gli assegni famigliari nella misura del 100%. CP_1
8) In considerazione della disparità reddituale/patrimoniale e degli oneri correnti delle parti (docc. 4-7), nonché dell'annullamento del contributo perequativo per le spese ordinarie, il Signor Alessandro Fossati, a modifica del punto 9) delle condizioni del ricorso congiunto del 30.11.2021 (doc. 5), ratificate con decreto del 14.04.2022 del Tribunale di Monza, nel procedimento R.G. 6525/2021 (doc. 4), si impegna, a partire dal mese di gennaio 2025, a sostenere integralmente tutte le spese straordinarie;
le parti fanno espresso riferimento alle “Disposizioni concernenti le spese straordinarie per i figli” emesse dalla sezione famiglia del Tribunale di Monza in data 7.5.2018 ed alle “Linee guida condivise concernenti le spese per i figli” del Tribunale di Monza e l'Ordine degli Avvocati di Monza del 7.05.2018 che, lette e condivise tra le parti, si intendono integralmente richiamate, con la precisazione che sono considerate spese straordinarie:
A. Spese mediche erogabili senza il preventivo accordo:
h) ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche, se prescritte dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche e convenzionate;
i)spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (es. occhiali, scarpe ortopediche) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
j) spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia);
k) spese mediche urgenti.
B. Spese scolastiche erogabili senza il preventivo accordo:
l) iscrizioni o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
m) libri di testo, materiale di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in scuola privata;
n) per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richieste dalla scuola anche in corso di anno;
o) corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
p) partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento:
q) frequentazione a centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. Oratori).
C. Spese mediche che richiedono preventivo accordo:
pagina 3 di 5 r) esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze:
s) cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
t) interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
u) farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
D. Altre spese scolastiche/sportive/ricreative che richiedono il preventivo accordo:
v) gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
w) iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
x) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
y) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
z) Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
aa) viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
bb) acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore.
9) Pur privilegiando la previa concertazione, le spese straordinarie alle lettere A) e B) del precedente punto possono essere assunte senza il preventivo consenso dell'altro genitore in quanto “obbligatorie”, ferma la necessità della reciproca tempestiva informazione e della consegna della idonea documentazione. Nel caso in cui l'impegno di spesa venga assunto dalla madre, la richiesta di rimborso integrale al padre dovrà essere fatta in forma scritta (anche a mezzo whatsapp) con allegazione dei relativi giustificativi;
il padre dovrà provvedere al rimborso appena possibile e, comunque, entro i successivi 7 giorni. L'entità della spesa deve essere ispirata a criteri di ragionevolezza e di appropriatezza in riferimento alla situazione economica della parte tenuta all'esborso.
10) Le spese straordinarie alle lettere C) e D) devono essere previamente concordate tra i genitori, in quanto implicano scelte rilevanti per la vita del minore connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale, tenuto conto dell'interesse, delle inclinazioni e dei desideri del minore, nonché delle disponibilità economiche del padre onerato della spesa, ferma la possibilità della madre di contribuire. L'accordo dovrà ritenersi raggiunto qualora il genitore, a fronte della richiesta scritta (anche a mezzo whatsapp) dell'altro, non manifesti il suo motivato dissenso entro il termine di 7 giorni o, in caso di necessità od urgenza, nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre).
11) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
12) Le parti non richiedono la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti ex art. 473- bis. 51 ult. comma c.p.c., intendendo avvalersi della facoltà di sostituirla con il deposito di note scritte, rendendosi comunque disponibili a comparire, ove disposto dal Giudice, per fornire chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.
pagina 4 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno concordato la modifica delle condizioni, meritevoli di accoglimento in quanto conformi all'interesse del figlio minore nato a [...] il [...]e, per la restante parte, Persona_1 relative a diritti disponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone a modifica delle condizioni di cui al decreto
Tribunale di Monza in data 14.4.2022
1) Recepisce le conclusioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 13.3.202515 marzo 2025
Il Presidente rel.
dott. Carmen Arcellaschi
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