Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 04/06/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 673 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. CURTO' ORAZIO
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
[...] con l'avv. MAZZARELLA GIUSEPPE
e
CP_2
Con l'avv. Pieranna Buizza
- RESISTENTE –
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 15/03/2024, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, la , proponeva opposizione avverso CP_1 il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 20/2024 del 12 gennaio 2024 notificato in data 8 febbraio 2024, emesso nell'ambito del procedimento iscritto al RG n. 2649/23, con il quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bergamo, in accoglimento della domanda, gli aveva
1
A fondamento del proposto ricorso l'opponente eccepiva che per gli anni dal 2001 al 2006 i contributi eventualmente dovuto sono stati condonati, per gli anni 2016-17 nulla è dovuto avendo chiesto la cancellazione dall'albo il 26.2.15, il decorso del termine di prescrizione nonché evidenziava che parte del debito è stato onorato mediante il pagamento rateale parziale.
***
Con memoria depositata tempestivamente in data 28 luglio 2023 si costituiva la contestando la prospettazione avversaria Parte_2
e spiegando ampie difese volte al rigetto dell'opposizione.
Nel merito, deduceva che le modalità di calcolo dei contributi, maggiorazioni, sanzioni e interessi dovuti da ogni iscritto nel caso di omesso e/o ritardato versamento dei contributi e dell'omesso invio della dichiarazione annuale alle singole scadenze risultavano dai Regolamenti sulla contribuzione, che allegava alla memoria difensiva;
che il contributo soggettivo obbligatorio posto a carico di ogni iscritto alla era pari ad una quota percentuale calcolata Pt_2 sulla base del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente risultante dalla dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF resa dai singoli geometri e che in caso di omissione dell'obbligo di trasmissione della dichiarazione annuale alla i relativi dati reddituali Pt_2 venivano acquisiti presso l'Agenzia delle Entrate;
che il professionista era a conoscenza del proprio reddito professionale ed avrebbe potuto dunque in applicazione delle percentuali indicate nel Regolamento tempo per tempo vigente, sapere con certezza l'ammontare dei contributi dovuti per singola annualità e l'ammontare degli interessi, sanzioni e maggiorazioni in caso di violazione contributiva;
che comunque ogni professionista iscritto all'Albo era obbligato all'iscrizione alla Cassa di previdenza ed era pertanto a conoscenza dei relativi obblighi connessi all'esercizio della professione.
Rilevava che il termine di prescrizione dei contributi previdenziali in discussione, dovuti per ogni annualità, iniziava a decorrere dalla data di trasmissione da parte dell'obbligato della comunicazione relativa all'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef per 2 l'anno precedente;
che pertanto l'omessa trasmissione della dichiarazione annuale alla dei Pt_2 redditi professionali aveva impedito il decorso del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'articolo 3 della L.335/95; che in ogni caso la prescrizione era stata interrotta dai numerosi solleciti di pagamento allegati inviati all'opponente e ulteriormente interrotta dall'istanza di rateazione.
Precisava, altresì, che le somme richieste con il decreto ingiuntivo impugnato erano diverse rispetto a quelle già riscosse tramite l'agente della riscossione dalle quali è stato scomputato quanto già corrisposto.
La parte convenuta ha, inoltre chiesto di essere autorizzata alla chiamata di terzo di CP_1 ai fini della prova dell'interruzione del termine di prescrizione. CP_2
***
Il Giudice, in prima udienza, ha autorizzato la chiamata in causa. La parte ricorrente ha chiesto termine per valutare l'opportunità di coltivare l'eccezione di prescrizione e per interloquire con l'ente. si è regolarmente costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e allegando atti CP_2 interrotti della prescrizione.
Il Giudice ha invitato le parti a prendere specifica posizione in punto di interruzione della prescrizione
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art 127 ter c.p.c..
DIRITTO
L'opposizione sia infondata.
***
Nel merito è bene precisare sul piano sistematico generale “[…] che la trasformazione in enti privati dei soggetti pubblici che gestivano le assicurazioni obbligatorie dei professionisti, secondo le previsioni del
D.Lgs. n. 509 del 1994, non ha modificato la funzione dell'ente nel sistema come centro d'imputazione dei rapporti e soprattutto come soggetto preposto a svolgere le attività previdenziali ed assistenziali in atto, posto che all'autonomia organizzativa, amministrativa e contabile riconosciuta ai singoli enti in ragione della loro mutata veste giuridica fanno riscontro un articolato sistema di poteri ministeriali di controllo sui bilanci e d'intervento sugli organi di amministrazione, nonché una generale funzione di controllo sulla gestione da parte della Corte dei
Conti. La suddetta trasformazione, dunque, ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività 3 istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti, articolandosi invece sul diverso piano di una modifica degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi: l'obbligo contributivo costituisce un corollario, appunto, della rilevanza pubblicistica dell'inalterato fine previdenziale (Corte
Costituzionale n. 248 del 2007)” (Cass. civile sez. lav., 03/11/2021, n.31459).
Ne consegue che tutta la materia relativa agli obblighi contributivi dei professionisti iscritti alla Cassa di appartenenza è di rilievo pubblicistico in quanto funzionale alla realizzazione dei compiti assegnati dall'art. 38 della Costituzione ai relativi enti di previdenza.
Sempre in ossequio ai precetti costituzionali l'iscrizione alla è obbligatoria e non Pt_2 meramente facoltativa essendo volta ad assicurare a tutti i lavoratori autonomi una tutela previdenziale, atteso che “ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Controparte_1
e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta , l'iscrizione all'albo professionale -essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della Pt_2 professione e la mancata produzione di reddito- avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla L. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti” (cfr., da ultimo, Cass. n. 4568 del 2021)”
(Cass. 31.08.2021, n. 23627).
È bene evidenziare, inoltre, che nell'opposizione a decreto ingiuntivo l'attore in senso formale è, di fatto, convenuto in senso sostanziale, in quanto soggetto che si trova a dover paralizzare la richiesta altrui;
il convenuto formale è, invece, colui che tale richiesta invoca nel giudizio. La diversa posizione processuale delle parti, sotto il profilo sostanziale, assume un particolare connotato sotto il profilo della ripartizione dell'onere probatorio. Posto, infatti, che l'opposto assume la posizione di attore in senso sostanziale, è sullo stesso che viene a gravare l'onere probatorio predetto.
Sul punto la Corte di Cassazione ha infatti affermato che “In tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti” (Cass. n. 8718/2000, ancora cfr. Cass.
22754/2013; Cass. 2421/2006; 24851/2005; Cass. 21245/2006).
Come statuito poi dalla Corte di Cassazione “Per potersi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale occorre che essa sia specifica. La contestazione generica deve essere equiparata alla mancata contestazione. In presenza di fatti ritualmente allegati dalla controparte in modo preciso e puntuale, occorre che 4 siano richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative” (cfr., ex multis, C. Cass.
8933/2009).
In particolare, sempre la Suprema Corte ha evidenziato che “Nel rito del lavoro, il convenuto ha
l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e
416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile (cfr.
C. Cass. 4051/2011; C. Cass. 7697/2008). Risolvendosi il processo di opposizione a decreto ingiuntivo in un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, nel cui ambito la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo importa quella di condanna al pagamento del credito “esso riguarda non solo le condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche la fondatezza della domanda sul merito della quale il giudice deve comunque pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga o non 7 provato il credito dedotto e ciò indipendentemente dalla sufficienza, validità o regolarità degli elementi in ragione dei quali quel decreto sia stato emesso” (cfr. Cass. n. 7036/1999 e, ancora, ex multis Cass. nn.
475/1985; 3783/1985; 7777/1987; 297/1992; 10169/1997).
Discende da quanto evidenziato che, in disparte l'applicabilità dell'art. 635, comma 2, c.p.c., anche alle Casse di previdenza “privatizzate” per il perdurante carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti (Cfr. Cass. 26.10.2015, n.
21735; Cassazione civile sez lav. - 27/10/2020, n. 23616), alcun rilievo assume nel presente giudizio a cognizione piena la questione della valenza di prova scritta del credito a norma dell'articolo 635 comma 2 c.p.c. della dichiarazione del Direttore dell'ente previdenziale, non discutendosi della validità o regolarità dei documenti alla stregua dei quali è stato emesso il decreto ingiuntivo, bensì della sussistenza - in questo giudizio a cognizione piena - dei presupposti costitutivi della pretesa che non trovano fondamento soltanto nella dichiarazione di cui al secondo comma dell'articolo 635 c.p.c. ma anche nell'estratto conto previdenziale, nel prospetto di dettaglio analitico prodotto nel fascicolo di parte opposta, attraverso il quale è agevole ricostruire l'ammontare degli importi richiesti e il relativo titolo e nei Regolamenti della sulla contribuzione tempo per tempo vigenti (tutti allegati alla memoria difensiva), Pt_2 5 ove all'art. 43 sono espressamente indicate le modalità di calcolo dei contributi, maggiorazioni, sanzioni e interessi dovuti da ogni iscritto nel caso di omesso e/o ritardato versamento dei contributi e dell'omesso invio della dichiarazione annuale alle singole scadenze (quanto alla rilevanza da riconoscere all'attività regolamentare degli enti previdenziali privatizzati, si veda
Cass. n. 1841 del 2019; Cass. n. 3461 del 2019).
D'altro canto, stante l'immutata valenza pubblicistica della funzione previdenziale degli enti ex d.lgs. 509/1994 anche dopo la privatizzazione, per la certificazione ex art. 54, 1. 88/1989 trova applicazione l'insegnamento dei giudici di legittimità secondo cui la certificazione dell'ente previdenziale “in ordine ai dati afferenti alla situazione previdenziale e pensionistica del lavoratore fa piena prova, fino a querela di falso, dei dati in possesso dell'ente nonché degli accertamenti compiuti in occasione del rilascio del certificato medesimo” (da ultimo, Cass. Sez. Lav. 9.03.2020, n. 6643).
Ebbene, a fronte delle generiche contestazioni dell'opponente sul punto, nella specie l'ente previdenziale ha posto a fondamento della pretesa contributiva documentazione idonea a comprovare il credito ingiunto.
I. Il condono
Quanto alla contribuzione relativa agli anni dal 2001 al 2006, la parte opponente ha eccepito che essi risultano condonati.
La ha correttamente evidenziato che gli enti previdenziali privati non hanno aderito alle CP_1 misure previste dalla legge di bilancio 2023 di stralcio dei debiti fino a 1.000 € e di definizione agevolata.
L'autonomia della appellante è sancita dalla legge n.509/1994, modificato, per quanto Pt_2 qui rileva, dal d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997, n. 140, che all'art. 1, comma 6-bis, aggiunto dalla legge di conversione, ha disposto che: «Nell'ambito del potere di adozione di provvedimenti, conferito dal D. Lgs. 30 giugno 1994, n.
509, art. 2, comma 2, possono essere adottate dagli enti privatizzati di cui al medesimo decreto legislativo deliberazione in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive, da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi del cit. d.lgs. art 3, comma 2»; - lo spazio di autonomia delle Casse di previdenza comprendente l'adozione di un regime sanzionatorio e di eventuali condoni per inadempienze contributive;
- i poteri funzionali ad assicurare l'equilibrio finanziario della gestione delle Ca., ossia poteri necessariamente incidenti sul versante delle prestazioni come su quello dei contributi, specificamente estesi sia al profilo sanzionatorio che a quello 6 del condono per inadempienze contributive (v., in tema, Cass. 10 gennaio 2008, n.265); - gli equilibri economici finanziari per le Ca. privatizzate costituenti principio fondamentale della gestione sicché la determinazione del reddito imponibile, concordata ab externo, costituirebbe violazione dell'autonomia delle Casse e della normativa speciale previdenziale che demanda alle
Casse medesime la potestà di sanzionare omissioni contributive o di condonarle introducendo misure premiali.
Sul punto la Suprema Corte (sentenza n. 10015 del 12 Aprile 2024) ha confermato l'inapplicabilità della definizione agevolata predetta alle Casse previdenziali dei professionisti persone giuridiche di diritto privato, ma la ritenuta applicabile solo agli enti previdenziali pubblici.
La tesi della parte opponente è, quindi, infondata.
II. L'iscrizione all'Albo
L'opponente non ha contestato l'obbligatorietà della sua iscrizione alla Cassa di previdenza
(obbligatorietà che deriva dalla sua iscrizione all'albo, tant'è che anche l'iscritto all'albo che non eserciti la professione è tenuto in ogni caso al versamento dei contributi) o l'obbligatorietà della contribuzione richiesta, salvo per l'anno 2016/17.
Sul punto, si osserva che l'opponente ha chiesto di essere cancellato dall'Albo solo in data
26.2.16 e che la contribuzione è certamente dovuta fino a che il professionista è iscritto all'Albo.
La contribuzione minima è dovuta da tutti gli iscritti all'Albo, sul punto la Suprema Corte di
Cassazione con sentenza n.4568/2021 (confermata da 12 ordinanze successive n.23627/2021,
n. 23628/2021, n. 23629/2021, n. 23630/2021, n. 23631/2021, n. 23633/2021, n. 24135/202,
n. 28119/2021, n. 35481/2021, n.1410/2022, n.4861/2022) ha confermato che ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla geometri e del pagamento CP_1 Controparte_1 della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio Pt_2 della professione e la mancata produzione di reddito. Sul punto da ultimo, Cassazione civile sez. lav., 06/06/2023, n.15840 “In tema di ai fini dell'obbligatorietà Controparte_1 dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé 7 ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria. Dall'obbligo di iscrizione alla
- previsto dallo Statuto della stessa con disposizione ritenuta da questa Corte del tutto legittima - deriva, Pt_2 inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva, con obbligo contributivo generale, può incidere sugli obblighi contributivi alla invero, solo nei Pt_2 limiti delle condizioni fissate dalla , potendo in tal modo la svolgere i controlli opportuni in ordine Pt_2 Pt_2 alle attività svolte e ai redditi prodotti. Le dette condizioni, prevedevano l'obbligo di presentare
l'autocertificazione recante dichiarazione del geometra di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA.”.
Sul punto anche la Corte d'Appello di Brescia 26/02/2019, n.69 che ha, inoltre, confermato la legittimità dell'art. 5 in punto di onere della prova, che il ricorrente certamente non hanno adempiuto, si riporta la condivisa motivazione:
“Come più volte affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (v. Cass. 29829/08; Cass.
24202/09), la privatizzazione si è tradotta in «una sostanziale delegificazione», affidata dalla legge all'autonomia degli enti previdenziali privatizzati per la disciplina del rapporto contributivo e del rapporto previdenziale anche in deroga a disposizioni di legge precedenti, ferma restando l'obbligatorietà della contribuzione.
Inoltre, come ancora chiarito dalla giurisprudenza (v., per tutte, Cass. 11792/05), gli atti di delegificazione adottati dagli enti previdenziali privatizzati entro i limiti della loro autonomia sono soggetti, altresì, a limiti costituzionali.
Orbene, deve ritenersi che la disciplina regolamentare introdotta con decorrenza dal gennaio 2003 della
costituisca un atto di delegificazione legittimo, rispettando sia i limiti dell'autonomia conferita alle Ca. CP_1 privatizzate che i limiti costituzionali, posto che esso si limita a definire, nell'ambito del nuovo assetto privatizzato, il sistema degli obblighi contributivi, senza estendere l'obbligo di iscrizione alla a nuove Pt_2 categorie di professionisti.
Invero, con il nuovo art. 5 dello St. sono state modificate le regole di iscrizione alla In precedenza, Pt_2
l'iscrizione alla era obbligatoria per gli iscritti albo professionale dei geometri che esercitavano la libera Pt_2 professione con carattere di continuità, mentre coloro che non svolgevano la professione con carattere di abitualità e in via esclusiva erano tenuti a versare solo un c.d. contributo di solidarietà; a decorrere dal gennaio 2003 l'art. 5 dello St. ha introdotto il principio di iscrizione automatica alla per tutti i geometri iscritti all'Al. Pt_2 professionale, a prescindere dalla continuità e dall'esclusività della professione, salva la prova contraria. 8 Irrilevante è anche la effettiva produzione di reddito professionale, visto in base al regolamento della è Pt_2 dovuto un «contributo minimo» in ogni caso, anche in presenza di dichiarazioni fiscali negative.
Quindi, come pure osservato dalla copiosa giurisprudenza di merito prodotta dalla difesa della Pt_2 qualsiasi esercizio, anche in forma occasionale, della professione di geometra costituisce il presupposto per l'obbligo contributivo. In sostanza, ai fini dell'obbligo contributivo, è sufficiente lo svolgimento di una qualsiasi attività di geometra e con qualsiasi modalità e a qualsiasi titolo, essendo lo svolgimento di qualsiasi attività professionale incompatibile con la qualità di semplice iscritto all'Al. (in tal senso, si veda, ancora, la giurisprudenza di merito prodotta dall'appellante).
Occorre poi aggiungere che, con specifico riferimento ai geometri iscritti all'Al. professionale che siano lavoratori dipendenti, la (con delibera n. 123/2009, approvata con DM 14.7.2009) ha dettato una Pt_2 specifica regola per coloro che eseguono nell'interesse del datore di lavoro prestazioni rientranti nelle competenze professionali: in questi casi, se il dipendente è inquadrato nel ruolo professionale di geometra previsto dal CCNL e se
l'attività svolta rientra tra le mansioni proprie di tale ruolo, non vi è obbligo di iscrizione alla non Pt_2 sussistendo esercizio della libera professione;
invece, nel caso in cui l'attività professionale è esercitata dal dipendente, sempre nell'interesse del datore di lavoro, ma al di fuori di un inquadramento che preveda espressamente lo svolgimento di tali mansioni, sussiste l'obbligo di iscrizione, trattandosi in pratica di esercizio dell'attività professionale equivalente a quello prestata in favore di un terzo.
Né, in contrario, è fondato affermare che con la nuova disciplina la sarebbe andata oltre il limite Pt_2 dell'autonomia attribuita, perché, includendo anche i liberi professionisti che svolgono attività occasionale, avrebbe modificato l'ambito soggettivo degli obbligati, in tal modo violando l'art. 1, co. 3, del D.Lgs. 509/94, nella parte in cui afferma che «gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti».
In realtà, l'ambito delle categorie dei lavoratori e professionisti non è mutato, posto che l'iscrizione alla Pt_2 continua pur sempre a riguardare esclusivamente i geometri iscritti all'Al. professionale che esercitano la libera professione. Ciò che mutato è semplicemente una modalità dell'esercizio della libera professione, che oggi rileva anche se priva dei caratteri di continuità ed esclusività (in sostanza, è stato solo delineato un esercizio della professione più ampio rispetto al passato, evidentemente a fini di una maggiore tutela previdenziale della categoria). In altre parole, la modifica statutaria ha modificato solo la portata degli effetti dell'esercizio della libera professione, ma non ha esteso tali effetti oltre l'ambito degli esercenti la libera professione.
9 Per queste ragioni, non è possibile ritenere che il nuovo art. 5 dello St. abbia violato i limiti dell'autonomia regolamentare attribuita dal D. Lgs. 509/94 né, tanto meno, i limiti costituzionali (in particolare, con riferimento all'art. 23 Cost).
Per completezza, resta da dire neppure potrebbe affermarsi che la nuova disciplina regolamentare non avrebbe toccato il comma 2 dell'art. 22 legge 773/82, con la conseguenza che ancora oggi per i geometri iscritti all'Al. che siano già iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria l'iscrizione alla sarebbe facoltativa. Pt_2
Infatti, il nuovo art. 5 dello St. della pone una disciplina incompatibile con la sopravvivenza della Pt_2 facoltatività dell'iscrizione per coloro che sono già iscritti ad altre forma di previdenza obbligatorie. Ed invero, se ai fini dell'obbligo contributivo è oggi sufficiente l'esercizio occasionale e non esclusivo della libera professione, condizione che ben può accompagnarsi e, anzi, di norma si accompagna allo svolgimento di un'altra attività lavorativa prevalente (e quindi all'iscrizione di una forma di previdenza obbligatoria), è evidente che sarebbe illogico ritenere ancora in vigore l'iscrizione facoltativa di cui al comma 2 dell'art. 22 (ed invero, tale iscrizione facoltativa è ipotizzabile solo nell'ambito del precedente sistema che richiedeva sempre, anche nel caso del comma
2 dell'art. 22, il requisito della c.d. continuità professionale).”.
Da ultimo, a conferma della legittimità dell'art. 5 dello Statuto in punto di onere della prova sul geometra, si è espressa la Suprema Corte Cassazione civile sez. VI, 10/02/2023, (ud.
24/11/2022, dep. 10/02/2023), n.4155 “Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez. L-, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv.
665731-01) che, in tema di ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del Controparte_1 pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria.
Dall'obbligo di iscrizione alla -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione legittima- deriva, Pt_2 inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla , invero, solo nei Pt_2 limiti delle condizioni fissate dalla , potendo in tal modo la svolgere i controlli opportuni in ordine Pt_2 Pt_2 alle attività svolte ed ai redditi prodotti.
Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della prevedevano l'obbligo di Pt_2 presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di 10 partita IVA;
sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra.
La sentenza impugnata, nell'affermare nella specie gli obblighi contributivi del professionista, si è attenuta ai su estesi principi.”.
Tanto basta per confermare la legittimità dell'imposizione contributiva sull'opponente fino alla data di cancellazione dall'Albo.
III. L'eccezione di prescrizione e il dies a quo del termine di prescrizione
La parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti vantati dall'ente.
***
In primo luogo, si osserva che l'eccezione è stata sollevata in modo del tutto generico senza indicare la decorrenza e scadenza di tale termine anche dopo espressa sollecitazione del
Tribunale.
***
In secondo luogo, giova rilevare che l'art. 17 della legge 20.10.1982 n. 773 stabilisce testualmente che “Gli iscritti agli albi dei geometri devono comunicare con lettera raccomandata, da consegnare o inviare alla entro trenta giorni dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione Pt_2 annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per
l'anno precedente nonché il volume complessivo di affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno" e tale "comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative...", precisando ancora il comma 4 e ss. che "Chi non ottemperi all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettui una comunicazione 9 infedele, è tenuto a versare alla Pt_2 oltre ai contributi evasi, un somma pari ai contributi stessi.
La sanzione per omessa denuncia non potrà comunque essere inferiore al 40 per cento dell'importo di cui al secondo comma dell'articolo 10. Tali sanzioni sono ridotte ad un quarto se la comunicazione o la rettifica è fatta entro novanta giorni dalla scadenza del termine ed è accompagnata dal pagamento di tutte le somme dovute, fermo il disposto di cui all'articolo 18, secondo comma.
L'omissione, il ritardo oltre novanta giorni e l'infedeltà della comunicazione, non seguita da rettifica nel termine di cui sорrа, costituiscono grave infrazione disciplinare, che comporta in caso di recidiva la cancellazione 11 dall'albo... L'interessato può interrompere la procedura, in ogni momento prima dell'adozione della deliberazione collegiale di cancellazione, presentando la denuncia anche se oltre i termini. Si intende ritardata la denuncia presentata o spedita a mezzo di lettera raccomandata entro il novantesimo giorno dalla data fissata, per la presentazione, dal primo comma. Trascorso il termine di cui al precedente comma, la denuncia si intende omessa
a tutti gli effetti della presente legge. Si intende infedele la denuncia resa alla in difformità al reddito Pt_2 dichiarato ai competenti uffici ai fini IRPEF o volume di affari IVA".
I regolamenti sulla contribuzione versati in atti ribadiscono sostanzialmente all'art. 6
l'obbligo in capo al professionista di comunicare l'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonché il volume complessivo dichiarato ai fini dell'IVA e ciò anche qualora le dichiarazioni fiscali non siano state presentate o siano negative, ribadendo all'art. 39 che “1 La comunicazione si considera omessa se: a) non è presentata o inviata alla entro novanta giorni successivi alla scadenza del termine di regolare inoltro, anche se è resa Pt_2 successivamente, spontaneamente;
b) è resa entro i termini ordinari, ma priva di almeno uno degli elementi essenziali indicati all'articolo 12, comma 1, salvo quanto stabilito all'articolo 38, comma 1, lettera b); c) colui che, dopo aver presentato una comunicazione incompleta, errata o, in caso di dichiarazione cartacea, non sottoscritta, non ottempera alla richiesta di integrazione di cui all'articolo 12, comma 2....
2 In caso di comunicazione omessa, si assume a tutti gli effetti, in via provvisoria, reddito pari a zero.
Tale valore del reddito, se non rettificato entro i termini di prescrizione di cui all'articolo 33, con le modalità di cui all'articolo 44, commi 1 e 2, assume carattere definitivo".
A norma dell'art. 19 della citata 1. n.773/1982, "La prescrizione dei contributi dovuti alla e di Pt_2 ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, Pt_2 della dichiarazione di cui all'articolo 17".
La portata applicativa di tale disposizione è rimasta novellata dalla legge 08.08.1995 n. 335, avendo prescritto al comma 9 dell'art. 3 che tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale 10 obbligatoria, dunque, ivi comprese quelle dei regimi pensionistici speciali,
"si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di cinque anni...", chiarendo il comma
10 che "I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Ag. effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso".
Tuttavia, nel caso specifico - in disparte il compimento da parte di di atti idonei ad Pt_2 interrompere la prescrizione, quale l'inoltro di raccomandate più specificamente indicate in seno alla memoria di costituzione di cui oltre - risulta dirimente la questione afferente il dies a quo e dunque la decorrenza del termine in discussione.
Pare opportuno richiamare per la soluzione della controversia la sentenza n. 4981 del
4.3.2014 della Cassazione Lavoro che ha affermato all'esito di condivisibile e chiara ricostruzione del quadro normativo che “in materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto 1995, n.
335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi.
Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art. 19 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della comunicazione della dichiarazione dei redditi e del Pt_2 volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge”. Inoltre nella sentenza 14 agosto 2017, n. 20106 della Suprema Corte si legge, sul punto controverso: “Invero, questa Corte ha già avuto modo di occuparsi della questione in esame affermando (Cass. sez. lav. n. 7000 del 14.3.2008) che "in tema di contributi previdenziali dovuti alla nel regime precedente la delibera 25 Controparte_1 novembre 1998 modificativa dell'art. 45 del regolamento della la prescrizione dei contributi decorre dalla Pt_2 trasmissione alla cassa della dichiarazione del debitore dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF e del valore complessivo degli affari dichiarato ai fini IVA, senza che possa rilevare
l'infedeltà della dichiarazione, che invece può dar luogo all'applicazione di apposite sanzioni."
Per costante giurisprudenza della Suprema Corte, la prescrizione dei crediti contributivi facenti capo alla di previdenza segue un distinto regime a seconda che la comunicazione Pt_2 dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 19 della l.
n.773/1982, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento in cui l'iscritto abbia assolto all'onere di comunicare alla entro il termine Pt_2 stabilito, l'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef, e ciò in quanto da quel momento la viene posta in grado di verificare la debenza e l'ammontare dei contributi e, Pt_2 per l'effetto, di far valere il proprio diritto. 13 In altri termini, “Quando la denuncia dei redditi è stata presentata, decorre da quel momento la prescrizione;
la ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione Finanziaria non vale a rimettere in termini la quanto alla prescrizione, se la dichiarazione dei redditi non è stata omessa. La ricorrente sostiene che la Pt_2 dichiarazione "infedele" va equiparata alla dichiarazione "omessa", con un salto logico del quale non è dato cogliere il fondamento. Una cosa è infatti trascurare completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale, altra cosa è presentare una denuncia incompleta. Mentre nel primo caso il tenore della legge è chiaro (la prescrizione non decorre) nel secondo caso la legge consente il decorso della prescrizione, mentre il creditore compirà le attività di controllo di sua competenza per verificare la dichiarazione dei redditi imponibili.
Soccorre al riguardo Cass. 14.3.2008 n. 7000, secondo la quale la prescrizione dei contributi alla
[...] decorre in caso di dichiarazione infedele, mentre non decorre in caso di omessa dichiarazione” (Cass. CP_1
18.12.2008, n. 29664).
Nella fattispecie in oggetto, l'opponente non ha fornito, come era suo preciso onere (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 18/07/2016, n. 14662), la prova di avere inviato alla la Pt_2 comunicazione ex art. 17 L.773/82 dei dati reddituali, positivi o negativi, seppure regolarmente iscritto all'Albo e quindi obbligatoriamente alla Parte opponente non ha CP_1 fornito prova alcuna dell'invio di tale comunicazione. Ne deriva, pertanto, che il termine di prescrizione quinquennale non ha mai cominciato a decorrere con la conseguenza che, a fronte della condotta omissiva dell'iscritto, la previdenza è stata impossibilitata a far valere il Pt_2 proprio diritto al versamento dei contributi (Cass. 3.11 2015 n.22437, Cass. n. 4981 del 04.03
2014, Tribunale Milano sez. lav., 26/03/2019, n 532).
In linea di continuità con l'insegnamento della Corte di legittimità, occorre notare che tale impossibilità non è di mero fatto ma giuridica, in quanto l'omessa comunicazione dei dati reddituali da parte dell'iscritto costituisce inadempimento dell'obbligo normativo posto dall'art. 17 della L. n.773/1982 e determina la sospensione dei termini di prescrizione della contribuzione dovuta (Cass nn. 9113/07; 4107/12; 6792/13), sicché “in mancanza della comunicazione, come detto necessaria perché l' possa effettivamente esigere il proprio credito, il termine di CP_3 prescrizione non decorre” (ancora, tra le tante, Cass. n. 22437/2015).
Né vi è prova in atti che la Cassa opposta abbia avuto aliunde conoscenza dei redditi effettivi prodotti dal ricorrente nel periodo in considerazione, laddove, di contro, quest'ultimo in virtù della norma primaria e della disciplina regolamentare sarebbe stata obbligata a comunicare l'ammontare del reddito professionale all'ente di categoria anche se le dichiarazioni fiscali
14 fossero state negative ovvero non fossero state presentate, salvo i controlli che la poi Pt_2 sarebbe stata legittimata ad avviare.
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In terzo luogo, si osserva che le parti convenute hanno allegato plurimi atti interruttivi della prescrizione e che la prescrizione è stata altresì interrotta dalla richiesta di sospensione e di rateizzazione:
• Con comunicazione pec Protocollo n. 24760/2010 del 28/12/2010 la ha Pt_2
sollecitato il pagamento del ruolo 2004 relativo all'annualità contributiva
2001/2002/2003 (doc. 05);
• Con comunicazione pec Protocollo n. 18760 del 20/12/2011, ha sollecitato il pagamento del ruolo 2005 relativo alle annualità contributive 2001/2003/2004 (doc. 06);
• Con comunicazione pec Protocollo n. 15061 del 27/11/2012, ha sollecitato il pagamento del ruolo 2007 relativo alle annualità contributive 2005/2006 (doc. 07);
• Con comunicazione pec Protocollo n. 12049 del 22/10/2013, ha sollecitato il pagamento del ruolo 2008 relativo alle annualità contributive 2006/2007 (doc. 08);
• Con Comunicazione pec protocollo n. 52509 del 29/09/2014, ha sollecitato il pagamento delle morosità contributive maturate nel 2012 (doc. 09);
• Con Comunicazione pec protocollo n.57263 del 16/10/2014 ha sollecitato il pagamento del ruolo 2010 relativo alle annualità contributive 2008 (doc. 10);
• Con comunicazione pec prot. n.57241 del 16/10/2014, ha sollecitato il pagamento del ruolo 2004 relativo alle annualità contributive 2001/2002/2003 (doc. 11);
• Con pec Prot. n.000048349 del 03/06/2015, ha sollecitato il pagamento del ruolo 2005 relativo all'annualità contributiva 2001/2003/2004 (doc. 12);
• Con comunicazione pec Protocollo n.000164744 del 24/09/2015, ha sollecitato il pagamento dei contributi maturati fino al 2013 (doc. 13);
• Con comunicazione pec Protocollo n.000254585 del 27/11/2015, ha sollecitato il pagamento del ruolo 2011 relativo alle annualità contributive
2001/2005/2006/2007/2009 (doc. 14);
• Con protocollo n. 000476209 del 25/09/2017, ha sollecitato il pagamento del ruolo
2007 relativo alle annualità contributive 2005/2006 (doc. 15 e doc. 15 bis);
15 • Con protocollo n. 000234104 del 11/06/2018, ha sollecitato il pagamento del ruolo
2008 relativo alle annualità contributive del 2006/2007 (doc. 16 e doc. 16 bis);
• Con comunicazione Protocollo n. 000056593 del 01/02/2019, ha sollecitato il pagamento del ruolo 2014 relativo alle annualità contributive
2007/2008/2009/2010/2011 (doc. 17 e doc. 17 bis);
• Con Comunicazione Protocollo n. 000939566 del 05/12/2019, ha sollecitato il pagamento ruolo 2004/2015 relativo alle annualità contributive 2001/2002/2003/2012
(doc. 18 e doc. 18 bis);
• Con Comunicazione Protocollo n. 000652323 del 22/06/2020, ha sollecitato il pagamento dei ruoli 2005, 2010, 2011, 2016, 2017 (doc. 19);
• Con comunicazione Protocollo n. 000254123 del 15/03/2022, ha sollecitato il pagamento del ruolo 2007, 2008, 2018 relativo alle annualità contributive
2005/2006/2007/2015 (doc. 20 e doc. 20 bis);
• Con comunicazione Protocollo n.000045448 del 31/01/2019, ha riscontrato la Pec del
4/7/2023, con la quale il geometra ha chiesto la sospensione della riscossione per le cartelle esattoriali n. 06820110029540365000, 06820140052395868000, cui la Pt_2 conferma la debenza, poiché le predette cartelle trattano il recupero di contributi previdenziali obbligatori, oltre ad oneri accessori, correlati all'iscrizione d'ufficio del geometra alla e prescinde Pt_2 dal fatto di essere possessore o meno di partita Iva, come prescinde dal reale giro d'affari professionale, nel senso che è dovuta anche in presenza di eventuale volume d'affari pari a zero. (doc. 21);
Il ricorrente non ha contestato quanto dedotto dalla all'atto della costituzione ovvero Pt_2 che egli negli anni di cui alle sanzioni per contributi professionali omessi non aveva presentato alla la predetta dichiarazione. Come espressamente indicato da Cass. sez. lav. n. 29664 del Pt_2
18.12.2008 laddove sia trascurato completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale, il termine di prescrizione non comincia a decorrere affatto e per il resto si osserva che la prescrizione è sempre stata tempestivamente interrotta;
pertanto alcuna prescrizione si è realizzata nella odierna vicenda.
Parte opponente non ha mosso contestazioni puntuali neanche rispetto ai conteggi elaborati dall'ente previdenziale di categoria in merito all'ammontare dell'obbligazione contributiva, ma si
è limitato ad allegare genericamente alcuni pagamenti che risultano effettivamente stati scomputati;
sicché resta ferma l'esattezza del credito come calcolato dalla Cassa creditrice,
16 dovendosi ritenere, in definitiva, le censure sulla erroneità dei conteggi dei contributi previdenziali richiesti in pagamento infondate e pertanto da disattendere.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte l'opposizione va pertanto rigettata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e liquidate a carico dell'opponente nella misura specificata in dispositivo secondo i parametri del D.M. n 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
- rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 20/2024 del 12 gennaio 2024, emesso nell'ambito del procedimento iscritto R.G. n. 2649/23, che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente a rifondere a ciascuna delle resistenti le spese del giudizio, che liquida in euro 4.200,00 ciascuna a titolo di compensi professionali, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Pieranna Buizza per CP_2
Bergamo, 4 giugno 2025
Il Giudice
Giulia Bertolino
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