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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 24/03/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Il Giudice, Dott.ssa Giovanna Maria Mossa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia civile iscritta al n. 3488 del R.G.A.C. per l'anno 2022 e promossa da
elettivamente domiciliato in SASSARI, presso lo studio dell'avv. Parte_1
PERALTA LUISELLA (C.F. che lo rappresenta e lo difende C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'Avv. CP_1
FIORETTI ANDREA che la rappresenta e la difende C.F._2
APPELLATA
OGGETTO: Appello sentenza Giudice di Pace.
All'udienza del 24/10/2024 la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art 190 c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in totale riforma della
Sentenza n°233/2022, datata 6.4.2022, pubblicata in data 11.4.2022, emessa dall'ufficio del Giudice di Pace di Sassari, così pronunciarsi: previa conferma della sospensione degli effetti dell'atto di ingiunzione di pagamento e previa
1 disapplicazione dei provvedimenti amministrativi illegittimi, in via pregiudiziale, 1) accertare e dichiarare l'inesistenza della notificazione dell'atto di ingiunzione di pagamento n°52040/838/2019, datato 6.4.2019, emesso ai sensi dell'art. 2, comma 1,
RD 14.4.1910 n°639 dell'art. 229 del D.Lgs. 19.2.1998 n°51, notificato ai sensi della
L. 890/1982 e, conseguentemente, dichiarare l'inefficacia provvedendo alla sua revoca;
2) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'autorizzazione a emettere ingiunzioni di pagamento concessa ad in forza del Decreto del Ministero CP_1
delle Finanze per violazione dell'Art. 17 D.Lgs 46/1999 e, conseguentemente, dichiarare l'inefficacia dell'Atto di ingiunzione di pagamento n°52040/838/2019; 3) accertare e dichiarare che l'Atto di ingiunzione di pagamento n°52040/838/2019 è privo dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previste ex lege e, conseguentemente, dichiararne l'illegittimità, l'illegalità e/o invalidità e dichiararne la revoca;
4) accertare e dichiarare la prescrizione degli importi pretesi nell'atto d'ingiunzione in questione e, conseguentemente, revocare il suddetto atto di ingiunzione;
Nel merito: 5) accertare e dichiarare che l'Atto d'ingiunzione di pagamento n°52040/838/2019 è infondato in fatto e in diritto ed emesso per importi non dovuti, prescritti e consumi non effettuati;
in subordine: 6) accertare e dichiarare dovuto ad da parte dell'ing. , la somma da quantificarsi in CP_1 Parte_1
corso di causa in virtù dei reali consumi effettuati, previa verifica della regolarità dei conteggi effettuati sui reali consumi, decurtazione delle eventuali somme già corrisposte per il periodo di fornitura richiesto qualora non dovuto e/o degli importi prescritti;
7) con vittoria di spese e compensi professionali.
Per l'appellata: Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Sassari in funzione di giudice d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione: in via pregiudiziale 1) dichiarare inammissibile l'atto di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per le motivazioni di cui all'espositiva; nel merito 2) in accoglimento delle motivazioni di cui all'espositiva, rigettare l'appello poiché infondato e confermare la
2 sentenza n. 242/2022 pubblicata il 6.4.2019 dal Giudice di Pace di Sassari e, per l'effetto, condannare l'utente al pagamento della somma ivi indicata;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dei motivi di appello dedotti dal signor 3) accertare e dichiarare l'esatto ammontare del credito di e, per Pt_1 CP_1
l'effetto, condannare l'utente al pagamento delle somme corrispondenti;
4) con vittoria di spese, competenze e onorari dei due gradi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto proponeva appello avverso la sentenza n°233/2022 a mezzo della quale Parte_1
il Giudice di Pace di Sassari rigettava la sua opposizione all'ingiunzione di pagamento n°52040/838/2019, emessa da nei suoi confronti per la CP_1
somma di 2131,27 euro.
Esponeva che la Società gli ingiungeva, a mezzo posta, il pagamento della somma detta riferendo il mancato pagamento delle seguenti fatture: n°560004530 emessa per l'importo di 1598,58 euro, in scadenza il 15.6.2015; n°59121 emessa per la somma di
466,21 euro, in scadenza il 19.5.2009 e n° 91992 dell'importo 66,48 euro e avente scadenza il 4.8.2009.
L'utente proponeva opposizione all'ingiunzione davanti al Giudice di Pace, cui domandava, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, di dichiararsi l'inesistenza della notifica e l'illegittimità dell'atto opposto e, nel merito, l'infondatezza dell'avversa pretesa per intervenuta prescrizione del credito nonché per l'erronea imputazione dei consumi. si costituiva nel giudizio di primo grado operando il riconoscimento CP_1
della parziale prescrizione dell'importo azionato e, rideterminato il proprio credito in
1447,35 euro, domandava il rigetto della domanda di sospensione dell'esecutività dell'ingiunzione nonché delle ulteriori doglianze sollevate, anche nel merito, dall'utente.
3 Il Giudice di prime cure, a mezzo del provvedimento in questa sede impugnato, respingeva le richieste dell'opponente e lo condannava al pagamento dell'importo come rideterminato dal Gestore del Servizio Idrico, in aggiunta alle spese di lite. adiva questo Giudice lamentando l'erroneità del provvedimento emesso Parte_1
nel precedente grado di giudizio lamentando primariamente la tardività e l'erroneità delle statuizioni rese in punto di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione opposta.
Ulteriori motivi d'appello proposti in via pregiudiziale concernono l'erronea valutazione, a opera del giudice di prime cure, circa: 1) l'inesistenza della notificazione dell'ingiunzione; 2) l'illegittimità del ricorso all'ingiunzione fiscale da parte di 3) la sussistenza dei presupposti di certezza, liquidità ed CP_1
esigibilità del credito azionato dalla Società ai sensi del procedimento disciplinato dal
R.D. 639/1910 e, infine, 4) la prescrizione del credito, erroneamente riconosciuta per importo inferiore al dovuto.
Nel merito, l'appellante domandava la riforma della sentenza resa in primo grado sotto il profilo della debenza del credito dal Gestore vantato con riferimento al contratto
1800 C 24047435, evidenziando che la relativa utenza risultava disattivata da anni, perciò i consumi rilevati dalla Società apparivano spropositati. si costituiva nel presente giudizio lamentando in primo luogo CP_1
l'inammissibilità dell'impugnazione proposta per violazione dell'art. 342 c.p.c. per aver controparte genericamente riproposto le argomentazioni svolte nel precedente grado di giudizio.
Assumeva l'infondatezza delle avverse doglianze sollevate con riferimento all'intestazione del contratto di fornitura dedotto in giudizio che assumeva riconducibile all'odierno appellante e comunque mai contestata in precedenza.
Il Gestore, quindi, riproponeva davanti a questo Giudice le difese svolte in primo grado sulla legittimità della modalità adottata per l'esecuzione del proprio credito nei confronti di nonché in ordine alla regolarità della relativa notificazione. Pt_1
4 La causa, istruita mediante acquisizione del fascicolo di primo grado, veniva tenuta in decisione all'udienza del 24.10.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
In diritto
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Deve premettersi che l'appellante ha evidenziato il mancato deposito in questa sede del fascicolo di parte di formato in occasione del precedente grado di CP_1
giudizio.
Sul punto si rileva che il fascicolo in questione, evidentemente non ritirato dal difensore della Società in precedenza, è stato trasmesso dall'Ufficio del Giudice di
Pace di Sassari contestualmente al deposito del fascicolo d'ufficio di primo grado, regolarmente acquisito agli atti di questo giudizio.
A mente del principio di “non dispersione o di acquisizione della prova”, una volta prodotto in una fase o in un grado di un processo unitario, un documento è da ritenersi “conosciuto” e perciò definitivamente acquisito alla causa e la sua valenza probatoria è indipendente dalle successive scelte processuali della parte che lo abbia inizialmente prodotto.
Le Sezioni Unite hanno inoltre ribadito che, combinando gli effetti dell'acquisizione probatoria dei documenti prodotti e dei limiti devolutivi dell'impugnazione segnati dagli artt. 342 e 346 c.p.c., permane in capo al giudice d'appello il potere-dovere di esaminare i documenti ritualmente prodotti in primo grado qualora la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, anche mediante il richiamo di essi nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte (sent. n. 4835/2023).
Il fascicolo di parte di relativo alla procedura davanti al Giudice di CP_1
Pace deve pertanto considerarsi acquisito al giudizio e, per l'effetto, la
5 documentazione in esso contenuta deve esser vagliata ai fini delle determinazioni da assumersi nel presente giudizio.
Sul ricorso allo strumento di riscossione coattiva da parte di e sulla CP_1
notificazione dell'ingiunzione di pagamento
I motivi d'appello in esame, che per semplicità espositiva vengono esaminati contestualmente, risultano infondati e, per l'effetto, devono essere respinti.
Riguardo le doglianze sollevate sul potere della Società appellata di procedere a riscossione mediante ingiunzione ex R.D. 639 del 1910, si ritiene ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale, adottato anche da questo Tribunale, che riconosce tale facoltà in virtù del Decreto del Ministro dell'Economia e delle CP_1
Finanze del 30.12.2015, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3 bis, del d.lgs. 46/1999.
Com'è noto, la norma menzionata ha attribuito al Ministro il potere di autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti di società per azioni a partecipazione pubblica, in considerazione della rilevanza pubblica di tali crediti;
la stessa prevede poi che l'ente creditore dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'art. 2 comma 1 del R.D. 639/1910 potrà procedere in via diretta.
Ne deriva che, contrariamente a quanto avversamente assunto, il gestore del servizio idrico non è obbligato a procedere a riscossione coattiva tramite iscrizione a ruolo, quindi tramite concessionario, ma abbia la facoltà di procedervi in via diretta.
Deve inoltre ritenersi che se la legge prevede per le società pubbliche la possibilità di emettere e rendere esecutiva l'ingiunzione fiscale ex art. R.D. 639/1910, le stesse abbiano la facoltà di adottare anche i comportamenti successivi, quali, tra gli altri, quello di procedere alla notificazione dell'atto di ingiunzione.
Si veda a ogni modo che l'irregolarità dedotta dall'utente dovrebbe tuttalpiù ascriversi al genus delle nullità, poiché, secondo la giurisprudenza di legittimità, il più grave vizio dell'inesistenza sussiste “..in caso di totale mancanza materiale dell'atto
6 e nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costituivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione” (cass. sent. n.14916/2016).
Ciò posto e rilevato che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 160 e 156
c.p.c. la nullità della notificazione deve comunque ritenersi sanata qualora sia provato il raggiungimento dello scopo proprio (conoscibilità dell'atto), il vizio lamentato da dovrebbe comunque considerarsi sanato dall'instaurazione del giudizio di Pt_1
opposizione che, è ovvio, non può prescindere dall'avvenuta conoscenza dell'ingiunzione di pagamento contestata.
Vista l'infondatezza delle doglianze esaminate, la sentenza di primo grado deve essere confermata sotto questo profilo.
Sulla titolarità dell'utenza dedotta in giudizio
Il motivo d'appello proposto in via principale da concerne l'inesatto addebito di Pt_1
consumi idrici per errata attribuzione a suo carico dell'utenza di cui è causa.
L'utente, in particolare, ha esposto di esser titolare di due contratti di fornitura idrica;
il primo, avente contratto n° 1800 C 24047425, sito in Via Principessa Maria n.57 e il secondo, registrato con n°1800 C 23059237, sito al civico n.63 della medesima via.
Ha poi rappresentato che, mentre il contratto di cui al civico 57 è cessato da tempo, il secondo rapporto è ancora in essere ma l'immobile servito dall'utenza è disabitato da oltre 15 anni, perciò inutilizzato.
L'appellante ha quindi contestato il credito azionato a mezzo dell'ingiunzione oggetto di causa allegando che le fatture insolute poste a fondamento dell'avversa pretesa risultano riferite all'immobile sito in Via Principessa Maria n.63, cui, per converso, potrebbero essere riferiti i soli costi fissi del servizio, stante l'effettivo inutilizzo del bene idrico.
Le difese svolte da in sede di opposizione, davanti a questo Giudice CP_1
riproposte, riguardano la mancata contestazione dei pagamenti che l'utente avrebbe
7 dovuto effettuare in conformità a quanto previsto dall'art. B.28 del Regolamento del
Servizio Idrico Integrato nonché l'inadempienza di agli oneri in capo a lui posti Pt_1
ai sensi dell'art. B.35.1 del medesimo regolamento.
Con provvedimento del 28.9.2023 si è proceduto alla nomina di consulente d'ufficio cui è stato conferito l'incarico di verificare la titolarità dell'utenza C.F._3
oggetto di causa e, conseguentemente, accertare l'entità dei consumi registrati dal contatore di riferimento.
Dalla relazione peritale in atti emerge che lo strumento di misurazione posto a servizio dell'appartamento di sito in Via Principessa Maria n.63 riporta il diverso numero Pt_1
di matricola I19IA167421 che il 21.2.2024, in occasione dell'accesso all'immobile, rilevava un consumo idrico pari a 0002,452 mc.
L'ausiliario del giudice ha quindi constatato l'assenza di alcun contatore recante matricola 14BA051576, evidenziando altresì di aver appreso dal consulente di parte appellata che il medesimo risulta riferito a utente diverso da Pt_1
Sulla scorta delle risultanze in atti, deve senz'altro escludersi che l'odierno appellante sia tenuto al pagamento dell'importo quantificato da ed erroneamente CP_1
ingiuntogli mediante l'ordinanza di pagamento opposta.
Il presente motivo d'appello risulta quindi fondato e, per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere riformata sotto questo profilo.
Sulla prescrizione del credito ingiunto
Per completezza espositiva deve dirsi che, in via preliminare, l'appellante ha domandato la riforma della sentenza di primo grado anche nella parte in cui accerta l'intervenuta prescrizione del credito nei limiti dell'importo quantificato e riconosciuto da nel corso di tale giudizio. CP_1
In applicazione del principio della ragione più liquida, la domanda giudiziale può essere accolta o, al contrario, respinta sulla base della risoluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza
8 che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine imposto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c. (Tribunale di Reggio Emilia, n. 1327 del 2017;
Cass. Sez. Un. n.26242-3/2014).
In virtù del principio appena richiamato, si rileva che il vaglio sull'eccezione di prescrizione appare superflua a fronte dell'avvenuto accertamento circa erronea imputazione del debito di cui è causa che, comportando la non debenza dell'intero importo richiesto, assume senz'altro carattere assorbente rispetto all'esaminando motivo d'impugnazione.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza.
Si ritiene inoltre di dover applicare l'art 96 uc cpc dovendo ritenersi che si CP_1
sia difesa con colpa grave avendo richiesto a il pagamento per consumi Parte_1
relativi ad un'utenza che, per ammissione dello stesso consulente di parte di CP_1
non è riconducibile a ma a soggetto estraneo al presente giudizio. Pt_1
La somma viene determinata in via equitativa in euro 500 tenendo conto della durata complessiva dei giudizi e delle spese del giudizio liquidate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione e deduzione respinta;
-accoglie l'appello e annulla la sentenza impugnata;
-dichiara che nulla è dovuto da parte di per gli importi domandati con Parte_1
l'ingiunzione di pagamento n°52040/838/2019.
Condanna l'appellato alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese dei due gradi di giudizio che liquida come segue: giudizio primo grado
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 236,00
9 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 252,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 176,00
Fase decisionale, valore medio: € 425,00
Compenso tabellare € 1.089,00 oltre spese Iva e Cpa come per legge.
Giudizio secondo grado
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 851,00
Fase decisionale, valore medio: € 851,00
Compenso tabellare (valori medi) € 2.552,00 oltre spese Iva e Cpa come per legge.
Visto l'art 96 uc cpc condanna al pagamento in favore della controparte CP_1
della somma di euro 500.
Condanna altresì al pagamento della somma di euro 500 in favore della CP_1
cassa delle ammende.
Pone le spese della consulenza tecnica definitivamente a carico dell'appellata.
Sassari li 24/03/2025.
Il GIUDICE
Dott.ssa G.M.
Mossa
IL CANCELLIERE
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