Legge 20 ottobre 1982, n. 773

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  • 1Geometra Con Debiti Con Cassa Geometri (Cipag): Cosa Fare Per Difendersi
    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 18 agosto 2025

    Sei un geometra e hai debiti con la Cassa Geometri (CIPAG) che non riesci più a gestire? La CIPAG (Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti) richiede agli iscritti il versamento dei contributi previdenziali obbligatori. Il mancato pagamento, anche per pochi anni, può far crescere velocemente il debito per via di sanzioni e interessi, portando a cartelle esattoriali, pignoramenti e altre azioni esecutive. Conoscere i tuoi diritti e gli strumenti di difesa è essenziale per evitare conseguenze gravi. Quando un geometra può accumulare debiti con la CIPAG – Quando non versa i contributi minimi obbligatori per difficoltà economiche o periodi di inattività – …

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  • 2Sentenza Cassazione lavoro n. 9290 del 9.5.2016
    https://www.fiscoetasse.com/

  • 3Archivio Normativa
    https://www.fiscoetasse.com/

  • 4Archivio Normativa
    https://www.fiscoetasse.com/

  • 5Geometri dipendenti: stop all’iscrizione automatica alla Cassa
    Redazione Fiscoetasse.Com · https://www.fiscoetasse.com/ · 5 dicembre 2026
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Giurisprudenza+500

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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/05/2026, n. 13506
    Provvedimento: SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. R.G. 20812 del 2019 proposto da: DI OR IU, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 9, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO ALMA, rappresentato e difeso dall'avvocato FABIO LUPI; - ricorrente - contro Civile Sent. Sez. U Num. 13506 Anno 2026 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: TRICOMI IRENE Data pubblicazione: 09/05/2026 2 CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 173, presso lo STUDIO EG FO, rappresentata e difesa dagli avvocati MASSIMO HA RA e IU ZA; - controricorrente – avverso la …
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    • autonomia regolamentare enti previdenziali·
    • art. 111 cost.·
    • prova contraria esercizio libera professione·
    • art. 2094 c.c.·
    • art. 5 statuto CIPAG·
    • art. 2727 c.c.·
    • art. 132 c.p.c.·
    • art. 360 c.p.c.·
    • art. 3 d.lgs. 509/1994·
    • art. 2222 c.c.·
    • art. 22 l. 773/1982·
    • diritto alla prova art. 24 cost.·
    • obbligo iscrizione cassa previdenza geometri·
    • art. 6 CEDU·
    • presunzione semplice art. 2729 c.c.

  • 2Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/05/2026, n. 13507
    Provvedimento: SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. r.g. 14676-2020 proposto da: CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 173, presso lo STUDIO EG DE, rappresentata e difesa dagli avvocati MASSIMO AL BO e PE MA; - ricorrente - contro SI IL, rappresentato e difeso dall'avvocato VITO VANNUCCI; Civile Sent. Sez. U Num. 13507 Anno 2026 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: TRICOMI IRENE Data pubblicazione: 09/05/2026 2 - controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 847/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 09/12/2019, RG …
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    • autonomia regolamentare enti previdenziali·
    • art. 116 c.p.c.·
    • prova contraria esercizio libera professione·
    • art. 38 cost.·
    • art. 5 statuto CIPAG·
    • art. 2 d.lgs. n. 30/2006·
    • art. 2727 c.c.·
    • divieto doppia contribuzione·
    • art. 13 d.p.r. n. 115/2002·
    • diritto alla prova art. 24 cost.·
    • art. 22 l. n. 773/1982·
    • art. 6 CEDU·
    • presunzione semplice art. 2729 c.c.·
    • art. 10 l. n. 773/1982·
    • obbligo iscrizione AS geometri

  • 3Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/05/2026, n. 13510
    Provvedimento: SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. r.g. 11408-2024 proposto da: CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE MAZZARELLA; - ricorrente - contro PP EA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 76, presso lo studio dell'avvocato RITA FERA, che lo rappresenta e difende; - controricorrente – contro Civile Sent. Sez. U Num. 13510 Anno 2026 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: TRICOMI IRENE Data pubblicazione: 09/05/2026 2 AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 299/2023 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il …
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    • art. 111 cost.·
    • art. 116 c.p.c.·
    • art. 2729 c.c.·
    • art. 38 cost.·
    • giurisdizione·
    • art. 5 statuto CIPAG·
    • prova contraria·
    • art. 24 cost.·
    • art. 360 c.p.c.·
    • giurisprudenza·
    • art. 22 l. 773/1982·
    • presunzione semplice·
    • art. 6 CEDU·
    • diritto di difesa·
    • autonomia regolamentare

  • 4Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/02/2017, n. 2612
    Provvedimento: E T N *26 12/ 1 7 E S Oggetto REPUBBLICA ITALIANA E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Previdenza professionisti LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 26157/2014 SEZIONI UNITE CIVILI 26.12 Cron. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. RENATO RORDORF Primo Presidente f.f. Ud. 20/12/2016 Dott. STEFANO SCHIRO' Presidente Sezione PU Dott. GIOVANNI AMOROSO Presidente Sezione Dott. ANTONIO DIDONE Presidente Sezione Dott. CAMILLA DI IASI Presidente Sezione Dott. STEFANO PETITTI Presidente Sezione Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI Rel. Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO ConsigliereDott. ANTONIO MANNA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 26157-2014 proposto da: THALER KONRAD, …
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    • situazioni di incompatibilità del professionista·
    • dottori commercialisti·
    • inclusione·
    • fondamento·
    • cassa nazionale di previdenza e assistenza·
    • esercizio continuativo dell'attività professionale·
    • potere di accertamento·
    • commercialisti·
    • professionisti

  • 5Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 366
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di ROMA IV Sezione Lavoro La Corte composta dai signori magistrati: dott. Alessandro Nunziata Presidente. dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel. dott.ssa Isabella Parolari Consigliere all'udienza del 28.1.2025 ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa iscritta al n. 99/2022 R.G. vertente TRA in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1 e difesa dall'Avv. Harald Bonura, con domicilio eletto presso Bonura Fonderico studio legale, sito in Roma al Corso Vittorio Emanuele II n. 173 APPELLANTE E , rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Pandolfi, presso il cui …
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    • solidarietà contributiva·
    • giurisdizione giudice del lavoro·
    • contributo minimo previdenziale·
    • prova contraria·
    • iscrizione d'ufficio previdenza·
    • esercizio professione geometra·
    • art. 22 legge 773/1982·
    • art. 13 d.P.R. n. 115/2002·
    • contributo integrativo·
    • art. 5 Statuto Cassa Geometri
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Versioni del testo

  • Art. 1. Prestazioni

    La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri di cui alla legge 24 ottobre 1955, n. 990 , e successive modificazioni, corrisponde le seguenti pensioni:
    a) di vecchiaia;
    b) di anzianita';
    c) di inabilita' e invalidita';
    d) ai superstiti, di reversibilita' o indirette.
    Essa, inoltre, corrisponde le seguenti prestazioni:
    1) indennita' una tantum;
    2) provvidenze straordinarie.
    Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.
    I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere b) e c), e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto, per le pensioni indicate alle lettere a) e d).
    Le pensioni corrisposte dalla Cassa non sono incompatibili con altri trattamenti pensionistici, fermo restando il disposto di cui al quarto comma dell'articolo 22.
  • Art. 2. Pensione di vecchiaia

    La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta', dopo almeno trenta anni di effettiva contribuzione alla Cassa in relazione a regolamentare iscrizione all'albo.
    La pensione annua e' pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media dei piu' elevati dieci redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.
    Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a). I redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 15 della presente legge.
    La misura della pensione non puo' essere inferiore a sei volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.
    La misura della pensione minima non puo' in alcun caso superare la media del reddito professionale di cui al secondo comma, rivalutato ai sensi del terzo comma del presente articolo nella misura del 100 per cento. ((7))
    Fermo restando l'adeguamento previsto da disposizioni vigenti, se la media dei redditi e' superiore a lire 42,3 milioni la percentuale del 2 per cento di cui al secondo comma e' cosi' ridotta per l'anno 1989:
    a) all'1,71 per cento per lo scaglione di reddito da lire 42,3 milioni a lire 63,4 milioni;
    b) all'1,43 per cento per lo scaglione di reddito da lire 63,4 milioni a lire 74,1 milioni;
    c) all'1,14 per cento per lo scaglione di reddito da lire 74,1 milioni a lire 84,5 milioni.
    Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.
    Coloro che dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia continuano l'esercizio della professione e i loro superstiti hanno diritto a supplementi di pensione, da erogarsi ogni biennio, dopo il conseguimento del diritto a pensione nonche' all'atto della cancellazione dall'albo. Ciascun supplemento e' calcolato in conformita' alle disposizioni di cui al secondo, terzo e sesto comma, sulla base delle dichiarazioni dei redditi professionali rese negli anni successivi a quello di maturazione del diritto alla pensione o di maturazione del diritto al precedente supplemento.
    COMMA SOPPRESSO DALLA L. 4 AGOSTO 1990, N. 236 .
    Coloro che, per il periodo di riferimento, abbiano un reddito professionale nullo o minimo possono chiedere, in deroga alle disposizioni di cui al quinto comma, che la pensione iniziale di vecchiaia sia determinata in base al 7,50 per cento della sommatoria di tutti i contributi soggettivi versati, esclusi i contributi di solidarieta' di cui all'articolo 10, primo comma, lettera b) e sesto comma, rivalutati, dall'anno di pagamento, all'anno antecedente alla maturazione del diritto a pensione, in conformita' al terzo comma. Ai fini del calcolo della pensione di cui al presente comma si considerano contributi soggettivi anche gli importi versati alla Cassa per il riscatto previsto dall'articolo 23 e successive modificazioni. Tali criteri si applicano altresi, a richiesta degli interessati, per il calcolo delle pensioni di inabilita' ed indiretta maturate ai sensi della presente legge.
    --------------- AGGIORNAMENTO (7)
    La Corte Costituzionale, con sentenza 20 maggio-3 giugno 1992, n. 243 (in G.U. 1a s.s. 04/06/1992, n. 24), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 5 della presente legge.
  • Art. 3. Pensione di anzianita'

    La pensione di anzianita' e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.
    La corresponsione della pensione e' subordinata alla cancellazione dall'albo dei geometri ed e' incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente. ((10))
    La pensione e' determinata con applicazione dell'articolo 2, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma.
    Verificandosi uno dei casi di incompatibilita' di cui al secondo comma, la pensione di anzianita' e' revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilita'.
    --------------- AGGIORNAMENTO (10)
    La Corte costituzionale, con sentenza 3 - 7 aprile 2006, n. 137 (in G.U. 1a s.s. 12/04/2006, n. 15) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, secondo comma.