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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 25/06/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1494/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 1494 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021
T R A
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAIMONTE Parte_1 C.F._1
ILARIA (C.F. e dell'avv. DI FRANCO FULVIO ELIGIO (C.F. C.F._2
); C.F._3
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CO C.F._4
MANTEGNA FILIPPO WILLIAM (C.F. ); C.F._5
PARTE CONVENUTA
NONCHE'
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TR C.F._6
BALLATI LAURA (C. F. ). C.F._7
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
PREMESSO CHE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni “ Voglia il Tribunale CO adito, contrariis reiectis : I) Accertare e dichiarare, preliminarmente che il sig. ha Parte_1 adempiuto a tutte le formalità imposte dalla legge, al fine di correttamente esercitare il diritto di prelazione agraria;
che possiede tutti i requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti dall'art. 8 della Legge
n. 590/1965, necessari per poter esercitare correttamente il diritto di prelazione agraria;
e per
l'effetto dichiarare trasferiti gli immobili e i fondi agricoli, siti in Agro di Calascibetta, alla c.da
Toscano, catastalmente individuati al foglio 52, partt. 70, 71, 72, 200, 206, 207, 247 e 248, meglio e
1 compiutamente descritti in parte motiva, in favore del sig. , con pagamento del Parte_1 prezzo al sig. il tutto con ogni conseguenziale statuizione ed ordinando la CO relativa trascrizione presso la Cons. dei RR. II. e la voltura catastale;
a tal uopo, dichiarando inefficace la vendita del 5.10.2021, a favore del sig. e sostituire nella sua CO posizione il sig. ex tunc nell'atto trascritto presso la Conservatoria Immobiliare di Parte_1
Enna al n. di registro generale 7113, registro particolare n. 6437, presentazione n. 45 dell'8.10.2021
II) In subordine, nella denegata ipotesi che la superiore domanda non dovesse trovare accoglimento, dichiarare la nullità, ex art. 1418 c.c., del Rogito Notarile del 5.10.2021, rep. N. 34753 Racc. n.
15572, stipulato tra i sig.ri e , per illiceità della causa TR CO del contratto ex art. 1343 c.c.; Con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge”.
Si è costituito in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni “ Piaccia CO all'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, così statuire: In via preliminare, - autorizzare il sig.
a chiamare in causa la sig.ra la , nata a [...] il CO TR
16.02.1959 ed ivi residente a[...], onde consentire alla medesima di partecipare alla procedura e di estendere anche ad essa i relativi effetti e, in ogni caso, affinché garantisca e/o manlevi e/o tenga indenne il convenuto sig. da ogni pretesa di controparte in CO virtù della garanzia di evizione di cui al rogito notarile rep. 34753 n. racc. 15572 del 5.10.2021 rogato dal Notaio . A tale fine si formula istanza ex art. 269 c.p.c. di voler Persona_1 provvedere, previa autorizzazione alla chiamata del terzo in causa, alla fissazione di nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini ex art. 163 bis c.p.c.; nel merito, in via principale, - accertare e dichiarare la decadenza dall'esercizio del diritto di prelazione del sig. per espressa rinuncia a procedere al pagamento del prezzo per mezzo di offerta Parte_1 reale, e per l'effetto, dichiarare inammissibile e/o rigettare la domanda formulata da parte attrice;
- accertare e dichiarare la decadenza dall'esercizio del diritto di prelazione del sig. Parte_1 per mancato pagamento del prezzo e/o per omessa offerta reale di pagamento, e per l'effetto, dichiarare inammissibile e/o rigettare la domanda formulata da parte attrice;
- accertare e dichiarare infondata la domanda attrice per la mancata sussistenza dei presupposti di legge necessari per il corretto esercizio del diritto di prelazione agraria, e per l'effetto rigettare la domanda spiegata dall' ; - accertare e dichiarare inammissibile e/o comunque infondata, in Pt_1 fatto e in diritto, la domanda di nullità spiegata da parte attrice;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande formulate da parte avversa, dichiarare il sig. garantito e/o manlevato e/o tenuto indenne dalla venditrice, CO sig.ra , in virtù della garanzia di evizione dalla stessa prestata;
e, per TR
l'effetto, ordinare il pagamento del prezzo, pari ad € 75.000,00, in favore del sig. CO da parte del sig. con ogni ulteriore e conseguente statuizione di legge;
- in ogni Parte_1
2 caso, con vittoria di spese e compensi del presente procedimento nonché di quelle relative al procedimento cautelare ”.
All'esito dell'udienza del 31.03.2022 è stata autorizzata la chiamata in causa di TR
, la quale si è costituita in giudizio insistendo per l'accoglimento delle seguenti
[...] conclusioni: “1) accertare e dichiarare infondata la domanda attrice per la mancata sussistenza dei presupposti di legge necessari per il corretto esercizio del diritto di prelazione agraria e/o accertare
e dichiarare l'intervenuta decadenza dell'attore dal diritto di retratto e di conseguenza rigettare integralmente le domande formulate dal sig. ; 2) accertare e dichiarare inammissibile e o Pt_1 comunque infondata la domanda di nullità spiegata da parte attrice;
3) con vittoria di spese e compensi di lite ”.
In corso di causa – rigettata con ordinanza dell'1.04.2022 la richiesta di sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. formulata da parte attrice con riferimento agli immobili oggetto dell'azione di riscatto – concessi i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c., è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio con rigetto delle prove orali richieste dalle parti.
La causa, pervenuta allo scrivente il 24.07.2024, all'udienza del 26.02.2025 è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha inteso esercitare - quale coltivatore diretto proprietario dei fondi Parte_1 confinanti ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 della legge n. 590/1965 e 7 della legge n.
817/1971- il diritto di riscatto agrario sui terreni siti a Calascibetta alla c.da Toscano individuati al catasto al foglio 52, particelle 70, 71, 72, 200, 206, 207, 247 e sul fabbricato in corso di costruzione censito al mappale 248, ritenendo di vantare rispetto ad essi un diritto di prelazione.
Diritto che sarebbe stato leso dalla proprietaria dei fondi, terza chiamata in causa
[...]
, la quale in data 5.10.2021 ne ha trasferito la proprietà all'odierno convenuto, CP_2
giusto atto di compravendita, Notar da Enna, del CO Persona_1
5.10.2021, n. rep 34753 racc. n. 15572, trascritto in data 8.10.2021 presso la Conservatoria di Enna,
Reg. Gen. N. 7113, Reg. Part. N. 6437.
Il convenuto/acquirente, e la terza chiamata in causa, CO proprietaria/venditrice , si sono costituiti in giudizio ritenendo TR decaduto l'attore dall'esercizio del diritto di prelazione per non avere fatto l'offerta reale di pagamento nei modi e nei termini di legge e, ad ogni modo, per insussistenza dei requisisti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di settore al coltivatore diretto confinante che intenda esercitare il diritto di prelazione.
3 Non sembra superfluo ricordare come in tema di diritto di prelazione e riscatto agrario, per il disposto dell'art. art 7 legge 817/1971, al proprietario di un fondo agricolo confinante con altro offerto in vendita compete il diritto di prelazione ovvero il succedaneo diritto di riscatto, se ricorrono nei suoi confronti tutte le condizioni previste dall' art. 8 legge 590/1965, a cui rinvia la citata norma: la qualifica di coltivatore diretto, la coltivazione biennale dei terreni agricoli confinanti di sua proprietà, il possesso della forza lavorativa adeguata e il non avere effettuato vendite di fondi rustici nel biennio precedente l'esercizio dell'azione di riscatto.
Tali requisiti devono essere provati da chi intende esercitare il riscatto.
Ai sensi dell'art. 8, comma quarto della legge n. 590/1965, come modificato dalla legge 817/1971, è previsto che “il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualità della prelazione. Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni”
Si è precisato come il diritto di prelazione sorge nel momento in cui è notificata ad opera del proprietario venditore al terzo confinante la c. d. denuntiatio, "considerata non solo quale atto negoziale ma anche come atto preparatorio di una fattispecie traslativa avente ad oggetto un bene immobile, cioè il fondo agrario, onde deve rivestire necessariamente la forma scritta, in applicazione dell'art. 1350 c.c. … E ciò perché tale forma assolve ad esigenze di tutela e di certezza, rendendo, appunto, certa l'effettiva esistenza di un terzo acquirente, evitando che la prelazione possa essere utilizzata per fini speculativi in danno del titolare del diritto, e assicurando, a sua volta, al terzo acquirente, in caso di mancato esercizio della prelazione nello "spatium deliberandi" a disposizione del coltivatore (o del confinante), la certezza della compravendita stipulata con il proprietario, sottraendo l'acquirente al pericolo di essere assoggettato al retratto esercitato dal coltivatore (o confinante) pretermesso;
garantisce, infine, il coltivatore (o confinante) in ordine alla sussistenza di condizioni della vendita più favorevoli stabilite dal proprietario promittente venditore e dal terzo promissario acquirente" (ex multis cassazione civile Sez. III, n. 28495/2018).
Chiarito ciò nella fattispecie in esame, dalla documentazione versata in atti, risulta provato ed incontestato che la promittente venditrice, , dopo avere stipulato il TR preliminare di vendita con il convenuto abbia provveduto a notificare a CO parte attrice la c.d. denuntiatio con raccomandata A/R del 12.04.2021 recapitatagli il 16.04.2021.
Risulta, altresì, provato come parte attrice – con raccomandata trasmessa alla il CP_2
27.04.2021- abbia tempestivamente accolto la proposta di acquisto al prezzo indicato di € 75.000,00, comunicando il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l'esercizio della prelazione agraria, diritto che, però, non gli è stato riconosciuto dalla la quale ha ritenuto CP_2
4 insufficiente la documentazione e i titoli ricevuti in ordine alla sussistenza del requisito della capacità lavorativa ( doc. ti 4-5- 6 e 7 atto di citazione e doc. ti dal 15 al 21 deposito del 16.11.2021).
Tanto il convenuto quanto la terza chiamata in causa hanno eccepito l'intervenuta decadenza in cui sarebbe incorso l'attore per non avere fatto l'offerta reale nei termini di legge.
Tale eccezione risulta infondata e smentita dal tenore letterale delle comunicazioni trasmesse a mezzo di posta elettronica certificata da alla . Parte_1 CP_2
Segnatamente da quella del 06.08.2021 si evince chiaramente come l'attore abbia invitato la promittente venditrice a verificare tutta la documentazione trasmessa ai fini della verifica la sussistenza dei requisiti, precisando che in caso di rifiuto o di mancata risposta lo stesso sarebbe stato impossibilitato a farle pervenire offerta reale di pagamento con responsabilità a carico della stessa
(doc.to 18 deposito del 16.11.2021 di parte attrice).
Dello stesso tenore la successiva comunicazione trasmessa a mezzo pec del 19 agosto 2021 in cui l'attore, nel ribadire il possesso dei requisiti, la disponibilità a versare la caparra confirmatoria al momento della sottoscrizione del preliminare e la restante parte nei termini di legge, ha ribadito come
“il rifiuto della di ottemperare l'obbligo di legge in materia di prelazione agraria, dovrà CP_2 essere inteso quale motivo ostativo affinché il sig. possa far pervenire offerta reale di Pt_1 pagamento” ( doc.21 deposito del 16.11.2021 parte attrice).
Palese come nessuna offerta reale di pagamento è stata negata da parte attrice, la quale ha unicamente precisato che l'impossibilità di effettuarla nei termini di legge sarebbe stata da imputare al mancato riconoscimento da parte della del possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della CP_2 prelazione agraria.
Sul punto le parti non concordano sul termine entro il quale sarebbe dovuto avvenire da parte dell'attore il pagamento del prezzo di vendita, considerandolo ulteriormente decaduto a causa dello spirare del termine.
Ai sensi dell'art. 8, comma sesto, della legge 590 /1965 come modificato dall'art 224 comma quarto del D.L: n.34/2020, convertito dalla legge n.77/2020, entrata in vigore il 19.07.2020, è previsto che
“ove il diritto di prelazione sia stato esercitato, il versamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato entro il termine di sei mesi, decorrenti dal trentesimo giorno dall'avvenuta notifica da parte del proprietario, salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti”.
Tale modifica, valevole senz'altro anche per il proprietario coltivatore diretto di terreni confinanti in forza del generico rinvio fatto dall'art. 7 della legge n. 817/1971 al diritto di prelazione di cui all'art. 8 della legge 590/1965, ha allungato da tre a sei mesi il termine per il versamento del prezzo di acquisto e si applica a tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto;
quindi, anche alla fattispecie in esame iscritta a ruolo l'11.11.2021, in cui la
5 denuntiatio è stata notificata il 16.04.2021 e la dichiarazione dell'attore di volere esercitare il diritto di prelazione risale al 27.04.2021.
Se ne deduce che la promittente venditrice, , concludendo con il TR convenuto l'atto di compravendita definitivo il 05.10.2021 non ha atteso CO lo spirare del termine concesso a parte attrice per il perfezionamento dell'esercizio della prelazione agraria.
Tra l'altro nel caso a mani il termine da osservarsi per il pagamento del prezzo di acquisto dal tenore della denuntiatio risulta essere diverso da quello normativamente previsto, atteso che la promittente venditrice nel formulare la proposta di acquisto ha indicato ad che Parte_1
“l'accordo prevede il pagamento di un prezzo di acquisto complessivo pari a € 75.000,00, di cui €
25.000,00 versati in acconto anche a titolo di caparra confirmatoria alla firma dell'atto preliminare, somma imputabile al prezzo in sede di adempimento ai sensi dell'art. 1385 c.c., che per l'eventuale prelazionario andrà versata contestualmente alla sottoscrizione di altro eventuale preliminare da porre in essere entro il decimo giorno successivo dallo scadere dei trenta giorni utili disposti dalla legge per il prelazionario, ed € 50.000,00 a saldo da versarsi al momento della stipula del contratto definitivo che dovrà avvenire in ogni caso entro il 12.04.2022”.
Salvo, poi nelle successive comunicazioni rimettersi al termine di legge.
Ad ogni modo, tanto che si consideri il termine indicato dalla del 12.04.2022, quanto CP_2 quello normativamente previsto, dalla documentazione versata in atti, risulta in maniera inequivocabile che parte attrice ha tempestivamente comunicato di volere esercitare il diritto di prelazione e che il mancato versamento del prezzo di vendita è dipeso dalla condotta della
[...]
, ferma nel ritenere insussistente in capo all'attore il requisito della capacità lavorativa. CP_2
Escluso che parte attrice è incorsa in decadenza, occorre ora verificare la sussistenza in capo alla stessa dei requisiti soggetti ed oggettivi funzionali al diritto di retratto agrario, quale conseguenza della subita lesione del diritto di prelazione.
Di seguito si riporta una foto dei luoghi, dove le particelle in giallo sono quelle oggetto di riscatto e quelle verdi quelle di proprietà dell'attore, per come individuati dal consulente tecnico, dott. agronomo , nell'elaborato peritale versato in atti (evidenziando come manchi nella Persona_2 riportata rappresentazione grafica la particella 207 oggetto di compravendita).
Il CTU ha, altresì, accertato come i terreni considerati risultano non solo confinanti catastalmente, ma anche naturalmente adiacenti, ovvero che non vi sono elementi naturali interposti tra le superfici, che ne possano determinare una discontinuità fisica, sottolineando come parte attrice sia divenuta proprietaria delle particelle 73 e 74 foglio 52 far data dal 1987 giusto atto di compravendita del
23.01.1987.
6 Il diritto di riscatto /retratto agrario di cui all'art. 8 della legge n. 590 /1965 nasce in caso di violazione delle norme sulla prelazione, potendo il retraente, ossia l'avente diritto alla prelazione, avvalersene laddove sussistano i presupposti che gli avrebbero consentito l'esercizio del diritto di prelazione.
Esercizio che produce la sostituzione ex tunc dell'avente diritto alla prelazione nella stessa posizione del terzo acquirente del fondo e, conseguentemente, l'acquisto dell'immobile da parte del retraente direttamente dal proprietario venditore, prescindendo dal consenso del compratore retrattato, il quale subisce passivamente la situazione determinatasi con la dichiarazione del retraente, che si pone come atto unilaterale recettizio e realizza i suoi effetti ipso iure, indipendentemente dal giudice , il cui eventuale intervento ha solo funzione di accertamento.
Dovendo il proprietario del fondo confinante che intenda esercitare il retratto, dimostrare il possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge, ossia: la qualifica di coltivatore diretto secondo quanto indicato dall'art. 31 della legge n. 590/65; la coltivazione biennale del fondo agricolo confinante;
il possesso della forza lavorativa adeguata e il non aver effettuato vendita di fondi rustici nel biennio antecedente.
Inoltre, è onere del retraente dimostrare che il fondo oggetto di retratto, in aggiunta a quello
(confinante) di proprietà, non supera il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia, cioè non deve essere inferiore ad 1/3 di quella occorrente per le necessità della nuova azienda.
7 Si tratta di accertamenti da condursi - sotto il profilo dell'oggetto della prova a carico del retraente - sia al momento di conclusione della vendita, sia con riferimento al momento in cui la dichiarazione del retraente giunge a conoscenza del retrattato.
Ed, infatti come già stato chiarito in corso di causa (si veda ordinanza dell' 11.07.2023) è ius receptum come “ materia di contratti agrari, la verifica delle condizioni alle quali è subordinata la proficua utilizzazione del riscatto deve essere condotta in relazione alla data della vendita del fondo al terzo, che segna la nascita del diritto di riscatto, e alla data in cui tale diritto è esercitato, coincidente con il momento in cui la dichiarazione del retraente perviene al retrattato, che individua
l'atto conclusivo della vicenda traslativa, con il subingresso del primo al secondo. Pertanto, il mutamento della destinazione, da agraria ad edilizia o urbana in generale, del fondo oggetto del retratto quando si verifichi tra il primo ed il secondo dei suddetti momenti è di ostacolo alla vicenda acquisitiva in favore del retraente, mentre non rileva quando sopravvenga dopo il concreto esercizio del retratto medesimo e sia sussistente al momento della decisione del giudizio in cui il retratto sia ancora in discussione" (così Cassazione civile sez. III, n.23902/2006; Cass. n. 24453/2005,
Cassazione civile n. 4842/2003).
Ribadito ciò, il primo dei requisiti da accertare è il possesso della qualifica di coltivatore diretto da parte di . Parte_1
Al riguardo, la Suprema corte di Cassazione, con orientamento costante ha affermato che "al fine di determinare l'esistenza della qualità di coltivatore diretto, quale presupposto del diritto alla prelazione e del conseguente diritto di riscatto accordati all'affittuario del fondo che il proprietario concedente intende trasferire a titolo oneroso nonché' al proprietario di terreni confinanti con quello offerto in vendita, trova applicazione l'art. 31 della legge n. 590 del 1965 per il quale, ai fini da essa previsti, è considerato coltivatore diretto chi direttamente ed abitualmente si dedica alla coltivazione del fondo ed al governo del bestiame, sempreché' la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo
e per l'allevamento ed il governo del bestiame" (Cass. civ., sez. III, 29.1.1996, n. 684).
Sembra poi utile evidenziare come “ai fini dell'esercizio della prelazione agraria da parte del proprietario confinante, ai sensi dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, è necessario non solo che egli rivesta la qualifica di coltivatore diretto, ma anche che coltivi direttamente il fondo adiacente
a quello posto in vendita, non essendo sufficiente che egli eserciti altrove l'attività di agricoltore;
ciò in quanto l'intento perseguito dal legislatore è l'ampliamento dell'impresa coltivatrice diretta finitima
e non l'acquisto della proprietà della terra da parte di qualsiasi coltivatore diretto. Ai fini della prova, peraltro, la qualità di agricoltore non può desumersi da elementi formali quali gli elenchi redatti dal Servizio contributi agricoli unificati (SCAU), atteso che detta certificazione, rilasciata a
8 fini essenzialmente assistenziali, è idonea soltanto a fornire elementi indiziari” (Cass. civ., sez. 3, n.
1712/2010).
Nel caso in esame tanto la documentazione prodotta dall'attrice (cfr autodichiarazione 27.09.2021, la visura della Camera di Commercio, fascicoli aziendali AGEA, certificato di attribuzione partita iva) quanto l'accertamento compiuto dal consulente tecnico d'ufficio non risultano sufficienti ai fini della prova di tale qualità, diversamente da quanto ritenuto da parte attrice.
In ordine alla documentazione versata in atti da parte attrice manca la prova certa dell'effettivo svolgimento da parte di quest'ultima dell'attività agricola o di allevamento quale coltivatore diretto.
Lo stesso certificato di attribuzione della Partita Iva nulla dice in ordine al tipo di attività ad essa connessa.
Carenza documentale che ha influenzato anche l'elaborato peritale a firma del dott. . Per_2
L'ausiliario del giudice nell'accertare la sussistenza in capo all'attore di tutti i requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio del diritto di prelazione, in ordine al possesso della qualifica di coltivatore diretto ha potuto tenere conto della sola autodichiarazione del 27.09.2021 - allegata dall'attore alla consulenza tecnica a firma del proprio consulente dott. agronomo laddove lo Persona_3 stesso ha dichiarato “ di essere iscritto presso l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ( INPS) sezione agricoltura in qualità di coltivatore diretto- matricola 195406”.
Il dott. pur premettendo che “il soddisfacimento del requisito si dimostra convenzionalmente Per_2 anche con l'iscrizione presso Ente di previdenza I.N.P.S. del soggetto in qualità appunto di coltivatore diretto” ha, tuttavia, ritenuto soddisfatto il requisito sulla base dell'autodichiarazione di iscrizione all'INPS resa da parte attrice del settembre 2021, quindi antecedente alla stipula del definitivo di compravendita dell'ottobre 2021.
Le opposte parti in sede di osservazioni alla relazione tecnica hanno correttamente contestato all'ausiliario di avere accertato il possesso della qualifica di coltivatore diretto sulla base di una mera autocertificazione di parte attrice, eccependone l'inidoneità in quanto proveniente dalla stessa parte che vuole avvalersene, avente attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, risultando invece priva di efficacia in sede giurisdizionale.
Il CTU in sede di risposta alle osservazioni ha riconosciuto l'importanza di effettuare delle specifiche verifiche/consultazioni (ad esempio l'acquisizione di un registro di stallo storico) presso l'INPS al fine di “ fornire una prova definitiva” sulla sussistenza della qualifica considerata, rappresentando che ciò non è stato possibile atteso che il G.I. a fronte della sua richiesta di autorizzazione ha chiarito come “ l'indagine del C.T.U non può essere finalizzata all'acquisizione di prove che la parte aveva
l'onere di produrre”.
Decisione, che pur assunta dal precedente giudice assegnatario del fascicolo, deve essere confermata posto che è noto come "in materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice,
9 nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio" (così Cassazione Civile, Sez. Unite 28.02.2022 n. 6500).
Gravando unicamente sull'attore la prova del possesso della qualifica di coltivatore diretto, quale requisito e condizione imprescindibile per l'esercizio del diritto di riscatto, non è consentito al CTU di sostituirsi alla parte nell'assolvimento del relativo onere probatorio secondo la regola generale di cui all'art. 2697 cod. civ.
L'esiguità del materiale probatorio fornito da parte attrice non ha consentito l'accertamento del possesso da parte della stessa della qualifica di coltivatore diretto.
Del resto, le norme in tema di prelazione e riscatto dei fondi agricoli, costituendo limitazione al diritto di proprietà, non possono che essere di stretta interpretazione, richiedendo un rigoroso accertamento dei requisiti in capo a chi intende avvalersene, non potendo limitarsi ad accertamenti sommari e generici.
Pur risultando inutile soffermarsi sulla sussistenza o meno degli altri requisiti, anche con riferimento ad essi il CTU incaricato non è stato nelle condizioni di verificarne la sussistenza, ed, infatti, lo stesso in sede di conclusioni della relazione ha evidenziato come il “Sig. sia riuscito in linea Pt_1 generale a dimostrare di possedere tutti i requisiti per poter riscattare il terreno, per il quale avanza il diritto di prelazione. Non è tuttavia possibile stabilire se tali requisiti siano posseduti in determinate date, come richiesto”.
Per tutto quanto argomentato, la domanda proposta da va rigettata, non Parte_1 avendo l'attrice assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, segnatamente per non avere provato, in primis, di essere coltivatore diretto.
Va, altresì, rigettata la domanda proposta in via subordinata da parte attrice, tesa a far dichiarare la nullità ai sensi dell'art. 1418 cod. civ. dell'atto di compravendita del 5.10.2021, rep. N. 34753 Racc.
n. 15572, stipulato tra i sig.ri e , per illiceità della causa TR CO del contratto ex art. 1343 cod. civ.
Ed infatti, la violazione delle norme in materia di prelazione agraria è sanzionata dal legislatore con lo specifico rimedio del retratto agrario.
La Suprema Corte di Cassazione ha ribadito al riguardo come “la violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto giacché l'art. 1418, comma 1, c.c., con
l'inciso "salvo che la legge disponga diversamente", esclude tale sanzione ove sia predisposto un
10 meccanismo idoneo a realizzare ugualmente gli effetti voluti della norma, indipendentemente dalla sua concreta esperibilità e dal conseguimento reale degli effetti voluti. Pertanto la vendita di un fondo compiuta senza il rispetto delle norme sul diritto di prelazione di cui agli art. 8 della legge n.
590 del 1965 e 7 della legge n. 817 del 1971, non è viziata da nullità ai sensi del citato art. 1418 (nè ai sensi dell'art. 1344 c.c.) sussistendo il rimedio dell'esercizio del riscatto (da parte degli aventi diritto alla prelazione) idoneo a conseguire l'obiettivo normativo dello sviluppo della proprietà contadina, a nulla rilevando l'accidentale decadenza della possibilità di esperirlo ” ( Cass. civ. Sez.
III, 24.05.20003 n. 8236).
Le spese seguono la soccombenza dell'attrice ma nei soli confronti del convenuto, CP_1
e non anche nei confronti di , chiamata in causa dal
[...] TR convenuto.
La liquidazione deve essere effettuata sulla base del D.M. 55/2014, come modificato dal successivo
D.M. 147/2022, sulla base del petitum pari ad € 75.000,00, per le cause ricomprese nello scaglione da 52.001 a € 260.000, sui valori minimi in considerazione della natura della causa e delle questioni affrontate ai fini della decisione.
Quanto alla posizione della terza chiamata si osserva quanto segue.
Nel caso di chiamata in causa del terzo, le spese sostenute da quest'ultimo, che non sia rimasto soccombente, non possono gravare sul chiamante qualora questi non sia rimasto soccombente né nei confronti del chiamato né nei confronti della controparte (Cass. n. 11743/2003). Il relativo rimborso deve essere posto a carico dell'attore soccombente, ove la chiamata si sia resa necessaria in relazione alla tesi sostenuta dall'attore e infondata o comunque provocata e giustificata dalla pretesa attorea
(Cass. 12301/2005; Cass. 7168/2004), e ciò anche se nei confronti del chiamato non si stata proposta alcuna domanda o emessa alcuna pronuncia di merito (Cass. 20609/2017; Cass. 22234/2014), ovvero, qualora manchi un diretto rapporto sostanziale e processuale tra il soccombente e le altre parti del giudizio, dovendo le spese essere poste a carico della parte che ha dato causa alla lite, azionando una pretesa riconosciuta poi infondata (Cass. n. 5262/2001). Occorre naturalmente che non si sia trattato, da parte del chiamante, di una iniziativa arbitraria (Cass. n. 9700/2004; Cass. n. 6514/2004), giacché, altrimenti, se la chiamata è frutto di un errore o non è in rapporto di causalità con le pretese svolte nel giudizio, le spese del chiamato sono a carico del chiamante e non a carico del soccombente (Cass. n.
6448/1997). È fatto salvo il potere del giudice di compensare le spese tra soccombente e chiamato ove ne ricorrano i presupposi di legge (Cass. n. 3590/99).
Ciò posto, è notorio come in caso di esercizio da parte del coltivatore diretto di un fondo compravenduto del diritto di riscatto di cui all'art. 8 della legge n. 590/1965, contraddittore necessario nel relativo giudizio sia unicamente l'acquirente del fondo, non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio
11 necessario nei confronti del venditore del fondo atteso che l'azione si rivolge soltanto contro l'acquirente e tende a realizzare la sostituzione del retraente al retrattato e, cioè, la modificazione soggettiva degli effetti traslativi del negozio di alienazione.
Sussiste, pertanto, qualora il giudizio si svolga anche in contraddittorio dell'alienante il fondo un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, nella quali i due giudizi – quello tra coltivatore diretto e acquirente e quello tra acquirente e venditore- nonostante la simultaneità del processo, rimangono autonomi, con l'effetto che le difese spiegate dall'alienante pe resistere alla domanda del retrattato non possono avere rilievo ai fini dell'esito del giudizio di riscatto tra il retraente e lo stesso retrattato
( così Cassazione civile n. 26690/2005).
L'odierno convenuto, ha chiamato in causa CO TR
al fine di essere garantito e/o manlevato e/o tenuto indenne in caso di accoglimento della
[...] domanda proposta da parte attrice così introducendo un'autonoma domanda rispetto a quella proposta dall'attore nei suoi confronti. Tuttavia, nell'ipotesi di accoglimento della domanda di riscatto sarebbe stato lo stesso attore a dovere rimborsare al convenuto/acquirente il prezzo di vendita già pagato, rimborso a cui è legalmente condizionato il trasferimento della proprietà del fondo. Quindi di fatto, alcuna necessità di chiamare in garanzia il venditore si rinviene nel caso in esame.
Inoltre, le difese del convenuto e della terza chiamata si sono sostanzialmente allineate, e dunque non riscontra una reale contrapposizione tra convenuto e terzo tale da giustificare una condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa n. 1494/2021 R.G.
- rigetta la domanda proposta dall'attore, , nei confronti del convenuto, Parte_1
CO
- condanna l'attore, , al pagamento in favore del convenuto, Parte_1 CP_1
delle spese di lite pari ad € 7.052,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA,
[...] come per legge se dovuta;
- compensa integralmente le spese di lite fra e CO Controparte_3
[...]
[...]
25.6.2025
[...]
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
12
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 1494 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021
T R A
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAIMONTE Parte_1 C.F._1
ILARIA (C.F. e dell'avv. DI FRANCO FULVIO ELIGIO (C.F. C.F._2
); C.F._3
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CO C.F._4
MANTEGNA FILIPPO WILLIAM (C.F. ); C.F._5
PARTE CONVENUTA
NONCHE'
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TR C.F._6
BALLATI LAURA (C. F. ). C.F._7
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
PREMESSO CHE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni “ Voglia il Tribunale CO adito, contrariis reiectis : I) Accertare e dichiarare, preliminarmente che il sig. ha Parte_1 adempiuto a tutte le formalità imposte dalla legge, al fine di correttamente esercitare il diritto di prelazione agraria;
che possiede tutti i requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti dall'art. 8 della Legge
n. 590/1965, necessari per poter esercitare correttamente il diritto di prelazione agraria;
e per
l'effetto dichiarare trasferiti gli immobili e i fondi agricoli, siti in Agro di Calascibetta, alla c.da
Toscano, catastalmente individuati al foglio 52, partt. 70, 71, 72, 200, 206, 207, 247 e 248, meglio e
1 compiutamente descritti in parte motiva, in favore del sig. , con pagamento del Parte_1 prezzo al sig. il tutto con ogni conseguenziale statuizione ed ordinando la CO relativa trascrizione presso la Cons. dei RR. II. e la voltura catastale;
a tal uopo, dichiarando inefficace la vendita del 5.10.2021, a favore del sig. e sostituire nella sua CO posizione il sig. ex tunc nell'atto trascritto presso la Conservatoria Immobiliare di Parte_1
Enna al n. di registro generale 7113, registro particolare n. 6437, presentazione n. 45 dell'8.10.2021
II) In subordine, nella denegata ipotesi che la superiore domanda non dovesse trovare accoglimento, dichiarare la nullità, ex art. 1418 c.c., del Rogito Notarile del 5.10.2021, rep. N. 34753 Racc. n.
15572, stipulato tra i sig.ri e , per illiceità della causa TR CO del contratto ex art. 1343 c.c.; Con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge”.
Si è costituito in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni “ Piaccia CO all'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, così statuire: In via preliminare, - autorizzare il sig.
a chiamare in causa la sig.ra la , nata a [...] il CO TR
16.02.1959 ed ivi residente a[...], onde consentire alla medesima di partecipare alla procedura e di estendere anche ad essa i relativi effetti e, in ogni caso, affinché garantisca e/o manlevi e/o tenga indenne il convenuto sig. da ogni pretesa di controparte in CO virtù della garanzia di evizione di cui al rogito notarile rep. 34753 n. racc. 15572 del 5.10.2021 rogato dal Notaio . A tale fine si formula istanza ex art. 269 c.p.c. di voler Persona_1 provvedere, previa autorizzazione alla chiamata del terzo in causa, alla fissazione di nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini ex art. 163 bis c.p.c.; nel merito, in via principale, - accertare e dichiarare la decadenza dall'esercizio del diritto di prelazione del sig. per espressa rinuncia a procedere al pagamento del prezzo per mezzo di offerta Parte_1 reale, e per l'effetto, dichiarare inammissibile e/o rigettare la domanda formulata da parte attrice;
- accertare e dichiarare la decadenza dall'esercizio del diritto di prelazione del sig. Parte_1 per mancato pagamento del prezzo e/o per omessa offerta reale di pagamento, e per l'effetto, dichiarare inammissibile e/o rigettare la domanda formulata da parte attrice;
- accertare e dichiarare infondata la domanda attrice per la mancata sussistenza dei presupposti di legge necessari per il corretto esercizio del diritto di prelazione agraria, e per l'effetto rigettare la domanda spiegata dall' ; - accertare e dichiarare inammissibile e/o comunque infondata, in Pt_1 fatto e in diritto, la domanda di nullità spiegata da parte attrice;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande formulate da parte avversa, dichiarare il sig. garantito e/o manlevato e/o tenuto indenne dalla venditrice, CO sig.ra , in virtù della garanzia di evizione dalla stessa prestata;
e, per TR
l'effetto, ordinare il pagamento del prezzo, pari ad € 75.000,00, in favore del sig. CO da parte del sig. con ogni ulteriore e conseguente statuizione di legge;
- in ogni Parte_1
2 caso, con vittoria di spese e compensi del presente procedimento nonché di quelle relative al procedimento cautelare ”.
All'esito dell'udienza del 31.03.2022 è stata autorizzata la chiamata in causa di TR
, la quale si è costituita in giudizio insistendo per l'accoglimento delle seguenti
[...] conclusioni: “1) accertare e dichiarare infondata la domanda attrice per la mancata sussistenza dei presupposti di legge necessari per il corretto esercizio del diritto di prelazione agraria e/o accertare
e dichiarare l'intervenuta decadenza dell'attore dal diritto di retratto e di conseguenza rigettare integralmente le domande formulate dal sig. ; 2) accertare e dichiarare inammissibile e o Pt_1 comunque infondata la domanda di nullità spiegata da parte attrice;
3) con vittoria di spese e compensi di lite ”.
In corso di causa – rigettata con ordinanza dell'1.04.2022 la richiesta di sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. formulata da parte attrice con riferimento agli immobili oggetto dell'azione di riscatto – concessi i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c., è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio con rigetto delle prove orali richieste dalle parti.
La causa, pervenuta allo scrivente il 24.07.2024, all'udienza del 26.02.2025 è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha inteso esercitare - quale coltivatore diretto proprietario dei fondi Parte_1 confinanti ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 della legge n. 590/1965 e 7 della legge n.
817/1971- il diritto di riscatto agrario sui terreni siti a Calascibetta alla c.da Toscano individuati al catasto al foglio 52, particelle 70, 71, 72, 200, 206, 207, 247 e sul fabbricato in corso di costruzione censito al mappale 248, ritenendo di vantare rispetto ad essi un diritto di prelazione.
Diritto che sarebbe stato leso dalla proprietaria dei fondi, terza chiamata in causa
[...]
, la quale in data 5.10.2021 ne ha trasferito la proprietà all'odierno convenuto, CP_2
giusto atto di compravendita, Notar da Enna, del CO Persona_1
5.10.2021, n. rep 34753 racc. n. 15572, trascritto in data 8.10.2021 presso la Conservatoria di Enna,
Reg. Gen. N. 7113, Reg. Part. N. 6437.
Il convenuto/acquirente, e la terza chiamata in causa, CO proprietaria/venditrice , si sono costituiti in giudizio ritenendo TR decaduto l'attore dall'esercizio del diritto di prelazione per non avere fatto l'offerta reale di pagamento nei modi e nei termini di legge e, ad ogni modo, per insussistenza dei requisisti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di settore al coltivatore diretto confinante che intenda esercitare il diritto di prelazione.
3 Non sembra superfluo ricordare come in tema di diritto di prelazione e riscatto agrario, per il disposto dell'art. art 7 legge 817/1971, al proprietario di un fondo agricolo confinante con altro offerto in vendita compete il diritto di prelazione ovvero il succedaneo diritto di riscatto, se ricorrono nei suoi confronti tutte le condizioni previste dall' art. 8 legge 590/1965, a cui rinvia la citata norma: la qualifica di coltivatore diretto, la coltivazione biennale dei terreni agricoli confinanti di sua proprietà, il possesso della forza lavorativa adeguata e il non avere effettuato vendite di fondi rustici nel biennio precedente l'esercizio dell'azione di riscatto.
Tali requisiti devono essere provati da chi intende esercitare il riscatto.
Ai sensi dell'art. 8, comma quarto della legge n. 590/1965, come modificato dalla legge 817/1971, è previsto che “il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualità della prelazione. Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni”
Si è precisato come il diritto di prelazione sorge nel momento in cui è notificata ad opera del proprietario venditore al terzo confinante la c. d. denuntiatio, "considerata non solo quale atto negoziale ma anche come atto preparatorio di una fattispecie traslativa avente ad oggetto un bene immobile, cioè il fondo agrario, onde deve rivestire necessariamente la forma scritta, in applicazione dell'art. 1350 c.c. … E ciò perché tale forma assolve ad esigenze di tutela e di certezza, rendendo, appunto, certa l'effettiva esistenza di un terzo acquirente, evitando che la prelazione possa essere utilizzata per fini speculativi in danno del titolare del diritto, e assicurando, a sua volta, al terzo acquirente, in caso di mancato esercizio della prelazione nello "spatium deliberandi" a disposizione del coltivatore (o del confinante), la certezza della compravendita stipulata con il proprietario, sottraendo l'acquirente al pericolo di essere assoggettato al retratto esercitato dal coltivatore (o confinante) pretermesso;
garantisce, infine, il coltivatore (o confinante) in ordine alla sussistenza di condizioni della vendita più favorevoli stabilite dal proprietario promittente venditore e dal terzo promissario acquirente" (ex multis cassazione civile Sez. III, n. 28495/2018).
Chiarito ciò nella fattispecie in esame, dalla documentazione versata in atti, risulta provato ed incontestato che la promittente venditrice, , dopo avere stipulato il TR preliminare di vendita con il convenuto abbia provveduto a notificare a CO parte attrice la c.d. denuntiatio con raccomandata A/R del 12.04.2021 recapitatagli il 16.04.2021.
Risulta, altresì, provato come parte attrice – con raccomandata trasmessa alla il CP_2
27.04.2021- abbia tempestivamente accolto la proposta di acquisto al prezzo indicato di € 75.000,00, comunicando il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l'esercizio della prelazione agraria, diritto che, però, non gli è stato riconosciuto dalla la quale ha ritenuto CP_2
4 insufficiente la documentazione e i titoli ricevuti in ordine alla sussistenza del requisito della capacità lavorativa ( doc. ti 4-5- 6 e 7 atto di citazione e doc. ti dal 15 al 21 deposito del 16.11.2021).
Tanto il convenuto quanto la terza chiamata in causa hanno eccepito l'intervenuta decadenza in cui sarebbe incorso l'attore per non avere fatto l'offerta reale nei termini di legge.
Tale eccezione risulta infondata e smentita dal tenore letterale delle comunicazioni trasmesse a mezzo di posta elettronica certificata da alla . Parte_1 CP_2
Segnatamente da quella del 06.08.2021 si evince chiaramente come l'attore abbia invitato la promittente venditrice a verificare tutta la documentazione trasmessa ai fini della verifica la sussistenza dei requisiti, precisando che in caso di rifiuto o di mancata risposta lo stesso sarebbe stato impossibilitato a farle pervenire offerta reale di pagamento con responsabilità a carico della stessa
(doc.to 18 deposito del 16.11.2021 di parte attrice).
Dello stesso tenore la successiva comunicazione trasmessa a mezzo pec del 19 agosto 2021 in cui l'attore, nel ribadire il possesso dei requisiti, la disponibilità a versare la caparra confirmatoria al momento della sottoscrizione del preliminare e la restante parte nei termini di legge, ha ribadito come
“il rifiuto della di ottemperare l'obbligo di legge in materia di prelazione agraria, dovrà CP_2 essere inteso quale motivo ostativo affinché il sig. possa far pervenire offerta reale di Pt_1 pagamento” ( doc.21 deposito del 16.11.2021 parte attrice).
Palese come nessuna offerta reale di pagamento è stata negata da parte attrice, la quale ha unicamente precisato che l'impossibilità di effettuarla nei termini di legge sarebbe stata da imputare al mancato riconoscimento da parte della del possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della CP_2 prelazione agraria.
Sul punto le parti non concordano sul termine entro il quale sarebbe dovuto avvenire da parte dell'attore il pagamento del prezzo di vendita, considerandolo ulteriormente decaduto a causa dello spirare del termine.
Ai sensi dell'art. 8, comma sesto, della legge 590 /1965 come modificato dall'art 224 comma quarto del D.L: n.34/2020, convertito dalla legge n.77/2020, entrata in vigore il 19.07.2020, è previsto che
“ove il diritto di prelazione sia stato esercitato, il versamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato entro il termine di sei mesi, decorrenti dal trentesimo giorno dall'avvenuta notifica da parte del proprietario, salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti”.
Tale modifica, valevole senz'altro anche per il proprietario coltivatore diretto di terreni confinanti in forza del generico rinvio fatto dall'art. 7 della legge n. 817/1971 al diritto di prelazione di cui all'art. 8 della legge 590/1965, ha allungato da tre a sei mesi il termine per il versamento del prezzo di acquisto e si applica a tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto;
quindi, anche alla fattispecie in esame iscritta a ruolo l'11.11.2021, in cui la
5 denuntiatio è stata notificata il 16.04.2021 e la dichiarazione dell'attore di volere esercitare il diritto di prelazione risale al 27.04.2021.
Se ne deduce che la promittente venditrice, , concludendo con il TR convenuto l'atto di compravendita definitivo il 05.10.2021 non ha atteso CO lo spirare del termine concesso a parte attrice per il perfezionamento dell'esercizio della prelazione agraria.
Tra l'altro nel caso a mani il termine da osservarsi per il pagamento del prezzo di acquisto dal tenore della denuntiatio risulta essere diverso da quello normativamente previsto, atteso che la promittente venditrice nel formulare la proposta di acquisto ha indicato ad che Parte_1
“l'accordo prevede il pagamento di un prezzo di acquisto complessivo pari a € 75.000,00, di cui €
25.000,00 versati in acconto anche a titolo di caparra confirmatoria alla firma dell'atto preliminare, somma imputabile al prezzo in sede di adempimento ai sensi dell'art. 1385 c.c., che per l'eventuale prelazionario andrà versata contestualmente alla sottoscrizione di altro eventuale preliminare da porre in essere entro il decimo giorno successivo dallo scadere dei trenta giorni utili disposti dalla legge per il prelazionario, ed € 50.000,00 a saldo da versarsi al momento della stipula del contratto definitivo che dovrà avvenire in ogni caso entro il 12.04.2022”.
Salvo, poi nelle successive comunicazioni rimettersi al termine di legge.
Ad ogni modo, tanto che si consideri il termine indicato dalla del 12.04.2022, quanto CP_2 quello normativamente previsto, dalla documentazione versata in atti, risulta in maniera inequivocabile che parte attrice ha tempestivamente comunicato di volere esercitare il diritto di prelazione e che il mancato versamento del prezzo di vendita è dipeso dalla condotta della
[...]
, ferma nel ritenere insussistente in capo all'attore il requisito della capacità lavorativa. CP_2
Escluso che parte attrice è incorsa in decadenza, occorre ora verificare la sussistenza in capo alla stessa dei requisiti soggetti ed oggettivi funzionali al diritto di retratto agrario, quale conseguenza della subita lesione del diritto di prelazione.
Di seguito si riporta una foto dei luoghi, dove le particelle in giallo sono quelle oggetto di riscatto e quelle verdi quelle di proprietà dell'attore, per come individuati dal consulente tecnico, dott. agronomo , nell'elaborato peritale versato in atti (evidenziando come manchi nella Persona_2 riportata rappresentazione grafica la particella 207 oggetto di compravendita).
Il CTU ha, altresì, accertato come i terreni considerati risultano non solo confinanti catastalmente, ma anche naturalmente adiacenti, ovvero che non vi sono elementi naturali interposti tra le superfici, che ne possano determinare una discontinuità fisica, sottolineando come parte attrice sia divenuta proprietaria delle particelle 73 e 74 foglio 52 far data dal 1987 giusto atto di compravendita del
23.01.1987.
6 Il diritto di riscatto /retratto agrario di cui all'art. 8 della legge n. 590 /1965 nasce in caso di violazione delle norme sulla prelazione, potendo il retraente, ossia l'avente diritto alla prelazione, avvalersene laddove sussistano i presupposti che gli avrebbero consentito l'esercizio del diritto di prelazione.
Esercizio che produce la sostituzione ex tunc dell'avente diritto alla prelazione nella stessa posizione del terzo acquirente del fondo e, conseguentemente, l'acquisto dell'immobile da parte del retraente direttamente dal proprietario venditore, prescindendo dal consenso del compratore retrattato, il quale subisce passivamente la situazione determinatasi con la dichiarazione del retraente, che si pone come atto unilaterale recettizio e realizza i suoi effetti ipso iure, indipendentemente dal giudice , il cui eventuale intervento ha solo funzione di accertamento.
Dovendo il proprietario del fondo confinante che intenda esercitare il retratto, dimostrare il possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge, ossia: la qualifica di coltivatore diretto secondo quanto indicato dall'art. 31 della legge n. 590/65; la coltivazione biennale del fondo agricolo confinante;
il possesso della forza lavorativa adeguata e il non aver effettuato vendita di fondi rustici nel biennio antecedente.
Inoltre, è onere del retraente dimostrare che il fondo oggetto di retratto, in aggiunta a quello
(confinante) di proprietà, non supera il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia, cioè non deve essere inferiore ad 1/3 di quella occorrente per le necessità della nuova azienda.
7 Si tratta di accertamenti da condursi - sotto il profilo dell'oggetto della prova a carico del retraente - sia al momento di conclusione della vendita, sia con riferimento al momento in cui la dichiarazione del retraente giunge a conoscenza del retrattato.
Ed, infatti come già stato chiarito in corso di causa (si veda ordinanza dell' 11.07.2023) è ius receptum come “ materia di contratti agrari, la verifica delle condizioni alle quali è subordinata la proficua utilizzazione del riscatto deve essere condotta in relazione alla data della vendita del fondo al terzo, che segna la nascita del diritto di riscatto, e alla data in cui tale diritto è esercitato, coincidente con il momento in cui la dichiarazione del retraente perviene al retrattato, che individua
l'atto conclusivo della vicenda traslativa, con il subingresso del primo al secondo. Pertanto, il mutamento della destinazione, da agraria ad edilizia o urbana in generale, del fondo oggetto del retratto quando si verifichi tra il primo ed il secondo dei suddetti momenti è di ostacolo alla vicenda acquisitiva in favore del retraente, mentre non rileva quando sopravvenga dopo il concreto esercizio del retratto medesimo e sia sussistente al momento della decisione del giudizio in cui il retratto sia ancora in discussione" (così Cassazione civile sez. III, n.23902/2006; Cass. n. 24453/2005,
Cassazione civile n. 4842/2003).
Ribadito ciò, il primo dei requisiti da accertare è il possesso della qualifica di coltivatore diretto da parte di . Parte_1
Al riguardo, la Suprema corte di Cassazione, con orientamento costante ha affermato che "al fine di determinare l'esistenza della qualità di coltivatore diretto, quale presupposto del diritto alla prelazione e del conseguente diritto di riscatto accordati all'affittuario del fondo che il proprietario concedente intende trasferire a titolo oneroso nonché' al proprietario di terreni confinanti con quello offerto in vendita, trova applicazione l'art. 31 della legge n. 590 del 1965 per il quale, ai fini da essa previsti, è considerato coltivatore diretto chi direttamente ed abitualmente si dedica alla coltivazione del fondo ed al governo del bestiame, sempreché' la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo
e per l'allevamento ed il governo del bestiame" (Cass. civ., sez. III, 29.1.1996, n. 684).
Sembra poi utile evidenziare come “ai fini dell'esercizio della prelazione agraria da parte del proprietario confinante, ai sensi dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, è necessario non solo che egli rivesta la qualifica di coltivatore diretto, ma anche che coltivi direttamente il fondo adiacente
a quello posto in vendita, non essendo sufficiente che egli eserciti altrove l'attività di agricoltore;
ciò in quanto l'intento perseguito dal legislatore è l'ampliamento dell'impresa coltivatrice diretta finitima
e non l'acquisto della proprietà della terra da parte di qualsiasi coltivatore diretto. Ai fini della prova, peraltro, la qualità di agricoltore non può desumersi da elementi formali quali gli elenchi redatti dal Servizio contributi agricoli unificati (SCAU), atteso che detta certificazione, rilasciata a
8 fini essenzialmente assistenziali, è idonea soltanto a fornire elementi indiziari” (Cass. civ., sez. 3, n.
1712/2010).
Nel caso in esame tanto la documentazione prodotta dall'attrice (cfr autodichiarazione 27.09.2021, la visura della Camera di Commercio, fascicoli aziendali AGEA, certificato di attribuzione partita iva) quanto l'accertamento compiuto dal consulente tecnico d'ufficio non risultano sufficienti ai fini della prova di tale qualità, diversamente da quanto ritenuto da parte attrice.
In ordine alla documentazione versata in atti da parte attrice manca la prova certa dell'effettivo svolgimento da parte di quest'ultima dell'attività agricola o di allevamento quale coltivatore diretto.
Lo stesso certificato di attribuzione della Partita Iva nulla dice in ordine al tipo di attività ad essa connessa.
Carenza documentale che ha influenzato anche l'elaborato peritale a firma del dott. . Per_2
L'ausiliario del giudice nell'accertare la sussistenza in capo all'attore di tutti i requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio del diritto di prelazione, in ordine al possesso della qualifica di coltivatore diretto ha potuto tenere conto della sola autodichiarazione del 27.09.2021 - allegata dall'attore alla consulenza tecnica a firma del proprio consulente dott. agronomo laddove lo Persona_3 stesso ha dichiarato “ di essere iscritto presso l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ( INPS) sezione agricoltura in qualità di coltivatore diretto- matricola 195406”.
Il dott. pur premettendo che “il soddisfacimento del requisito si dimostra convenzionalmente Per_2 anche con l'iscrizione presso Ente di previdenza I.N.P.S. del soggetto in qualità appunto di coltivatore diretto” ha, tuttavia, ritenuto soddisfatto il requisito sulla base dell'autodichiarazione di iscrizione all'INPS resa da parte attrice del settembre 2021, quindi antecedente alla stipula del definitivo di compravendita dell'ottobre 2021.
Le opposte parti in sede di osservazioni alla relazione tecnica hanno correttamente contestato all'ausiliario di avere accertato il possesso della qualifica di coltivatore diretto sulla base di una mera autocertificazione di parte attrice, eccependone l'inidoneità in quanto proveniente dalla stessa parte che vuole avvalersene, avente attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, risultando invece priva di efficacia in sede giurisdizionale.
Il CTU in sede di risposta alle osservazioni ha riconosciuto l'importanza di effettuare delle specifiche verifiche/consultazioni (ad esempio l'acquisizione di un registro di stallo storico) presso l'INPS al fine di “ fornire una prova definitiva” sulla sussistenza della qualifica considerata, rappresentando che ciò non è stato possibile atteso che il G.I. a fronte della sua richiesta di autorizzazione ha chiarito come “ l'indagine del C.T.U non può essere finalizzata all'acquisizione di prove che la parte aveva
l'onere di produrre”.
Decisione, che pur assunta dal precedente giudice assegnatario del fascicolo, deve essere confermata posto che è noto come "in materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice,
9 nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio" (così Cassazione Civile, Sez. Unite 28.02.2022 n. 6500).
Gravando unicamente sull'attore la prova del possesso della qualifica di coltivatore diretto, quale requisito e condizione imprescindibile per l'esercizio del diritto di riscatto, non è consentito al CTU di sostituirsi alla parte nell'assolvimento del relativo onere probatorio secondo la regola generale di cui all'art. 2697 cod. civ.
L'esiguità del materiale probatorio fornito da parte attrice non ha consentito l'accertamento del possesso da parte della stessa della qualifica di coltivatore diretto.
Del resto, le norme in tema di prelazione e riscatto dei fondi agricoli, costituendo limitazione al diritto di proprietà, non possono che essere di stretta interpretazione, richiedendo un rigoroso accertamento dei requisiti in capo a chi intende avvalersene, non potendo limitarsi ad accertamenti sommari e generici.
Pur risultando inutile soffermarsi sulla sussistenza o meno degli altri requisiti, anche con riferimento ad essi il CTU incaricato non è stato nelle condizioni di verificarne la sussistenza, ed, infatti, lo stesso in sede di conclusioni della relazione ha evidenziato come il “Sig. sia riuscito in linea Pt_1 generale a dimostrare di possedere tutti i requisiti per poter riscattare il terreno, per il quale avanza il diritto di prelazione. Non è tuttavia possibile stabilire se tali requisiti siano posseduti in determinate date, come richiesto”.
Per tutto quanto argomentato, la domanda proposta da va rigettata, non Parte_1 avendo l'attrice assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, segnatamente per non avere provato, in primis, di essere coltivatore diretto.
Va, altresì, rigettata la domanda proposta in via subordinata da parte attrice, tesa a far dichiarare la nullità ai sensi dell'art. 1418 cod. civ. dell'atto di compravendita del 5.10.2021, rep. N. 34753 Racc.
n. 15572, stipulato tra i sig.ri e , per illiceità della causa TR CO del contratto ex art. 1343 cod. civ.
Ed infatti, la violazione delle norme in materia di prelazione agraria è sanzionata dal legislatore con lo specifico rimedio del retratto agrario.
La Suprema Corte di Cassazione ha ribadito al riguardo come “la violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto giacché l'art. 1418, comma 1, c.c., con
l'inciso "salvo che la legge disponga diversamente", esclude tale sanzione ove sia predisposto un
10 meccanismo idoneo a realizzare ugualmente gli effetti voluti della norma, indipendentemente dalla sua concreta esperibilità e dal conseguimento reale degli effetti voluti. Pertanto la vendita di un fondo compiuta senza il rispetto delle norme sul diritto di prelazione di cui agli art. 8 della legge n.
590 del 1965 e 7 della legge n. 817 del 1971, non è viziata da nullità ai sensi del citato art. 1418 (nè ai sensi dell'art. 1344 c.c.) sussistendo il rimedio dell'esercizio del riscatto (da parte degli aventi diritto alla prelazione) idoneo a conseguire l'obiettivo normativo dello sviluppo della proprietà contadina, a nulla rilevando l'accidentale decadenza della possibilità di esperirlo ” ( Cass. civ. Sez.
III, 24.05.20003 n. 8236).
Le spese seguono la soccombenza dell'attrice ma nei soli confronti del convenuto, CP_1
e non anche nei confronti di , chiamata in causa dal
[...] TR convenuto.
La liquidazione deve essere effettuata sulla base del D.M. 55/2014, come modificato dal successivo
D.M. 147/2022, sulla base del petitum pari ad € 75.000,00, per le cause ricomprese nello scaglione da 52.001 a € 260.000, sui valori minimi in considerazione della natura della causa e delle questioni affrontate ai fini della decisione.
Quanto alla posizione della terza chiamata si osserva quanto segue.
Nel caso di chiamata in causa del terzo, le spese sostenute da quest'ultimo, che non sia rimasto soccombente, non possono gravare sul chiamante qualora questi non sia rimasto soccombente né nei confronti del chiamato né nei confronti della controparte (Cass. n. 11743/2003). Il relativo rimborso deve essere posto a carico dell'attore soccombente, ove la chiamata si sia resa necessaria in relazione alla tesi sostenuta dall'attore e infondata o comunque provocata e giustificata dalla pretesa attorea
(Cass. 12301/2005; Cass. 7168/2004), e ciò anche se nei confronti del chiamato non si stata proposta alcuna domanda o emessa alcuna pronuncia di merito (Cass. 20609/2017; Cass. 22234/2014), ovvero, qualora manchi un diretto rapporto sostanziale e processuale tra il soccombente e le altre parti del giudizio, dovendo le spese essere poste a carico della parte che ha dato causa alla lite, azionando una pretesa riconosciuta poi infondata (Cass. n. 5262/2001). Occorre naturalmente che non si sia trattato, da parte del chiamante, di una iniziativa arbitraria (Cass. n. 9700/2004; Cass. n. 6514/2004), giacché, altrimenti, se la chiamata è frutto di un errore o non è in rapporto di causalità con le pretese svolte nel giudizio, le spese del chiamato sono a carico del chiamante e non a carico del soccombente (Cass. n.
6448/1997). È fatto salvo il potere del giudice di compensare le spese tra soccombente e chiamato ove ne ricorrano i presupposi di legge (Cass. n. 3590/99).
Ciò posto, è notorio come in caso di esercizio da parte del coltivatore diretto di un fondo compravenduto del diritto di riscatto di cui all'art. 8 della legge n. 590/1965, contraddittore necessario nel relativo giudizio sia unicamente l'acquirente del fondo, non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio
11 necessario nei confronti del venditore del fondo atteso che l'azione si rivolge soltanto contro l'acquirente e tende a realizzare la sostituzione del retraente al retrattato e, cioè, la modificazione soggettiva degli effetti traslativi del negozio di alienazione.
Sussiste, pertanto, qualora il giudizio si svolga anche in contraddittorio dell'alienante il fondo un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, nella quali i due giudizi – quello tra coltivatore diretto e acquirente e quello tra acquirente e venditore- nonostante la simultaneità del processo, rimangono autonomi, con l'effetto che le difese spiegate dall'alienante pe resistere alla domanda del retrattato non possono avere rilievo ai fini dell'esito del giudizio di riscatto tra il retraente e lo stesso retrattato
( così Cassazione civile n. 26690/2005).
L'odierno convenuto, ha chiamato in causa CO TR
al fine di essere garantito e/o manlevato e/o tenuto indenne in caso di accoglimento della
[...] domanda proposta da parte attrice così introducendo un'autonoma domanda rispetto a quella proposta dall'attore nei suoi confronti. Tuttavia, nell'ipotesi di accoglimento della domanda di riscatto sarebbe stato lo stesso attore a dovere rimborsare al convenuto/acquirente il prezzo di vendita già pagato, rimborso a cui è legalmente condizionato il trasferimento della proprietà del fondo. Quindi di fatto, alcuna necessità di chiamare in garanzia il venditore si rinviene nel caso in esame.
Inoltre, le difese del convenuto e della terza chiamata si sono sostanzialmente allineate, e dunque non riscontra una reale contrapposizione tra convenuto e terzo tale da giustificare una condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa n. 1494/2021 R.G.
- rigetta la domanda proposta dall'attore, , nei confronti del convenuto, Parte_1
CO
- condanna l'attore, , al pagamento in favore del convenuto, Parte_1 CP_1
delle spese di lite pari ad € 7.052,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA,
[...] come per legge se dovuta;
- compensa integralmente le spese di lite fra e CO Controparte_3
[...]
[...]
25.6.2025
[...]
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
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