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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/09/2025, n. 2501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2501 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1493/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Arceri Presidente dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. rg. 1493/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , con l'avv. Luca Perego, come da procura acclusa alla Parte_1 C.F._1
comparsa di costituzione del giudizio di primo grado, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Corso Matteotti n. 5\B, Lecco – Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con l'avv. Massimiliano Russo, come da procura CP_1 C.F._2
a margine dell'atto di citazione del giudizio di primo grado, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Via Hajech n. 10, Milano – Email_2
APPELLATO
Oggetto: indebito oggettivo
*
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:
Nel merito in via principale: per tutto quanto in atti argomentato, - riformare integralmente la sentenza n. 620/2023, pronunciata dal Tribunale di Lecco e pubblicata il 10.11.2023 nel giudizio
pagina 1 di 7 distinto a R.G. con il n. 303/2021, respingendo la domanda originariamente proposta dalla sig.ra
- per l'effetto, condannare la sig.ra alla restituzione di tutte le somme CP_1 CP_1
percepite dal sig. in esecuzione della sentenza n. 620/2023 qui impugnata, avendo lo Parte_1
stesso adempiuto al pagamento portato dalla sentenza di primo grado. In ogni caso: con PT integrale rifusione di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'odierno appellante nonché spese di CTU”.
Per l'appellato CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
- in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c., per i motivi esposti in narrativa;
- in via principale, nel merito: respingere integralmente il gravame, con conferma della sentenza di primo grado n. 620/2023 emessa a definizione del procedimento R.G. 303/2021, dal Tribunale di
Lecco, in persona del Giudice Dott.ssa Paganini, in data 02.11.2023 e pubblicata in data 10.11.2023;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale dell'impugnazione avversaria, si ripropongono le medesime domande formulate, anche in via istruttoria, nel primo grado di giudizio, qui da intendersi integralmente ritrascritte;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Lecco n. 620\2023 del 10.11.2023 che lo ha Parte_1 condannato alla restituzione a favore di dell'importo di € 50.000 oltre interessi legali CP_1 dalla data dell'8.1.2020 al saldo e al pagamento delle spese di lite del grado.
Ha insistito per la riforma integrale della sentenza e la condanna della controparte alla restituzione delle somme nelle more corrisposte in esecuzione della sentenza.
B. Il giudizio di primo grado. ha convenuto in giudizio per ottenere la restituzione della somma di € CP_1 Parte_1
50.000 a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., corrisposta in data 30.9.2009.
Ha riferito di avere sottoscritto, in qualità di promissaria acquirente, un contratto preliminare in data
30.12.2009 con la società avente ad oggetto un immobile da costruire sito a Lecco, al Controparte_2 prezzo di € 312.000 e di avere, in tale occasione, corrisposto a titolo di caparra confirmatoria l'importo di € 70.800, di cui di € 20.800 con assegno bancario ed € 50.000 a mani del socio che Parte_1
rilasciava apposita quietanza.
pagina 2 di 7 Ha precisato che il contratto definitivo non è stato tuttavia sottoscritto in quanto la promissaria acquirente aveva eccepito la nullità del preliminare - avendo la società rilasciato la fideiussione di cui all'art. 2 d.lgs. 122/2005 esclusivamente con riferimento al minor importo di € 20.000, non anche per l'ulteriore somma di € 50.000 -.
Ha chiarito che, a seguito di tale circostanza, la stessa aveva incardinato un giudizio arbitrale nei confronti della suddetta all'esito del quale, dato atto della dichiarata nullità del CP_2
contratto preliminare, aveva agito nei confronti di al fine di ottenere la restituzione della Parte_1 somma di € 50.000 a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., ma che tale domanda veniva dichiarata inammissibile (sentenza n. 66/2019 - Tribunale di Lecco RG 938/18) per violazione del requisito della sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., avendo la parte a disposizione altro specifico rimedio, ossia l'azione di indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.
Ha dunque riferito che in ragione di tutto quanto sopra ha agito nel presente giudizio per ottenere la condanna di lla restituzione della suddetta somma a titolo di indebito oggettivo. PT
regolarmente costituitosi, ha contestato quanto dedotto dalla controparte e ha insistito per Parte_1
il rigetto delle domande avversarie.
In particolare, ha eccepito innanzitutto l'inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem.
Nel merito, ha evidenziato che il pagamento in oggetto era da imputarsi a titolo di acconto sul prezzo di acquisto dell'immobile di cui al contratto preliminare e ha disconosciuto la sottoscrizione apposta sulla quietanza prodotta dall'attrice.
C. La sentenza del Tribunale
-Il primo giudice:
1. ha innanzitutto disatteso l'eccezione preliminare sollevata dal convenuto in punto di violazione del ne bis in idem - in ragione del giudicato formatosi con la sentenza del Tribunale di Lecco n. 66/2019 sopra citata - evidenziando, in particolare, che trattasi di una pronuncia di inammissibilità della domanda per difetto di sussidiarietà dell'azione proposta, dunque di una pronuncia in rito e non di un rigetto nel merito;
2. ha quindi accertato, dopo aver svolto c.t.u. grafologica, che la sottoscrizione apposta alla quietanza di pagamento della somma di € 50.000, datata 30.12.2009, prodotta sub doc. 4 (fascicolo parte attrice) è riconducibile al convenuto e che dal tenore letterale della stessa quietanza è evidente la Parte_1 causale del pagamento effettuato (l'acquisto del fabbricato in oggetto, come da contratto preliminare);
pagina 3 di 7 3. ha ritenuto che abbia ricevuto la somma di € 50.000 in proprio, senza manifestare Parte_1 all'esterno il titolo in base al quale era legittimato ad incassare detto importo in nome e per conto di terzi;
4.ha rilevato che il contratto preliminare, sottoscritto tra e la società in data CP_1 Controparte_2
30.12.2009, debba intendersi definitivamente risolto, atteso che la Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 1123/17 ha dichiarato la nullità del lodo arbitrale mediante il quale, in accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. formulata da era stato disposto il trasferimento Controparte_2 dell'immobile in questione da a Controparte_2 CP_1
5.ha accertato che da un lato non ha dimostrato il titolo in base al quale ha percepito Parte_1
l'importo di € 50.000 da né l'avvenuto trasferimento di detto importo alla società CP_1 CP_2
dall'atro che non ha neanche giustificato il trattenimento di tale somma, che comunque andrebbe
[...]
restituita a in forza degli effetti restitutori conseguenti alla risoluzione del contratto;
CP_1
6. ha infine ulteriormente precisato che, in punto di indebito, quand'anche si ritenga di qualificare
l'indebito alla stregua di un indebito cd. soggettivo ex latere accipiens, ossia quale pagamento al creditore apparente ai sensi dell'art. 1189 co. 2 c.p.c., comunque non si può non considerare che PT
a percepito l'importo di € 50.000 a titolo personale.
[...]
D. I motivi di appello
L'appellante ha svolto un unico ampio motivo di appello, con il quale ha lamentato l'“Omessa ed erronea valutazione di fatti e prove decisivi, con relativo vizio di motivazione della sentenza qui impugnata”.
In estrema sintesi, secondo il Tribunale avrebbe omesso di valutare le risultanze Parte_1
probatorie e avrebbe errato in particolare sotto due profili:
a) nel ritenere la consegna di denaro avvenuta in favore e/o nelle mani di e non in favore Parte_1
di Controparte_2
b) nel non ritenere arente di legittimazione passiva. PT
Secondo la ricostruzione dell'appellante il primo giudice avrebbe omesso di valutare la lettera sottoscritta da in data 28.04.2011 e indirizzata a con cui intimava la restituzione CP_1 CP_2
della somma di euro 50.000,00 (doc. 4 appellante) e le allegazioni in fatto addotte dalla stessa CP_1 nell'atto di citazione del primo grado di giudizio, che avrebbero valore confessorio (doc. 3 appellante).
E. La posizione dell'appellata
pagina 4 di 7 -L'appellata ha primariamente eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c., nonché ex artt. 348, 348-bis c.p.c., in quanto l'appellante “nel sottoporre a critica la sentenza impugnata, omette totalmente di indicare le motivazioni per cui il provvedimento censurato sarebbe erroneo o contraddittorio, limitandosi a riportare le medesime argomentazioni già formulate in prime cure, ampiamente vagliate e su cui, in definitiva, controparte si appiattisce”. Secondo tale prospettazione,
l'appello sarebbe quindi privo di un puntuale riferimento alle parti della sentenza che si assumono erronee.
-Ha inoltre eccepito la decadenza della controparte dalle istanze istruttorie formulata nel giudizio di primo grado, non avendole richiamate in questa sede.
-Con riguardo al merito dell'impugnazione ha ripercorso le circostanze in fatto e le proprie allegazioni esposte nel primo grado di giudizio. In punto di dazione di denaro a ha precisato che la PT
ricostruzione fornita da nel primo grado di giudizio è sempre stata coerente. Il CP_1
pagamento della somma in oggetto è stato eseguito a favore di ma pur sempre nelle CP_2
mani di Parte_1
In relazione alla legittimazione passiva del sig. - il quale ha lamentato che il pagamento della PT
somma di denaro è stato effettuato in favore di non già in suo favore e che CP_2
conseguentemente non può essere considerato legittimato passivo dell'azione di indebito – ha evidenziato che l'appellante non solo ha incamerato e trattenuto la somma corrispostagli quale destinatario diretto, in proprio, ma anche, pur essendo socio al 50% della società all'epoca dei fatti, non ha imputato l'importo ricevuto da a né l'ha poi restituito all'odierna appellata. CP_1 CP_2
G. All'udienza del 13.11.2024 la Corte ha fissato l'udienza del 18.2.2026 per la rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi. Tale udienza è stata poi anticipata al 10.9.2025, previa concessione di nuovi termini.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello deve essere respinto per le seguenti ragioni.
1. Occorre innanzitutto disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall' appellata. L'atto di appello è stato redatto in modo conforme ai canoni di specificità e analiticità contemplati dalla previsione normativa all'esito della riforma introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.
149 (c.d. “Riforma Cartabia”). La lettura dello stesso consente infatti di individuare in modo sufficientemente preciso le parti della sentenza che l'appellante ha inteso devolvere al vaglio critico della Corte.
pagina 5 di 7 2. Quanto al merito, il motivo di appello articolato da è infondato. Parte_1
Occorre innanzitutto ripercorrere le circostanze fattuali che hanno dato origine alla controversia in oggetto.
In data 30.12.2009 ha sottoscritto, in qualità di promissaria acquirente, un contratto CP_1
preliminare di compravendita immobiliare con quale promittente venditrice. Rispetto Controparte_2
a tale società, ra allora socio privo di carica rappresentativa. PT
per come risulta dagli atti e dai documenti allegati, ha dedotto di avere consegnato nelle mani CP_1 di in favore di la somma di € 50.000,00 in contanti a titolo di caparra Parte_1 Controparte_2 confirmatoria (nonché l'ulteriore somma di € 20.800,00 a mezzo di assegno bancario).
Il primo giudice ha accertato, e la circostanza non è stata oggetto di specifica impugnazione, che PT
ha, in quella sede, sottoscritto una dichiarazione di quietanza.
La – alla quale aveva inizialmente domandato la restituzione di tale somma, in CP_2 CP_1
ragione della risoluzione del contratto preliminare - ha sostenuto di non avere mai ricevuto da CP_1
né da lcun importo in contanti. PT
ha sostenuto di non aver ricevuto tale somma e ha disconosciuto, finanche nel primo grado di PT
questo giudizio (nel corso del quale è stato necessario svolgere c.t.u. grafologica), la propria sottoscrizione apposta alla quietanza.
Considerate tali circostanze in fatto, si deve ritenere che sussistono i requisiti per configurare un indebito arricchimento oggettivo in capo a PT
Il pagamento della somma di euro 50.000,00 è stato effettuato da parte di nelle mani di CP_1 PT
(si veda la quietanza liberatoria), vale a dire a favore di un soggetto che non era legittimato a riceverlo
(sottoscrizione della quietanza). Non risulta infatti che vesse poteri rappresentativi della società PT
(tant'è vero che stessa ha affermato di non aver mai ricevuto tale somma da CP_2 CP_2
. La sua posizione di socio e la sua condotta, tra l'altro, ben potrebbero aver indotto a PT CP_1
ritenere che li avesse. Inoltre, il contratto preliminare, che avrebbe costituito il titolo fondante la dazione di denaro, è venuto meno, non sussiste.
Ulteriormente, deve essere valutato che la somma in oggetto è stata corrisposta a il quale non è PT
risultato avere titolo per riceverla. Quindi, anche ove si ritenesse che la fattispecie in oggetto sia riconducibile all'alveo dell'indebito c.d. soggettivo ex latere accipiens, comunque troverebbe applicazione la medesima disciplina dell'indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2033 c.c., in quanto pagare un debito ad un soggetto “sbagliato” equivale a pagare un debito inesistente.
3. Le spese di lite
pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza. Sono poste a carico dell'appellante e liquidate a favore dell'appellata come da dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello Milano, definitivamente pronunciando, nella causa n. RG. 1493\2024, avverso la sentenza n. 620\2023 del Tribunale di Lecco:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 620\2023 pronunciata dal Tribunale di
Lecco;
2) condanna al pagamento delle spese di giudizio del grado a favore di Parte_1 CP_1
, liquidate per compensi in complessivi euro 6.946,00 oltre iva, cpa e spese generali nella
[...]
misura del 15%;
1) dà atto che sussistono a carico dell' appellante i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano,10.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Ernesta Occhiuto Alessandra Arceri
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Arceri Presidente dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. rg. 1493/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , con l'avv. Luca Perego, come da procura acclusa alla Parte_1 C.F._1
comparsa di costituzione del giudizio di primo grado, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Corso Matteotti n. 5\B, Lecco – Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con l'avv. Massimiliano Russo, come da procura CP_1 C.F._2
a margine dell'atto di citazione del giudizio di primo grado, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Via Hajech n. 10, Milano – Email_2
APPELLATO
Oggetto: indebito oggettivo
*
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:
Nel merito in via principale: per tutto quanto in atti argomentato, - riformare integralmente la sentenza n. 620/2023, pronunciata dal Tribunale di Lecco e pubblicata il 10.11.2023 nel giudizio
pagina 1 di 7 distinto a R.G. con il n. 303/2021, respingendo la domanda originariamente proposta dalla sig.ra
- per l'effetto, condannare la sig.ra alla restituzione di tutte le somme CP_1 CP_1
percepite dal sig. in esecuzione della sentenza n. 620/2023 qui impugnata, avendo lo Parte_1
stesso adempiuto al pagamento portato dalla sentenza di primo grado. In ogni caso: con PT integrale rifusione di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'odierno appellante nonché spese di CTU”.
Per l'appellato CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
- in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c., per i motivi esposti in narrativa;
- in via principale, nel merito: respingere integralmente il gravame, con conferma della sentenza di primo grado n. 620/2023 emessa a definizione del procedimento R.G. 303/2021, dal Tribunale di
Lecco, in persona del Giudice Dott.ssa Paganini, in data 02.11.2023 e pubblicata in data 10.11.2023;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale dell'impugnazione avversaria, si ripropongono le medesime domande formulate, anche in via istruttoria, nel primo grado di giudizio, qui da intendersi integralmente ritrascritte;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Lecco n. 620\2023 del 10.11.2023 che lo ha Parte_1 condannato alla restituzione a favore di dell'importo di € 50.000 oltre interessi legali CP_1 dalla data dell'8.1.2020 al saldo e al pagamento delle spese di lite del grado.
Ha insistito per la riforma integrale della sentenza e la condanna della controparte alla restituzione delle somme nelle more corrisposte in esecuzione della sentenza.
B. Il giudizio di primo grado. ha convenuto in giudizio per ottenere la restituzione della somma di € CP_1 Parte_1
50.000 a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., corrisposta in data 30.9.2009.
Ha riferito di avere sottoscritto, in qualità di promissaria acquirente, un contratto preliminare in data
30.12.2009 con la società avente ad oggetto un immobile da costruire sito a Lecco, al Controparte_2 prezzo di € 312.000 e di avere, in tale occasione, corrisposto a titolo di caparra confirmatoria l'importo di € 70.800, di cui di € 20.800 con assegno bancario ed € 50.000 a mani del socio che Parte_1
rilasciava apposita quietanza.
pagina 2 di 7 Ha precisato che il contratto definitivo non è stato tuttavia sottoscritto in quanto la promissaria acquirente aveva eccepito la nullità del preliminare - avendo la società rilasciato la fideiussione di cui all'art. 2 d.lgs. 122/2005 esclusivamente con riferimento al minor importo di € 20.000, non anche per l'ulteriore somma di € 50.000 -.
Ha chiarito che, a seguito di tale circostanza, la stessa aveva incardinato un giudizio arbitrale nei confronti della suddetta all'esito del quale, dato atto della dichiarata nullità del CP_2
contratto preliminare, aveva agito nei confronti di al fine di ottenere la restituzione della Parte_1 somma di € 50.000 a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., ma che tale domanda veniva dichiarata inammissibile (sentenza n. 66/2019 - Tribunale di Lecco RG 938/18) per violazione del requisito della sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., avendo la parte a disposizione altro specifico rimedio, ossia l'azione di indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.
Ha dunque riferito che in ragione di tutto quanto sopra ha agito nel presente giudizio per ottenere la condanna di lla restituzione della suddetta somma a titolo di indebito oggettivo. PT
regolarmente costituitosi, ha contestato quanto dedotto dalla controparte e ha insistito per Parte_1
il rigetto delle domande avversarie.
In particolare, ha eccepito innanzitutto l'inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem.
Nel merito, ha evidenziato che il pagamento in oggetto era da imputarsi a titolo di acconto sul prezzo di acquisto dell'immobile di cui al contratto preliminare e ha disconosciuto la sottoscrizione apposta sulla quietanza prodotta dall'attrice.
C. La sentenza del Tribunale
-Il primo giudice:
1. ha innanzitutto disatteso l'eccezione preliminare sollevata dal convenuto in punto di violazione del ne bis in idem - in ragione del giudicato formatosi con la sentenza del Tribunale di Lecco n. 66/2019 sopra citata - evidenziando, in particolare, che trattasi di una pronuncia di inammissibilità della domanda per difetto di sussidiarietà dell'azione proposta, dunque di una pronuncia in rito e non di un rigetto nel merito;
2. ha quindi accertato, dopo aver svolto c.t.u. grafologica, che la sottoscrizione apposta alla quietanza di pagamento della somma di € 50.000, datata 30.12.2009, prodotta sub doc. 4 (fascicolo parte attrice) è riconducibile al convenuto e che dal tenore letterale della stessa quietanza è evidente la Parte_1 causale del pagamento effettuato (l'acquisto del fabbricato in oggetto, come da contratto preliminare);
pagina 3 di 7 3. ha ritenuto che abbia ricevuto la somma di € 50.000 in proprio, senza manifestare Parte_1 all'esterno il titolo in base al quale era legittimato ad incassare detto importo in nome e per conto di terzi;
4.ha rilevato che il contratto preliminare, sottoscritto tra e la società in data CP_1 Controparte_2
30.12.2009, debba intendersi definitivamente risolto, atteso che la Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 1123/17 ha dichiarato la nullità del lodo arbitrale mediante il quale, in accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. formulata da era stato disposto il trasferimento Controparte_2 dell'immobile in questione da a Controparte_2 CP_1
5.ha accertato che da un lato non ha dimostrato il titolo in base al quale ha percepito Parte_1
l'importo di € 50.000 da né l'avvenuto trasferimento di detto importo alla società CP_1 CP_2
dall'atro che non ha neanche giustificato il trattenimento di tale somma, che comunque andrebbe
[...]
restituita a in forza degli effetti restitutori conseguenti alla risoluzione del contratto;
CP_1
6. ha infine ulteriormente precisato che, in punto di indebito, quand'anche si ritenga di qualificare
l'indebito alla stregua di un indebito cd. soggettivo ex latere accipiens, ossia quale pagamento al creditore apparente ai sensi dell'art. 1189 co. 2 c.p.c., comunque non si può non considerare che PT
a percepito l'importo di € 50.000 a titolo personale.
[...]
D. I motivi di appello
L'appellante ha svolto un unico ampio motivo di appello, con il quale ha lamentato l'“Omessa ed erronea valutazione di fatti e prove decisivi, con relativo vizio di motivazione della sentenza qui impugnata”.
In estrema sintesi, secondo il Tribunale avrebbe omesso di valutare le risultanze Parte_1
probatorie e avrebbe errato in particolare sotto due profili:
a) nel ritenere la consegna di denaro avvenuta in favore e/o nelle mani di e non in favore Parte_1
di Controparte_2
b) nel non ritenere arente di legittimazione passiva. PT
Secondo la ricostruzione dell'appellante il primo giudice avrebbe omesso di valutare la lettera sottoscritta da in data 28.04.2011 e indirizzata a con cui intimava la restituzione CP_1 CP_2
della somma di euro 50.000,00 (doc. 4 appellante) e le allegazioni in fatto addotte dalla stessa CP_1 nell'atto di citazione del primo grado di giudizio, che avrebbero valore confessorio (doc. 3 appellante).
E. La posizione dell'appellata
pagina 4 di 7 -L'appellata ha primariamente eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c., nonché ex artt. 348, 348-bis c.p.c., in quanto l'appellante “nel sottoporre a critica la sentenza impugnata, omette totalmente di indicare le motivazioni per cui il provvedimento censurato sarebbe erroneo o contraddittorio, limitandosi a riportare le medesime argomentazioni già formulate in prime cure, ampiamente vagliate e su cui, in definitiva, controparte si appiattisce”. Secondo tale prospettazione,
l'appello sarebbe quindi privo di un puntuale riferimento alle parti della sentenza che si assumono erronee.
-Ha inoltre eccepito la decadenza della controparte dalle istanze istruttorie formulata nel giudizio di primo grado, non avendole richiamate in questa sede.
-Con riguardo al merito dell'impugnazione ha ripercorso le circostanze in fatto e le proprie allegazioni esposte nel primo grado di giudizio. In punto di dazione di denaro a ha precisato che la PT
ricostruzione fornita da nel primo grado di giudizio è sempre stata coerente. Il CP_1
pagamento della somma in oggetto è stato eseguito a favore di ma pur sempre nelle CP_2
mani di Parte_1
In relazione alla legittimazione passiva del sig. - il quale ha lamentato che il pagamento della PT
somma di denaro è stato effettuato in favore di non già in suo favore e che CP_2
conseguentemente non può essere considerato legittimato passivo dell'azione di indebito – ha evidenziato che l'appellante non solo ha incamerato e trattenuto la somma corrispostagli quale destinatario diretto, in proprio, ma anche, pur essendo socio al 50% della società all'epoca dei fatti, non ha imputato l'importo ricevuto da a né l'ha poi restituito all'odierna appellata. CP_1 CP_2
G. All'udienza del 13.11.2024 la Corte ha fissato l'udienza del 18.2.2026 per la rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi. Tale udienza è stata poi anticipata al 10.9.2025, previa concessione di nuovi termini.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello deve essere respinto per le seguenti ragioni.
1. Occorre innanzitutto disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall' appellata. L'atto di appello è stato redatto in modo conforme ai canoni di specificità e analiticità contemplati dalla previsione normativa all'esito della riforma introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.
149 (c.d. “Riforma Cartabia”). La lettura dello stesso consente infatti di individuare in modo sufficientemente preciso le parti della sentenza che l'appellante ha inteso devolvere al vaglio critico della Corte.
pagina 5 di 7 2. Quanto al merito, il motivo di appello articolato da è infondato. Parte_1
Occorre innanzitutto ripercorrere le circostanze fattuali che hanno dato origine alla controversia in oggetto.
In data 30.12.2009 ha sottoscritto, in qualità di promissaria acquirente, un contratto CP_1
preliminare di compravendita immobiliare con quale promittente venditrice. Rispetto Controparte_2
a tale società, ra allora socio privo di carica rappresentativa. PT
per come risulta dagli atti e dai documenti allegati, ha dedotto di avere consegnato nelle mani CP_1 di in favore di la somma di € 50.000,00 in contanti a titolo di caparra Parte_1 Controparte_2 confirmatoria (nonché l'ulteriore somma di € 20.800,00 a mezzo di assegno bancario).
Il primo giudice ha accertato, e la circostanza non è stata oggetto di specifica impugnazione, che PT
ha, in quella sede, sottoscritto una dichiarazione di quietanza.
La – alla quale aveva inizialmente domandato la restituzione di tale somma, in CP_2 CP_1
ragione della risoluzione del contratto preliminare - ha sostenuto di non avere mai ricevuto da CP_1
né da lcun importo in contanti. PT
ha sostenuto di non aver ricevuto tale somma e ha disconosciuto, finanche nel primo grado di PT
questo giudizio (nel corso del quale è stato necessario svolgere c.t.u. grafologica), la propria sottoscrizione apposta alla quietanza.
Considerate tali circostanze in fatto, si deve ritenere che sussistono i requisiti per configurare un indebito arricchimento oggettivo in capo a PT
Il pagamento della somma di euro 50.000,00 è stato effettuato da parte di nelle mani di CP_1 PT
(si veda la quietanza liberatoria), vale a dire a favore di un soggetto che non era legittimato a riceverlo
(sottoscrizione della quietanza). Non risulta infatti che vesse poteri rappresentativi della società PT
(tant'è vero che stessa ha affermato di non aver mai ricevuto tale somma da CP_2 CP_2
. La sua posizione di socio e la sua condotta, tra l'altro, ben potrebbero aver indotto a PT CP_1
ritenere che li avesse. Inoltre, il contratto preliminare, che avrebbe costituito il titolo fondante la dazione di denaro, è venuto meno, non sussiste.
Ulteriormente, deve essere valutato che la somma in oggetto è stata corrisposta a il quale non è PT
risultato avere titolo per riceverla. Quindi, anche ove si ritenesse che la fattispecie in oggetto sia riconducibile all'alveo dell'indebito c.d. soggettivo ex latere accipiens, comunque troverebbe applicazione la medesima disciplina dell'indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2033 c.c., in quanto pagare un debito ad un soggetto “sbagliato” equivale a pagare un debito inesistente.
3. Le spese di lite
pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza. Sono poste a carico dell'appellante e liquidate a favore dell'appellata come da dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello Milano, definitivamente pronunciando, nella causa n. RG. 1493\2024, avverso la sentenza n. 620\2023 del Tribunale di Lecco:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 620\2023 pronunciata dal Tribunale di
Lecco;
2) condanna al pagamento delle spese di giudizio del grado a favore di Parte_1 CP_1
, liquidate per compensi in complessivi euro 6.946,00 oltre iva, cpa e spese generali nella
[...]
misura del 15%;
1) dà atto che sussistono a carico dell' appellante i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano,10.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Ernesta Occhiuto Alessandra Arceri
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