Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 27 ottobre 1982 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 13 aprile 2006 |
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- 1. CANCELLAZIONE CIPAG: i contributi versati vanno restituitiAvv. Giacomo Romano · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 1
a cura dell'Avv. Giacomo Romano €39,00 – Scarica il vademecum Checkout Aggiunto al carrello Dopo la pubblicazione dell'articolo “CANCELLAZIONE CASSA FORENSE: i contributi versati vanno restituiti” parecchi lettori esercenti la professione di geometra ci hanno contattato per sapere se anche nel caso della CIPAG (CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI) è applicabile lo stesso principio di diritto espresso dalla Corte d'Appello di Roma con la sentenza del 18 giugno 2014, n. 2219. In parole povere, è possibile cancellarsi dalla CIPAG ed ottenere la restituzione dei contributi versati? L'evoluzione normativa Inizialmente, la L. n. 773 del 20 ottobre 1982 …
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Giurisprudenza • +500
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- autonomia regolamentare enti previdenziali·
- art. 111 cost.·
- prova contraria esercizio libera professione·
- art. 2094 c.c.·
- art. 5 statuto CIPAG·
- art. 2727 c.c.·
- art. 132 c.p.c.·
- art. 360 c.p.c.·
- art. 3 d.lgs. 509/1994·
- art. 2222 c.c.·
- art. 22 l. 773/1982·
- diritto alla prova art. 24 cost.·
- obbligo iscrizione cassa previdenza geometri·
- art. 6 CEDU·
- presunzione semplice art. 2729 c.c.
Versioni del testo
- Art. 1. Prestazioni
La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri di cui alla legge 24 ottobre 1955, n. 990 , e successive modificazioni, corrisponde le seguenti pensioni:
a) di vecchiaia;
b) di anzianita';
c) di inabilita' e invalidita';
d) ai superstiti, di reversibilita' o indirette.
Essa, inoltre, corrisponde le seguenti prestazioni:
1) indennita' una tantum;
2) provvidenze straordinarie.
Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.
I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere b) e c), e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto, per le pensioni indicate alle lettere a) e d).
Le pensioni corrisposte dalla Cassa non sono incompatibili con altri trattamenti pensionistici, fermo restando il disposto di cui al quarto comma dell'articolo 22. - Art. 2. Pensione di vecchiaia
La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta', dopo almeno trenta anni di effettiva contribuzione alla Cassa in relazione a regolamentare iscrizione all'albo.
La pensione annua e' pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media dei piu' elevati dieci redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.
Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a). I redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 15 della presente legge.
La misura della pensione non puo' essere inferiore a sei volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.
La misura della pensione minima non puo' in alcun caso superare la media del reddito professionale di cui al secondo comma, rivalutato ai sensi del terzo comma del presente articolo nella misura del 100 per cento. ((7))
Fermo restando l'adeguamento previsto da disposizioni vigenti, se la media dei redditi e' superiore a lire 42,3 milioni la percentuale del 2 per cento di cui al secondo comma e' cosi' ridotta per l'anno 1989:
a) all'1,71 per cento per lo scaglione di reddito da lire 42,3 milioni a lire 63,4 milioni;
b) all'1,43 per cento per lo scaglione di reddito da lire 63,4 milioni a lire 74,1 milioni;
c) all'1,14 per cento per lo scaglione di reddito da lire 74,1 milioni a lire 84,5 milioni.
Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.
Coloro che dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia continuano l'esercizio della professione e i loro superstiti hanno diritto a supplementi di pensione, da erogarsi ogni biennio, dopo il conseguimento del diritto a pensione nonche' all'atto della cancellazione dall'albo. Ciascun supplemento e' calcolato in conformita' alle disposizioni di cui al secondo, terzo e sesto comma, sulla base delle dichiarazioni dei redditi professionali rese negli anni successivi a quello di maturazione del diritto alla pensione o di maturazione del diritto al precedente supplemento.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 4 AGOSTO 1990, N. 236 .
Coloro che, per il periodo di riferimento, abbiano un reddito professionale nullo o minimo possono chiedere, in deroga alle disposizioni di cui al quinto comma, che la pensione iniziale di vecchiaia sia determinata in base al 7,50 per cento della sommatoria di tutti i contributi soggettivi versati, esclusi i contributi di solidarieta' di cui all'articolo 10, primo comma, lettera b) e sesto comma, rivalutati, dall'anno di pagamento, all'anno antecedente alla maturazione del diritto a pensione, in conformita' al terzo comma. Ai fini del calcolo della pensione di cui al presente comma si considerano contributi soggettivi anche gli importi versati alla Cassa per il riscatto previsto dall'articolo 23 e successive modificazioni. Tali criteri si applicano altresi, a richiesta degli interessati, per il calcolo delle pensioni di inabilita' ed indiretta maturate ai sensi della presente legge.
--------------- AGGIORNAMENTO (7)
La Corte Costituzionale, con sentenza 20 maggio-3 giugno 1992, n. 243 (in G.U. 1a s.s. 04/06/1992, n. 24), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 5 della presente legge. - Art. 3. Pensione di anzianita'
La pensione di anzianita' e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.
La corresponsione della pensione e' subordinata alla cancellazione dall'albo dei geometri ed e' incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente. ((10))
La pensione e' determinata con applicazione dell'articolo 2, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma.
Verificandosi uno dei casi di incompatibilita' di cui al secondo comma, la pensione di anzianita' e' revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilita'.
--------------- AGGIORNAMENTO (10)
La Corte costituzionale, con sentenza 3 - 7 aprile 2006, n. 137 (in G.U. 1a s.s. 12/04/2006, n. 15) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, secondo comma.