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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/03/2025, n. 1849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1849 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33381/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Antonio Sammarro, all'esito del deposito entro il termine perentorio del 03.03.2025 di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 33381 del R.G.A.C. dell'anno 2024, già 14863/2024 e vertente
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Domenico Brancati;
Parte_1 CodiceFiscale_1
ATTRICE
E
(C.F. ), con l'Avv. Francesco Musacchio;
Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
Oggetto: risoluzione per morosità.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso che aveva concesso in locazione ad uso abitativo a Parte_1 Controparte_1
l'immobile sito in Milano, C.so Lodi n. 56, posto al piano 2, composto di tre vani oltre cucina e servizi,
per la durata di anni quattro con contratto stipulato in data 02.01.2023, registrato presso l'Agenzia delle
Entrate di Catania, per un canone annuo di € 16.800,00, comprensivo delle spese condominiali, da corrispondersi in 12 rate mensili di € 1.400,00 mensili, scadenti il giorno cinque di ogni mese, che il conduttore si era reso moroso nel pagamento dei canoni da settembre 2023 per un importo complessivo di € 8.400,00, intimava lo sfratto per morosità nel pagamento dei canoni, convenendo CP_1
davanti a questo giudice per la relativa convalida e l'emissione del decreto ingiuntivo.
[...]
pagina 1 di 4 si opponeva alla convalida eccependo l'intervenuto pagamento dei canoni Controparte_1
azionati mediante bonifico bancario.
Con ordinanza resa il 26.09.2024 il giudice rigettava la richiesta di ordinanza provvisoria di rilascio e disponeva la conversione del rito.
Con memoria depositata in data 18.12.2024 deduceva la persistente morosità in Parte_1
relazione ai canoni maturati da aprile ad agosto 2024 per complessivi € 7.000,00 cui dovevano essere imputati i pagamenti effettuati da ottobre 2023 a marzo 2024, con l'aggiunta altresì del rateo di febbraio 2024 maturato e non pagato, e chiedeva pertanto la risoluzione del contratto di locazione, il rilascio dell'immobile ed il pagamento della somma di € 8.400,00 per canoni e spese condominiali oltre interessi.
ribadiva l'intervenuto pagamento dei canoni e chiedeva il rigetto della domanda. Controparte_1
All'esito del deposito entro il termine perentorio del 03.03.2025 delle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa.
Preliminarmente, va osservato che gli attori nelle memorie illustrative hanno ricondotto la domanda di risoluzione al mancato pagamento dei canoni da novembre 2023 a febbraio 2024 per un totale residuo di € 5.600,00.
Precisato in questi termini il thema decidendum, va anzitutto osservato che è preclusa al conduttore la possibilità di imputare i pagamenti ai canoni in virtù dell'espressa indicazione contenuta nei bonifici prodotti ai sensi dell'art. 1193 I comma c.c., atteso che tale disposizione si applica laddove ricorra la pluralità di debiti e l'unicità del debitore ed ha lo scopo di eliminare l'incertezza circa la sorte degli stessi, evitando che a ciascun atto di pagamento non segua l'effetto solutorio di una ben determinata obbligazione, sicché tale disposizione non è applicabile, e la questione dell'imputazione del pagamento non è proponibile, quando tra le parti sussista un unico debito (cfr. sul punto, Cass. 27076/2022 e giurisprudenza di legittimità ivi citata).
Nello specifico, vertendosi nell'ipotesi della dedotta mancata corresponsione di più canoni di locazione, spetta al locatore stabilire a quali dei canoni, scaduti e non corrisposti, debbano essere imputate le somme ricevute dal conduttore, indipendentemente dalle contrarie indicazioni di quest'ultimo in ragione del dato testuale del primo comma dell'art. 1193 c.c. e della stessa "ratio" che pagina 2 di 4 presiede alla risoluzione del contratto, altrimenti consentendosi al conduttore di sottrarsi alle conseguenze della mora (cfr. Cass. 27076/2022).
Ciò posto, la domanda dev'essere accolta, in quanto i bonifici da considerare per valutare il pagamento dei canoni di locazione sono i sei di € 1.400,00 ciascuno datati 23/10/2023, 23/11/2023,
21/12/2023, 19/01/2024, 19/02/2024 e 20/03/2024, recanti la causale “affitto C.so Lodi CP_1
”, nonché il bonifico del 31/01/2023 di € 7.080,00 con causale “lodi 56 affitto” ed il bonifico
[...]
del 03/03/2023 di € 1.400,00 con causale “affitto marzo”, per un importo complessivo di € 16.880,00,
a fronte di un credito maturato al mese di febbraio 2024 di complessivi € 19.600,00 e di € 1.400,00 per deposito cauzionale, per cui residua una morosità di € 4.120,00 da imputare per intero ai mesi di gennaio e febbraio 2024 e parzialmente al mese di dicembre 2024.
Al riguardo, deve escludersi la possibilità di considerare il bonifico di € 4.000,00 in quanto risalente al 16.12.2022 e, quindi, non riferibile al contratto di locazione per cui è causa, stipulato successivamente in data 02.01.2023, in difetto di espressa menzione del pagamento nel contratto medesimo neanche nella parte in cui si fa riferimento al deposito cauzionale, non essendo configurabile l'adempimento di un'obbligazione non ancora sorta.
In base a tali considerazioni, deve dichiararsi la risoluzione del contratto atteso che la morosità
supera il parametro predeterminato legalmente dal disposto normativo di cui all'art. 5 della legge n.
392/78 che preclude ogni valutazione discrezionale da parte del giudice in ordine all'importanza dell'inadempimento, ed il convenuto dev'essere condannato di pagamento di € 4.120,00 oltre interessi come per legge, per la mancata corresponsione dei canoni predetti.
Tenuto conto che non sono state allegate né dimostrate situazioni valutabili ai sensi dell'art. 56 L.
392/78, atte a confrontare le condizioni delle parti, e considerato che il rilascio è riconducibile all' inadempimento del convenuto, la data di esecuzione dev'essere fissata per il 30.04.2025.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo avuto riguardo,
nell'individuazione dello scaglione, alla somma accordata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra difesa, deduzione ed eccezione, così
provvede:
pagina 3 di 4 - Dichiara la risoluzione del contratto di locazione per morosità del conduttore;
- Ordina, di conseguenza, il rilascio dell'immobile per cui è causa libero di persone e cose, e fissa per l'esecuzione la data del 30.04.2025
- Condanna al pagamento di € 4.120,00 a titolo di canoni di locazione e Controparte_1
spese condominiali oltre interessi al soddisfo, nonché al rimborso delle spese di lite che liquida in €
180,00 per esborsi ed € 1.701,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Milano, 4 marzo 2025
Il giudice
Antonio Sammarro
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Antonio Sammarro, all'esito del deposito entro il termine perentorio del 03.03.2025 di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 33381 del R.G.A.C. dell'anno 2024, già 14863/2024 e vertente
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Domenico Brancati;
Parte_1 CodiceFiscale_1
ATTRICE
E
(C.F. ), con l'Avv. Francesco Musacchio;
Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
Oggetto: risoluzione per morosità.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso che aveva concesso in locazione ad uso abitativo a Parte_1 Controparte_1
l'immobile sito in Milano, C.so Lodi n. 56, posto al piano 2, composto di tre vani oltre cucina e servizi,
per la durata di anni quattro con contratto stipulato in data 02.01.2023, registrato presso l'Agenzia delle
Entrate di Catania, per un canone annuo di € 16.800,00, comprensivo delle spese condominiali, da corrispondersi in 12 rate mensili di € 1.400,00 mensili, scadenti il giorno cinque di ogni mese, che il conduttore si era reso moroso nel pagamento dei canoni da settembre 2023 per un importo complessivo di € 8.400,00, intimava lo sfratto per morosità nel pagamento dei canoni, convenendo CP_1
davanti a questo giudice per la relativa convalida e l'emissione del decreto ingiuntivo.
[...]
pagina 1 di 4 si opponeva alla convalida eccependo l'intervenuto pagamento dei canoni Controparte_1
azionati mediante bonifico bancario.
Con ordinanza resa il 26.09.2024 il giudice rigettava la richiesta di ordinanza provvisoria di rilascio e disponeva la conversione del rito.
Con memoria depositata in data 18.12.2024 deduceva la persistente morosità in Parte_1
relazione ai canoni maturati da aprile ad agosto 2024 per complessivi € 7.000,00 cui dovevano essere imputati i pagamenti effettuati da ottobre 2023 a marzo 2024, con l'aggiunta altresì del rateo di febbraio 2024 maturato e non pagato, e chiedeva pertanto la risoluzione del contratto di locazione, il rilascio dell'immobile ed il pagamento della somma di € 8.400,00 per canoni e spese condominiali oltre interessi.
ribadiva l'intervenuto pagamento dei canoni e chiedeva il rigetto della domanda. Controparte_1
All'esito del deposito entro il termine perentorio del 03.03.2025 delle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa.
Preliminarmente, va osservato che gli attori nelle memorie illustrative hanno ricondotto la domanda di risoluzione al mancato pagamento dei canoni da novembre 2023 a febbraio 2024 per un totale residuo di € 5.600,00.
Precisato in questi termini il thema decidendum, va anzitutto osservato che è preclusa al conduttore la possibilità di imputare i pagamenti ai canoni in virtù dell'espressa indicazione contenuta nei bonifici prodotti ai sensi dell'art. 1193 I comma c.c., atteso che tale disposizione si applica laddove ricorra la pluralità di debiti e l'unicità del debitore ed ha lo scopo di eliminare l'incertezza circa la sorte degli stessi, evitando che a ciascun atto di pagamento non segua l'effetto solutorio di una ben determinata obbligazione, sicché tale disposizione non è applicabile, e la questione dell'imputazione del pagamento non è proponibile, quando tra le parti sussista un unico debito (cfr. sul punto, Cass. 27076/2022 e giurisprudenza di legittimità ivi citata).
Nello specifico, vertendosi nell'ipotesi della dedotta mancata corresponsione di più canoni di locazione, spetta al locatore stabilire a quali dei canoni, scaduti e non corrisposti, debbano essere imputate le somme ricevute dal conduttore, indipendentemente dalle contrarie indicazioni di quest'ultimo in ragione del dato testuale del primo comma dell'art. 1193 c.c. e della stessa "ratio" che pagina 2 di 4 presiede alla risoluzione del contratto, altrimenti consentendosi al conduttore di sottrarsi alle conseguenze della mora (cfr. Cass. 27076/2022).
Ciò posto, la domanda dev'essere accolta, in quanto i bonifici da considerare per valutare il pagamento dei canoni di locazione sono i sei di € 1.400,00 ciascuno datati 23/10/2023, 23/11/2023,
21/12/2023, 19/01/2024, 19/02/2024 e 20/03/2024, recanti la causale “affitto C.so Lodi CP_1
”, nonché il bonifico del 31/01/2023 di € 7.080,00 con causale “lodi 56 affitto” ed il bonifico
[...]
del 03/03/2023 di € 1.400,00 con causale “affitto marzo”, per un importo complessivo di € 16.880,00,
a fronte di un credito maturato al mese di febbraio 2024 di complessivi € 19.600,00 e di € 1.400,00 per deposito cauzionale, per cui residua una morosità di € 4.120,00 da imputare per intero ai mesi di gennaio e febbraio 2024 e parzialmente al mese di dicembre 2024.
Al riguardo, deve escludersi la possibilità di considerare il bonifico di € 4.000,00 in quanto risalente al 16.12.2022 e, quindi, non riferibile al contratto di locazione per cui è causa, stipulato successivamente in data 02.01.2023, in difetto di espressa menzione del pagamento nel contratto medesimo neanche nella parte in cui si fa riferimento al deposito cauzionale, non essendo configurabile l'adempimento di un'obbligazione non ancora sorta.
In base a tali considerazioni, deve dichiararsi la risoluzione del contratto atteso che la morosità
supera il parametro predeterminato legalmente dal disposto normativo di cui all'art. 5 della legge n.
392/78 che preclude ogni valutazione discrezionale da parte del giudice in ordine all'importanza dell'inadempimento, ed il convenuto dev'essere condannato di pagamento di € 4.120,00 oltre interessi come per legge, per la mancata corresponsione dei canoni predetti.
Tenuto conto che non sono state allegate né dimostrate situazioni valutabili ai sensi dell'art. 56 L.
392/78, atte a confrontare le condizioni delle parti, e considerato che il rilascio è riconducibile all' inadempimento del convenuto, la data di esecuzione dev'essere fissata per il 30.04.2025.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo avuto riguardo,
nell'individuazione dello scaglione, alla somma accordata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra difesa, deduzione ed eccezione, così
provvede:
pagina 3 di 4 - Dichiara la risoluzione del contratto di locazione per morosità del conduttore;
- Ordina, di conseguenza, il rilascio dell'immobile per cui è causa libero di persone e cose, e fissa per l'esecuzione la data del 30.04.2025
- Condanna al pagamento di € 4.120,00 a titolo di canoni di locazione e Controparte_1
spese condominiali oltre interessi al soddisfo, nonché al rimborso delle spese di lite che liquida in €
180,00 per esborsi ed € 1.701,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Milano, 4 marzo 2025
Il giudice
Antonio Sammarro
pagina 4 di 4