Articolo 16 della Legge 13 febbraio 1990, n. 26
Articolo 15Articolo 17
Versione
20 giugno 1990
Art. 16. Aggravamento delle sanzioni
e pubblicazione della sentenza di condanna 1. Le pene e le sanzioni di cui agli articoli precedenti sono raddoppiate in caso di recidiva o nel caso in cui risulti che i reati siano commessi con riferimento a prosciutti comunque destinati all'esportazione.
2. La sentenza di condanna per i reati previsti dai precedenti articoli e' pubblicata su due giornali a larga diffusione nazionale, di cui uno specializzato o di categoria.
Entrata in vigore il 20 giugno 1990