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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/04/2025, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13328/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari Seconda Sezione Civile in composizione monocratica ed in persona del Giudice
Onorario, dr.ssa Rosalba Campanaro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
All'esito dell'udienza odierna, celebrata in trattazione scritta, nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 13328/2020 del Ruolo Generale, promossa da:
in persona del legale rappresentante elettivamente Controparte_1 Controparte_2 domiciliata in Gioia del Colle alla Via Giosuè Carducci n. 143 presso lo studio dell'avv. Pierpaolo
Colangelo che, unitamente all'avv. Davide Colangelo, la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
attrice
Contro in persona del dott. nella sua qualità di Amministratore Controparte_3 Controparte_4
delegato e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Bari, alla Piazza Umberto I, n. 8, presso lo studio dell'avv. Pierluigi Vulcano che la rappresenta e difende, in virtù di procura generale alle liti in atti;
convenuta
FATTO E DIRITTO
I. Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio la Controparte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante, per l'accoglimento delle seguenti Controparte_5 conclusioni: “1) Accertare e dichiarare, per le ragioni che precedono, la responsabilità di
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione ai danni così come Controparte_5 meglio indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentate pro tempore, al pagamento della somma di euro 14.388,00, o della somma maggiore o minore che risulterà provata in corso di causa in favore della oltre interessi legali e Controparte_1 rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'attrice per la rottura, fornitura e posa in opera delle apparecchiature elettriche ubicate nella propria struttura adibita a cinema
pagina 1 di 4 multisala sita in Gioia del Colle alla Via F. Fellini n. 80”; 2) Condannare la convenuta, in CP_6 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
Asseriva che, in data 20.03.2019, alle ore 16.20 circa, si era verificato un violento sbalzo di tensione della corrente elettrica, con conseguente black-out, tale da causare danni ad alcune apparecchiature ubicate nella cabina elettrica della propria struttura adibita a multisala cinematografica.
Per il rispristino e la riparazione dei danni sosteneva costi per complessivi €. 14.388,00, come da fatture che allegava.
Si costituiva in giudizio la in persona del l.r. contestando la fondatezza della Controparte_5 domanda in punto di fatto e diritto, oltre che il difetto di prova.
Deduceva, innanzitutto, l'operatività della clausola contenuta nel contratto di trasmissione e distribuzione collegato a quello di somministrazione stipulato dall'utente finale con il fornitore, richiamando l'esonero di responsabilità ivi contemplato per le ipotesi di interruzioni e/o limitazioni di energia dovute a cause accidentali o di forza maggiore o comunque non imputabili al fornitore/distributore.
Ravvisava, altresì, la responsabilità della attrice nella causazione dell'evento dannoso;
ad essa imputava una condotta scarsamente diligente per non essersi dotata di apparecchiature di protezione per il caso di temporanee interruzioni di corrente elettrica e/o sbalzi improvvisi di tensione.
Affermava, inoltre che, nella giornata del 20.03.2019, i propri sistemi informatici non avevano registrato alcuno sbalzo di tensione o altra anomalia sulla rete elettrica connessa all'impianto dell'attrice; segnalava, di contro, che detto impianto non fosse adeguato ai requisiti tecnici previsti dalle norme vigenti, mancando la relativa Dichiarazione di Adeguatezza ai sensi della Deliberazione 646/2015/R/eel.
Contestava la domanda anche sotto il profilo della sua quantificazione e della mancata sussistenza del nesso eziologico tra il denunciato evento e gli asseriti danni patiti, concludendo per l'integrale rigetto, con vittoria delle spese di lite.
La causa, istruita con la produzione di documenti e la prova testimoniale, perviene in decisione all'udienza odierna sulle rinnovate conclusioni delle parti di cui in epigrafe, con le formalità di cui all'art.281 sexies c.p.c.
II. Tanto premesso, la domanda risulta infondata e, come tale, non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
II.1. Occorre evidenziare che la presente controversia rientra nella sfera applicativa dell'art.2050 c.c., a norma del quale: “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.
pagina 2 di 4 La presunzione di colpa che ricorre nelle ipotesi contemplate dall'art.2050 c.c. presuppone l'accertamento del nesso causale tra esercizio dell'attività ed evento dannoso, la cui prova incombe sul danneggiato.
La giurisprudenza di legittimità ha delineato, poi, i presupposti della responsabilità civile della Società erogatrice di energia elettrica nel caso in cui si verifichino interruzioni di fornitura oppure sbalzi di frequenza o di tensione. Si tratta di una responsabilità discendente dall'esercizio di un'attività pericolosa superabile solo offrendo la prova liberatoria indicata dall'art.2050 c.c. ossia l'aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, a nulla rilevando eventuali clausole di esonero della responsabilità non debitamente introdotte nel contratto sottoscritto dalle parti (cfr. Cass. Civ., sent. n. 11193 del
2007).
Occorre, però, considerare che sia con riguardo all'esercizio di attività pericolosa che in tema di danno cagionato da cose in custodia è indispensabile, ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'esercente o del custode, che si accerti il nesso di causalità tra l'attività o la cosa e il danno patito e che sia provata l'esistenza del danno e la sua entità.
Infatti, il nocumento risarcibile non può ritenersi in re ipsa e non può dirsi coincidente con l'evento, poiché il danno ristorabile deve essere una conseguenza dell'evento.
Sul punto, le deposizioni testimoniali raccolte in sede di istruttoria, seppur abbiano condotto a ritenere provato il profilo dell'an debeatur e l'entità del pregiudizio, non consente di ritenere dimostrato il nesso causale.
Ed invero, la circostanza dedotta dall'attrice circa il verificarsi di uno sbalzo di tensione sulla rete elettrica risulta del tutto assertiva, essendo contestata dalla controparte e mancando un accertamento tecnico in contraddittorio con la società convenuta a conferma del nesso causale tra l'evento dedotto e i danni patiti.
Dalla videata AIRE prodotta dalla convenuta relativa alla giornata del 20.03.2019 non risulta alcuna interruzione o altra anomalia sulla rete elettrica che alimenta la fornitura dell'attrice.
Appaiono peraltro inconciliabili le deposizioni testimoniali sullo specifico punto con il comportamento della società attrice che, verificatosi il presunto picco di tensione dell'energia elettrica, non abbia immediatamente allertato la società fornitrice - non vi è in atti alcun telegramma, fax o altra corrispondenza con tale finalità - o prontamente segnalato quanto meno telefonicamente detto evento alla convenuta.
Anzichè adoperarsi diligentemente per consentire alla convenuta di prontamente intervenire e porvi rimedio, l'attrice preferiva accertare senza contraddittorio le cause del danneggiamento delle apparecchiature e solo successivamente, mettere in mora la convenuta (cfr. pec del 10.04.2019); nello spirito di collaborazione nell'adempimento delle obbligazioni, la pur Controparte_1
pagina 3 di 4 utilizzando costose apparecchiature, diligentemente e cautelativamente non risulta essersi dotata di un gruppo di continuità che potesse scongiurare le ipotesi, prevedibili, di interruzioni dell'energia elettrica così come i picchi di tensione.
A tali omissioni, parte attrice non sopperiva nemmeno chiedendo, nell'immediatezza dell'evento dannoso di cui è causa, accertamento tecnico preventivo ovvero, nel corso del giudizio, consulenza tecnica di ufficio che accertasse effettivamente che i danni subiti dalle apparecchiature erano in rapporto causale con lo sbalzo di tensione;
tale nesso di causalità non può quindi ritenersi non provato.
La prova sul nesso causale non può poi certamente essere sopperita dalle sole deposizioni dei testi di parte attrice, i quali hanno sì confermato il verificarsi del blackout nella struttura dell'attrice - circostanza direttamente percepita dagli stessi o comunque riferita - ma hanno anche imputato la rottura delle apparecchiature al forte sbalzo di tensione elettrica;
in questa maniera, tuttavia, i testi si sono limitati a fornire meri giudizi tecnici, non demandabili in sede di prova orale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che, quand'anche si sia verificato un blackout sull'impianto elettrico dell'attrice, tale fenomeno sia stato determinato da causa non imputabile alla convenuta.
Alla luce di tali considerazioni la domanda deve essere rigettata.
II.2 Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari - Seconda Sezione Civile - definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti di in persona Controparte_1 Controparte_3 del legale rapp.te p.t., così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese processuali complessivamente liquidate in € 2.540,00 oltre accessori di legge;
Così deciso in Bari, il 18.04.2025
IL GIUDICE ONORARIO
(dott.ssa Rosalba Campanaro)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari Seconda Sezione Civile in composizione monocratica ed in persona del Giudice
Onorario, dr.ssa Rosalba Campanaro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
All'esito dell'udienza odierna, celebrata in trattazione scritta, nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 13328/2020 del Ruolo Generale, promossa da:
in persona del legale rappresentante elettivamente Controparte_1 Controparte_2 domiciliata in Gioia del Colle alla Via Giosuè Carducci n. 143 presso lo studio dell'avv. Pierpaolo
Colangelo che, unitamente all'avv. Davide Colangelo, la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
attrice
Contro in persona del dott. nella sua qualità di Amministratore Controparte_3 Controparte_4
delegato e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Bari, alla Piazza Umberto I, n. 8, presso lo studio dell'avv. Pierluigi Vulcano che la rappresenta e difende, in virtù di procura generale alle liti in atti;
convenuta
FATTO E DIRITTO
I. Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio la Controparte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante, per l'accoglimento delle seguenti Controparte_5 conclusioni: “1) Accertare e dichiarare, per le ragioni che precedono, la responsabilità di
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione ai danni così come Controparte_5 meglio indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentate pro tempore, al pagamento della somma di euro 14.388,00, o della somma maggiore o minore che risulterà provata in corso di causa in favore della oltre interessi legali e Controparte_1 rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'attrice per la rottura, fornitura e posa in opera delle apparecchiature elettriche ubicate nella propria struttura adibita a cinema
pagina 1 di 4 multisala sita in Gioia del Colle alla Via F. Fellini n. 80”; 2) Condannare la convenuta, in CP_6 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
Asseriva che, in data 20.03.2019, alle ore 16.20 circa, si era verificato un violento sbalzo di tensione della corrente elettrica, con conseguente black-out, tale da causare danni ad alcune apparecchiature ubicate nella cabina elettrica della propria struttura adibita a multisala cinematografica.
Per il rispristino e la riparazione dei danni sosteneva costi per complessivi €. 14.388,00, come da fatture che allegava.
Si costituiva in giudizio la in persona del l.r. contestando la fondatezza della Controparte_5 domanda in punto di fatto e diritto, oltre che il difetto di prova.
Deduceva, innanzitutto, l'operatività della clausola contenuta nel contratto di trasmissione e distribuzione collegato a quello di somministrazione stipulato dall'utente finale con il fornitore, richiamando l'esonero di responsabilità ivi contemplato per le ipotesi di interruzioni e/o limitazioni di energia dovute a cause accidentali o di forza maggiore o comunque non imputabili al fornitore/distributore.
Ravvisava, altresì, la responsabilità della attrice nella causazione dell'evento dannoso;
ad essa imputava una condotta scarsamente diligente per non essersi dotata di apparecchiature di protezione per il caso di temporanee interruzioni di corrente elettrica e/o sbalzi improvvisi di tensione.
Affermava, inoltre che, nella giornata del 20.03.2019, i propri sistemi informatici non avevano registrato alcuno sbalzo di tensione o altra anomalia sulla rete elettrica connessa all'impianto dell'attrice; segnalava, di contro, che detto impianto non fosse adeguato ai requisiti tecnici previsti dalle norme vigenti, mancando la relativa Dichiarazione di Adeguatezza ai sensi della Deliberazione 646/2015/R/eel.
Contestava la domanda anche sotto il profilo della sua quantificazione e della mancata sussistenza del nesso eziologico tra il denunciato evento e gli asseriti danni patiti, concludendo per l'integrale rigetto, con vittoria delle spese di lite.
La causa, istruita con la produzione di documenti e la prova testimoniale, perviene in decisione all'udienza odierna sulle rinnovate conclusioni delle parti di cui in epigrafe, con le formalità di cui all'art.281 sexies c.p.c.
II. Tanto premesso, la domanda risulta infondata e, come tale, non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
II.1. Occorre evidenziare che la presente controversia rientra nella sfera applicativa dell'art.2050 c.c., a norma del quale: “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.
pagina 2 di 4 La presunzione di colpa che ricorre nelle ipotesi contemplate dall'art.2050 c.c. presuppone l'accertamento del nesso causale tra esercizio dell'attività ed evento dannoso, la cui prova incombe sul danneggiato.
La giurisprudenza di legittimità ha delineato, poi, i presupposti della responsabilità civile della Società erogatrice di energia elettrica nel caso in cui si verifichino interruzioni di fornitura oppure sbalzi di frequenza o di tensione. Si tratta di una responsabilità discendente dall'esercizio di un'attività pericolosa superabile solo offrendo la prova liberatoria indicata dall'art.2050 c.c. ossia l'aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, a nulla rilevando eventuali clausole di esonero della responsabilità non debitamente introdotte nel contratto sottoscritto dalle parti (cfr. Cass. Civ., sent. n. 11193 del
2007).
Occorre, però, considerare che sia con riguardo all'esercizio di attività pericolosa che in tema di danno cagionato da cose in custodia è indispensabile, ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'esercente o del custode, che si accerti il nesso di causalità tra l'attività o la cosa e il danno patito e che sia provata l'esistenza del danno e la sua entità.
Infatti, il nocumento risarcibile non può ritenersi in re ipsa e non può dirsi coincidente con l'evento, poiché il danno ristorabile deve essere una conseguenza dell'evento.
Sul punto, le deposizioni testimoniali raccolte in sede di istruttoria, seppur abbiano condotto a ritenere provato il profilo dell'an debeatur e l'entità del pregiudizio, non consente di ritenere dimostrato il nesso causale.
Ed invero, la circostanza dedotta dall'attrice circa il verificarsi di uno sbalzo di tensione sulla rete elettrica risulta del tutto assertiva, essendo contestata dalla controparte e mancando un accertamento tecnico in contraddittorio con la società convenuta a conferma del nesso causale tra l'evento dedotto e i danni patiti.
Dalla videata AIRE prodotta dalla convenuta relativa alla giornata del 20.03.2019 non risulta alcuna interruzione o altra anomalia sulla rete elettrica che alimenta la fornitura dell'attrice.
Appaiono peraltro inconciliabili le deposizioni testimoniali sullo specifico punto con il comportamento della società attrice che, verificatosi il presunto picco di tensione dell'energia elettrica, non abbia immediatamente allertato la società fornitrice - non vi è in atti alcun telegramma, fax o altra corrispondenza con tale finalità - o prontamente segnalato quanto meno telefonicamente detto evento alla convenuta.
Anzichè adoperarsi diligentemente per consentire alla convenuta di prontamente intervenire e porvi rimedio, l'attrice preferiva accertare senza contraddittorio le cause del danneggiamento delle apparecchiature e solo successivamente, mettere in mora la convenuta (cfr. pec del 10.04.2019); nello spirito di collaborazione nell'adempimento delle obbligazioni, la pur Controparte_1
pagina 3 di 4 utilizzando costose apparecchiature, diligentemente e cautelativamente non risulta essersi dotata di un gruppo di continuità che potesse scongiurare le ipotesi, prevedibili, di interruzioni dell'energia elettrica così come i picchi di tensione.
A tali omissioni, parte attrice non sopperiva nemmeno chiedendo, nell'immediatezza dell'evento dannoso di cui è causa, accertamento tecnico preventivo ovvero, nel corso del giudizio, consulenza tecnica di ufficio che accertasse effettivamente che i danni subiti dalle apparecchiature erano in rapporto causale con lo sbalzo di tensione;
tale nesso di causalità non può quindi ritenersi non provato.
La prova sul nesso causale non può poi certamente essere sopperita dalle sole deposizioni dei testi di parte attrice, i quali hanno sì confermato il verificarsi del blackout nella struttura dell'attrice - circostanza direttamente percepita dagli stessi o comunque riferita - ma hanno anche imputato la rottura delle apparecchiature al forte sbalzo di tensione elettrica;
in questa maniera, tuttavia, i testi si sono limitati a fornire meri giudizi tecnici, non demandabili in sede di prova orale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che, quand'anche si sia verificato un blackout sull'impianto elettrico dell'attrice, tale fenomeno sia stato determinato da causa non imputabile alla convenuta.
Alla luce di tali considerazioni la domanda deve essere rigettata.
II.2 Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari - Seconda Sezione Civile - definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti di in persona Controparte_1 Controparte_3 del legale rapp.te p.t., così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese processuali complessivamente liquidate in € 2.540,00 oltre accessori di legge;
Così deciso in Bari, il 18.04.2025
IL GIUDICE ONORARIO
(dott.ssa Rosalba Campanaro)
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